Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32942/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
C.F. ], con l'avv.mCORVINO DOMENICO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO Controparte_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“1) Preliminarmente nel rito, previa sospensione del decreto ingiuntivo n. 10314/2023, accertare e dichiarare la improcedibilità della domanda per le motivazioni su esposte;
2) in via preliminare autorizzare la chiamata in causa della in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso la sede legale della società sita in Firenze alla via Ricasoli n.29, in quanto attualmente detentrice dei beni ut supra descritti, ai fine della restituzione degli stessi alla previa valutazione a scomputo così come Controparte_1
previsto dal contratto di leasing;
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Sentenza
3) con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e
CAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”
Parte convenuta:
“ Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso:
1. NEL MERITO • rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, tutte le eccezioni proposte dall'odierna Opponente, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto ingiuntivo n. 10314/2023 RG n. 9177/2023 emesso dal
Tribunale di Milano del 09/06/2023 e condannare P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale alla Via Barbarulo n.62
Nocera Inferiore (SA), al pagamento, in favore di di tutti gli importi Controparte_1
meglio specificati e riportati nel Decreto Ingiuntivo stesso per un totale in linea capitale di
Euro 7.766,54, oltre onorari e agli interessi sino al dì del saldo.
2. IN VIA ISTRUTTORIA • rigettare le istanze istruttorie formulate da parte Opponente, in quanto inammissibili e irrilevanti.
3. IN OGNI CASO condannare l'opponente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c. - al pagamento, in favore di dell'importo pari ad € 1.000,00 o comunque nella maggior o Controparte_1
minor somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento monitorio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10314/2023 col quale il Tribunale di Milano in data 09/06/2023 le aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 7.766,54, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per la locazione dei beni mobili di cui ai contratti n. 1228367 e n.19507791.
Quale unico motivo di opposizione, invocava la rinegoziazione delle condizioni Parte_1
contrattuali in ragione delle avverse condizioni economiche conseguenti alla cd. pandemia.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe, chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di quale soggetto responsabile del trasferimento dei beni locati presso altra sede. CP_2
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Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto le parti venivano invitate a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta.
Come prima rilevato, l'opponente invoca quale unico motivo di opposizione l'emergenza pandemica che, a suo dire, lo vedrebbe titolare del diritto a rinegoziare i contratti.
Sul punto è doveroso rilevare che in realtà, ha accordato al debitore un piano di rientro CP_1
già in data 15/02/2021 ( doc. 2 opponente) acconsentendo che il debitore saldasse il pregresso in n. 5 rate mensili di € 900,00 circa ( cfr. docc. 4 e5 opponente).
Indubbia la buona fede dell'opposto per tali ragioni, va tuttavia rilevato che l'opponente non ha fornito alcuna prova né delle difficoltà economiche lamentate, né del nesso eziologico tra dette difficoltà e l'emergenza pandemica.
Quanto all'asserita responsabilità di per la mancata restituzione dei beni, va CP_2
semplicemente sottolineato che tale soggetto è del tuto estraneo al rapporto locatizio, non essendo neanche mero fornitore dei beni acquistati da CP_1
Peraltro, poiché con la consegna del materiale il conduttore è costituto custode dei beni a norma dell'art. 8 del contratto e poichè ai sensi del successivo art. 15 c.1 gli è fatto divieto di sublocare o cedere i beni a terzi senza autorizzazione del locatore, in ogni caso la
Parte responsabilità della mancata riconsegna continua a gravare integralmente su stessa. né è i CP_2
Conclusivamente, il decreto ingiuntivo opposto deve essere definitivamente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (€ 7.700,00 circa) e delle fasi svolte ( di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), con applicazione dei parametri per la fase di trattazione e per quella decisionale, attesa la bassa complessità delle attività processuali ivi espletate..
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c.
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Sentenza
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ.,
Sez. VI, 12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare (una scarna citazione i cui motivi di merito erano generici e che non era accompagnata da alcun documento né corredata da alcuna istanza istruttoria;
e la successiva condotta, una volta subito il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione, di astenersi da ogni concreta
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attività processuale, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10%% circa del capitale azionato in monitorio.
È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 32942/ 2023 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10314/2023 emesso dal Tribunale di
Milano in data 09/06/2023 nei confronti di [C.F. ] ed in favore di Parte_1 P.IVA_1
C.F. ] e per l'effetto; Controparte_1 P.IVA_2
2) conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto stesso;
3) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali che liquida in € 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
4) condanna ex art. 96, comma III, c.p.c. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 700,00. Controparte_1
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 05/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
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