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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5704/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5704/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA PASTORELLO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio degli avv.ti PIETRO SALVATORE BAFARO e Controparte_1 ROSANNA BRANCATISANO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 04/03/1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 309 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino Piazza Rebaudengo n. 3/17 di proprietà di entrambi i coniugi verrà interamente acquistata dalla signora Controparte_1
DÀ ATTO che il Sig. si obbliga a cedere alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 che si impegna ad acquistare, la quota del 50% dell'immobile sito in Torino Piazza Rebaudengo n 3 interno 17 censita al N.C.E.U.: foglio 1080, particella 115, subalterno 16, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, vani 5, RC 787,60 entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'omologa della separazione.
DÀ ATTO che per tale trasferimento la signora si impegna a versare al signor Controparte_1
contestualmente all'atto di acquisto la somma di euro 32.000,00 Parte_1 (trentaduemila,00).
DÀ ATTO che le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999.
DISPONE che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della signora Parte_1
la somma di euro 200.00 mensile a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del CP_1 presente atto e tale somma verrà revocata al momento dell'erogazione per intero della pensione sociale in favore della signora , somma che verrà rivalutata secondo Istat fino al momento CP_1 della revoca.
DÀ ATTO che il signor pagherà il 50% della Tari del 2024 fino alla data in cui Parte_1 lo stesso si allontanava dalla casa coniugale e il 50% delle spese straordinarie fino alla vendita della propria quota.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a rispettare le condizioni anzidette dalla data del deposito del presente ricorso.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver regolato ogni altro tipo di rapporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5704/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA PASTORELLO che Parte_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, con il patrocinio degli avv.ti PIETRO SALVATORE BAFARO e Controparte_1 ROSANNA BRANCATISANO che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 in TORINO il 04/03/1984.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 309 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984).
Con ricorso depositato il 13/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che la casa coniugale sita in Torino Piazza Rebaudengo n. 3/17 di proprietà di entrambi i coniugi verrà interamente acquistata dalla signora Controparte_1
DÀ ATTO che il Sig. si obbliga a cedere alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 che si impegna ad acquistare, la quota del 50% dell'immobile sito in Torino Piazza Rebaudengo n 3 interno 17 censita al N.C.E.U.: foglio 1080, particella 115, subalterno 16, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 3, vani 5, RC 787,60 entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'omologa della separazione.
DÀ ATTO che per tale trasferimento la signora si impegna a versare al signor Controparte_1
contestualmente all'atto di acquisto la somma di euro 32.000,00 Parte_1 (trentaduemila,00).
DÀ ATTO che le parti danno atto che il trasferimento immobiliare di cui sopra costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, le parti chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e della Corte Costituz. n. 154/1999.
DISPONE che il signor versi a titolo di contributo al mantenimento della signora Parte_1
la somma di euro 200.00 mensile a partire dal mese successivo alla sottoscrizione del CP_1 presente atto e tale somma verrà revocata al momento dell'erogazione per intero della pensione sociale in favore della signora , somma che verrà rivalutata secondo Istat fino al momento CP_1 della revoca.
DÀ ATTO che il signor pagherà il 50% della Tari del 2024 fino alla data in cui Parte_1 lo stesso si allontanava dalla casa coniugale e il 50% delle spese straordinarie fino alla vendita della propria quota.
DÀ ATTO che le parti si impegnano a rispettare le condizioni anzidette dalla data del deposito del presente ricorso.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver regolato ogni altro tipo di rapporto.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
21/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.