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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 13/10/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Consigliere rel. 3) Dott.ssa Marisa Salvo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 206/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025
vertente tra
P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t., dr. Controparte 1 autorizzato Parte 1 P.Iva
a stare in giudizio giusta delibera di G.M. n. 63 dell'11 marzo 2022, rappresentato e difeso per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto all' atto di appello dall'Avv. Francesco Amalfa c.f. C.F. 1 рес
Email 1 fax 0909240442 ed presso il recapito professionale del predetto in Messina via Centonze n. 137;
Appellante
e
Controparte 2 (c.f.: P.IVA 2 ), in persona del Commissario Liquidatore, legale rappresentante pro tempore,, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina (c.f.: ads80003660836), presso il cui Ufficio Distrettuale, sito in n.65, è ope legis domiciliato (pec:Messina (ME), Via dei Mille, Is.221,
Email 2 - fax: 090/674168);
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
in data 11.02.2022, pubblicata in pari data, non notificata.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto atto d'appello: in via principale,
-ritenere e dichiarare che il giudice di primo grado è incorso nella violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. e per l'effetto annullare la sentenza impugnata;
in via subordinata,
- ritenere e dichiarare insussistente il preteso ingiustificato arricchimento serbato dal Parte 1
[...] nei confronti dell' per i crediti dallo stesso vantati Controparte_2 con riferimento alle asserite forniture effettuate nel periodo 4 settembre 2004 - 2010 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere dovuta dal Parte 1 in favore dell' unicamente la minor somma di € 124.271,30 con riferimento allaControparte 2
fattura n. 124/2004 per il periodo novembre 2003-aprile 2004 e di € 94.859,00 con riferimento alla fattura n. 239/2004 per il periodo maggio - ottobre 2004 e così in totale la somma di € 219.130,30. .
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio".
per l'appellato: "L' Controparte_2 come in epigrafe rappresentato e difeso,
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Voglia:
a) rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado ex adverso impugnata;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 ottobre 2012, 1 Controparte_2
conveniva in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto Parte 1
a conseguire il pagamento, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica eseguita nel periodo 2003-
2010, dell'importo di € 3.164.731,35 e, per l'effetto, la condanna dell'ente convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.
A sostegno della propria domanda, premesso di aver effettuato la fornitura idrica a mezzo dell'acquedotto della sorgente Mela, realizzato da esso ente giusta concessione SAF n. 306 del
26.5.1955 della ex Cassa per il Mezzogiorno e ad esso trasferito con decreto n. 133/IV/DR4 del
3.4.1994 dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, deduceva:
- che il Pt 1 convenuto, avendo successivamente realizzato altra condotta, in sostituzione della precedente, per l'alimentazione dalla sorgente Mele, aveva chiesto all'E.A.S. di procedere al relativo allaccio;
- che esso ente si era dichiarato disponibile a modificare il punto di consegna dell'acqua e, a tal fine,
con verbale del 3.9.2004, era stato installato il contatore Woltman marca CP 3 dentro la
galleria "Pipi" ai piedi della sorgente Mela;
Parte 1 dell'importoà che, per effetto della fornitura effettuata, era creditore del complessivo di € 3.164.731,35, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex D.lgs.
9.10.2022 n.
231.
Parte 1 contestandoIntegrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il specificamente le argomentazioni ex adverso e concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree perché infondate.
Deduceva, a sostegno dei propri assunti, che il rapporto contrattuale di fornitura idrica, gestione e manutenzione dell'acquedotto si era risolto nel 2004, allorquando- come pure riconosciuto dall'ESA
era stata attivata la nuova condotta di esclusiva proprietà di esso ente, di guisa che nessuna pretesa- creditizia poteva essere avanzata a partire da tale data.
Rilevava che, al più, le uniche somme "potenzialmente" dovute erano quelle portate dalle fatture n.
124 del 7 giugno 2004 e n. 239 del 16 novembre 2004.
Evidenziava, tuttavia, la necessità di disporre c.t.u. al fine dell'esatta quantificazione degli importi dovuti, rappresentando, quanto alla prima fattura, la differenza tra i consumi in essa indicati e quelli relativi al periodo precedente, verosimile conseguenza di un erroneo funzionamento del misuratore;
quanto, invece, alla seconda la debenza esclusivamente dell'importo dovuto per i consumi registrati fino al 2 settembre 2004.
Disposto l'espletamento di c.t.u., la causa veniva dichiarata interrotta in conseguenza della sottoposizione dell'ente attore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riassunta su istanza del Commissario Liquidatore l'EAS in liquidazione.
Con sentenza n. 146/2022, depositata in data 10 febbraio 2022, il Tribunale,
qualificata la domanda attorea come azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. condannava alla corresponsione a titolo di ingiustificato arricchimento in favore di E.A.S. il Parte 1
in liquidazione "di un indennizzo di euro 3.086.843,10 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data di maturazione del credito e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza,
a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo",
nonché alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 36.096,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza con atto di citazione regolarmente notificato il 18 marzo 2022, il Parte 1
[...] proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Con comparsa di risposta del 29 giugno 2022 si costituiva l' Controparte 2 in liquidazione coatta amministrativa a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, contestando integralmente la fondatezza delle pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame. Disposta con decreto del Presidente di Sezione la trattazione cartolare della causa ex art. 221 D.L.
34/20 conv. in L. 77/2020, la Corte, con ordinanza del 22.12.2022, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2022, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22
gennaio 2024 secondo il rito della trattazione cartolare.
Disposta la surroga del C.R. nonchè la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt.
127 ter c.p.c. e 35 D.lgs. 149/2022, la causa a seguito dell'approvazione, giusta decreto del
Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, della variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
Con ordinanza del 19.5.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione,
la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Ai fini di un ordinato iter motivazionale, giova premettere che il primo decidente, muovendo dalla premessa secondo cui l'EAS non aveva dedotto a fondamento della domanda alcun rapporto contrattuale e che, piuttosto, il aveva allegato la mancata sottoscrizione della Parte 1
convenzione avente ad oggetto la fornitura idrica in questione, ha qualificato l'azione proposta in termini di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Ha, pertanto, ritenuto inconducente la questione della pretesa risoluzione del rapporto contrattuale sollevata dal Pt 1 convenuto, dato che siffatto rapporto era inesistente.
