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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2780/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 11:20 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. MARCO TURCONI il quale, stante la mancata costituzione della Parte_1
controparte nonostante la regolarità della notifica effettuata presso la PEC del difensore, chiede dichiararsene la contumacia.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice vista la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di e invita la parte costituita Controparte_1
a discutere oralmente la causa.
A questo punto l'Avv. MARCO TURCONI, nel riportarsi a quanto dedotto nel proprio atto di opposizione, insiste per l'accoglimento delle relative conclusioni rimettendosi al Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese dio lite chiedendo di essere esonerato dalla lettura della sentenza che autorizza il Tribunale a depositare tramite Consolle immediatamente all'esito della Camera di
Consiglio.
Dopo breve discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:25.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. provvedendo all'immediato deposito tramite l'applicativo “Consolle del Magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 12:50.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 2780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2780/2025 promossa
DA
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi PEC: e Email_1
rispettivamente riconducibili agli Avv.ti Marco Turconi e Email_2
Diego Brambilla, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce al ricorso in opposizione;
RICORRENTE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi esposti:
Nel merito, in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. riguardo il Parte_1 pagamento delle indennità di occupazione oggetto di causa relative all'immobile sito in Cologno
Monzese C.so Roma n. 128, di proprietà della sig.ra , in quanto dal-lo stesso non Controparte_1
più occupato almeno a far data dal gennaio 2020.
Nel merito, in via principale: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'estinzione di tutte le obbligazioni oggetto di causa mediante paga-mento avvenuto in data anteriore alla data di deposito del ricorso per ingiunzione di paga-mento e/o, comunque, accertare e dichiarare l'inesigibilità, per inesistenza del credito, di tutte le obbligazioni oggetto di causa alla data di deposito del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito, in via subordinata: dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'indennità di occupazione per il mese di dicembre 2024, escludendo in ogni caso l'applicazione di interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002, nella denegata e non creduta ipotesi siano ritenute dovute somme per capitale.
Nel merito, in ogni caso: condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e compensi della presente causa come da parametri vigenti, nonché condannare il convenuto opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 co.
1 c.p.c. per avere agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave in sede monitoria e/o nel presente giudizio di opposizione ovvero, comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dell'attore opponente.
In via istruttoria:
Pur ritenendo le domande fondate su prova documentale e non richiedendo la causa un'istruzione complessa, la presente difesa indica di seguito i mezzi di prova di cui chiede l'ammissione e i docu- menti che offre in comunicazione.
Si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze riportate nella premessa in fatto, quivi di seguito meglio capitolate, indicando:
- Sig.ra - testimonianza - residente in [...], C.so Roma n. 128: Testimone_1
1) Vero che il sig. , interrotta la convivenza con lei, lasciava l'immobile sito in Parte_1
Cologno Monzese (MB), Via Roma n. 128, per trasferirsi a risiedere presso i suoi genitori in
Cologno Monzese via Toscana n. 18 (e poi a Milano ove tuttora risiede), almeno a far data dal mese di gennaio 2020?
- Sig.ra - interrogatorio formale – residente in [...], C.so Roma n. Controparte_1
128:
2) Vero che ho dato mandato all'Avv. Antonello Falcone di incassare per mio conto le somme oggetto delle contabili di bonifico che si rammostrano (doc. 4 fasc. opponente) e che ho effettivamente ricevuto tali somme prima della data dell'11.12.2024.
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dalla par-te convenuta ove ammessi, con tutti i medesimi testimoni indicati dalla presente difesa a prova diret-ta sui capitoli di prova come sopra articolati e dedotti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.12.2024 , premettendo di Controparte_1 avere locato ad l'immobile in Cologno Monzese, corso Roma n. 128, al NCEU del Parte_1
medesimo Comune individuato al foglio 15, mappale 189, subalterno 8, l'appartamento, e al subalterno 20, il box, e deducendo che, a seguito di procedura di sfratto (per finita locazione maturata il 30.4.2023), le parti avevano siglato un accordo conciliativo in sede di mediazione per effetto del quale l'immobile avrebbe dovuto essere liberato entro il 31.8.2024 con conseguente assunzione del conduttore dell'obbligo di pagamento a titolo risarcitorio dell'indennità di occupazione per tutto il tempo in cui fosse rimasto “nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva consegna”, non avendovi quest'ultimo ottemperato, aveva chiesto intimarsi in proprio favore il pagamento di n. 4 indennità di occupazione (di importo pari al canone a suo tempo versato mensilmente, pari ad €
891,00) maturate successivamente alla scadenza del contratto.
Nel proporvi opposizione ha eccepito l'avvenuto pagamento di tre delle indennità Parte_1
richieste e, precisamente, quelle relative ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2024 abbondantemente prima della proposizione della domanda giudiziale, non essendo quella relativa al mese di dicembre, in quanto avente natura risarcitoria, ancora scaduta alla data di deposito del ricorso.
Nella dichiarata contumacia dell'opposta, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica del ricorso in opposizione, all'odierna udienza, previa discussione orale e successivo espletamento della
Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue, in conformità alle richieste avanzate da
Parte_1
Emerge, infatti, dagli atti e, in particolare, dal documento n. 4 prodotto da quest'ultimo come l'indennità di occupazione relativa ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2024 fosse stata corrisposta, rispettivamente, il 4.9.2024, il 7.10.2024 e il 25.11.2025 e, quindi, in tutti e tre i casi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 10.12.2024.
L'unica indennità asseritamente corrisposta dopo è quella relativa al mese di dicembre 2024 ma, a ben vedere, se si considera la sua indiscutibile natura risarcitoria e la non applicabilità ad essa del termine contrattualmente previsto per la corresponsione del canone di locazione, essendo stato il contratto di locazione definitivamente risolto, è agevole concludere che alla data del 10.12.2024 non fosse ancora maturato il presupposto (il c.d. danno ingiusto ex art. 2043 c.c.) idoneo ad integrare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della relativa indennità.
Peraltro, la difesa attorea ha documentato di avere corrisposto anche tale indennità, come si evince chiaramente dalla contabile del bonifico datata 24.3.2025 e prodotta al documento n. 6.
Si aggiunga, a chiusura del cerchio, che la mancata costituzione dell'opposta è un ulteriore indice, piuttosto sintomatico, dell'assenza di valide argomentazioni da opporre alla legittima richiesta di revoca avanzata in questa sede dall'ex conduttore.
Ne consegue la revoca integrale del decreto ingiuntivo e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite quivi sostenute che si liquidano, stante l'estrema semplicità del giudizio e l'assenza di contraddittorio, sulla base di compensi assai vicini ai minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e di trattazione, non essendo enucleabile un'autonoma fase decisoria scindibile da quest'ultima.
L'opponente ha da ultimo sollecitato il Tribunale a valutare la risarcibilità dei danni subiti ex art. 96, comma 1, c.p.c. per avere la controparte agito in giudizio con mala fede o colpa grave in sede monitoria non allegando, tuttavia, com'era suo specifico onere, quantomeno il presupposto oggettivo costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito a seguito dell'iniziativa assunta dall'opposta nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 2780/2025 emesso in data 16.1.2025 e pubblicato il successivo 17.1.2025;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1
nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.076,00, di cui 76,00 per spese esenti e 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se dovuta, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dall'opponente.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 16 giugno 2025 ad ore 11:20 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per l'avv. MARCO TURCONI il quale, stante la mancata costituzione della Parte_1
controparte nonostante la regolarità della notifica effettuata presso la PEC del difensore, chiede dichiararsene la contumacia.
Per nessuno è presente. Controparte_1
Il Giudice vista la regolarità della notifica, dichiara la contumacia di e invita la parte costituita Controparte_1
a discutere oralmente la causa.
