Ordinanza collegiale 22 agosto 2019
Ordinanza collegiale 18 marzo 2021
Sentenza 17 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00038/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01002/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2016, proposto da
SA TA, NG NN, NG LI, NG AN, NG AO, rappresentati e difesi dall'avvocato Mirko Conte, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via dei Prioli, n. 17;
contro
Comune di SA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora, n. 9;
per la declaratoria e/o l'accertamento
- della illegittimità del comportamento dell’A.C. intimata, nonché dell'occupazione d'urgenza del 7 febbraio 2011 non seguita dall’emanazione del decreto di esproprio e di tutta la procedura ablatoria disposta dal Comune di SA in relazione al terreno di proprietà dei ricorrenti, sito in agro di SA ed ubicato tra le vie O. Solazzo ed A. Manzoni, in Rione “Riesci”, catastalmente censito al foglio 5 particella 663, superficie di 499 mq., per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione del P.I.R.P., e di conseguenza il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla restituzione dell'area prefata, previa riduzione in pristino, o in subordine, al risarcimento dei danni, con condanna in tal senso dell’A.C. intimata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di SA;
Viste le ordinanze istruttorie n. 1433 del 22/08/2019 e n. 404 del 18/03/2021 di questa Sezione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa NN Abbate e udito per parte ricorrente il difensore avv.to M. Conte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti - comproprietari di un terreno di 499 mq. ubicato in SA, nel Rione “Riesci”, tra le Vie O. Solazzo e A. Manzoni (distinto in catasto al foglio 5, particella 663) - chiedono, con ricorso depositato in giudizio il 30/06/2016, l’accertamento dell’illegittimità del comportamento del Comune di SA, consistente nell’occupazione d’urgenza del predetto terreno per l’attuazione del P.I.R.P. disposta con provvedimento del 07/02/2011, prot. n. 1007 non seguito dall’emanazione del decreto di esproprio, nonché la condanna dell’A.C. intimata alla restituzione del terreno occupato, previa riduzione in pristino, o, in subordine, al risarcimento del danno in misura pari al valore venale del terreno stesso quantificato in € 62.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
A sostegno delle domande azionate, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:
Illegittimità manifesta - Carenza di potere - Violazione dell'art. 42 Costituzione, dell'art. 1 Protocollo I Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 13, comma 6 D.P.R. n. 327/2001.
In esito all’udienza pubblica del 25 giugno 2019, con ordinanza istruttoria n. 1433 del 22/08/2019, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva matura per la decisione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori a carico del Comune di SA, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e chiarendo compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio di che trattasi, specificando, in particolare, se e quali atti ablatori sono stati adottati dall’A.C. in relazione al terreno di proprietà dei ricorrenti dopo l’occupazione d’urgenza disposta con provvedimento del 07/02/2011, prot. n. 1007 ”, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria e conseguentemente rinviando la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica del 7 Aprile 2020.
La suddetta ordinanza istruttoria è rimasta, però, ineseguita (senza alcuna giustificazione) dal Comune intimato.
Alla pubblica udienza del 07/04/2020, il Presidente di questa Sezione, in mancanza dell'istanza di decisione prevista dall'art. 84 comma 2 del D.L. n. 18/2020, ha disposto il rinvio della causa alla prima udienza pubblica della Sezione del mese di gennaio 2021.
Il 28/12/2020, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione ex art.4 comma 1 D.L. 30 aprile 2020, n.28, insistendo per il pieno accoglimento del ricorso.
In esito alla pubblica udienza del 14 gennaio 2021, con ordinanza istruttoria n. 404 del 18/03/2021, questa Sezione, rilevando che la causa non appariva ancora matura per la decisione, permanendo la necessità dell’espletamento degli accertamenti istruttori già disposti dalla Sezione, ha ritenuto “ necessario, ai fini del decidere, reiterare gli incombenti istruttori già disposti con la precedente ordinanza n. 1433 del 22/08/2019, ordinando (nuovamente) al Comune di SA l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e chiarendo compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio di che trattasi, specificando, in particolare, se e quali atti ablatori sono stati adottati dall’A.C. in relazione al terreno di proprietà dei ricorrenti dopo l’occupazione d’urgenza disposta con provvedimento del 07/02/2011, prot. n. 1007, con espresso avvertimento che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a. ”, assegnando all'Amministrazione Comunale intimata il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza istruttoria per provvedere all’adempimento e rinviando la trattazione della causa alla successiva udienza pubblica indicata in dispositivo.
Il 14/05/2021, il Comune di SA si è costituito in giudizio, depositando un breve memoria di stile, nella quale ha impugnato e contestato siccome irricevibile, improcedibile, inammissibile, e comunque infondato in fatto e in diritto l’avverso ricorso, chiedendone il rigetto, ma non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti da questa Sezione con le ordinanze istruttorie n. 1433 del 22/08/2019 e n. 404 del 18/03/2021.
Alla pubblica udienza del 03/11/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e va accolto, nei sensi di seguito indicati.
1. - E’ opportuno ribadire, in limine , la sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo, ai sensi dell’art. 133, primo comma, lettera g) del Codice del Processo Amministrativo (in forza del quale “ Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (…) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”) in ordine alle domande azionate dai ricorrenti.
Ed invero, a tale riguardo, « la Sezione non ha motivo per discostarsi dall’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “nella materia dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, ad eccezione delle ipotesi in cui manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l'Amministrazione espropriante abbia agito nell’assoluto difetto di una potestà ablativa (devolute come tali alla giurisdizione ordinaria), spettano alla giurisdizione amministrativa esclusiva, ex art. 133 primo comma lettera g) c.p.a., le controversie (come quella de qua) nelle quali si faccia questione - anche ai fini della tutela risarcitoria - di attività di occupazione e trasformazione di un bene immobile conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento ablatorio all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà, purchè vi sia un collegamento - anche mediato - all’esercizio della pubblica funzione (“ex multis”: Consiglio di Stato, IV Sezione, 4 Aprile 2011 n. 2113; T.A.R. Lombardia, Brescia, I Sezione 18 Dicembre 2008 n.1796; Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 30 Luglio 2007 n. 9 e 22 Ottobre 2007 n. 12; T.A.R. Basilicata, 22 Febbraio 2007 n. 75; T.A.R. Puglia, Bari, III Sezione, 9 Febbraio 2007 n. 404; T.A.R. Lombardia, Milano, II Sezione, 18 Dicembre 2007 n. 6676; T.A.R. Lazio, Roma, II Sezione, 3 Luglio 2007 n. 5985; T.A.R. Toscana, I Sezione, 14 Settembre 2006 n. 3976; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 20 Dicembre 2006 nn. 27190, 27191 e 27193)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12 maggio 2015, n. 1549) » ( ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n.704).
2. - Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, in punto di fatto, questo Tribunale, ai fini di decidere la controversia per cui è causa, con due ordinanze istruttorie n. 1433 del 22/08/2019 e n. 404 del 18/03/2021, ha ordinato al Comune di SA l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dai ricorrenti e chiarendo compiutamente lo stato attuale del procedimento ablatorio di che trattasi, specificando, in particolare, se e quali atti ablatori sono stati adottati dall’A.C. in relazione al terreno di proprietà dei ricorrenti dopo l’occupazione d’urgenza disposta con provvedimento del 07/02/2011, prot. n. 1007, con espresso avvertimento (inserito nella seconda ordinanza istruttoria n. 404 del 18/03/2021) che, in caso di persistente inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, avrebbero potuto essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a..
Pertanto, non avendo il Comune di SA adempiuto - senza addurre alcuna giustificazione in proposito - agli incombenti istruttori reiteratamente disposti dalla Sezione con le due sopra menzionate ordinanze, il Collegio ritiene che, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. civ. (“ Il giudice può desumere argomenti di prova (…), in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo ”) e 64, comma 4, cod. proc. amm. (“ Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo ”), si possano ritenere pienamente provate le asserzioni dei ricorrenti (peraltro non puntualmente contestate in punto di fatto dal Comune resistente, costituito con memoria di stile).
3. - Pertanto, nella fattispecie concreta per cui è causa, la mancata persistente emanazione dell’atto finale ablatorio, con conseguente illegittima privazione della disponibilità del bene immobile di proprietà dei ricorrenti e sua trasformazione, configura un illecito permanente della P.A..
Ed invero, secondo la nota pronuncia del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 febbraio 2016, n. 2, “ In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell’amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l’acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c. - con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull’occupazione contra ius, ovvero, dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene - che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo [dovendosi precisare in proposito che la rinuncia abdicativa, però, non costituisce più causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo a seguito delle successive Adunanze Plenarie nn. 2 e 4/2020] ;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull’Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l’art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell’istituto dell’occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il <<…giorno in cui il diritto può essere fatto valere>>;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis t.u. espr. ”.
Dunque, nel caso di specie, in carenza di un formale provvedimento finale di espropriazione da parte del Comune di SA (e in assenza del verificarsi delle ulteriori ipotesi di cessazione dell’illiceità individuate nella sentenza sopra citata dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), il terreno in questione è rimasto di proprietà dei ricorrenti, con la conseguenza che sussistono i presupposti per ordinarne la invocata restituzione agli odierni ricorrenti, previa la necessaria riduzione in pristino.
Deve, quindi, accogliersi la domanda di restituzione formulata dai ricorrenti in via principale, ordinando al Comune di SA l’immediata restituzione ai predetti del terreno in questione, distinto in Catasto del Comune di SA al foglio 5, particella 663, previa la necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
4. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto quanto alla domanda principale di restituzione del terreno in questione, previa la necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
5. - Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di SA l’immediata restituzione ai ricorrenti del terreno in questione, previa la necessaria riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione da parte della P.A. di un provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Condanna il Comune di SA, in persona del Sindaco pro tempore , al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
NN Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO