Accoglimento
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/07/2025, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06749/2025REG.PROV.COLL.
N. 06317/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6317 del 2023, proposto da AG- Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ER Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
BU DO in proprio e quale titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Aldegheri e dall’avv. Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico presso lo studio della prima, sito in Verona, via Albere, n. 80;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione prima), n. 27 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’azienda agricola BU DO;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 26 giugno 2025 per la parte appellata l’avv. Maddalena Aldegheri; Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Oggetto della domanda di annullamento proposta con il ricorso di primo grado era la cartella di pagamento n. 09520210010741561000, notificata il 20 settembre 2021, con la quale era stato richiesto il pagamento alla ricorrente azienda agricola della somma di Euro 680.228,02 per « prelievi latte » relativi alle annate 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09, interessi e oneri di riscossione.
1.2.- Avverso il predetto atto la ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità sia di carattere c.d. procedimentale sia involgenti il lato sostanziale della pretesa, ivi compresa la prescrizione del credito.
1.3.- AG e ER si opponevano all’accoglimento del ricorso.
1.4.- Con sentenza n. 27 del 2023, il T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sez. I, accoglieva la domanda di annullamento e rigettava quella di risarcimento del danno.
1.5.- La statuizione di accoglimento muoveva dalla fondatezza del secondo motivo di impugnazione, nella parte in cui la ricorrente aveva evidenziato l’illegittimità della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria, circa il metodo di compensazione nazionale scelto dall’Italia, basato inizialmente sulla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati per categorie prioritarie, e successivamente realizzato mediante la restituzione del prelievo imputato in eccesso a categorie prioritarie, secondo criteri non ammessi dai regolamenti comunitari. Il T.a.r. dava atto che il Consiglio di Stato, sulla scorta della sentenza della Corte di giustizia UE 13 gennaio 2022, causa C-377/19, aveva annullato, pendente il giudizio, una parte dei prelievi imputati all’azienda agricola BU DO iscritti a ruolo e richiesti in pagamento con la cartella qui impugnata (in particolare i prelievi relativi alle annate 2004/2005 e 2005/2006 annullati, rispettivamente, con le sentenze n. 2416/2022 e n. 2426/2022), ragione, quest’ultima, ritenuta sufficiente per addivenire all’annullamento della cartella impugnata.
1.6.- Il T.a.r. assorbiva gli ulteriori motivi e compensava le spese di giudizio.
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello AG e ER le quali ne hanno chiesto la parziale riforma sulla base di doglianze così prospettate:
1) mancata declaratoria di inammissibilità del secondo motivo di ricorso; violazione degli artt. 112 e 395, n. 5 c.p.c., 2909 del codice civile nonché degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c. L’odierna appellata non avrebbe potuto in alcun modo contestare la cartella di pagamento di cui trattasi per vizi che inficiavano gli atti presupposti e oggetto di separate impugnazioni. Il ricorso avrebbe dovuto, dunque, essere dichiarato inammissibile non potendosi dar luogo alla disapplicazione di atti consolidatisi ove in contrasto con l’ordinamento UE. Affermano le appellanti Amministrazioni che nessuna rilevanza avrebbero potuto assumere le pregresse sentenze Cons. Stato nn. 2416 del 2022 e 2426 del 2022, fermo restando che il T.a.r., pendenti quei giudizi, avrebbe dovuto sospendere quello dinanzi a sé stante il venir meno delle pretese creditorie vantate da AG in relazione all’ annualità 2004/2005 e 2005/2006. All’Agenzia delle entrate riscossione era precluso di assumere qualsiasi atto della predetta procedura successivo alla cartella (intimazione di pagamento, atto di pignoramento ecc.) poiché si sarebbe trattato di atti esecutivi cui l’appellata avrebbe avuto pieno titolo ad opporsi mediante i rimedi offertigli dall’art. 617 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973. La cartella di pagamento avrebbe potuto essere annullata parzialmente. Il T.a.r. avrebbe dovuto dare atto che l’importo complessivo dovuto dall’appellata ammontava ad importo diverso e inferiore rispetto a quello indicato nel ruolo e nella cartella
