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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/12/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 68/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. AN SGAMBATI Presidente dott. NA SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 15.01.2025 al n. 68 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3821/2024 del 03/12/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour n. 47 presso e Parte_1 nello studio degli Avv.ti Gemma Giusti e che la rappresentano e Parte_2 difendono come da mandato in atti
- appellante -
contro
, elettivamente domiciliato in San Miniato (PI), Frazione Ponte a Egola, CP_1 via Filippo Corridoni, 48/B, presso e nello studio dell'Avv. dall'Avv. Ginetta Daini
Palesi del Foro di Pisa che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
“…1. dichiarare la già pronunciata separazione addebitabile al marito Parte_1
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, richiesta giustificata CP_1
dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale – che tutt'oggi intrattiene – e che tale relazione è stata causa della frattura dell'unione coniugale;
2. disporre l'affidamento della figlia (avendo raggiunto la Per_1 Per_2
maggiore età il 12.12.2021) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3. disporre la frequentazione d con il padre–genitore Per_1
non collocatario secondo quanto disposto dal Presidente con il decreto dell'8.3.2021
e tenuto conto che la sua odierna età (17 anni) le consente di prendere via via accordi col padre su tempi e modalità di frequentazione;
4. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli di € 6.000,00= mensili (o dell'importo maggiore o diverso che risulterà di giustizia), così suddiviso € 3.000,00 per i figli complessivamente (cioè € 1.500,00 ciascuno) ed € 3.000,00 per la sig.r con Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. condannare, il sig a CP_1
provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie relative ai figli, prime tra tutte le spese e/o i costi della Scuola Privata “Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi” di
Empoli presso la quale risulta ormai iscritta solo e alle spese di istruzione Per_1
universitaria per (e in futuro anche per individuate secondo il Per_2 Per_1
Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nella misura integrale del 100%, per le ragioni esposte;
6. con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: -si chiede disporsi accertamento integrativo peritale per valutare l'asset ereditario del Per_3
e conseguentemente il valore della quota di successione del figlio;
-si
[...] CP_1
insiste nella richiesta di audizione del CTU a chiarimenti su aspetti Persona_4
importanti della CTU come anche evidenziati nelle note depositate il 01.07.2024 in vista dell'udienza 04.07.2024; si insite anche nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc n.
2-3 del 20.01.2022, del 04.02.2022 con conseguente richiesta di remissione della causa sul ruolo per lo sfogo delle stesse.
2 Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla ripetizione di tutte le somme pagate in forza della sentenza di primo grado…”; per l'appellato
“…Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria CP_1
domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, perché priva di qualunque fondamento giuridico;
nel merito:
1. dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento, per i motivi sopra spiegati, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Prima Sezione Civile, Parte_1
n. 3821/2024, RG n. 11521/2020, decisa in data 27/11/2024 e pubblicata in data
03/12/2024; 2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_1
previa parziale riforma della sentenza, disporre che le spese straordinarie necessarie per la prole, disciplinate come da Linee Guida CNF 2017, siano poste a carico di entrambi i genitori, sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale del
06/03/2021 e per l'effetto condannare alla restituzione in favore di Parte_1
della quota parte della metà delle suddette spese anticipate per intero CP_1
dal medesim pari ad € 18.153,07 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, CP_1
con interessi legali, con decorrenza ex art. 1282 c.c., dalle date in cui sono avvenuti i relativi pagamenti al soddisfo;
3. sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e previa parziale riforma della sentenza, condannare CP_1
alla restituzione in favore di delle somme percepite a Parte_1 CP_1
titolo di assegno separativo, ammontanti a complessive € 98.472,80 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi legali, con decorrenza ex art. 1282 c.c., dalle date in cui sono avvenuti i relativi pagamenti al soddisfo.
4. Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie avversarie, si chiede ammettersi le prove di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e 3; si oppone alla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU avanzata dall'appellante, per le motivazioni già addotte…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
3 - FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata, definitiva sulle pronunce accessorie essendo già stata emessa sentenza non definitiva sullo status, il
Tribunale di Firenze nella causa di separazione personale introdotta da
[...]
nata ad [...] il [...] nei confronti di nato a Parte_1 CP_1
LL (GR) il 31.12.1966, così decideva: “…respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
conferma l'affido condiviso della figlia Parte_1
minore (n. il 28.7.2007) con domiciliazione prevalente presso la madre e Per_1
libertà di frequentazione paterna;
pone a carico d la somma mensile di CP_1
€ 1.400,00 quale contributo al mantenimento dei figl maggiorenne, Per_2 Per_1
(pari ad € 700,00 ciascuno) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di dicembre 2025, in base agli indici
ISTAT; pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie, come da Linee
Guida CNF 2017; respinge la domanda di assegno separativo avanzata da Parte_1
con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale;
condanna
[...] Parte_1
a rimborsare a le spese di lite pari ad € 15.846,04 come sopra
[...] CP_1
liquidate in tale misura;
pone definitivamente a carico delle parti in pari misura le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa…”. È da premettere che le Parti avevano contratto matrimonio concordatario il 05.06.2000 a San Romano (PI) e dalla loro unione erano nati i figli in data 12.12.2003, e in data 28.7.2007. Per_2 Per_1
I.
1. Osservava il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede: “1. …La ricorrente deduce quale unica causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza la relazione extraconiugale intrapresa da nel 2020 con CP_1 CP_2
e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza tramite le risultanze della relazione
[...]
investigativa dell'agenzia da lei incaricata. Il resistente, d'altro canto e sin dall'atto della costituzione nel presente giudizio, senza negare di aver avviato una relazione adulterina nell'ultimo anno di matrimonio, ha evidenziato come il rapporto coniugale si fosse negli anni logorato e raffreddato al punto tale che i coniugi da oltre sette anni non avevano più scambi di affetto né rapporti sessuali, e che ai suoi occhi
4 la coniuge pareva interessata solo a mantenere lo stile di vita agiato che il marito le garantiva. Ha lamentato di non aver ricevuto alcuna manifestazione di vicinanza o affetto dalla moglie neanche quando si era trovato a fronteggiare la grave crisi finanziaria che aveva travolto le sue società. Ancora ha dedotto che la coniuge aveva mantenuto l'abitudine di condurre a Viareggio i figli nel periodo estivo, nell'abitazione dei propri genitori, lasciando il marito da solo per l'intera estate. A fronte di tali puntuali deduzioni l si è limitata a dedurre che la circostanza Parte_1
“è contraddetta dagli attestati di tenerezza che i coniugi erano soliti scambiarsi;
oltre che dall'immagine di coppia in perfetta sintonia, che di loro avevano amici e parenti che frequentavano la famiglia” (v. memoria n. 1 ex art. 183, co. VI c.p.c.), salvo poi non documentare affatto gli asseriti “attestati di tenerezza”, mentre tardive e non significative sono le fotografie allegate alla memoria ex art 183 VI co. n. 3 c.p.c. che ritraggono scene di vita familiare del tutto comuni e senza espressione di coinvolgimento sentimentale. Infine, come già dedotto dal giudice istruttore nell'ordinanza emessa il 22.3.22 non ha mai specificamente contestato l'assenza di rapporti sessuali col marito se non tardivamente (memoria ec art. 183 VI co. n. 3 ) e in modo alquanto ambiguo. Né ha dedotto che tale situazione fosse frutto di una scelta condivisa da entrambi i coniugi. Si riporta sul punto l'ordinanza ora citata: “la specifica allegazione non trovava contestazione alcuna da parte ricorrente, salvo a pag. 2 della memoria istruttoria n. 3, in cui però la sola difesa puramente ipotizzava una vita intima piena in ragione della mancata richiesta del alla moglie di CP_1
provare una terapia di recupero del rapporto;
”. Ritiene il collegio in accordo con il giudice istruttore che: “laddove il matrimonio felice non si voglia ridurre all'affetto per il genitore dei propri figli, alla partecipazione alla vita di famiglia e agli interessi economici in comune, l'assenza di una vita di coppia soddisfacente tra persone tra i quaranta e i cinquant'anni, peraltro considerata come fatto al quale non dare neppure particolare importanza da smentire espressamente l'allegazione del coniuge,
è elemento che denota una crisi della coppia tale da escludere che il tradimento rappresenti ragione di addebito della separazione”. Del resto la Suprema Corte ha più
5 volte ribadito l'importanza del profilo sessuale quale rilevante aspetto del dovere di assistenza morale tra coniugi (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 6276 del 23/03/2005).
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che la relazione intrapresa dal nel CP_1
2020 sia stata la causa dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza dovendosi piuttosto ritenere che il matrimonio si fosse ormai ridotto ad un mero simulacro di vita, portato avanti solo nell'interesse dei figli. Di ciò è prova anche la circostanza pacifica che la ricorrente abbia continuato a trascorrere l'intera estate con i figli presso la casa dei propri genitori in Viareggio anche quando i ragazzi avevano raggiunto un'età che avrebbe consentito loro di rimanere intere settimane senza la presenza della madre, la quale avrebbe potuto invece rimanere accanto al marito a Firenze almeno per qualche periodo, coltivando così il rapporto di coppia, tornando a trovare i figli con lui nel fine settimana. Pertanto, la domanda di addebito deve essere respinta.
2. Quanto all'affido di essendo divenuto Per_1 Per_2
maggiorenne nelle more del giudizio, deve osservarsi che, nel corso del processo, non sono emersi elementi che inducano a deflettere dal regime che costituisce la regola in caso di rottura dell'unione coniugale (L. 54/2006), non avendo ritenuto il
Giudice - le cui motivazioni sono condivise dal collegio – che la documentazione prodotta dalla a fondamento della richiesta di affido esclusivo di Parte_1 Per_1
promossa in corso di causa, fosse atta a comprovare una ridotta capacità genitoriale del Sicché confermato l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente CP_1
presso la madre nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, come richiesto da entrambe le parti, si prende atto dell'attuale momento di crisi che sta attraversando nel rapporto con il padre, come emerso in sede di ascolto della minore, la Per_1
quale però è profondamente legata al padre, di cui sente la mancanza e dal quale vorrebbe sentirsi più ricercata, avendo la sensazione che lui non si interessi di lei.
Tanto premesso, considerato ch diventerà maggiorenne la prossima estate, si Per_1
ritiene di lasciare libertà alla ragazza di concordare con il padre occasioni di incontro per riprendere nel migliore dei modi un rapporto equilibrato e continuativo. 3.
Passando ora alle questioni economiche, in merito al mantenimento ordinario di
6 e deve rilevarsi che la ha chiesto disporsi un contributo Per_2 Per_1 Parte_1
paterno pari ad € 3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio), mentre i ha CP_1
insistito per la minor somma mensile di € 1.400,00 complessivi (€ 700,00 per ciascun figlio). Sul punto, ricorda il Tribunale che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole, ancorché maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147
c.c.- Al riguardo, giova richiamare le risultanze della CTU depositata in PCT in data
4.5.2024, dalla quale risulta che , rinomato imprenditore, ha registrato CP_1
nel periodo 2018-2022 redditi assai variabili: il 2018, infatti, è stato sostanzialmente privo di redditi (indicati in € 80,00 mensili comprensivi del fringe benefit dell'auto aziendale); nel biennio 2019-2020 risultano redditi medi mensili assai modesti, rispettivamente di € 886,00 ed € 1.388,00; il 2021 invece ha registrato un cospicuo reddito medio di € 6.532,00 mensili;
mentre nel 2022, il reddito medio è sceso ad €
2.319,00 mensili. Egli detiene, inoltre, svariate partecipazioni societarie dal valore di:
€ 1.194.635,70 (quota di partecipazione del 34,5% della NGM ADV s.r.l.), €
339.483,56 (quota di partecipazione del 52% della NGM s.r.l.), € 641.901,28 (quota di partecipazione del 38% della Nesi s.r.l.), precisandosi tuttavia che non percepisce utili dalle società NGM s.r.l. e Nesi s.r.l.- Alla data del 31.12.2022 vantava inoltre di un patrimonio composta dal valore di: immobili a lui intestati (fabbricato ad uso civile abitazione (demolito) posto in Comune di Fucecchio, Loc. Massarella, Via
Ramoni di 142 mq e terreni agricoli pertinenziali di 14.548 mq;
immobile posto in
Comune di Fucecchio, Loc. Massarella, Via Ramoni di 165 mq con autorimessa di33 mq e terreno agricolo pertinenziale di mq 3.122 e sovrastante piscina) per complessivi € 391.584,00; saldo attivo del dossier titoli presso Intesa San OL
Private Banking per € 65.599,47; polizza assicurativa presso Intesa San CP_3
OL TA per € 134.834,68; fondo pensione Allianz per € 41.011,62; due lingotti d'oro, da dieci grammi ciascuno, acquistati in data 24 febbraio 2021 per € 1.064,00; due autoveicoli per € 28.000,00; crediti societari per € 412.000,00 e saldi di c/c e carta prepagata per complessivi € 6.698,81. Dal suo patrimonio va detratto un passivo
7 di € 1.999.071,78 costituito da debito vers per acquisto quote NGM s.r.l. Parte_3
per € 1.820.000,00; debito verso NGM ADV per rimborso spese di € 16.787,65 e mutuo di € 163.184,13- A ben vedere dunque per far fronte agli oneri di CP_1
mantenimento imposti in sede di separazione ha eroso via via i propri risparmi, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi 5 anni di convivenza matrimoniale, come in effetti dichiarato dallo stesso sin dall'udienza presidenziale, in cui ha CP_1
dato conto di lauti guadagni fino al 2014 con aumento dei risparmi fino ad €
450.000,00 che poi si sono quasi dimezzati nei successivi cinque anni fino a raggiungere € 250.000,00. Dalla documentazione in atti risulta che si è ridotto dal
2021 l'investimento su polizza Allianz per circa € 4.000,00; si è ridotto il saldo attivo sul c/c intesa San OL private banking per circa € 11.000,00; dal dicembre 2020 al dicembre 22 si è dimezzato il già modesto saldo attivo del c/c aperto presso
[...]
Inoltre è pacifico che abbia promesso in vendita per € 328.000,00 CP_4 CP_1
l'immobile sito in Fucecchio loc. Masarella con terreno circostante e sovrastante piscina (valutato dal CTU in € 291.488,00) già abitato dal promittente acquirente che versa mensilmente a l'importo di € 1.000,00 (come da estratti di c/c allegati alla CP_1
comparsa costitutiva e attestazione notarile allegata alla comparsa costitutiva in sede istruttoria (doc. 26), con cui sostanzialmente viene sostenuto il costo del mutuo. Il contratto preliminare prevede per la stipula del rogito il termine del 30.12.28 (il che agevola gli acquirenti amici della coppia ES a pagare il prezzo nel frattempo a mezzo rate mensili accreditate sul c/ con la causale rent to buy). CP_1
Quanto a , ragioniera ma non occupata dall'epoca del matrimonio, Parte_1
nel periodo di monitoraggio 2018 – 2022, formalmente risulta non aver avuto redditi diversi da quelli derivanti dagli assegni di mantenimento corrisposti dal coniuge (€
25.120,00 nel 2022 ed € 20.000,00 nel 2021). Tuttavia il C.T.U. ha accertato che dalla movimentazione dei depositi titoli cointestati alla ricorrente, figlia unica, e ai suoi genitori risultano trasferiti per lo più tra febbraio e marzo 2021 su depositi cointestati solo ai suoi genitori, e poi in parte disinvestiti con accredito su c/c intestati ai suoi genitori, titoli per un controvalore di € 1.670.217,07- Inoltre ha
8 accertato che nel periodo 1.1.18-30.6.20 (ultimi tempi di convivenza) l ha Parte_1
ricevuto dai propri genitori con regolarità bonifici per oltre € 3.500,00 mensili e beneficiato di flussi cedolari per circa € 410,00 mensili. Somme tutte spese per la vita in famiglia. Il patrimonio della ricorrente, al 31.12.2022, a parte il valore dei titoli sopra indicati da ritenersi di pertinenza della ricorrente sebbene formalmente tutti trasferiti in titolarità ai genitori, era costituito dal valore di: casa in cui abita con i figli per € 355.582,00; saldi attivi di c/c e carte prepagate a lei intestate per complessivi € 3.662,23; depositi titoli a lei intestati per € 4.723,63; e quota del 50 % di depositi ancora cointestati ai genitori per complessivi € 13.647,70. Infine il C.T.U. ha potuto verificare quanto al tenore di vita tenuto dai coniugi negli ultimi anni di convivenza, che dal gennaio 2018 al giugno 2020 che in media siano stati spesi per la famiglia somme per circa € 10.400,00 mensili, di provenienza in sintesi per il 60 % dal e per il 40 % dalla Alla luce di quanto sopra, tenuto conto CP_1 Parte_1
dell'assenza allo stato di frequentazione paterna per rifiuto dei figli, si ritiene di confermare il contributo già previsto a carico del padre per € 700,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre, tenuto conto delle disponibilità liquide materne, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovranno essere poste a carico di entrambi in genitori in pari misura le spese straordinarie necessarie per la prole, come da Linee Guida CNF 2017. Infine, quanto alla richiesta di assegno separativo avanzata dalla ricorrente per € 3.000,00 mensili, il Tribunale, sulla base della disamina sopra effettuata, ritiene che non vi siano mai stati i presupposti posti a fondamento dell'ordinanza presidenziale emessa dal giudice delegato il 4.3.21 (che peraltro aveva riconosciuto la minor somma di € 2.000,00) atteso che non sussisteva e non sussiste una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento di un contributo mensile al mantenimento in favore dell L'ordinanza presidenziale, infatti, era fondata sulla circostanza che la Parte_1
non avesse alcuna fonte di reddito, e solo a mezzo gli accertamenti peritali è Parte_1
emersa la contitolarità con i genitori dei consistenti investimenti sopra indicati, e il costante versamento da parte dei medesimi genitori dell'importo di € 3.000,00
9 mensili. Tali circostanze non erano mai state palesate dalla ricorrente, che conseguentemente nulla ha dedotto sul punto, come evidenziato pure dal C.T.U.-
Pertanto deve revocarsi sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale la previsione dell'assegno separativo in favore di Sul punto la difesa del Parte_1
resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di restituzione degli importi versati all a titolo di assegno separativo, in virtù Parte_1
del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914/22. La domanda in questa sede deve dichiararsi inammissibile, in quanto risultano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti, salva la proponibilità della domanda in autonomo giudizio. In punto di spese, la ricorrente soccombente sia in punto di addebito che in ordine alle questioni economiche, deve essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite che si liquidano sulla base dei valori medi, tenuto conto della complessità media della causa di valore indeterminato, in complessivi € 15.846,04 di cui € 10.860,00 per compensi, €
1.629,00 per spese generali ed € 3.357,04. Mentre le spese di c.t.u. devono porsi a carico definitivo delle parti in pari misura, come già liquidate in corso di causa…”.
I.
2. Appellava la sentenza la quale lamentava violazioni di Parte_1
legge in riferimento a quella parte della sentenza in cui il Tribunale: 1) in via preliminare ha rigettato le istanze istruttorie reiterate dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni ritenendo di condividere le ordinanza istruttorie del 22.03.2022, 08.05.2022, 18.05.2022 e 02.11.2022, e reputando le altre istanze istruttorie superflue;
2) ha rigettato la domanda di addebito sul presupposto che il rapporto coniugale fosse assente di rapporti sessuali fin da tempo e che, dunque, la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza non potesse essere rappresentata dalla relazione extraconiugale intrapresa dal nel 2020 e, altresì, CP_1
correlativamente, quella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il abbia offerto CP_1
prova del “fatto negativo” dell'assenza di rapporti sessuali tra i coniugi anche sul presupposto della mancata contestazione specifica e della tardiva produzione di documenti a controprova da parte della 3) ha ritenuto non sussistente una Parte_1
10 sperequazione reddituale tra la ricorrente e il coniuge, decisione dalla quale è
conseguito sia il mancato riconoscimento di un contributo mensile al mantenimento della moglie, con revoca dell'assegno separativo. sia la minor quantificazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli di cui al successivo motivo di appello. 4) ha determinato il contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del in € 700,00 per ciascun figlio ed a contribuire alle spese straordinarie nella CP_1
misura del 50%. 5) ha condannato la Sig.ra a rimborsare a controparte le Parte_1
spese integrali di lite sul presupposto di una totale soccombenza. Concludeva
pertanto come in epigrafe, contestualmente avanzando domanda di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, reiterata in separato ricorso.
I.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione CP_1
contenente altresì appello incidentale. Quanto al gravame della controparte, con separati motivi ne contestava con diffusa motivazione la fondatezza e chiedeva la reiezione di esso. Quanto al proprio gravame incidentale, chiedeva la riforma parziale della sentenza: 1) laddove essa, dopo aver accertato il reddito e le effettive disponibilità economiche dei coniugi e quindi rilevato che il patrimonio della
è di molto superiore a quello del marito e costituito da una liquidità di € Parte_1
1.670.217,07, aveva disposto che le spese straordinarie necessarie alla prole dovevano essere poste a carico di entrambi i genitori in pari misura con decorrenza dalla pronuncia, anziché dall'ordinanza presidenziale che aveva disposto differente ripartizione (del resto tale ultima decorrenza aveva previsto per la decorrenza della revoca dell'assegno separatile); 2) laddove essa aveva disposto che la domanda di restituzione degli importi versati dal a titolo di assegno separativo era da CP_1
dichiararsi inammissibile, in quanto risultavano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti. In via cautelare, si opponeva alla sospensiva della quale chiedeva la reiezione non sussistendone i presupposti, dal momento che le domande restitutorie erano state – appunto – dichiarate inammissibili dal Tribunale e pertanto oltre che del fumus, la sospensiva era carente altresì del periculum.
11 I.
4. Gli atti erano trasmessi al Pubblico Ministero ai fini dell'intervento. Era fissata udienza per il merito e per la sospensiva, già respinta con decreto inaudita altera parte, quest'ultima con l'osservazione che “…l'unico capo di sentenza astrattamente oggetto di sospensione è la condanna alle spese, mentre le diverse domande avanzate dalla parte non si ritengono almeno prima facie ammissibili…”.
La causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione con sostanziale non luogo a provvedere sulla conferma di sospensiva attesa la riserva in decisione.
II. L'appello principale. È infondato e deve pertanto essere respinto. Saranno
seguiti i temi di motivi di appello come indicati nelle conclusioni in epigrafe riportate.
II.
1. Motivo Primo. L'addebito. Deve, innanzitutto, ritenersi pacifico che CP_1
instaurò una relazione sentimentale extraconiugale prima dell'instaurazione della causa di separazione e del suo allontanamento dalla casa familiare, circostanza quest'ultima avvenuta solo quando la coniuge lo mise a conoscenza del materiale investigativo che lo aveva ritratto con altra donna in situazioni ed atteggiamenti non dubitabili. A fronte di tale evenienza, che la adduceva ad esclusiva causa Parte_1
della fine dell'affectio coniugalis, replicava in modo specifico asserendo quanto CP_1
segue: “…Contrariamente a quanto asserito da controparte, il matrimonio tra i coniugi era ormai naufragato da molto tempo: da oltre sette anni [sottolineatura originaria del testo] le parti infatti non avevano più alcun rapporto, non solo sessuale, ma anche affettivo. La relazione si trascinava stancatamene nell'indifferenza della moglie, la quale aveva come unico interesse quello di mantenere il buon tenore di vita che il marito le offriva;
di ciò, ne è la prova anche il taglio puramente patrimoniale dato al ricorso di separazione della che Parte_1
screditando la figura del Sig tenta di attribuirgli risorse economiche del tutto CP_1
non corrispondenti alla realtà. A causa della grave crisi finanziaria che investe da più anni il nostro paese, le società che fanno capo al Si si trovano ormai dal 2016 in CP_1
una situazione di forte indebitamento;
…Nonostante il malessere per le pesanti preoccupazioni per la sua situazione finanziario rendessero il marito molto
12 vulnerabile, la moglie si è sempre dimostrata indifferente alle ripetute richieste di aiuto da questi avanzate ed ha preteso di continuare a spendere, come aveva sempre fatto, piuttosto che prendere cognizione delle mutate condizioni e in qualche modo contribuire all'economia familiare, anche cercandosi un lavoro. È la stessa ricorrente ad ammettere che, dalla nascita dei figli, si “trasferiva” nella casa a Viareggio dove vi passava l'intera estate, lasciando il marito a casa: abitudine mai abbandonata, neanche negli ultimi anni quando il marito aveva più bisogno di lei. Ne consegue che, se il Sig. ha intrapreso nell'ultimo anno un'altra relazione, questa è stata CP_1
determinata dalla sussistenza di un matrimonio di mera facciata, privo di un qualunque rapporto affettivo tra i coniugi;
il tradimento pertanto non è la causa della rottura del rapporto, ma piuttosto l'effetto di un rapporto già finito ormai da molti anni…” (comparsa 10.02.2021). Ancora in sede di udienza presidenziale, CP_1
non sentiva la necessità di smentire in modo esplicito e specifico le Parte_1
circostanze dedotte dal coniuge in comparsa, laddove, invece, – in quell'udienza CP_1
– ritornava sulla specifica questione e dichiarava: “…Entrambi i miei figli si aspettavano la separazione;
mia figlia mi ha detto di non aver capito l'atteggiamento della mamma, che negli ultimi anni non è quello di una moglie, c'è stato un distacco totale. L'ultimo rapporto l'ho avuto dieci anni, io la cercavo per darle un bacio, ho smesso per vedere se mi veniva a cercare. Ho avuto un periodo stressante per le aziende ma non mi ha mai abbracciato, mi ha detto che non si era accorto di niente.
E' vero che mi faceva trovare la cena pronta, si alzava con me, è una madre eccezionale. Ma io come marito mi sono sentito rifiutato. Avrei avuto anche bisogno di pubbliche relazioni ma lei non è voluta venire con me;
è venuta solo una volta ad una festa dell'Empoli. Non si è voluta trasferire con me per un lavoro interessante perché aveva la priorità dei genitori e dello zio che ora è morto. Prima c'erano i figli, poi i genitori.…”. A fronte di tali reiterate specifiche deduzioni mosse in ordine proprio alle ragioni della causalità della rottura del matrimonio, la ricorrente Parte_1
in memoria integrativa sottolineava l'ammissione della relazione extraconiugale da parte del e aggiungeva: “…La circostanza, peraltro, è stata di fatto ammessa dal CP_1
13 Sig. il quale – tuttavia – nel tentativo di difendersi ed alleggerire la propria CP_1
colpevole ed oggettiva responsabilità, ha giustificato il proprio comportamento richiamando una presunta e quanto mai inesistente crisi coniugale in atto;
circostanza questa che ovviamente la sig.ra contesta perché inveritiera e Parte_1
finanche offensiva ed irrispettosa…” ( memoria integrativa 04.05.2021). Parte_1 CP_1
reiterava nella propria memoria integrativa (24.09.2021) la circostanza della ritenuta astinenza sessuale della coppia sostanzialmente da anni quale concausa, assieme alla indifferenza della moglie per la sua situazione personale ed economica, la vera ragione della fine del matrimonio. Nella memoria istruttoria n.1 (23.12.2021) ancora una volta la avanzava una generica contestazione: “…Non meno pretestuoso Parte_1
è che controparte, per giustificare le proprie condotte, voglia far credere che i rapporti con la moglie fossero già incrinati. Tale affermazione è contraddetta dagli attestati di tenerezza che i coniugi erano soliti scambiarsi;
oltre che dall'immagine di coppia in perfetta sintonia, che di loro avevano amici e parenti che frequentavano la famiglia. Men che meno può essere significativo – come ex avderso preteso – che la comparente ed i figli si trasferissero a Viareggio durante l'estate per le settimane che la famiglia non trascorreva in viaggio (Sardegna o altro come già segnalato in sede presidenziale). Si è sempre trattato di scelta condivisa col marito, dettata dall'opportunità di permettere a delle vacanze più salubri al mare, Per_2 Per_1
piuttosto che in casa al caldo di Empoli. Tant'è vero che il marito poi raggiungeva il resto della famiglia il venerdì sera, per ripartire per Empoli il lunedì mattina…”; neppure nella memoria n.2 (21.01.2022) affrontava la specifica circostanza,
deducendo – sul punto – capi di prova sulla conferma delle investigazioni svolte e – ancora una volta – deducendo che la controparte “…ha poi cercato di giustificarsi dietro una generica eccezione di pregresse difficoltà tra i coniugi: cosa assolutamente non vera, perché il matrimonio è stato indubitabilmente distrutto dalla relazione che il marito ha intrapreso con la persona che oggi è anche sua convivente;
allontanandosi lui dalla casa coniugale immotivatamente e – come è pacifico – senza tenere in alcuna considerazione i sentimenti della moglie e il benessere dei figli! …”;
14 infine, nella memoria n. 3, la difesa così si esprimeva: “…E non è neanche lontanamente verosimile la giustificazione fornita dal marito di una crisi risalente nel tempo. Mai il Sig ha manifestato alla moglie dubbi sui reciproci sentimenti;
CP_1
e forse dopo 8 anni di (asserita) assenza di rapporti – questa è la sua difesa! - una qualche perplessità sarebbe stata espressa da chiunque;
anzi sarebbe stato normale emergesse già dopo i primissimi mesi, con l'invito a fare un lavoro di “recupero” insieme. Così non è stato, evidentemente perché la vita affettiva dei coniugi – anche quella più intima - è sempre stata piena…”. A fronte di tale complessivo apparato difensivo, l'Istruttore così motivava la propria ordinanza sulle prove in punto addebito: “…ai fini dell'ammissione dei capitoli relativi al punto a), grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Cass.
Ord. 16691\20, mentre sull'altra parte grava l'onere di dimostrare che tale violazione
è intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 18074\14); che, con riferimento alla crisi esistente tra i coniugi, per lo meno sotto il profilo sessuale, che è parte importante del profilo dell'assistenza morale (cfr. Cass. 6276\05) la parte resistente in comparsa di costituzione deduceva l'assenza di rapporti intimi da oltre sette anni;
che la specifica allegazione non trovava contestazione alcuna da parte ricorrente, salvo a pag. 2 della memoria istruttoria n. 3, in cui però la sola difesa puramente ipotizzava una vita intima piena in ragione della mancata richiesta del alla moglie di CP_1
provare una terapia di recupero del rapporto;
…”. Insomma, ciò che il Tribunale ravvisava nelle difese della ricorrente era proprio l'assenza di una specifica, chiara e incontroversa negazione delle difese avversarie, circostanza sola che avrebbe reso concretamente attivo l'onere probatorio del sulle controdeduzioni alla CP_1
violazione all'obbligo di fedeltà mosse contro di lui. E questa Corte non può che confermare la circostanza: ancora in questa sede, la appellante, pure adducendo che la vita intima fra i due coniugi era da ritenersi piena, comunque chiudeva le proprie
15 difese con l'affermazione anodina “…La sentenza impugnata è censurabile anche per essere una “sentenza ideologica”, nel senso che pare che il Tribunale voglia indicare le modalità del consortium vitae dei coniugi ivi inclusa la vita sessuale all'interno del matrimonio(!), senza considerare che le parole testualmente espresse in sentenza potevano recare offesa alla dignità della sig.ra come la citazione al Parte_1
“simulacro del matrimonio”. Del resto è pacifico che non esiste un unico modo di vivere la sessualità così come non esiste un unico modo di vivere il rapporto di coppia e il matrimonio…”. Ne consegue la reiezione del motivo di appello.
II.
2-3. Motivi Secondo e Terzo. Affidamento e collocamento della minore
Tempi di permanenza con il padre. Trattasi con tutta evidenza di grande Per_1
minore che aveva ormai compiuto i diciassette anni nel corso del giudizio e che è
ormai prossima al raggiungimento della maggiore età e pertanto non è necessario ulteriormente approfondire i temi specifici (affidamento, collocamento, tempi di visita con il genitore non collocatario), tenuto conto che sembra voler Per_1
continuare a vivere con la madre e d'altro lato, la sua età le consente ormai di vedere in autonomia il padre.
II.
4. Motivi Quarto e Quinto. Le statuizioni di carattere economico. Anche detti motivi, che per stretta connessione sono trattati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale accertava con analitica motivazione la insussistenza di un divario apprezzabile tra i coniugi. L'approfondimento istruttorio del Tribunale, alla luce delle indicazioni offerte dal CTU era da ritenersi effettivamente superfluo: il reddito del nel periodo di monitoraggio 2018-2022 è, in sintesi, il seguente: CP_1
2022 2021 2020 2019 2018
Redditi 23.092,00 73.650,68 11.929,00 5.899,00 -3.765,00
netti
Media 1.924,00 6.138,00 994,00 492,00 -314,00
mensile
Il reddito della nel periodo di monitoraggio 2018-2022 è, in sintesi, Parte_1
pari a “Zero”, ovviamente sia come reddito netto che come reddito mensile.
16 Aggiungeva, ancora, il CTU che “…Il patrimonio de alla data del 31 dicembre CP_1
2022 ammonta a complessivi euro 1.256.880,80 (per maggior dettaglio v. supra sub paragrafo 5.3). Qualora al suddetto patrimonio dovesse farsi concorrere anche l'immobile in comodato gratuito, di cui si è tuttavia già tenuto conto ai fini reddituali, il patrimonio ammonterebbe a complessivi euro 1.342.743,30. Il patrimonio dell alla data del 31 dicembre 2022 ammonta a complessivi euro Parte_1
2.056.833,12 (per maggior dettaglio v. supra sub paragrafo 5.4)…”, comprensivi del valore di circa € 330.000,00= della casa familiare, di proprietà piena ed esclusiva della appellante, dove la medesima vive con i figli. La appellante contestava la ricostruzione del CTU sul proprio patrimonio – con riferimento all'imputazione di titoli – come “frutto di errori di accertamento e valutazioni del CTU”: osserva questa
Corte, innanzitutto, che tanto la originaria cointestazione di titoli con i genitori quanto il transito dal conto cointestato con i genitori al conto dei soli genitori costituiscono un fatto oggettivo: faceva presente il CTU sul punto che “…da una minuziosa indagine svolta dallo scrivente sui rendiconti di numerosi depositi titoli cointestati all e ai suoi genitori, i cui saldi al 31 dicembre 2022 risultavano Parte_1
pari a zero, è emerso che i titoli ivi custoditi erano stati precedentemente trasferiti
(perlopiù nel periodo febbraio-marzo 2021) su altri depositi titoli che sono successivamente risultati cointestati ai soli genitori dell In sostanza, i titoli Parte_1
precedentemente depositati su dossier cointestati alla sono stati, Parte_1
alternativamente: a) caricati su dossier cointestati ai soli genitori della Parte_1
risultando ivi ancora presenti alla data del 31 dicembre 2022; b) caricati su dossier cointestati ai soli genitori della e successivamente venduti/rimborsati con Parte_1
accredito del controvalore sui c/c intestati ai soli genitori (solo Credit Agricole non ha fornito l'esatta intestazione dei conti correnti su cui sono state accreditate le vendite/rimborsi dei titoli trasferiti sui depositi comunque intestati ai genitori della
; Il sottoscritto ha quindi predisposto per ciascun istituto finanziario e Parte_1
deposito titoli presso lo stesso tenuto un prospetto (doc. 6-12) con l'analitica indicazione dei titoli che sono stati trasferiti dai depositi intestati/cointestati alla
17 ai depositi cointestati ai soli genitori, imputando alla la quota pari Parte_1 Parte_1
all'intero, 1/2 o 1/3 (a seconda che il deposito di provenienza fosse intestato allo sola cointestato con un solo genitore, o con entrambi): - del valore del titolo al Parte_1
31 dicembre 2022, laddove ancora in carico a tale data sul dossier di destinazione cointestato ai soli genitori;
- del correlato prezzo di vendita/rimborso se il prezzo del titolo, venduto o rimborsato successivamente al trasferimento sul dossier di destinazione cointestato ai soli genitori, sia stato accreditato su un conto corrente a loro intestato…”. Ancora, osserva la Corte che l'appellante, con perdurante condotta la cui trasparenza non appare di immediata comprensione, non solo non dava conto in lite (fino all'emersione dall'indagine del Consulente) della presenza di tale corposa possidenza patrimoniale e, conseguentemente, non allegava che detti titoli non potevano essere propri in quanto ella non era percettrice di reddito e che comunque parte di essi erano impiegate per spese in favore dei genitori (attuale difesa), ma effettuava il trasferimento dei titoli ai genitori, come accertato dal CTU, con operazioni coeve alla causa già in corso. Di qui, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno separatile. Quanto, poi, al contributo al mantenimento dei figli, ancora una volta qualsivoglia approfondimento istruttorio pare superfluo: “…il tenore di vita tenuto dalle parti in costanza di matrimonio nel periodo di 1.1.2018-
30.6.2020 – accertava il CTU – si attesta su una spesa mensile media pari a circa euro
10.400,00 cui i ha concorso per il 60% circa del totale e l per il 40% CP_1 Parte_1
circa, ciascuno ricorrendo alle proprie disponibilità finanziarie…”. In tale complessivo quadro, che deve necessariamente tenere conto non soltanto dei contributi del ma anche di quelli imputabili alla la sola dazione CP_1 Parte_1
mensile a carico del padre di € 1.400,00= in favore di essi (€ 700,00= per ciascuno,
come stabilito dal Tribunale) rappresenta una somma ben superiore addirittura ad un reddito di inclusione nella sua più lata estensione e pare sufficiente a far mantenere ai ragazzi un tenore di vita complessivamente equivalente a quello precedentemente tenuto, considerato che anche la madre dovrà contribuire in misura pressoché
analoga, per lo più in natura, essendo ella collocataria prevalente della prole ormai
18 maggiorenne che con lei abita in casa di sua proprietà. Sotto tale aspetto, dunque,
paiono certamente giustificabili le spese straordinarie dei figli a carico paritario dei genitori, circostanza che peraltro rappresenta la regola nelle separazioni dei genitori, proprio a tutela dei figli, regola dalla quale, in questa ipotesi in particolare, non pare sussistano i presupposti per deviare.
II.
5. Le spese di primo grado. Anche questo motivo non può essere accolto. Il regolamento delle spese del primo grado ha fatto correttamente seguito alla soccombenza – per la verità, sostanzialmente, della ricorrente e odierna appellante –
e comunque deve anche tenersi conto della condotta processuale della attrice, non sempre lineare per la verità, né in tema di addebito né in tema economico, come anche accertato nella sopra indicata motivazione.
III. L'appello incidentale. È anch'esso infondato e deve pertanto essere respinto. Esso attiene specificamente al rimborso preteso dal in riferimento sia CP_1
alle spese straordinarie, originariamente poste a carico del medesimo nell'intero, sia all'ammontare dell'assegno separatile disposto fin dall'udienza presidenziale a carico del in favore della coniuge per l'ammontare di € 2.000,00= mensili oltre CP_1
rivalutazione.
III.
1. Si ricorda che il Tribunale sulla prima questione aveva osservato che
“…tenuto conto delle disponibilità liquide materne, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovranno essere poste a carico di entrambi in genitori in pari misura le spese straordinarie necessarie per la prole, come da Linee Guida CNF 2017…”. La previsione deve essere confermata dal momento che il titolo per la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli è principio in astratto sempre sussistente, fatta salva la suddivisione del carico sulla base della situazione economica dei genitori, sì che l'accertamento della reale situazione rende ragione di una nuova suddivisione ma non può costituire presupposto per la ripetizione di uscite che –
comunque – trovano fondamento nella solidarietà familiare e costituiscono comunque – pur sempre – adempimento di obbligazione naturale.
19 III.
2. Opposta la soluzione relativa alla seconda questione in considerazione della carenza, ab initio, del titolo, come del resto già indicato dal Tribunale il quale osservava che “…deve revocarsi sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale la previsione dell'assegno separativo in favore d Sul punto la Parte_1
difesa del resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di restituzione degli importi versati alla a titolo di assegno separativo, in Parte_1
virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914/22- La domanda in questa sede deve dichiararsi inammissibile, in quanto risultano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti, salva la proponibilità della domanda in autonomo giudizio…”. Sotto questo aspetto, dunque, se deve essere confermato il fondamento del diritto alla ripetizione secondo le regole della condictio indebiti, altrettanto deve ritenersi oggettiva la tardività della relativa domanda di ripetizione svolta dall'appellante incidentale.
IV. Le spese. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza parzialmente reciproca;
sono pertanto compensate per un terzo e liquidate, nei residui due terzi in favore dell'appellante incidentale attesa la prevalente CP_1
soccombenza dell'appellante principale sulle questioni principali (addebito, Parte_1
contributo in proprio favore e in favore dei figli) rispetto alla soccombenza del CP_1
su questioni secondarie (decorrenza delle spese straordinarie e ripetizione del contributo già versato alla coniuge); detti compensi sono liquidati come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e s.m., secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminabile, in questa sede di complessità bassa attesa la medesimezza delle questioni già involte in primo grado, con parametro superiore, ma prossimo al minimo e al netto della fase istruttoria non ulteriormente svolta.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla causa di appello introdotta da nei confronti di Parte_1
20 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3821/2024 del CP_1
03/12/2024, sui reciproci gravami proposti, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna al Parte_1
pagamento dei residui due terzi dei compensi di causa in favore della controparte, compensi che sono liquidati nell'intero in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
4) dà atto che nei confronti di ambedue le Parti, nelle rispettive qualità di appellanti soccombenti, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.04.2025
IL CONSIGLIERE Estensore IL PRESIDENTE
NA CI AN TI
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. AN SGAMBATI Presidente dott. NA SCIONTI Consigliere rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 15.01.2025 al n. 68 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3821/2024 del 03/12/2024
promossa da elettivamente domiciliata in Firenze, via Cavour n. 47 presso e Parte_1 nello studio degli Avv.ti Gemma Giusti e che la rappresentano e Parte_2 difendono come da mandato in atti
- appellante -
contro
, elettivamente domiciliato in San Miniato (PI), Frazione Ponte a Egola, CP_1 via Filippo Corridoni, 48/B, presso e nello studio dell'Avv. dall'Avv. Ginetta Daini
Palesi del Foro di Pisa che la rappresenta e difende come da mandato in atti
- appellato -
in contraddittorio con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA, in sede,
- interveniente ex lege -
avente ad oggetto: separazione giudiziale. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante
[...]
“…1. dichiarare la già pronunciata separazione addebitabile al marito Parte_1
per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, richiesta giustificata CP_1
dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale – che tutt'oggi intrattiene – e che tale relazione è stata causa della frattura dell'unione coniugale;
2. disporre l'affidamento della figlia (avendo raggiunto la Per_1 Per_2
maggiore età il 12.12.2021) ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3. disporre la frequentazione d con il padre–genitore Per_1
non collocatario secondo quanto disposto dal Presidente con il decreto dell'8.3.2021
e tenuto conto che la sua odierna età (17 anni) le consente di prendere via via accordi col padre su tempi e modalità di frequentazione;
4. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli di € 6.000,00= mensili (o dell'importo maggiore o diverso che risulterà di giustizia), così suddiviso € 3.000,00 per i figli complessivamente (cioè € 1.500,00 ciascuno) ed € 3.000,00 per la sig.r con Parte_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5. condannare, il sig a CP_1
provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie relative ai figli, prime tra tutte le spese e/o i costi della Scuola Privata “Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi” di
Empoli presso la quale risulta ormai iscritta solo e alle spese di istruzione Per_1
universitaria per (e in futuro anche per individuate secondo il Per_2 Per_1
Protocollo del Tribunale di Firenze del 2011, nella misura integrale del 100%, per le ragioni esposte;
6. con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: -si chiede disporsi accertamento integrativo peritale per valutare l'asset ereditario del Per_3
e conseguentemente il valore della quota di successione del figlio;
-si
[...] CP_1
insiste nella richiesta di audizione del CTU a chiarimenti su aspetti Persona_4
importanti della CTU come anche evidenziati nelle note depositate il 01.07.2024 in vista dell'udienza 04.07.2024; si insite anche nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc n.
2-3 del 20.01.2022, del 04.02.2022 con conseguente richiesta di remissione della causa sul ruolo per lo sfogo delle stesse.
2 Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla ripetizione di tutte le somme pagate in forza della sentenza di primo grado…”; per l'appellato
“…Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria CP_1
domanda, istanza ed eccezione, in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, perché priva di qualunque fondamento giuridico;
nel merito:
1. dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento, per i motivi sopra spiegati, l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, Prima Sezione Civile, Parte_1
n. 3821/2024, RG n. 11521/2020, decisa in data 27/11/2024 e pubblicata in data
03/12/2024; 2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_1
previa parziale riforma della sentenza, disporre che le spese straordinarie necessarie per la prole, disciplinate come da Linee Guida CNF 2017, siano poste a carico di entrambi i genitori, sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale del
06/03/2021 e per l'effetto condannare alla restituzione in favore di Parte_1
della quota parte della metà delle suddette spese anticipate per intero CP_1
dal medesim pari ad € 18.153,07 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, CP_1
con interessi legali, con decorrenza ex art. 1282 c.c., dalle date in cui sono avvenuti i relativi pagamenti al soddisfo;
3. sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e previa parziale riforma della sentenza, condannare CP_1
alla restituzione in favore di delle somme percepite a Parte_1 CP_1
titolo di assegno separativo, ammontanti a complessive € 98.472,80 o quella diversa somma ritenuta di giustizia, con interessi legali, con decorrenza ex art. 1282 c.c., dalle date in cui sono avvenuti i relativi pagamenti al soddisfo.
4. Con vittoria di spese e compensi legali del giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie avversarie, si chiede ammettersi le prove di cui alle memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 2 e 3; si oppone alla richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU avanzata dall'appellante, per le motivazioni già addotte…”; per il Pubblico Ministero interveniente: “Visto per intervento”.
3 - FATTO E DIRITTO -
I. Fatto e giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata, definitiva sulle pronunce accessorie essendo già stata emessa sentenza non definitiva sullo status, il
Tribunale di Firenze nella causa di separazione personale introdotta da
[...]
nata ad [...] il [...] nei confronti di nato a Parte_1 CP_1
LL (GR) il 31.12.1966, così decideva: “…respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
conferma l'affido condiviso della figlia Parte_1
minore (n. il 28.7.2007) con domiciliazione prevalente presso la madre e Per_1
libertà di frequentazione paterna;
pone a carico d la somma mensile di CP_1
€ 1.400,00 quale contributo al mantenimento dei figl maggiorenne, Per_2 Per_1
(pari ad € 700,00 ciascuno) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di dicembre 2025, in base agli indici
ISTAT; pone a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie, come da Linee
Guida CNF 2017; respinge la domanda di assegno separativo avanzata da Parte_1
con decorrenza dalla data dell'ordinanza presidenziale;
condanna
[...] Parte_1
a rimborsare a le spese di lite pari ad € 15.846,04 come sopra
[...] CP_1
liquidate in tale misura;
pone definitivamente a carico delle parti in pari misura le spese di C.T.U. come già liquidate in corso di causa…”. È da premettere che le Parti avevano contratto matrimonio concordatario il 05.06.2000 a San Romano (PI) e dalla loro unione erano nati i figli in data 12.12.2003, e in data 28.7.2007. Per_2 Per_1
I.
1. Osservava il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede: “1. …La ricorrente deduce quale unica causa di intollerabilità della prosecuzione della convivenza la relazione extraconiugale intrapresa da nel 2020 con CP_1 CP_2
e di cui la ricorrente è venuta a conoscenza tramite le risultanze della relazione
[...]
investigativa dell'agenzia da lei incaricata. Il resistente, d'altro canto e sin dall'atto della costituzione nel presente giudizio, senza negare di aver avviato una relazione adulterina nell'ultimo anno di matrimonio, ha evidenziato come il rapporto coniugale si fosse negli anni logorato e raffreddato al punto tale che i coniugi da oltre sette anni non avevano più scambi di affetto né rapporti sessuali, e che ai suoi occhi
4 la coniuge pareva interessata solo a mantenere lo stile di vita agiato che il marito le garantiva. Ha lamentato di non aver ricevuto alcuna manifestazione di vicinanza o affetto dalla moglie neanche quando si era trovato a fronteggiare la grave crisi finanziaria che aveva travolto le sue società. Ancora ha dedotto che la coniuge aveva mantenuto l'abitudine di condurre a Viareggio i figli nel periodo estivo, nell'abitazione dei propri genitori, lasciando il marito da solo per l'intera estate. A fronte di tali puntuali deduzioni l si è limitata a dedurre che la circostanza Parte_1
“è contraddetta dagli attestati di tenerezza che i coniugi erano soliti scambiarsi;
oltre che dall'immagine di coppia in perfetta sintonia, che di loro avevano amici e parenti che frequentavano la famiglia” (v. memoria n. 1 ex art. 183, co. VI c.p.c.), salvo poi non documentare affatto gli asseriti “attestati di tenerezza”, mentre tardive e non significative sono le fotografie allegate alla memoria ex art 183 VI co. n. 3 c.p.c. che ritraggono scene di vita familiare del tutto comuni e senza espressione di coinvolgimento sentimentale. Infine, come già dedotto dal giudice istruttore nell'ordinanza emessa il 22.3.22 non ha mai specificamente contestato l'assenza di rapporti sessuali col marito se non tardivamente (memoria ec art. 183 VI co. n. 3 ) e in modo alquanto ambiguo. Né ha dedotto che tale situazione fosse frutto di una scelta condivisa da entrambi i coniugi. Si riporta sul punto l'ordinanza ora citata: “la specifica allegazione non trovava contestazione alcuna da parte ricorrente, salvo a pag. 2 della memoria istruttoria n. 3, in cui però la sola difesa puramente ipotizzava una vita intima piena in ragione della mancata richiesta del alla moglie di CP_1
provare una terapia di recupero del rapporto;
”. Ritiene il collegio in accordo con il giudice istruttore che: “laddove il matrimonio felice non si voglia ridurre all'affetto per il genitore dei propri figli, alla partecipazione alla vita di famiglia e agli interessi economici in comune, l'assenza di una vita di coppia soddisfacente tra persone tra i quaranta e i cinquant'anni, peraltro considerata come fatto al quale non dare neppure particolare importanza da smentire espressamente l'allegazione del coniuge,
è elemento che denota una crisi della coppia tale da escludere che il tradimento rappresenti ragione di addebito della separazione”. Del resto la Suprema Corte ha più
5 volte ribadito l'importanza del profilo sessuale quale rilevante aspetto del dovere di assistenza morale tra coniugi (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 6276 del 23/03/2005).
Alla luce di quanto sopra deve escludersi che la relazione intrapresa dal nel CP_1
2020 sia stata la causa dell'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza dovendosi piuttosto ritenere che il matrimonio si fosse ormai ridotto ad un mero simulacro di vita, portato avanti solo nell'interesse dei figli. Di ciò è prova anche la circostanza pacifica che la ricorrente abbia continuato a trascorrere l'intera estate con i figli presso la casa dei propri genitori in Viareggio anche quando i ragazzi avevano raggiunto un'età che avrebbe consentito loro di rimanere intere settimane senza la presenza della madre, la quale avrebbe potuto invece rimanere accanto al marito a Firenze almeno per qualche periodo, coltivando così il rapporto di coppia, tornando a trovare i figli con lui nel fine settimana. Pertanto, la domanda di addebito deve essere respinta.
2. Quanto all'affido di essendo divenuto Per_1 Per_2
maggiorenne nelle more del giudizio, deve osservarsi che, nel corso del processo, non sono emersi elementi che inducano a deflettere dal regime che costituisce la regola in caso di rottura dell'unione coniugale (L. 54/2006), non avendo ritenuto il
Giudice - le cui motivazioni sono condivise dal collegio – che la documentazione prodotta dalla a fondamento della richiesta di affido esclusivo di Parte_1 Per_1
promossa in corso di causa, fosse atta a comprovare una ridotta capacità genitoriale del Sicché confermato l'affidamento condiviso, con collocazione prevalente CP_1
presso la madre nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, come richiesto da entrambe le parti, si prende atto dell'attuale momento di crisi che sta attraversando nel rapporto con il padre, come emerso in sede di ascolto della minore, la Per_1
quale però è profondamente legata al padre, di cui sente la mancanza e dal quale vorrebbe sentirsi più ricercata, avendo la sensazione che lui non si interessi di lei.
Tanto premesso, considerato ch diventerà maggiorenne la prossima estate, si Per_1
ritiene di lasciare libertà alla ragazza di concordare con il padre occasioni di incontro per riprendere nel migliore dei modi un rapporto equilibrato e continuativo. 3.
Passando ora alle questioni economiche, in merito al mantenimento ordinario di
6 e deve rilevarsi che la ha chiesto disporsi un contributo Per_2 Per_1 Parte_1
paterno pari ad € 3.000,00 mensili (€ 1.500,00 per ciascun figlio), mentre i ha CP_1
insistito per la minor somma mensile di € 1.400,00 complessivi (€ 700,00 per ciascun figlio). Sul punto, ricorda il Tribunale che ciascuno dei genitori ha un autonomo dovere di provvedere al mantenimento della prole, ancorché maggiorenne non economicamente indipendente, in ragione delle proprie sostanze ai sensi dell'art. 147
c.c.- Al riguardo, giova richiamare le risultanze della CTU depositata in PCT in data
4.5.2024, dalla quale risulta che , rinomato imprenditore, ha registrato CP_1
nel periodo 2018-2022 redditi assai variabili: il 2018, infatti, è stato sostanzialmente privo di redditi (indicati in € 80,00 mensili comprensivi del fringe benefit dell'auto aziendale); nel biennio 2019-2020 risultano redditi medi mensili assai modesti, rispettivamente di € 886,00 ed € 1.388,00; il 2021 invece ha registrato un cospicuo reddito medio di € 6.532,00 mensili;
mentre nel 2022, il reddito medio è sceso ad €
2.319,00 mensili. Egli detiene, inoltre, svariate partecipazioni societarie dal valore di:
€ 1.194.635,70 (quota di partecipazione del 34,5% della NGM ADV s.r.l.), €
339.483,56 (quota di partecipazione del 52% della NGM s.r.l.), € 641.901,28 (quota di partecipazione del 38% della Nesi s.r.l.), precisandosi tuttavia che non percepisce utili dalle società NGM s.r.l. e Nesi s.r.l.- Alla data del 31.12.2022 vantava inoltre di un patrimonio composta dal valore di: immobili a lui intestati (fabbricato ad uso civile abitazione (demolito) posto in Comune di Fucecchio, Loc. Massarella, Via
Ramoni di 142 mq e terreni agricoli pertinenziali di 14.548 mq;
immobile posto in
Comune di Fucecchio, Loc. Massarella, Via Ramoni di 165 mq con autorimessa di33 mq e terreno agricolo pertinenziale di mq 3.122 e sovrastante piscina) per complessivi € 391.584,00; saldo attivo del dossier titoli presso Intesa San OL
Private Banking per € 65.599,47; polizza assicurativa presso Intesa San CP_3
OL TA per € 134.834,68; fondo pensione Allianz per € 41.011,62; due lingotti d'oro, da dieci grammi ciascuno, acquistati in data 24 febbraio 2021 per € 1.064,00; due autoveicoli per € 28.000,00; crediti societari per € 412.000,00 e saldi di c/c e carta prepagata per complessivi € 6.698,81. Dal suo patrimonio va detratto un passivo
7 di € 1.999.071,78 costituito da debito vers per acquisto quote NGM s.r.l. Parte_3
per € 1.820.000,00; debito verso NGM ADV per rimborso spese di € 16.787,65 e mutuo di € 163.184,13- A ben vedere dunque per far fronte agli oneri di CP_1
mantenimento imposti in sede di separazione ha eroso via via i propri risparmi, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi 5 anni di convivenza matrimoniale, come in effetti dichiarato dallo stesso sin dall'udienza presidenziale, in cui ha CP_1
dato conto di lauti guadagni fino al 2014 con aumento dei risparmi fino ad €
450.000,00 che poi si sono quasi dimezzati nei successivi cinque anni fino a raggiungere € 250.000,00. Dalla documentazione in atti risulta che si è ridotto dal
2021 l'investimento su polizza Allianz per circa € 4.000,00; si è ridotto il saldo attivo sul c/c intesa San OL private banking per circa € 11.000,00; dal dicembre 2020 al dicembre 22 si è dimezzato il già modesto saldo attivo del c/c aperto presso
[...]
Inoltre è pacifico che abbia promesso in vendita per € 328.000,00 CP_4 CP_1
l'immobile sito in Fucecchio loc. Masarella con terreno circostante e sovrastante piscina (valutato dal CTU in € 291.488,00) già abitato dal promittente acquirente che versa mensilmente a l'importo di € 1.000,00 (come da estratti di c/c allegati alla CP_1
comparsa costitutiva e attestazione notarile allegata alla comparsa costitutiva in sede istruttoria (doc. 26), con cui sostanzialmente viene sostenuto il costo del mutuo. Il contratto preliminare prevede per la stipula del rogito il termine del 30.12.28 (il che agevola gli acquirenti amici della coppia ES a pagare il prezzo nel frattempo a mezzo rate mensili accreditate sul c/ con la causale rent to buy). CP_1
Quanto a , ragioniera ma non occupata dall'epoca del matrimonio, Parte_1
nel periodo di monitoraggio 2018 – 2022, formalmente risulta non aver avuto redditi diversi da quelli derivanti dagli assegni di mantenimento corrisposti dal coniuge (€
25.120,00 nel 2022 ed € 20.000,00 nel 2021). Tuttavia il C.T.U. ha accertato che dalla movimentazione dei depositi titoli cointestati alla ricorrente, figlia unica, e ai suoi genitori risultano trasferiti per lo più tra febbraio e marzo 2021 su depositi cointestati solo ai suoi genitori, e poi in parte disinvestiti con accredito su c/c intestati ai suoi genitori, titoli per un controvalore di € 1.670.217,07- Inoltre ha
8 accertato che nel periodo 1.1.18-30.6.20 (ultimi tempi di convivenza) l ha Parte_1
ricevuto dai propri genitori con regolarità bonifici per oltre € 3.500,00 mensili e beneficiato di flussi cedolari per circa € 410,00 mensili. Somme tutte spese per la vita in famiglia. Il patrimonio della ricorrente, al 31.12.2022, a parte il valore dei titoli sopra indicati da ritenersi di pertinenza della ricorrente sebbene formalmente tutti trasferiti in titolarità ai genitori, era costituito dal valore di: casa in cui abita con i figli per € 355.582,00; saldi attivi di c/c e carte prepagate a lei intestate per complessivi € 3.662,23; depositi titoli a lei intestati per € 4.723,63; e quota del 50 % di depositi ancora cointestati ai genitori per complessivi € 13.647,70. Infine il C.T.U. ha potuto verificare quanto al tenore di vita tenuto dai coniugi negli ultimi anni di convivenza, che dal gennaio 2018 al giugno 2020 che in media siano stati spesi per la famiglia somme per circa € 10.400,00 mensili, di provenienza in sintesi per il 60 % dal e per il 40 % dalla Alla luce di quanto sopra, tenuto conto CP_1 Parte_1
dell'assenza allo stato di frequentazione paterna per rifiuto dei figli, si ritiene di confermare il contributo già previsto a carico del padre per € 700,00 mensili per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT. Inoltre, tenuto conto delle disponibilità liquide materne, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovranno essere poste a carico di entrambi in genitori in pari misura le spese straordinarie necessarie per la prole, come da Linee Guida CNF 2017. Infine, quanto alla richiesta di assegno separativo avanzata dalla ricorrente per € 3.000,00 mensili, il Tribunale, sulla base della disamina sopra effettuata, ritiene che non vi siano mai stati i presupposti posti a fondamento dell'ordinanza presidenziale emessa dal giudice delegato il 4.3.21 (che peraltro aveva riconosciuto la minor somma di € 2.000,00) atteso che non sussisteva e non sussiste una sperequazione reddituale tale da giustificare il riconoscimento di un contributo mensile al mantenimento in favore dell L'ordinanza presidenziale, infatti, era fondata sulla circostanza che la Parte_1
non avesse alcuna fonte di reddito, e solo a mezzo gli accertamenti peritali è Parte_1
emersa la contitolarità con i genitori dei consistenti investimenti sopra indicati, e il costante versamento da parte dei medesimi genitori dell'importo di € 3.000,00
9 mensili. Tali circostanze non erano mai state palesate dalla ricorrente, che conseguentemente nulla ha dedotto sul punto, come evidenziato pure dal C.T.U.-
Pertanto deve revocarsi sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale la previsione dell'assegno separativo in favore di Sul punto la difesa del Parte_1
resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di restituzione degli importi versati all a titolo di assegno separativo, in virtù Parte_1
del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914/22. La domanda in questa sede deve dichiararsi inammissibile, in quanto risultano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti, salva la proponibilità della domanda in autonomo giudizio. In punto di spese, la ricorrente soccombente sia in punto di addebito che in ordine alle questioni economiche, deve essere condannata a rimborsare a controparte le spese di lite che si liquidano sulla base dei valori medi, tenuto conto della complessità media della causa di valore indeterminato, in complessivi € 15.846,04 di cui € 10.860,00 per compensi, €
1.629,00 per spese generali ed € 3.357,04. Mentre le spese di c.t.u. devono porsi a carico definitivo delle parti in pari misura, come già liquidate in corso di causa…”.
I.
2. Appellava la sentenza la quale lamentava violazioni di Parte_1
legge in riferimento a quella parte della sentenza in cui il Tribunale: 1) in via preliminare ha rigettato le istanze istruttorie reiterate dalla ricorrente anche in sede di precisazione delle conclusioni ritenendo di condividere le ordinanza istruttorie del 22.03.2022, 08.05.2022, 18.05.2022 e 02.11.2022, e reputando le altre istanze istruttorie superflue;
2) ha rigettato la domanda di addebito sul presupposto che il rapporto coniugale fosse assente di rapporti sessuali fin da tempo e che, dunque, la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza non potesse essere rappresentata dalla relazione extraconiugale intrapresa dal nel 2020 e, altresì, CP_1
correlativamente, quella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il abbia offerto CP_1
prova del “fatto negativo” dell'assenza di rapporti sessuali tra i coniugi anche sul presupposto della mancata contestazione specifica e della tardiva produzione di documenti a controprova da parte della 3) ha ritenuto non sussistente una Parte_1
10 sperequazione reddituale tra la ricorrente e il coniuge, decisione dalla quale è
conseguito sia il mancato riconoscimento di un contributo mensile al mantenimento della moglie, con revoca dell'assegno separativo. sia la minor quantificazione dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli di cui al successivo motivo di appello. 4) ha determinato il contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del in € 700,00 per ciascun figlio ed a contribuire alle spese straordinarie nella CP_1
misura del 50%. 5) ha condannato la Sig.ra a rimborsare a controparte le Parte_1
spese integrali di lite sul presupposto di una totale soccombenza. Concludeva
pertanto come in epigrafe, contestualmente avanzando domanda di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, reiterata in separato ricorso.
I.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione CP_1
contenente altresì appello incidentale. Quanto al gravame della controparte, con separati motivi ne contestava con diffusa motivazione la fondatezza e chiedeva la reiezione di esso. Quanto al proprio gravame incidentale, chiedeva la riforma parziale della sentenza: 1) laddove essa, dopo aver accertato il reddito e le effettive disponibilità economiche dei coniugi e quindi rilevato che il patrimonio della
è di molto superiore a quello del marito e costituito da una liquidità di € Parte_1
1.670.217,07, aveva disposto che le spese straordinarie necessarie alla prole dovevano essere poste a carico di entrambi i genitori in pari misura con decorrenza dalla pronuncia, anziché dall'ordinanza presidenziale che aveva disposto differente ripartizione (del resto tale ultima decorrenza aveva previsto per la decorrenza della revoca dell'assegno separatile); 2) laddove essa aveva disposto che la domanda di restituzione degli importi versati dal a titolo di assegno separativo era da CP_1
dichiararsi inammissibile, in quanto risultavano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti. In via cautelare, si opponeva alla sospensiva della quale chiedeva la reiezione non sussistendone i presupposti, dal momento che le domande restitutorie erano state – appunto – dichiarate inammissibili dal Tribunale e pertanto oltre che del fumus, la sospensiva era carente altresì del periculum.
11 I.
4. Gli atti erano trasmessi al Pubblico Ministero ai fini dell'intervento. Era fissata udienza per il merito e per la sospensiva, già respinta con decreto inaudita altera parte, quest'ultima con l'osservazione che “…l'unico capo di sentenza astrattamente oggetto di sospensione è la condanna alle spese, mentre le diverse domande avanzate dalla parte non si ritengono almeno prima facie ammissibili…”.
La causa, senza ulteriore istruttoria, era riservata in decisione con sostanziale non luogo a provvedere sulla conferma di sospensiva attesa la riserva in decisione.
II. L'appello principale. È infondato e deve pertanto essere respinto. Saranno
seguiti i temi di motivi di appello come indicati nelle conclusioni in epigrafe riportate.
II.
1. Motivo Primo. L'addebito. Deve, innanzitutto, ritenersi pacifico che CP_1
instaurò una relazione sentimentale extraconiugale prima dell'instaurazione della causa di separazione e del suo allontanamento dalla casa familiare, circostanza quest'ultima avvenuta solo quando la coniuge lo mise a conoscenza del materiale investigativo che lo aveva ritratto con altra donna in situazioni ed atteggiamenti non dubitabili. A fronte di tale evenienza, che la adduceva ad esclusiva causa Parte_1
della fine dell'affectio coniugalis, replicava in modo specifico asserendo quanto CP_1
segue: “…Contrariamente a quanto asserito da controparte, il matrimonio tra i coniugi era ormai naufragato da molto tempo: da oltre sette anni [sottolineatura originaria del testo] le parti infatti non avevano più alcun rapporto, non solo sessuale, ma anche affettivo. La relazione si trascinava stancatamene nell'indifferenza della moglie, la quale aveva come unico interesse quello di mantenere il buon tenore di vita che il marito le offriva;
di ciò, ne è la prova anche il taglio puramente patrimoniale dato al ricorso di separazione della che Parte_1
screditando la figura del Sig tenta di attribuirgli risorse economiche del tutto CP_1
non corrispondenti alla realtà. A causa della grave crisi finanziaria che investe da più anni il nostro paese, le società che fanno capo al Si si trovano ormai dal 2016 in CP_1
una situazione di forte indebitamento;
…Nonostante il malessere per le pesanti preoccupazioni per la sua situazione finanziario rendessero il marito molto
12 vulnerabile, la moglie si è sempre dimostrata indifferente alle ripetute richieste di aiuto da questi avanzate ed ha preteso di continuare a spendere, come aveva sempre fatto, piuttosto che prendere cognizione delle mutate condizioni e in qualche modo contribuire all'economia familiare, anche cercandosi un lavoro. È la stessa ricorrente ad ammettere che, dalla nascita dei figli, si “trasferiva” nella casa a Viareggio dove vi passava l'intera estate, lasciando il marito a casa: abitudine mai abbandonata, neanche negli ultimi anni quando il marito aveva più bisogno di lei. Ne consegue che, se il Sig. ha intrapreso nell'ultimo anno un'altra relazione, questa è stata CP_1
determinata dalla sussistenza di un matrimonio di mera facciata, privo di un qualunque rapporto affettivo tra i coniugi;
il tradimento pertanto non è la causa della rottura del rapporto, ma piuttosto l'effetto di un rapporto già finito ormai da molti anni…” (comparsa 10.02.2021). Ancora in sede di udienza presidenziale, CP_1
non sentiva la necessità di smentire in modo esplicito e specifico le Parte_1
circostanze dedotte dal coniuge in comparsa, laddove, invece, – in quell'udienza CP_1
– ritornava sulla specifica questione e dichiarava: “…Entrambi i miei figli si aspettavano la separazione;
mia figlia mi ha detto di non aver capito l'atteggiamento della mamma, che negli ultimi anni non è quello di una moglie, c'è stato un distacco totale. L'ultimo rapporto l'ho avuto dieci anni, io la cercavo per darle un bacio, ho smesso per vedere se mi veniva a cercare. Ho avuto un periodo stressante per le aziende ma non mi ha mai abbracciato, mi ha detto che non si era accorto di niente.
E' vero che mi faceva trovare la cena pronta, si alzava con me, è una madre eccezionale. Ma io come marito mi sono sentito rifiutato. Avrei avuto anche bisogno di pubbliche relazioni ma lei non è voluta venire con me;
è venuta solo una volta ad una festa dell'Empoli. Non si è voluta trasferire con me per un lavoro interessante perché aveva la priorità dei genitori e dello zio che ora è morto. Prima c'erano i figli, poi i genitori.…”. A fronte di tali reiterate specifiche deduzioni mosse in ordine proprio alle ragioni della causalità della rottura del matrimonio, la ricorrente Parte_1
in memoria integrativa sottolineava l'ammissione della relazione extraconiugale da parte del e aggiungeva: “…La circostanza, peraltro, è stata di fatto ammessa dal CP_1
13 Sig. il quale – tuttavia – nel tentativo di difendersi ed alleggerire la propria CP_1
colpevole ed oggettiva responsabilità, ha giustificato il proprio comportamento richiamando una presunta e quanto mai inesistente crisi coniugale in atto;
circostanza questa che ovviamente la sig.ra contesta perché inveritiera e Parte_1
finanche offensiva ed irrispettosa…” ( memoria integrativa 04.05.2021). Parte_1 CP_1
reiterava nella propria memoria integrativa (24.09.2021) la circostanza della ritenuta astinenza sessuale della coppia sostanzialmente da anni quale concausa, assieme alla indifferenza della moglie per la sua situazione personale ed economica, la vera ragione della fine del matrimonio. Nella memoria istruttoria n.1 (23.12.2021) ancora una volta la avanzava una generica contestazione: “…Non meno pretestuoso Parte_1
è che controparte, per giustificare le proprie condotte, voglia far credere che i rapporti con la moglie fossero già incrinati. Tale affermazione è contraddetta dagli attestati di tenerezza che i coniugi erano soliti scambiarsi;
oltre che dall'immagine di coppia in perfetta sintonia, che di loro avevano amici e parenti che frequentavano la famiglia. Men che meno può essere significativo – come ex avderso preteso – che la comparente ed i figli si trasferissero a Viareggio durante l'estate per le settimane che la famiglia non trascorreva in viaggio (Sardegna o altro come già segnalato in sede presidenziale). Si è sempre trattato di scelta condivisa col marito, dettata dall'opportunità di permettere a delle vacanze più salubri al mare, Per_2 Per_1
piuttosto che in casa al caldo di Empoli. Tant'è vero che il marito poi raggiungeva il resto della famiglia il venerdì sera, per ripartire per Empoli il lunedì mattina…”; neppure nella memoria n.2 (21.01.2022) affrontava la specifica circostanza,
deducendo – sul punto – capi di prova sulla conferma delle investigazioni svolte e – ancora una volta – deducendo che la controparte “…ha poi cercato di giustificarsi dietro una generica eccezione di pregresse difficoltà tra i coniugi: cosa assolutamente non vera, perché il matrimonio è stato indubitabilmente distrutto dalla relazione che il marito ha intrapreso con la persona che oggi è anche sua convivente;
allontanandosi lui dalla casa coniugale immotivatamente e – come è pacifico – senza tenere in alcuna considerazione i sentimenti della moglie e il benessere dei figli! …”;
14 infine, nella memoria n. 3, la difesa così si esprimeva: “…E non è neanche lontanamente verosimile la giustificazione fornita dal marito di una crisi risalente nel tempo. Mai il Sig ha manifestato alla moglie dubbi sui reciproci sentimenti;
CP_1
e forse dopo 8 anni di (asserita) assenza di rapporti – questa è la sua difesa! - una qualche perplessità sarebbe stata espressa da chiunque;
anzi sarebbe stato normale emergesse già dopo i primissimi mesi, con l'invito a fare un lavoro di “recupero” insieme. Così non è stato, evidentemente perché la vita affettiva dei coniugi – anche quella più intima - è sempre stata piena…”. A fronte di tale complessivo apparato difensivo, l'Istruttore così motivava la propria ordinanza sulle prove in punto addebito: “…ai fini dell'ammissione dei capitoli relativi al punto a), grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Cass.
Ord. 16691\20, mentre sull'altra parte grava l'onere di dimostrare che tale violazione
è intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. Cass. 18074\14); che, con riferimento alla crisi esistente tra i coniugi, per lo meno sotto il profilo sessuale, che è parte importante del profilo dell'assistenza morale (cfr. Cass. 6276\05) la parte resistente in comparsa di costituzione deduceva l'assenza di rapporti intimi da oltre sette anni;
che la specifica allegazione non trovava contestazione alcuna da parte ricorrente, salvo a pag. 2 della memoria istruttoria n. 3, in cui però la sola difesa puramente ipotizzava una vita intima piena in ragione della mancata richiesta del alla moglie di CP_1
provare una terapia di recupero del rapporto;
…”. Insomma, ciò che il Tribunale ravvisava nelle difese della ricorrente era proprio l'assenza di una specifica, chiara e incontroversa negazione delle difese avversarie, circostanza sola che avrebbe reso concretamente attivo l'onere probatorio del sulle controdeduzioni alla CP_1
violazione all'obbligo di fedeltà mosse contro di lui. E questa Corte non può che confermare la circostanza: ancora in questa sede, la appellante, pure adducendo che la vita intima fra i due coniugi era da ritenersi piena, comunque chiudeva le proprie
15 difese con l'affermazione anodina “…La sentenza impugnata è censurabile anche per essere una “sentenza ideologica”, nel senso che pare che il Tribunale voglia indicare le modalità del consortium vitae dei coniugi ivi inclusa la vita sessuale all'interno del matrimonio(!), senza considerare che le parole testualmente espresse in sentenza potevano recare offesa alla dignità della sig.ra come la citazione al Parte_1
“simulacro del matrimonio”. Del resto è pacifico che non esiste un unico modo di vivere la sessualità così come non esiste un unico modo di vivere il rapporto di coppia e il matrimonio…”. Ne consegue la reiezione del motivo di appello.
II.
2-3. Motivi Secondo e Terzo. Affidamento e collocamento della minore
Tempi di permanenza con il padre. Trattasi con tutta evidenza di grande Per_1
minore che aveva ormai compiuto i diciassette anni nel corso del giudizio e che è
ormai prossima al raggiungimento della maggiore età e pertanto non è necessario ulteriormente approfondire i temi specifici (affidamento, collocamento, tempi di visita con il genitore non collocatario), tenuto conto che sembra voler Per_1
continuare a vivere con la madre e d'altro lato, la sua età le consente ormai di vedere in autonomia il padre.
II.
4. Motivi Quarto e Quinto. Le statuizioni di carattere economico. Anche detti motivi, che per stretta connessione sono trattati congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale accertava con analitica motivazione la insussistenza di un divario apprezzabile tra i coniugi. L'approfondimento istruttorio del Tribunale, alla luce delle indicazioni offerte dal CTU era da ritenersi effettivamente superfluo: il reddito del nel periodo di monitoraggio 2018-2022 è, in sintesi, il seguente: CP_1
2022 2021 2020 2019 2018
Redditi 23.092,00 73.650,68 11.929,00 5.899,00 -3.765,00
netti
Media 1.924,00 6.138,00 994,00 492,00 -314,00
mensile
Il reddito della nel periodo di monitoraggio 2018-2022 è, in sintesi, Parte_1
pari a “Zero”, ovviamente sia come reddito netto che come reddito mensile.
16 Aggiungeva, ancora, il CTU che “…Il patrimonio de alla data del 31 dicembre CP_1
2022 ammonta a complessivi euro 1.256.880,80 (per maggior dettaglio v. supra sub paragrafo 5.3). Qualora al suddetto patrimonio dovesse farsi concorrere anche l'immobile in comodato gratuito, di cui si è tuttavia già tenuto conto ai fini reddituali, il patrimonio ammonterebbe a complessivi euro 1.342.743,30. Il patrimonio dell alla data del 31 dicembre 2022 ammonta a complessivi euro Parte_1
2.056.833,12 (per maggior dettaglio v. supra sub paragrafo 5.4)…”, comprensivi del valore di circa € 330.000,00= della casa familiare, di proprietà piena ed esclusiva della appellante, dove la medesima vive con i figli. La appellante contestava la ricostruzione del CTU sul proprio patrimonio – con riferimento all'imputazione di titoli – come “frutto di errori di accertamento e valutazioni del CTU”: osserva questa
Corte, innanzitutto, che tanto la originaria cointestazione di titoli con i genitori quanto il transito dal conto cointestato con i genitori al conto dei soli genitori costituiscono un fatto oggettivo: faceva presente il CTU sul punto che “…da una minuziosa indagine svolta dallo scrivente sui rendiconti di numerosi depositi titoli cointestati all e ai suoi genitori, i cui saldi al 31 dicembre 2022 risultavano Parte_1
pari a zero, è emerso che i titoli ivi custoditi erano stati precedentemente trasferiti
(perlopiù nel periodo febbraio-marzo 2021) su altri depositi titoli che sono successivamente risultati cointestati ai soli genitori dell In sostanza, i titoli Parte_1
precedentemente depositati su dossier cointestati alla sono stati, Parte_1
alternativamente: a) caricati su dossier cointestati ai soli genitori della Parte_1
risultando ivi ancora presenti alla data del 31 dicembre 2022; b) caricati su dossier cointestati ai soli genitori della e successivamente venduti/rimborsati con Parte_1
accredito del controvalore sui c/c intestati ai soli genitori (solo Credit Agricole non ha fornito l'esatta intestazione dei conti correnti su cui sono state accreditate le vendite/rimborsi dei titoli trasferiti sui depositi comunque intestati ai genitori della
; Il sottoscritto ha quindi predisposto per ciascun istituto finanziario e Parte_1
deposito titoli presso lo stesso tenuto un prospetto (doc. 6-12) con l'analitica indicazione dei titoli che sono stati trasferiti dai depositi intestati/cointestati alla
17 ai depositi cointestati ai soli genitori, imputando alla la quota pari Parte_1 Parte_1
all'intero, 1/2 o 1/3 (a seconda che il deposito di provenienza fosse intestato allo sola cointestato con un solo genitore, o con entrambi): - del valore del titolo al Parte_1
31 dicembre 2022, laddove ancora in carico a tale data sul dossier di destinazione cointestato ai soli genitori;
- del correlato prezzo di vendita/rimborso se il prezzo del titolo, venduto o rimborsato successivamente al trasferimento sul dossier di destinazione cointestato ai soli genitori, sia stato accreditato su un conto corrente a loro intestato…”. Ancora, osserva la Corte che l'appellante, con perdurante condotta la cui trasparenza non appare di immediata comprensione, non solo non dava conto in lite (fino all'emersione dall'indagine del Consulente) della presenza di tale corposa possidenza patrimoniale e, conseguentemente, non allegava che detti titoli non potevano essere propri in quanto ella non era percettrice di reddito e che comunque parte di essi erano impiegate per spese in favore dei genitori (attuale difesa), ma effettuava il trasferimento dei titoli ai genitori, come accertato dal CTU, con operazioni coeve alla causa già in corso. Di qui, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno separatile. Quanto, poi, al contributo al mantenimento dei figli, ancora una volta qualsivoglia approfondimento istruttorio pare superfluo: “…il tenore di vita tenuto dalle parti in costanza di matrimonio nel periodo di 1.1.2018-
30.6.2020 – accertava il CTU – si attesta su una spesa mensile media pari a circa euro
10.400,00 cui i ha concorso per il 60% circa del totale e l per il 40% CP_1 Parte_1
circa, ciascuno ricorrendo alle proprie disponibilità finanziarie…”. In tale complessivo quadro, che deve necessariamente tenere conto non soltanto dei contributi del ma anche di quelli imputabili alla la sola dazione CP_1 Parte_1
mensile a carico del padre di € 1.400,00= in favore di essi (€ 700,00= per ciascuno,
come stabilito dal Tribunale) rappresenta una somma ben superiore addirittura ad un reddito di inclusione nella sua più lata estensione e pare sufficiente a far mantenere ai ragazzi un tenore di vita complessivamente equivalente a quello precedentemente tenuto, considerato che anche la madre dovrà contribuire in misura pressoché
analoga, per lo più in natura, essendo ella collocataria prevalente della prole ormai
18 maggiorenne che con lei abita in casa di sua proprietà. Sotto tale aspetto, dunque,
paiono certamente giustificabili le spese straordinarie dei figli a carico paritario dei genitori, circostanza che peraltro rappresenta la regola nelle separazioni dei genitori, proprio a tutela dei figli, regola dalla quale, in questa ipotesi in particolare, non pare sussistano i presupposti per deviare.
II.
5. Le spese di primo grado. Anche questo motivo non può essere accolto. Il regolamento delle spese del primo grado ha fatto correttamente seguito alla soccombenza – per la verità, sostanzialmente, della ricorrente e odierna appellante –
e comunque deve anche tenersi conto della condotta processuale della attrice, non sempre lineare per la verità, né in tema di addebito né in tema economico, come anche accertato nella sopra indicata motivazione.
III. L'appello incidentale. È anch'esso infondato e deve pertanto essere respinto. Esso attiene specificamente al rimborso preteso dal in riferimento sia CP_1
alle spese straordinarie, originariamente poste a carico del medesimo nell'intero, sia all'ammontare dell'assegno separatile disposto fin dall'udienza presidenziale a carico del in favore della coniuge per l'ammontare di € 2.000,00= mensili oltre CP_1
rivalutazione.
III.
1. Si ricorda che il Tribunale sulla prima questione aveva osservato che
“…tenuto conto delle disponibilità liquide materne, con decorrenza dalla presente pronuncia, dovranno essere poste a carico di entrambi in genitori in pari misura le spese straordinarie necessarie per la prole, come da Linee Guida CNF 2017…”. La previsione deve essere confermata dal momento che il titolo per la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli è principio in astratto sempre sussistente, fatta salva la suddivisione del carico sulla base della situazione economica dei genitori, sì che l'accertamento della reale situazione rende ragione di una nuova suddivisione ma non può costituire presupposto per la ripetizione di uscite che –
comunque – trovano fondamento nella solidarietà familiare e costituiscono comunque – pur sempre – adempimento di obbligazione naturale.
19 III.
2. Opposta la soluzione relativa alla seconda questione in considerazione della carenza, ab initio, del titolo, come del resto già indicato dal Tribunale il quale osservava che “…deve revocarsi sin dalla data di emissione dell'ordinanza presidenziale la previsione dell'assegno separativo in favore d Sul punto la Parte_1
difesa del resistente in sede di precisazione delle conclusioni ha avanzato domanda di restituzione degli importi versati alla a titolo di assegno separativo, in Parte_1
virtù del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 32914/22- La domanda in questa sede deve dichiararsi inammissibile, in quanto risultano ormai decorsi i termini decadenziali previsti per le parti, salva la proponibilità della domanda in autonomo giudizio…”. Sotto questo aspetto, dunque, se deve essere confermato il fondamento del diritto alla ripetizione secondo le regole della condictio indebiti, altrettanto deve ritenersi oggettiva la tardività della relativa domanda di ripetizione svolta dall'appellante incidentale.
IV. Le spese. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza parzialmente reciproca;
sono pertanto compensate per un terzo e liquidate, nei residui due terzi in favore dell'appellante incidentale attesa la prevalente CP_1
soccombenza dell'appellante principale sulle questioni principali (addebito, Parte_1
contributo in proprio favore e in favore dei figli) rispetto alla soccombenza del CP_1
su questioni secondarie (decorrenza delle spese straordinarie e ripetizione del contributo già versato alla coniuge); detti compensi sono liquidati come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55 e s.m., secondo lo scaglione corrispondente a cause di valore indeterminabile, in questa sede di complessità bassa attesa la medesimezza delle questioni già involte in primo grado, con parametro superiore, ma prossimo al minimo e al netto della fase istruttoria non ulteriormente svolta.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla causa di appello introdotta da nei confronti di Parte_1
20 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3821/2024 del CP_1
03/12/2024, sui reciproci gravami proposti, così provvede:
1) respinge l'appello principale;
2) respinge l'appello incidentale;
3) compensa per un terzo le spese di lite del grado e condanna al Parte_1
pagamento dei residui due terzi dei compensi di causa in favore della controparte, compensi che sono liquidati nell'intero in complessivi € 3.500,00=, oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
4) dà atto che nei confronti di ambedue le Parti, nelle rispettive qualità di appellanti soccombenti, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater dPR n.
115/2002 in materia di spese di giustizia;
5) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 04.04.2025
IL CONSIGLIERE Estensore IL PRESIDENTE
NA CI AN TI
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