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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/08/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA AI, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 528/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici,
domicilio eletto in Brescia, via Solferino n. 31,
ricorrente contro
e CP_1 Controparte_2
con l'avv. Oscar Pinna, domicilio eletto in Milano, via Freguglia n. 8/A,
resistenti e contro
Controparte_3
con l'avv. Cecilia Franchin, domicilio eletto in Vicenza, corso Padova n. 89,
resistente
OGGETTO: qualificazione, differenze retributive, solidarietà.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio CP_1 Controparte_4
e perché venissero accolte le seguenti domande:
[...] Controparte_3
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente:
a. all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, in subordine 5,
del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in
subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni
di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore
subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di
Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato
riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7
dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al
trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di
svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore);
b. b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L.
Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda
prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19
CCNL
il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità
dell'Accordo quadro sub doc. 9, nella parte in cui prevede l'erogazione
degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate,
laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura
inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede
l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
2 per l'effetto, condannare al pagamento in favore della ricorrente CP_1
delle seguenti somme,
- € 14.834,62 per differenze da sottoinquadramento;
- € 5.504,90 a titolo di 13ma e 14ma mensilità;
- € 7.091,66 a titolo di integrazione delle indennità di malattia;
- il tutto oltre incidenza TFR;
per complessivi € 29.463,11, o le diverse ritenute di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo (in
subordine, per l'ipotesi di inquadramento nel livello 4J o 5, complessivi €
23.189,89 e € 10.125,74, come da conteggi sub doc.15);
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la CP_2 CP_3 Controparte_3
sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai
Cont crediti della ricorrente nei confronti di
per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via CP_2 Controparte_3
solidale con delle somme di cui alle presenti conclusioni. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Le parti convenute si sono ritualmente costituite in giudizio contestando le pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Contr
ha avanzato domanda di manleva nei confronti di CP_3
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, è documentale in causa che il 1° agosto 2018, la ricorrente veniva assunta presso l'ApL Sapiens Spa, con contratto a tempo
Contr determinato acausale e inviata presso l'utilizzatrice .
Il contratto veniva prorogato 3 volte, da ultimo, con scadenza al 21.06.2019
(doc. 19).
3 Successivamente, con decorrenza 22.06.2019, la ricorrente veniva nuovamente assunta alle dipendenze di Sapiens Spa, inviata presso
Contr l'utilizzatrice , con contratto di somministrazione a tempo determinato – attività stagionali (stagionalità “campagna scolastica”), con scadenza al 12.10.2019 (doc. 19).
Con decorrenza 14.10.2019 e scadenza al 11.01.2020, la ricorrente veniva assunta alle dipendenze di Sapiens Spa con contratto di somministrazione,
Contr inviata presso l'utilizzatrice , a tempo determinato – attività stagionali
(stagionalità “campagna natalizia”), (cfr. doc. 19).
Contr Successivamente, la ricorrente veniva ammessa alla cooperativa ,
previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socia lavoratrice (doc. 20 e 21).
Contestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale la stessa ricorrente veniva ammessa sul luogo di lavoro presso l'appalto CEVA LOGISTICS ITALIA SRL di Stradella (PV).
Contr Nello specifico, la sig.ra è stata assunta alle dipendenze di Pt_1
con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 12.01.2020, mansioni di addetta allo spostamento merci, inquadramento nel livello 6J, CCNL
Trasporto Merci spedizioni e logistica (doc.22).
Contr Con lettera del 27.07.2020 e decorrenza 01.10.2020, riconosceva alla ricorrente l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore (doc. 23).
Cont La ricorrente, socia lavoratrice di sin dall'assunzione, prestava la propria attività presso i magazzini siti a Stradella e a Broni CP_3
(PV), distanti tra loro pochi chilometri, in forza di appalti commissionati
Cont Contr da a per il tramite di cui è consorziata CP_3 CP_2
(doc.3).
4 Si evince, infatti, dai cedolini paga che la sede di lavoro della ricorrente era indicata in “ Stradella” sino a maggio 2021, poi in “Stradella Libro” CP_3
(doc.1, in alto a dx).
Come risulta dai verbali di accordo sindacale prodotti in causa, CP_2
ha sottoscritto un contratto di appalto con per le attività da svolgere CP_3
Cont presso la Città del Libro di Stradella e Broni;
ha poi assegnato, con decorrenza 1.8.2018, le operazioni di appalto alle cooperative Parte_2
l'esistenza di un appalto di facchinaggio tra e
[...] CP_3 CP_2
con relativo subappalto a delle suddette attività, risulta, CP_1
altresì, dal verbale di cambio appalto in sede sindacale del 23.11.2021
(docc. 8-9).
All'interno dei magazzini ove la ricorrente ha lavorato, venivano scaricati,
classificati, stoccati, movimentati ed approntanti per la spedizione libri,
quaderni, calendari, etc.
Così delineata la fattispecie, la prima domanda da esaminare riguarda la rivendicazione del superiore inquadramento (4° sin dall'assunzione).
La ricorrente è stata assunta al livello 6J° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività semplici. In
particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di
un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno
inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati
al 6° livello dopo 30 mesi”.
Da ottobre 2020 ad oggi, è stata invece inquadrata nel 5° livello, cui appartengono i lavoratori “che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione
sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla
base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e
autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in
5 questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che
comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che
richiedono normale capacità esecutiva”; tra i profili esemplificativi vi sono gli addetti a “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets
manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”).
La ricorrente sostiene, invece di aver svolto mansioni sussumibili nel livello 4° (“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono
periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni
delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni
capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica
collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che
richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la
formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o
procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”).
Tra i profili esemplificativi si rinvengono “Operai con mansioni multiple di
magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e
approntamento delle merci)” e “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore
a 30 q.li”).
In via subordinata, la ricorrente rivendica il livello 4J° (“Appartengono a
questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che,
fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e
mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida
prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori
di cui ai livelli superiori”) o, ancora, in subordine, il 5° ma sempre dall'inizio del rapporto.
6 Sulle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente, in corso di causa sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
Contr teste “…sono dipendente di dal 2018, lavoro Testimone_1
sotto Adesso sono all'impianto di Broni, dal 2021, non ne sono sicura;
CP_3
prima ero a Stradella. Anch'io ho fatto causa, è ancora in corso;
ho chiesto le
differenze retributive e il riconoscimento del livello superiore;
per contratto sono
al 5° ma ho chiesto il 4°.
Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme a Stradella;
quando io sono
arrivata, la ricorrente era già lì.
Io a Stradella facevo un po' di tutto ma con lavoravo alla linea picking. Pt_1
Lei svolgeva nel reparto picking più lavori.
La ricorrente prelevava a mano i libri stando in piedi, li metteva in una scatola che
stava su una linea, poi li mandava avanti quando aveva finito.
Per fare questo, usava la pistola, con la pistola leggeva l'etichetta sulla scatola e
così sapeva quali libri doveva inserire.
