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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13830/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13830/2022
promossa da:
pagina 1 di 39 (C.F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. FARACE P.IVA_1
CARMINE, elettivamente domiciliata in CORSO
SEMPIONE, 157 20025 LEGNANO (MI), presso il difensore avv. FARACE CARMINE
ATTRICE
contro
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. ZANASI GIOVANNI e dell'avv.
PIERPAOLI UMBERTO, elettivamente domiciliata in
VIA DEL MONTE, 10 40126 BOLOGNA, presso il difensore avv. PIERPAOLI UMBERTO
CONVENUTA
…oooOooo…
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Quali rese alla udienza del 12 dicembre 2024, nella quale udienza le parti hanno concluso. In tale udienza, le parti si pagina 2 di 39 richiamavano a precedenti fogli elettronici, depositati in
CONSOLLE. Le parti hanno dunque concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in data 10 dicembre 2024, per parte convenuta e in data 11 dicembre 2024, per parte attrice.
Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Anche se non ritrascritte, tali conclusioni possono dirsi qui richiamate.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, Parte_1
(nel prosieguo anche solo “ ”),
[...] Par
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna,
(di seguito anche solo Controparte_1
“ ”), al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni Contro
rassegnate nell'atto introduttivo della lite.
pagina 3 di 39 In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, la parte attrice premetteva che il Sig. prestava la propria Pt_1
attività lavorativa a favore di , per circa trenta anni Contro
nel periodo compreso tra il 1991 e il 2021.
In un primo momento, ossia dal 1991 al 1997, il rapporto di lavoro era di tipo subordinato.
Successivamente, proponeva la modifica della natura Contro
del rapporto di lavoro, che veniva accettata dal Sig.
Di conseguenza, quest'ultimo prestava attività Pt_1
come agente di commercio individuale, per gli anni dal
1998 al 2003 e in qualità di socio accomandatario della 2A,
per gli anni dal 2004 al 2021; dunque, agente in forma societaria.
Il Sig. accettava la modifica contrattuale, a Pt_1
condizione che gli fosse garantita la corresponsione di provvigioni annue fisse o, comunque, con variazioni modeste.
pagina 4 di 39 Tale condizione veniva soddisfatta. Sicché, negli anni dal
2004 al 2010, percepiva la somma di Euro 80.000,00 annui.
A partire dal 2011, percepiva annualmente l'importo di
Euro 100.000,00.
La parte attrice rappresentava che il volume degli affari ed operazioni commerciali, conclusi per il tramite del Sig.
era diminuito soltanto nell'anno 2020, a causa del Pt_1
diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e delle conseguenze derivanti dal rispetto dei provvedimenti emanati dall'autorità governativa al fine di fronteggiare i rischi di contagio.
2A proseguiva esponendo che:
- con lettera del 29.11.2021, contestava all'agente la Contro
violazione degli obblighi contrattuali assunti, in quanto,
quest'ultimo non avrebbe svolto regolarmente le proprie attività, non essendo munito di green pass;
- con lettera del 21.01.2022, comunicava alla 2A che, a Contro
partire dal mese di gennaio 2022, l'anticipo provvigionale pagina 5 di 39 sulle fatture sarebbe stato ridotto ad Euro 5.000,00, a fronte del precedente importo pari a Euro 8.334,00;
- a fronte del rifiuto di aderire alla modifica, in data
16.02.2022, la mandante proponeva la sottoscrizione di un verbale di conciliazione;
- tuttavia, le parti non raggiungevano l'accordo;
- in data 18.02.2022, comunicava la risoluzione del Contro
contratto di agenzia, invocando la sussistenza di giusta causa, rappresentata dal comportamento omissivo addebitato al Sig. con la lettera del 29.11.2021; Pt_1
- con lettera del 17.03.2022, l'odierna parte attrice contestava la legittimità della risoluzione del contratto di agenzia comunicata da . Contro
Tali le premesse in fatto esposte dalla parte attrice.
In diritto, 2A escludeva la sussistenza di inadempimenti imputabili all'Agente Sig. in quanto sosteneva Pt_1
che il Sig. quale socio amministratore, avesse Pt_1
pagina 6 di 39 correttamente adempiuto alle proprie mansioni, ricorrendo alla modalità “da remoto”.
L'attrice richiamava l'art. 3 del contratto di agenzia stipulato il 09.02.2004, che attribuiva all'agente la facoltà
di svolgere l'incarico “in piena autonomia di tempi, modalità
e prezzi”.
Dunque, 2A escludeva la sussistenza di una giusta causa,
posta da a fondamento della risoluzione del contratto Contro
di agenzia.
Pertanto, l'attrice invocava il proprio diritto ad ottenere l'indennità di mancato preavviso, quantificata in Euro
50.000,00 e calcolata ex art. 1750, comma 3, c.c. in n. 6
mensilità. In ordine alla quantificazione, parte attrice affermava l'applicabilità al caso di specie della disciplina codicistica in deroga alla disciplina collettiva, essendo la prima più favorevole all'agente.
pagina 7 di 39 Inoltre, chiedeva il riconoscimento di un'indennità
suppletiva di clientela, come riconosciuto dall'Accordo
economico collettivo (nel prosieguo anche solo “AEC”).
Infine, 2A precisava di non aver percepito tutte le provvigioni maturate in ordine all'attività svolta. In
particolare, risultavano insolute le fatture:
- n. 13 del 30.12.2021 di Euro 9.099,67;
- n. 1 del 31.01.2022 di Euro 8.607,77;
- n. 2 del 14.03.2022 di Euro 5.463,13.
Per questi motivi
, la parte attrice chiedeva:
- nel merito, di accertare e dichiarare che il contratto di agenzia stipulato tra le parti aveva avuto inizio in data
09.02.2004 proseguendo sino al 18.02.2022;
- di accertare e dichiarare l'infondatezza della giusta causa posta da a fondamento della risoluzione comunicata Contro
in data 18.02.2022;
- di accertare e dichiarare le somme ancora dovute da Contro
a 2A a titolo di indennità di mancato preavviso, di pagina 8 di 39 indennità di clientela, di FIRR anno 2021, di provvigioni maturate e non versate;
- per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento in favore di della somma di Euro 63.696,72 per indennità Par
di clientela;
di Euro 1.217,00, per FIRR anno 2021; di
Euro 50.000,00, a titolo di indennità di mancato preavviso e di Euro 23.170,57, in ordine alle provvigioni maturate e mai saldate ovvero il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi;
- con la vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Tale, in sintesi estrema, l'atto introduttivo di parte attrice.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata l'8
febbraio 2023, si costituiva in giudizio , che contestava Contro
quanto dedotto dalla controparte.
La parte convenuta narrava che:
- in data 09.02.2004, stipulava con l'attrice il contratto di agenzia per la vendita dei prodotti commercializzati alla pagina 9 di 39 convenuta, che consistono in attrezzi di precisione da inserire su macchinari complessi;
- all'agente venivano corrisposti anticipi provvigionali ma le parti non avevano pattuito un compenso determinato in misura fissa;
- dal mese di luglio 2021, l'agente non visitava più i clienti,
nonostante continuasse a percepire gli anticipi provvigionali;
- durante un incontro, tenutosi “da remoto” in data
04.10.2021, il Sig. dichiarava di non essersi Pt_1
vaccinato, di essere contrario all'uso dei tamponi e di non essere munito di green pass. Pertanto, l'agente affermava di non potersi recare presso i clienti e di non poter partecipare alle iniziative commerciali in cui era richiesto il green pass;
- l'agente non contattava un potenziale cliente che aveva avanzato un'offerta per alcuni prodotti della mandante;
pagina 10 di 39 - inoltre, non presenziava ad una importante fiera tenutasi a Bologna, dedicata ai prodotti commercializzati dalla convenuta;
- dunque, non era presente alla riunione tenutasi in occasione della fiera, durante la quale la società fornitrice principale della convenuta - - illustrava Controparte_2
i prodotti ai tecnici e agli agenti di;
Contro
- di conseguenza, tali nuovi prodotti non venivano presentati ai clienti della zona affidata alla società attrice nel corso dell'autunno 2021;
- tale circostanza incideva negativamente sul fatturato del
2022 dei clienti presenti nella zona delle province lombarde assegnate all'attore;
- nel novembre 2021, segnalava all'agente le difficoltà Contro
commerciali e chiedeva di adoperarsi per superarle;
- tuttavia, il Sig. non dava riscontro a tale Pt_1
richiesta e continuava a non visitare i clienti;
pagina 11 di 39 - pertanto, con comunicazione del 18.02.2022, Contro
procedeva al recesso dal contratto invocando, quale giusta causa, il perdurante rifiuto dell'agente a recarsi presso la clientela.
