Articolo 1 della Legge 12 luglio 1961, n. 647
Articolo 2
Versione
15 agosto 1961
Art. 1.
Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'anno 1959 agli impianti delle ferrovie calabro-lucane in regime di concessione all'industria privata, puo' essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410 , relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Entrata in vigore il 15 agosto 1961