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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 9979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9979 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 26344/2021 R.G.Cont.
TRA
e in qualità di genitori del sig. Parte_1 Parte_2 [...]
nonché , , , Persona_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
tutti in proprio e nella qualità di eredi del sig. , rapp.ti e difesi Persona_1
dagli avv. ti Michele Scolamiero e Ciro Pacilio elett.te domiciliati presso lo studio del primo in Napoli alla Piazza Nazionale , 94/D come da procura in atti;
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. ta e Controparte_1
difesa dall'avv. Vincenzo Grimaldi elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Napoli, Via R. Bracco 15/a giusta procura speciale in atti;
rapp. to e difeso dall'avv.Francesco De Paola, ed elett. te Controparte_2
domiciliato presso il suo studio in Aversa alla via Ligabue n. 17;
, rapp.ta e difesa dall'avv. to Anna Maria Ziccardi ed elett. te Parte_10
domiciliata presso il studio in Napoli alla Piazzetta Rodinò n. 18 giusta procura in atti;
, rapp. to e difeso dall'avv. Anna Maria Ziccardi ed elett. te domiciliato CP_3
in Napoli alla Piazzetta Rodinò n. 18 giusta procura in atti;
CONVENUTI
, in persona del procuratore con poteri di rappresentanza Controparte_4
legale, rapp. ta e difesa dall'avv. Maurizio Hazan ed elett. te domiciliata in Milano in
Largo Augusto n. 3
TERZA CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Responsabilità professionale per attività medico-chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli attori sopra epigrafati esponevano quanto segue:
- che al al momento della nascita, avvenuta a termine di Persona_1
parto eutocico, veniva diagnosticata la sindrome di Down e, in epoca neonatale, sottoposto, a seguito di cianosi severa, ad approfondimento cardiologico:
“tetralogia di FA e difetto interatriale;
- che nel 1986, all'età di 11 anni, subiva un intervento di correzione radicale presso la Divisione di Cardiochirurgia Pediatrica dell'Ospedale “Monaldi” di
Napoli e, nel 1997, quindi 11 anni dopo, a 22 anni di età, veniva sottoposto ad intervento di chiusura di difetto interventricolare residuo e valvuloplastica polmonare presso la Cardiochirurgia dell'Ospedale di Massa Carrara;
- che successivamente praticava controlli periodici presso l' Controparte_5
presso l'A.O.R.N. di Napoli;
[...] CP_1 - che dal controllo del 23 marzo 2016, emergeva: “Sindrome di Down;
Tetralogia di FA post-correzione chirurgica radicale;
stenosi sopravalvolare di grado lieve ed insufficienza polmonare di grado moderato-severo. Rigurgito tricuspidale di grado medio-importante. Ventricolo destro dilatato, con cinesi globale nella norma”;
- che il 13 febbraio 2017 veniva ricoverato presso Persona_1
l'U.O.C. di Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite con Terapia
Intensiva dell'A.O. DEI COLLI Monaldi - Cotugno - CTO NAPOLI.;
- che il 15 febbraio 2017 veniva sottoposto ad intervento chirurgico, di seguito riassunto: “…plastica della tricuspide… Sezione completa del TAP. Rimozione del patch calcifico. Impianto di Hg24 fra VD e TAP. … Accurata e difficoltosa emostasi per sanguinamento diffuso…”. al termine dell'intervento, il paziente veniva trasferito in Terapia Intensiva;
- che il 16 febbraio 2017 alle ore 4.10 venivano segnalate “condizioni cliniche gravissime, pupille miotiche…”; dai drenaggi chirurgici veniva constatata una perdita di 100-120 ml/ora. Documentata anemizzazione ed ipopiastrinemia, il paziente veniva politrasfuso con EC, PFC, piastrine;
nei giorni successivi, in cartella clinica veniva documentato quanto segue: “persistente perdita dai drenaggi chirurgici, poliuria”;
- che il 24 febbraio 2017 ore 0,30 testualmente dalla cartella clinica si leggeva:
“Pratica ECG … Permane quadro clinico gravissimo”; alle ore 09,30 invece
“Ha praticato rxtorace, sostanzialmente invariato;
gravi condizioni cliniche…si aspirano secrezioni tracheali ematiche…addome ascitico…”;
- che il 25 febbraio 2017: “Paziente in condizioni cliniche gravissime…emodinamica sostenuta da ausilio inotropo…si trasfonde…”;
