CA
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RG.CA n. 1061/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1016/2023 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.04.2023, non notificata, promossa da:
in persona del Procuratore Speciale, Dott. Parte_1 Persona_1 in forza dei poteri al medesimo conferiti per atto del notaio Dott. di Roma del Persona_2 11.05.2020 (Rep. n. 89742 / Racc. n. 26098), rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Bonanni del Foro di Genova in forza di procura ad litem rilasciata in foglio unito in calce al presente atto con modalità telematiche ex art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via San Bartolomeo della Certosa, n. 2/2 APPELLANTE contro
, Genova 3.3.1997, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1
di procura rilasciata in calce all'originale della comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari (GE), Corso Gianelli n. 12/7
APPELLATO
avente a oggetto: contratto di assicurazione contro i danni nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI : PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma CO d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Giudice unico Dottoressa Maria Grazia Tamborino, n. 1016/2023, datata 26/04/23, pubblicata il 27/04/23 nella causa iscritta al numero di R.G. 10321/2020, non notificata, in accoglimento degli svolti motivi d'appello, respingere la domanda attorea per assenza di prova della verificazione del sinistro e stante la prova legale dell'assenza del veicolo dal campo del sinistro come allegato, ritenendo comunque le pretese avversarie infondate e non provate, con conseguente revoca della condanna di all'indennizzo ed al pagamento delle spese legali, Controparte_2 di CTU e/o di CTP e con condanna di parte attrice appellata alla rifusione totale di quanto indebitamente versato in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i titoli e gli importi sopra riepilogati, pari a complessivi € 14.823,69. Vinte le spese del primo e del secondo grado”. PER L'APPELLATO:
“Piaccia all'Ecc.ma CO d'Appello, adita, contrariis reiectiis, dichiarare infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 1016/2023 del Tribunale di Genova. Con vittoria integrale delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi il rimborso forfetario per spese generali e gli accessori di legge. Si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27.11.2020, conveniva in giudizio, nanti il Controparte_1 Tribunale di Genova, quale compagnia di assicurazione della vettura BM, Controparte_2 modello 116d Msport, targata FL916WB, per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo, quantificato in € 6.264,64 (oltre IVA), a lui spettante in forza della polizza
“Autocontrollo 2.0” n. 107800946, con decorrenza 16.02.2018 - 16.02.2019, in relazione al sinistro occorso in data 25.08.2018. In particolare, il deduceva: CP_1
- che la suddetta vettura, assicurata presso con polizza RCA Parte_1 ricomprendente garanzia “eventi naturali”, in data 25.08.2018, trovandosi parcheggiata nel piazzale antistante gli uffici della società “Il TI snc”, cliente del deducente, in Genova, via San Fruttuoso 122, aveva subito ingenti danni, venendo sommersa dall'acqua quasi fino al cofano, in conseguenza di un violento nubifragio che provocava l'allagamento del piazzale stesso;
- che l'attore, dopo aver tentato invano di mettere in moto la macchina, aveva ricoverato la stessa in prossimità della concessionaria BM Autobi S.r.l. in Via di Francia 34r, aiutato da , Testimone_1 titolare della società Il TI SN, che con il proprio furgone aveva trainato la vettura in prossimità della concessionaria;
- che denunciato il sinistro a con lettera del 28.08.2018, aveva fatto riparare la vettura CP_2 dall'officina della concessionaria BM;
- che il veicolo, previa perizia di fiduciario della compagnia e autorizzazione di quest'ultima, era stato riparato, con sostituzione del motore, il tutto con esborso pari ad € 8.492,00 (comprensivi di IVA);
- che aveva chiesto, pertanto, a di essere indennizzato per l'importo di € 6.246,64 oltre CP_2 IVA, a fronte delle spese di riparazione sostenute, in forza della garanzia “eventi naturali” già citata, vedendo respinta la richiesta dalla compagnia assicurativa, in forza della pretesa sussistenza di una discrepanza tra quanto denunciato dall'attore e quanto rilevato dal tracciato GPS della black box installata sulla vettura. A fronte di quanto sopra, l'allora attore lamentava l'esito negativo delle richieste di indennizzo inviate tramite Legale e dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, chiedendo, altresì, la condanna della Compagnia ex artt. 96 c.p.c. e 4, co. 1 L. 164/14, anche per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Costituendosi in giudizio resisteva alle avverse pretese delle Parte_1 quali chiedeva il rigetto ed eccepiva:
- che la Compagnia aveva comunicato in data 30.10.2018 il proprio diniego alla richiesta di indennizzo del , in quanto dalle verifiche dei tracciati di geolocalizzazione dell'autoveicolo CP_1 attoreo, tramite il sistema GPS presente nella c.d. “scatola nera” installata sulla vettura assicurata, risultava che il 25.08.2018 il veicolo fosse partito alle ore 19.33.22. da via San Marino in Genova, percorrendo via Bologna e giungendo in via di Francia alle ore 19.43.07, dove poi si registrava una accensione alle 19.44.39 e uno spegnimento alle 19.44.46, consentendo detti dati di escludere che la BM alle ore 19.00/19.30 del 25.08.2018 si trovasse in via San Fruttuoso, come denunciato dal medesimo, ovvero a ben 11km dal luogo in cui risultava trovarsi secondo le risultanze CP_1 del citato sistema di controllo della vettura;
- che, in ogni caso, risultava quasi impossibile che il veicolo fosse stato trainato da un furgone da via San Fruttuoso a via di Francia, per oltre 11km lungo le strade cittadine, avendo le ruote posteriori bloccate come affermato dall'attore, il quale, inoltre, avrebbe potuto ricorrere all'assistenza facendo inviare sul luogo del sinistro un carroattrezzi, avendo stipulato polizza comprendente anche la garanzia “Assistenza ; Controparte_3
- che, inoltre, il proprietario di “Il TI SN”, in contrasto con quanto denunciato dall'attore, aveva riferito all'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, che il veicolo era rimasto sul posto per alcuni giorni. Parte in allora convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata richiamava, comunque, i limiti della copertura assicurativa. Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio, la causa proseguiva per la trattazione con il deposito delle memorie autorizzate ai sensi dell'art.183 comma VI c.p.c., all' esito delle quali venivano assunte le prove orali e ammessa CTU, al fine di verificare la correttezza delle risultanze della “scatola nera” installata sul veicolo attoreo, in relazione al rilevamento delle posizioni dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 145bis del D.L.vo n. 209/2005. Le Parti, pertanto, precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 27.01.2023, sì che la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive. Il Tribunale, dunque, con la sentenza appellata, così stabiliva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, NA , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 6.264,64 oltre iva, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come specificato in parte motiva, ed oltre ulteriori interessi, di natura corrispettiva, dalla presente sentenza al saldo;
- NA , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 290,00 per esborsi documentati ed € 3.380,00 per compensi, oltre al 15% per spese gen. studio, IVA e CAP come per legge;
- PONE le spese della C.T.U. del perito ind. , come liquidate in istruttoria, Persona_3 definitivamente carico di parte convenuta, con diritto al rimborso di quanto eventualmente provvisoriamente corrisposto al CTU, in favore del Sig. .” Controparte_1
Il Tribunale, in particolare, accoglieva la domanda attorea in quanto le allegazioni dei fatti di parte attrice trovavano conferma nelle deposizioni dei testi assunti, assumendo che le discrepanze fra tali risultante ed i tracciati del dispositivo GPS, c.d. “scatola nera”, installato sulla vettura del
, in esito alla CTU licenziata, dimostravano la totale inattendibilità dei tracciati “ de CP_1 quibus” , sì da costituire prova del mancato funzionamento di tale dispositivo, con l'effetto di non tenere in considerazione i dati estratti ed opposti dalla compagnia, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 145 bis, comma 1. Inoltre, il Tribunale rilevava come la Compagnia convenuta non avesse fornito alcuna prova che il dispositivo fosse installato e avesse le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo 209/05, contestando le allegazioni attoree Part esclusivamente sulla base dei tracciati prodotti dal sistema GPS della black contrastanti tra loro, come già osservato, peraltro proprio nella fascia oraria in cui si sarebbe verificato il sinistro. Il primo Giudice, pertanto, preso atto che non vi era contestazione sulla copertura assicurativa, nei limiti di polizza, né sul “quantum” della pretesa attorea, giungeva alla conclusione della piena fondatezza delle richieste attoree.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 con riguardo ai seguenti motivi.
Primo motivo. Mancata prova del sinistro all'esito dell'istruttoria orale per contraddittorietà con le dichiarazioni dello stesso attore ed implausibilità manifesta. Con tale motivo l'appellante ha censurato quella parte della sentenza ove il Giudice di prime cure ha riportato le dichiarazioni dei testi escussi e le ha ritenute degne di fede, senza notarne l'incongruità rispetto a quanto dichiarato dall'attore, odierno appellato. Le dichiarazioni dei testi, in tesi, erano tutte inveritiere, in particolare contraddittorie rispetto alle ammissioni dell'attore sulla tempistica di spostamento dell'auto. L'appellante ha, dunque, rilevato la valenza delle affermazioni dell'appellato, di natura confessoria, sì da confermare proprio i dati della scatola nera che, inspiegabilmente, non erano stati tenuti in considerazione dal Tribunale. Parte appellante ha osservato, inoltre, come il teste , titolare della società “Il Tes_1 TI SN “, avesse dichiarato all'accertatore di che la BM era rimasta sul posto CP_2 alcuni giorni. A fronte di quanto sopra, stante la mancanza della prova del sinistro, la compagnia appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, meritevole di totale riforma, nel senso del rigetto della domanda originaria, con rifusione di tutto quanto versato. Secondo motivo. Erroneità della pronuncia sul “mancato funzionamento” del GPS. Con tale motivo l'appellante ha contestato il fatto che il Giudice di primo grado, sulla base di una frase della perizia tecnica (“Sulla circostanza del 'malfunzionamento' od avaria totale del dispositivo, ovviamente lo scrivente non può esprimersi”), avesse dedotto l'inattendibilità del segnale GPS, lamentando come una simile conclusione fosse arbitraria e disallineata dal parere tecnico del Consulente. A tal riguardo ha posto in risalto che, pur avendo i dati del GPS un margine di CP_2 errore, inevitabile, occorreva considerare che, in termini di approssimazione, da tale sistema di controllo doveva escludersi quanto dedotto ex adverso circa tempi e luoghi, neppure, peraltro, essendo stato dimostrato il mancato funzionamento del sistema di rilevamento satellitare, al punto, soprattutto, da far venire meno il valore di prova legale delle risultanze dello stesso ex art. 145 bis D.L.vo 209/05. In merito, è stato dedotto che, da una attenta analisi dei dati della , come eseguita Parte_3 dal CTU, emergeva che l'unica incoerenza riguardava la presenza del veicolo attoreo, alle 19.45 del 25.08.2018, in via Bologna o in via di Francia, a fronte del fatto che, secondo le dichiarazioni dell'appellato era in via di Francia, sì da non poter essere in via San Fruttuoso. Richiamata la necessità di una puntuale analisi dei dati acquisiti e della CTU, in rapporto alla previsione di cui al codice delle assicurazioni, l'appellante ha evidenziato come il GPS fosse funzionante alle 18.18, al momento dell'accensione, fosse funzionante una mezz'ora dopo, quando l'auto veniva rilevata in via Bologna, fosse funzionante quando veniva rilevata un'accensione alle 19.33, così da attestare l'impossibilità della verificazione del sinistro prospettato, palesando come il non fosse mai andato presso il citato l'esercizio “ al TI”. CP_1 In ultimo, Parte appellante ha contestato che il Tribunale avesse corroborato l'erroneo accertamento del “mancato funzionamento” della scatola nera sulla base di dichiarazioni testimoniali che stridevano e collidevano con le stesse affermazioni rilasciate in sede di interpello dall'odierno appellato, come già evidenziato.