A questo punto l'Avv. MARCO TURCONI, nel riportarsi a quanto dedotto nel proprio atto di opposizione, insiste per l'accoglimento delle relative conclusioni rimettendosi al Tribunale in ordine alla liquidazione delle spese dio lite chiedendo di essere esonerato dalla lettura della sentenza che autorizza il Tribunale a depositare tramite Consolle immediatamente all'esito della Camera di
Consiglio.
Dopo breve discussione, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:25.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. provvedendo all'immediato deposito tramite l'applicativo “Consolle del Magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 12:50.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 2780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2780/2025 promossa
DA
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi PEC: e Email_1
rispettivamente riconducibili agli Avv.ti Marco Turconi e Email_2
Diego Brambilla, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce al ricorso in opposizione;
RICORRENTE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI PER LA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dei motivi esposti:
Nel merito, in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto opposto;
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Sig. riguardo il Parte_1 pagamento delle indennità di occupazione oggetto di causa relative all'immobile sito in Cologno
Monzese C.so Roma n. 128, di proprietà della sig.ra , in quanto dal-lo stesso non Controparte_1
più occupato almeno a far data dal gennaio 2020.
Nel merito, in via principale: dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni conseguenza di legge;
accertare e dichiarare l'estinzione di tutte le obbligazioni oggetto di causa mediante paga-mento avvenuto in data anteriore alla data di deposito del ricorso per ingiunzione di paga-mento e/o, comunque, accertare e dichiarare l'inesigibilità, per inesistenza del credito, di tutte le obbligazioni oggetto di causa alla data di deposito del ricorso, con ogni conseguenza di legge.
Nel merito, in via subordinata: dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione all'indennità di occupazione per il mese di dicembre 2024, escludendo in ogni caso l'applicazione di interessi moratori ex D. Lgs. n.
231/2002, nella denegata e non creduta ipotesi siano ritenute dovute somme per capitale.
Nel merito, in ogni caso: condannare il convenuto opposto al pagamento delle spese e compensi della presente causa come da parametri vigenti, nonché condannare il convenuto opposto al risarcimento dei danni ex art. 96 co.
1 c.p.c. per avere agito e/o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave in sede monitoria e/o nel presente giudizio di opposizione ovvero, comunque, al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore dell'attore opponente.
In via istruttoria:
Pur ritenendo le domande fondate su prova documentale e non richiedendo la causa un'istruzione complessa, la presente difesa indica di seguito i mezzi di prova di cui chiede l'ammissione e i docu- menti che offre in comunicazione.
Si chiede ammettersi prova per testi e interrogatorio formale sulle circostanze riportate nella premessa in fatto, quivi di seguito meglio capitolate, indicando:
- Sig.ra - testimonianza - residente in [...], C.so Roma n. 128: Testimone_1
1) Vero che il sig. , interrotta la convivenza con lei, lasciava l'immobile sito in Parte_1
Cologno Monzese (MB), Via Roma n. 128, per trasferirsi a risiedere presso i suoi genitori in
Cologno Monzese via Toscana n. 18 (e poi a Milano ove tuttora risiede), almeno a far data dal mese di gennaio 2020?
- Sig.ra - interrogatorio formale – residente in [...], C.so Roma n. Controparte_1
128:
2) Vero che ho dato mandato all'Avv. Antonello Falcone di incassare per mio conto le somme oggetto delle contabili di bonifico che si rammostrano (doc. 4 fasc. opponente) e che ho effettivamente ricevuto tali somme prima della data dell'11.12.2024.
Si chiede di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente dedotti dalla par-te convenuta ove ammessi, con tutti i medesimi testimoni indicati dalla presente difesa a prova diret-ta sui capitoli di prova come sopra articolati e dedotti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.12.2024 , premettendo di Controparte_1 avere locato ad l'immobile in Cologno Monzese, corso Roma n. 128, al NCEU del Parte_1
medesimo Comune individuato al foglio 15, mappale 189, subalterno 8, l'appartamento, e al subalterno 20, il box, e deducendo che, a seguito di procedura di sfratto (per finita locazione maturata il 30.4.2023), le parti avevano siglato un accordo conciliativo in sede di mediazione per effetto del quale l'immobile avrebbe dovuto essere liberato entro il 31.8.2024 con conseguente assunzione del conduttore dell'obbligo di pagamento a titolo risarcitorio dell'indennità di occupazione per tutto il tempo in cui fosse rimasto “nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva consegna”, non avendovi quest'ultimo ottemperato, aveva chiesto intimarsi in proprio favore il pagamento di n. 4 indennità di occupazione (di importo pari al canone a suo tempo versato mensilmente, pari ad €
891,00) maturate successivamente alla scadenza del contratto.
Nel proporvi opposizione ha eccepito l'avvenuto pagamento di tre delle indennità Parte_1
richieste e, precisamente, quelle relative ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2024 abbondantemente prima della proposizione della domanda giudiziale, non essendo quella relativa al mese di dicembre, in quanto avente natura risarcitoria, ancora scaduta alla data di deposito del ricorso.
Nella dichiarata contumacia dell'opposta, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica del ricorso in opposizione, all'odierna udienza, previa discussione orale e successivo espletamento della
Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue, in conformità alle richieste avanzate da
Parte_1
Emerge, infatti, dagli atti e, in particolare, dal documento n. 4 prodotto da quest'ultimo come l'indennità di occupazione relativa ai mesi di giugno, luglio ed agosto 2024 fosse stata corrisposta, rispettivamente, il 4.9.2024, il 7.10.2024 e il 25.11.2025 e, quindi, in tutti e tre i casi prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo avvenuto il 10.12.2024.
L'unica indennità asseritamente corrisposta dopo è quella relativa al mese di dicembre 2024 ma, a ben vedere, se si considera la sua indiscutibile natura risarcitoria e la non applicabilità ad essa del termine contrattualmente previsto per la corresponsione del canone di locazione, essendo stato il contratto di locazione definitivamente risolto, è agevole concludere che alla data del 10.12.2024 non fosse ancora maturato il presupposto (il c.d. danno ingiusto ex art. 2043 c.c.) idoneo ad integrare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione della relativa indennità.
Peraltro, la difesa attorea ha documentato di avere corrisposto anche tale indennità, come si evince chiaramente dalla contabile del bonifico datata 24.3.2025 e prodotta al documento n. 6.
Si aggiunga, a chiusura del cerchio, che la mancata costituzione dell'opposta è un ulteriore indice, piuttosto sintomatico, dell'assenza di valide argomentazioni da opporre alla legittima richiesta di revoca avanzata in questa sede dall'ex conduttore.
Ne consegue la revoca integrale del decreto ingiuntivo e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite quivi sostenute che si liquidano, stante l'estrema semplicità del giudizio e l'assenza di contraddittorio, sulla base di compensi assai vicini ai minimi previsti dal D.M. n. 147/2022 e per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e di trattazione, non essendo enucleabile un'autonoma fase decisoria scindibile da quest'ultima.
L'opponente ha da ultimo sollecitato il Tribunale a valutare la risarcibilità dei danni subiti ex art. 96, comma 1, c.p.c. per avere la controparte agito in giudizio con mala fede o colpa grave in sede monitoria non allegando, tuttavia, com'era suo specifico onere, quantomeno il presupposto oggettivo costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito a seguito dell'iniziativa assunta dall'opposta nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 2780/2025 emesso in data 16.1.2025 e pubblicato il successivo 17.1.2025;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite sostenute Controparte_1 Parte_1
nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.076,00, di cui 76,00 per spese esenti e 1.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se dovuta, come per legge;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. avanzata dall'opponente.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza in data 16 giugno 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese