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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 19/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 873/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 873/2019 RG del Tribunale di ER, trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2025, promossa da
, e per essa , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Fenizia Marini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Ascoli Piceno, corso Trento e Trieste n. 52;
ATTORE
e
e per essa (nuova denominazione assunta da Controparte_1 CP_2 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis e dall'avv. Gaetano Biocca ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, sito in Teramo, Via Trento e Trieste n.
29/31,
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC nei confronti di
(già , in persona del suo legale Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Silvestri ed elettivamente domicilia presso lo studio del difensore sito in Napoli, alla via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55.5/A.
CONVENUTA nonché nei confronti di
, quale amministratore del condominio Corso Risorgimento n. 166, Controparte_5
ER, , CP_6 CP_7 CP_8
CONVENTI CONTUMACI
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare conclusioni come da verbale del 6/11/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , cui è poi succeduta ex art. 111 c.p.c. la Parte_1
, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art.617 comma 2 CP_1
c.p.c., dopo che il GE, nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g.e. 31/1988, aveva rigettato la domanda di sospensione proposta in via cautelare e assegnato alle parti termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
La presente causa trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 31/1988, all'epoca pendente innanzi a codesto Tribunale, promossa nei confronti del Sig. . Parte_3
In data 28 giugno 1990, l'allora SS di (dante causa dell'odierna attrice) spiegava CP_9 CP_10 intervento in detta procedura, insinuando il proprio credito complessivo vantato nei confronti del Sig.
, sia in via diretta, sia quale garante fideiussore delle società e Parte_3 CP_11 CP_12
(già depositando documentazione contrattuale rappresentativa del credito
[...] Controparte_13
(contratti di conto corrente, contratti di fido, estratti di saldaconto, atti di riconoscimento di debito e contratti di fideiussione).
All'esito delle operazioni di vendita, il professionista delegato depositava in data 19.06.2018 un primo progetto di distribuzione che riconosceva a la somma di €. 289.141,19 oltre spese. Parte_1
Tuttavia, all'udienza del 9.10.2018, il Giudice dell'Esecuzione, rilevando la presunta mancanza dei titoli fondanti l'intervento per le posizioni garantite ( e ), non approvava il piano e CP_11 CP_12 assegnava termine ai creditori per produrre i titoli o fornire prova del riconoscimento del debito da parte dell'esecutato.
In data 11.12.2018, il delegato depositava un secondo progetto di distribuzione, con il quale, in assenza di ulteriori produzioni ritenute idonee, escludeva dal riparto i crediti di relativi alle posizioni Parte_1
e per un importo complessivo di €. 14.640.806,99, ammettendo la CP_11 CP_12
Banca per la sola esposizione diretta del Sig. . Parte_3
Avverso tale progetto, formulava rituali contestazioni. Parte_1
Il G.E., con ordinanza del 14.3.2019, rigettava le contestazioni e approvava il progetto di distribuzione così come emendato, motivando sulla base della "mancanza in atti di validi titoli esecutivi verso il fideiussore".
pagina 2 di 10 Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 27.3.2019, la Banca si opponeva a tale provvedimento deducendo l'erronea applicazione della normativa processuale, in particolare dell'art. 499 c.p.c. nel testo novellato in riferimento ad un intervento spiegato, invece, nel 1990 e, quindi, soggetto alla disciplina previgente.
Il G.E., con ordinanza del 13.6.2019, rigettava l'istanza di sospensione enucleando nuove e diverse ragioni a sostegno dell'esclusione, quali la tardività del deposito del decreto ingiuntivo n. 302/2004
(relativo alla posizione INCOFIN), una differente interpretazione della fideiussione del 30.11.1983 e la pretesa nullità della fideiussione del 12.5.1978 (relativa alla posizione ). CP_11
Nei termini assegnati dal GE, veniva, quindi introdotto il presente giudizio nel quale ha Parte_1 chiesto l'accertamento del proprio diritto a partecipare integralmente alla distribuzione del ricavato.
Si è costituita in giudizio (di seguito " ), la quale, con comparsa di risposta e CP_3 CP_3 successive memorie, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo, in sintesi: a) la tardività del deposito del decreto ingiuntivo n. 302/2004, che avrebbe mutato la natura dell'intervento da "non titolato" a "titolato", rendendolo inefficace;
b) l'inidoneità della documentazione originaria (in particolare, l'estratto di saldaconto) a soddisfare i requisiti di certezza del credito ex art. 525 c.p.c. ante riforma;
c) la nullità delle fideiussioni prestate dal Sig. . Parte_3
Le altre parti della procedura esecutiva n.r.g.e. 31/1988 pur citate, non si sono costituite e deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta, infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
Così ricostruiti i termini della vicenda, per semplicità espositiva, vanno distinte le due posizioni del debitore esecutato nei confronti della della . CP_11 CP_12
Quanto alla posizione della va rilevato che l'atto di intervento originario, anche CP_11 relativamente a tale posizione di credito, risale al 28.6.1990.
A sostegno di tale intervento, l'odierna attrice ha depositato: decreto ingiuntivo n. 74/97 Trib. ER relativo allo scoperto di c/c n. 12399 (doc.10 già doc. 7 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2) con correlata sentenza n. 51/1999 Trib. ER dell' Parte_3
(doc.11 e già depositata nell'ambito della EI n. 42/01 successivamente riunita e prodotta nel suo originale esecutivo con nota di deposito documenti del 5.10.2018 ut supra); contratto di fido ipotecario
Notaio di Pescara del 25.11.1985 (doc.12 già doc.16 indice atto di intervento a firma Avv. Per_1
Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2 ; contratto di conto corrente n. 5964 e correlato estratto di saldaconto (doc.13 già doc.ti 9 e 10 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2); contratto di finanziamento ICCRI con correlati atti di escussione di pagina 3 di 10 fidejussione n. 1475 del 31.1.1986 rilasciata dalla Banca -già SS di Risparmio OL MO
RS- (doc.14 già doc.ti 12,13 e 14 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2 ); contratto di fidejussione rilasciato da per le esposizioni in Parte_3 CP_11 data 20.7.1978 (doc.15 e già doc.15 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2 ) e richiamato nell'atto di riconoscimento di debito ut supra doc. 9.