- che il 27 febbraio 2017: “Condizioni cliniche gravissime… Ha praticato rxtorace che mostra severo impegno pleuropolmonare…”, e ancora
“RAPPORTO NOTTE: “Condizioni critiche …”; - che il 28 febbraio 2017: “Per la persistenza di acidosi metabolica refrattaria, iperlattacidemia, ipotensione marcata…nonostante infusione di inotropi a dosaggio massimale;
per il sanguinamento profuso dai siti di inserzione delle cannule, dai drenaggi e dalle vie aeree, si decide per la sospensione dell'assistenza ECMO e si constata l'exitus” ;
- che il 28 febbraio 2017, dunque, dopo sedici giorni di degenza ospedaliera, di cui quattordici di agonia, decedeva. Persona_1
Sulla base di tali premesse gli attori chiedevano di accogliere la domanda e dichiarare la responsabilità dei convenuti e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni, patrimoniali e non (compreso quelli derivante da compromissione psicologica) jure hereditatis e iure proprio.
In particolare allegavano come per l'insufficienza tricuspidale (IT), patologia di cui soffriva il de cuius, si era erroneamente ed incautamente scelto di intervenire chirurgicamente peraltro in assenza di una terapia preoperatoria (somministrazione di vit. K, preparati piastrinici, ecc.), al fine di prevenire una prevedibile complicanza emorragica intraoperatoria. Allegavano inoltre che il ebbe a contrarre una Persona_1
grave sepsi di tipo nosocomiale, da considerare una concausa del successivo exitus.
Lamentavano inoltre la lesione del consenso informato per l'intervento chirurgico in uno alle “ sue modalità di acquisizione, il giorno precedente lo stesso intervento, sono viziati da abnormi e rilevanti anomalie, che ravvisano indiscutibilmente una imperdonabile leggerezza da parte dei medici dell'ente convenuto”. Evidenziavano come non fossero stati messi nelle condizioni di capire la tipologia dell'intervento, la sua entità, le sue conseguenze probabili per prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza le eventuali alternative.
Si costituiva l'A.O. dei Colli la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Si costituiva il Dott. il quale il via preliminare chiedeva di accertare il Controparte_2
difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti con conseguente estromissione dal giudizio dal momento che precisava di essere stato posto a quiescenza in data 01.10.2015 data del suo pensionamento.
Si costituiva la dott. ssa ed il dott. i quali in via Parte_10 CP_3
preliminare chiedevano l' autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
spiegando domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della Controparte_4
. Nel merito chiedevano il rigetto Controparte_6
delle domande formulate nei propri confronti in quanto inammissibili, improponibili ed infondate nel merito e solo in via subordinata chiedeva di condannare la struttura
Ospedaliera a manlevarli da qualsiasi responsabilità. In via ulteriormente gradata chiedeva di accertare il diverso grado di responsabilità dei medici facenti parte dell'equipe medica, chiedevano di accertare la graduazione della responsabilità degli stessi nell'aver determinato l'evento dannoso e condannare la Controparte_7
quale sua compagnia assicuratrice a manlevarla da ogni eventuale peso ed onere
[...]
derivante dal presente giudizio.
Si costituiva l' la quale chiedeva di dichiarare l'inoperatività Controparte_4
della garanzia assicurativa invocata dal Dott. con conseguente rigetto di ogni CP_3
avversa pretesa, da chiunque formulata nei suoi confronti., poiché infondata. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di risarcimento presentate dagli attori nei confronti del dott. , chiedeva di limitare comunque la CP_3
sua esposizione nell'ambito dei termini contrattualmente previsti e ripartendo il rischio eventualmente ai sensi dell'art. 1910 cc, condannando in ogni caso la convenuta struttura a manlevarla e tenerla indenne di tutto quanto dovesse essere condannata.
Non si costituiva l' chiamata dalla dott.ssa motivo per il quale Controparte_8 Pt_10
ne veniva dichiarata la contumacia.