Ha, invece, ritenuto irrilevante la circostanza che l'EAS avesse chiesto il prezzo della fornitura piuttosto che l'indennizzo, richiamando, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di azione ex art. 2041 c.c., secondo cui l'attore può richiedere a titolo di indennizzo una somma corrispondente al prezzo di mercato della prestazione effettuata. §
Di tale qualificazione si duole l'appellante che, con il primo motivo di gravame, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di prime cure, nel riqualificare la domanda attorea come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., abbia pronunciando ultra petita.
Rileva che l'EAS aveva agito per ottenere il corrispettivo della fornitura idrica eseguita in favore di esso comune invocando l'inadempimento contrattuale, senza mai fare alcun riferimento, neppure in via subordinata, all'azione di arricchimento senza causa.
Ciò si desumeva da tutti gli atti difensivi di controparte, ivi comprese le note conclusive depositate dall'Avvocatura Distrettuale, costituitasi a seguito dell'interruzione del giudizio in sostituzione del difensore dell'ente sottoposto a procedura di liquidazione.
Evidenzia, in proposito, che, in sede di atti conclusivi, parte attrice, nel contestare le argomentazioni ex adverso formulate, aveva pure rilevato che nessuna risoluzione contrattuale era configurabile, dato che la fornitura era stata nel tempo garantita .
Tale assunto, se confermava la natura contrattuale dell'azione esperita, non era, però, fondato.
In proposito, l'appellante ribadisce che i crediti vantati dall'EAS sino al 4 settembre 2004
costituivano il controvalore contrattuale della fornitura di acqua eseguita attraverso il vecchio acquedotto Sorgente Mela, mentre successivamente a tale data e, precisamente dal settembre 2004
al dicembre 2010, nessuna pretesa creditizia poteva essere azionata, avendo esso ente, titolare del diritto al prelievo, realizzato con propri fondi ed attivato il nuovo acquedotto, perdendo, così, la qualifica di soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria invocata.
Avendo l'EAS proposto una domanda fondata su un titolo contrattuale ( fornitura idrica effettuata attraverso l'acquedotto di sua proprietà), correlato ad un atto amministrativo che conferiva all'ente l'incarico di gestione dell'acquedotto del Mela ( delibera di G.M. n 764/1985), il primo decidente,
attraverso la contestata qualificazione, aveva sostituito d'ufficio l'azione proposta con un'altra. Così operando, non solo aveva riconosciuto un bene giuridico diverso da quello richiesto (indennizzo anziché corrispettivo pattuito) e modificato l'originario "petitum", ma, soprattutto, aveva dato spazio all'interno del processo agli elementi costitutivi dell'azione diversa (impoverimento dell'EAS e locupletazione del Parte 1 ), privi di rilievo nell'ambito della domanda avanzata.
Aggiunge l'appellante che l'ente attore non aveva fornito prova della fondatezza della propria pretesa creditizia, salvo che in relazione alla minor somma di € 124.271,30 relativa alla fattura n. 124 del 7
giugno 2004 e di quella di € 94.859,00, relativa alla fattura n. 239 del 16 novembre 2004, come,
peraltro, accertato dal nominato c.t.u. e riconosciuto espressamente dallo stesso Comune di Pt 1
Dal canto suo, l'ente appellato, nel sostenere il proprio diritto ad ottenere “il corrispettivo" per la fornitura effettuata, rileva che la gestione della sorgente, dall'opera di presa fino al punto di consegna al comune, era stata di propria esclusiva “pertinenza e responsabilità”, fino alla data della formale cessione avvenuta il 21.09.2017, tramite la sottoscrizione del "verbale di consegna dell'acquedotto del Mela".
Per tutto il tempo intercorso tra la realizzazione dell'opera e il trasferimento congiunto ai Comuni di Pt 1 e CP 4 avvenuto appunto nel 2017, la gestione della sorgente era stata effettuata esclusivamente dall'E.A.S, tanto che i detti comuni non avevano neppure le chiavi di accesso alle opere acquedottistiche.
Sostiene l'appellato che, a seguito della messa in esercizio della nuova conduttura, era mutato esclusivamente il punto di consegna dell'acqua, individuato, dapprima nel “bipartitore CP_4 - Pt 1 quindi, a seguito della realizzazione di una nuova condotta, presso la "Galleria Pipi"
Inoltre, a seguito della realizzazione della nuova conduttura, su accordo delle parti, era stato installato un misuratore volumetrico, onde consentire la fatturazione dei consumi.
Pertanto, ad avviso dell'appellato, era "più che evidente l'ingiustificato arricchimento" del [...]
Parte 1 che, pur non utilizzando più la vecchia condotta, aveva continuato a fruire della fornitura
,
idrica. S
La doglianza dell'appellante merita accoglimento secondo quanto si dirà.
Giova preliminarmente precisare che, secondo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, "il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione - in ultra ovvero extrapetizione - del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. (Cass. civ. n. 26421/2024;
n. 11629/2017).
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre, pertanto, quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, "pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere,
introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda" (ex ultimis, Cass.civ. n.644/2025).
L'esplicazione del potere del giudice di merito, ivi compreso quello del gravame, di libera qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio dalle parti, indipendentemente dalla qualificazione datane deve dunque garantire, per un verso, che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte dalle parti, per altro verso che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Ebbene, nella specie, se è vero che - come rilevato dal Tribunale – l'EAS, nell'azionare nei confronti la pretesa creditizia in questione, non aveva esplicitamente dedotto, adel Parte 1 sostegno della stessa, alcun rapporto contrattuale, nondimeno, il chiaro tenore dell'atto introduttivo dimostra che detto ente aveva posto a fondamento dell' azione l'inadempimento del convenuto.
L'EAS, invero, premesso di avere effettuato la fornitura idrica a mezzo dell'acquedotto realizzato,
giusta concessione SAF n. 306/55, dalla ex Cassa del Mezzogiorno e successivamente trasferito ad esso ente con decreto 193/IV/DPR del 3.04.1994, ha dedotto il "persistere dell'inadempimento"
nel pagamento del dovuto, essendo rimaste insolute le fatture specificamentedel Parte 1
indicate nell'atto di citazione.
Muovendosi nel medesimo solco, l'ente in liquidazione, costituitosi in sede di riassunzione del giudizio, ha dedotto di essere creditore delle somme dovute a titolo di fornitura idrica per il servizio prestato e fatturato, rimarcando l'obbligo del Pt 1 di corrispondere il "controvalore della prestazione".
Inoltre, nel contestare le argomentazioni di controparte, ha sostenuto che nessuna "risoluzione contrattuale" potesse nella specie configurarsi, dato che la fornitura era stata eseguita ed, inforza di tali considerazioni, ha ribadito "il diritto ..ad ottenere il corrispettivo"
Ad avviso della Corte, tale essendo il contesto fattuale di riferimento, non vi è dubbio che l'EAS, nel dedurre il persistente inadempimento del e nel domandare il pagamento delParte 1
controvalore della prestazione resa, abbia agito a titolo contrattuale.
Il fatto costitutivo del diritto di credito azionato era, invero, l'inadempimento nè risulta che l'EAS,
in relazione al medesimo diritto, abbia mai dedotto, nel rispetto del sistema di preclusioni processuali,
un fatto costitutivo diverso rispetto a quello originariamente dedotto, atto a comportare la sostituzione della domanda originaria con una nuova domanda ad essa alternativa.
In proposito, va rilevato che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310), il mutamento del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio costituisce modifica della domanda ammessa se la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, purché la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 cod. proc. civ.).
Ove ciò avvenga, compete al giudice, nell'esercizio del potere di qualificazione del fatto allegato,
collegarvi il corrispondente effetto giuridico in applicazione dell'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.,
sempre che il diverso fatto costitutivo sia stato allegato nel rispetto del regime delle preclusioni processuali di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
In mancanza di tempestiva allegazione del fatto costitutivo, invece, non potendo quest'ultimo essere rilevato d'ufficio, il giudice non può esercitare il proprio potere di qualificazione dei fatti.
Tale modifica, tuttavia, nel caso di specie, non risulta operata dall'EAS che, fino alle ultime battute difensive, ha continuato a invocare il pagamento dell'importo a titolo di corrispettivo della prestazione resa ed a contestare l'allegata risoluzione del rapporto contrattuale.
In tale situazione, il primo decidente non avrebbe potuto procedere alla diversa qualificazione della domanda, sostituendo la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., dato che l'azione generale di arricchimento ha presupposti, causa petendi e petitum, totalmente diversi, rispetto all'azione di adempimento contrattuale, di guisa che essa non può ritenersi proposta per implicito attraverso una domanda fondata su altro titolo (Cass. civ. n. 17375/2013).
A tal riguardo, occorre rilevare che le azioni di inadempimento contrattuale e indebito arricchimento differiscono quanto al petitum - costituito nella prima dal pagamento del corrispettivo pattuito e nella
-e quanto alla causa petendi, essendo estranei all'azione contrattuale gli seconda dall'indennizzo elementi dell'impoverimento e dell'altrui locupletazione, che costituiscono i presupposti dell'azione generale di arricchimento.
Si tratta, quindi, ictu oculi di domande non intercambiabili e non riconducibili ad una comune matrice,
poiché i fatti costitutivi che rispettivamente le individuano "identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra e potenzialmente in essa contenuta" (Cass. civ,
un. n.22404/2018), riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (persez. l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro).
Il primo giudicante, procedendo ad una qualificazione giuridica di tale tenore, non solo ha preso in considerazione un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il controvalore pattuito per la fornitura della risorsa idrica), così mutando l'originario petitum, ma, soprattutto, ha fondato la propria decisione sugli elementi costitutivi propri della nuova situazione giuridica (impoverimento ed altrui locupletazione e, come nel caso di specie di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, in seno all'azione contrattuale (in tal senso v. Cass. 29/09/1997, n. 9507; Cass. 29/01/1998, n. 915; Cass. 6/10/1999, n. 11123; Cass.
12/06/2000, n. 7979; Cass. 20/12/2001, n. 16063; Cess. 27/11/2001, n. 15028; Cass. 29/03/2001, n.
4612; Cass. 24/10/2003, n. 16005; Cass. 11/05/2003, n. 7378; Cass. 2/12/2004, n. 22667; Cass.
26/05/2004, n. 10168; Cass. 2/08/2007 n. 17007).
Nella materia de qua, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il potere del giudice del merito di procedere alla qualificazione giuridica dell'azione, anche a prescindere dalle denominazioni erronee eventualmente usate dalle parti, trova un limite nel divieto di sostituire un'azione diversa da quella formalmente ed espressamente proposta. Tale principio trova applicazione anche per l'azione di indebito arricchimento che ha un suo proprio "petitum" e una sua propria "causa petendi" e che,
essendo fondata su presupposti di fatto e di diritto aventi una propria particolare autonomia, anche in relazione al suo carattere sussidiario, deve essere proposta in modo esplicito dalla parte interessata e non può essere, quindi, sostituita d'ufficio alla diversa azione che è stata proposta in base ad un diverso titolo, ritenuto inefficace dal giudice" (Cass. civ. n.4222/1981).
Sulla scorta di tali consolidati principi, non può, dunque, condividersi il ragionamento del primo decidente, che, tramite la riqualificazione operata, ha determinato un'inammissibile alterazione del bene giuridico sotteso alla domanda attorea, che si è tradotta non in una diversa lettura giuridica dei medesimi fatti allegati, bensì nell'introduzione, d'ufficio, di una pretesa fondata su presupposti diversi, non allegati né dedotti.
La rilevata mancanza di un valido titolo contrattuale, per difetto di una convenzione sottoscritta dalle parti, quale evidenziata dal primo decidente in base alle allegazioni del Pt 1 (v. sentenza ),
avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda di adempimento, piuttosto che alla riqualificazione in termini di azione di ingiustificato arricchimento, mai prospettato dall'attore. Pt 1Tale rigetto, tuttavia, non poteva essere integrale, avendo il anche in questa sede riconosciuto come dovuta la minor somma di € 124.271,30 relativa alla fattura n. 124 del 7 giugno
2004 e di € 94.859,00, relativa alla fattura n. 239 del 16 novembre 2004 per un totale di € 219.130,30
Ed è in questi termini che la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere assorbito il secondo motivo di gravame, che il
Pt 1 ha articolato in via subordinata, dolendosi della violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2041 c.c.
§
Ritiene, infine, la Corte che non possa essere esaminata in questa sede la questione della spettanza a titolo di corrispettivo delle (ulteriori) somme portate dalle fatture insolute.
-come già accennato - il primo decidente, nel confutare l'assunto del Parte 1 Vale rilevare che
[…] circa l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale, ha posto in evidenza l'inesistenza di un valido titolo contrattuale.
In tale contesto, non sarebbe stato sufficiente per l'EAS riproporre, ex art. 346 c.p.c., la questione della spettanza del controvalore contrattuale della fornitura essendo, piuttosto, tenuta alla proposizione di appello, onde contestare la accertata insussistenza del valido titolo contrattuale.
L'accoglimento in primo grado della domanda ex art. 2041 c.c., basata anche sul presupposto che non vi fosse prova dell'esistenza di un valido titolo contrattuale, e, quindi, con inequivoca valutazione di infondatezza della domanda di adempimento, non consentiva all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di adempimento, rispetto alla quale l'implicita soccombenza avrebbe richiesto la proposizione di un tempestivo appello incidentale
(arg. da Cass. n. 26159 del 2014; n. 77 del 1989; Sez. Unite n. 11799 del 2017).
Nella specie, sebbene la comparsa di costituzione, pur in mancanza di titolazione formale, sia stata depositata nel rispetto del termine per la proposizione di appello incidentale, ciò che manca è la manifestazione della volontà di ottenere la riforma della sentenza (Cass. civ.n 4860/2021).
Ed invero, l'ente appellato, pur facendo riferimento al proprio diritto al corrispettivo ( piuttosto che all'indennizzo), ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, così palesando la volontà di ottenere gli importi riconosciutigli dal primo decidente a titolo di indennizzo.
In accoglimento dell'appello, la domanda di pagamento, avanzata in primo grado dall'EAS, deve essere rigettata, salvo che come anticipato - in relazione al minore importo che lo stesso
- Pt 1
riconosce come dovuto, a titolo di pagamento delle due fatture insolute sopra indicate, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rivisitazione delle spese del giudizio di primi grado che, in applicazione del criterio di soccombenza, non possono che essere poste, come quelle del presente grado, a carico del Pt 1
Invero, il ridimensionamento quantitativo del debito non esclude la soccombenza del detto ente, non potendo ritenersi esente dall'onere delle spese, in applicazione del principio di causalità, la parte che,
col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"), ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce "istruttoria e/o ...
trattazione", secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: il parametro è
...
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
La ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
A carico del Pt 1 soccombente vanno, infine, definitivamente poste le spese di c.t.u., come già
liquidate in atti
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2022 R.G. sull'appello proposto dal Parte 1
in persona del Sindaco pro tempore nei confronti dell' Controparte_5 oggi in liquidazione, avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 10 febbraio 2022 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede:
1) condanna il Parte 1 in persona del CP_6 pro tempore, al pagamento in favore
Controparte 2 in persona del Commissario Liquidatore, legale1'
rappresentante pro tempore, della minor somma di € 219.130,30, quale portata dalle fatture n.
124 del 7 giugno 2004 e n. 239 del 16 novembre 2004,oltre interessi legali dalle relative scadenze al soddisfo;
2) rigetta, nel resto, la domanda di condanna, quale avanzata in primo grado nei confronti del
Parte 1
3) condanna il Parte 1 وin persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell' in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore, Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00
per quella introduttiva;
€ 5.670,00 per quella di trattazione ed € 4.253,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) ed in relazione al presente grado, in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00
per quella introduttiva;
€ 2.163.,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria)
oltre rimborso degli importi versati a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
4) pone definitivamente a carico del Parte 1 anche le spese di c.t.u., come già
liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino
Prima sezione civile
ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati:
1)Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Consigliere rel. 3) Dott.ssa Marisa Salvo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 206/2022 R. G. cont., posta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025
vertente tra
P.IVA 1 in persona del Sindaco p.t., dr. Controparte 1 autorizzato Parte 1 P.Iva
a stare in giudizio giusta delibera di G.M. n. 63 dell'11 marzo 2022, rappresentato e difeso per procura rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto all' atto di appello dall'Avv. Francesco Amalfa c.f. C.F. 1 рес
Email 1 fax 0909240442 ed presso il recapito professionale del predetto in Messina via Centonze n. 137;
Appellante
e
Controparte 2 (c.f.: P.IVA 2 ), in persona del Commissario Liquidatore, legale rappresentante pro tempore,, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Messina (c.f.: ads80003660836), presso il cui Ufficio Distrettuale, sito in n.65, è ope legis domiciliato (pec:Messina (ME), Via dei Mille, Is.221,
Email 2 - fax: 090/674168);
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 146/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
in data 11.02.2022, pubblicata in pari data, non notificata.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto atto d'appello: in via principale,
-ritenere e dichiarare che il giudice di primo grado è incorso nella violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. e per l'effetto annullare la sentenza impugnata;
in via subordinata,
- ritenere e dichiarare insussistente il preteso ingiustificato arricchimento serbato dal Parte 1
[...] nei confronti dell' per i crediti dallo stesso vantati Controparte_2 con riferimento alle asserite forniture effettuate nel periodo 4 settembre 2004 - 2010 e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere dovuta dal Parte 1 in favore dell' unicamente la minor somma di € 124.271,30 con riferimento allaControparte 2
fattura n. 124/2004 per il periodo novembre 2003-aprile 2004 e di € 94.859,00 con riferimento alla fattura n. 239/2004 per il periodo maggio - ottobre 2004 e così in totale la somma di € 219.130,30. .
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio".
per l'appellato: "L' Controparte_2 come in epigrafe rappresentato e difeso,
chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, Voglia:
a) rigettare l'appello avversario siccome inammissibile ed infondato, e conseguentemente confermare integralmente la sentenza di primo grado ex adverso impugnata;
b) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24 ottobre 2012, 1 Controparte_2
conveniva in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto Parte 1
a conseguire il pagamento, a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica eseguita nel periodo 2003-
2010, dell'importo di € 3.164.731,35 e, per l'effetto, la condanna dell'ente convenuto al pagamento della suddetta somma, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002.
A sostegno della propria domanda, premesso di aver effettuato la fornitura idrica a mezzo dell'acquedotto della sorgente Mela, realizzato da esso ente giusta concessione SAF n. 306 del
26.5.1955 della ex Cassa per il Mezzogiorno e ad esso trasferito con decreto n. 133/IV/DR4 del
3.4.1994 dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana, deduceva:
- che il Pt 1 convenuto, avendo successivamente realizzato altra condotta, in sostituzione della precedente, per l'alimentazione dalla sorgente Mele, aveva chiesto all'E.A.S. di procedere al relativo allaccio;
- che esso ente si era dichiarato disponibile a modificare il punto di consegna dell'acqua e, a tal fine,
con verbale del 3.9.2004, era stato installato il contatore Woltman marca CP 3 dentro la
galleria "Pipi" ai piedi della sorgente Mela;
Parte 1 dell'importoà che, per effetto della fornitura effettuata, era creditore del complessivo di € 3.164.731,35, oltre gli interessi di mora maturati e maturandi ex D.lgs.
9.10.2022 n.
231.
Parte 1 contestandoIntegrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il specificamente le argomentazioni ex adverso e concludendo per l'integrale rigetto delle pretese attoree perché infondate.
Deduceva, a sostegno dei propri assunti, che il rapporto contrattuale di fornitura idrica, gestione e manutenzione dell'acquedotto si era risolto nel 2004, allorquando- come pure riconosciuto dall'ESA
era stata attivata la nuova condotta di esclusiva proprietà di esso ente, di guisa che nessuna pretesa- creditizia poteva essere avanzata a partire da tale data.
Rilevava che, al più, le uniche somme "potenzialmente" dovute erano quelle portate dalle fatture n.
124 del 7 giugno 2004 e n. 239 del 16 novembre 2004.
Evidenziava, tuttavia, la necessità di disporre c.t.u. al fine dell'esatta quantificazione degli importi dovuti, rappresentando, quanto alla prima fattura, la differenza tra i consumi in essa indicati e quelli relativi al periodo precedente, verosimile conseguenza di un erroneo funzionamento del misuratore;
quanto, invece, alla seconda la debenza esclusivamente dell'importo dovuto per i consumi registrati fino al 2 settembre 2004.
Disposto l'espletamento di c.t.u., la causa veniva dichiarata interrotta in conseguenza della sottoposizione dell'ente attore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e riassunta su istanza del Commissario Liquidatore l'EAS in liquidazione.
Con sentenza n. 146/2022, depositata in data 10 febbraio 2022, il Tribunale,
qualificata la domanda attorea come azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. condannava alla corresponsione a titolo di ingiustificato arricchimento in favore di E.A.S. il Parte 1
in liquidazione "di un indennizzo di euro 3.086.843,10 oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data di maturazione del credito e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza,
a far data dalla quale sulla somma così determinata decorrono gli interessi legali fino al soddisfo",
nonché alla rifusione delle spese di lite quantificate in complessivi € 36.096,00 oltre accessori.
Avverso detta sentenza con atto di citazione regolarmente notificato il 18 marzo 2022, il Parte 1
[...] proponeva appello, chiedendo la riforma della pronuncia impugnata, per i motivi di cui si dirà infra.
Con comparsa di risposta del 29 giugno 2022 si costituiva l' Controparte 2 in liquidazione coatta amministrativa a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, contestando integralmente la fondatezza delle pretese dell'appellante e chiedendo il rigetto del gravame. Disposta con decreto del Presidente di Sezione la trattazione cartolare della causa ex art. 221 D.L.
34/20 conv. in L. 77/2020, la Corte, con ordinanza del 22.12.2022, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16 dicembre 2022, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22
gennaio 2024 secondo il rito della trattazione cartolare.
Disposta la surroga del C.R. nonchè la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex artt.
127 ter c.p.c. e 35 D.lgs. 149/2022, la causa a seguito dell'approvazione, giusta decreto del
Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, della variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
Con ordinanza del 19.5.2025, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione,
la Corte assumeva la causa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Ai fini di un ordinato iter motivazionale, giova premettere che il primo decidente, muovendo dalla premessa secondo cui l'EAS non aveva dedotto a fondamento della domanda alcun rapporto contrattuale e che, piuttosto, il aveva allegato la mancata sottoscrizione della Parte 1
convenzione avente ad oggetto la fornitura idrica in questione, ha qualificato l'azione proposta in termini di azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Ha, pertanto, ritenuto inconducente la questione della pretesa risoluzione del rapporto contrattuale sollevata dal Pt 1 convenuto, dato che siffatto rapporto era inesistente.