A differenza di quanto sostenuto dalla nel proprio atto di costituzione e risposta, il GE non ha CP_3 in alcun modo ritenuto titolato detto intervento, in forza del d.i. 74/97 e della sentenza n. 51/1999, il cui deposito è avvenuto in data anteriore al 1.3.2006.
Infatti, espressamente, il GE, nell'ordinanza del 14.3.2019, ha dato atto che:
“Con specifico riferimento alla posizione creditoria verso la banca ha prodotto una CP_11 copia del contratto di fido ipotecario del 25.11.1985 (Notaio di Pescara), il decreto ingiuntivo Per_1
n. 74 del 1997 emesso dal Tribunale di ER, il relativo atto di precetto e la sentenza n. 51 del 1999, sempre del medesimo tribunale che rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo (n. 74 del 1997), oltre alla certificazione del debito della banca.
[…]
Manca, tuttavia, in atti un valido titolo esecutivo che consenta al creditore di agire nei confronti del fideiussore: i titoli negoziali non sono muniti di tale efficacia, mentre quelli giudiziali non sono riferibili dal lato passivo al sig. , ma esclusivamente alle società. Parte_3
Per poter agire nei confronti del fideiussore è infatti comunque necessario un tiolo esecutivo nei suoi confronti, non essendo sufficiente quello ottenuto nei confronti del debitore principale”.
Mentre, nella successiva ordinanza del 13.6.2019, sempre con riferimento alla medesima posizione, il
GE ha rilevato che la fideiussione del 20.7.1978 sarebbe nulla per carenza di oggetto non determinato né determinabile.
In nessuna delle due ordinanze, quindi, il GE ha qualificato come titolato l'intervento operato dalla al fine di far valere, nei confronti del debitore esecutato, la fideiussione rilasciata Parte_1 dall'NC in favore della e, anzi, tale titolo – da ravvisarsi nel d.i. 74/97 e nella sentenza CP_11
n. 51/1999 - è stato espressamente escluso, considerato che i citati titoli giudiziali sono, effettivamente, stati ottenuti esclusivamente nei confronti del debitore principale CP_11
L'intervento operato dalla Banca nel 1990 con riferimento alla posizione dell' nei confronti Parte_3 della quindi, era e resta un intervento non titolato anteriore alla modifica apportata all'art. CP_11
499 c.p.c. dal DL 35/2005 e, quindi, anteriore al 1.3.2006.
Devono, a questo punto, esaminarsi i motivi per cui tale intervento è stato escluso dal riparto da parte del GE e i motivi a sostegno di tale esclusione prospettati dalla convenuta costituita. pagina 4 di 10 Quanto al primo motivo, relativo alla circostanza per cui la fideiussione del 20.7.1978 sarebbe nulla per carenza dell'oggetto, va rilevato che l'obbligo di indicare l'importo massimo garantito è sorto solo con l'introduzione dell'art. 10 l.n. 154/1992. Tale disposizione non ha efficacia retroattiva considerato, peraltro, che alla data di entrata in vigore di tale norma, non solo la fideiussione era già stata stipulata
(nel 1978) ma era anche già stata azionata, con l'intervento del 28.6.1990, della Banca odierna attrice nella procedura esecutiva n.r.g.e. 31/1988.
Sicchè trova applicazione quanto affermato dai giudici di legittimità, secondo cui “in tema di fidejussione per obbligazioni future o condizionali la disciplina introdotta dall'art. 10 legge 17 febbraio
1992, n. 154 trova applicazione solo per il futuro, come dispone la stessa normativa, che all'art. 11 prevedendo un lungo periodo di inoperatività, ha lasciato intatto lo schema giuridico dei rapporti precedenti” (Cass. n. 4680/1993) e, inoltre, “la fideiussione prestata in favore di una banca per tutte le obbligazioni del l'editore garantito derivanti da future operazioni bancarie c.d. fideiussione "omnibus", nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 (che, all'art. 10, ne ha limitato l'ammissibilità all'ipotesi in cui sia predeterminato l'importo massimo garantito), è valida, in quanto l'oggetto del contratto di garanzia è determinabile "per relationem" con riferimento al negozio principale. Tuttavia, la facoltà della banca di estendere il debito originariamente garantito, con conseguente responsabilità del fideiussore, non ha carattere meramente potestativo: la discrezionalità della banca trova, infatti, un limite nella necessità della osservanza del principio della buona fede e della correttezza nello svolgimento del rapporto di garanzia, che impone di operare secondo criteri legali e regole obiettive di corretta gestione del credito. Correlativamente, quando i predetti limiti sono violati, la fideiussione diventa inefficace” (Cass. n. 6414/1998). Le presunte violazioni del principio di buona fede prospettate nell'ultima pronuncia richiamata non sono state, invece, in alcun modo allegate nel caso di specie.
La tesi sostenuta, quindi, dal GE nell'ordinanza del 13.6.2019 va, quindi rigettata non ravvisandosi alcuna nullità per indeterminatezza dell'oggetto con riferimento alla fideiussione prestata dall'NC nei confronti della . CP_11
La convenuta sostiene, inoltre, l'inidoneità della documentazione originaria (in particolare, CP_3
l'estratto di saldaconto) a soddisfare i requisiti di certezza del credito ex art. 525 c.p.c. ante riforma.
Tale eccezione non può, certamente attagliarsi alla posizione di garante dell'NC nei confronti della considerato che l'intervento è stato svolto sulla base della fideiussione del 20.7.1978 CP_11 ma che il credito nei confronti della è stato accertato giudizialmente con d.i. 74/1997 e con CP_11 sentenza n. 51/1999 emessa dal Tribunale di ER e non solo con l'estratto di saldaconto.
pagina 5 di 10 Infine, la sostiene la nullità della fideiussione omnibus prestata dal sig. in favore CP_3 Parte_3 delle società , in forza dell'applicazione del principio di diritto secondo cui “…nella CP_11 fideiussione omnibus senza limitazione d'importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1, della legge n. 154 del 1992 ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicare
l'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio…” (cfr., Cass., 22.4.2009, n. 9627; Cass., 9.2.2007, n.