Terzo motivo. Caratteristiche del dispositivo. Con tale motivo l'appellante ha impugnato il passaggio della sentenza in cui il Giudice di primo grado aveva affermato che la Compagnia, originaria convenuta non aveva fornito prova che il dispositivo GPS fosse installato e avesse le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c) Codice delle assicurazioni private, sì da assumere che tale affermazione era “gratuita” e contraddetta dalla stessa CTU, ove erano stati analizzati accuratamente tutti i dati e le caratteristiche del dispositivo in questione.
Quarto motivo. Spese di di lite. Con tale motivo ha contestato la liquidazione delle spese di lite, reclamandole a CP_2 proprio favore, quale esito dell'invocata soccombenza dell'originario attore, chiedendo, altresì, la restituzione delle somme già pagate, così come dei costi del CTU, per, ancora, chiedere la condanna dell'appellato alle spese di lite del 2° grado.
Si è costituito di fronte a questa CO , il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto dedotto in atto di appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In via preliminare, è stata contestata l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e in rapporto all'art.348bis c.p.c., poiché, sotto il primo profilo, l'atto di appello non conteneva quanto richiesto dal citato art. 342 c.p.c. , se non con modalità del tutto improprie, risultando carenti le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e l'indicazione degli errori in cui, in tesi, era incorso il Giudice di primo grado, il tutto mancando, altresì, un ragionato progetto alternativo di decisione. Parte appellata, peraltro, ha affermato il , anche a prescindere da quanto sopra, CP_1 aveva proposto un gravame che, alla luce del condivisibile e corretto iter argomentativo della sentenza impugnata, con ogni evidenzia, era manifestamente infondato ai sensi dell'art.348bis c.p.c. Ciò detto, la Difesa appellata, peraltro, ha dedotto quanto segue, circa i singoli motivi. In merito al primo motivo, l'appellato ha sottolineato come i fatti di causa fossero stati dimostrati dall'istruttoria orale svolta in primo grado, su cui il Giudice aveva fondato la propria decisione. Sia l'interpello dell'odierno appellato, che i testi escussi , , infatti, Tes_1 Tes_2 Tes_3 ha posto in evidenza la Difesa del , avevano fornito piena prova della dinamica CP_1 dell'accaduto, così come argomentato in sentenza, sì che il Giudice aveva correttamente deciso in base alle deposizioni testimoniali, tutte convergenti e unisone nel ricostruire ogni minimo dettaglio dell'accadimento - dal verificarsi del fatto (alluvione), al tentativo di mettere in moto la vettura del
, alla necessità di trasportarla tramite traino agganciato al furgone del , alla CP_1 Tes_1 necessità, stante le ruote posteriori bloccate, di posizionare un carrellino al di sotto delle stesse e all'aver posteggiato la vettura il sabato sera davanti alla concessionaria BM, chiusa a quell'ora, e averla poi ricoverata presso la stessa il lunedì successivo.
In forza di quanto sopra, dunque, è stato chiesto di rigettare le doglianze “de quibus”. In merito al secondo motivo, l'appellato ha eccepito come il Giudice di primo grado, con ragionamento immune da vizi, partendo dalla valenza dell'art. 145bis D.L.vo 209/05, circa il dispositivo di geolocalizzazione, dispositivo avente prova legale nei limiti in cui non fosse dimostrato il malfunzionamento o la manomissione della stesso, fosse giunto, sulla base delle risultanze della CTU svolta, alla corretta conclusione del raggiungimento della prova, nel caso concreto, del malfunzionamento della e, pertanto, dell'inutilizzabilità delle risultanze invocate da parte Parte_3 della appellante. Parte_4 Il , in particolare, ha evidenziato che dalla lettura del materiale esaminato, CP_1 risultava la legenda circa l'attendibilità del rilevamento del tracciato ( sotto la voce “qualità GPS” erano riportati numeri che assumevano diversi significati, ovvero: “valori qualità GPS: 0 = segnale assente;
1 = segnale GPS presente, posizione veicolo non attendibile”; 2 = posizione parzialmente attendibile;
3 = posizione attendibile”), sì da acclarare che, nella fascia oraria compresa tra le 18.18 e le 19.44, del giorno in esame, alla voce “Qualità GPS” compariva ben 5 volte su 6 il numero 1, ovvero “posizione non attendibile”. In ragione di tali risultanze, dunque, ha chiesto Parte appellata il rigetto anche del secondo motivo di gravame. In merito al terzo motivo, l'appellato ha posto in risalto la chiarezza e la precisione delle statuizioni del Giudice di primo grado, che aveva evidenziato come le risultanze della non Parte_3 potessero essere assunte a prova legale ex citato art. 145 bis, in carenza della prova delle caratteristiche necessarie previste dall'art. 132 ter, co. 1, lettere b) e c) del D.L.vo 209/05, prova che l'odierno appellante, benchè onerato, non aveva mai fornito. Il , in merito, ha evidenziato, d'altra parte, come, al momento del fatto, la CP_1 [...]
(e la ), produttrice della “scatola nera” in questione, fosse in proprietà al CP_4 CP_5 100% della stessa e, pertanto, del tutto interessata all'esito della vertenza in Parte_1 esame, sì da ben spiegare la totale assenza di collaborazione con il CTU, il quale aveva vanamente richiesto quanto necessario, trovando un “muro”, esitato nell'assenza dei richiesti riscontri tecnici. Anche di tale motivo di gravame, pertanto, è stato chiesto il rigetto. In merito al quarto motivo, l'appellato nulla ha eccepito o argomentato, essendo afferente alle conseguenze dell'accoglimento della richiesta riforma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 27.03.2024, la CO fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 25.03.2025, successivamente posticipata al 20.05.2025, previa designazione di nuovo relatore e assegnazione alle Parti dei termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dall'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art.342 c.p.c., devesi osservare che le contestazioni in rito dell'appellato si appalesano inconsistenti, l'articolazione del gravame medesimo, di cui si è dato atto, essendo certamente sussumibile nel modello legale di cui alla citata norma, in rapporto alle parti della sentenza di primo grado impugnate, con indicazione delle censure mosse e delle pretese violazioni di legge. Acclarata, dunque, l'ammissibilità dell'appello, ogni prospettazione ex art.348bis c.p.c. essendo già stata disattesa dal Collegio, in relazione alle modalità di trattazione del gravame, occorre passare alla disamina delle singole ragione di doglianza. In relazione al primo motivo di appello, afferente all'esito delle prove orali, va detto che l'attore in primo grado collocava il sinistro in questione nel tardo pomeriggio del 25.8.18, come da citazione, per richiamare ivi la denuncia da lui fatta alla compagnia assicurativa il 28.8.18, con indicazione della
“ bomba d'acqua”, all'origine dell'allagamento del veicolo intorno alle 19,00, assumendo che il tutto si sarebbe verificato in via San Fruttuoso presso un cliente del , titolare del “ Il TI”. CP_1 In sede di comparsa di costituzione è risposta, di fronte al Tribunale, ha assunto CP_2 che dalle proprie indagini, risultava che il veicolo dell'assicurato fosse: “…partito alle ore 19:33:22 dalla via San Marino in Genova, abbia quindi percorso la Via San Marino e quindi la Via Bologna, fino a recarsi nella Via di Francia, ove detto veicolo giungeva alle ore 19: 43:07. 4.Dopodichè, sempre nella Via di Francia si registrava una accensione alle ore 19.:44:39 ed uno spegnimento alle 19:44: 46. Dunque, l'autoveicolo BM …alle ore 19,00/19,30 e seguenti del 25.8.18 NON si trovava
in Via San Fruttuoso, che dista circa 11 km, dal luogo in cui risulta essere stata presente Pt_5 la vettura dell'attore…” Rispetto a tale contrapposizione fattuale, devesi osservare quanto segue, in sede di interpello, il : - rispondendo al capitolo 4c, non ha affatto confermato l'orario indicato nel CP_1 capitolo stesso, circa un'accensione e spegnimento dopo tre minuti, alle ore 18,18 del 25.8.18, limitandosi a rammentare di aver “ripreso” la macchina la sera successiva al 24.8., senza ricordare l'ora; - rispondendo al capitolo 4d, non ha affatto confessato di essersi trovato in via Bologna alle 19,39 ( dopo, si noti, ben oltre un'ora), affermando, invece, di essersi trovato in detta via, ma di non ricordare a che ora, chiarendo di essere stato diretto al “ Il TI”, in via San Fruttuoso;
- rispondendo al capitolo 4e , parimenti, circa l'orario dell'arrivo in via di Francia, non ha confermato l'orario di cui al capitolo stesso, non ricordando l'orario medesimo, così da rammentare solo di essere ivi giunto, nei pressi del concessionario BM, quando questo era chiuso, come da capitolo 4f. Le uniche circostanze, va chiarito, oggetto di confessione afferiscono al fatto che il vivesse in via San Marino e che abbia posteggiato la macchina alle ore 19,46 il 24.8.18, CP_1 la sera prima del sinistro, nella via dove abitava, all'altezza del civico 214. Orbene da ciò discende, allora, che nessun elemento confessorio è desumibile dall'interpello dell'attuale appellato, rispetto alla ricostruzione del sinistro del 25.8.18, come, invece, sostenuto dalla compagnia appellante, non potendosi certo scindere l'affermazione” è vero”, rispetto ad un capitolo per interpello, dal seguito verbalizzato, contestualmente, dall'interrogato, la cui risposta deve essere valutata per intero. La considerazione che precede, dunque, ben acclara come le critiche di cui a pagg.3 e 4 dell'atto di appello si fondino su una lettura partigiana ed infondata delle risultanze processuali per giungere, in modo suggestivo, a porre in dubbio le testimonianze valorizzate dal primo Giudice, testimonianze in tesi, del tutto errata, non compatibili con le dichiarazioni del . CP_1 L'appellante, a ben vedere, non critica l'analisi delle prove orali testimoniali effettuata dal Tribunale, come tali convergenti e credibili, bensì il fatto che il primo Giudice: “…non ha notato la contraddittorietà ed implausibilità rispetto a quanto confessoriamente dichiarato dall'attore…”, doglianza che si appalesa inconsistente a fronte di quanto sopra, muovendo da falsi presupposti. In tal senso anche la doglianza sui tempi “impossibili” è priva di sostanza probatoria, esattamente come l'affermazione, sub punto 3 del motivo, secondo cui le dichiarazioni del confermerebbero la validità dei rilevamenti circa la geolocalizzazione, come da “ scatola CP_1 nera” collocata a bordo veicolo, atteso che l'unica compiuta conferma attiene alla sera precedente al fatto, il che, a fronte di quanto si dirà, rappresenta un fattore presuntivo più che labile. Ugualmente apodittica e scollegata dall'analisi delle prove orali compiuta dal Giudice di prime cure è il richiamo, sub punto 4 del motivo, alle dichiarazioni del teste , rese in sede Tes_1 extragiudiziaria, sentito dall'accertatore della compagnia, circa il fatto che “ …la BM sarebbe rimasta sul posto alcuni giorni…”: tale deduzione, va detto, risulta del tutto generica, poiché non è chiaro a cosa si riferisca, atteso che , per esempio, in via di Francia la macchina “de qua”, in esito all'allagamento, ivi rimase dal 25.8 sera ( sabato), al lunedì successivo ( come chiarito dal teste attesa, peraltro, la chiusura del concessionario il sabato, in agosto “ ), né è , d'altra parte, Tes_3 specificato dove si rinvenga tale assunto nei termini “ sottesi” dall'appellante. La chiara deposizione testimoniale del , peraltro, come da verbale 4.11.21, senza, Tes_1 va detto, alcuna richiesta di chiarimento sul punto poi dedotto come sopra in sede di gravame, assorbe, in modo radicale, la valenza di qualsivoglia affermazione “de relato” riportata dall'investigatore incaricato da senza, comunque, alcuna documentazione delle CP_2 dichiarazioni ricevute e nell'ambito, inoltre, di un'attività in cui fatti e valutazioni, fondate su congetture “ difensive”, si confondono al punto che anche la comprensione di quanto, in tesi, percepito è intrinsecamente inattendibile (vedasi relazione prodotta sub doc. 12 in primo grado dall'attuale appellante). La deposizione del teste di riferimento , come evidenziato dal Tribunale, Tes_4 conforta la piena validità della motivazione oggetto di gravame circa l'esito delle prove orali, anche rispetto alla questione di come il veicolo venne portato in via di Francia, palesando l'inconsistenza delle valutazioni operate nella rammentata relazione investigativa, su cui ha riferito, rispetto ad una circostanza specifica, in realtà pacifica, il teste va aggiunto che il tenore della Testimone_5 deposizione del che ha rammentato l'evento e la situazione, confermando di aver imprestato Tes_2 quanto occorrente per il trasporto, senza , tuttavia, aver visto l'auto “allagata”, avvalora l'attendibilità del teste, che, viceversa, ove inveritiero, per favorire il , del tutto ragionevolmente ben CP_1 avrebbe meglio “completato” la sua , in tesi, falsa deposizione. Il primo motivo di appello, dunque, si appalesa infondato e deve essere respinto.
Occorre, dunque, passare disamina del secondo e terzo motivo di appello, afferenti alla valenza probatoria del sistema di rilevamento della posizione del veicolo, come da dati opposti dalla compagnia assicurativa, in tesi non compatibili con il fatto dedotto dall'assicurato. I due motivi devono essere trattati insieme, poiché strettamente connessi, atteso che, giova premettere, il primo Giudice ha motivato, come colto dall'appellante, il proprio convincimento, circa la natura della cosiddetta “scatola nera”, osservando che, all'esito della CTU, era stata acquisita la prova del difettoso funzionamento del sistema, sistema del quale, peraltro, la compagnia non aveva fornito prova della conformità a quanto richiesto dall'art.132ter, c.1,lett.b) del D.L.vo 209/05, profili entrambi contestati dall'appellante medesimo. Orbene, in termini logici, appare, allora, opportuno muovere da detto secondo aspetto di censura, integrante il terzo motivo, poiché la valenza di prova “ legale” del sistema elettronico in questione sussiste, ex art.145bis del citato D.L.vo, salvo onere probatorio contrario in termini, appunto, di mancato funzionamento o manomissione, nella misura in cui, comunque, la compagnia assicurativa abbia provato di essersi avvalsa di un sistema conforme alle norme previste, atte, con evidenza, a prevenire abusi. In merito, allora, reputa la CO di dover richiamare un recente arresto giurisprudenziale, Cass., sez.3, n. 13725, 16.5.24, che affronta in radice il tema dell'operatività del citato sistema legale di prova, ex combinato disposto di cui agli artt.145bis e 132ter D.L.vo 209/05, affermando in particolare, quanto segue, anche in ordine alla natura della questione medesima: “ …Sul primo motivo. Il motivo è manifestamente privo di fondamento, in quanto la questione della mancanza di emanazione dei decreti cui allude l'art. 132-ter non integra un'eccezione e tanto più riservata alla parte, ma una mera argomentazione in iure che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare in quanto investito dalla ricorrente della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi… Sul secondo motivo. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: è palese che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti poiché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. “equiparabilità. …Poiché l'art 145 bis del D. Lgs
209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri… “. A fronte di quanto sopra, la valenza della motivazione del Tribunale, in punto mancata prova della conformità del sistema di rilevazione fatto valere dalla compagnia, assume una portata assorbente, non potendo, peraltro, essere omesso di considerare, in fatto, che , come osservato dal CTU, nessuna collaborazione c'è stata, financo, per consentire di accertare le caratteristiche dello specifico rilevatore elettronico di cui si tratta, né circa le modalità dei rilevamenti prodotti dalla compagnia, al di là del tentativo del CTU di comprendere le caratteristiche “teoriche” dell'apparecchio e del sistema, ricercando in autonomia informazioni, il che è ben lungi dal presidio di garanzie volute dal Legislatore per derogare, di fatto, al principio di libero, prudente, convincimento del Giudice ex art.116 c.p.c., introducendo, appunto, una prova legale, salvo specifico onere probatorio contrario. La descrizione del franco atteggiamento oppositivo della società e dell'asserita CP_6 incaricata , soggetti preposti e referenti della compagnia assicurativa, in relazione CP_7 all'operatività del dispositivo di cui si tratta ed al flusso dei dati satellitari, come descritto dal CTU a pagg. da 5 a 9 della relazione a firma del ( attestanti anche gli sforzi profusi per Parte_6 ottenere le informazioni tecniche richieste) conferma la valutazione che precede, pretendendo a ben vedere, di avvalersi, con valore probatorio legale, di dati non controllabili, prodotti CP_2 da un rilevatore, a sua volta, non controllabile. Nello stesso senso, va detto, risultano ulteriormente significative le considerazioni, coerenti a quanto sopra, di cui a pagg. da 20 a 22 della CTU, ove l'Ausiliario del Giudice ha fatto espresso riferimento alla pochezza dei dati acquisibili in rete, al punto da dover ragionare in termini di ciò che
“ generalmente” è una “ scatola nera”. Sul punto, quanto asserito da parte appellante, sub terzo motivo, per contrastare la mancata prova di conformità rilevata dal Giudice, conferma ancor più la conclusione espressa, manifestamente insufficiente essendo indicare la tipologia del dispositivo, il codice identificativo, il nome del modello, rinviando alle informazioni reperibili in rete, sul sito della compagnia, per comprendere le caratteristiche del dispositivo, comunque in termini generali, il tutto senza alcun richiamo, inevitabilmente, alla normativa di riferimento. Da quanto sopra, allora, discende che i motivi di gravame “ de quibus” muovono entrambi, in radice, da un falso presupposto, sì da escludere che l'assicurato dovesse dare la prova contraria citata, prova che, peraltro, come osservato dal Tribunale, è stata, comunque, di fatto, data, grazie alla CTU, prova che, ancor più, al di fuori del perimetro di operatività dell'art.145bis D.L.vo 209/05, consente di acclarare come le doglianze dell'appellante siano infondate, tenuto conto di quanto già osservato nel rigettare il primo motivo di appello ed in rapporto alla pacifica copertura assicurativa, in termini contrattuali, azionata dal . CP_1 A tal riguardo, merita di essere sottolineato, a fronte di un dispositivo installato di cui nulla si sa, nello specifico, anche circa le modalità di rilevamento dei dati in esame e l'elaborazione degli stessi, è pacifico, come posto in risalto dal CTU:
- che siano stati prodotti dalla compagnia due tracciati, afferenti al sinistro, datati diversamente, uno il 28.8.2018, l'altro frutto di elaborazione in data 25.9.18;
- che detti due tracciati non coincidano, senza alcuna plausibile spiegazione tecnica, se non l'inattendibilità del segnale, risultando, in particolare, che nel primo, dalle ore 19:43: 07, il veicolo di cui è causa appariva collocato in via di Francia, mentre nel secondo, al medesimo orario, appariva collocato in via Bologna;
- che rispetto, ancora, all'orario di interesse, in relazione al sinistro del 25.8.18, risultava un'accensione alle ore 18:18:10, con spegnimento alle ore 18:21:02, fino ad un'accensione alle ore 19:33:22, sì che: “ …Il sistema di rilevamento di posizione GPS relativamente ai tempi – 18:21:02 e
– 19:33:22, indica la qualità di segnale pari ad “ 1”, ovvero in quel lasso di tempo circa un'ora e 12 minuti la posizione del veicolo indicata non è attendibile…” ( CTU pag.25);
- che, nell'ambito di tali acquisizioni, rispetto ai tracciati, non risultava dagli stessi qualsivoglia geolocalizzazione del veicolo del in via San Fruttuoso, presso “ Il TI”, dato, come CP_1 chiarito dal CTU, comunque desunto solo dall'analisi dei tracciati medesimi, nella versione prodotta dalla compagnia assicurativa, e non da altro, sì da palesare l'inconsistenza della deduzione, sul punto, di a fronte anche del fatto che rispetto all'orario indicato, circa la presenza del CP_2 veicolo presso “ Il TI”, non risulta acquisita al processo alcun rilevamento alternativo;
- che, inoltre, fra i rilevamenti incompatibili risultava anche che, alle ore 19:44:46 del 25.8.18, il veicolo fosse spento, pur venendo, allo stesso tempo, registrata una velocità di 60Km/h, sottolineando , anche in questo caso, il valore “1” di rilevamento e, dunque, l'inattendibilità, peraltro, palese, dei due dati fra loro in insanabile contrasto ( pag.31). Orbene, tutte dette acquisizioni, va rammentato derivanti dall'analisi di due report, di provenienza, peraltro, della stessa compagnia assicurativa e non suscettibili di alcun controllo, attestano, comunque, di per sé, un sistema di “ scatola nera” caratterizzato da un funzionamento, anche in termini di rilevamento ed elaborazione dei dati, chiaramente anomalo, peraltro con particolare riferimento proprio agli orari di interesse del sinistro: la presenza stessa di due tracciati fra loro difformi, d'altra parte, è il massimo sintomo di ciò, oltre a quanto sopra esposto, il che si riverbera, inevitabilmente, anche sul complesso dei rilevamenti, che, diversamente da quanto preteso dall'appellante, non possono essere valutati estrapolando solo i dati convenienti rispetto alla tesi difensiva. A tal riguardo, occorre aggiungere, fallace è la lettura proposta da secondo cui lo CP_2 stesso CTU avrebbe escluso qualsivoglia malfunzionamento, atteso che il Per.Ind. , al Per_3 contrario, a pag.31 del suo elaborato, ha, in merito, solo affermato di non potersi esprimere a riguardo, allo stesso tempo evidenziando che : “…in almeno un'occasione , il dispositivo fornisce due differenti posizioni del mezzo al medesimo orario, tra loro distanti circa un chilometro…” ( pag. 31) , così da fornire una risposta tecnica, assieme alle altre, del tutto compatibile con il giudizio espresso dal Tribunale, chiamato a valutare, in termini giuridici, l'insieme degli elementi di prova acquisiti, in assenza di accesso diretto alle fonti generatrici dei tracciati. Non a caso, osserva la CO, l'appellante sub punto 3 del secondo motivo, interseca i dati che reputa attestino il corretto funzionamento del sistema, muovendo dal falso presupposto che vi siano state acquisizioni confessorie circa gli orari di interesse, acquisizioni che, in realtà, come già esposto con riferimento al primo motivo, non sussistono: l'effetto di ciò, va sottolineato, è che la doglianza di secondo la quale il Tribunale, nel giudicare i citati rilevamenti inattendibili, CP_2 sarebbe stato illogico, rispetto alle premesse ( sì da trarre , financo, una conclusione definita
“…arbitraria, disallineata dal parere tecnico del CTU…”), non si confronta realmente con il complesso delle acquisizioni processuali, nell'intento di “ parcellizzare” le stesse. Va aggiunto che del tutto inconferente, rispetto a due tracciati difformi, prodotti dalla stessa compagnia, in rapporto a ciò che gli stessi dovrebbero provare, è parlare di margine di errore inevitabile, per poi valorizzare, al contrario, la distanza esistente fra i dati rilevati dal medesimo sistema, inattendibile, e la dichiarata, anche dai testimoni, collocazione del veicolo nel luogo del sinistro, il tutto al fine di sollecitare una valutazione in termini di “ approssimazione”, di fatto tesa ad enucleare, ritenendoli certi, solo i dati a sé favorevoli, come da pag.6 del gravame. A conforto della valutazione che precede, rispetto, comunque, alla valenza di dette allegazioni della compagnia odierna appellante, merita di essere sottolineato, inoltre, come, nella stessa ricostruzione sub pag.6 del gravame, a prescindere da quanto rilevato il 24.8.18, emergano le vistose lacune di cui sopra, al di là di dare per provato ciò che così non è , fra cui l'assunto che alle 19,33 il motore del veicolo funzionasse, essendo stata rilevata un'accensione, ciò benché il CTU abbia chiarito che la rilevazione di accensione avviene rispetto al quadro elettrico e non corrisponde affatto all'accensione effettiva del motore: ancora una volta si appalesa, allora, come le doglianze non si confrontino realmente con il dato giuridico e con gli argomenti spesi dal primo Giudice, in forza di un approfondimento tecnico d'ufficio neppure contestato. Il collegamento, inoltre, svolto sub punto 8 del secondo motivo di gravame, con l'inverosimiglianza delle testimonianze di cui al motivo uno, alla luce di quanto già argomentato, nulla aggiunge, se non confermare la debolezza delle ragioni di doglianza di CP_2 Meramente suggestiva è, parimenti, con riferimento a quanto acquisito al processo, la deduzione di cui al punto 7, sempre del secondo motivo, che, estrapolando una parola dalla deposizione del teste si noti impiegato di BM, si risolve, a ben vedere, nel manifestare Tes_3 una mera apodittica opinione (“…Inutile andare oltre, anche se il tecnico della BM parla di acqua
“ aspirata”, difficile l'effetto hydrolock e lo sbiellamento a motore spento, si reputa…”), relativa, inoltre, a questione eterogenea, rispetto al motivo, poiché afferente ad una asserita scarsa compatibilità tecnica della condizione del veicolo, in sede di riparazione, con il prospettato evento dannoso: tale questione, deve, comunque, essere sottolineato, neppure affrontata segnatamente nella comparsa di risposta in primo grado e, va detto, neppure risultante dalle difese di cui alle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., trova soluzione, in ogni caso, in senso sfavorevole all'appellante, nella perizia redatta, per conto della compagnia, a seguito di incarico 28.8.18, Per_4 perizia ove si legge, a pag.1, nell'apposita casella: “ Coerenza del danno: Sì ; Compatibilità del danno: Sì” ( doc.5 allegato alla comparsa di risposta in primo grado). Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, la valenza dei tracciati su cui la compagnia ha fondato, di fatto, il proprio appello è nulla, sì da palesare l'infondatezza anche del secondo e terzo motivo di gravame, ancor più tenuto conto, come detto, in termini fattuali, dell'esito del motivo sub uno, già trattato.
Passando, in ultimo, al quarto motivo di appello, afferente alle spese di lite, quale effetto dell'invocata riforma, risulta del tutto evidente come lo stesso resti assorbito dall'infondatezza delle altre doglianze, anche rispetto alla pretesa restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado.
*** *** *** Ciò detto, devesi porre in risalto che le difese finali contengono la reiterazione di argomenti già spesi, in particolare Parte appellante insistendo, sia nella pretesa di far valere dichiarazioni confessorie inesistenti, sia nel tentativo di parcellizzare le acquisizioni probatorie, giungendo ad affermare il corretto funzionamento della “ scatola nera” in relazione ai soli dati utili alle propria tesi, minimizzando la valenza dell'insieme delle acquisizioni circa tale dispositivo. A tal riguardo, va aggiunto, anche in tale fase defensionale risulta palese l'errato convincimento di di aver fornito la prova di cui all'art. 132ter D.L.vo 209/05, circa la CP_2 conformità del dispositivo, omettendo, altresì, di considerare, in fatto, la rilevanza di quanto non reso disponibile dalle società di cui sono stati prodotti i pretesi report, aventi, in tesi, valenza di prova legale, il tutto omettendo di considerare, tuttavia, che non si tratta di dati “originali”, completi e, dunque, verificabili, bensì della mera trascrizione, anzi di un'interpretazione di metadati, in concreto non altrimenti disponibili. Le considerazioni svolte, in definitiva, impongono il totale rigetto del gravame, sì che occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite del grado, che non possono che seguire la soccombenza. Le spese medesime, in ragione del D.M. 55/14, con riferimento al valore della controversia, fino al 26.000.00 €, applicato il criterio medio per tutte le fasi, salvo che per quella di trattazione, per cui si reputa di dover applicare il minimo, attesa la natura sostanzialmente ripetitiva della trattazione, vanno quantificate nell' importo complessivo di € 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Occorre, in ultimo, dare atto che ricorrono in capo all'appellante, attesa la totale soccombenza, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1016/2023 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.04.2023, non notificata, la CO così provvede, definitivamente pronuncia, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
DICHIARA TENUTA E NA al pagamento delle spese di Parte_1 lite del grado in favore di , spese che liquida in complessivi € Controparte_1 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO che ricorrono in capo a Parte appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 8.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE SECONDA CIVILE nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere relatore riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 1016/2023 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.04.2023, non notificata, promossa da:
in persona del Procuratore Speciale, Dott. Parte_1 Persona_1 in forza dei poteri al medesimo conferiti per atto del notaio Dott. di Roma del Persona_2 11.05.2020 (Rep. n. 89742 / Racc. n. 26098), rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Bonanni del Foro di Genova in forza di procura ad litem rilasciata in foglio unito in calce al presente atto con modalità telematiche ex art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via San Bartolomeo della Certosa, n. 2/2 APPELLANTE contro
, Genova 3.3.1997, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1
di procura rilasciata in calce all'originale della comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Chiavari (GE), Corso Gianelli n. 12/7
APPELLATO
avente a oggetto: contratto di assicurazione contro i danni nelle quali le parti hanno assunto le seguenti CONCLUSIONI : PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma CO d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova, Giudice unico Dottoressa Maria Grazia Tamborino, n. 1016/2023, datata 26/04/23, pubblicata il 27/04/23 nella causa iscritta al numero di R.G. 10321/2020, non notificata, in accoglimento degli svolti motivi d'appello, respingere la domanda attorea per assenza di prova della verificazione del sinistro e stante la prova legale dell'assenza del veicolo dal campo del sinistro come allegato, ritenendo comunque le pretese avversarie infondate e non provate, con conseguente revoca della condanna di all'indennizzo ed al pagamento delle spese legali, Controparte_2 di CTU e/o di CTP e con condanna di parte attrice appellata alla rifusione totale di quanto indebitamente versato in forza della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i titoli e gli importi sopra riepilogati, pari a complessivi € 14.823,69. Vinte le spese del primo e del secondo grado”. PER L'APPELLATO:
“Piaccia all'Ecc.ma CO d'Appello, adita, contrariis reiectiis, dichiarare infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare integralmente la Parte_1 sentenza n. 1016/2023 del Tribunale di Genova. Con vittoria integrale delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi compresi il rimborso forfetario per spese generali e gli accessori di legge. Si insta per l'ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27.11.2020, conveniva in giudizio, nanti il Controparte_1 Tribunale di Genova, quale compagnia di assicurazione della vettura BM, Controparte_2 modello 116d Msport, targata FL916WB, per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo, quantificato in € 6.264,64 (oltre IVA), a lui spettante in forza della polizza
“Autocontrollo 2.0” n. 107800946, con decorrenza 16.02.2018 - 16.02.2019, in relazione al sinistro occorso in data 25.08.2018. In particolare, il deduceva: CP_1
- che la suddetta vettura, assicurata presso con polizza RCA Parte_1 ricomprendente garanzia “eventi naturali”, in data 25.08.2018, trovandosi parcheggiata nel piazzale antistante gli uffici della società “Il TI snc”, cliente del deducente, in Genova, via San Fruttuoso 122, aveva subito ingenti danni, venendo sommersa dall'acqua quasi fino al cofano, in conseguenza di un violento nubifragio che provocava l'allagamento del piazzale stesso;
- che l'attore, dopo aver tentato invano di mettere in moto la macchina, aveva ricoverato la stessa in prossimità della concessionaria BM Autobi S.r.l. in Via di Francia 34r, aiutato da , Testimone_1 titolare della società Il TI SN, che con il proprio furgone aveva trainato la vettura in prossimità della concessionaria;
- che denunciato il sinistro a con lettera del 28.08.2018, aveva fatto riparare la vettura CP_2 dall'officina della concessionaria BM;
- che il veicolo, previa perizia di fiduciario della compagnia e autorizzazione di quest'ultima, era stato riparato, con sostituzione del motore, il tutto con esborso pari ad € 8.492,00 (comprensivi di IVA);
- che aveva chiesto, pertanto, a di essere indennizzato per l'importo di € 6.246,64 oltre CP_2 IVA, a fronte delle spese di riparazione sostenute, in forza della garanzia “eventi naturali” già citata, vedendo respinta la richiesta dalla compagnia assicurativa, in forza della pretesa sussistenza di una discrepanza tra quanto denunciato dall'attore e quanto rilevato dal tracciato GPS della black box installata sulla vettura. A fronte di quanto sopra, l'allora attore lamentava l'esito negativo delle richieste di indennizzo inviate tramite Legale e dell'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita, chiedendo, altresì, la condanna della Compagnia ex artt. 96 c.p.c. e 4, co. 1 L. 164/14, anche per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Costituendosi in giudizio resisteva alle avverse pretese delle Parte_1 quali chiedeva il rigetto ed eccepiva:
- che la Compagnia aveva comunicato in data 30.10.2018 il proprio diniego alla richiesta di indennizzo del , in quanto dalle verifiche dei tracciati di geolocalizzazione dell'autoveicolo CP_1 attoreo, tramite il sistema GPS presente nella c.d. “scatola nera” installata sulla vettura assicurata, risultava che il 25.08.2018 il veicolo fosse partito alle ore 19.33.22. da via San Marino in Genova, percorrendo via Bologna e giungendo in via di Francia alle ore 19.43.07, dove poi si registrava una accensione alle 19.44.39 e uno spegnimento alle 19.44.46, consentendo detti dati di escludere che la BM alle ore 19.00/19.30 del 25.08.2018 si trovasse in via San Fruttuoso, come denunciato dal medesimo, ovvero a ben 11km dal luogo in cui risultava trovarsi secondo le risultanze CP_1 del citato sistema di controllo della vettura;
- che, in ogni caso, risultava quasi impossibile che il veicolo fosse stato trainato da un furgone da via San Fruttuoso a via di Francia, per oltre 11km lungo le strade cittadine, avendo le ruote posteriori bloccate come affermato dall'attore, il quale, inoltre, avrebbe potuto ricorrere all'assistenza facendo inviare sul luogo del sinistro un carroattrezzi, avendo stipulato polizza comprendente anche la garanzia “Assistenza ; Controparte_3
- che, inoltre, il proprietario di “Il TI SN”, in contrasto con quanto denunciato dall'attore, aveva riferito all'accertatore incaricato dalla compagnia assicurativa, che il veicolo era rimasto sul posto per alcuni giorni. Parte in allora convenuta, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata richiamava, comunque, i limiti della copertura assicurativa. Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio, la causa proseguiva per la trattazione con il deposito delle memorie autorizzate ai sensi dell'art.183 comma VI c.p.c., all' esito delle quali venivano assunte le prove orali e ammessa CTU, al fine di verificare la correttezza delle risultanze della “scatola nera” installata sul veicolo attoreo, in relazione al rilevamento delle posizioni dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 145bis del D.L.vo n. 209/2005. Le Parti, pertanto, precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 27.01.2023, sì che la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive. Il Tribunale, dunque, con la sentenza appellata, così stabiliva:
“
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- DICHIARA TENUTA e, per l'effetto, NA , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di € 6.264,64 oltre iva, oltre rivalutazione ed interessi compensativi come specificato in parte motiva, ed oltre ulteriori interessi, di natura corrispettiva, dalla presente sentenza al saldo;
- NA , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 290,00 per esborsi documentati ed € 3.380,00 per compensi, oltre al 15% per spese gen. studio, IVA e CAP come per legge;
- PONE le spese della C.T.U. del perito ind. , come liquidate in istruttoria, Persona_3 definitivamente carico di parte convenuta, con diritto al rimborso di quanto eventualmente provvisoriamente corrisposto al CTU, in favore del Sig. .” Controparte_1
Il Tribunale, in particolare, accoglieva la domanda attorea in quanto le allegazioni dei fatti di parte attrice trovavano conferma nelle deposizioni dei testi assunti, assumendo che le discrepanze fra tali risultante ed i tracciati del dispositivo GPS, c.d. “scatola nera”, installato sulla vettura del
, in esito alla CTU licenziata, dimostravano la totale inattendibilità dei tracciati “ de CP_1 quibus” , sì da costituire prova del mancato funzionamento di tale dispositivo, con l'effetto di non tenere in considerazione i dati estratti ed opposti dalla compagnia, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 145 bis, comma 1. Inoltre, il Tribunale rilevava come la Compagnia convenuta non avesse fornito alcuna prova che il dispositivo fosse installato e avesse le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c) del D.L.vo 209/05, contestando le allegazioni attoree Part esclusivamente sulla base dei tracciati prodotti dal sistema GPS della black contrastanti tra loro, come già osservato, peraltro proprio nella fascia oraria in cui si sarebbe verificato il sinistro. Il primo Giudice, pertanto, preso atto che non vi era contestazione sulla copertura assicurativa, nei limiti di polizza, né sul “quantum” della pretesa attorea, giungeva alla conclusione della piena fondatezza delle richieste attoree.
Nei confronti della predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 con riguardo ai seguenti motivi.
Primo motivo. Mancata prova del sinistro all'esito dell'istruttoria orale per contraddittorietà con le dichiarazioni dello stesso attore ed implausibilità manifesta. Con tale motivo l'appellante ha censurato quella parte della sentenza ove il Giudice di prime cure ha riportato le dichiarazioni dei testi escussi e le ha ritenute degne di fede, senza notarne l'incongruità rispetto a quanto dichiarato dall'attore, odierno appellato. Le dichiarazioni dei testi, in tesi, erano tutte inveritiere, in particolare contraddittorie rispetto alle ammissioni dell'attore sulla tempistica di spostamento dell'auto. L'appellante ha, dunque, rilevato la valenza delle affermazioni dell'appellato, di natura confessoria, sì da confermare proprio i dati della scatola nera che, inspiegabilmente, non erano stati tenuti in considerazione dal Tribunale. Parte appellante ha osservato, inoltre, come il teste , titolare della società “Il Tes_1 TI SN “, avesse dichiarato all'accertatore di che la BM era rimasta sul posto CP_2 alcuni giorni. A fronte di quanto sopra, stante la mancanza della prova del sinistro, la compagnia appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata, meritevole di totale riforma, nel senso del rigetto della domanda originaria, con rifusione di tutto quanto versato. Secondo motivo. Erroneità della pronuncia sul “mancato funzionamento” del GPS. Con tale motivo l'appellante ha contestato il fatto che il Giudice di primo grado, sulla base di una frase della perizia tecnica (“Sulla circostanza del 'malfunzionamento' od avaria totale del dispositivo, ovviamente lo scrivente non può esprimersi”), avesse dedotto l'inattendibilità del segnale GPS, lamentando come una simile conclusione fosse arbitraria e disallineata dal parere tecnico del Consulente. A tal riguardo ha posto in risalto che, pur avendo i dati del GPS un margine di CP_2 errore, inevitabile, occorreva considerare che, in termini di approssimazione, da tale sistema di controllo doveva escludersi quanto dedotto ex adverso circa tempi e luoghi, neppure, peraltro, essendo stato dimostrato il mancato funzionamento del sistema di rilevamento satellitare, al punto, soprattutto, da far venire meno il valore di prova legale delle risultanze dello stesso ex art. 145 bis D.L.vo 209/05. In merito, è stato dedotto che, da una attenta analisi dei dati della , come eseguita Parte_3 dal CTU, emergeva che l'unica incoerenza riguardava la presenza del veicolo attoreo, alle 19.45 del 25.08.2018, in via Bologna o in via di Francia, a fronte del fatto che, secondo le dichiarazioni dell'appellato era in via di Francia, sì da non poter essere in via San Fruttuoso. Richiamata la necessità di una puntuale analisi dei dati acquisiti e della CTU, in rapporto alla previsione di cui al codice delle assicurazioni, l'appellante ha evidenziato come il GPS fosse funzionante alle 18.18, al momento dell'accensione, fosse funzionante una mezz'ora dopo, quando l'auto veniva rilevata in via Bologna, fosse funzionante quando veniva rilevata un'accensione alle 19.33, così da attestare l'impossibilità della verificazione del sinistro prospettato, palesando come il non fosse mai andato presso il citato l'esercizio “ al TI”. CP_1 In ultimo, Parte appellante ha contestato che il Tribunale avesse corroborato l'erroneo accertamento del “mancato funzionamento” della scatola nera sulla base di dichiarazioni testimoniali che stridevano e collidevano con le stesse affermazioni rilasciate in sede di interpello dall'odierno appellato, come già evidenziato.
Terzo motivo. Caratteristiche del dispositivo. Con tale motivo l'appellante ha impugnato il passaggio della sentenza in cui il Giudice di primo grado aveva affermato che la Compagnia, originaria convenuta non aveva fornito prova che il dispositivo GPS fosse installato e avesse le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c) Codice delle assicurazioni private, sì da assumere che tale affermazione era “gratuita” e contraddetta dalla stessa CTU, ove erano stati analizzati accuratamente tutti i dati e le caratteristiche del dispositivo in questione.
Quarto motivo. Spese di di lite. Con tale motivo ha contestato la liquidazione delle spese di lite, reclamandole a CP_2 proprio favore, quale esito dell'invocata soccombenza dell'originario attore, chiedendo, altresì, la restituzione delle somme già pagate, così come dei costi del CTU, per, ancora, chiedere la condanna dell'appellato alle spese di lite del 2° grado.
Si è costituito di fronte a questa CO , il quale ha contestato Controparte_1 tutto quanto dedotto in atto di appello e ha chiesto la reiezione del gravame ex adverso proposto. In particolare, l'appellato ha eccepito quanto segue. In via preliminare, è stata contestata l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e in rapporto all'art.348bis c.p.c., poiché, sotto il primo profilo, l'atto di appello non conteneva quanto richiesto dal citato art. 342 c.p.c. , se non con modalità del tutto improprie, risultando carenti le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e l'indicazione degli errori in cui, in tesi, era incorso il Giudice di primo grado, il tutto mancando, altresì, un ragionato progetto alternativo di decisione. Parte appellata, peraltro, ha affermato il , anche a prescindere da quanto sopra, CP_1 aveva proposto un gravame che, alla luce del condivisibile e corretto iter argomentativo della sentenza impugnata, con ogni evidenzia, era manifestamente infondato ai sensi dell'art.348bis c.p.c. Ciò detto, la Difesa appellata, peraltro, ha dedotto quanto segue, circa i singoli motivi. In merito al primo motivo, l'appellato ha sottolineato come i fatti di causa fossero stati dimostrati dall'istruttoria orale svolta in primo grado, su cui il Giudice aveva fondato la propria decisione. Sia l'interpello dell'odierno appellato, che i testi escussi , , infatti, Tes_1 Tes_2 Tes_3 ha posto in evidenza la Difesa del , avevano fornito piena prova della dinamica CP_1 dell'accaduto, così come argomentato in sentenza, sì che il Giudice aveva correttamente deciso in base alle deposizioni testimoniali, tutte convergenti e unisone nel ricostruire ogni minimo dettaglio dell'accadimento - dal verificarsi del fatto (alluvione), al tentativo di mettere in moto la vettura del
, alla necessità di trasportarla tramite traino agganciato al furgone del , alla CP_1 Tes_1 necessità, stante le ruote posteriori bloccate, di posizionare un carrellino al di sotto delle stesse e all'aver posteggiato la vettura il sabato sera davanti alla concessionaria BM, chiusa a quell'ora, e averla poi ricoverata presso la stessa il lunedì successivo.
In forza di quanto sopra, dunque, è stato chiesto di rigettare le doglianze “de quibus”. In merito al secondo motivo, l'appellato ha eccepito come il Giudice di primo grado, con ragionamento immune da vizi, partendo dalla valenza dell'art. 145bis D.L.vo 209/05, circa il dispositivo di geolocalizzazione, dispositivo avente prova legale nei limiti in cui non fosse dimostrato il malfunzionamento o la manomissione della stesso, fosse giunto, sulla base delle risultanze della CTU svolta, alla corretta conclusione del raggiungimento della prova, nel caso concreto, del malfunzionamento della e, pertanto, dell'inutilizzabilità delle risultanze invocate da parte Parte_3 della appellante. Parte_4 Il , in particolare, ha evidenziato che dalla lettura del materiale esaminato, CP_1 risultava la legenda circa l'attendibilità del rilevamento del tracciato ( sotto la voce “qualità GPS” erano riportati numeri che assumevano diversi significati, ovvero: “valori qualità GPS: 0 = segnale assente;
1 = segnale GPS presente, posizione veicolo non attendibile”; 2 = posizione parzialmente attendibile;
3 = posizione attendibile”), sì da acclarare che, nella fascia oraria compresa tra le 18.18 e le 19.44, del giorno in esame, alla voce “Qualità GPS” compariva ben 5 volte su 6 il numero 1, ovvero “posizione non attendibile”. In ragione di tali risultanze, dunque, ha chiesto Parte appellata il rigetto anche del secondo motivo di gravame. In merito al terzo motivo, l'appellato ha posto in risalto la chiarezza e la precisione delle statuizioni del Giudice di primo grado, che aveva evidenziato come le risultanze della non Parte_3 potessero essere assunte a prova legale ex citato art. 145 bis, in carenza della prova delle caratteristiche necessarie previste dall'art. 132 ter, co. 1, lettere b) e c) del D.L.vo 209/05, prova che l'odierno appellante, benchè onerato, non aveva mai fornito. Il , in merito, ha evidenziato, d'altra parte, come, al momento del fatto, la CP_1 [...]
(e la ), produttrice della “scatola nera” in questione, fosse in proprietà al CP_4 CP_5 100% della stessa e, pertanto, del tutto interessata all'esito della vertenza in Parte_1 esame, sì da ben spiegare la totale assenza di collaborazione con il CTU, il quale aveva vanamente richiesto quanto necessario, trovando un “muro”, esitato nell'assenza dei richiesti riscontri tecnici. Anche di tale motivo di gravame, pertanto, è stato chiesto il rigetto. In merito al quarto motivo, l'appellato nulla ha eccepito o argomentato, essendo afferente alle conseguenze dell'accoglimento della richiesta riforma della sentenza di primo grado.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 27.03.2024, la CO fissava davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione al giorno 25.03.2025, successivamente posticipata al 20.05.2025, previa designazione di nuovo relatore e assegnazione alle Parti dei termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Muovendo dall'eccezione di inammissibilità del gravame, ex art.342 c.p.c., devesi osservare che le contestazioni in rito dell'appellato si appalesano inconsistenti, l'articolazione del gravame medesimo, di cui si è dato atto, essendo certamente sussumibile nel modello legale di cui alla citata norma, in rapporto alle parti della sentenza di primo grado impugnate, con indicazione delle censure mosse e delle pretese violazioni di legge. Acclarata, dunque, l'ammissibilità dell'appello, ogni prospettazione ex art.348bis c.p.c. essendo già stata disattesa dal Collegio, in relazione alle modalità di trattazione del gravame, occorre passare alla disamina delle singole ragione di doglianza. In relazione al primo motivo di appello, afferente all'esito delle prove orali, va detto che l'attore in primo grado collocava il sinistro in questione nel tardo pomeriggio del 25.8.18, come da citazione, per richiamare ivi la denuncia da lui fatta alla compagnia assicurativa il 28.8.18, con indicazione della
“ bomba d'acqua”, all'origine dell'allagamento del veicolo intorno alle 19,00, assumendo che il tutto si sarebbe verificato in via San Fruttuoso presso un cliente del , titolare del “ Il TI”. CP_1 In sede di comparsa di costituzione è risposta, di fronte al Tribunale, ha assunto CP_2 che dalle proprie indagini, risultava che il veicolo dell'assicurato fosse: “…partito alle ore 19:33:22 dalla via San Marino in Genova, abbia quindi percorso la Via San Marino e quindi la Via Bologna, fino a recarsi nella Via di Francia, ove detto veicolo giungeva alle ore 19: 43:07. 4.Dopodichè, sempre nella Via di Francia si registrava una accensione alle ore 19.:44:39 ed uno spegnimento alle 19:44: 46. Dunque, l'autoveicolo BM …alle ore 19,00/19,30 e seguenti del 25.8.18 NON si trovava
in Via San Fruttuoso, che dista circa 11 km, dal luogo in cui risulta essere stata presente Pt_5 la vettura dell'attore…” Rispetto a tale contrapposizione fattuale, devesi osservare quanto segue, in sede di interpello, il : - rispondendo al capitolo 4c, non ha affatto confermato l'orario indicato nel CP_1 capitolo stesso, circa un'accensione e spegnimento dopo tre minuti, alle ore 18,18 del 25.8.18, limitandosi a rammentare di aver “ripreso” la macchina la sera successiva al 24.8., senza ricordare l'ora; - rispondendo al capitolo 4d, non ha affatto confessato di essersi trovato in via Bologna alle 19,39 ( dopo, si noti, ben oltre un'ora), affermando, invece, di essersi trovato in detta via, ma di non ricordare a che ora, chiarendo di essere stato diretto al “ Il TI”, in via San Fruttuoso;
- rispondendo al capitolo 4e , parimenti, circa l'orario dell'arrivo in via di Francia, non ha confermato l'orario di cui al capitolo stesso, non ricordando l'orario medesimo, così da rammentare solo di essere ivi giunto, nei pressi del concessionario BM, quando questo era chiuso, come da capitolo 4f. Le uniche circostanze, va chiarito, oggetto di confessione afferiscono al fatto che il vivesse in via San Marino e che abbia posteggiato la macchina alle ore 19,46 il 24.8.18, CP_1 la sera prima del sinistro, nella via dove abitava, all'altezza del civico 214. Orbene da ciò discende, allora, che nessun elemento confessorio è desumibile dall'interpello dell'attuale appellato, rispetto alla ricostruzione del sinistro del 25.8.18, come, invece, sostenuto dalla compagnia appellante, non potendosi certo scindere l'affermazione” è vero”, rispetto ad un capitolo per interpello, dal seguito verbalizzato, contestualmente, dall'interrogato, la cui risposta deve essere valutata per intero. La considerazione che precede, dunque, ben acclara come le critiche di cui a pagg.3 e 4 dell'atto di appello si fondino su una lettura partigiana ed infondata delle risultanze processuali per giungere, in modo suggestivo, a porre in dubbio le testimonianze valorizzate dal primo Giudice, testimonianze in tesi, del tutto errata, non compatibili con le dichiarazioni del . CP_1 L'appellante, a ben vedere, non critica l'analisi delle prove orali testimoniali effettuata dal Tribunale, come tali convergenti e credibili, bensì il fatto che il primo Giudice: “…non ha notato la contraddittorietà ed implausibilità rispetto a quanto confessoriamente dichiarato dall'attore…”, doglianza che si appalesa inconsistente a fronte di quanto sopra, muovendo da falsi presupposti. In tal senso anche la doglianza sui tempi “impossibili” è priva di sostanza probatoria, esattamente come l'affermazione, sub punto 3 del motivo, secondo cui le dichiarazioni del confermerebbero la validità dei rilevamenti circa la geolocalizzazione, come da “ scatola CP_1 nera” collocata a bordo veicolo, atteso che l'unica compiuta conferma attiene alla sera precedente al fatto, il che, a fronte di quanto si dirà, rappresenta un fattore presuntivo più che labile. Ugualmente apodittica e scollegata dall'analisi delle prove orali compiuta dal Giudice di prime cure è il richiamo, sub punto 4 del motivo, alle dichiarazioni del teste , rese in sede Tes_1 extragiudiziaria, sentito dall'accertatore della compagnia, circa il fatto che “ …la BM sarebbe rimasta sul posto alcuni giorni…”: tale deduzione, va detto, risulta del tutto generica, poiché non è chiaro a cosa si riferisca, atteso che , per esempio, in via di Francia la macchina “de qua”, in esito all'allagamento, ivi rimase dal 25.8 sera ( sabato), al lunedì successivo ( come chiarito dal teste attesa, peraltro, la chiusura del concessionario il sabato, in agosto “ ), né è , d'altra parte, Tes_3 specificato dove si rinvenga tale assunto nei termini “ sottesi” dall'appellante. La chiara deposizione testimoniale del , peraltro, come da verbale 4.11.21, senza, Tes_1 va detto, alcuna richiesta di chiarimento sul punto poi dedotto come sopra in sede di gravame, assorbe, in modo radicale, la valenza di qualsivoglia affermazione “de relato” riportata dall'investigatore incaricato da senza, comunque, alcuna documentazione delle CP_2 dichiarazioni ricevute e nell'ambito, inoltre, di un'attività in cui fatti e valutazioni, fondate su congetture “ difensive”, si confondono al punto che anche la comprensione di quanto, in tesi, percepito è intrinsecamente inattendibile (vedasi relazione prodotta sub doc. 12 in primo grado dall'attuale appellante). La deposizione del teste di riferimento , come evidenziato dal Tribunale, Tes_4 conforta la piena validità della motivazione oggetto di gravame circa l'esito delle prove orali, anche rispetto alla questione di come il veicolo venne portato in via di Francia, palesando l'inconsistenza delle valutazioni operate nella rammentata relazione investigativa, su cui ha riferito, rispetto ad una circostanza specifica, in realtà pacifica, il teste va aggiunto che il tenore della Testimone_5 deposizione del che ha rammentato l'evento e la situazione, confermando di aver imprestato Tes_2 quanto occorrente per il trasporto, senza , tuttavia, aver visto l'auto “allagata”, avvalora l'attendibilità del teste, che, viceversa, ove inveritiero, per favorire il , del tutto ragionevolmente ben CP_1 avrebbe meglio “completato” la sua , in tesi, falsa deposizione. Il primo motivo di appello, dunque, si appalesa infondato e deve essere respinto.
Occorre, dunque, passare disamina del secondo e terzo motivo di appello, afferenti alla valenza probatoria del sistema di rilevamento della posizione del veicolo, come da dati opposti dalla compagnia assicurativa, in tesi non compatibili con il fatto dedotto dall'assicurato. I due motivi devono essere trattati insieme, poiché strettamente connessi, atteso che, giova premettere, il primo Giudice ha motivato, come colto dall'appellante, il proprio convincimento, circa la natura della cosiddetta “scatola nera”, osservando che, all'esito della CTU, era stata acquisita la prova del difettoso funzionamento del sistema, sistema del quale, peraltro, la compagnia non aveva fornito prova della conformità a quanto richiesto dall'art.132ter, c.1,lett.b) del D.L.vo 209/05, profili entrambi contestati dall'appellante medesimo. Orbene, in termini logici, appare, allora, opportuno muovere da detto secondo aspetto di censura, integrante il terzo motivo, poiché la valenza di prova “ legale” del sistema elettronico in questione sussiste, ex art.145bis del citato D.L.vo, salvo onere probatorio contrario in termini, appunto, di mancato funzionamento o manomissione, nella misura in cui, comunque, la compagnia assicurativa abbia provato di essersi avvalsa di un sistema conforme alle norme previste, atte, con evidenza, a prevenire abusi. In merito, allora, reputa la CO di dover richiamare un recente arresto giurisprudenziale, Cass., sez.3, n. 13725, 16.5.24, che affronta in radice il tema dell'operatività del citato sistema legale di prova, ex combinato disposto di cui agli artt.145bis e 132ter D.L.vo 209/05, affermando in particolare, quanto segue, anche in ordine alla natura della questione medesima: “ …Sul primo motivo. Il motivo è manifestamente privo di fondamento, in quanto la questione della mancanza di emanazione dei decreti cui allude l'art. 132-ter non integra un'eccezione e tanto più riservata alla parte, ma una mera argomentazione in iure che il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare in quanto investito dalla ricorrente della pretesa efficacia di prova legale del dispositivo di cui trattasi… Sul secondo motivo. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all'art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall'emanazione dei decreti: è palese che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell'art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti poiché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. “equiparabilità. …Poiché l'art 145 bis del D. Lgs
209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri… “. A fronte di quanto sopra, la valenza della motivazione del Tribunale, in punto mancata prova della conformità del sistema di rilevazione fatto valere dalla compagnia, assume una portata assorbente, non potendo, peraltro, essere omesso di considerare, in fatto, che , come osservato dal CTU, nessuna collaborazione c'è stata, financo, per consentire di accertare le caratteristiche dello specifico rilevatore elettronico di cui si tratta, né circa le modalità dei rilevamenti prodotti dalla compagnia, al di là del tentativo del CTU di comprendere le caratteristiche “teoriche” dell'apparecchio e del sistema, ricercando in autonomia informazioni, il che è ben lungi dal presidio di garanzie volute dal Legislatore per derogare, di fatto, al principio di libero, prudente, convincimento del Giudice ex art.116 c.p.c., introducendo, appunto, una prova legale, salvo specifico onere probatorio contrario. La descrizione del franco atteggiamento oppositivo della società e dell'asserita CP_6 incaricata , soggetti preposti e referenti della compagnia assicurativa, in relazione CP_7 all'operatività del dispositivo di cui si tratta ed al flusso dei dati satellitari, come descritto dal CTU a pagg. da 5 a 9 della relazione a firma del ( attestanti anche gli sforzi profusi per Parte_6 ottenere le informazioni tecniche richieste) conferma la valutazione che precede, pretendendo a ben vedere, di avvalersi, con valore probatorio legale, di dati non controllabili, prodotti CP_2 da un rilevatore, a sua volta, non controllabile. Nello stesso senso, va detto, risultano ulteriormente significative le considerazioni, coerenti a quanto sopra, di cui a pagg. da 20 a 22 della CTU, ove l'Ausiliario del Giudice ha fatto espresso riferimento alla pochezza dei dati acquisibili in rete, al punto da dover ragionare in termini di ciò che
“ generalmente” è una “ scatola nera”. Sul punto, quanto asserito da parte appellante, sub terzo motivo, per contrastare la mancata prova di conformità rilevata dal Giudice, conferma ancor più la conclusione espressa, manifestamente insufficiente essendo indicare la tipologia del dispositivo, il codice identificativo, il nome del modello, rinviando alle informazioni reperibili in rete, sul sito della compagnia, per comprendere le caratteristiche del dispositivo, comunque in termini generali, il tutto senza alcun richiamo, inevitabilmente, alla normativa di riferimento. Da quanto sopra, allora, discende che i motivi di gravame “ de quibus” muovono entrambi, in radice, da un falso presupposto, sì da escludere che l'assicurato dovesse dare la prova contraria citata, prova che, peraltro, come osservato dal Tribunale, è stata, comunque, di fatto, data, grazie alla CTU, prova che, ancor più, al di fuori del perimetro di operatività dell'art.145bis D.L.vo 209/05, consente di acclarare come le doglianze dell'appellante siano infondate, tenuto conto di quanto già osservato nel rigettare il primo motivo di appello ed in rapporto alla pacifica copertura assicurativa, in termini contrattuali, azionata dal . CP_1 A tal riguardo, merita di essere sottolineato, a fronte di un dispositivo installato di cui nulla si sa, nello specifico, anche circa le modalità di rilevamento dei dati in esame e l'elaborazione degli stessi, è pacifico, come posto in risalto dal CTU:
- che siano stati prodotti dalla compagnia due tracciati, afferenti al sinistro, datati diversamente, uno il 28.8.2018, l'altro frutto di elaborazione in data 25.9.18;
- che detti due tracciati non coincidano, senza alcuna plausibile spiegazione tecnica, se non l'inattendibilità del segnale, risultando, in particolare, che nel primo, dalle ore 19:43: 07, il veicolo di cui è causa appariva collocato in via di Francia, mentre nel secondo, al medesimo orario, appariva collocato in via Bologna;
- che rispetto, ancora, all'orario di interesse, in relazione al sinistro del 25.8.18, risultava un'accensione alle ore 18:18:10, con spegnimento alle ore 18:21:02, fino ad un'accensione alle ore 19:33:22, sì che: “ …Il sistema di rilevamento di posizione GPS relativamente ai tempi – 18:21:02 e
– 19:33:22, indica la qualità di segnale pari ad “ 1”, ovvero in quel lasso di tempo circa un'ora e 12 minuti la posizione del veicolo indicata non è attendibile…” ( CTU pag.25);
- che, nell'ambito di tali acquisizioni, rispetto ai tracciati, non risultava dagli stessi qualsivoglia geolocalizzazione del veicolo del in via San Fruttuoso, presso “ Il TI”, dato, come CP_1 chiarito dal CTU, comunque desunto solo dall'analisi dei tracciati medesimi, nella versione prodotta dalla compagnia assicurativa, e non da altro, sì da palesare l'inconsistenza della deduzione, sul punto, di a fronte anche del fatto che rispetto all'orario indicato, circa la presenza del CP_2 veicolo presso “ Il TI”, non risulta acquisita al processo alcun rilevamento alternativo;
- che, inoltre, fra i rilevamenti incompatibili risultava anche che, alle ore 19:44:46 del 25.8.18, il veicolo fosse spento, pur venendo, allo stesso tempo, registrata una velocità di 60Km/h, sottolineando , anche in questo caso, il valore “1” di rilevamento e, dunque, l'inattendibilità, peraltro, palese, dei due dati fra loro in insanabile contrasto ( pag.31). Orbene, tutte dette acquisizioni, va rammentato derivanti dall'analisi di due report, di provenienza, peraltro, della stessa compagnia assicurativa e non suscettibili di alcun controllo, attestano, comunque, di per sé, un sistema di “ scatola nera” caratterizzato da un funzionamento, anche in termini di rilevamento ed elaborazione dei dati, chiaramente anomalo, peraltro con particolare riferimento proprio agli orari di interesse del sinistro: la presenza stessa di due tracciati fra loro difformi, d'altra parte, è il massimo sintomo di ciò, oltre a quanto sopra esposto, il che si riverbera, inevitabilmente, anche sul complesso dei rilevamenti, che, diversamente da quanto preteso dall'appellante, non possono essere valutati estrapolando solo i dati convenienti rispetto alla tesi difensiva. A tal riguardo, occorre aggiungere, fallace è la lettura proposta da secondo cui lo CP_2 stesso CTU avrebbe escluso qualsivoglia malfunzionamento, atteso che il Per.Ind. , al Per_3 contrario, a pag.31 del suo elaborato, ha, in merito, solo affermato di non potersi esprimere a riguardo, allo stesso tempo evidenziando che : “…in almeno un'occasione , il dispositivo fornisce due differenti posizioni del mezzo al medesimo orario, tra loro distanti circa un chilometro…” ( pag. 31) , così da fornire una risposta tecnica, assieme alle altre, del tutto compatibile con il giudizio espresso dal Tribunale, chiamato a valutare, in termini giuridici, l'insieme degli elementi di prova acquisiti, in assenza di accesso diretto alle fonti generatrici dei tracciati. Non a caso, osserva la CO, l'appellante sub punto 3 del secondo motivo, interseca i dati che reputa attestino il corretto funzionamento del sistema, muovendo dal falso presupposto che vi siano state acquisizioni confessorie circa gli orari di interesse, acquisizioni che, in realtà, come già esposto con riferimento al primo motivo, non sussistono: l'effetto di ciò, va sottolineato, è che la doglianza di secondo la quale il Tribunale, nel giudicare i citati rilevamenti inattendibili, CP_2 sarebbe stato illogico, rispetto alle premesse ( sì da trarre , financo, una conclusione definita
“…arbitraria, disallineata dal parere tecnico del CTU…”), non si confronta realmente con il complesso delle acquisizioni processuali, nell'intento di “ parcellizzare” le stesse. Va aggiunto che del tutto inconferente, rispetto a due tracciati difformi, prodotti dalla stessa compagnia, in rapporto a ciò che gli stessi dovrebbero provare, è parlare di margine di errore inevitabile, per poi valorizzare, al contrario, la distanza esistente fra i dati rilevati dal medesimo sistema, inattendibile, e la dichiarata, anche dai testimoni, collocazione del veicolo nel luogo del sinistro, il tutto al fine di sollecitare una valutazione in termini di “ approssimazione”, di fatto tesa ad enucleare, ritenendoli certi, solo i dati a sé favorevoli, come da pag.6 del gravame. A conforto della valutazione che precede, rispetto, comunque, alla valenza di dette allegazioni della compagnia odierna appellante, merita di essere sottolineato, inoltre, come, nella stessa ricostruzione sub pag.6 del gravame, a prescindere da quanto rilevato il 24.8.18, emergano le vistose lacune di cui sopra, al di là di dare per provato ciò che così non è , fra cui l'assunto che alle 19,33 il motore del veicolo funzionasse, essendo stata rilevata un'accensione, ciò benché il CTU abbia chiarito che la rilevazione di accensione avviene rispetto al quadro elettrico e non corrisponde affatto all'accensione effettiva del motore: ancora una volta si appalesa, allora, come le doglianze non si confrontino realmente con il dato giuridico e con gli argomenti spesi dal primo Giudice, in forza di un approfondimento tecnico d'ufficio neppure contestato. Il collegamento, inoltre, svolto sub punto 8 del secondo motivo di gravame, con l'inverosimiglianza delle testimonianze di cui al motivo uno, alla luce di quanto già argomentato, nulla aggiunge, se non confermare la debolezza delle ragioni di doglianza di CP_2 Meramente suggestiva è, parimenti, con riferimento a quanto acquisito al processo, la deduzione di cui al punto 7, sempre del secondo motivo, che, estrapolando una parola dalla deposizione del teste si noti impiegato di BM, si risolve, a ben vedere, nel manifestare Tes_3 una mera apodittica opinione (“…Inutile andare oltre, anche se il tecnico della BM parla di acqua
“ aspirata”, difficile l'effetto hydrolock e lo sbiellamento a motore spento, si reputa…”), relativa, inoltre, a questione eterogenea, rispetto al motivo, poiché afferente ad una asserita scarsa compatibilità tecnica della condizione del veicolo, in sede di riparazione, con il prospettato evento dannoso: tale questione, deve, comunque, essere sottolineato, neppure affrontata segnatamente nella comparsa di risposta in primo grado e, va detto, neppure risultante dalle difese di cui alle memorie ex art.183, comma 6, c.p.c., trova soluzione, in ogni caso, in senso sfavorevole all'appellante, nella perizia redatta, per conto della compagnia, a seguito di incarico 28.8.18, Per_4 perizia ove si legge, a pag.1, nell'apposita casella: “ Coerenza del danno: Sì ; Compatibilità del danno: Sì” ( doc.5 allegato alla comparsa di risposta in primo grado). Tenuto conto di quanto sopra, pertanto, la valenza dei tracciati su cui la compagnia ha fondato, di fatto, il proprio appello è nulla, sì da palesare l'infondatezza anche del secondo e terzo motivo di gravame, ancor più tenuto conto, come detto, in termini fattuali, dell'esito del motivo sub uno, già trattato.
Passando, in ultimo, al quarto motivo di appello, afferente alle spese di lite, quale effetto dell'invocata riforma, risulta del tutto evidente come lo stesso resti assorbito dall'infondatezza delle altre doglianze, anche rispetto alla pretesa restituzione delle somme erogate in esecuzione della sentenza di primo grado.
*** *** *** Ciò detto, devesi porre in risalto che le difese finali contengono la reiterazione di argomenti già spesi, in particolare Parte appellante insistendo, sia nella pretesa di far valere dichiarazioni confessorie inesistenti, sia nel tentativo di parcellizzare le acquisizioni probatorie, giungendo ad affermare il corretto funzionamento della “ scatola nera” in relazione ai soli dati utili alle propria tesi, minimizzando la valenza dell'insieme delle acquisizioni circa tale dispositivo. A tal riguardo, va aggiunto, anche in tale fase defensionale risulta palese l'errato convincimento di di aver fornito la prova di cui all'art. 132ter D.L.vo 209/05, circa la CP_2 conformità del dispositivo, omettendo, altresì, di considerare, in fatto, la rilevanza di quanto non reso disponibile dalle società di cui sono stati prodotti i pretesi report, aventi, in tesi, valenza di prova legale, il tutto omettendo di considerare, tuttavia, che non si tratta di dati “originali”, completi e, dunque, verificabili, bensì della mera trascrizione, anzi di un'interpretazione di metadati, in concreto non altrimenti disponibili. Le considerazioni svolte, in definitiva, impongono il totale rigetto del gravame, sì che occorre procedere alla liquidazione delle spese di lite del grado, che non possono che seguire la soccombenza. Le spese medesime, in ragione del D.M. 55/14, con riferimento al valore della controversia, fino al 26.000.00 €, applicato il criterio medio per tutte le fasi, salvo che per quella di trattazione, per cui si reputa di dover applicare il minimo, attesa la natura sostanzialmente ripetitiva della trattazione, vanno quantificate nell' importo complessivo di € 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 citato DM, CPA ed IVA come per legge. Occorre, in ultimo, dare atto che ricorrono in capo all'appellante, attesa la totale soccombenza, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 1016/2023 emessa dal Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.04.2023, non notificata, la CO così provvede, definitivamente pronuncia, respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza appellata;
DICHIARA TENUTA E NA al pagamento delle spese di Parte_1 lite del grado in favore di , spese che liquida in complessivi € Controparte_1 4.888,00, oltre al 15% ex art. 2 DM 55/14, CPA ed IVA come per legge.
DA' ATTO che ricorrono in capo a Parte appellante, atteso il totale rigetto del gravame, i presupposti di cui all'art.13, comma 1quater , DPR 115/02, per il pagamento del doppio contributo unificato.
Genova, lì 8.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Lorenzo Fabris Dott. Marcello Bruno