Decreto cautelare 19 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 23 giugno 2021
Sentenza 3 agosto 2022
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2025
Parere definitivo 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/03/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02020/2025REG.PROV.COLL.
N. 01114/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Armelisasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 10976/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l’odierno appellante, originario dello Stato -OMISSIS-, ha impugnato il decreto -OMISSIS-, con il quale il Presidente della Repubblica ha annullato il decreto di concessione della cittadinanza italiana al medesimo rilasciato in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) l. 5 febbraio 1992, n. 91, in quanto “ oggetto del procedimento penale n. -OMISSIS- conclusosi presso il Tribunale di Roma con sentenza di condanna in data -OMISSIS- ”, nonché il provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-, entrambi notificati in data -OMISSIS-.
Si legge nel provvedimento di autotutela - cui quello di diniego rinvia per relationem - che il predetto decreto di concessione della cittadinanza italiana “ è risultato, in base alle conseguenti verifiche amministrative, carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile ”.
Esso si sofferma inoltre sull’interesse pubblico all’annullamento dei provvedimenti fondativi di status , “ quando vengano successivamente a risultare elementi ostativi anteriori all’attribuzione della cittadinanza ”, in quanto “ strumento essenziale per la salvaguardia dei principi di imparzialità e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. nella peculiare materia della cittadinanza ”, e sul carattere prevalente dello stesso rispetto al contrario interesse alla stabilità dei rapporti che su quei provvedimenti si fondino, “ quando l’erroneità dei presupposti sia imputabile solo al comportamento del richiedente che contravviene agli obblighi ”, anche in considerazione del fatto che “ l’ordinamento del paese di origine…consente il possesso della doppia cittadinanza ” e che l’interessato “ potrà continuare a permanere sul territorio nazionale ”.
Mediante la relazione istruttoria prodotta in giudizio dall’Amministrazione, viene evidenziato altresì che il provvedimento di annullamento si innesta nella vicenda penale culminata con la pronuncia della sentenza del Tribunale di Roma -OMISSIS-, con la quale una dipendente della Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell’Interno è stata condannata per i reati di cui agli artt. 615- ter e 615- quater c.p.: sentenza confermata, con la sola riforma delle sanzioni comminate, dalla Corte d’Appello Penale di Roma con la sentenza -OMISSIS-, oggetto di ricorso per Cassazione respinto con sentenza della Suprema Corte -OMISSIS-.
La predetta relazione evidenzia altresì che, come si evince dal “ prospetto riepilogativo delle irregolarità riscontrate ” allegato alla nota ministeriale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, le stesse, con riferimento al decreto di concessione della cittadinanza italiana rilasciato a favore del ricorrente, ineriscono all’utilizzo illecito della credenziale “ -OMISSIS- ”, al fatto che la pratica è stata definita prima della scadenza dei termini in assenza di eventuali solleciti, all’omessa considerazione del parere sfavorevole della Prefettura per redditi insufficienti, alla mancata richiesta di un aggiornamento reddituale, alla mancata acquisizione di un certificato aggiornato del Casellario Giudiziale ed all’assenza del timbro di accettazione della Prefettura sull’istanza.
Il T.A.R. adito, con l’ordinanza -OMISSIS-, ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente e questa Sezione, in sede di decisione dell’appello proposto avverso la stessa, si è pronunciata con l’ordinanza -OMISSIS-, dichiarandolo inammissibile.
Quindi, con la sentenza n. 10976 del 3 agosto 2022, il T.A.R. ha respinto complessivamente il gravame.
La sentenza costituisce oggetto della domanda di riforma proposta, con l’appello in esame, dall’originario ricorrente.
Questi deduce in primo luogo che, a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., l’ottenimento da parte sua della cittadinanza italiana è avvenuto a seguito di una regolare istruttoria procedimentale, mentre l’Amministrazione, in sede di autotutela, non ha svolto alcuna verifica in ordine alla carenza del requisito reddituale utile alla concessione della cittadinanza né verificato se il rilascio del provvedimento concessorio presentasse una effettiva connessione con i fatti oggetto del procedimento penale a carico della infedele dipendente ministeriale: connessione che non ha costituito oggetto di accertamento in sede penale né è menzionata nella sentenza di condanna.
Lamenta altresì l’appellante che, al fine di dimostrare la fondatezza delle sue asserzioni, l’Amministrazione si è limitata a produrre una lista di pratiche asseritamente irregolari, di cui non è chiara la provenienza, essendo priva di sottoscrizione e di timbro dell’Ufficio emittente, che egli è del tutto estraneo al procedimento penale e che solo in sede di costituzione l’Amministrazione ha fatto riferimento alla presunta carenza del requisito reddituale.
Allega inoltre l’appellante che la correttezza dell’istruttoria propedeutica al rilascio del decreto concessorio è stata verificata dal Direttore Centrale dell’Ufficio Cittadinanza, il quale contraddittoriamente ha successivamente affermato che esso fosse inficiato da non precisate irregolarità.
Afferma quindi l’appellante che ha ottenuto la concessione della cittadinanza dopo 6 anni dalla domanda e dopo aver inviato numerosi solleciti per il tramite di un legale, che ha provato di essere in possesso di redditi sufficienti, come risulta dall’estratto contributivo INPS e dalle dichiarazioni dei redditi, e che il provvedimento impugnato in primo grado viola il principio “ best interest of the children ”, non indica le ragioni di interesse pubblico, non è stato preceduto dall’invio dell’avviso di conclusione del procedimento all’effettivo indirizzo di residenza e non è rispettoso dei termini di legge (sia quanto alla conclusione del procedimento per la concessione della cittadinanza che in relazione all’annullamento del relativo decreto).
Sostiene infine l’appellante che, essendo in possesso di tutti i requisiti, non aveva motivo di seguire un percorso illegittimo e che, quantificando in un’ora il tempo necessario per manipolare una pratica, l’impiegata infedele, per manipolare 600 pratiche, avrebbe dovuto impiegare anni, per cui è plausibile che alcune di quelle pratiche siano state trattate in modo del tutto legittimo.
Si è costituito in giudizio l’appellato Ministero dell’Interno, limitandosi a richiamare la documentazione depositata nel giudizio di primo grado.
All’esito dell’odierna udienza di discussione, quindi, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.
Non essendo ravvisabili specifici profili di rito meritevoli di trattazione preliminare, può senz’altro procedersi all’esame delle censure formulate dalla parte appellante.
Deve premettersi che l’impugnato provvedimento di annullamento del decreto di concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellante del -OMISSIS- - così come quello consequenziale di rigetto della relativa istanza - si innesta nella vicenda penale che ha interessato, tra gli altri, una dipendente del Ministero dell’Interno, rea (come riconosciuto dal giudice penale all’esito del relativo giudizio) di essersi abusivamente introdotta nei sistemi informatici del medesimo Ministero e di aver manipolato i relativi dati, al fine di permettere a numerosi cittadini di origine extra-comunitaria di ottenere la cittadinanza italiana pur in mancanza dei relativi presupposti e comunque senza che venisse svolta una approfondita istruttoria in ordine agli stessi.
La connessione tra la suddetta vicenda penale e quella amministrativa sfociata nel rilascio all’odierno appellante del decreto concessivo della cittadinanza italiana è stata ravvisata dall’Amministrazione nel fatto che quest’ultimo provvedimento ha costituito “ oggetto ” del relativo procedimento penale (di quello, in particolare, avente ad oggetto -OMISSIS- - pratiche di cittadinanza e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. Roma -OMISSIS-, con la quale la suddetta dipendente è stata condannata, all’esito del relativo giudizio immediato ex art. 442 c.p.p., alla pena -OMISSIS-, poi ridotta, con sentenza della Corte di Appello -OMISSIS-, a-OMISSIS-): in sede processuale, peraltro, l’Amministrazione ha rappresentato che il suddetto decreto è venuto in evidenza anche nell’ambito di altro procedimento penale, giunto alla fase dell’udienza preliminare, concernente -OMISSIS- pratiche di cittadinanza.
Ad irrobustire il nesso tra la vicenda penale e quella amministrativa, l’Amministrazione ha posto inoltre in evidenza che l’”incriminato” decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato emesso all’esito di una procedura irregolare, in quanto caratterizzata (ed inficiata) dall’utilizzo illecito della credenziale “ -OMISSIS- ” da parte della dipendente infedele, dalla definizione della stessa prima della scadenza dei termini in assenza di eventuali solleciti, dal parere sfavorevole della Prefettura per redditi insufficienti, dalla mancata richiesta di un aggiornamento reddituale, dalla mancata acquisizione di un certificato aggiornato del Casellario Giudiziale e dall’assenza del timbro di accettazione della Prefettura sull’istanza: circostanze che, a suo avviso, ridonderebbero nella carenza istruttoria del provvedimento ampliativo (che i provvedimenti impugnati qualificano, appunto, “ carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile ”).
Ciò premesso, il fulcro della controversia, anche alla luce delle deduzioni della parte appellante, è rappresentato dalla questione concernente le condizioni in presenza delle quali il contesto nel cui ambito è venuto in vita il provvedimento amministrativo, caratterizzato dalla realizzazione di condotte criminose accertate (e sanzionate) dal giudice penale, è suscettibile di riflettersi in senso invalidante sullo stesso, determinando la conseguente esigenza di intervenire in chiave eliminatoria nei confronti del provvedimento medesimo al fine di rimuovere gli effetti perturbanti di quelle condotte sull’esercizio della funzione amministrativa secondo canoni imprescindibili di legalità, trasparenza, buon andamento ed imparzialità: esigenza che, nel peculiare settore della cittadinanza italiana, assume come evidenziato dalla sentenza appellata aspetti di particolare pregnanza e delicatezza, tenuto conto da un lato dell’effetto attributivo di uno status proprio del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, e quindi di una posizione giuridica avente rilevanza temporale tendenzialmente indeterminata, dall’altro lato del fatto che esso incide in via diretta sulla struttura di base dell’ordinamento democratico, rappresentata dalla comunità di coloro che ne fanno parte a pieno titolo, partecipando di tutti i vantaggi e di tutti gli oneri che a quello status si riconducono, ripugnando alla coscienza giuridica che tale peculiare condizione sia attribuita in forza di un atto che, per le modalità con le quali è stato adottato, esprima e testimoni la negazione di quei valori - di lealtà ed osservanza delle leggi dello Stato - che dovrebbero fondare ed ispirare il vincolo di cittadinanza.
Come accennato, la parte appellante contesta appunto che tra la suddetta vicenda penale ed il rilascio a suo favore del decreto di concessione della cittadinanza italiana sia ravvisabile legame alcuno, sia da un punto di vista strettamente soggettivo, non essendo stato il sig. -OMISSIS- parte del procedimento penale, sia in una prospettiva di carattere oggettivo-procedimentale, essendo l’annullato provvedimento di concessione scaturito da una istruttoria conforme ai criteri di correttezza e completezza, dalla quale sarebbe emersa la sussistenza dei presupposti legittimanti l’esito favorevole della relativa istanza.
Il Collegio non ritiene di condividere la tesi della parte appellante.
Occorre premettere che, così come in altri ambiti di attività della P.A. in cui ugualmente i profili di rilevanza penale dei fatti oggetto del procedimento si intrecciano con quelli di rilevanza amministrativa degli stessi, le valutazioni compiute dall’Amministrazione di quei fatti o sulla base degli stessi, ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa riconosciuti dall’ordinamento, conservano la loro autonomia rispetto a quelle proprie del giudice penale: ciò sia dal punto di vista degli standards probatori applicabili ai fini dell’accertamento di quei fatti (che, non mettendo capo all’applicazione di sanzioni di carattere penale, non richiedono un livello probatorio che conduca a ritenerli realizzati “ oltre ogni ragionevole dubbio ”, peraltro avente carattere non assoluto nemmeno nell’ambito penalistico, dove l’ordinamento conosce la possibilità di incidere sulla sfera di libertà dell’individuo anche prima che si addivenga all’accertamento pieno dei fatti: cfr. art. 273, comma 1, c.p.p.), sia dal punto di vista delle conseguenze logico-deduttive da essi ricavabili.
Nella fattispecie in esame, sussistono ragionevoli elementi per ritenere che il rilascio della concessione della cittadinanza italiana a favore del ricorrente sia avvenuto con l’ingerenza della funzionaria condannata e attraverso l’uso indebito da parte della stessa degli strumenti informatici di cui l’Amministrazione si avvale ai fini dell’istruttoria e della definizione dei procedimenti di sua competenza.
Concorre in tale direzione, in primo luogo, l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui anche la pratica di cittadinanza italiana del suddetto ha costituito “ oggetto ” del procedimento penale conclusosi con la citata sentenza di condanna.
Sebbene, infatti, la suddetta affermazione, quantomeno nel contesto del provvedimento impugnato, non sia altrimenti circostanziata, da essa è desumibile agevolmente la conclusione che la pratica de qua appartiene al novero delle -OMISSIS- indicate nella imputazione per i reati di cui agli artt. 615- ter e 615- quater c.p. e per le quali, quindi, il giudice penale ha accertato l’intervento intrusivo e manipolativo della dipendente infedele nel sistema informativo -OMISSIS- del Ministero dell’Interno.
Corrobora inoltre la stretta connessione tra la procedura di concessione della cittadinanza italiana all’odierno appellante ed il suddetto procedimento penale la richiesta del Centro Nazionale Anticrimine Informativo per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.) del Ministero dell’Interno -OMISSIS-, con la quale, “ per aderire ad analoga richiesta della competente Autorità Giudiziaria ”, si richiede alla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze di indicare per ciascuna delle -OMISSIS- comprese nell’elenco allegato il “ motivo della irregolarità, sia formale che eventualmente sostanziale ”: elenco nel quale, -OMISSIS-, compare appunto la pratica dell’odierno appellante (identificata con il codice n. -OMISSIS-).
Né peso secondario, per i fini suindicati, può attribuirsi alle risultanze della verifica delegata, richiamate nel “ prospetto riepilogativo delle irregolarità riscontrate ” allegato alla summenzionata nota della Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di riscontro alla predetta richiesta istruttoria del C.N.A.I.P.I.C., riassunte nel provvedimento impugnato con la formula della “ carenza in assoluto di istruttoria ” del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Premesso che trattasi di documento tutt’altro che “ anonimo ” o di incerta provenienza, come sostiene l’appellante (atteso che il Direttore Centrale che ha firmato la nota suindicata ha altresì assunto la paternità del “ prospetto riepilogativo ” ad essa allegato), occorre invero osservare, al fine di escludere che le suddette irregolarità siano indicative di una generica - ed ordinaria - carenza istruttoria del procedimento di concessione (la cui deduzione a fattore giustificativo dell’esercizio del potere di autotutela nei confronti del provvedimento conclusivo dovrebbe effettivamente misurarsi con l’esigenza di tempestività dello stesso oltre che con quella di adeguato bilanciamento degli interessi concorrenti, tra i quali la tutela dell’affidamento dell’interessato), risentendo piuttosto del peculiare disvalore derivante dalla loro correlazione causale con la menzionata vicenda penale (con la conseguente attenuazione delle evidenziate esigenze di celerità e motivazionali), che le stesse caratterizzano in modo analogo (se non identico) anche le altre -OMISSIS- menzionate nella suddetta nota, a cominciare da quella, riscontrata indistintamente in ciascuna di esse, relativa all’” utilizzo illecito della credenziale “-OMISSIS-” per la definizione ” della pratica: account di carattere generico che, come si evince dalle citate sentenze penali, non era utilizzato da alcuno degli istruttori ai fini della modifica o della lavorazione delle pratiche e il cui impiego è risultato appunto riconducibile alla suddetta dipendente infedele.
Non condivisibile è nemmeno l’affermazione dell’appellante secondo cui sarebbero trascorsi 6 anni prima del rilascio del decreto di concessione della cittadinanza italiana.
Premesso che essa è evidentemente finalizzata ad escludere che la sua pratica abbia beneficiato di una accelerazione dei relativi tempi di svolgimento (come evidenziato nel prospetto citato), deve osservarsi che dalla data di presentazione dell’istanza (-OMISSIS-) a quella di rilascio del decreto (-OMISSIS-) sono trascorsi molto meno dei 730 giorni che, come affermato da un teste nel giudizio penale (cfr. pag. 9 della sentenza del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-), corrispondeva al tempo necessario per la trattazione delle pratiche di cittadinanza.
Può quindi ritenersi la sussistenza di ragionevoli elementi per affermare che il modus operandi illecito dei responsabili dei fatti illustrati abbia interferito con l’esercizio della funzione concessoria da cui è derivata l’adozione del suddetto decreto di attribuzione della cittadinanza italiana, anche in mancanza del formale coinvolgimento dell’odierno appellante nel relativo procedimento penale: tale circostanza, infatti, non depone univocamente nel senso della completa estraneità del medesimo alla vicenda criminosa, tanto più in quanto la molteplicità delle pratiche illecitamente condizionate, e quindi la sistematicità del meccanismo fraudolento adoperato, inducono plausibilmente a ritenere che tra la funzionaria infedele ed i singoli beneficiari della sua attività illecita vi sia stata l’interposizione di intermediari (come del resto si evince dalla stessa lettura dei capi di imputazione e della motivazione delle sentenze citate).
Già tale rilievo, ad avviso del Collegio, è sufficiente a ritenere che il decreto di concessione della cittadinanza italiana di cui si tratta fosse intrinsecamente viziato e meritasse, quindi, di essere annullato.
Come evidenziato dal T.A.R., e come ritenuto da costante giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6535), il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana appartiene al novero degli atti di “ alta amministrazione ”, in quanto espressivo di valutazioni di carattere latamente politico-amministrativo: esso è “ condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno “status illesae dignitatis” (morale e civile) di colui che lo richiede. Si tratta di provvedimento fondato su determinazioni che rappresentano una esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2018, n. 6374; 27 febbraio 2019, n. 1390). (…) l’Amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, effettua una valutazione ampiamente discrezionale, che non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità - in relazione allo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale - sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e riguardo alle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (così Consiglio di Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7484).
Ebbene, il fatto che l’esercizio del potere de quo abbia subito l’influenza di fattori esterni, di matrice ed indole criminosa, non può che minare in radice le valutazioni ampiamente discrezionali che lo caratterizzano, determinandone la deviazione dall’interesse tipico al cui primario perseguimento le stesse devono orientarsi, come innanzi delineato.
Non vi è quindi spazio, al fine di mettere al riparo il provvedimento concessorio così radicalmente viziato dalla sanzione invalidante, per fare applicazione di clausole sananti concepite dal legislatore in previsione di ben altre - e meno gravi - situazioni patologiche: basti considerare, avendo lo sguardo rivolto all’art. 21- octies , comma 2, l. n. 241/1990, che non ricorre nella specie né la natura procedimentale o formale della norma violata (venendo qui in rilievo la mancata osservanza del dovere fondamentale dei pubblici funzionari di esercitare i compiti ad essi affidati “ con disciplina ed onore ”, ex art. 54 Cost.), né la possibilità di dimostrare che, ove il potere pubblico non avesse subito un così grave allontanamento dalla sua finalità tipica, il contenuto del provvedimento finale non sarebbe stato diverso da quello concretamente assunto.
Deve inoltre rilevarsi che, a prescindere dal fatto che la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana non consente di effettuare valutazioni sostitutive, atte a superare l’intrinseco carattere viziato di quelle (apparentemente) compiute dall’Amministrazione mediante la sua adozione, l’appellante non ha offerto alcun contributo istruttorio al fine di dimostrare che le suddette irregolarità abbiano assunto rilevanza meramente formale e non abbiano invece minato alla base i presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento concessivo: esso si è infatti limitato ad affermare la disponibilità di redditi adeguati, senza fornire alcun elemento probatorio in tal senso né dimostrare che lo stesso fosse stato acquisito al relativo procedimento.
Dai rilievi che precedono si evince quindi che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a favore del medesimo non è stato rilasciato in un contesto immune dalle illecite influenze della predetta dipendente ministeriale né queste sono risultate indifferenti ai fini dell’esito del procedimento concessorio, essendone state le sottese valutazioni discrezionali intrinsecamente contaminate.
Né ad inficiare le risultanze istruttorie sulle quali si fondano i provvedimenti impugnati in primo grado possono assumere rilievo le deduzioni della parte appellante, secondo cui le stesse promanerebbero dallo stesso Direttore Centrale che ha apposto il visto sul decreto di concessione della cittadinanza italiana prima del completamento del relativo procedimento formativo mediante la firma del Presidente della Repubblica, attestando la regolarità dell’istruttoria espletata.
Deve invero rilevarsi che la sequenza procedimentale che conduce al rilascio del decreto concessivo si caratterizza per la concatenazione di adempimenti successivi e consequenziali, nel cui assolvimento il funzionario di livello apicale non può che fare affidamento sulla correttezza della fase antecedente demandata alla responsabilità del funzionario sottordinato, non potendo ritenersi che esso effettui un riscontro capillare ed analitico delle relative modalità di svolgimento: con la conseguenza che l’avallo dato dal primo all’attività del secondo non può assimilarsi ad una attestazione irretrattabile della sua correttezza e completezza.
Ancor meno valore può riconoscersi, da questo punto di vista, all’assunto di parte appellante secondo cui, tenuto conto dell’elevato numero di pratiche oggetto di manipolazione da parte della dipendente infedele, questa non potrebbe essere intervenuta con riferimento a ciascuna di esse: trattasi infatti di deduzione basata su una apodittica stima del tempo che la dipendente avrebbe dovuto dedicare a ciascuna pratica, quasi che la stessa fosse stata caratterizzata da una istruttoria completa ed esaustiva, laddove la carenza istruttoria delle pratiche “incriminate” rappresenta proprio l’oggetto della contestazione penale (e la ragione principale dell’intervento in autotutela della P.A.).
Quanto invece alla tesi della parte appellante secondo cui l’Amministrazione non avrebbe svolto alcun giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e l’affidamento dell’interessato e, comunque, avrebbe adottato il provvedimento di autotutela dopo che si era consolidato in capo al suddetto l’affidamento in ordine al mantenimento dello status di cittadino italiano, è sufficiente evidenziare in senso contrario che sussistono ragionevoli elementi, innanzi evidenziati, per escludere che lo stesso fosse totalmente estraneo alla vicenda penale, non potendosi ritenere decisiva la circostanza per la quale il medesimo non ha acquisito la veste di indagato/imputato nel relativo procedimento penale.
Quanto in particolare alla violazione del termine di cui all’art. 21- nonies , comma 1, l. n. 241/1990, è sufficiente rilevare la sua inapplicabilità alla fattispecie in esame, essendo la suddetta disposizione temporale circoscritta ai “ provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici ”, al cui novero non può ritenersi appartenere quello concessivo della cittadinanza italiana.
Per quanto concerne invece l’affermata violazione del principio del “ best interests of the child ”, in quanto -OMISSIS- sarebbero costretti a -OMISSIS- a seguito dell’annullamento della propria cittadinanza italiana, la parte appellante non ha formulato alcuna specifica censura avverso la corrispondente statuizione reiettiva del T.A.R., il quale ha evidenziato che “ tale rilievo è smentito dalle determinazioni adottate dall’Amministrazione in relazione a tutte le pratiche gestite in assenza assoluta di istruttoria da parte della stessa dipendente che ha agito in accordo con intermediari per garantire gli interessi de-OMISSIS- divenuti cittadini ai sensi dell’art.14 della legge 91/1992, a seguito dell’annullamento del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana nei confronti del genitore: con la nota -OMISSIS-, in linea con gli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, in considerazione del principio di salvezza delle loro posizioni giuridiche e della tutela del superiore interesse del minore è stato disposto che il provvedimento di ritiro non abbia effetto nei confronti de-OMISSIS-. Per cui, visto che -OMISSIS- conservano la cittadinanza italiana, il ricorrente può ottenere un permesso di soggiorno per coesione con i figli. In più l’Amministrazione convenuta ha riferito che finora, la cittadinanza italiana dei figli ha garantito, il mantenimento del diritto a soggiornare nel -OMISSIS- dell’intero nucleo familiare, ciò che quindi è in grado di fugare i timori rappresentati dal ricorrente circa il pregiudizio per la propria famiglia, almeno fino a eventuali nuove disposizioni delle Autorità -OMISSIS- ”.
Ugualmente carente di specifiche censura è la deduzione con la quale l’appellante sostiene che l’adozione del provvedimento di annullamento non sarebbe stato preceduto dall’invio dell’avviso di conclusione del procedimento all’effettivo indirizzo di residenza, a fronte della corrispondente statuizione reiettiva del T.A.R., intesa ad evidenziare, da un lato, che “ la nota ministeriale ( ex art.10- bis l. n 241/1990, n.d.e. ) , inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo comunicato dall’interessato quale propria residenza, è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, ciò che ragionevolmente può essere spiegato alla luce della circostanza, successivamente emersa, che il ricorrente aveva lasciato il territorio nazionale per trasferirsi con la sua famiglia nel -OMISSIS- ”, dall’altro lato, “ l’inconsistenza di simili censure, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza formatosi prima dell’entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 241/1990, introdotte dal cd. decreto semplificazioni (decreto-legge 16.7.2020, n. 76 conv. legge 11.9.2020, n. 120) che ne ha modificato l’art. 10-bis e l’art. 21-octies, che era costante nel ritenere che il mancato preavviso di rigetto non inficia la legittimità del provvedimento, allorquando, in applicazione estensiva dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge n. 241/1990, emerga nel corso del giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tale era la normativa applicabile ratione temporis al caso in esame, non trovando applicazione retroattiva la successiva disciplina dell’istituto di cui all’art. 21-octies legge 241/1990 (cfr. ex plurimis, su caso analogo, la sentenza di questa Sezione n. 3618 del 30.03.2022) ”.
L’appello, in conclusione, deve essere complessivamente respinto, mentre l’entità dell’attività difensiva dell’Amministrazione appellata, esplicatasi essenzialmente, come si è detto, mediante il rinvio alla documentazione prodotta in primo grado, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.