Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avv. A. Cofano CodiceFiscale_1
CONTRO
, nato ad [...] l'[...], (C.F. Controparte_1 [...]
), con l'avv. F. Giliberti C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da rispettivi atti per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da parte ricorrente che ha chiesto la pronuncia di divorzio rispetto al matrimonio celebrato con il marito. Inoltre, premesso:
- che le parti hanno tre figlie delle quali solo una ( , nel frattempo divenuta ER
maggiorenne) non è ancora autonoma economicamente e vive con la madre;
- che in sede di separazione (conclusasi nel dicembre 2023) le parti hanno
tramite il versamento di € 350 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che recentemente la moglie è andata in pensione con conseguente diminuzione del proprio reddito di circa € 330 mensili;
ha chiesto che il Tribunale ponga a carico del marito un assegno mensile in favore della moglie di Euro 150,00 mensili ovvero, in alternativa, disponga che il contributo al mantenimento che attualmente versa alla figlia , pari ad Euro 350,00 mensili, ER
sia incrementato al maggior importo di Euro 500,00, fermo restando il rimborso delle spese come disposto nella pronuncia di separazione.
Si è costituita parte resistente che ha aderito alla domanda relativa allo status, ha chiesto confermarsi il proprio contributo al mantenimento della figlia e il ER
rigetto della domanda di assegno divorzile.
•
La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti il
Presidente del Tribunale di Monza in funzione della separazione personale in data
03.05.2022, pronunciata con sentenza del 7.12.2023 e passata in giudicato in data
22/07/2024.
Gli stessi hanno tre figlie: nata il [...], nata il Per_2 Persona_3
31.08.1997 e nata l'[...] non ancora autosufficiente. ER
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto. Quanto alla domanda formulata dalla moglie relativamente alla corresponsione di un assegno divorzile (ovvero, in alternativa, all'aumento del contributo paterno al mantenimento della figlia ), giudica questo Tribunale che la stessa non possa ER
trovare accoglimento.
Nel presente caso, come esposto in atti e ribadito all'udienza avanti al Pres. del., il marito ha dato atto di godere di un reddito di circa € 1500 mensili, di non avere risparmi o forme di investimento e di non avere proprietà immobiliari mentre la moglie ha dato atto di godere di un reddito di circa € 1300 mensili, di non avere risparmi o forme di investimento e di non avere proprietà immobiliari.
Tali circostanze risultano pacifiche poiché non contestate dalle parti.
Sul punto si rileva che l'art., art. 5, comma 6 della legge, 01/12/1970, n° 898, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
In tale quadro, come enunciato dal consolidato orientamento giurisprudenziale della
S.C., è necessario anzitutto valutare se il coniuge richiedente l'assegno possiede (o se
è in grado di procurarsi)“mezzi adeguati” per conseguire la propria autosufficienza economica, atteso che, in caso di risposta positiva a tale quesito, “il diritto deve essergli negato tout court” (cfr. Cass. 10 maggio 2017, n. 11504). Tali “mezzi adeguati” comprendono primariamente il possesso di redditi, la capacità di svolgere una attività lavorativa, la titolarità di cespiti immobiliari e la disponibilità di una casa di abitazione (cfr. Cass. 22 giugno 2017, n. 1581).
Nella fattispecie in esame, pertanto, la moglie appare possedere già tali “mezzi adeguati”, considerando che gode di un reddito netto mensile di circa € 1300. Per di più la situazione economica della moglie appare del tutto simile a quella del marito, posto che nessuno dei due possiede risparmi o immobili ed entrambi godono di un reddito analogo (la moglie circa € 1300 mensili, il marito circa € 1500 mensili).
Considerato, inoltre, che il marito già dalla separazione (sull'accordo delle parti) è onerato dal versamento di € 350 mensili quale contributo al mantenimento ordinario della figlia , ben può ritenersi che non sussista alcuno squilibrio tra le due ER
posizioni economiche.
Deve quindi concludersi che, in applicazione dei principi sopra esposti, non sussistono i presupposti per determinare un assegno a favore della moglie.
Infine, la misura del contributo paterno al mantenimento ordinario della figlia ER
(maggiorenne ma non autonoma) determinata in sede di separazione sull'accordo delle parti (€ 350 mensili) appare del tutto congrua in relazione alle condizioni economiche del padre, come sopra già illustrate.
Ne consegue che, previa revoca di ogni disposizione relativa ad affidamento, collocamento e frequentazione dei genitori di in quanto divenuta maggiorenne, ER
deve essere in questa sede disposto che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350. Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste per il 50% ciascuno a carico ER
dei genitori secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._3
nato ad [...] l'[...], C.F. Controparte_1 , uniti in matrimonio con rito concordatario in Sesto San C.F._4
Giovanni il giorno 17 giugno 1995; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sesto San Giovanni di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
revoca ogni disposizione relativa ad affidamento, collocamento e frequentazione dei genitori di in quanto divenuta maggiorenne;
ER
dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia versando alla ER
stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 350 oltre ISTAT come per legge;
pone le spese straordinarie relative alla figlia a carico dei genitori in pari ER
misura secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
rigetta nel resto;
condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese di lite che liquida in € 3500 oltre al rimborso di cui all'art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2104 ed oltre a IVA e Cpa ove dovute per legge.
Biella, 19 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Andrea CARLI