Tale la ricostruzione in fatto operata da parte convenuta.
In diritto, sosteneva che il comportamento Contro
inadempiente dell'agente costituisse giusta causa di recesso dal contratto di agenzia da parte della società preponente.
La convenuta escludeva il diritto di 2A di ottenere:
- l'indennità sostituiva del preavviso;
- l'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 13 dell'AEC.
In ordine alle provvigioni che parte attrice sosteneva di dover ancora percepire, affermava che esse non Contro
fossero dovute. Ciò in quanto non era intervenuto tra le parti un accordo volto a riconoscere all'agente un compenso in misura fissa.
pagina 12 di 39 Dunque, l'agente aveva diritto esclusivamente alle provvigioni sugli affari effettivamente conclusi nella sua zona di competenza e nella misura pattuita in contratto.
La convenuta sosteneva che il pagamento mensile a favore di 2A di acconti provvigionali non modificava il contenuto del contratto.
Infine, parte convenuta esponeva che, tra le parti, era intervenuto un accordo che garantiva all'agente un flusso finanziario costante, salvo successivo conguaglio che,
tuttavia, non veniva mai eseguito.
Pertanto, richiedeva in tale sede il conguaglio, Contro
limitatamente agli ultimi cinque anni di rapporto, per un importo pari ad Euro 260.000,00.
Per tali motivi, la parte resistente chiedeva:
- nel merito, di respingere le domande attoree perché
infondate in fatto e diritto;
- in via riconvenzionale, di dichiarare tenuta e di condannare 2A, nonché il socio in via Parte_1
pagina 13 di 39 solidale e, salva la preventiva escussione del patrimonio sociale, a pagare a la somma di Euro 260.000,00 o Contro
quella diversa che risulterà dovuta, oltre a interessi legali dai singoli pagamenti al saldo;
- la vittoria delle spese di lite.
Tale, sempre in sintesi, la comparsa di costituzione e risposta
della convenuta, con la domanda riconvenzionale contro
l'attore.
All'udienza del 2 marzo 2023, il giudice onorario, allora assegnatario della causa, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., come richiesti dalle parti e rinviava all'udienza di ammissione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 22 giugno 2023, il giudice onorario decideva sulle istanze istruttorie e rinviava all'udienza di assunzione dei mezzi di prova.
All'udienza del 21 novembre 2023, si procedeva all'escussione dei testimoni e il giudice onorario rinviava pagina 14 di 39 all'udienza per la prosecuzione della prova, che avveniva all'udienza del 5 marzo 2024.
All'udienza del 30 aprile 2024, veniva escusso un ulteriore testimone.
All'esito dell'udienza, il giudice onorario si riservava e, con ordinanza emessa in pari data, rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.
La seconda sezione civile del Tribunale di Bologna subiva ristrutturazione, a seguito dell'insediamento del nuovo presidente di sezione. Il presidente di sezione, in sede insediamento (settembre 2024) assegnava a sé le cause di maggiore anzianità di iscrizione, onde abbreviare i tempi decisori della sezione: di conseguenza, il procedimento veniva assegnato al presidente di sezione Marco D'Orazi.
All'udienza del 12 dicembre 2024, le parti precisavano le conclusioni come da fogli elettronici precedentemente depositati in CONSOLLE;
il giudice tratteneva la causa in pagina 15 di 39 decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Seguivano le difese finali.
L'art. 132 c.p.c., come novellato, consente anche la integrale omissione dello svolgimento del processo. Quindi,
a maggior ragione, esso può limitarsi a quanto precede.
In ogni caso, si richiamano atti e documenti di causa in relazione a quanto qui non narrato.
…oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda avanzata da parte attrice è parzialmente
fondata, nei limiti di cui in motivazione.
È infondata la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla parte convenuta.
Sull'avvenuta risoluzione del contratto
per inadempimento dell'agente
pagina 16 di 39 In primo luogo, si rende necessario ricostruire il rapporto contrattuale intercorso tra parte attrice e parte convenuta,
al fine di comprendere le ragioni sottese alla decisione.
Il negozio giuridico stipulato in data 09.02.2004 può essere qualificato come contratto di agenzia, regolato dagli artt.
1742 e ss. c.c. e dall'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio del 16.02.2009 (c.d.
“AEC”). Il tipo contrattuale è incontroverso fra le parti;
né
muta la natura di tale contratto la circostanza che in precedenza vi fosse altro tipo di contratto;
a maggior ragione, non muta il quadro decisorio la circostanza che la agenzia fosse svolta prima in forme individuali e poi di impresa collettiva (società).
In particolare, con la stipulazione del contratto di agenzia,
la 2A assumeva l'incarico di promuovere la vendita dei prodotti commercializzati dalla nella zona territoriale Contro
ad essa affidata, ossia nella zona di: Cremona, Pavia, Lodi
pagina 17 di 39 e Provincia di Milano zona sud, come precisato dall'art. 2
del contratto (“Zona”).
Gli obblighi gravanti sull'agente sono specificati dall'art. 6
del contratto e consistevano nel:
«[…] a) tutelare i nostri interessi commerciali e ad agire con
estrema lealtà e buona fede;
b) promuovere con la massima diligenza le vendite di tutti i
nostri prodotti;
c) seguire le istruzioni attinenti alla nostra politica ed alla
strategia di vendita;
d) visitare con continuità e frequenza tutti i clienti,
promuovendo la migliore e tempestiva assistenza;
e) garantirci la massima collaborazione nell'agevolare i
compiti di verifica, promozione e ricerca di mercato, ecc. da
noi promossi […]».
Per allegazione di parte attrice (pag. n. 3 dell'atto di citazione), l'agente svolgeva il proprio incarico anche con pagina 18 di 39 modalità “da remoto”, ossia intratteneva i rapporti con i clienti anche telefonicamente o in altro modo.
Inoltre, nel corso del giudizio, l'attrice non contestava le affermazioni di controparte, in ordine alla volontà del Sig.
di non ottenere il rilascio del green pass, necessario Pt_1
per poter visitare i clienti. In sostanza, non vi era contestazione in sede di giudizio che il legale rappresentante della parte attrice – dominus di 2 A – non intendesse munirsi del permesso verde (green pass). E' fatto notorio che tale documento, nel periodo COVID, era necessario per circolare nel territorio.
La parte attrice sostiene che alcun inadempimento potesse esserle imputato in quanto l'art. 3 del contratto attribuiva all'agente la facoltà di svolgere il proprio incarico “con
piena autonomia di tempi, modalità e mezzi”. Dunque –
questa la posizione della parte attrice – non vi era inadempimento, per la sola scelta di non vaccinarsi e di non pagina 19 di 39 ricorrere agli altri casi che consentivano il rilascio del documento di circolazione green pass.
La affermazione non è condivisibile.
E valga il vero.
Infatti, occorre rilevare che l'art. 3 imponeva all'agente di svolgere l'incarico in conformità alle istruzioni impartite dalla preponente SEF. Nel caso di specie, il Sig. Pt_1
non visitava stabilmente i clienti e neppure le aziende che aspiravano a divenire clienti, in quanto privo di green pass
(come emerso dal doc. n. 6 di ). Contro
Lo svolgimento dell'incarico solo “da remoto” – non vietato sicuramente dal contratto in modo assoluto – non gli consentiva di adempiere diligentemente ai propri obblighi e di rispettare le richieste della società proponente;
infatti,
un conto è lavorare da remoto come complemento della attività complessiva – ogni professionista telefona, fa riunioni via video, ecc. – un conto è non poter uscire di casa e poter lavorare soltanto da remoto. Di fatto, tale modalità
pagina 20 di 39 non ha consentito a parte attrice di svolgere in modo completo i suoi doveri di agente.
L'art. 1746 c.c. individua gli obblighi dell'agente; il quale,
nell'esecuzione del contratto, è tenuto ad agire con lealtà e buona fede. Inoltre, deve adempiere l'incarico in conformità alle istruzioni ricevute. Dunque, è evidente che la condotta tenuta dal Sig. si poneva in contrasto Pt_1
sia con il contratto di agenzia stipulato con sia con Contro
l'art. 1746 c.c..
In sintesi, la obbligazione assunta consentiva una attività
da remoto ma non solo da remoto. Alla corta: sì “anche da
remoto”, non anche “solo da remoto” .
Occorre tenere conto come il green pass fosse concedibile ai vaccinati e la parte attrice non ha invocato patologie o altre ragioni che gli impedivano di vaccinarsi. Non solo: il
green pass poteva essere rilasciato anche con verifica ad hoc,
i c.d. tamponi.
pagina 21 di 39 Pertanto, si ritiene che tale condotta abbia integrato gli
estremi dell'inadempimento, idoneo a costituire giusta causa
di risoluzione del contratto.
Le testimonianze rese nel corso dell'istruttoria non permettono di giungere a diverse conclusioni, in quanto generiche. Infatti, il capitolo n. 18 - formulato dalla parte attrice nella seconda memoria n. 183 c.p.c. - si riferiva ad un arco temporale eccessivamente ampio, ossia agli anni dal 2017 al 2021. Nel senso che tali capitoli, ammessi dal giudice onorario, non provano un adempimento: a) nel periodo specifico;
b) anche per le esigenze di assistenza e consulenza fisica ed in situ, da parte dei clienti.
Peraltro, alcuni testimoni (e.g.: hanno Tes_1 CP_3
confermato come la parte attrice andasse anche presso i clienti. Dunque, il solo fatto di non poter più girare, di perdere questa parte del servizio reso ai clienti, anche in ottica di fidelizzazione degli stessi, è un inadempimento. A
pagina 22 di 39 tacer d'altro, si è “smarrita” metà del servizio resa dall'agente, quella resa presso i clienti e presso le fiere.
Dunque, la condotta tenuta da può essere qualificata Par
come giusta causa di risoluzione del contratto.
L'art. 18 del contratto di agenzia prevedeva una clausola risolutiva espressa, in forza della quale il contratto doveva intendersi automaticamente risolto al verificarsi di inadempimenti imputabili all'agente.
La clausola contrattuale individua espressamente le condotte idonee a giustificare la risoluzione del contratto e,
in particolare, rileva la lettera b), ossia:
«violazione del Suo obbligo di svolgere stabilmente,
continuativamente e diligentemente l'attività di promozione e
sviluppo dei nostri prodotti, e di seguire le nostre istruzioni
circa la politica e la strategia di vendita».
La sussistenza di giusta causa, legittimante la risoluzione del contratto si desume anche dall'art. 1 del contratto di agenzia, secondo cui: «se successivamente alla sottoscrizione
pagina 23 di 39 del presente mandato […] non Le fosse più possibile
promuovere personalmente la vendita dei nostri prodotti o
adempiere agli obblighi del presente incarico, il contratto si
intenderà risolto per fatto da Lei dipendente».
Pertanto, alla luce di quanto fin ora esposto, si ritiene che il contratto di agenzia 09.02.2004 sia stato risolto legittimamente con la lettera del 18.02.2022 proveniente da
. Invero, con tale lettera la convenuta comunicava alla Contro
2A il recesso dal contratto di agenzia alla luce del comportamento inadempiente dell'agente.
In sintesi finale:
- Sì vi è inadempimento, poiché parte attrice non ha svolto le funzioni che richiedevano la presenza fisica (presso i clienti;
fiere; ecc.);
- Tali attività sono coessenziali al ruolo dell'agente; non vi è
dubbio che l'agente sia autonomo e possa lavorare anche con mezzi da remoto (video; telefono) ma non solo;
pagina 24 di 39 occorre infatti presenza fisica;
per rassicurare,
fidelizzare, convincere i clienti;
- Non giova a parte attrice la autonomia dell'imprenditore ed il fatto che potesse regolarsi anche da remoto;
anche
da remoto; non anche solo da remoto.