3.1.- Si è costituita in giudizio l’azienda agricola BU DO la quale ha preliminarmente eccepito la violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a. da parte delle Amministrazioni stante la asserita produzione di nuovi documenti in appello ed ha rappresentato, in relazione alle singole annualità interessate, che:
- quanto al prelievo 2004/05: l’atto di accertamento AG del prelievo tramite l’acquirente risulterebbe definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2416/2022;
- quanto al prelievo 2005/06: l’atto di accertamento AG del prelievo tramite l’acquirente risulterebbe definitivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2426/2022;
- quanto al prelievo 2006/07: mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’atto AG di accertamento del prelievo, non citato in cartella, così come mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’intimazione di versamento AG ex l. n. 33 del 2009 n.AGEA.AGA.2009.32406, non citata in cartella;
- quanto al prelievo 2007/08: mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’atto AG di accertamento del prelievo citato in cartella, così come mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’intimazione di versamento AG ex l. n. 33 del 2009 n. AGEA.AGA.2009.32406, non citata in cartella;
- quanto al prelievo 2008/09: mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’atto AG di accertamento del prelievo citato in cartella, così come mancherebbe la prova dell’avvenuta notifica, al ricorrente, dell’intimazione di versamento AG ex l. n. 33 del 2009 n. AGEA.AGA.2010.32903, non citata in cartella;
3.2. Ha osservato la parte privata che:
a) quanto al primo motivo d’appello:
- la cartella non avrebbe indicato i riferimenti dei provvedimenti presupposti;
- non sarebbe stata raggiunta la prova dell’avvenuta notifica, alla stessa, né dei provvedimenti AG di accertamento dei prelievi 2006/07, 2007/08 e 2008/09 – ossia dei prelievi non annullati, nelle more, dal Consiglio di Stato – né degli atti di intimazione ex l. n. 33/09, non citati nella cartella; pertanto tali prelievi non avrebbero potuto ritenersi definitivamente accertati nei confronti della stessa ricorrente;
- non sarebbe stata dimostrata l’esistenza di alcun giudicato, né esisterebbero atti « a monte» definitivi di imputazione del prelievo, tali da impedire il rilievo dell’incompatibilità comunitaria delle norme interne sulla base delle quale sono state eseguite le compensazioni nazionale per tutti i periodi di cui è causa (dal 2004/05 al 2008/09);
- sussisterebbe il dovere del giudice interno di non portare in esecuzione atti formati sulla base di norme interne contrarie al diritto comunitario, imponendosi, in tesi, la loro disapplicazione anche in presenza di atti a monte definitivi, siccome non impugnati, o addirittura « negativamente giudicati » in presenza di sentenze di condanna della Corte di giustizia UE. Il tutto considerato che gli atti a monte sarebbero compensazioni nazionali, ossia atti generali con validità su tutto il territorio nazionale, già oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato in plurime sentenze, con asserita efficacia erga omnes ;
- sarebbe inammissibile il motivo di appello che invoca la omessa sospensione del giudizio da parte del T.a.r. sul rilievo che le sentenze del Consiglio di Stato con le quali sono stati annullati gli atti di accertamento dei prelievi 2004/05 e 2005/06, sono intervenute nel corso del giudizio di primo grado e pertanto il T.a.r. non avrebbe in ogni caso potuto sospendere il giudizio in attesa della definizione di giudizi sui quali era già intervenuta una sentenza definitiva;
- la cartella impugnata avrebbe comunque perso efficacia e non potrebbe essere posta a base di alcuna procedura esecutiva;
- le somme relative ai titoli annullati, sarebbero risultate già recuperate per compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente per Euro 148.084,11 ma non sarebbero state portate a credito dell’azienda, imponendosi pertanto una totale revisione delle somme iscritte a ruolo;
b) quanto al secondo motivo d’appello:
- la cartella avrebbe dovuto essere annullata integralmente stante la unicità del ruolo;
- in ogni caso, la cartella sarebbe comunque ineseguibile poiché avrebbe perso efficacia.