Prodotta documentazione, espletata ctu medico- legale, la causa, sulle conclusioni delle parti veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/07/2025 ove venivano concessi i termini ex art. 190 cpc. Non si ravvisano questioni preliminari, atteso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal dott. si sostanzia nella negazione della sua responsabilità CP_2
e, quindi, va correttamente inquadrata come difetto di titolarità passiva della pretesa, attinente al merito che si va ad esaminare.
A fronte della prova documentale ( cfr doc. allegato alla comparsa) dell'avvenuto pensionamento del convenuto in data 01.10.201 (data ultima di servizio 30.09.2015) parte attrice non ha mai rinunciato alla domanda nei suoi confronti invitandolo “però, a dedurre con maggiore dettaglio, in particolare per comprendere perché il suo nominativo risulta indicato alle pagine 61, 64 e 67 della cartella clinica depositata da questa difesa, motivo per cui è stato individuato come responsabile.”. Ben appare evidente che non deve di certo essere il medico a precisare il motivo per il quale l utilizza ancora CP_1
dei moduli dove appare il nominativo del medico pensionato, né la mancata opposizione ad una sua “estromissione” può equivalere alla rinuncia alla domanda nei suoi confronti.
Le ipotesi di estromissione dal giudizio sono tassative e non ricomprendono di certo quella dell'ipotesi del rigetto nel merito della domanda risultata infondata per difetto di titolarità passiva della pretesa. L'unica strada per l'attore ( qualora avesse convenuto sull'assenza del al momento dei fatti di causa) sarebbe stata quella di rinunciare CP_2
alla domanda a seguito del deposito della documentazione che provava inconfutabilmente il pensionamento del convenuto alla data dei fatti narrati in citazione, non essendovi alcuna possibilità per il Tribunale di “estromettere” un soggetto se non con una sentenza di rigetto nel merito della pretesa.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico.
L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n.13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
I consulenti nominati dott. e dott. dopo un breve Persona_2 Persona_3
excursus dell'iter terapeutico subito dal sig. rilevavano in primis che Persona_1
l'intervento chirurgico fosse fortemente indicato e correttamente eseguito. Difatti gli stessi precisavano che “ L'intervento fu correttamente eseguito e la decisione di plicare la valvola nella commissura settale piuttosto che eseguire un anuloplastica fosse corretta e determinata da un lembo settale adeso al patch usato per chiudere il pregresso difetto interventricolare, evidenziando che i familiari ed il tutore legale del sig. Persona_1
fossero correttamente informati della rischiosa procedura a cui il loro congiunto sarebbe stato sottoposto”. Dalla lettura dell'esaustiva relazione emerge come il “sanguinamento finale che contribuì al decesso del paziente rappresenta una complicanza prevedibile ma non prevenibile dell'utilizzo dell'ECMO. Prevedibile perché è riconosciuta in letteratura la complicanza di sanguinamento, non prevedibile, perché nonostante fosse stato posti in essere ogni atto a scongiurare l'insorgenza del sanguinamento, esso avveniva lo stesso.”
Va detto che l'inadempimento qualificato che si è individuato in citazione risiede in particolare nell' erronea decisione interventistica ritenuta un macroscopico errore di valutazione sul giusto percorso terapeutico.
Di contro i ctu affermavano che, essendo in presenza di un ventricolo destro dilatato e con ridotta funzione contrattile, di una insufficienza valvolare polmonare e tricuspidalica moderato severa si era in presenza di una contrattilità miocardica era ancora considerata reversibile;
pertanto, onde evitare la futura irreversibilità del processo di fibrosi ventricolare, va ritenuto essere il “timing” appropriato per intervenire anche alla luce delle allegate linee guida della Società Europea di Cardiologia 2010. Pertanto illustravano come “eliminando il rigurgito polmonare e riducendo significativamente quello tricuspidalico, ( l'intervento) avrebbe dovuto interrompere la ulteriore dilatazione del ventricolo destro che avrebbe determinato ulteriore perdita di contrattilità.”