- Tanto più che i testimoni hanno confermato che le modalità precedenti non erano solo da remoto;
- Non vi è giustificazione di tale condotta, derivante da altre fonti (diverse da quella contrattuale); nel senso che non sono invocate patologie che impedissero la vaccinazione;
o, anche in tale caso, non si comprende perché l'attore non potesse procurarsi dei green pass ad
hoc, volta per volta.
Sull'indennità di fine rapporto
È infondata la domanda di parte attrice, volta ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di:
- Euro 63.696,72, a titolo di indennità di clientela;
- Euro 1.217,00, a titolo di FIRR 2021;
pagina 25 di 39 - Euro 50.000,00, a titolo di indennità di mancato preavviso.
La contrattazione collettiva ha introdotto una specifica disciplina sulle indennità spettanti agli agenti di commercio, al fine di porre rimedio alle ipotesi in cui la disciplina codicistica ne escludeva la corresponsione.
L'art. 13 dell'AEC del 16.02.2009 specifica che, in caso di cessazione del rapporto, l'agente ha diritto alla c.d.
indennità di fine rapporto.
Nello specifico, tale indennità è composta da tre emolumenti:
i) l'indennità di risoluzione del rapporto, denominata
“FIRR”;
ii) l'indennità suppletiva di clientela;
iii) l'indennità meritocratica.
La prima componente è riconosciuta all'agente anche qualora egli non abbia apportato un incremento della clientela o del fatturato.
pagina 26 di 39 L'art. 13, capo I, esclude il diritto dell'agente di ottenere l'indennità soltanto nell'ipotesi in cui lo scioglimento del contratto sia dipeso da una indebita ritenzione di somme da parte dell'agente.
Tale disposizione prevale sulla disciplina codicistica, in quanto è più favorevole all'agente. Infatti, l'art. 1751,
comma 2, c.c. stabilisce che l'indennità di cessazione del rapporto non è dovuta quando il preponente risolve il contratto a fronte dell'inadempimento dell'agente, che per la sua gravità la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Nel caso di specie, non si è verificata la fattispecie di esclusione dell'indennità prospettata dalla disciplina collettivistica.
Ciononostante, l'attrice non ha diritto alla somma richiesta a titolo di FIRR, in quanto, con il contratto del
09.02.2004, le parti hanno espressamente escluso la pagina 27 di 39 corresponsione dell'indennità in caso di cessazione del
contratto per fatto imputabile all'agente, ex art. 19.
In ordine alla seconda componente, l'art. 13, capo II,
riconosce il diritto dell'agente di ottenere l'indennità
suppletiva di clientela nell'ipotesi in cui lo scioglimento del contratto sia avvenuto su iniziativa della mandante per fatto non imputabile all'agente.
La ratio sottesa al riconoscimento dell'indennità suppletiva di clientela deve essere rinvenuta nel principio di equità.
L'erogazione di tale emolumento non è subordinata alla sussistenza della prima condizione indicata nell'art. 1751,
comma 1, c.c.. Dunque, i presupposti per la sua erogazione sono più favorevoli all'agente rispetto a quanto richiesto in ordine alla indennità per la cessazione del rapporto di agenzia e all'indennità meritocratica.
Tuttavia, affinché possa essere corrisposta all'agente, è
necessario che lo scioglimento del contratto non sia dipeso da causa ad esso imputabile.
pagina 28 di 39 Nel caso di specie, la risoluzione del contratto è stata provocata da un inadempimento imputabile all'agente.
Di conseguenza, 2A non ha diritto all'indennità suppletiva di clientela.
Sull'indennità di mancato preavviso
È altresì infondata la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di Euro 50.000,00, a titolo di indennità di mancato preavviso.
In ordine al contratto di agenzia stipulato a tempo indeterminato, l'art. 1750, comma 2, c.c. attribuisce a ciascuna parte il diritto di recedere il contratto dando all'altra parte un congruo termine di preavviso, secondo i tempi stabiliti dal successivo comma 3.
Anche l'art. 11 dell'AEC del 2009 prevede una disciplina sul preavviso. Tale disposizione stabilisce che:
«Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà
corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso,
pagina 29 di 39 una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno civile (1° gennaio
- 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti».
Nel caso di specie il recesso di dal contratto di agenzia Contro
sì è assistito da giusta causa.
La sussistenza di giusta causa consente il recesso ad nutum
dal contratto e, pertanto, esonera la parte recedente dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso.
Di conseguenza, la pretesa di parte attrice in ordine alla liquidazione dell'indennità di mancato preavviso è
infondata e non può essere accolta.
Sulle provvigioni insolute
Deve essere parzialmente accolta la domanda avanzata dalla parte attrice in ordine alle fatture rimaste insolute.
In particolare, la 2A rappresentava di non aver ricevuto il compenso di cui alle fatture:
pagina 30 di 39 - n. 13 emessa in data 30.12.2021, per Euro 9.099,67;
- n. 1 emessa in data 31.01.2022, per Euro 8.607,77;
- n. 2 emessa in data 14.03.2022, per Euro 5.463,13.
Il rapporto contrattuale intercorrente tra le odierne parti in lite si considera risolto in data 18.02.2022.
Di conseguenza, ha diritto unicamente alla Par
corresponsione degli importi oggetto delle fatture n.
13/2021 e n. 1/2022, pari complessivamente a Euro
17.707,44.
La fattura n. 2/2022 risulta essere stata emessa in data posteriore alla risoluzione del contratto e, di conseguenza,
l'attrice non ha diritto al pagamento della fattura emessa a titolo di “Saldo Provvigioni 1° trimestre 2022” (all. n. 7 di parte attrice). Né vi è prova, attesa la genericità della stessa, che si riferisca anche a frazioni di attività anteriori al (legittimo) scioglimento del rapporto di agenzia.
Sulle somme come qui riconosciute, spettano gli interessi maggiorati “per transazioni commerciali”. Il tasso è il pagina 31 di 39 medesimo;
tuttavia, il titolo è diverso in relazione a due distinti periodi (prima e dopo la domanda giudiziale). In
primo luogo, trattandosi di fatture, spettano tali interessi,
dal termine come stabilito dal decreto legislativo 231 del
2002, per i ritardi nei pagamenti;
il tutto fino alla domanda giudiziale. Dalla domanda, spettano comunque interessi in pari misura;
tuttavia, tali interessi sono dovuti in base a titolo diverso, consistente nell'articolo 1284, penultimo comma, che tali interessi prevede dalla domanda al saldo.
In pratica, si ha un “ponte” fra i due titoli e, in pratica,
spetta sempre il medesimo saggio di interessi (“transazioni
commerciali”), dal trentesimo giorno fattura (articolo 4 d.
lgs. cit.), ovvero altro termine come da d. lgs. 231 cit., fino al saldo.
Sulla domanda riconvenzionale
La domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta è infondata e non può essere accolta.
pagina 32 di 39 In particolare, sosteneva in riconvenzionale che le Contro
somme venivano corrisposte nel corso degli anni al Sig.
a titolo di anticipi provvigionali e non di Pt_1
provvigioni effettivamente maturate dall'agente in ordine agli affari conclusi.
Inoltre, affermava che tra le parti era intervenuto un accordo in forza del quale esse avevano pattuito che alla preponente spettasse il diritto di conguaglio.
In altri termini, la situazione prospettata dalla convenuta
sarebbe la seguente: le provvigioni spettavano all'agente esclusivamente in ordine alle vendite andate a buon fine, ex
artt. 7 e 8 del contratto;
la società corrispondeva all'agente una somma a titolo di acconto sulle provvigioni, salvo il diritto di di effettuare il conguaglio rispetto alla Contro
somma effettivamente dovuta all'agente.