Poi lei faceva anche il controllo qualità: le scatole che venivano preparate venivano
controllate da lei per accertare che il contenuto fosse giusto;
per fare questo lavoro
usava il computer;
se mancava qualcosa, prendeva un mezzo e andava in
magazzino a recuperare ciò che mancava.
Il mezzo che usava è quello che vedo nella fotografia a pag. 3 del ricorso (NdA
commissionatore orizzontale con uomo a bordo) che il giudice mi mostra. La
ricorrente faceva anche il prelievo libri in un altro reparto;
qui il mezzo che si vede
nella foto a pag. 3 del ricorso.
Con quel carrello la ricorrente prendeva un roll, cioè una struttura in ferro con
rotelle nella quale inserire le scatole;
con una pistola, sparava un codice e sapeva
quanti libri mettere nel roll e dove.
Questo tipo di prelievo si chiamava refilling.
7 Poi la ricorrente faceva anche la sparatura colli: le scatole sulla linea arrivavano
poi a fondo linea e lei verificava che tutto fosse giusto prima che il corriere le
portasse via;
faceva questo controllo a piedi usando la pistola.
ADR: la ricorrente usava il mezzo con il roll a prescindere dall'assenza di
qualcuno ma in base al carico di lavoro. Noi sapevamo di essere al picking ma poi
poteva essere che facessimo il lavoro con il roll per tutto il giorno.
ADR: non so dire se il mezzo che ho riconosciuto nella foto sia il commissionatore
basso con sigla EKS 110.
ADR: con riferimento al lavoro al computer, la ricorrente sparava con la pistola
l'etichetta della scatola e nel monitor compariva se il contenuto della scatola era
giusto o no;
lei doveva sparare anche il codice di tutti i libri e al termine, usciva il
dato sulla correttezza o meno del contenuto della scatola.
Contr Teste “…operaia presso dal 2018. Ho sempre lavorato a Testimone_2
Stradella. Sono responsabile del reparto decanting cioè dei resi.
Mai ho lavorato al reparto picking.
I reparti, tuttavia, non sono separati e quando giro per l'impianto vedo anche il
picking. Conosco la ricorrente.
Quando passavo nel reparto di linea picking la vedevo lavorare.
Ciò accadeva circa una volta alla settimana.
Lei era in una linea dove ci sono dei colli che girano su rulliere e dei punti di
prelievo.
Lei prendeva i libri manualmente usando la pistola che le diceva quali e quanti
libri prelevare, metteva i libri nelle scatole.
Mai ho visto la ricorrente utilizzare i mezzi che si vedono nelle fotografie alle
pagg. 3 e 4 del ricorso che il giudice mi mostra.
Non ricordo di avere visto la ricorrente lavorare al terminale. Mai ho visto la
ricorrente occuparsi di controllo qualità.
8 Mai ho visto la ricorrente farei il controllo finale sul contenuto dei colli prima
della consegna ai corrieri. ma ribadisco che non lavoro lì.
ADR: mai ho visto la ricorrente usare il commissionatore basso.
Cont Teste “…operaia, lavoro per presso dal 2012. Non ho Testimone_3 CP_3
fatto causa. Lavoro a Stradella, ho sempre lavorato lì, sono nel reparto combino,
portiamo i bancali.
Il reparto combino è vicino al reparto picking.
Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, quando nel mio reparto non c'era
lavoro, mi mandavano lì e abbiamo lavorato insieme. Questo succedeva circa 2 – 3
volte al mese. La ricorrente prendeva la pistola, sparava l'etichetta sulla scatola, la
pistola le diceva cosa doveva fare, che libri prendere. Se, mancavano, prendeva il
mezzo per recuperarli;
il mezzo a cui mi riferisco è quello visibile alla pag. 3 del
ricorso che il giudice mi mostra.
Lei faceva anche la fine linea, cioè il controllo qualità delle scatole pronte per
essere spedite: lei controllava il contenuto delle scatole, sparando l'etichetta; se
mancava qualcosa, prendeva il mezzo per recuperare i libri mancanti, se erano in
più, li toglieva.
La ricorrente lavorava anche nel reparto refilling;
è successo anche a me quando
non c'era lavoro negli altri reparti.
Nel refilling si prendeva il mezzo che si vede nella foto a pag. 3 del ricorso, si
prendeva un roll che è un grande contenitore di ferro;
i responsabili ci davano
l'etichetta, noi sparavamo l'etichetta in modo da sapere in che posizione si
trovavano i libri in magazzino;
noi prelevavamo i libri;
quando il roll era pieno lo
portavamo in un altro reparto dove c'erano dei ragazzi che facevano il
confezionamento.
ADR: non so dire se il mezzo a cui mi sono riferita si chiami commissionatore
basso o EKS 110.
9 ADR: la ricorrente era nel reparto refilling circa 2 – 3 volte al mese. Quando era
al refilling, usava sempre il mezzo. Aggiungo che mi ricordo che il mezzo in
questione si chiama effettivamente EKS 110.
Teste : “…capo area per GEA per la quale lavoro dal 1° Testimone_4
gennaio 2022. Prima lavoravo per la Cooperativa Urano dal 2018 al 2021.
Attualmente lavoro a Stradella, Broni e Verona;
l'80 % del mio tempo è su
Stradella perché è l'impianto più grosso in assoluto.
Nel mio lavoro, ho un ufficio ma sono anche presente in magazzino;
prima di
essere capo area ero responsabile dell'appalto per la sempre nel medesimo Pt_2
sito.
Non ho contenziosi in essere. Conosco la ricorrente, lavora nel sito di Stradella.
La ricorrente, prima dell'automazione, intendo prima dell'agosto 2022, lavorava
presso la linea picking;
dall'agosto 2022, c'è stato un cambiamento importante di
tutti i processi lavorativi e lei, come quasi tutti, è andata a lavorare nel reparto
automazione.
Prima dell'agosto 2022, lei aveva un palmare o una pistola a radiofrequenza;
il
capo turno le assegnava un punto di lavoro;
sulla rulliera automatica c'erano dei
colli con bar code;
lei sparava il bar code e sullo schermo del palmare le appariva il
giro di prelievo;
alle sue spalle c'erano tanti scaffaletti;
il sistema le diceva da
quale scaffale e da quale ripiano erano da prelevare i libri aventi quel codice;
i libri
venivano poi riportati alla rulliera e inseriti nella scatola. Se, la scatola non
chiedeva più prelievi, veniva spinta sulla rulliera automatica per andare in un
altro punto o alla chiusura automatica se l'ordine era finito. La ricorrente faceva
prevalentemente questo. Nello stesso reparto, la ricorrente faceva sporadicamente
il controllo peso delle scatole;
c'era una postazione con un pc: vicino al pc c'è una
pesa da cui passano tutti i colli;
nel caso il peso teorico calcolato da sistema e il
10 peso reale non matchano, la scatola viene scartata e mandata su una rulliera a
parte.
Il lavoro avviene così; sempre tramite una pistola viene sparato il bar code di
quella scatola, si apre a terminale il contenuto che c'è nella scatola;
poi si
prendono tutti i libri contenuti nella scatola e si sparano a uno a uno e il sistema
fa il check tra il teorico e il fisico.
Nel caso di libro in più, va tolto mentre se mancano il sistema stampa un'etichetta
di recupero. Ci sono addetti recuperatori, certe volte il recupero lo fa anche
l'addetta del controllo peso, dipende dal carico di lavoro, non c'è una regola
precisa, se il carico è alto vanno gli addetti se non, ci va chi sta facendo il
controllo.
Mi è capitato di vedere la ricorrente utilizzare il mezzo fotografato a pag. 3 del
ricorso, mi riferisco al c.d. commissionatore basso EKS 110; questo quando faceva
i recuperi.
ADR: non ricordo di avere visto la ricorrente lavorare al refilling.
ADR: il metodo di lavoro è dato dal cliente;
le istruzioni lavorative venivano date
a entrambe le cooperative dal cliente ed erano le medesime. Dopo l'automazione, la
ricorrente lavora nel reparto PCOTS, si tratta di picking stations.
Attualmente, gli operatori sono su una postazione, hanno un monitor davanti,
sono completamente fermi;
i codici da prelevare arrivano davanti a loro, tramite
convogliatori; sono poi inseriti in cassette di plastica, arriva la cassetta di plastica,
sul monitor appare la foto del libro e il n. di pezzi.
L'addetto cerca il libro dentro la cassetta, lo prende, sulla sua testa c'è uno
scanner, passa il libro allo scanner e una volta scannerizzato il libro viene messo
sulla parte sinistra della postazione, una volta depositato nel collo il libro,
l'operatore preme il pulsante OK che conferma l'avvenuto prelievo;
questa azione
viene ripetuta più e più volte durante il giorno.
11 La ricorrente lavora anche nel contiguo reparto PTG ove c'è lo stesso criterio che
valeva per la linea picking come descritto in precedenza.
Dall'automazione, i mezzi all'interno dell'impianto si sono ridotti moltissimo
perché si opera molto di più su postazioni fisse;
ciò al fine di ridurre possibili
incidenti.
La ricorrente non usa più il mezzo EKS 110, non ce ne sono quasi più
nell'impianto”.
Sulla base delle testimonianze che precedono, deve escludersi che il lavoro svolto dalla ricorrente sia riconducibile al 4°livello nel quale, come già
riportato, rientrano attività che richiedono “periodi di tirocinio o corsi di
addestramento”, “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”, “formazione
professionale”, “specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Non risulta allegato in ricorso che la ricorrente avesse svolto corsi di addestramento e/o di formazione professionale o che avesse già maturato pregresse analoghe esperienze lavorative, tali da connotarla per la particolare capacità in ambito logistico e poter gestire una lavorazione come quella dell'appalto di causa.
L'analisi delle deposizioni testimoniali consente anche di escludere che le mansioni di parte attrice corrispondano a quelle “mansioni multiple di
magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e
approntamento delle merci)” di cui appunto, al livello 4° qui rivendicato.
Sul punto, l'istruttoria orale consente di delineare un ruolo ben individuato e circoscritto circa le mansioni svolte dalla ricorrente che operava nel solo segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire;
non partecipava, invece, della fase successiva di carico dell'ordine, se non saltuariamente, in mancanza dei lavoratori specificamente assegnati a tale segmento.
12 I testimoni, infatti, hanno riferito di una scansione delle mansioni attoree connesse alla preparazione della merce, non anche a quella di carico. Ciò è
pertanto indice dell'assenza di mansioni qualificabili come “multiple di
magazzino”, svolgendo la ricorrente compiti che possono essere ricondotti unicamente alla fase di preparazione dell'ordine.
Non è opinabile che la ricorrente non possa qualificarsi alla stregua di una
“carrellista di mezzi complessi”, figura che - nel gergo comune utilizzato nel settore di riferimento – identifica l'addetto di magazzino che opera con carrelli complessi, quali per esempio i carrelli trilaterali, i quadrivi, i combi, ecc.
Del resto, nemmeno in ricorso si rinviene alcun riferimento a qualsivoglia certificato di formazione specifica relativa all'uso di mezzi complessi e/o attestato abilitante ad attività specifiche e complesse richieste dalla declaratoria analizzata. Peraltro, la ricorrente non documenta il possesso di alcuna patente di guida per aree pubbliche.
Anche il livello 4J contempla figure professionali che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi, con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori. L'uso di carrelli per i quali non è necessaria la patente di guida per aree pubbliche consente, per differenza, la sussumibilità delle mansioni nel livello 4J.
Può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'attribuzione del
5° livello ab origine.
Deve ritenersi pacifico in causa che la ricorrente abbia svolto sempre le stesse mansioni, sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna effettiva distinzione tra il primo periodo – in cui è stata somministrata – e il
Contr successivo, in cui è divenuta socia lavoratrice di la quale peraltro,
nell'ottobre 2020, le ha riconosciuto il 5° livello.
13 La società richiama, a sostegno della correttezza del suo operato, diverse interpretazioni del CCNL e degli accordi sindacali.
Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni del tutto prive di pregio e fondamento,
che presuppongono, da un lato, lo svolgimento di un periodo di addestramento pratico neppure dedotto e comunque funzionale ad ottenere l'inquadramento nel 6° livello (movimentazione manuale di merce); deve certamente escludersi che possa considerarsi “periodo di
addestramento”, ai sensi della declaratoria contrattuale, il periodo in cui la ricorrente è stata adibita in modo pieno e prevalente a mansioni di 5°
livello.
Del tutto irrilevante, ai presenti fini, è poi il richiamo operato dalle resistenti al profilo del “facchino qualificato” di 5° livello, che viene descritto come “lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il
periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”.
La ricorrente non ha mai svolto le mansioni di facchino né, tantomeno, il periodo di pratica richiamato dalla disposizione contrattuale;
al contrario,
la lavoratrice ha sempre svolto le mansioni del profilo 5°: “attività di carico
e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” per il quale non è previsto un periodo di addestramento con le mansioni riconducibili alla declaratoria del 6° livello.
In ogni caso, deve certamente escludersi che tale previsione specifica possa interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario lo svolgimento di un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere l'inquadramento nel 5°.
A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di
14 pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili.
Sotto altro profilo, le resistenti, a sostegno della correttezza del proprio operato, richiamano una dichiarazione a verbale, contenuta nel verbale di
Contr accordo 8 maggio 2015 (doc. 28 ) espressamente effettuata solo dalle
“Associazioni cooperative”, del seguente tenore: “Sezione Cooperative: i
livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci Cooperatori i quali, superato il
periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel
livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione
prevalentemente svolta.”
Tale dichiarazione, in quanto unilaterale, è del tutto priva di efficacia con riferimento alla posizione della ricorrente e non esplica alcun effetto obbligatorio tra le parti del presente giudizio.
La ricorrente lamenta poi di non aver mai ricevuto, nel corso dello svolgimento del rapporto, il corretto trattamento retributivo, derivante dall'applicazione del CCNL in ragione delle mansioni espletate, essendo state erogate le quote mensili di 13ma e 14ma per un numero di ore inferiore a quello previsto contrattualmente.
La doglianza appare condivisibile.
La questione controversa attiene all'individuazione del trattamento economico utilizzabile quale parametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente per i soci lavoratori e, più nello specifico, dell'orario minimo retribuibile.
Al riguardo, gli artt. 3, L. n. 142/2001 e 7 L. n. 31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il “trattamento economico
complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,
dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali
15 dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa. L'art. 118,
comma 6, d.lgs. n. 163/2006 impone di “osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate, emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle
(Cass. Civ. n. 5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. nn. 17583/2014,
19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato
dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la
corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la
retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del
settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali,
non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della
legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di
svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme,
anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor
favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
16 Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione.
Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali, nei confronti dei soci lavoratori, necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multiperiodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato.
Nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di orario né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie orarie contrattuali.
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9, 61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
17 Ne deriva che alla ricorrente, seppure socia lavoratrice, deve essere riconosciuta la corresponsione di una retribuzione che abbia quale parametro mensile minimo quello delle 168 ore e ciò con ricadute creditorie (in termini di incrementi differenziali) anche per quanto concerne gli istituti retributivi indiretti quali 13ma e 14ma.
Va parimenti accolta la domanda attorea volta ad ottenere, per i periodi di malattia, l'integrazione sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore,
che dispone: “Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco
temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A)
del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1)
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di
essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2)
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di
essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il
trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma CP_5
le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile,
nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
Sul punto, valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, L. n. 142/2001 e 7 L. n. 31/2008
(che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del
“trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività
comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento
18 rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere,
neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019,
17583/2014, 19832/2013).
In coerenza con tali principi, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della malattia, anche per le società cooperative, viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
Alla ricorrente, quindi, deve essere riconosciuta l'intera retribuzione globale mensile per il numero di mesi di assenza per malattia indicati dal
CCNL.
In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, da parametrare al livello 5°.
Pertanto, deve essere riconosciuto, in favore della ricorrente, l'importo complessivo di euro 10.125,74 a titolo di differenze retributive per inquadramento nel livello 5° dal 1° agosto 2018 al 30 settembre 2020, 13ma
e 14ma mensilità; integrazione malattia;
il tutto, oltre a incidenza sul TFR.
Cont Di tale onere rispondono in solido anche le convenute e CP_3
ST Italia, in forza dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Cont Al riguardo, non coglie nel segno l'eccezione di che contesta di dover rispondere di alcune delle somme pretese perché aventi natura
19 risarcitoria, atteso che l'integrazione dell'indennità di malattia ha, per espressa previsione del CCNL, natura retributiva.
In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta dalla EV ST Italia s.r.l. nei confronti di GSL – Gestione
Servizi Logistici s.r.l.
Ed invero, accertata la responsabilità solidale di queste parti convenute,
non potrebbe mai pervenirsi nei confronti della ricorrente, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è
condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore
(Cass. n. 12300/2003).
Nel caso di specie, il contratto di subappalto stipulato prevedeva una clausola di garanzia a carico di GSL – Gestione Servizi Logistici s.r.l., in
Cont forza della quale si impegnava a manlevare, risarcire e tenere
20 integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, CP_3
risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per
assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di CP_3 CP_3
qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o
indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente
Contratto. […] In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
Cont NI [n.d.r. si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in CP_3
relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli
Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del CP_3
NI, agli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi
e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del
Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D. Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81,
(iii) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale
(iv) delle norme in materia di salute e sicurezza” (doc. n. 11 EV ST
Italia).
Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società subappaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, GSL –
Gestione Servizi Logistici s.r.l. va condannata a rifondere, per l'intero,
EV ST Italia s.r.l. di quanto da questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da
EV ST Italia nei confronti di risultando imputabile CP_1
esclusivamente alla datrice di lavoro l'inadempimento oggetto della presente controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
21
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello
5° CCNL Logistica sin dal 1° agosto 2018;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci
per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della 13esima e
14esima mensilità sulla base del trattamento retributivo del CCNL
Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto della ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità
di malattia a carico dell'azienda ex art. 63 CCNL;
5) condanna le società resistenti, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 10.125,74 oltre all'incidenza sul TFR, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
6) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA;
da distrarsi in favore difensori antistatari;
7) condanna GSL- Gestione Servizi Logistici s.r.l. e a CP_1
tenere indenne dagli importi di cui ai punti sub 5) e 6) Controparte_3
che precedono;
8) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 17/07/2025
La giudice
RA AI
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA AI, in funzione di giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 528/2025 R.G. instaurata da
Parte_1
con gli avv.ti Jacobo Sanchez Codoni, Matteo Vricella e Mattia Giudici,
domicilio eletto in Brescia, via Solferino n. 31,
ricorrente contro
e CP_1 Controparte_2
con l'avv. Oscar Pinna, domicilio eletto in Milano, via Freguglia n. 8/A,
resistenti e contro
Controparte_3
con l'avv. Cecilia Franchin, domicilio eletto in Vicenza, corso Padova n. 89,
resistente
OGGETTO: qualificazione, differenze retributive, solidarietà.
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio CP_1 Controparte_4
e perché venissero accolte le seguenti domande:
[...] Controparte_3
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente:
a. all'inquadramento nel livello 4, in subordine nel livello 4J, in subordine 5,
del CCNL trasporto merci logistica per tutta la durata del rapporto (in
subordine: a far data dal momento in cui ha iniziato a svolgere le mansioni
di cui in narrativa, e fino al termine di tale svolgimento;
in ulteriore
subordine: nel periodo che verrà accertato in corso di causa e/o ritenuto di
Giustizia) (in estremo subordine, per la denegata ipotesi di mancato
riconoscimento del livello superiore, si invoca l'applicazione del comma 7
dell'art. 2103 c.c., accertando dunque il diritto della ricorrente al
trattamento corrispondente all'attività svolta in relazione ai periodi di
svolgimento di mansioni riconducibili al livello superiore);
b. b. a percepire l'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L.
Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci;
c. a percepire l'integrazione dell'indennità di malattia a carico dell'azienda
prevista dall'art. 63 CCNL;
d. a percepire le mensilità aggiuntive nella misura prevista dagli artt. 18-19
CCNL
il tutto previa eventuale declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità
dell'Accordo quadro sub doc. 9, nella parte in cui prevede l'erogazione
degli istituti differiti solo in relazione alle ore effettivamente lavorate,
laddove prevede l'erogazione delle indennità di cui sopra in misura
inferiore ai minimi di legge e CCNL ed in generale laddove prevede
l'erogazione di una retribuzione inferiore ai suddetti minimi;
2 per l'effetto, condannare al pagamento in favore della ricorrente CP_1
delle seguenti somme,
- € 14.834,62 per differenze da sottoinquadramento;
- € 5.504,90 a titolo di 13ma e 14ma mensilità;
- € 7.091,66 a titolo di integrazione delle indennità di malattia;
- il tutto oltre incidenza TFR;
per complessivi € 29.463,11, o le diverse ritenute di
Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo (in
subordine, per l'ipotesi di inquadramento nel livello 4J o 5, complessivi €
23.189,89 e € 10.125,74, come da conteggi sub doc.15);
accertare e dichiarare in capo a e/o ut supra, la CP_2 CP_3 Controparte_3
sussistenza di responsabilità solidale ex art. 29 d.lgs. 276/2003 in relazione ai
Cont crediti della ricorrente nei confronti di
per l'effetto, condannare e/o al pagamento, in via CP_2 Controparte_3
solidale con delle somme di cui alle presenti conclusioni. CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali.
Con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
Le parti convenute si sono ritualmente costituite in giudizio contestando le pretese avversarie, di cui hanno chiesto il rigetto.
Contr
ha avanzato domanda di manleva nei confronti di CP_3
Fallita la conciliazione, all'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa.
Ciò posto, è documentale in causa che il 1° agosto 2018, la ricorrente veniva assunta presso l'ApL Sapiens Spa, con contratto a tempo
Contr determinato acausale e inviata presso l'utilizzatrice .
Il contratto veniva prorogato 3 volte, da ultimo, con scadenza al 21.06.2019
(doc. 19).
3 Successivamente, con decorrenza 22.06.2019, la ricorrente veniva nuovamente assunta alle dipendenze di Sapiens Spa, inviata presso
Contr l'utilizzatrice , con contratto di somministrazione a tempo determinato – attività stagionali (stagionalità “campagna scolastica”), con scadenza al 12.10.2019 (doc. 19).
Con decorrenza 14.10.2019 e scadenza al 11.01.2020, la ricorrente veniva assunta alle dipendenze di Sapiens Spa con contratto di somministrazione,
Contr inviata presso l'utilizzatrice , a tempo determinato – attività stagionali
(stagionalità “campagna natalizia”), (cfr. doc. 19).
Contr Successivamente, la ricorrente veniva ammessa alla cooperativa ,
previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socia lavoratrice (doc. 20 e 21).
Contestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale la stessa ricorrente veniva ammessa sul luogo di lavoro presso l'appalto CEVA LOGISTICS ITALIA SRL di Stradella (PV).
Contr Nello specifico, la sig.ra è stata assunta alle dipendenze di Pt_1
con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 12.01.2020, mansioni di addetta allo spostamento merci, inquadramento nel livello 6J, CCNL
Trasporto Merci spedizioni e logistica (doc.22).
Contr Con lettera del 27.07.2020 e decorrenza 01.10.2020, riconosceva alla ricorrente l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore (doc. 23).
Cont La ricorrente, socia lavoratrice di sin dall'assunzione, prestava la propria attività presso i magazzini siti a Stradella e a Broni CP_3
(PV), distanti tra loro pochi chilometri, in forza di appalti commissionati
Cont Contr da a per il tramite di cui è consorziata CP_3 CP_2
(doc.3).
4 Si evince, infatti, dai cedolini paga che la sede di lavoro della ricorrente era indicata in “ Stradella” sino a maggio 2021, poi in “Stradella Libro” CP_3
(doc.1, in alto a dx).
Come risulta dai verbali di accordo sindacale prodotti in causa, CP_2
ha sottoscritto un contratto di appalto con per le attività da svolgere CP_3
Cont presso la Città del Libro di Stradella e Broni;
ha poi assegnato, con decorrenza 1.8.2018, le operazioni di appalto alle cooperative Parte_2
l'esistenza di un appalto di facchinaggio tra e
[...] CP_3 CP_2
con relativo subappalto a delle suddette attività, risulta, CP_1
altresì, dal verbale di cambio appalto in sede sindacale del 23.11.2021
(docc. 8-9).
All'interno dei magazzini ove la ricorrente ha lavorato, venivano scaricati,
classificati, stoccati, movimentati ed approntanti per la spedizione libri,
quaderni, calendari, etc.
Così delineata la fattispecie, la prima domanda da esaminare riguarda la rivendicazione del superiore inquadramento (4° sin dall'assunzione).
La ricorrente è stata assunta al livello 6J° CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività semplici. In
particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di
un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno
inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati
al 6° livello dopo 30 mesi”.
Da ottobre 2020 ad oggi, è stata invece inquadrata nel 5° livello, cui appartengono i lavoratori “che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione
sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla
base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e
autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in
5 questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che
comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che
richiedono normale capacità esecutiva”; tra i profili esemplificativi vi sono gli addetti a “attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets
manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici”).
La ricorrente sostiene, invece di aver svolto mansioni sussumibili nel livello 4° (“lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono
periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni
delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni
capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica
collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che
richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la
formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o
procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”).
Tra i profili esemplificativi si rinvengono “Operai con mansioni multiple di
magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e
approntamento delle merci)” e “conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore
a 30 q.li”).
In via subordinata, la ricorrente rivendica il livello 4J° (“Appartengono a
questo livello i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze
tecniche e capacità pratiche. Gli addetti alle attività di movimentazione merci che,
fermi restando i requisiti professionali di cui sopra, impiegano attrezzature e
mezzi di sollevamento complessi per i quali non è necessaria la patente di guida
prevista per le aree pubbliche e con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori
di cui ai livelli superiori”) o, ancora, in subordine, il 5° ma sempre dall'inizio del rapporto.
6 Sulle mansioni in concreto espletate dalla ricorrente, in corso di causa sono state espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
Contr teste “…sono dipendente di dal 2018, lavoro Testimone_1
sotto Adesso sono all'impianto di Broni, dal 2021, non ne sono sicura;
CP_3
prima ero a Stradella. Anch'io ho fatto causa, è ancora in corso;
ho chiesto le
differenze retributive e il riconoscimento del livello superiore;
per contratto sono
al 5° ma ho chiesto il 4°.
Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme a Stradella;
quando io sono
arrivata, la ricorrente era già lì.
Io a Stradella facevo un po' di tutto ma con lavoravo alla linea picking. Pt_1
Lei svolgeva nel reparto picking più lavori.
La ricorrente prelevava a mano i libri stando in piedi, li metteva in una scatola che
stava su una linea, poi li mandava avanti quando aveva finito.
Per fare questo, usava la pistola, con la pistola leggeva l'etichetta sulla scatola e
così sapeva quali libri doveva inserire.
Poi lei faceva anche il controllo qualità: le scatole che venivano preparate venivano
controllate da lei per accertare che il contenuto fosse giusto;
per fare questo lavoro
usava il computer;
se mancava qualcosa, prendeva un mezzo e andava in
magazzino a recuperare ciò che mancava.
Il mezzo che usava è quello che vedo nella fotografia a pag. 3 del ricorso (NdA
commissionatore orizzontale con uomo a bordo) che il giudice mi mostra. La
ricorrente faceva anche il prelievo libri in un altro reparto;
qui il mezzo che si vede
nella foto a pag. 3 del ricorso.
Con quel carrello la ricorrente prendeva un roll, cioè una struttura in ferro con
rotelle nella quale inserire le scatole;
con una pistola, sparava un codice e sapeva
quanti libri mettere nel roll e dove.
Questo tipo di prelievo si chiamava refilling.
7 Poi la ricorrente faceva anche la sparatura colli: le scatole sulla linea arrivavano
poi a fondo linea e lei verificava che tutto fosse giusto prima che il corriere le
portasse via;
faceva questo controllo a piedi usando la pistola.
ADR: la ricorrente usava il mezzo con il roll a prescindere dall'assenza di
qualcuno ma in base al carico di lavoro. Noi sapevamo di essere al picking ma poi
poteva essere che facessimo il lavoro con il roll per tutto il giorno.
ADR: non so dire se il mezzo che ho riconosciuto nella foto sia il commissionatore
basso con sigla EKS 110.
ADR: con riferimento al lavoro al computer, la ricorrente sparava con la pistola
l'etichetta della scatola e nel monitor compariva se il contenuto della scatola era
giusto o no;
lei doveva sparare anche il codice di tutti i libri e al termine, usciva il
dato sulla correttezza o meno del contenuto della scatola.
Contr Teste “…operaia presso dal 2018. Ho sempre lavorato a Testimone_2
Stradella. Sono responsabile del reparto decanting cioè dei resi.
Mai ho lavorato al reparto picking.
I reparti, tuttavia, non sono separati e quando giro per l'impianto vedo anche il
picking. Conosco la ricorrente.
Quando passavo nel reparto di linea picking la vedevo lavorare.
Ciò accadeva circa una volta alla settimana.
Lei era in una linea dove ci sono dei colli che girano su rulliere e dei punti di
prelievo.
Lei prendeva i libri manualmente usando la pistola che le diceva quali e quanti
libri prelevare, metteva i libri nelle scatole.
Mai ho visto la ricorrente utilizzare i mezzi che si vedono nelle fotografie alle
pagg. 3 e 4 del ricorso che il giudice mi mostra.
Non ricordo di avere visto la ricorrente lavorare al terminale. Mai ho visto la
ricorrente occuparsi di controllo qualità.
8 Mai ho visto la ricorrente farei il controllo finale sul contenuto dei colli prima
della consegna ai corrieri. ma ribadisco che non lavoro lì.
ADR: mai ho visto la ricorrente usare il commissionatore basso.
Cont Teste “…operaia, lavoro per presso dal 2012. Non ho Testimone_3 CP_3
fatto causa. Lavoro a Stradella, ho sempre lavorato lì, sono nel reparto combino,
portiamo i bancali.
Il reparto combino è vicino al reparto picking.
Conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, quando nel mio reparto non c'era
lavoro, mi mandavano lì e abbiamo lavorato insieme. Questo succedeva circa 2 – 3
volte al mese. La ricorrente prendeva la pistola, sparava l'etichetta sulla scatola, la
pistola le diceva cosa doveva fare, che libri prendere. Se, mancavano, prendeva il
mezzo per recuperarli;
il mezzo a cui mi riferisco è quello visibile alla pag. 3 del
ricorso che il giudice mi mostra.
Lei faceva anche la fine linea, cioè il controllo qualità delle scatole pronte per
essere spedite: lei controllava il contenuto delle scatole, sparando l'etichetta; se
mancava qualcosa, prendeva il mezzo per recuperare i libri mancanti, se erano in
più, li toglieva.
La ricorrente lavorava anche nel reparto refilling;
è successo anche a me quando
non c'era lavoro negli altri reparti.
Nel refilling si prendeva il mezzo che si vede nella foto a pag. 3 del ricorso, si
prendeva un roll che è un grande contenitore di ferro;
i responsabili ci davano
l'etichetta, noi sparavamo l'etichetta in modo da sapere in che posizione si
trovavano i libri in magazzino;
noi prelevavamo i libri;
quando il roll era pieno lo
portavamo in un altro reparto dove c'erano dei ragazzi che facevano il
confezionamento.
ADR: non so dire se il mezzo a cui mi sono riferita si chiami commissionatore
basso o EKS 110.
9 ADR: la ricorrente era nel reparto refilling circa 2 – 3 volte al mese. Quando era
al refilling, usava sempre il mezzo. Aggiungo che mi ricordo che il mezzo in
questione si chiama effettivamente EKS 110.
Teste : “…capo area per GEA per la quale lavoro dal 1° Testimone_4
gennaio 2022. Prima lavoravo per la Cooperativa Urano dal 2018 al 2021.
Attualmente lavoro a Stradella, Broni e Verona;
l'80 % del mio tempo è su
Stradella perché è l'impianto più grosso in assoluto.
Nel mio lavoro, ho un ufficio ma sono anche presente in magazzino;
prima di
essere capo area ero responsabile dell'appalto per la sempre nel medesimo Pt_2
sito.
Non ho contenziosi in essere. Conosco la ricorrente, lavora nel sito di Stradella.
La ricorrente, prima dell'automazione, intendo prima dell'agosto 2022, lavorava
presso la linea picking;
dall'agosto 2022, c'è stato un cambiamento importante di
tutti i processi lavorativi e lei, come quasi tutti, è andata a lavorare nel reparto
automazione.
Prima dell'agosto 2022, lei aveva un palmare o una pistola a radiofrequenza;
il
capo turno le assegnava un punto di lavoro;
sulla rulliera automatica c'erano dei
colli con bar code;
lei sparava il bar code e sullo schermo del palmare le appariva il
giro di prelievo;
alle sue spalle c'erano tanti scaffaletti;
il sistema le diceva da
quale scaffale e da quale ripiano erano da prelevare i libri aventi quel codice;
i libri
venivano poi riportati alla rulliera e inseriti nella scatola. Se, la scatola non
chiedeva più prelievi, veniva spinta sulla rulliera automatica per andare in un
altro punto o alla chiusura automatica se l'ordine era finito. La ricorrente faceva
prevalentemente questo. Nello stesso reparto, la ricorrente faceva sporadicamente
il controllo peso delle scatole;
c'era una postazione con un pc: vicino al pc c'è una
pesa da cui passano tutti i colli;
nel caso il peso teorico calcolato da sistema e il
10 peso reale non matchano, la scatola viene scartata e mandata su una rulliera a
parte.
Il lavoro avviene così; sempre tramite una pistola viene sparato il bar code di
quella scatola, si apre a terminale il contenuto che c'è nella scatola;
poi si
prendono tutti i libri contenuti nella scatola e si sparano a uno a uno e il sistema
fa il check tra il teorico e il fisico.
Nel caso di libro in più, va tolto mentre se mancano il sistema stampa un'etichetta
di recupero. Ci sono addetti recuperatori, certe volte il recupero lo fa anche
l'addetta del controllo peso, dipende dal carico di lavoro, non c'è una regola
precisa, se il carico è alto vanno gli addetti se non, ci va chi sta facendo il
controllo.
Mi è capitato di vedere la ricorrente utilizzare il mezzo fotografato a pag. 3 del
ricorso, mi riferisco al c.d. commissionatore basso EKS 110; questo quando faceva
i recuperi.
ADR: non ricordo di avere visto la ricorrente lavorare al refilling.
ADR: il metodo di lavoro è dato dal cliente;
le istruzioni lavorative venivano date
a entrambe le cooperative dal cliente ed erano le medesime. Dopo l'automazione, la
ricorrente lavora nel reparto PCOTS, si tratta di picking stations.
Attualmente, gli operatori sono su una postazione, hanno un monitor davanti,
sono completamente fermi;
i codici da prelevare arrivano davanti a loro, tramite
convogliatori; sono poi inseriti in cassette di plastica, arriva la cassetta di plastica,
sul monitor appare la foto del libro e il n. di pezzi.
L'addetto cerca il libro dentro la cassetta, lo prende, sulla sua testa c'è uno
scanner, passa il libro allo scanner e una volta scannerizzato il libro viene messo
sulla parte sinistra della postazione, una volta depositato nel collo il libro,
l'operatore preme il pulsante OK che conferma l'avvenuto prelievo;
questa azione
viene ripetuta più e più volte durante il giorno.
11 La ricorrente lavora anche nel contiguo reparto PTG ove c'è lo stesso criterio che
valeva per la linea picking come descritto in precedenza.
Dall'automazione, i mezzi all'interno dell'impianto si sono ridotti moltissimo
perché si opera molto di più su postazioni fisse;
ciò al fine di ridurre possibili
incidenti.
La ricorrente non usa più il mezzo EKS 110, non ce ne sono quasi più
nell'impianto”.
Sulla base delle testimonianze che precedono, deve escludersi che il lavoro svolto dalla ricorrente sia riconducibile al 4°livello nel quale, come già
riportato, rientrano attività che richiedono “periodi di tirocinio o corsi di
addestramento”, “specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche”, “formazione
professionale”, “specifiche conoscenze tecniche e capacità pratiche”.
Non risulta allegato in ricorso che la ricorrente avesse svolto corsi di addestramento e/o di formazione professionale o che avesse già maturato pregresse analoghe esperienze lavorative, tali da connotarla per la particolare capacità in ambito logistico e poter gestire una lavorazione come quella dell'appalto di causa.
L'analisi delle deposizioni testimoniali consente anche di escludere che le mansioni di parte attrice corrispondano a quelle “mansioni multiple di
magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e
approntamento delle merci)” di cui appunto, al livello 4° qui rivendicato.
Sul punto, l'istruttoria orale consente di delineare un ruolo ben individuato e circoscritto circa le mansioni svolte dalla ricorrente che operava nel solo segmento relativo alla preparazione dell'ordine da spedire;
non partecipava, invece, della fase successiva di carico dell'ordine, se non saltuariamente, in mancanza dei lavoratori specificamente assegnati a tale segmento.
12 I testimoni, infatti, hanno riferito di una scansione delle mansioni attoree connesse alla preparazione della merce, non anche a quella di carico. Ciò è
pertanto indice dell'assenza di mansioni qualificabili come “multiple di
magazzino”, svolgendo la ricorrente compiti che possono essere ricondotti unicamente alla fase di preparazione dell'ordine.
Non è opinabile che la ricorrente non possa qualificarsi alla stregua di una
“carrellista di mezzi complessi”, figura che - nel gergo comune utilizzato nel settore di riferimento – identifica l'addetto di magazzino che opera con carrelli complessi, quali per esempio i carrelli trilaterali, i quadrivi, i combi, ecc.
Del resto, nemmeno in ricorso si rinviene alcun riferimento a qualsivoglia certificato di formazione specifica relativa all'uso di mezzi complessi e/o attestato abilitante ad attività specifiche e complesse richieste dalla declaratoria analizzata. Peraltro, la ricorrente non documenta il possesso di alcuna patente di guida per aree pubbliche.
Anche il livello 4J contempla figure professionali che impiegano attrezzature e mezzi di sollevamento complessi, con esclusione dei conducenti dei carrelli elevatori di cui ai livelli superiori. L'uso di carrelli per i quali non è necessaria la patente di guida per aree pubbliche consente, per differenza, la sussumibilità delle mansioni nel livello 4J.
Può invece essere accolta la domanda avente ad oggetto l'attribuzione del
5° livello ab origine.
Deve ritenersi pacifico in causa che la ricorrente abbia svolto sempre le stesse mansioni, sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna effettiva distinzione tra il primo periodo – in cui è stata somministrata – e il
Contr successivo, in cui è divenuta socia lavoratrice di la quale peraltro,
nell'ottobre 2020, le ha riconosciuto il 5° livello.
13 La società richiama, a sostegno della correttezza del suo operato, diverse interpretazioni del CCNL e degli accordi sindacali.
Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni del tutto prive di pregio e fondamento,
che presuppongono, da un lato, lo svolgimento di un periodo di addestramento pratico neppure dedotto e comunque funzionale ad ottenere l'inquadramento nel 6° livello (movimentazione manuale di merce); deve certamente escludersi che possa considerarsi “periodo di
addestramento”, ai sensi della declaratoria contrattuale, il periodo in cui la ricorrente è stata adibita in modo pieno e prevalente a mansioni di 5°
livello.
Del tutto irrilevante, ai presenti fini, è poi il richiamo operato dalle resistenti al profilo del “facchino qualificato” di 5° livello, che viene descritto come “lavoratore che svolge attività per abilitarsi alle quali occorre il
periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello”.
La ricorrente non ha mai svolto le mansioni di facchino né, tantomeno, il periodo di pratica richiamato dalla disposizione contrattuale;
al contrario,
la lavoratrice ha sempre svolto le mansioni del profilo 5°: “attività di carico
e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici” per il quale non è previsto un periodo di addestramento con le mansioni riconducibili alla declaratoria del 6° livello.
In ogni caso, deve certamente escludersi che tale previsione specifica possa interpretarsi nel senso di ritenere sempre necessario lo svolgimento di un periodo di pratica nel 6° livello al fine di ottenere l'inquadramento nel 5°.
A ben vedere, sembrerebbe vero il contrario: se il CCNL prevede solo per tale figura (facchino qualificato) il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello, va conseguentemente escluso che tale periodo di
14 pratica sia richiesto, quale necessario prerequisito, per tutti gli ulteriori profili.
Sotto altro profilo, le resistenti, a sostegno della correttezza del proprio operato, richiamano una dichiarazione a verbale, contenuta nel verbale di
Contr accordo 8 maggio 2015 (doc. 28 ) espressamente effettuata solo dalle
“Associazioni cooperative”, del seguente tenore: “Sezione Cooperative: i
livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci Cooperatori i quali, superato il
periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel
livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione
prevalentemente svolta.”
Tale dichiarazione, in quanto unilaterale, è del tutto priva di efficacia con riferimento alla posizione della ricorrente e non esplica alcun effetto obbligatorio tra le parti del presente giudizio.
La ricorrente lamenta poi di non aver mai ricevuto, nel corso dello svolgimento del rapporto, il corretto trattamento retributivo, derivante dall'applicazione del CCNL in ragione delle mansioni espletate, essendo state erogate le quote mensili di 13ma e 14ma per un numero di ore inferiore a quello previsto contrattualmente.
La doglianza appare condivisibile.
La questione controversa attiene all'individuazione del trattamento economico utilizzabile quale parametro di una retribuzione proporzionata e sufficiente per i soci lavoratori e, più nello specifico, dell'orario minimo retribuibile.
Al riguardo, gli artt. 3, L. n. 142/2001 e 7 L. n. 31/2008, dichiarano applicabile ai soci lavoratori di cooperativa il “trattamento economico
complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe,
dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali
15 dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa. L'art. 118,
comma 6, d.lgs. n. 163/2006 impone di “osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”.
Dal combinato disposto delle norme appena richiamate, emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle
(Cass. Civ. n. 5189/2019).
In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. nn. 17583/2014,
19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato
dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la
corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la
retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del
settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali,
non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della
legge n. 142 del 2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di
svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme,
anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor
favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
16 Su questa linea, dunque, deve ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione.
Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali, nei confronti dei soci lavoratori, necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è infatti consentito al datore di lavoro ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multiperiodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato.
Nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di orario né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie orarie contrattuali.
Dunque, il trattamento economico complessivo spettante, in quanto proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, deve trovare ragione negli artt. 9, 61 e 73 CCNL Logistica laddove si dispone che il tempo pieno è di 39 ore alla settimana e la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
17 Ne deriva che alla ricorrente, seppure socia lavoratrice, deve essere riconosciuta la corresponsione di una retribuzione che abbia quale parametro mensile minimo quello delle 168 ore e ciò con ricadute creditorie (in termini di incrementi differenziali) anche per quanto concerne gli istituti retributivi indiretti quali 13ma e 14ma.
Va parimenti accolta la domanda attorea volta ad ottenere, per i periodi di malattia, l'integrazione sancita dall'art. 63, punti 12 e 13, CCNL di settore,
che dispone: “Ai lavoratori non in periodo di prova, nell'ambito dell'arco
temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 8 lettera A)
del presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1)
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di
essa per altri 5 mesi, se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni;
2)
corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di
essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 13. Il
trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall' ma CP_5
le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi di retribuzione mensile,
nel rispetto dei criteri avanti dettati”.
Sul punto, valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 3, L. n. 142/2001 e 7 L. n. 31/2008
(che impongono l'applicazione ai soci lavoratori di cooperativa del
“trattamento economico complessivo” non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di maggiore rappresentatività
comparativa), tenuto conto che il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento
18 rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere,
neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. le già citate Cass. nn. 5189/2019,
17583/2014, 19832/2013).
In coerenza con tali principi, deve ritenersi che, con riferimento alla tutela della malattia, anche per le società cooperative, viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'integrazione retributiva riconosciuta dal CCNL.
Del resto, nel caso in esame, non possono dirsi vigenti accordi sindacali prescrittivi di riduzioni di tutela né è stata allegata e provata una situazione di crisi tale da giustificare il mancato rispetto delle soglie contrattuali.
Alla ricorrente, quindi, deve essere riconosciuta l'intera retribuzione globale mensile per il numero di mesi di assenza per malattia indicati dal
CCNL.
In relazione al quantum creditorio, possono ritenersi congrui i conteggi offerti dalla difesa attorea, da parametrare al livello 5°.
Pertanto, deve essere riconosciuto, in favore della ricorrente, l'importo complessivo di euro 10.125,74 a titolo di differenze retributive per inquadramento nel livello 5° dal 1° agosto 2018 al 30 settembre 2020, 13ma
e 14ma mensilità; integrazione malattia;
il tutto, oltre a incidenza sul TFR.
Cont Di tale onere rispondono in solido anche le convenute e CP_3
ST Italia, in forza dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.
Cont Al riguardo, non coglie nel segno l'eccezione di che contesta di dover rispondere di alcune delle somme pretese perché aventi natura
19 risarcitoria, atteso che l'integrazione dell'indennità di malattia ha, per espressa previsione del CCNL, natura retributiva.
In applicazione delle regole generali relative al diritto di regresso nelle obbligazioni solidali, deve poi essere accolta la domanda di manleva svolta dalla EV ST Italia s.r.l. nei confronti di GSL – Gestione
Servizi Logistici s.r.l.
Ed invero, accertata la responsabilità solidale di queste parti convenute,
non potrebbe mai pervenirsi nei confronti della ricorrente, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso, ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché il creditore può pretendere la totalità della prestazione anche da una sola delle parti coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive responsabilità può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso dell'adempimento debitorio.
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il giudice del merito adito dal creditore può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle responsabilità se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.
In tal caso, secondo lo schema delineato dagli artt. 1298 e 1299 c.c., la condanna del condebitore chiamato in causa in via di regresso è
condizionata all'adempimento dell'obbligazione solidale da parte del primo condebitore e può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte di questo, l'adempimento nei confronti del creditore
(Cass. n. 12300/2003).
Nel caso di specie, il contratto di subappalto stipulato prevedeva una clausola di garanzia a carico di GSL – Gestione Servizi Logistici s.r.l., in
Cont forza della quale si impegnava a manlevare, risarcire e tenere
20 integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, CP_3
risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per
assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di CP_3 CP_3
qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, che fosse direttamente o
indirettamente, riferibile all'esecuzione dei Servizi regolata dal presente
Contratto. […] In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il
Cont NI [n.d.r. si obbliga a manlevare, risarcire e tenere indenne in CP_3
relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli
Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del CP_3
NI, agli obblighi contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed
assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi
e che possano derivare dall'applicazione, in particolare (i) dell'Articolo 1676 del
Codice Civile, (ii) degli Articoli 38, 38 bis, del D. Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81,
(iii) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 ed, in generale
(iv) delle norme in materia di salute e sicurezza” (doc. n. 11 EV ST
Italia).
Poiché l'operatività di tale clausola non è stata posta in discussione dalla società subappaltatrice convenuta, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente all'effettivo pagamento, GSL –
Gestione Servizi Logistici s.r.l. va condannata a rifondere, per l'intero,
EV ST Italia s.r.l. di quanto da questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente sentenza.
Allo stesso modo, può essere accolta la domanda di regresso avanzata da
EV ST Italia nei confronti di risultando imputabile CP_1
esclusivamente alla datrice di lavoro l'inadempimento oggetto della presente controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
21
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello
5° CCNL Logistica sin dal 1° agosto 2018;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'integrale trattamento retributivo previsto dal C.C.N.L. Logistica, Trasporto e Spedizioni Merci
per il lavoro a tempo pieno;
3) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento della 13esima e
14esima mensilità sulla base del trattamento retributivo del CCNL
Logistica per il lavoro a tempo pieno;
4) accerta il diritto della ricorrente a percepire l'integrazione dell'indennità
di malattia a carico dell'azienda ex art. 63 CCNL;
5) condanna le società resistenti, in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 10.125,74 oltre all'incidenza sul TFR, con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
6) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 3.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA;
da distrarsi in favore difensori antistatari;
7) condanna GSL- Gestione Servizi Logistici s.r.l. e a CP_1
tenere indenne dagli importi di cui ai punti sub 5) e 6) Controparte_3
che precedono;
8) fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Milano, 17/07/2025
La giudice
RA AI
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