2871).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la “avrebbe dovuto fornire la prova ex art. Parte_1
2697 c.c. che l'importo azionato in sede esecutiva nei confronti del sig. , comprensivo di Parte_3 capitale, spese ed interessi, in relazione alle posizioni delle società ed si CP_12 CP_11 riferisse, stante la mancata indicazione dell'importo massimo garantito nei rispettivi contratti di fideiussione, ad un importo ante entrata in vigore della legge 154/1992” mentre, nel caso di specie,
“emerge che ha chiesto somme di denaro anche con riferimento al periodo successivo Parte_1 all'entrata in vigore della legge 154/1992: ci si riferisce, in specie, agli interessi richiesti da Parte_1
“sino al soddisfo”, il che significa, per la posizione , sino al 1997 e, per la posizione CP_11
, sino al 2004”. CP_12
Ora, come già detto, certamente per la posizione della non può ritenersi – come invece CP_11 sostenuto dalla - che il creditore abbia azionato il d.i. 74/1997 (peraltro nemmeno ottenuto nei CP_3 confronti dell' ) ma tale decreto ingiuntivo è stato depositato a sostegno della prova del Parte_3 credito vantato dalla Banca nei confronti del debitore principale e a dimostrazione dell'entità della somma per la quale il fideiussore aveva prestato garanzia, fermo restando che, come già detto, tale garanzia era escussa con l'atto di intervento del 1990 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della l.n.
154/1992, sicchè del tutto inconferente è il richiamo effettuato dalla convenuta alla pronuncia della
SSzione n. 9627/2009.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal GE nell'ordinanza del 13.6.2019, deve riconoscersi il diritto dell'attrice a partecipare al concorso per la distribuzione del credito vantato nei confronti dell' in forza della fideiussione prestata in data 12.5.1978 in favore della Parte_3 CP_11
[...
***
Quanto alla posizione della va rilevato che l'atto di intervento originario, anche CP_12 relativamente a tale posizione di credito, risale al 28.6.1990. pagina 6 di 10 A sostegno di tale intervento, l'odierna attrice ha depositato: contratto di conto corrente n. 12416 (doc.6
e già doc.3 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra al sub.2), estratto di saldaconto del c/c n. 12416 (doc.7 e già doc.4 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2), fidejussione 30.11.1983 (doc.8 già doc.5 indice atto Parte_3 di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2); atto di riconoscimento di debito di
“in proprio e quale garante delle società e “ Parte_3 CP_11 CP_12 in data 18.2.1997 (doc.9 e già doc.6 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2); decreto ingiuntivo n. 303/04 Trib. Campobasso rilasciato nei confronti di CP_12 già a valere sul c/c n. 12416 per la minor somma di Lit. 2.000.000,00 (doc.17). Controparte_13
Con riferimento a tale posizione, il GE, nell'ordinanza del 14.3.2019 ha sostenuto: “Relativamente, invece, al credito verso il creditore ha allegato l'atto di fideiussione rilasciato dal sig. CP_12
il 30.11.1983, un atto di riconoscimento del debito del 21.11.1985 oltre alla certificazione Parte_3 del debito della banca medesima.
Manca, tuttavia, in atti un valido titolo esecutivo che consenta al creditore di agire nei confronti del fideiussore: i titoli negoziali non sono muniti di tale efficacia”, mentre nella successiva ordinanza del
13.6.2019, ha sostenuto, con riferimento alla fideiussione datata 30.11.1983 che: “ ..(…)..in atti è stato rinvenuto, in copia un atto di fidejussione in cui vi è la sottoscrizione del sig. ma nel Parte_3 contenuto dell'atto il soggetto che presta la fideiussione risulta essere la SS di Risparmio OL
MO RS per le obbligazioni della società ” e che, comunque, il deposito CP_13 dell'originale del decreto ingiuntivo n. 302 del 9.6.2004 rilasciato dal Tribunale di Campobasso
(riferito alla esposizione ora ), doveva ritenersi tardivo. Controparte_13 CP_12
L'intervento del 28.6.1990 con riferimento alla posizione della , poi , è certamente CP_13 CP_12 un intervento non titolato, anteriore alla riforma del 2005 e fondato su titolo negoziale, perfettamente ammissibile nella versione dell'art. 499 c.p.c. anteriore alla citata riforma.
A differenza di quanto sostenuto dal GE nell'ordinanza del 14.3.2019, infatti, “ai fini dell'intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi;
non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all'intervento, purchè prima del compimento dell'atto di impulso” (Cass. n. 15219/2005).
Neppure può sostenersi, come invece fa il GE nell'ordinanza del 13.6.2019, che “ ..(…)..in atti è stato rinvenuto, in copia un atto di fidejussione in cui vi è la sottoscrizione del sig. ma nel Parte_3
pagina 7 di 10 contenuto dell'atto il soggetto che presta la fideiussione risulta essere la SS di Risparmio OL
MO RS per le obbligazioni della società ”, considerato che la fideiussione del CP_13
30.11.1983 (doc. 8 parte attrice) contiene l'impegno fidejussorio anche in proprio dell' Parte_3
a garantire la restituzione alla SS di Risparmio OL MO RS l'importo di E.
3.967.226,190 che, la stessa banca aveva già pagato alla IMI SPA, giusta fidejussione prestata a sua volta, in favore della IMI medesima e da quest'ultima puntualmente escussa. Il documento in argomento recita, infatti, testualmente: “Il sottoscritto ...(..) in proprio e nella Parte_3 richiamata qualità con la presente intende ribadire anche nei confronti di codesta cassa tutti gli impegni e le obbligazioni nascenti dai patti del finanziamento sopra richiamato senza limiti ed eccezioni di sorta. In particolare, avendo presa piena ed integrale cognizione del contenuto della fidejussione che questa cassa ha rilasciato e di cui si allega copia al presente atto dichiara in proprio ed in nome e per conto delle rappresentate società di volersi obbligare nei confronti della cassa nei termini stessi in cui essa è obbligata nei confronti dell'Istituto Mobiliare Italiano”, per cui certamente errato è quanto sostenuto dal GE nell'ordinanza del 13.6.2019, laddove sostiene che la fideiussione sembrerebbe esser stata prestata dalla SS di Risparmio OL MO RS. A ciò si aggiunga, inoltre, che l'impegno fidejussorio dell'NC è stato ribadito nell'atto di riconoscimento di debito del
18.2.1997 rilasciato, appunto, dall' “in proprio e quale garante delle società EDILMAX SRL Parte_3
e ” (cfr. doc.9). CP_12
Quanto, infine, al tardivo deposito dell'originale del decreto ingiuntivo n. 302/2004 emesso dal
Tribunale di ER va detto, anzitutto, che tale titolo non ha determinato alcuna “trasformazione” dell'intervento effettuato in data 28.6.1990 da “non titolato” a titolato”.
Come già detto, infatti, l'intervento del 28.6.1990 era ed è rimasto un intervento non titolato.
Peraltro, il mancato deposito in originale di tale atto nei termini concessi dal GE non ha determinato l'esclusione del credito vantato dalla nei confronti dell' per la fideiussione da Parte_1 Parte_3 questi prestata in favore della ma solo l'inammissibilità del deposito. CP_12
Da tale inammissibilità ne deriva, pertanto, che dovrà verificarsi se i documenti prodotti in uno con l'atto di intervento del 28.6.1990 fossero sufficienti ed adeguati a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito in questione.
Ebbene, anche in questo caso, il decreto ingiuntivo n. 302/2004 non aveva, quale effetto, quello di determinare la “trasformazione” dell'intervento di da non titolato a titolato ma aveva, quale Parte_1 scopo, solo quello di quantificare il credito e il quantum dovuto dall' . Parte_3
Tuttavia, tale quantificazione si ricava anche dalla ricognizione di debito effettuata dallo stesso fideiussore in data 18.2.1997 (doc. 9), per cui devono ritenersi soddisfatti tutti i requisiti necessari per pagina 8 di 10 consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Il credito de quo è, infatti, liquido, ossia determinato nel suo ammontare dallo stesso , esigibile in quanto Parte_3 non soggetto a termine o condizione e certo nel senso di individuato in tutti i suoi elementi.
Non può, invece, sostenersi che il creditore non abbia dato prova del quantum del credito in sede distributiva, considerato che tale prova non discende, necessariamente, dal d.i. 302/2004, il cui deposito
è stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo, considerato che, trattandosi di intervento non titolato ante riforma del 2005, anche la documentazione depositata relativamente alla posizione della , CP_12 quale il contratto di conto corrente n. 12416 compreso dell'estratto di saldaconto, la fideiussione del
30.11.1983 e l'atto di riconoscimento del debito sottoscritto dallo stesso in data 18.2.1997, è Parte_3 sufficiente a determinare, nel suo ammontare, il credito vantato dalla in forza di detta Parte_1 fideiussione.
Le considerazioni sino ad ora svolte, consentono di ritenere superata anche l'eccezione sollevata da in ordine alla presunta inidoneità della produzione documentale a sostenere la prova del CP_3 quantum del credito, ai sensi dell'art. 525 comma 1 c.p.c., considerato che, come già detto, la prova del quantum non si ricava solo dall'estratto di saldaconto, come ritenuto da nella propria comparsa CP_3 di costituzione ma, anche, dall'atto di riconoscimento di debito dello stesso NC del 18.2.1997.
Da rigettare è, infine, anche l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in favore della CP_12 per indeterminatezza dell'oggetto. Peraltro, ancorché tale fideiussione sia stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della l.n. 154/1992, nella stessa è espressamente riportato l'importo massimo garantito avendo l'NC dichiarato, nella fideiussione del 30.11.1983, “in proprio ed in nome e per conto delle rappresentate società di volersi obbligare nei confronti della cassa nei termini stessi in cui essa è obbligata nei confronti dell'Istituto Mobiliare Italiano”, per linea capitale pari a L 3,5 miliardi e avendo egli stesso riconosciuto il debito vantato in forza di detta fideiussione con lettera da lui sottoscritta e datata 18.2.1997.
La domanda proposta da , cui è succeduta a titolo particolare la deve, Parte_1 CP_1 pertanto essere integralmente accolta e, per l'effetto, deve revocarsi l'ordinanza del 13.6.2019 e riconoscersi il diritto della istante di partecipare al concorso per la distribuzione per l'intero credito vantato per €. 16.267.191,09 anche col riconoscimento in prededuzione delle spese di giustizia sostenute sia per spese vive documentate (€ 7.132,00) che competenze legali (€ 20.224,36). CP_ Deve, pertanto, ordinarsi la restituzione da parte di di quanto incassato nelle CP_3 CP_14 more del presente giudizio dai creditori beneficiati in esecuzione del progetto di riparto impugnato fino a concorrenza del credito vantato da (cui è succeduta la . Parte_1 CP_1
Stante la complessità e la particolarità della causa, le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti. pagina 9 di 10
PQM
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da , cui è succeduta a titolo particolare la Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 13.6.2019 e riconosce il diritto della istante di CP_1 partecipare al concorso per la distribuzione per l'intero credito vantato per €. 16.267.191,09 col riconoscimento in prededuzione delle spese di giustizia sostenute sia per spese vive documentate (€ 7.132,00) che competenze legali (€ 20.224,36); CP_
- Ordina la restituzione da parte di di quanto incassato nelle more del CP_3 CP_14 presente giudizio dai creditori beneficiati in esecuzione del progetto di riparto impugnato, fino a concorrenza delle somme dovute a , cui è succeduta la Parte_1 CP_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
ER, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
in persona del Giudice unico, dott.ssa Simona Di Paolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 873/2019 RG del Tribunale di ER, trattenuta in decisione all'udienza del 6/11/2025, promossa da
, e per essa , in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata Parte_1 Parte_2
e difesa dall'avv. Fenizia Marini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in
Ascoli Piceno, corso Trento e Trieste n. 52;
ATTORE
e
e per essa (nuova denominazione assunta da Controparte_1 CP_2 Pt_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia De Ambrosiis e dall'avv. Gaetano Biocca ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, sito in Teramo, Via Trento e Trieste n.
29/31,
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC nei confronti di
(già , in persona del suo legale Controparte_3 CP_4 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Silvestri ed elettivamente domicilia presso lo studio del difensore sito in Napoli, alla via Miguel Cervantes de Saavedra n. 55.5/A.
CONVENUTA nonché nei confronti di
, quale amministratore del condominio Corso Risorgimento n. 166, Controparte_5
ER, , CP_6 CP_7 CP_8
CONVENTI CONTUMACI
pagina 1 di 10 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare conclusioni come da verbale del 6/11/2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , cui è poi succeduta ex art. 111 c.p.c. la Parte_1
, ha introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art.617 comma 2 CP_1
c.p.c., dopo che il GE, nell'ambito del procedimento esecutivo n.r.g.e. 31/1988, aveva rigettato la domanda di sospensione proposta in via cautelare e assegnato alle parti termine per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
La presente causa trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 31/1988, all'epoca pendente innanzi a codesto Tribunale, promossa nei confronti del Sig. . Parte_3
In data 28 giugno 1990, l'allora SS di (dante causa dell'odierna attrice) spiegava CP_9 CP_10 intervento in detta procedura, insinuando il proprio credito complessivo vantato nei confronti del Sig.
, sia in via diretta, sia quale garante fideiussore delle società e Parte_3 CP_11 CP_12
(già depositando documentazione contrattuale rappresentativa del credito
[...] Controparte_13
(contratti di conto corrente, contratti di fido, estratti di saldaconto, atti di riconoscimento di debito e contratti di fideiussione).
All'esito delle operazioni di vendita, il professionista delegato depositava in data 19.06.2018 un primo progetto di distribuzione che riconosceva a la somma di €. 289.141,19 oltre spese. Parte_1
Tuttavia, all'udienza del 9.10.2018, il Giudice dell'Esecuzione, rilevando la presunta mancanza dei titoli fondanti l'intervento per le posizioni garantite ( e ), non approvava il piano e CP_11 CP_12 assegnava termine ai creditori per produrre i titoli o fornire prova del riconoscimento del debito da parte dell'esecutato.
In data 11.12.2018, il delegato depositava un secondo progetto di distribuzione, con il quale, in assenza di ulteriori produzioni ritenute idonee, escludeva dal riparto i crediti di relativi alle posizioni Parte_1
e per un importo complessivo di €. 14.640.806,99, ammettendo la CP_11 CP_12
Banca per la sola esposizione diretta del Sig. . Parte_3
Avverso tale progetto, formulava rituali contestazioni. Parte_1
Il G.E., con ordinanza del 14.3.2019, rigettava le contestazioni e approvava il progetto di distribuzione così come emendato, motivando sulla base della "mancanza in atti di validi titoli esecutivi verso il fideiussore".
pagina 2 di 10 Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 27.3.2019, la Banca si opponeva a tale provvedimento deducendo l'erronea applicazione della normativa processuale, in particolare dell'art. 499 c.p.c. nel testo novellato in riferimento ad un intervento spiegato, invece, nel 1990 e, quindi, soggetto alla disciplina previgente.
Il G.E., con ordinanza del 13.6.2019, rigettava l'istanza di sospensione enucleando nuove e diverse ragioni a sostegno dell'esclusione, quali la tardività del deposito del decreto ingiuntivo n. 302/2004
(relativo alla posizione INCOFIN), una differente interpretazione della fideiussione del 30.11.1983 e la pretesa nullità della fideiussione del 12.5.1978 (relativa alla posizione ). CP_11
Nei termini assegnati dal GE, veniva, quindi introdotto il presente giudizio nel quale ha Parte_1 chiesto l'accertamento del proprio diritto a partecipare integralmente alla distribuzione del ricavato.
Si è costituita in giudizio (di seguito " ), la quale, con comparsa di risposta e CP_3 CP_3 successive memorie, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, sostenendo, in sintesi: a) la tardività del deposito del decreto ingiuntivo n. 302/2004, che avrebbe mutato la natura dell'intervento da "non titolato" a "titolato", rendendolo inefficace;
b) l'inidoneità della documentazione originaria (in particolare, l'estratto di saldaconto) a soddisfare i requisiti di certezza del credito ex art. 525 c.p.c. ante riforma;
c) la nullità delle fideiussioni prestate dal Sig. . Parte_3
Le altre parti della procedura esecutiva n.r.g.e. 31/1988 pur citate, non si sono costituite e deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa, di natura documentale, è stata istruita solo documentalmente e, pervenuta, infine alla scrivente giudice, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.11.2025 previa concessione di termini ridotti ex art. 190 comma 2 c.p.c..
Così ricostruiti i termini della vicenda, per semplicità espositiva, vanno distinte le due posizioni del debitore esecutato nei confronti della della . CP_11 CP_12
Quanto alla posizione della va rilevato che l'atto di intervento originario, anche CP_11 relativamente a tale posizione di credito, risale al 28.6.1990.
A sostegno di tale intervento, l'odierna attrice ha depositato: decreto ingiuntivo n. 74/97 Trib. ER relativo allo scoperto di c/c n. 12399 (doc.10 già doc. 7 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2) con correlata sentenza n. 51/1999 Trib. ER dell' Parte_3
(doc.11 e già depositata nell'ambito della EI n. 42/01 successivamente riunita e prodotta nel suo originale esecutivo con nota di deposito documenti del 5.10.2018 ut supra); contratto di fido ipotecario
Notaio di Pescara del 25.11.1985 (doc.12 già doc.16 indice atto di intervento a firma Avv. Per_1
Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2 ; contratto di conto corrente n. 5964 e correlato estratto di saldaconto (doc.13 già doc.ti 9 e 10 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2); contratto di finanziamento ICCRI con correlati atti di escussione di pagina 3 di 10 fidejussione n. 1475 del 31.1.1986 rilasciata dalla Banca -già SS di Risparmio OL MO
RS- (doc.14 già doc.ti 12,13 e 14 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2 ); contratto di fidejussione rilasciato da per le esposizioni in Parte_3 CP_11 data 20.7.1978 (doc.15 e già doc.15 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2 ) e richiamato nell'atto di riconoscimento di debito ut supra doc. 9.
A differenza di quanto sostenuto dalla nel proprio atto di costituzione e risposta, il GE non ha CP_3 in alcun modo ritenuto titolato detto intervento, in forza del d.i. 74/97 e della sentenza n. 51/1999, il cui deposito è avvenuto in data anteriore al 1.3.2006.
Infatti, espressamente, il GE, nell'ordinanza del 14.3.2019, ha dato atto che:
“Con specifico riferimento alla posizione creditoria verso la banca ha prodotto una CP_11 copia del contratto di fido ipotecario del 25.11.1985 (Notaio di Pescara), il decreto ingiuntivo Per_1
n. 74 del 1997 emesso dal Tribunale di ER, il relativo atto di precetto e la sentenza n. 51 del 1999, sempre del medesimo tribunale che rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo (n. 74 del 1997), oltre alla certificazione del debito della banca.
[…]
Manca, tuttavia, in atti un valido titolo esecutivo che consenta al creditore di agire nei confronti del fideiussore: i titoli negoziali non sono muniti di tale efficacia, mentre quelli giudiziali non sono riferibili dal lato passivo al sig. , ma esclusivamente alle società. Parte_3
Per poter agire nei confronti del fideiussore è infatti comunque necessario un tiolo esecutivo nei suoi confronti, non essendo sufficiente quello ottenuto nei confronti del debitore principale”.
Mentre, nella successiva ordinanza del 13.6.2019, sempre con riferimento alla medesima posizione, il
GE ha rilevato che la fideiussione del 20.7.1978 sarebbe nulla per carenza di oggetto non determinato né determinabile.
In nessuna delle due ordinanze, quindi, il GE ha qualificato come titolato l'intervento operato dalla al fine di far valere, nei confronti del debitore esecutato, la fideiussione rilasciata Parte_1 dall'NC in favore della e, anzi, tale titolo – da ravvisarsi nel d.i. 74/97 e nella sentenza CP_11
n. 51/1999 - è stato espressamente escluso, considerato che i citati titoli giudiziali sono, effettivamente, stati ottenuti esclusivamente nei confronti del debitore principale CP_11
L'intervento operato dalla Banca nel 1990 con riferimento alla posizione dell' nei confronti Parte_3 della quindi, era e resta un intervento non titolato anteriore alla modifica apportata all'art. CP_11
499 c.p.c. dal DL 35/2005 e, quindi, anteriore al 1.3.2006.
Devono, a questo punto, esaminarsi i motivi per cui tale intervento è stato escluso dal riparto da parte del GE e i motivi a sostegno di tale esclusione prospettati dalla convenuta costituita. pagina 4 di 10 Quanto al primo motivo, relativo alla circostanza per cui la fideiussione del 20.7.1978 sarebbe nulla per carenza dell'oggetto, va rilevato che l'obbligo di indicare l'importo massimo garantito è sorto solo con l'introduzione dell'art. 10 l.n. 154/1992. Tale disposizione non ha efficacia retroattiva considerato, peraltro, che alla data di entrata in vigore di tale norma, non solo la fideiussione era già stata stipulata
(nel 1978) ma era anche già stata azionata, con l'intervento del 28.6.1990, della Banca odierna attrice nella procedura esecutiva n.r.g.e. 31/1988.
Sicchè trova applicazione quanto affermato dai giudici di legittimità, secondo cui “in tema di fidejussione per obbligazioni future o condizionali la disciplina introdotta dall'art. 10 legge 17 febbraio
1992, n. 154 trova applicazione solo per il futuro, come dispone la stessa normativa, che all'art. 11 prevedendo un lungo periodo di inoperatività, ha lasciato intatto lo schema giuridico dei rapporti precedenti” (Cass. n. 4680/1993) e, inoltre, “la fideiussione prestata in favore di una banca per tutte le obbligazioni del l'editore garantito derivanti da future operazioni bancarie c.d. fideiussione "omnibus", nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 (che, all'art. 10, ne ha limitato l'ammissibilità all'ipotesi in cui sia predeterminato l'importo massimo garantito), è valida, in quanto l'oggetto del contratto di garanzia è determinabile "per relationem" con riferimento al negozio principale. Tuttavia, la facoltà della banca di estendere il debito originariamente garantito, con conseguente responsabilità del fideiussore, non ha carattere meramente potestativo: la discrezionalità della banca trova, infatti, un limite nella necessità della osservanza del principio della buona fede e della correttezza nello svolgimento del rapporto di garanzia, che impone di operare secondo criteri legali e regole obiettive di corretta gestione del credito. Correlativamente, quando i predetti limiti sono violati, la fideiussione diventa inefficace” (Cass. n. 6414/1998). Le presunte violazioni del principio di buona fede prospettate nell'ultima pronuncia richiamata non sono state, invece, in alcun modo allegate nel caso di specie.
La tesi sostenuta, quindi, dal GE nell'ordinanza del 13.6.2019 va, quindi rigettata non ravvisandosi alcuna nullità per indeterminatezza dell'oggetto con riferimento alla fideiussione prestata dall'NC nei confronti della . CP_11
La convenuta sostiene, inoltre, l'inidoneità della documentazione originaria (in particolare, CP_3
l'estratto di saldaconto) a soddisfare i requisiti di certezza del credito ex art. 525 c.p.c. ante riforma.
Tale eccezione non può, certamente attagliarsi alla posizione di garante dell'NC nei confronti della considerato che l'intervento è stato svolto sulla base della fideiussione del 20.7.1978 CP_11 ma che il credito nei confronti della è stato accertato giudizialmente con d.i. 74/1997 e con CP_11 sentenza n. 51/1999 emessa dal Tribunale di ER e non solo con l'estratto di saldaconto.
pagina 5 di 10 Infine, la sostiene la nullità della fideiussione omnibus prestata dal sig. in favore CP_3 Parte_3 delle società , in forza dell'applicazione del principio di diritto secondo cui “…nella CP_11 fideiussione omnibus senza limitazione d'importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 1, della legge n. 154 del 1992 ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicare
l'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio…” (cfr., Cass., 22.4.2009, n. 9627; Cass., 9.2.2007, n.
2871).
Secondo la prospettazione di parte convenuta, la “avrebbe dovuto fornire la prova ex art. Parte_1
2697 c.c. che l'importo azionato in sede esecutiva nei confronti del sig. , comprensivo di Parte_3 capitale, spese ed interessi, in relazione alle posizioni delle società ed si CP_12 CP_11 riferisse, stante la mancata indicazione dell'importo massimo garantito nei rispettivi contratti di fideiussione, ad un importo ante entrata in vigore della legge 154/1992” mentre, nel caso di specie,
“emerge che ha chiesto somme di denaro anche con riferimento al periodo successivo Parte_1 all'entrata in vigore della legge 154/1992: ci si riferisce, in specie, agli interessi richiesti da Parte_1
“sino al soddisfo”, il che significa, per la posizione , sino al 1997 e, per la posizione CP_11
, sino al 2004”. CP_12
Ora, come già detto, certamente per la posizione della non può ritenersi – come invece CP_11 sostenuto dalla - che il creditore abbia azionato il d.i. 74/1997 (peraltro nemmeno ottenuto nei CP_3 confronti dell' ) ma tale decreto ingiuntivo è stato depositato a sostegno della prova del Parte_3 credito vantato dalla Banca nei confronti del debitore principale e a dimostrazione dell'entità della somma per la quale il fideiussore aveva prestato garanzia, fermo restando che, come già detto, tale garanzia era escussa con l'atto di intervento del 1990 e, quindi, prima dell'entrata in vigore della l.n.
154/1992, sicchè del tutto inconferente è il richiamo effettuato dalla convenuta alla pronuncia della
SSzione n. 9627/2009.
Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dal GE nell'ordinanza del 13.6.2019, deve riconoscersi il diritto dell'attrice a partecipare al concorso per la distribuzione del credito vantato nei confronti dell' in forza della fideiussione prestata in data 12.5.1978 in favore della Parte_3 CP_11
[...
***
Quanto alla posizione della va rilevato che l'atto di intervento originario, anche CP_12 relativamente a tale posizione di credito, risale al 28.6.1990. pagina 6 di 10 A sostegno di tale intervento, l'odierna attrice ha depositato: contratto di conto corrente n. 12416 (doc.6
e già doc.3 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra al sub.2), estratto di saldaconto del c/c n. 12416 (doc.7 e già doc.4 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2), fidejussione 30.11.1983 (doc.8 già doc.5 indice atto Parte_3 di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2); atto di riconoscimento di debito di
“in proprio e quale garante delle società e “ Parte_3 CP_11 CP_12 in data 18.2.1997 (doc.9 e già doc.6 indice atto di intervento a firma Avv. Pietrunti dell'11.10.2000 ut supra sub.2); decreto ingiuntivo n. 303/04 Trib. Campobasso rilasciato nei confronti di CP_12 già a valere sul c/c n. 12416 per la minor somma di Lit. 2.000.000,00 (doc.17). Controparte_13
Con riferimento a tale posizione, il GE, nell'ordinanza del 14.3.2019 ha sostenuto: “Relativamente, invece, al credito verso il creditore ha allegato l'atto di fideiussione rilasciato dal sig. CP_12
il 30.11.1983, un atto di riconoscimento del debito del 21.11.1985 oltre alla certificazione Parte_3 del debito della banca medesima.
Manca, tuttavia, in atti un valido titolo esecutivo che consenta al creditore di agire nei confronti del fideiussore: i titoli negoziali non sono muniti di tale efficacia”, mentre nella successiva ordinanza del
13.6.2019, ha sostenuto, con riferimento alla fideiussione datata 30.11.1983 che: “ ..(…)..in atti è stato rinvenuto, in copia un atto di fidejussione in cui vi è la sottoscrizione del sig. ma nel Parte_3 contenuto dell'atto il soggetto che presta la fideiussione risulta essere la SS di Risparmio OL
MO RS per le obbligazioni della società ” e che, comunque, il deposito CP_13 dell'originale del decreto ingiuntivo n. 302 del 9.6.2004 rilasciato dal Tribunale di Campobasso
(riferito alla esposizione ora ), doveva ritenersi tardivo. Controparte_13 CP_12
L'intervento del 28.6.1990 con riferimento alla posizione della , poi , è certamente CP_13 CP_12 un intervento non titolato, anteriore alla riforma del 2005 e fondato su titolo negoziale, perfettamente ammissibile nella versione dell'art. 499 c.p.c. anteriore alla citata riforma.
A differenza di quanto sostenuto dal GE nell'ordinanza del 14.3.2019, infatti, “ai fini dell'intervento nel processo esecutivo e della partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è sufficiente la titolarità di un credito liquido, cioè determinato nel suo ammontare, esigibile, ossia non soggetto a termine o condizione, e certo, nel senso generico di individuato in tutti i suoi elementi;
non è invece necessario il possesso di un titolo esecutivo, di cui il creditore ha bisogno soltanto per poter compiere atti di impulso, e che può quindi acquisire anche in un momento successivo all'intervento, purchè prima del compimento dell'atto di impulso” (Cass. n. 15219/2005).
Neppure può sostenersi, come invece fa il GE nell'ordinanza del 13.6.2019, che “ ..(…)..in atti è stato rinvenuto, in copia un atto di fidejussione in cui vi è la sottoscrizione del sig. ma nel Parte_3
pagina 7 di 10 contenuto dell'atto il soggetto che presta la fideiussione risulta essere la SS di Risparmio OL
MO RS per le obbligazioni della società ”, considerato che la fideiussione del CP_13
30.11.1983 (doc. 8 parte attrice) contiene l'impegno fidejussorio anche in proprio dell' Parte_3
a garantire la restituzione alla SS di Risparmio OL MO RS l'importo di E.