Ha, invece, ritenuto irrilevante la circostanza che l'EAS avesse chiesto il prezzo della fornitura piuttosto che l'indennizzo, richiamando, sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di azione ex art. 2041 c.c., secondo cui l'attore può richiedere a titolo di indennizzo una somma corrispondente al prezzo di mercato della prestazione effettuata. §
Di tale qualificazione si duole l'appellante che, con il primo motivo di gravame, deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di prime cure, nel riqualificare la domanda attorea come azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c., abbia pronunciando ultra petita.
Rileva che l'EAS aveva agito per ottenere il corrispettivo della fornitura idrica eseguita in favore di esso comune invocando l'inadempimento contrattuale, senza mai fare alcun riferimento, neppure in via subordinata, all'azione di arricchimento senza causa.
Ciò si desumeva da tutti gli atti difensivi di controparte, ivi comprese le note conclusive depositate dall'Avvocatura Distrettuale, costituitasi a seguito dell'interruzione del giudizio in sostituzione del difensore dell'ente sottoposto a procedura di liquidazione.
Evidenzia, in proposito, che, in sede di atti conclusivi, parte attrice, nel contestare le argomentazioni ex adverso formulate, aveva pure rilevato che nessuna risoluzione contrattuale era configurabile, dato che la fornitura era stata nel tempo garantita .
Tale assunto, se confermava la natura contrattuale dell'azione esperita, non era, però, fondato.
In proposito, l'appellante ribadisce che i crediti vantati dall'EAS sino al 4 settembre 2004
costituivano il controvalore contrattuale della fornitura di acqua eseguita attraverso il vecchio acquedotto Sorgente Mela, mentre successivamente a tale data e, precisamente dal settembre 2004
al dicembre 2010, nessuna pretesa creditizia poteva essere azionata, avendo esso ente, titolare del diritto al prelievo, realizzato con propri fondi ed attivato il nuovo acquedotto, perdendo, così, la qualifica di soggetto passivo dell'obbligazione pecuniaria invocata.
Avendo l'EAS proposto una domanda fondata su un titolo contrattuale ( fornitura idrica effettuata attraverso l'acquedotto di sua proprietà), correlato ad un atto amministrativo che conferiva all'ente l'incarico di gestione dell'acquedotto del Mela ( delibera di G.M. n 764/1985), il primo decidente,
attraverso la contestata qualificazione, aveva sostituito d'ufficio l'azione proposta con un'altra. Così operando, non solo aveva riconosciuto un bene giuridico diverso da quello richiesto (indennizzo anziché corrispettivo pattuito) e modificato l'originario "petitum", ma, soprattutto, aveva dato spazio all'interno del processo agli elementi costitutivi dell'azione diversa (impoverimento dell'EAS e locupletazione del Parte 1 ), privi di rilievo nell'ambito della domanda avanzata.
Aggiunge l'appellante che l'ente attore non aveva fornito prova della fondatezza della propria pretesa creditizia, salvo che in relazione alla minor somma di € 124.271,30 relativa alla fattura n. 124 del 7
giugno 2004 e di quella di € 94.859,00, relativa alla fattura n. 239 del 16 novembre 2004, come,
peraltro, accertato dal nominato c.t.u. e riconosciuto espressamente dallo stesso Comune di Pt 1
Dal canto suo, l'ente appellato, nel sostenere il proprio diritto ad ottenere “il corrispettivo" per la fornitura effettuata, rileva che la gestione della sorgente, dall'opera di presa fino al punto di consegna al comune, era stata di propria esclusiva “pertinenza e responsabilità”, fino alla data della formale cessione avvenuta il 21.09.2017, tramite la sottoscrizione del "verbale di consegna dell'acquedotto del Mela".
Per tutto il tempo intercorso tra la realizzazione dell'opera e il trasferimento congiunto ai Comuni di Pt 1 e CP 4 avvenuto appunto nel 2017, la gestione della sorgente era stata effettuata esclusivamente dall'E.A.S, tanto che i detti comuni non avevano neppure le chiavi di accesso alle opere acquedottistiche.
Sostiene l'appellato che, a seguito della messa in esercizio della nuova conduttura, era mutato esclusivamente il punto di consegna dell'acqua, individuato, dapprima nel “bipartitore CP_4 - Pt 1 quindi, a seguito della realizzazione di una nuova condotta, presso la "Galleria Pipi"
Inoltre, a seguito della realizzazione della nuova conduttura, su accordo delle parti, era stato installato un misuratore volumetrico, onde consentire la fatturazione dei consumi.
Pertanto, ad avviso dell'appellato, era "più che evidente l'ingiustificato arricchimento" del [...]
Parte 1 che, pur non utilizzando più la vecchia condotta, aveva continuato a fruire della fornitura
,
idrica. S
La doglianza dell'appellante merita accoglimento secondo quanto si dirà.
Giova preliminarmente precisare che, secondo principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, "il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa (Cass. 12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione - in ultra ovvero extrapetizione - del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. (Cass. civ. n. 26421/2024;
n. 11629/2017).
Il vizio di ultra o extra petizione ricorre, pertanto, quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, "pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere,
introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda" (ex ultimis, Cass.civ. n.644/2025).
L'esplicazione del potere del giudice di merito, ivi compreso quello del gravame, di libera qualificazione giuridica dei fatti dedotti in giudizio dalle parti, indipendentemente dalla qualificazione datane deve dunque garantire, per un verso, che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte dalle parti, per altro verso che siano lasciati immutati il "petitum" e la "causa petendi", senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.
Ebbene, nella specie, se è vero che - come rilevato dal Tribunale – l'EAS, nell'azionare nei confronti la pretesa creditizia in questione, non aveva esplicitamente dedotto, adel Parte 1 sostegno della stessa, alcun rapporto contrattuale, nondimeno, il chiaro tenore dell'atto introduttivo dimostra che detto ente aveva posto a fondamento dell' azione l'inadempimento del convenuto.
L'EAS, invero, premesso di avere effettuato la fornitura idrica a mezzo dell'acquedotto realizzato,
giusta concessione SAF n. 306/55, dalla ex Cassa del Mezzogiorno e successivamente trasferito ad esso ente con decreto 193/IV/DPR del 3.04.1994, ha dedotto il "persistere dell'inadempimento"
nel pagamento del dovuto, essendo rimaste insolute le fatture specificamentedel Parte 1
indicate nell'atto di citazione.
Muovendosi nel medesimo solco, l'ente in liquidazione, costituitosi in sede di riassunzione del giudizio, ha dedotto di essere creditore delle somme dovute a titolo di fornitura idrica per il servizio prestato e fatturato, rimarcando l'obbligo del Pt 1 di corrispondere il "controvalore della prestazione".
Inoltre, nel contestare le argomentazioni di controparte, ha sostenuto che nessuna "risoluzione contrattuale" potesse nella specie configurarsi, dato che la fornitura era stata eseguita ed, inforza di tali considerazioni, ha ribadito "il diritto ..ad ottenere il corrispettivo"
Ad avviso della Corte, tale essendo il contesto fattuale di riferimento, non vi è dubbio che l'EAS, nel dedurre il persistente inadempimento del e nel domandare il pagamento delParte 1
controvalore della prestazione resa, abbia agito a titolo contrattuale.
Il fatto costitutivo del diritto di credito azionato era, invero, l'inadempimento nè risulta che l'EAS,
in relazione al medesimo diritto, abbia mai dedotto, nel rispetto del sistema di preclusioni processuali,
un fatto costitutivo diverso rispetto a quello originariamente dedotto, atto a comportare la sostituzione della domanda originaria con una nuova domanda ad essa alternativa.
In proposito, va rilevato che, secondo quanto precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. Sez. U. 15 giugno 2015, n. 12310), il mutamento del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio costituisce modifica della domanda ammessa se la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa in quanto tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale, purché la modifica avvenga nel rispetto del regime delle preclusioni processuali (art. 183 cod. proc. civ.).
Ove ciò avvenga, compete al giudice, nell'esercizio del potere di qualificazione del fatto allegato,
collegarvi il corrispondente effetto giuridico in applicazione dell'art. 113, comma 1, cod. proc. civ.,
sempre che il diverso fatto costitutivo sia stato allegato nel rispetto del regime delle preclusioni processuali di cui all'art. 183 cod. proc. civ.
In mancanza di tempestiva allegazione del fatto costitutivo, invece, non potendo quest'ultimo essere rilevato d'ufficio, il giudice non può esercitare il proprio potere di qualificazione dei fatti.
Tale modifica, tuttavia, nel caso di specie, non risulta operata dall'EAS che, fino alle ultime battute difensive, ha continuato a invocare il pagamento dell'importo a titolo di corrispettivo della prestazione resa ed a contestare l'allegata risoluzione del rapporto contrattuale.
In tale situazione, il primo decidente non avrebbe potuto procedere alla diversa qualificazione della domanda, sostituendo la pretesa avanzata con la domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c., dato che l'azione generale di arricchimento ha presupposti, causa petendi e petitum, totalmente diversi, rispetto all'azione di adempimento contrattuale, di guisa che essa non può ritenersi proposta per implicito attraverso una domanda fondata su altro titolo (Cass. civ. n. 17375/2013).
A tal riguardo, occorre rilevare che le azioni di inadempimento contrattuale e indebito arricchimento differiscono quanto al petitum - costituito nella prima dal pagamento del corrispettivo pattuito e nella
-e quanto alla causa petendi, essendo estranei all'azione contrattuale gli seconda dall'indennizzo elementi dell'impoverimento e dell'altrui locupletazione, che costituiscono i presupposti dell'azione generale di arricchimento.
Si tratta, quindi, ictu oculi di domande non intercambiabili e non riconducibili ad una comune matrice,
poiché i fatti costitutivi che rispettivamente le individuano "identificano due distinte entità, nessuna delle quali può dirsi potenzialmente contenente l'altra e potenzialmente in essa contenuta" (Cass. civ,
un. n.22404/2018), riguardando entrambe diritti cosiddetti "eterodeterminati" (persez. l'individuazione dei quali è indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro).
Il primo giudicante, procedendo ad una qualificazione giuridica di tale tenore, non solo ha preso in considerazione un bene giuridico diverso (indennizzo, anziché il controvalore pattuito per la fornitura della risorsa idrica), così mutando l'originario petitum, ma, soprattutto, ha fondato la propria decisione sugli elementi costitutivi propri della nuova situazione giuridica (impoverimento ed altrui locupletazione e, come nel caso di specie di domanda di arricchimento proposta contro la P.A., anche utilitas della prestazione), che erano privi di rilievo, invece, in seno all'azione contrattuale (in tal senso v. Cass. 29/09/1997, n. 9507; Cass. 29/01/1998, n. 915; Cass. 6/10/1999, n. 11123; Cass.
12/06/2000, n. 7979; Cass. 20/12/2001, n. 16063; Cess. 27/11/2001, n. 15028; Cass. 29/03/2001, n.
4612; Cass. 24/10/2003, n. 16005; Cass. 11/05/2003, n. 7378; Cass. 2/12/2004, n. 22667; Cass.
26/05/2004, n. 10168; Cass. 2/08/2007 n. 17007).
Nella materia de qua, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "il potere del giudice del merito di procedere alla qualificazione giuridica dell'azione, anche a prescindere dalle denominazioni erronee eventualmente usate dalle parti, trova un limite nel divieto di sostituire un'azione diversa da quella formalmente ed espressamente proposta. Tale principio trova applicazione anche per l'azione di indebito arricchimento che ha un suo proprio "petitum" e una sua propria "causa petendi" e che,
essendo fondata su presupposti di fatto e di diritto aventi una propria particolare autonomia, anche in relazione al suo carattere sussidiario, deve essere proposta in modo esplicito dalla parte interessata e non può essere, quindi, sostituita d'ufficio alla diversa azione che è stata proposta in base ad un diverso titolo, ritenuto inefficace dal giudice" (Cass. civ. n.4222/1981).