4.- L’appellata ha, quindi, riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. i motivi assorbiti in prime cure, così articolati:
1) Illegittimità per violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, artt. 2943 ss. c.c., artt. 1308 e 1310 c.c., artt. 1, 3 e 21-bis, l. n. 241 del 1990; eccesso di potere sotto vari profili; intervenuta prescrizione della pretesa di AG. L’invio della cartella sarebbe avvenuto ben oltre il decorso di tutti i termini di prescrizione, rispetto a tutti i singoli atti di accertamento e, comunque, sarebbero maturati gli interessi; l’originaria ricorrente ha dubitato della conformità all’ordinamento UE della disciplina interna sulla prescrizione ed ha chiesto disporsi rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;
2) Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009; nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere; violazione e falsa applicazione art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33 del 2009, artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Cost., art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE); eccesso di potere sotto diversi profili, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 Cost.; violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU. I debiti per prelievo latte non avrebbero potuto essere « accertati come dovuti », così come non dovuto sarebbe stato il prelievo supplementare posto a suo tempo « illegittimamente » a carico dello Stato poiché quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che avrebbero dovuto essere disapplicate;
3) Decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. Sussisterebbe un limite temporale per la notifica della cartella di pagamento, asseritamente applicabile anche alle quote latte;
4) Violazione e falsa applicazione artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies l. n. 33 del 2009, artt. 633 ss. e artt. 474 ss. c.p.c., artt. 10 ss. d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973, artt. 1, 3 e 21-bis l. n. 241 del 1990, nonché artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; illegittima duplicazione del ruolo, delle procedure di recupero;
5) Violazione e falsa applicazione art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33 del 2009, art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 3 e 21-bis, l. n. 241 del 1990, art. 7 l. n. 212 del 200 e artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; errata quantificazione del debito esigibile per mancata imputazione delle somme già recuperate sui premi PAC; contestazione dell’ an e del quantum della pretesa. Sostiene la parte privata in relazione entrambi i motivi che:
- il « ruolo » di cui all’impugnata cartella deriverebbe da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte, derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8-ter l. n. 33 del 2009, ruolo, quest’ultimo, che sarebbe stato utilizzato da AG per operare (illegittimamente) il recupero dei prelievi, gravati di interessi non dovuti, anche se non definitivamente accertati, attraverso la compensazione con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente; nella cartella risulterebbero esposte a debito somme non dovute, già asseritamente (e illegittimamente) recuperate per compensazione da AG con i premi PAC liquidati all’azienda ricorrente, senza riconoscimento delle stesse a credito del ricorrente;
6) Violazione e falsa applicazione art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché art. 21-bis, l. n. 241 del 1990, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009, D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), artt. 12 ss., d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 1 e 7, l. n. 212 del 2000; ancora, artt. 1 e 3, l. n. 241 del 1990, e artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione art. 3-bis l. n. 53/94, artt. 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005, art. 16-ter l. n. 221 del 2012, art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973; eccesso di potere sotto vari profili; violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti; conseguente inefficacia degli atti di accertamento; inesigibilità delle somme iscritte a ruolo; violazione delle procedure di recupero. La mancata indicazione, ovvero la mancata notifica all’azienda ricorrente, degli atti di accertamento presupposti, determinerebbe a nullità/annullabilità della cartella;
7) Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, l. n. 241 del 1990, art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003, artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33 del 2009, art. 1, l. n 5 del 1998, artt. 1, 3, ss. l. n. 241 del 1990, art. 7, l. n. 212 del 2000 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost.; eccesso di potere sotto vari profili; nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21-septies, l. n. 241/90); contestazione della procedura di recupero; contestazione dell’ an e del quantum della pretesa per prelievi latte, interessi e oneri di riscossione. Non risulterebbe identificata e non sarebbe stata indicata la data di notifica degli di accertamento presupposti, ferma restando la non debenza degli interessi ai sensi dell’art. 10, comma 34, l. n. 119 del 2003; la cartella sarebbe illegittima anche per difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale (dalla motivazione difettosa, avuto riguardo anche alle asserite compensazioni PAC) sul quale sono stati calcolati;
8) Nullità e/o annullabilità degli atti impugnati per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica; violazione e falsa applicazione artt. 3-bis, 6, 6-bis e 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005, art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012 art. 28 d.l. n. 76 del 2020, art. 3-bis l. n. 53 del 1994 e artt. 26 e 50 d.P.R. n. 602 del 1973, art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973. ER avrebbe illegittimamente inviato la cartella – con conseguente dedotta « inesistenza » della stessa – da un indirizzo di posta elettronica non inserito in pubblici registri.
In prossimità dell’udienza l’appellata ha, con memoria ribadito le proprie tesi difensive ed ha così specificato i quesiti da porre a base dell’auspicato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE:
a) « se gli artt. 260 e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, letti
anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire che uno Stato membro, dichiarato inadempiente per non aver saputo applicare il diritto UE relativo al regime di contingentamento delle c.d. “quote latte” (di cui ai regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07) e dopo che la Corte di Giustizia UE ha interpretato i relativi regolamenti chiarendo che norme del tipo di quelle applicate in tale Stato membro per la quantificazione dei prelievi supplementari non sono compatibili con il diritto UE, possa continuare a pretendere dai soggetti che hanno prodotto oltre la propria quota il pagamento dei prelievi latte calcolati sulla base di norme interne in base alle quali lo Stato membro è stato dichiarato inadempiente e che comunque sono incompatibili con il diritto UE, senza prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza di inadempimento »;
b) « se i regolamenti del Consiglio 3950/92, 1377/03 e 1234/07, che hanno confermato il regime di contingentamento per il latte vaccino in sede UE per i periodi dal 1995/96 al 2008/09, letti anche alla luce dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di uguaglianza, oltre che di primazia del diritto comunitario, di effettività e di leale collaborazione, possano essere interpretati nel senso di consentire ad uno Stato membro, già dichiarato inadempiente ai sensi dell’art. 260 del Trattato per non aver saputo dare applicazione dal regime delle c.d. “quote latte” dal 1995/96 al 2008/09, di mantenere in vigore una normativa che ha comportato la dichiarazione di inadempimento e che è comunque incompatibile con il diritto UE, e quindi di pretendere, solo da una parte di produttori, il pagamento dei prelievi che avrebbero dovuto essere imputati ad altri e quindi maggiori di quelli dovuti»;
c) «se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali della certezza del diritto, di non discriminazione, di proporzionalità e di effettività, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della OM, ed in particolare i termini di prescrizione dettati dall’art. 3 di tale regolamento ».
5.- All’udienza pubblica del 26 giugno 2025, presente la procuratrice di parte appellata la quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità dell’appello poiché asseritamente rivolto solamente nei confronti di un capo della sentenza e non anche all’annullamento dell’intero ruolo, la causa, su richiesta della stessa, è stata trattenuta in decisione.
6.1.- In via preliminare, in linea con la regola ormai codificata anche nel c.p.a. con l’art. 76, comma 4 che richiama l’art. 276 c.p.c. va esaminata la questione in rito, sollevata dalla parte privata tendente a revocare in dubbio l’ammissibilità dell’appello la quale si mostra, però, infondata. L’appello di parte pubblica deve esser ritenuto indirizzato verso una prospettiva di unitarietà ruolo-cartella e, dunque, le doglianze devono ritenersi veicolate anche avverso il prodromico ruolo. L’eccezione va, pertanto, disattesa.
6.2.- Premesso che la cartella impugnata in prime cure riporta pretese riguardanti le annualità 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09, occorre ricostruire le vicende procedimentali e processuali relative alle singole annualità al fine di verificare l’ammissibilità o meno delle doglianze riconducibili agli atti a monte (e, dunque, l’ammissibilità della domanda caducatoria della cartella con riferimento ai censurati vizi c.d. derivati).
7.- In relazione alla annualità 2004/05, con sentenza Cons. Stato, sez. III, n. 2416 del 2022 è stata accolta la domanda di annullamento (tra le altre, della qui appellata azienda agricola) delle «a vverso la comunicazione A.G.E.A. del 28 luglio 2005 che comunicava i risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 2004/2005 ». Per tale annualità – a differenza di quanto ritenuto dalle appellanti sugli effetti del giudicato – la cartella deve ritenersi in parte qua automaticamente caducata (Cons. Stato, sez. VI, n. 645 del 2024), con conseguente parziale declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse.
8.- Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alla annualità 2005/2006: il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 2426 del 2022 ha accolto, in riforma della sentenza di primo grado (T.a.r. per il Lazio, sez. II, n. 3726 del 2015) la domanda di annullamento proposta anche dalla odierna appellata dei « avverso la comunicazione A.G.E.A. del 2 ottobre 2006 che comunicava i risultati della compensazione nazionale per il periodo di produzione lattiera 2005/2006 ». Anche per tale annualità la cartella deve ritenersi in parte qua automaticamente caducata, e, dunque, nella corrispondente parte, il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9.- In relazione alle restanti annualità (2006/07, 2007/08 e 2008/09), non osta alla produzione in grado di appello da parte di AG e ER – poiché ritenuta indispensabile ex art. 104 c.p.a. – dell’istanza di rateizzazione proposta dalla stessa azienda agricola appellata in data 29 agosto 2013 (e preceduta da altra del 30 settembre 2010), ciò che, ovviamente, attesta implicitamente la ricezione degli atti prodromici alla cartella qui impugnata, la quale, peraltro, dà pure atto di preesistenti provvedimenti (per il 2007 si fa menzione di un provvedimento n. 76210240537 e di una raccomandata del 5.8.2008; per il 2008 si fa menzione di un provvedimento n. 02082190345 e di una raccomandata del 8.8.2009) ed è interruttiva della prescrizione.
Tale assetto rende fondato il primo motivo d’appello per l’annualità 2004/05, 2005/06 e inammissibile il ricorso di prime cure nella parte in cui ha veicolato, sempre per le medesime annualità, doglianze « derivate » che l’originaria ricorrente ha rivolto al dato sostanziale della pretesa e che invece involgono gli atti a monte che, come si è visto, si sono consolidati.
10.- Fondato è pure il secondo motivo d’appello, non ravvisandosi cause ostative alla possibilità che in sede giurisdizionale, in ipotesi di parziale fondatezza della pretesa, la cartella e l’intimazione di pagamento possano subire una caducazione parziale irrilevante la unicità del prodromico ruolo. La Sezione ha già disatteso la tesi, alla quale si intende qui dare continuità, per la quale il potere di annullamento parziale della cartella sia esercitabile solo da parte del giudice tributario e non dal giudice amministrativo evidenziando che « per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull'atto, con la conseguenza che il g.a. può modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l'annullamento della cartella o intimazione deve essere parziale e limitata alla ripresa di credito delle annate […] rimanendo ferma la parte di cartella relativa a tutte le altre annate» (Cons. Stato, sez. VI, n. 2453 del 2025; n. 2505 del 2024).
11.- Può adesso passarsi all’esame dei motivi riproposti il cui interesse permane unicamente sulle annualità 2006/07, 2007/08 e 2008/09. Detti motivi, alla stregua di quanto si dirà, sono infondati.
11.- Infondata si rivela la doglianza con cui l’azienda agricola appellata ha riproposto la questione di prescrizione.