Occorre rilevare che l'art. 20 del contratto di agenzia stipulato il 09.02.2004 prevede che ogni eventuale modifica dovesse essere approvata per iscritto, a pena di inefficacia.
pagina 33 di 39 Dunque, se è vero, come affermato dalla convenuta, che non è intervenuto tra le parti un accordo scritto in forza del quale esse avevano concordato che all'agente spettasse un compenso in misura fissa, è altresì vero che non vi è traccia di un accordo avente forma scritta da cui risulta il diritto di conguaglio della convenuta . Contro
Inoltre ed in via decisiva, dagli atti di causa è emerso che, a partire dall'anno 2011, abbia corrisposto all'agente Contro
Sig. la somma di Euro 100.000,00 all'anno. Pt_1
Dunque, risulta una prassi che il compenso dell'agente si attestasse intorno a tale somma di Euro 100.000,00. In
realtà, non solo di prassi si tratta;
piuttosto, tale condotta,
costante per molti anni, va valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1362 c.c. Si afferma in dottrina che la condotta conforme delle parti in sede di esecuzione del contratto “parla del contenuto” del contratto. Nella
metafora, la condotta delle parti non solo “parla” ma
“grida”, nel senso indicato da parte attrice.
pagina 34 di 39 Non sembra dubbio che la comune intenzione delle parti sia
ricavabile da tale comportamento complessivo anche posteriore
alla conclusione del contratto. Di tali “pareggiamenti”, che pretende oggi parte convenuta (peraltro, solo nel momento in cui è stata percossa dalla domanda attorea), non vi è
traccia; né vi è traccia di richieste precise in tal senso.
La condotta successiva è così chiara e limpida da rendere del
tutto infondata – al limite della temerarietà – la
riconvenzionale.
Conclusivamente, la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta è infondata e deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Le spese di lite possono compensarsi per due terzi.
Infatti, la domanda di parte attrice è stata accolta,
limitatamente alla somma di Euro 17.707,44, rispetto alla somma richiesta pari a Euro 114.913,72.
pagina 35 di 39 Parimenti, non viene accolta la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, volta ad ottenere la somma di Euro 260.000,00.
Pertanto, le parti in lite risultano soccombenti quasi in pari misura.
Si deve ritenere, tuttavia, la soccombenza di parte convenuta qualitativamente più seria;
essendo la riconvenzionale priva di verosimiglianza. Anche sul piano strettamente quantitativo ed aritmetico, la riconvenzionale rigettata ha un peso maggiore della parte di domanda attorea che viene rigettata.
Il che comporta una liquidazione di spese, sia pure frazionale, in favore di parte attrice;
sulla base, peraltro dello scaglione del riconosciuto e non del domandato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 13830/2022;
pagina 36 di 39 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1) DICHIARA risolto il contratto di agenzia del
09.02.2004 stipulato tra Parte_1
e
[...] Controparte_1
2) ACCERTA l'inadempimento di parte attrice.
3) ACCOGLIE la domanda di parte attrice,
limitatamente alla somma di Euro 17.707,44
(corrispondente alla somma degli importi di cui alle fatture n. 13/2021 e n. 1/2022); somma da aumentare con interessi di cui al decreto lgs. 231
del 2002, dal termine previsto dal decreto lgs. fino alla domanda e, poi, con interessi di cui all'art. 1284, quarto (penultimo) comma, c.c., correnti dalla domanda al saldo. Dunque, in sintesi,
medesimo tasso di interessi per “transazioni commerciali”, fino al saldo effettivo.
pagina 37 di 39 4) CONDANNA la parte convenuta al pagamento Contro
in favore della parte attrice della somma di Euro
17.707,44, con interessi come al precedente punto di
dispositivo, fino al saldo.
5) RIGETTA le domande attoree di condanna al pagamento di Euro 63.696,72, a titolo di indennità
di clientela;
di Euro 1.217,00, a titolo di FIRR
anno 2021; di Euro 50.000,00, a titolo di indennità
di mancato preavviso;
di Euro 5.463,13, a titolo di provvigioni di cui alla fattura n. 2/2022.
6) RIGETTA la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, volta ad ottenere la condanna di
2A alla restituzione di Euro 260.000,00.
7) DICHIARA compensate le spese per due terzi.
8) CONDANNA parte convenuta a pagare un terzo delle spese di lite di parte attrice;
spese di lite che si liquidano nell'intero (dunque, dovuto un terzo di pagina 38 di 39 quanto in appresso) in: Euro 7.000,00 per compensi di avvocato;
spese generali pari al
quindici per cento della somma che precede (spese generali pari al quindici per cento dei compensi di avvocato); Euro 786,00 per anticipazioni.
9) SI PUBBLICHI.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 13 marzo 2025
Il giudice Marco D'Orazi
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