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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA n.
N.R.G. 325 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4171/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Tullio Perillo, promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paola Primerano e dell'Avv. Fabrizio
CA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via E.
Panzacchi n. 6
APPELLANTE
CONTRO
- , (CF. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(CF. ), , (CF. Pt_2 C.F._2 Persona_1
, (cf. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Sparpaglione e Stefano Sparpaglione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Podgora n. 4.
APPELLATI
- in liquidazione giudiziale, (CF ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Curatore avvocato Antonino Restuccia nonché
[...]
[...
[...] in liquidazione giudiziale ( ) in persona dei curatori Controparte_3 P.IVA_3
e legali rappresentanti pro tempore Avv. Diego Piazzalunga, dott. Piero Canevelli
e dott. Gianluca Muliari.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 31/03/2025.
Per gli appellati: come da memoria difensiva depositata in data 28/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4171/24 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori – dipendenti della , sub Controparte_2 appaltatrice della e questa della committente Controparte_3 Parte_1
presso il cui magazzino svolgevano la prestazione lavorativa – così statuiva: i)
[...] accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro impiegato dai ricorrenti, per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con
, deve essere computato Controparte_4 nell'orario di lavoro;
ii) accerta e dichiara il conseguente diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro;
iii) per
l'effetto, condanna , Controparte_4 [...]
e , in solido tra loro, a corrispondere Controparte_3 Parte_1 ai ricorrenti i seguenti importi: per euro 5.730,03; per uro 5.669,96; CP_1 Pt_2 per euro. 5.293,15; per euro 5.552,18, oltre interessi e rivalutazione Per_1 Parte_3 dalle singole scadenze (come da conteggi depositati il 4/09/2024) al saldo effettivo.
Con condanna alle spese di lite per euro 7004,40.
Il Tribunale – verificata la costituzione della sola e la contumacia della CP_2
e della committente – delineato il quadro normativo e CP_3 Parte_1 giurisprudenziale di riferimento, premesso che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro quando sia sussistente un potere di etero- direzione datoriale che può derivare dall'esplicita disciplina di impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, considerato che nel caso di specie gli indumenti (calzamaglia, pantaloni termici, maglietta, due maglioni, pettorina, giubbotto termico, sciarpa, cappello, guanti, scarponi) necessari per l'espletamento delle mansioni, avrebbero peraltro funzione di dispositivo di protezione individuale, all'esito delle prove testimoniali, riteneva fondato
2
il ricorso e determinava il quantum in base ai conteggi precisati in corso di causa e non contestati.
Il Giudice di primo grado in particolare, a motivazione della decisone, precisava: “Tutti
i testimoni esaminati, difatti, nel confermare le condizioni ambientali del magazzino di
Mairano ove i ricorrenti lavorano (ovvero una temperatura costante tra gli 0 e i 4 gradi) hanno altresì dato conto della necessità di indossare ulteriori capi di abbigliamento (oltre a quelli forniti dal datore di lavoro) per contrastare le rigide condizioni climatiche dell'ambiente di lavoro. In particolare, i testimoni, con dichiarazioni univoche e concordanti, hanno riferito della necessità di indossare anche una calzamaglia-tuta termica, due o tre tute compresa quella fornita dalla cooperativa, maglioni (o due felpe), sciarpa-scaldacollo, guanti e cappello (cfr. sul punto anche i testimoni di parte convenuta e ).” Tes_1 Testimone_2
Il Tribunale determinava in 10 minuti il tempo impiegato dai lavoratori a inizio turno e 10 minuti quello impiegato a fine turno per la vestizione e svestizione, e in 6 minuti il tempo impiegato dai lavoratori all'inizio della pausa pranzo e 6 minuti quello impiegato alla fine di tale pausa per la vestizione e svestizione, e così per complessivi
32 minuti giornalieri.
Ha proposto tempestivo appello la società - contumace in primo Parte_1 grado - censurando la sentenza in quanto: 1) - nel corso del rapporto con , tre CP_2 dei Ricorrenti (escluso avrebbero sottoscritto Verbali di Controparte_1
Conciliazione con la stessa Società, verbali in virtù dei quali avrebbero rinunciato a pretese nei confronti di tutte le Società della filiera di appalto;
2) - il Giudice non avrebbe correttamente valutato la prova testimoniale, mancando di evidenziare il conflitto di interessi e la inattendibilità dei testimoni di parte Attrice, poiché coinvolti in analoghi procedimenti contro le stesse società; 3) – eccepisce l'erronea ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento del tempo tuta, in mancanza di allegazione probatoria circa la eterodirezione, potendo gli indumenti “essere indossati o dismessi anche fuori dal luogo di lavoro e quindi in ambito sottratto alla eterodirezione” e deducono specificatamente l'errata quantificazione del tempo tuta nella pausa pranzo;
4)- contesta infine la condanna in via solidale ex art. 29
D.Lgs 276/2003 in mancanza, in capo alla del potere direttivo Pt_1 organizzativo e disciplinare nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore.
3
Inoltre la difesa appellante, a supporto delle proprie tesi, trascrive prove testimoniali di altri giudizi di primo grado, nei quali era parte costituita e nel corso dei quali erano stati assunti altri testimoni indicati dalla stessa società.
Si sono costituiti i lavoratori appellati, eccependo la inammissibilità dei verbali di conciliazione, prodotti solo in questo grado dalla , e ne deducono in ogni Pt_1 caso l'irrilevanza ai fini del decidere;
riportano precedenti giurisprudenziali a favore e chiedono il rigetto della impugnazione con il favore delle spese.
Non si sono costituite le società appellate, ritualmente convenute.
Alla udienza del 10 giugno 2025, dichiarata la contumacia delle parti non costituite, la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Relativamente ai verbali di conciliazione, prodotti solo in questo grado di giudizio e quindi tardivamente, si osserva in ogni caso che risultano del tutto irrilevanti – sotto molteplici profili - rispetto alle pretese qui fatte valere. Infatti detti “verbali” risultano sottoscritti in sede datoriale, presso la e non sindacale;
inoltre Pt_4 nelle premesse vengono elencate le voci retributive che erano chieste e lì rinunciate e tra esse non vi era il “tempo tuta” ed infine era richiamata la pendenza di un
“giudizio di cui all'allegato D) ”, allegato non presente, da considerare quindi insussistente la pendenza di un procedimento transatto.
Per giurisprudenza costante i verbali conciliativi così formati sono nulli ed inefficaci: “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3,
c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”
(Cass., ordinanza n. 10065 del 15/04/2024)”.
Quanto al c.d. “tempo tuta”, la società appellante non contesta la procedura di vestizione/svestizione osservata dai lavoratori prima della timbratura ad inizio turno e dopo la timbratura a fine turno -tra l'altro confermata anche dall'istruttoria svolta- che quindi deve essere data per pacifica.
Ciò che la società contesta è la sussistenza dell'eterodirezione in quanto,
4
diversamente da quanto sostenuto dal giudice, gli unici indumenti obbligatori imposti dal datore sono solo le scarpe antinfortunistiche, il giubbotto ad alta visibilità e i guanti, non essendoci controllo da parte della società sull'adeguatezza e pulizia dell'abbigliamento né obbligo di cambiarsi negli spogliatoi.
Va ricordato come la Corte di Cassazione, nel delineare i presupposti per la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, abbia più volte ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. n. 505/2019, n. 7738/2018, n. 1352/2016).
Nel caso in esame, sicuramente l'obbligo è quello imposto dalle esigenze di produzione ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo alla scelta discrezionale del lavoratore. Del resto, è pacifico, per come merso dall'istruttoria svolta, la necessità per ripararsi dal freddo (i lavoratori si ricorda svolgevano l'attività lavorativa in ambienti dove la temperatura oscillava tra 0 e 4 gradi) dell'uso non solo delle scarpe antinfortunistiche, del giubbotto e dei guanti, ma soprattutto di un vestiario ulteriore rispetto a quello messo a disposizione dalla società, con alcune differenziazioni in ragione delle specifiche mansioni svolte, mansioni che nel caso che ci occupa esponevano comunque tutti appellati agli ambienti con rigide condizioni climatiche che imponevano l'ulteriore vestizione..
Senza il vestiario descritto dai testimoni, i quali hanno riferito della necessità di indossare anche una calzamaglia- tuta termica, due o tre tute compresa quella fornita dalla cooperativa, maglioni (o due felpe), sciarpa-scaldacollo, guanti e cappello (cfr. sul punto anche i testimoni e indicati dalla Tes_1 Testimone_2 parte convenuta ) non sarebbe stato possibile per i lavoratori accedere CP_2 ai luoghi di lavoro e svolgere l'attività lavorativa. Tanto basta per respingere le censure della società, non rilevando che il vestiario ulteriore non fosse formalmente indicato tra i DPI.
5
Né si ravvisano difformità tra le versioni dei testimoni in ordine al vestiario necessario, essendo pacifica una certa differenziazione in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Né rileva il luogo ove dovessero cambiarsi, se negli spogliatoi o nel magazzino, in quanto ciò che rileva è che dovessero cambiarsi e che lo facessero una volta entrati nei luoghi di lavoro, essendo impensabile che giungessero da casa e vi facessero ritorno indossando tutti i capi necessari per ripararsi da un freddo compreso tra 0 e
4 gradi, anche in pieno inverno.
Le censure appellanti relative alla dedotta inattendibilità dei testimoni sono infondate. Come infatti correttamente motivato dal Giudice di primo grado, ad escludere tale circostanza depone proprio la sostanziale convergenza delle dichiarazioni, anche dei testi della convenuta.
Quanto alla quantificazione del c.d. “tempo tuta”, le censure della società non appaiono idonee a scalfire le argomentazioni del primo giudice che si è basato sulle dichiarazioni testimoniali, diversificando il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione effettuate a inizio turno ed a fine turno ed il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione effettuate prima e dopo la pausa pranzo, quest'ultime determinate in misura di tempo minore.
Considerato che pacificamente la retribuzione degli odierni appellati è stata commisurata al tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del turno, anche per ciò che riguarda la paura pranzo, corretta è la retribuzione con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario (pari al 30%).
Infine anche l'ultimo motivo di appello relativo alla sussistenza della solidarietà prevista dall'art. 29 D.Lgs 276/2003 è infondato: l' attività di vestizione e svestizione è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa, “connessa all'esecuzione del contratto di appalto”, come precisato dalla norma in esame, ed ha pertanto natura retributiva rientrando nell'orario di lavoro (cfr. Cass. 25479/2023
– Cass. 12408/2024). Stante la sua natura retributiva, il “tempo tuta” rientra nella previsione dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, la cui conseguenza è l'obbligo solidale in capo alla parte committente Parte_1
6
Alla luce di tutte le considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario dei lavoratori. Nulla sulle spese con riferimento alle società e , attesa Controparte_3 Controparte_5 la loro contumacia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4171/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AU VE IA AR AV
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N.R.G. 325 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA ALLA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott. SILVIA MARINA RAVAZZONI PRESIDENTE
Dott. SUSANNA MANTOVANI CONSIGLIERE
Dott. LAURA BOVE GIUDICE AUSILIARIO Rel.
Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 4171/2024 del Tribunale di Milano, estensore Giudice Dott. Tullio Perillo, promossa
DA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paola Primerano e dell'Avv. Fabrizio
CA ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via E.
Panzacchi n. 6
APPELLANTE
CONTRO
- , (CF. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(CF. ), , (CF. Pt_2 C.F._2 Persona_1
, (cf. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Sparpaglione e Stefano Sparpaglione ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Podgora n. 4.
APPELLATI
- in liquidazione giudiziale, (CF ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Curatore avvocato Antonino Restuccia nonché
[...]
[...
[...] in liquidazione giudiziale ( ) in persona dei curatori Controparte_3 P.IVA_3
e legali rappresentanti pro tempore Avv. Diego Piazzalunga, dott. Piero Canevelli
e dott. Gianluca Muliari.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto di appello depositato in data 31/03/2025.
Per gli appellati: come da memoria difensiva depositata in data 28/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 4171/24 il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori – dipendenti della , sub Controparte_2 appaltatrice della e questa della committente Controparte_3 Parte_1
presso il cui magazzino svolgevano la prestazione lavorativa – così statuiva: i)
[...] accerta e dichiara che il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro impiegato dai ricorrenti, per l'intera durata del rapporto di lavoro intercorso con
, deve essere computato Controparte_4 nell'orario di lavoro;
ii) accerta e dichiara il conseguente diritto dei ricorrenti di vedere retribuito il tempo di vestizione e svestizione degli indumenti da lavoro;
iii) per
l'effetto, condanna , Controparte_4 [...]
e , in solido tra loro, a corrispondere Controparte_3 Parte_1 ai ricorrenti i seguenti importi: per euro 5.730,03; per uro 5.669,96; CP_1 Pt_2 per euro. 5.293,15; per euro 5.552,18, oltre interessi e rivalutazione Per_1 Parte_3 dalle singole scadenze (come da conteggi depositati il 4/09/2024) al saldo effettivo.
Con condanna alle spese di lite per euro 7004,40.
Il Tribunale – verificata la costituzione della sola e la contumacia della CP_2
e della committente – delineato il quadro normativo e CP_3 Parte_1 giurisprudenziale di riferimento, premesso che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro quando sia sussistente un potere di etero- direzione datoriale che può derivare dall'esplicita disciplina di impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, considerato che nel caso di specie gli indumenti (calzamaglia, pantaloni termici, maglietta, due maglioni, pettorina, giubbotto termico, sciarpa, cappello, guanti, scarponi) necessari per l'espletamento delle mansioni, avrebbero peraltro funzione di dispositivo di protezione individuale, all'esito delle prove testimoniali, riteneva fondato
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il ricorso e determinava il quantum in base ai conteggi precisati in corso di causa e non contestati.
Il Giudice di primo grado in particolare, a motivazione della decisone, precisava: “Tutti
i testimoni esaminati, difatti, nel confermare le condizioni ambientali del magazzino di
Mairano ove i ricorrenti lavorano (ovvero una temperatura costante tra gli 0 e i 4 gradi) hanno altresì dato conto della necessità di indossare ulteriori capi di abbigliamento (oltre a quelli forniti dal datore di lavoro) per contrastare le rigide condizioni climatiche dell'ambiente di lavoro. In particolare, i testimoni, con dichiarazioni univoche e concordanti, hanno riferito della necessità di indossare anche una calzamaglia-tuta termica, due o tre tute compresa quella fornita dalla cooperativa, maglioni (o due felpe), sciarpa-scaldacollo, guanti e cappello (cfr. sul punto anche i testimoni di parte convenuta e ).” Tes_1 Testimone_2
Il Tribunale determinava in 10 minuti il tempo impiegato dai lavoratori a inizio turno e 10 minuti quello impiegato a fine turno per la vestizione e svestizione, e in 6 minuti il tempo impiegato dai lavoratori all'inizio della pausa pranzo e 6 minuti quello impiegato alla fine di tale pausa per la vestizione e svestizione, e così per complessivi
32 minuti giornalieri.
Ha proposto tempestivo appello la società - contumace in primo Parte_1 grado - censurando la sentenza in quanto: 1) - nel corso del rapporto con , tre CP_2 dei Ricorrenti (escluso avrebbero sottoscritto Verbali di Controparte_1
Conciliazione con la stessa Società, verbali in virtù dei quali avrebbero rinunciato a pretese nei confronti di tutte le Società della filiera di appalto;
2) - il Giudice non avrebbe correttamente valutato la prova testimoniale, mancando di evidenziare il conflitto di interessi e la inattendibilità dei testimoni di parte Attrice, poiché coinvolti in analoghi procedimenti contro le stesse società; 3) – eccepisce l'erronea ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento del tempo tuta, in mancanza di allegazione probatoria circa la eterodirezione, potendo gli indumenti “essere indossati o dismessi anche fuori dal luogo di lavoro e quindi in ambito sottratto alla eterodirezione” e deducono specificatamente l'errata quantificazione del tempo tuta nella pausa pranzo;
4)- contesta infine la condanna in via solidale ex art. 29
D.Lgs 276/2003 in mancanza, in capo alla del potere direttivo Pt_1 organizzativo e disciplinare nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore.
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Inoltre la difesa appellante, a supporto delle proprie tesi, trascrive prove testimoniali di altri giudizi di primo grado, nei quali era parte costituita e nel corso dei quali erano stati assunti altri testimoni indicati dalla stessa società.
Si sono costituiti i lavoratori appellati, eccependo la inammissibilità dei verbali di conciliazione, prodotti solo in questo grado dalla , e ne deducono in ogni Pt_1 caso l'irrilevanza ai fini del decidere;
riportano precedenti giurisprudenziali a favore e chiedono il rigetto della impugnazione con il favore delle spese.
Non si sono costituite le società appellate, ritualmente convenute.
Alla udienza del 10 giugno 2025, dichiarata la contumacia delle parti non costituite, la causa è stata discussa e decisa, come da dispositivo in calce, di cui è stata data lettura.
L'appello non è fondato per i motivi di seguito esposti.
Relativamente ai verbali di conciliazione, prodotti solo in questo grado di giudizio e quindi tardivamente, si osserva in ogni caso che risultano del tutto irrilevanti – sotto molteplici profili - rispetto alle pretese qui fatte valere. Infatti detti “verbali” risultano sottoscritti in sede datoriale, presso la e non sindacale;
inoltre Pt_4 nelle premesse vengono elencate le voci retributive che erano chieste e lì rinunciate e tra esse non vi era il “tempo tuta” ed infine era richiamata la pendenza di un
“giudizio di cui all'allegato D) ”, allegato non presente, da considerare quindi insussistente la pendenza di un procedimento transatto.
Per giurisprudenza costante i verbali conciliativi così formati sono nulli ed inefficaci: “La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411, comma 3,
c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”
(Cass., ordinanza n. 10065 del 15/04/2024)”.
Quanto al c.d. “tempo tuta”, la società appellante non contesta la procedura di vestizione/svestizione osservata dai lavoratori prima della timbratura ad inizio turno e dopo la timbratura a fine turno -tra l'altro confermata anche dall'istruttoria svolta- che quindi deve essere data per pacifica.
Ciò che la società contesta è la sussistenza dell'eterodirezione in quanto,
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diversamente da quanto sostenuto dal giudice, gli unici indumenti obbligatori imposti dal datore sono solo le scarpe antinfortunistiche, il giubbotto ad alta visibilità e i guanti, non essendoci controllo da parte della società sull'adeguatezza e pulizia dell'abbigliamento né obbligo di cambiarsi negli spogliatoi.
Va ricordato come la Corte di Cassazione, nel delineare i presupposti per la sussistenza del diritto alla remunerazione del c.d. “tempo tuta”, abbia più volte ribadito che “nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (cfr. Cass. n. 505/2019, n. 7738/2018, n. 1352/2016).
Nel caso in esame, sicuramente l'obbligo è quello imposto dalle esigenze di produzione ed è dunque riferibile all'interesse aziendale e non certo alla scelta discrezionale del lavoratore. Del resto, è pacifico, per come merso dall'istruttoria svolta, la necessità per ripararsi dal freddo (i lavoratori si ricorda svolgevano l'attività lavorativa in ambienti dove la temperatura oscillava tra 0 e 4 gradi) dell'uso non solo delle scarpe antinfortunistiche, del giubbotto e dei guanti, ma soprattutto di un vestiario ulteriore rispetto a quello messo a disposizione dalla società, con alcune differenziazioni in ragione delle specifiche mansioni svolte, mansioni che nel caso che ci occupa esponevano comunque tutti appellati agli ambienti con rigide condizioni climatiche che imponevano l'ulteriore vestizione..
Senza il vestiario descritto dai testimoni, i quali hanno riferito della necessità di indossare anche una calzamaglia- tuta termica, due o tre tute compresa quella fornita dalla cooperativa, maglioni (o due felpe), sciarpa-scaldacollo, guanti e cappello (cfr. sul punto anche i testimoni e indicati dalla Tes_1 Testimone_2 parte convenuta ) non sarebbe stato possibile per i lavoratori accedere CP_2 ai luoghi di lavoro e svolgere l'attività lavorativa. Tanto basta per respingere le censure della società, non rilevando che il vestiario ulteriore non fosse formalmente indicato tra i DPI.
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Né si ravvisano difformità tra le versioni dei testimoni in ordine al vestiario necessario, essendo pacifica una certa differenziazione in ragione delle specifiche mansioni svolte.
Né rileva il luogo ove dovessero cambiarsi, se negli spogliatoi o nel magazzino, in quanto ciò che rileva è che dovessero cambiarsi e che lo facessero una volta entrati nei luoghi di lavoro, essendo impensabile che giungessero da casa e vi facessero ritorno indossando tutti i capi necessari per ripararsi da un freddo compreso tra 0 e
4 gradi, anche in pieno inverno.
Le censure appellanti relative alla dedotta inattendibilità dei testimoni sono infondate. Come infatti correttamente motivato dal Giudice di primo grado, ad escludere tale circostanza depone proprio la sostanziale convergenza delle dichiarazioni, anche dei testi della convenuta.
Quanto alla quantificazione del c.d. “tempo tuta”, le censure della società non appaiono idonee a scalfire le argomentazioni del primo giudice che si è basato sulle dichiarazioni testimoniali, diversificando il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione effettuate a inizio turno ed a fine turno ed il tempo relativo alle operazioni di vestizione/svestizione effettuate prima e dopo la pausa pranzo, quest'ultime determinate in misura di tempo minore.
Considerato che pacificamente la retribuzione degli odierni appellati è stata commisurata al tempo di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, in ragione degli orari risultanti dalle timbrature effettuate solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi, all'inizio del turno, e prima di dismetterli, dopo la fine del turno, anche per ciò che riguarda la paura pranzo, corretta è la retribuzione con la maggiorazione contrattualmente dovuta per il lavoro straordinario (pari al 30%).
Infine anche l'ultimo motivo di appello relativo alla sussistenza della solidarietà prevista dall'art. 29 D.Lgs 276/2003 è infondato: l' attività di vestizione e svestizione è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa, “connessa all'esecuzione del contratto di appalto”, come precisato dalla norma in esame, ed ha pertanto natura retributiva rientrando nell'orario di lavoro (cfr. Cass. 25479/2023
– Cass. 12408/2024). Stante la sua natura retributiva, il “tempo tuta” rientra nella previsione dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003, la cui conseguenza è l'obbligo solidale in capo alla parte committente Parte_1
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Alla luce di tutte le considerazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM n.
147/2022, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario dei lavoratori. Nulla sulle spese con riferimento alle società e , attesa Controparte_3 Controparte_5 la loro contumacia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 4171/24 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite del grado di appello liquidate complessivamente in euro 3000,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 10 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
AU VE IA AR AV
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