11.1.- Il Collegio, in primo luogo, non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario che ritiene applicabile tale materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis, Cons. Stato, VI, 16 aprile n. 3286; Cons. Stato, VI, 9 aprile 2025; Cons. Stato, VI, 9 febbraio 2024, n. 1316; Cons. Stato, III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui « gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare ... non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ».
11.2.- In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l'art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall'art. 2946 c.c. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
11.3.- Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall'altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
11.4.- L'inapplicabilità del termine prescrizionale breve di quattro anni discende dal richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all'art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della OM, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell'Unione, ma soprattutto perché l'articolo citato contempla unicamente la « prescrizione delle azioni giudiziarie » e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità « autoritative ».
11.5.- La fattispecie oggetto del giudizio, pertanto, non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee (sicché non può farsi luogo, sul punto, al richiesto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE).
11.6.- Per altro verso, si ritiene di confermare l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui « Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle OM o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle OM, ovvero una spesa indebita ») nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale).
11.7.- In altri termini, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogenea delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle OM europee (oggi Unione Europea) e, all'art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle « irregolarità », definite all'art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come « qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle OM o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle OM, ovvero una spesa indebita ».
11.8.- Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una "irregolarità", ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l'ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall'allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007] che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla OM a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune.
11.9.- Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61). In ultimo va evidenziato che la norma unionale - come chiarito dalla giurisprudenza costante della Sezione - disciplina un termine minimo e non un termine massimo, ammettendosi la salvezza di termini più lunghi stabiliti dal diritto interno dei singoli stati aderenti all'UE.
11.10.- Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l'applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301).
11.11.- Il credito azionato da AG, nel caso di specie, poiché risulta interrotto dalla istanza di rateizzazione soprarichiamata e datata 29 agosto 2013, non è, dunque, quanto alla sorte capitale, prescritto.
11.12.- Il riconoscimento dell'altrui diritto, « al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, e se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione » (tra le più recenti, Cass. civ. sez. trib., n. 32030 del 2024).
11.13.- A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla prescrizione degli interessi. Sul punto – e in relazione ai soli interessi – questo Consiglio di Stato con la più recente giurisprudenza, alla quale il Collegio intende dare continuità, ha ritenuto doversi applicare il diverso termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. posto che, come anche in questo caso già affermato dalla Sezione, «il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. civ., sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. civ., sez. un. n. 22281 del 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi» (Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3103). In mancanza di atti interruttivi nel quinquennio precedente la cartella, pur considerando le sospensioni e interruzioni ex lege del termine ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., la pretesa a titolo di interessi si mostra qui fondata.
11.14.- L’istanza di rateizzazione, come si è detto, è del 29 agosto 2013 e la cartella è stata notificata il 20 settembre 2021.
In tale lasso temporale il corso della prescrizione è stato sospeso in due distinti frangenti e segnatamente:
- dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8-quinquies, commi 10 e ss., del d.l. n. 33 del 2009 «per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione" stabilendo che "A decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione di cui al presente articolo, è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 10-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA o dalle regioni fino alla data del 31 marzo 2019, ai sensi del comma 10. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 10-ter. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: a) i termini di prescrizione; b) le procedure di riscossione coattiva; c) i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi»;
- dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 in forza della normativa connessa all'emergenza COVID-19, ex art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 e successive modifiche.
11.15.- Ne deriva che la pretesa relativa agli interessi, in assenza di atti interruttivi, si è prescritta: per questa parte, dunque, il correlato motivo riproposto va accolto.
12.- Inammissibile è la doglianza circa la nullità da illegittimità comunitaria dei precedenti atti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare, così come l’accertamento del debito come « dovuto », trattandosi, come si è detto di vizi involgenti la pretesa a monte, non ritualmente proponibili in sede di impugnazione della cartella, a valle.
12.1.- Come già affermato dalla Sezione, « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza HN & EI del 13 gennaio 2004 )» (Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2025, n. 3286).
