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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/12/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1722/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RAPISARDA LAURA ROSSELLA ricorrente e
elettivamente domiciliato presso VIA NAZIONALE Controparte_1
TIBURTINA N. 75 00019 TIVOLI rappresentato e difeso dall'avv. GUIDUCCI
MASSIMO giusta procura in atti rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv.BONURA HARALD MASSIMO giusta procura in atti
Controparte_3
[...]
[...] Resistenti
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2022, il ricorrente impugnava i seguenti atti notificatigli il 2.3.2022:Cartella di pagamento n. 09720150047446254000 relativa a contributi previdenziali per un importo pari ad E. 3.825,67, Controparte_2
oltre spese ed interessi;
2. Cartella di pagamento n. 09720160071969630000 relativa a contributi previdenziali per un importo pari ad E. 770,62, Controparte_2
oltre spese ed interessi;
3. Cartella di pagamento n. 09720170023621741000 relativa a contributi previdenziali per un importo pari ad E. Controparte_2
11.093,34,oltre spese ed interessi (All.3):
4. Cartella di pagamento n.
09720190020974641000 relativa a rate premio per un importo pari ad E. CP_1
112,63, oltre spese ed interessi;
5. Avviso di addebito n. 39720140019332968000;6.
Avviso di addebito n. 39720180019143458000 asserendo che gli stessi si riferivano a addebiti prescritti non essendovi prova di atti notificati precedentemente ai medesimi.
Per tutte le ragioni esposte ricorreva affinché il Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento impugnate, ne dichiarasse la nullità/annullabilità e/o inefficacia, con vittoria di spese.
Si costituiva la Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto.
Si costituivano l' e l' chiedendo di integrare il contraddittorio con CP_3 CP_1
l' esponendo di aver parzialmente sgravato il debito e nel merito contestando CP_5
la fondatezza del ricorso.
Si costituiva l eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel CP_5
merito producendo atti interruttivi della prescrizione.
Sulle conclusioni indicate in atti la causa veniva decisa con sentenza pronunciata all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito ed in linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Fatte queste premesse si osserva che con l'odierna domanda parte ricorrente si duole della prescrizione dei contributi richiesti per assenza delle notifiche degli atti.
Si rileva, però, come l'intimazione di pagamento n. 09720229003516052000 è stata regolarmente notificata in data 02.03.2022 e le cartelle di pagamento n.
09720150047446254000, n. 09720160071969630000, n. 09720170023621741000 e n. 09720190020974641000 sono state tutte regolarmente notificate tra il 29.08.2015 ed il 26.07.2019.
Quanto all'avviso di addebito n. 39720140019332968000 di €. 704,01 lo stesso è stato notificato il 30.12.2014 e l'avviso di addebito n.
39720180019143458000 di €. 1313,82 è stato notificato il 3.12.2018 ( peraltro in relazione a tale avviso di addebito, la parte ricorrente ha effettuato un pagamento spontaneo).
Risulta, quindi, certamente decorso il termine di 40 gironi per far valer i vizi di merito tra cui la prescrizione del credito con conseguente inammissibilità della opposizione.
Risulta sgravato anche parte del debito di cui alla cartella dell' . CP_1
Quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti sopra riportati e prima dell'invio dell'atto di intimazione qui impugnato del 2022, si osserva quanto segue.
L ha prodotto in giudizio diversi atti interruttivi che consentono di CP_5
ritenere non prescritti i crediti di cui agli atti sottesi all'intimazione.
Ed infatti, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n.
09720150047446254000 e dell'avviso di addebito n. 39720140019332968000, CP_3
l' ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la Controparte_6 notificazione a controparte dell'intimazione di pagamento n.
09720169060892213000 (in data 16.11.2016 – v. doc. 4 allegato alla memoria
, del pignoramento presso terzi n. 09784201700005582001 (in data CP_5
15.02.2017 – v. doc. 5 allegato alla memoria , dell'intimazione di pagamento CP_5
n. 09720189026512907000 (in data 25.06.2018 – v. doc. 6 allegato alla memoria
, del pignoramento presso terzi n. 09784201800031287001 (in data CP_5
14.12.2018 – v. doc. 7 allegato alla memoria , dell'intimazione di pagamento CP_5
n. 09720199006201177000 (in data 02.05.2019 – v. doc. 8), nonché dell'impugnata intimazione di pagamento n. 09720229003516052000 (in data 02.03.2022 – v. doc. 1 allegato alla memoria . CP_5
Successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento n.
09720160071969630000 e n. 09720170023621741000, l ha Controparte_6
interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione a controparte dell'intimazione di pagamento n. 09720189026512907000 (in data 25.06.2018 – v. doc. 6 allegato alla memoria , del pignoramento presso terzi n. CP_5
09784201800031287001 (in data 14.12.2018 – v. doc. 7 allegato alla memoria
, dell'intimazione di pagamento n. 09720199006201177000 (in data CP_5
02.05.2019 – v. doc. 8 allegato alla memoria , nonché dell'impugnata CP_5
intimazione di pagamento n. 09720229003516052000 (in data 02.03.2022 – v. doc. 1 allegato alla memoria allegato alla memoria . CP_5 CP_5
Infine, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n.
09720190020974641000 e dell'avviso di addebito n. 39720180019143458000, CP_3
l' ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la Controparte_6
notificazione a controparte dell'impugnata intimazione di pagamento n.
09720229003516052000 (in data 02.03.2022 – v. doc. 1 allegato alla memoria
. CP_5
Va rilevato, ad abundantiam, che il decorso del termine di prescrizione è stato normativamente sospeso a cagione della emergenza nazionale sanitaria per la pandemia da Covid-19. L'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il
31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 311 giorni.
Di talché certamente non può ritenersi maturato il termine prescrizionale.
Il ricorrente soccombente è tenuto al rimborso delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
PQM
Il tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione così provvede: rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti dei compensi di avvocato liquidati in € 1314,00 , oltre IVA e CPA come per legge per ciascuno dei resistenti.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
ER SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ER SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 1722/2022, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RAPISARDA LAURA ROSSELLA ricorrente e
elettivamente domiciliato presso VIA NAZIONALE Controparte_1
TIBURTINA N. 75 00019 TIVOLI rappresentato e difeso dall'avv. GUIDUCCI
MASSIMO giusta procura in atti rappresentato e Controparte_2
difeso dall'avv.BONURA HARALD MASSIMO giusta procura in atti
Controparte_3
[...]
[...] Resistenti
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2022, il ricorrente impugnava i seguenti atti notificatigli il 2.3.2022:Cartella di pagamento n. 09720150047446254000 relativa a contributi previdenziali per un importo pari ad E. 3.825,67, Controparte_2
oltre spese ed interessi;
2. Cartella di pagamento n. 09720160071969630000 relativa a contributi previdenziali per un importo pari ad E. 770,62, Controparte_2
oltre spese ed interessi;
3. Cartella di pagamento n. 09720170023621741000 relativa a contributi previdenziali per un importo pari ad E. Controparte_2
11.093,34,oltre spese ed interessi (All.3):
4. Cartella di pagamento n.
09720190020974641000 relativa a rate premio per un importo pari ad E. CP_1
112,63, oltre spese ed interessi;
5. Avviso di addebito n. 39720140019332968000;6.
Avviso di addebito n. 39720180019143458000 asserendo che gli stessi si riferivano a addebiti prescritti non essendovi prova di atti notificati precedentemente ai medesimi.
Per tutte le ragioni esposte ricorreva affinché il Tribunale, previa sospensione dell'esecuzione delle cartelle di pagamento impugnate, ne dichiarasse la nullità/annullabilità e/o inefficacia, con vittoria di spese.
Si costituiva la Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e diritto.
Si costituivano l' e l' chiedendo di integrare il contraddittorio con CP_3 CP_1
l' esponendo di aver parzialmente sgravato il debito e nel merito contestando CP_5
la fondatezza del ricorso.
Si costituiva l eccependo la carenza di legittimazione passiva e nel CP_5
merito producendo atti interruttivi della prescrizione.
Sulle conclusioni indicate in atti la causa veniva decisa con sentenza pronunciata all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
Nel merito ed in linea generale, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma
2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
Fatte queste premesse si osserva che con l'odierna domanda parte ricorrente si duole della prescrizione dei contributi richiesti per assenza delle notifiche degli atti.
Si rileva, però, come l'intimazione di pagamento n. 09720229003516052000 è stata regolarmente notificata in data 02.03.2022 e le cartelle di pagamento n.
09720150047446254000, n. 09720160071969630000, n. 09720170023621741000 e n. 09720190020974641000 sono state tutte regolarmente notificate tra il 29.08.2015 ed il 26.07.2019.
Quanto all'avviso di addebito n. 39720140019332968000 di €. 704,01 lo stesso è stato notificato il 30.12.2014 e l'avviso di addebito n.
39720180019143458000 di €. 1313,82 è stato notificato il 3.12.2018 ( peraltro in relazione a tale avviso di addebito, la parte ricorrente ha effettuato un pagamento spontaneo).
Risulta, quindi, certamente decorso il termine di 40 gironi per far valer i vizi di merito tra cui la prescrizione del credito con conseguente inammissibilità della opposizione.
Risulta sgravato anche parte del debito di cui alla cartella dell' . CP_1
Quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli atti sopra riportati e prima dell'invio dell'atto di intimazione qui impugnato del 2022, si osserva quanto segue.
L ha prodotto in giudizio diversi atti interruttivi che consentono di CP_5
ritenere non prescritti i crediti di cui agli atti sottesi all'intimazione.
Ed infatti, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n.
09720150047446254000 e dell'avviso di addebito n. 39720140019332968000, CP_3
l' ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la Controparte_6 notificazione a controparte dell'intimazione di pagamento n.
09720169060892213000 (in data 16.11.2016 – v. doc. 4 allegato alla memoria
, del pignoramento presso terzi n. 09784201700005582001 (in data CP_5
15.02.2017 – v. doc. 5 allegato alla memoria , dell'intimazione di pagamento CP_5
n. 09720189026512907000 (in data 25.06.2018 – v. doc. 6 allegato alla memoria
, del pignoramento presso terzi n. 09784201800031287001 (in data CP_5
14.12.2018 – v. doc. 7 allegato alla memoria , dell'intimazione di pagamento CP_5
n. 09720199006201177000 (in data 02.05.2019 – v. doc. 8), nonché dell'impugnata intimazione di pagamento n. 09720229003516052000 (in data 02.03.2022 – v. doc. 1 allegato alla memoria . CP_5
Successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento n.
09720160071969630000 e n. 09720170023621741000, l ha Controparte_6
interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la notificazione a controparte dell'intimazione di pagamento n. 09720189026512907000 (in data 25.06.2018 – v. doc. 6 allegato alla memoria , del pignoramento presso terzi n. CP_5
09784201800031287001 (in data 14.12.2018 – v. doc. 7 allegato alla memoria
, dell'intimazione di pagamento n. 09720199006201177000 (in data CP_5
02.05.2019 – v. doc. 8 allegato alla memoria , nonché dell'impugnata CP_5
intimazione di pagamento n. 09720229003516052000 (in data 02.03.2022 – v. doc. 1 allegato alla memoria allegato alla memoria . CP_5 CP_5
Infine, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento n.
09720190020974641000 e dell'avviso di addebito n. 39720180019143458000, CP_3
l' ha interrotto l'invocato termine prescrizionale mediante la Controparte_6
notificazione a controparte dell'impugnata intimazione di pagamento n.
09720229003516052000 (in data 02.03.2022 – v. doc. 1 allegato alla memoria
. CP_5
Va rilevato, ad abundantiam, che il decorso del termine di prescrizione è stato normativamente sospeso a cagione della emergenza nazionale sanitaria per la pandemia da Covid-19. L'articolo 37, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, D.L. n. 183/2020, entrato in vigore il
31/12/2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 311 giorni.
Di talché certamente non può ritenersi maturato il termine prescrizionale.
Il ricorrente soccombente è tenuto al rimborso delle spese di lite liquidate nel dispositivo.
PQM
Il tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione così provvede: rigetta l'opposizione; condanna il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti dei compensi di avvocato liquidati in € 1314,00 , oltre IVA e CPA come per legge per ciascuno dei resistenti.
Tivoli, il 17.12.2025
Il giudice
ER SC