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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 02/07/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del
02/07/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 30/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARMICIO ANTONINO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. biologo iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi e all'ENPAB Parte_1 sin dal 2019, ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
59920240000873465000 avente ad oggetto i contributi dallo stesso asseritamente dovuti a titolo di Gestione Commercianti, relativamente al periodo dal 01/2019 al 10/2023, per un importo totale, comprensivo delle spese, di notifica e degli oneri di riscossione, di € 23.196,73.
Il ricorrente - premettendo di avere versato, per il suddetto periodo, la dovuta contribuzione alla - ha contestato la richiesta di Parte_2 pagamento dell' ritenendo insussistenti i presupposti fattuali e normativi per CP_1
l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
L'opponente, rappresentando di essere socio accomandante della Società “Laboratorio
Analisi Di IO S.a.s.”, ha precisato di svolgere prevalentemente attività lavorativa di
1 Biologo e, per l'effetto, ha chiesto di disporre l'annullamento dell'avviso di addebito per insussistenza della pretesa contributiva con vittorie di spese e compensi di lite.
2. L' con memoria depositata in data 30.1.2025, ha precisato che il ricorrente è CP_1 stato iscritto d'ufficio alla gestione a decorrere dal 01.01.2012, con delibera Pt_3
04.05.2017, in quanto socio della ditta “Laboratorio di analisi di IO snc di IO
LA & c.”; ha evidenziato che la società è stata trasformata in SAS dal 31.12.2019 con acquisizione, dalla medesima data, dello status di socio accomandatario da parte del ricorrente ha esposto che “la posizione è stata cessata d'ufficio a decorrere Pt_1 dall'11/10/2023, in quanto da detta data lo riveste lo status di socio accomandante”; ha Pt_1 contestato in fatto ed in diritto le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, rigettata la domanda cautelare, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. L'obbligo contributivo di cui all'avviso di addebito deriva dall'iscrizione di nella Gestione Commercianti e ha ad oggetto i contributi IVS - fissi Parte_1 su seconda, terza e quarta rata emissione 2019/01, nonché contributi IVS - fissi su emissioni 2020/01, 2021/01, 2022/01 e 2023/01, oltre sanzioni per quanto concerne il periodo di interesse (2019 – 2023).
5. Va preliminarmente osservato che il Tribunale di Marsala, con sentenza n.
961/2022, ha annullato l'avviso di addebito n. 59920210001572438000 avente ad oggetto i contributi IVS emissione 2019-01 rate nn. 2, 3 e 4 ed i contributi IVS emissione 2020-01 rate nn. 1, 2, 3 e 4 ovvero parte dei contributi nuovamente richiesti dall' con l'avviso di addebito n. 59920240000873465000 oggi opposto. CP_1
L'accertamento operato dal Tribunale di Marsala in tale sentenza preclude, a parere di questo giudice, che nell'ambito del presente giudizio possa valutarsi la spettanza o meno dei superiori contributi;
le richieste creditore, sul punto, si rivelano inammissibili in quanto coperte da giudicato o, ove la sentenza non è passata in giudicato, per violazione del principio del ne bis in idem.
Vanno pertanto dichiarati non dovuti i contributi IVS emissione 2019-01 rate nn. 2,
3 e 4 ed i contributi IVS emissione 2020-01 rate nn. 1, 2, 3 e 4 con conseguente annullamento in parte qua del relativo avviso.
2 6. Al fine di verificare l'effettiva la spettanza o meno in capo all' delle restanti CP_1 somme (2021/01, 2022/01 e 2023/01, oltre sanzioni) occorre premettere in punto di diritto quanto segue.
L'art. 29, comma 1, della L. n. 160/1975 prevede che: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per
i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 45 prevede poi che: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'articolo 1 della legge 27 novembre
1960, n. 1397 , come sostituito dall'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n.
613 . I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426”.
In tale contesto normativo la Corte di legittimità ha ritenuto che l'obbligo per il socio di una società commerciale di iscriversi alla Gestione Commercianti non costituisca l'automatica conseguenza della sua partecipazione societaria, ma sia, piuttosto, vincolato alla prova, il cui onere grava sull' della partecipazione dello CP_1 stesso al lavoro aziendale con carattere di abitualità (Cass. civ., Sez. lav., 14 maggio
2008, n. 12103).
Tale onere è stato ribadito anche con riguardo al socio di s.a.s.: “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996 (che ha modificato
l'art. 29 della l. n. 160 del 1975) e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
3 esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore”
(v. Cass. sez. L., Ord. n. 2665/2021).
In altri termini, l'onere probatorio dell' non può essere limitato Controparte_2 alla sola allegazione che l'opponente è socio accomandatario e per ciò solo deve essere iscritto anche alla gestione commercianti;
occorre, invero, la prova che l'opponente svolga un'attività personale ulteriore rispetto a quella di amministrazione o di partecipazione agli utili della società e soprattutto che la stessa sia riconducibile all'esercizio di una attività commerciale.
Nel caso di specie, tale onere non è stato sufficientemente assolto.
Premesso che alcun specifico accertamento ispettivo risulta essere stato effettuato dall' volto ad accertare le concrete modalità operative della società e l'effettivo CP_1 apporto di al lavoro aziendale, si osserva, in particolare, che non è risultato Pt_1 dimostrato lo svolgimento dell'attività di biologo da parte del ricorrente in senso alla società: l'odierno opponente, invero, ha dichiarato sì di svolgere le mansioni di biologo ma non anche di svolgere le stesse esclusivamente all'interno del laboratorio di analisi.
Difetta inoltre la prova della partecipazione personale al lavoro aziendale dell'odierno opponente con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, dal momento che, in quest'ultimo caso, la società poteva contare sull'apporto lavorativo dell'altro socio (Di IO) e di altri dipendenti;
in particolare, dalla lettura della documentazione prodotta dall' risultano 4 lavoratori negli anni 2021 e 2023 CP_1 nonché 3 lavoratori nell'anno 2022.
Né può ritenersi integrato il presupposto di iscrizione alla gestione commercianti ed il conseguente obbligo contributivo sulla scorta del solo fatto che nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società - soggetto terzo rispetto alle parti del presente giudizio - era stata contrassegnata con una “X” la casella “occupazione prevalente”; tale circostanza, non è idonea a sostenere quella presunzione di prevalenza che l' ne CP_1 vorrebbe far derivare se sol si consideri che le dichiarazioni dei redditi non hanno natura negoziale o dispositiva e che, pertanto, non sussiste “alcuna inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l' provare la sussistenza dei presupposti per CP_1
l'iscrizione” (Cass. Civ., sez. lav., ord. n.21511/2018).
In termini conclusivi, dal mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'Istituto previdenziale, discende l'annullamento dell'avviso.
4 7. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le difficoltà di accertamento dei fatti controversi e il rigetto della domanda cautelare suggeriscono l'opportunità di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, nel contraddittorio tra le parti, annulla, per le ragioni indicate in parte motiva, l'avviso di addebito n. 59920240000873465000 emesso nei confronti di;
compensa le spese di lite. Parte_1
Così deciso in Marsala, il 02/07/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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