12.2.- La Sezione ha rilevato nella medesima occasione come « la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e FF La RO del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
12.3.- Va esclusa la nullità dei provvedimenti impositivi per contrasto con il diritto unionale e ne consegue che i vizi dedotti – relativi al merito della pretesa – configurano una ipotesi di annullabilità del provvedimento impositivo e, pertanto, avrebbero dovuto essere fatti valere nei confronti di questo e non anche nel presente contenzioso che, come spiegato, è relativo ad atti successivi, impugnabili esclusivamente per vizi propri (Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2025 e giurisprudenza ivi citata).
12.4.- L’inammissibilità della domanda caducatoria di prime cure rivolta a vizi c.d. derivati, esonera, in parte qua , il Collegio dallo scrutinio delle questioni pregiudiziali proposte ex art. 267 TFUE, qui involgenti il « merito » della pretesa: ove pure se ne fossero ravvisati i presupposti (qui carenti), l’obbligo del rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE presuppone l’esistenza non solo di un giudice ma anche di un giudizio correttamente instaurato e altrettanto correttamente celebrato (Cons. Stato, sez. V, n. 5649 del 2012). La stessa Corte di giustizia UE auspica che le questioni in rito vengano risolte anteriormente al rinvio pregiudiziale: cfr. sentenza 10 marzo 1981, C-36/80 e C-71/80, Irish Creamery Milk PL IA , secondo cui « La necessità di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale esige […] che sia definito l'ambito giuridico nel quale l'interpretazione richiesta deve porsi. In questa prospettiva, può essere vantaggioso, secondo le circostanze, che i fatti della causa siano accertati e che i problemi di puro diritto nazionale siano risolti al momento del rinvio alla Corte, in modo da consentire a questa di conoscere tutti gli elementi di fatto e di diritto che possono avere rilievo per l'interpretazione che essa deve dare del diritto comunitario » (Cons. Stato, sez. VI, n. 3214 del 2024).
12.5.- Rimane fermo il principio per il quale il consolidamento del provvedimento inibisce in questa sede l’invocata disapplicazione la quale è, in ogni caso, demandata all’Amministrazione, i cui poteri di intervento in autotutela, come già affermato in giurisprudenza, restano fermi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9338 del 2024).
12.6.- Le considerazioni di cui al punto precedente consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di giustizia UE i quesiti proposti da parte appellata. Nell’ipotesi in cui, « conformemente alle norme di procedura dello Stato membro interessato, i motivi sollevati dinanzi a un giudice di cui all’articolo 267, terzo comma TFUE, debbano essere dichiarati irricevibili, una domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere considerata necessaria e rilevante affinché tale giudice possa decidere […]. Infatti, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia » (Corte di giustizia UE, sez. I, 15 marzo 2017, C-3716, Lucio Cesare Aquino ).
13.- Quanto alla intervenuta decadenza del potere di riscossione: a) a decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8- quinquies , comma 10, del decreto-legge n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina del capo II, titolo I e II del d.P.R. n. 602 del 1973, che, peraltro, limita solo al recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza), mentre è estesa a tutti i crediti erariali l’applicazione della disciplina ex art. 30) sugli interessi moratori e le sanzioni (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698); b) i termini di decadenza previsti dall’art. 25 d.P.R. 602 del 1973 si applicano solo alle imposte dirette e all'IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 25 in parte qua); c) in altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772); d) il rinvio all’art. 25 citato, « non implica dunque l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero due anni dall’accertamento del debito » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504). Il motivo è, pertanto, infondato.
14.- Alle considerazioni di cui al superiore §12 deve giungersi anche in riferimento alle doglianze prospettate con il quarto e quinto motivo riproposti sopra descritti, con conseguente declaratoria di inammissibilità degli stessi.
15.- Infondato è il sesto motivo circa la asserita omessa notifica degli atti presupposti, i quali, con riferimento all’annata in trattazione, come si è visto, hanno costituito oggetto di istanza di rateizzazione. La loro asserita omessa indicazione in seno alla cartella (ciò che non è) non determinerebbe, comunque, l’invalidità di quest’ultima, mostrandosi essa quale mera irregolarità.
16.- Privo di interesse (stante la dichiarata prescrizione degli interessi) e, comunque, infondato nei termini in cui è esposto è il sesto motivo volto a censurare la pretesa a titolo di interessi: « l’esenzione dagli interessi prevista dall’art. 10 comma 34 del DL 49/2003 è un incentivo collegato alla rateizzazione prevista dalla medesima norma. Trattandosi di una disposizione eccezionale, non è possibile estenderne l’applicazione al di fuori della specifica procedura di rateizzazione riguardante le campagne dal 1995-1996 al 2001-2002. Di conseguenza, i produttori che non hanno aderito a questa rateizzazione rimangono obbligati al pagamento degli interessi. In proposito, occorre sottolineare che la rinuncia agli interessi da parte delle autorità nazionali costituisce aiuto di Stato, e dunque richiede un’apposita deroga in sede europea (per la rateizzazione del 2003, v. l’accordo Ecofin del 3 giugno 2003, e la decisione del Consiglio dell’Unione n. 2003/530/CE del 16 luglio 2003 )» (T.a.r. Lombardia, Brescia, n. 379 del 2020, conf. da Cons. Stato, sez. III, n. 11145 del 2022). Parimenti la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non può dar luogo all’invalidità dell’atto di riscossione: se vero che « allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori » (Cass. civ., sez. un., n. 22281 del 2022). Con la conseguenza, nel caso di specie, che la cartella, anche sotto tale profilo, deve ritenersi adeguatamente motivata considerato, peraltro, che la parte interessata sarebbe tenuta a denunciare specifici errori di calcolo degli interessi commessi dall’Agente della riscossione. Né la mancata indicazione delle compensazioni PAC può dar luogo ad un elemento invalidante la legittimità dell’atto.
17.- Infondata è, da ultimo, la doglianza volta a censurare l’invio della cartella da indirizzo pec non inserito in pubblici registri. La Corte di cassazione, sez. civ., n. 14417 del 2025 ha, da ultimo, ribadito che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l’estraneità dell'indirizzo del mittente da pubblici registri « non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro ». Da siffatto orientamento, che qui si condivide e si intende ribadire, non vi è ragione di discostarsi, sottolineando che, peraltro, nel caso in esame, la appellata azienda agricola non ha dato conto dei pregiudizi sostanziali subiti, derivanti dalla notifica da indirizzo di posta elettronica diverso da quello risultante di pubblici elenchi.
18.- Conclusivamente:
- l’appello va accolto limitatamente 2006/07, 2007/08 e 2008/09, sicché, in riforma dell’impugnata sentenza, in relazione a tale annualità il ricorso di primo grado va, in relazione alla sorte capitale, dichiarato inammissibile;
- in relazione alle annualità 2004/05, 2005/06 il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente annullamento senza rinvio, in parte qua , dell’impugnata sentenza;
- accoglie, limitatamente alla pretesa a titolo di interessi, i motivi riproposti e, per il resto, in parte li dichiara inammissibili e in parte li rigetta.
19.- Il complessivo esito del giudizio consente la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così statuisce:
- accoglie l’appello limitatamente alle annualità 2006/07, 2007/08 e 2008/09, sicché, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va dichiarato parzialmente inammissibile;
- dichiara improcedibile, in parte qua , il ricorso di primo grado e annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle annualità 2004/05 e 2005/06 e, conseguentemente, dichiara, per la corrispondente parte, improcedibile l’appello;
- accoglie in parte i motivi riproposti e, per l’effetto, dichiara prescritta la pretesa a titolo di interessi; per il resto, in parte rigetta e in parte dichiara inammissibili i motivi riproposti.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO