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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2791/2024
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CH VO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Ambrogio, Parte_1 opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Accolla, Controparte_1
opposto
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 12 luglio 2024 da suo ex Controparte_1 coniuge, che le intimava il rilascio dell'immobile di sua proprietà.
Venivano formulate le seguenti conclusioni: “Previa immediata sospensione della esecutorietà inaudita altera parte, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'opposto atto di precetto, notificato a a mani in data 12.07.2024, indicato in epigrafe, con adozione di ogni e Parte_1 consequenziale statuizione di giustizia;
-Ritenere l'inefficacia e/inidoneità dell'atto di precetto intimato ad istanza di in quanto confliggente con l'interdetto possessorio”. Controparte_1
Si costituiva la parte opposta che chiedeva quanto segue: “venga rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'atto di precetto del 12.7.2024 e, successivamente, che vengano rigettate le richieste di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o con qualsivoglia altra statuizione che vorrà essere adottata. Si chiede al Giudice adìto, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, la condanna della parte attrice alle spese per l'instaurata lite temeraria, come per legge”.
Il Giudice ha fissato per decisione l'udienza del 18 novembre 2025, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni confermando le rispettive posizioni, e in particolare entrambe le parti hanno manifestato la medesima richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
*****
Alla luce della congiunta richiesta delle parti e di quanto dalle stesse esposto nei loro atti difensivi conclusionali, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti, della complessità delle questioni in fatto oggetto della causa e soprattutto delle rilevanti circostanze sopravvenute rispetto all'instaurazione del presente giudizio, circostanze che hanno poi determinato la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2791/2024 R.G., così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
CH VO
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. CH VO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2791/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ornella Ambrogio, Parte_1 opponente
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emilia Accolla, Controparte_1
opposto
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 12 luglio 2024 da suo ex Controparte_1 coniuge, che le intimava il rilascio dell'immobile di sua proprietà.
Venivano formulate le seguenti conclusioni: “Previa immediata sospensione della esecutorietà inaudita altera parte, revocare e dichiarare privo di effetti giuridici l'opposto atto di precetto, notificato a a mani in data 12.07.2024, indicato in epigrafe, con adozione di ogni e Parte_1 consequenziale statuizione di giustizia;
-Ritenere l'inefficacia e/inidoneità dell'atto di precetto intimato ad istanza di in quanto confliggente con l'interdetto possessorio”. Controparte_1
Si costituiva la parte opposta che chiedeva quanto segue: “venga rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'atto di precetto del 12.7.2024 e, successivamente, che vengano rigettate le richieste di parte attrice in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o con qualsivoglia altra statuizione che vorrà essere adottata. Si chiede al Giudice adìto, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, la condanna della parte attrice alle spese per l'instaurata lite temeraria, come per legge”.
Il Giudice ha fissato per decisione l'udienza del 18 novembre 2025, sostituendola con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato note di precisazione delle conclusioni confermando le rispettive posizioni, e in particolare entrambe le parti hanno manifestato la medesima richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
*****
Alla luce della congiunta richiesta delle parti e di quanto dalle stesse esposto nei loro atti difensivi conclusionali, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della condotta processuale delle parti, della complessità delle questioni in fatto oggetto della causa e soprattutto delle rilevanti circostanze sopravvenute rispetto all'instaurazione del presente giudizio, circostanze che hanno poi determinato la cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2791/2024 R.G., così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Il Giudice
CH VO