Sulla scorta di tali consolidati principi, non può, dunque, condividersi il ragionamento del primo decidente, che, tramite la riqualificazione operata, ha determinato un'inammissibile alterazione del bene giuridico sotteso alla domanda attorea, che si è tradotta non in una diversa lettura giuridica dei medesimi fatti allegati, bensì nell'introduzione, d'ufficio, di una pretesa fondata su presupposti diversi, non allegati né dedotti.
La rilevata mancanza di un valido titolo contrattuale, per difetto di una convenzione sottoscritta dalle parti, quale evidenziata dal primo decidente in base alle allegazioni del Pt 1 (v. sentenza ),
avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda di adempimento, piuttosto che alla riqualificazione in termini di azione di ingiustificato arricchimento, mai prospettato dall'attore. Pt 1Tale rigetto, tuttavia, non poteva essere integrale, avendo il anche in questa sede riconosciuto come dovuta la minor somma di € 124.271,30 relativa alla fattura n. 124 del 7 giugno
2004 e di € 94.859,00, relativa alla fattura n. 239 del 16 novembre 2004 per un totale di € 219.130,30
Ed è in questi termini che la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere assorbito il secondo motivo di gravame, che il
Pt 1 ha articolato in via subordinata, dolendosi della violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 2041 c.c.
§
Ritiene, infine, la Corte che non possa essere esaminata in questa sede la questione della spettanza a titolo di corrispettivo delle (ulteriori) somme portate dalle fatture insolute.
-come già accennato - il primo decidente, nel confutare l'assunto del Parte 1 Vale rilevare che
[…] circa l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale, ha posto in evidenza l'inesistenza di un valido titolo contrattuale.
In tale contesto, non sarebbe stato sufficiente per l'EAS riproporre, ex art. 346 c.p.c., la questione della spettanza del controvalore contrattuale della fornitura essendo, piuttosto, tenuta alla proposizione di appello, onde contestare la accertata insussistenza del valido titolo contrattuale.
L'accoglimento in primo grado della domanda ex art. 2041 c.c., basata anche sul presupposto che non vi fosse prova dell'esistenza di un valido titolo contrattuale, e, quindi, con inequivoca valutazione di infondatezza della domanda di adempimento, non consentiva all'originario attore di limitarsi a riproporre in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda di adempimento, rispetto alla quale l'implicita soccombenza avrebbe richiesto la proposizione di un tempestivo appello incidentale
(arg. da Cass. n. 26159 del 2014; n. 77 del 1989; Sez. Unite n. 11799 del 2017).
Nella specie, sebbene la comparsa di costituzione, pur in mancanza di titolazione formale, sia stata depositata nel rispetto del termine per la proposizione di appello incidentale, ciò che manca è la manifestazione della volontà di ottenere la riforma della sentenza (Cass. civ.n 4860/2021).
Ed invero, l'ente appellato, pur facendo riferimento al proprio diritto al corrispettivo ( piuttosto che all'indennizzo), ha chiesto il rigetto dell'appello avversario e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata, così palesando la volontà di ottenere gli importi riconosciutigli dal primo decidente a titolo di indennizzo.
In accoglimento dell'appello, la domanda di pagamento, avanzata in primo grado dall'EAS, deve essere rigettata, salvo che come anticipato - in relazione al minore importo che lo stesso
- Pt 1
riconosce come dovuto, a titolo di pagamento delle due fatture insolute sopra indicate, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo.
La riforma della sentenza impugnata comporta la rivisitazione delle spese del giudizio di primi grado che, in applicazione del criterio di soccombenza, non possono che essere poste, come quelle del presente grado, a carico del Pt 1
Invero, il ridimensionamento quantitativo del debito non esclude la soccombenza del detto ente, non potendo ritenersi esente dall'onere delle spese, in applicazione del principio di causalità, la parte che,
col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo.
Esse si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del decisum ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero "le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore"), ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce "istruttoria e/o ...
trattazione", secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: il parametro è
...
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
La ridotta articolazione della fase giustifica, limitatamente ad essa, l'applicazione di parametri minimi.
A carico del Pt 1 soccombente vanno, infine, definitivamente poste le spese di c.t.u., come già
liquidate in atti
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 206/2022 R.G. sull'appello proposto dal Parte 1
in persona del Sindaco pro tempore nei confronti dell' Controparte_5 oggi in liquidazione, avverso la sentenza n. emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 10 febbraio 2022 e pubblicata in pari data, in parziale riforma della stessa, che conferma nel resto, così provvede:
1) condanna il Parte 1 in persona del CP_6 pro tempore, al pagamento in favore
Controparte 2 in persona del Commissario Liquidatore, legale1'
rappresentante pro tempore, della minor somma di € 219.130,30, quale portata dalle fatture n.
124 del 7 giugno 2004 e n. 239 del 16 novembre 2004,oltre interessi legali dalle relative scadenze al soddisfo;
2) rigetta, nel resto, la domanda di condanna, quale avanzata in primo grado nei confronti del
Parte 1
3) condanna il Parte 1 وin persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell' in liquidazione, in persona del Commissario Liquidatore, Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida, in relazione al giudizio di primo grado, in complessivi € 14.103,00 (di cui € 2.552,00 per la fase di studio;
€ 1.628,00
per quella introduttiva;
€ 5.670,00 per quella di trattazione ed € 4.253,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) ed in relazione al presente grado, in complessivi € 12.154,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio;
€ 1.911,00
per quella introduttiva;
€ 2.163.,00 per quella di trattazione ed € 5.103,00 per quella decisoria)
oltre rimborso degli importi versati a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
4) pone definitivamente a carico del Parte 1 anche le spese di c.t.u., come già
liquidate.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Marisa Salvo dott. Massimo Gullino