Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 20 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2025, proposto da
TA SL, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Sicilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28/02/2025 di revoca del nulla osta e
rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso avanzata dalla ditta SO IA
per il ricorrente sig. SL OH P-CS/L/Q/2023/100421 rilasciato in data
28/02/2025, non notificato nonostante l’elezione di domicilio presso il procuratore in atti
e conosciuto a seguito di accesso sul portale Spid da parte del consulente del lavoro del
sig. SO IA e di ogni atto presupposto, connesso, e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. DE FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato e depositato in Segreteria il 17 aprile 2025, SL TA ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28 febbraio 2025 di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso avanzata dalla ditta SO IA, chiedendone l’annullamento, previa sospensione;
- in data 6 maggio 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza, con memoria di forma;
- all’esito della camera di consiglio dell’11 giugno 2025, con ordinanza n. 286 del 2025, il Collegio ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare così statuendo: “ Considerato che emergono profili di “fumus” nel ricorso, laddove è evidenziato che il ricorrente e il datore di lavoro si erano presentati negli otto giorni di cui alla normativa applicabile presso la competente Prefettura;
Considerato che è stata l’Amministrazione a procrastinare l’esame della documentazione, facendo sì che gli eventi relativi alla trasformazione sociale di cui alla ditta del datore di lavoro prendessero il sopravvento;
Considerato che una lineare partecipazione procedimentale avrebbe consentito al ricorrente e al datore di lavoro di illustrare la fattispecie, come evolutasi, all’Amministrazione al fine di evitare la revoca del nulla osta, poi invece disposta;
(…) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto: a) sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la fattispecie alla luce di quanto prospettato dal ricorrente, che dovrà essere ammesso in sede procedimentale ”;
- in data 29 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che, pur essendo stato convocato in Prefettura per il riesame della pratica, nel verbale dell’incontro è dichiarato che “ le parti hanno effettuato una ricognizione della pratica in giudizio, tenendo conto delle reciproche posizioni” e che “Con la presente, si intende conclusa la fase di partecipazione procedimentale dell’interessato, per come disposto dal G.A. ”;
- infine in data 2 febbraio 2026 il Ministero dell’Interno ha depositato il verbale dell’incontro predetto;
- all’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- l’amministrazione resistente, pur costituita in giudizio, non ha contestato quanto riferito dal ricorrente in ordine al fatto che egli si sarebbe presentato in Prefettura assieme al datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno negli otto giorni successivi al suo ingresso nello Stato;
- l’amministrazione resistente non ha altresì contestato di aver ricevuto dal ricorrente le sue osservazioni rispetto alla questione della cessazione della ditta individuale indicata nel preavviso di revoca del 3 maggio 2024;
- non osta all’esame delle predette osservazioni che esse siano state prodotte oltre il termine di dieci giorni indicato nel preavviso, in quanto la Prefettura ha comunque concluso il procedimento il 28 febbraio 2025, dunque in ogni caso molto tempo dopo l’emanazione del preavviso e in un momento del tempo in cui poteva e doveva effettuare una completa istruttoria, tenendo conto delle controdeduzioni relative alla costituzione della impresa in forma societaria;
- in ogni caso la Prefettura non ha neanche tenuto conto di tali circostanze in sede di remand disposto con l’ordinanza n. 286/2025, alla quale non ha ottemperato;
- in questo senso il verbale dell’incontro del 19 novembre 2025 in atti non costituisce un provvedimento amministrativo in quanto, oltre a mancarne la forma, non reca alcuna determinazione conclusiva del procedimento;
- sussistono dunque i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione censurati nel ricorso, che deve essere accolto;
- per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28 febbraio 2025 di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per il ricorrente sig. SL OH;
- le spese del giudizio possono compensarsi per la particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Cosenza del 28 febbraio 2025 di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso per il ricorrente sig. SL OH.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
DE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE FA | IV RR |
IL SEGRETARIO