3.967.226,190 che, la stessa banca aveva già pagato alla IMI SPA, giusta fidejussione prestata a sua volta, in favore della IMI medesima e da quest'ultima puntualmente escussa. Il documento in argomento recita, infatti, testualmente: “Il sottoscritto ...(..) in proprio e nella Parte_3 richiamata qualità con la presente intende ribadire anche nei confronti di codesta cassa tutti gli impegni e le obbligazioni nascenti dai patti del finanziamento sopra richiamato senza limiti ed eccezioni di sorta. In particolare, avendo presa piena ed integrale cognizione del contenuto della fidejussione che questa cassa ha rilasciato e di cui si allega copia al presente atto dichiara in proprio ed in nome e per conto delle rappresentate società di volersi obbligare nei confronti della cassa nei termini stessi in cui essa è obbligata nei confronti dell'Istituto Mobiliare Italiano”, per cui certamente errato è quanto sostenuto dal GE nell'ordinanza del 13.6.2019, laddove sostiene che la fideiussione sembrerebbe esser stata prestata dalla SS di Risparmio OL MO RS. A ciò si aggiunga, inoltre, che l'impegno fidejussorio dell'NC è stato ribadito nell'atto di riconoscimento di debito del
18.2.1997 rilasciato, appunto, dall' “in proprio e quale garante delle società EDILMAX SRL Parte_3
e ” (cfr. doc.9). CP_12
Quanto, infine, al tardivo deposito dell'originale del decreto ingiuntivo n. 302/2004 emesso dal
Tribunale di ER va detto, anzitutto, che tale titolo non ha determinato alcuna “trasformazione” dell'intervento effettuato in data 28.6.1990 da “non titolato” a titolato”.
Come già detto, infatti, l'intervento del 28.6.1990 era ed è rimasto un intervento non titolato.
Peraltro, il mancato deposito in originale di tale atto nei termini concessi dal GE non ha determinato l'esclusione del credito vantato dalla nei confronti dell' per la fideiussione da Parte_1 Parte_3 questi prestata in favore della ma solo l'inammissibilità del deposito. CP_12
Da tale inammissibilità ne deriva, pertanto, che dovrà verificarsi se i documenti prodotti in uno con l'atto di intervento del 28.6.1990 fossero sufficienti ed adeguati a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito in questione.
Ebbene, anche in questo caso, il decreto ingiuntivo n. 302/2004 non aveva, quale effetto, quello di determinare la “trasformazione” dell'intervento di da non titolato a titolato ma aveva, quale Parte_1 scopo, solo quello di quantificare il credito e il quantum dovuto dall' . Parte_3
Tuttavia, tale quantificazione si ricava anche dalla ricognizione di debito effettuata dallo stesso fideiussore in data 18.2.1997 (doc. 9), per cui devono ritenersi soddisfatti tutti i requisiti necessari per pagina 8 di 10 consentire al creditore di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita. Il credito de quo è, infatti, liquido, ossia determinato nel suo ammontare dallo stesso , esigibile in quanto Parte_3 non soggetto a termine o condizione e certo nel senso di individuato in tutti i suoi elementi.
Non può, invece, sostenersi che il creditore non abbia dato prova del quantum del credito in sede distributiva, considerato che tale prova non discende, necessariamente, dal d.i. 302/2004, il cui deposito
è stato ritenuto inammissibile in quanto tardivo, considerato che, trattandosi di intervento non titolato ante riforma del 2005, anche la documentazione depositata relativamente alla posizione della , CP_12 quale il contratto di conto corrente n. 12416 compreso dell'estratto di saldaconto, la fideiussione del
30.11.1983 e l'atto di riconoscimento del debito sottoscritto dallo stesso in data 18.2.1997, è Parte_3 sufficiente a determinare, nel suo ammontare, il credito vantato dalla in forza di detta Parte_1 fideiussione.
Le considerazioni sino ad ora svolte, consentono di ritenere superata anche l'eccezione sollevata da in ordine alla presunta inidoneità della produzione documentale a sostenere la prova del CP_3 quantum del credito, ai sensi dell'art. 525 comma 1 c.p.c., considerato che, come già detto, la prova del quantum non si ricava solo dall'estratto di saldaconto, come ritenuto da nella propria comparsa CP_3 di costituzione ma, anche, dall'atto di riconoscimento di debito dello stesso NC del 18.2.1997.
Da rigettare è, infine, anche l'eccezione di nullità della fideiussione prestata in favore della CP_12 per indeterminatezza dell'oggetto. Peraltro, ancorché tale fideiussione sia stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della l.n. 154/1992, nella stessa è espressamente riportato l'importo massimo garantito avendo l'NC dichiarato, nella fideiussione del 30.11.1983, “in proprio ed in nome e per conto delle rappresentate società di volersi obbligare nei confronti della cassa nei termini stessi in cui essa è obbligata nei confronti dell'Istituto Mobiliare Italiano”, per linea capitale pari a L 3,5 miliardi e avendo egli stesso riconosciuto il debito vantato in forza di detta fideiussione con lettera da lui sottoscritta e datata 18.2.1997.
La domanda proposta da , cui è succeduta a titolo particolare la deve, Parte_1 CP_1 pertanto essere integralmente accolta e, per l'effetto, deve revocarsi l'ordinanza del 13.6.2019 e riconoscersi il diritto della istante di partecipare al concorso per la distribuzione per l'intero credito vantato per €. 16.267.191,09 anche col riconoscimento in prededuzione delle spese di giustizia sostenute sia per spese vive documentate (€ 7.132,00) che competenze legali (€ 20.224,36). CP_ Deve, pertanto, ordinarsi la restituzione da parte di di quanto incassato nelle CP_3 CP_14 more del presente giudizio dai creditori beneficiati in esecuzione del progetto di riparto impugnato fino a concorrenza del credito vantato da (cui è succeduta la . Parte_1 CP_1
Stante la complessità e la particolarità della causa, le spese di lite possono dirsi compensate tra le parti. pagina 9 di 10
PQM
Il Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da , cui è succeduta a titolo particolare la Parte_1 [...]
e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 13.6.2019 e riconosce il diritto della istante di CP_1 partecipare al concorso per la distribuzione per l'intero credito vantato per €. 16.267.191,09 col riconoscimento in prededuzione delle spese di giustizia sostenute sia per spese vive documentate (€ 7.132,00) che competenze legali (€ 20.224,36); CP_
- Ordina la restituzione da parte di di quanto incassato nelle more del CP_3 CP_14 presente giudizio dai creditori beneficiati in esecuzione del progetto di riparto impugnato, fino a concorrenza delle somme dovute a , cui è succeduta la Parte_1 CP_1
- Compensa tra le parti le spese di lite.
ER, il 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Paolo
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