In ordine alla complicanza emorragica ed in riposta alle note del ctp illustrano i ctu che non ci sono in letteratura dati circa il valore predittivo di test quali fibrinogeno, PFA-
100, TEG e test di aggregazione piastrinica per il rischio di complicanze emorragiche negli interventi chirurgici e che il contributo della piastrinopenia al rischio di sanguinamento è difficile da prevedere, poiché la conta piastrinica non è correlata linearmente con la probabilità di sanguinamento. D'altra parte la gestione pre e post- operatoria del sig. sia stata corretta, in quanto di fronte a perdite ematiche e Persona_1
un'alterazione del profilo coagulativo provvedevano ad applicare le appropriate correzioni. Di fatti al giorno seguente, le perdite ematiche apparivano ridotte e il paziente si stabilizzava al punto da essere estubato e posto in ventilazione non invasiva con
CPAP. Il sanguinamento finale che contribuì al decesso del Sig. rappresenta Persona_1
una complicanza prevedibile ma non prevenibile dell'utilizzo dell'ECMO…”
Non pare pertanto omessa la riposta alle note controdeduttive giunte all'attenzione del
Collegio come lamentato dagli attori in sede di note conclusive anche perché non si è precisato quale aspetto sia stato trascurato avendo i ctu risposto sia alle osservazioni in tema rischio emorragico non valutato e in ordine alla sepsi ospedaliera. Rispetto a tale ultima evenienza i ctu illustrano come “i valori di procalcitonina possono aumentare anche in seguito ad intervento chirurgico maggiore o shock cardiogeno, come nel caso di specie;
di fatti, ci sono studi che hanno mostrato come un aumento dei livelli di procalcitonina, dopo un intervento cardiochirugico maggiore, sia un fattore predittivo di mortalità a 28 giorni dall'intervento, in assenza di complicanze infettive”. Complicanza infettiva che riscontrano rispetto alla contrazione di polmonite, “ adeguatamente trattata con terapia antibiotica ad ampio spettro e non sia degenerata verso uno shock settico” in presenza di esami colturali negativi e apiressia. Del tutto esaustiva è la relazione dei consulenti e condivisibile in ragione dei rilievi svolti e della congruità dei giudizi espressi.
Occorre ora vagliare la domanda di risarcimento per violazione del consenso informato, formulata in citazione. Si osserva che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass. n. 2177/2016 così massimata). Va comunque precisato che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato consenso è necessario fornire adeguata prova, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato. Deve quindi potersi affermare che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento ove fosse stato compiutamente informato, giacché altrimenti la condotta positiva omessa dal medico
(informazione, ai fini dell'acquisizione di un consapevole consenso) non avrebbe comunque evitato l'evento (lesione della salute) elementi allegati ma comunque non fatti oggetto di capitoli testimoniali. Ciò detto deve osservarsi come il consenso informato firmato dalla madre del paziente portatore di sindrome di Down riporta la seguente dicitura “l'intervento per la sua complessità è soggetto a mortalità intraoperatoria” ed anche il modulo firmato per il rischio anestesiologico riportava un livello ASA III indicato come “rischio notevolmente aumentato”. Per tale ragione la domanda deve essere rigettata anche sotto tale profilo.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra le parti e si liquidano ex DM
55/14 al valore minimo dello scaglione del deductum in considerazione delle questioni affrontate con l'aumento per la difesa congiunta ex art.4 comma 2 DM 55/14. Non si ravvisano profili ex art. 96 cpc per come indicato dalla difesa del convenuto dott.
in ragione dell'errore iniziale in cui incolpevolmente è incorso l'attore. CP_2
Dal rigetto della domanda principale deriva l'assorbimento della domanda di manleva avanzata nei confronti della terza chiamata da parte del dott. , motivo per il CP_3
quale si ritiene equo compensare le spese
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda attorea;
b)Condanna gli attori al pagamento in favore di delle Controparte_1
spese di lite che liquida in € 18.977,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
c) Condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_2
che liquida in € 18.977,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
d) Condanna gli attori al pagamento in favore di e delle Parte_10 CP_3
spese di lite che liquida in € 24.670,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
e) Compensa le spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata;
CP_3
f) Pone le spese di ctu come già liquidate a carico di parte attrice;
Napoli 03/11/2025
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)