Accoglimento
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/04/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03103/2025REG.PROV.COLL.
N. 02146/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Az. Agr. Ranghetti Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2005/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Az. Agr. Ranghetti Ss;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando e l’avvocato Maddalena Aldegheri, per delega dell'avvocato Fabrizio Tomaselli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 l’Azienda Agricola Ranghetti ha impugnato dinanzi al TA.R. per la Lombardia la cartella di pagamento n. 068 2021 00768984 13 000 intestata all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, inviata a mezzo casella PEC il 21 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 207.705,86 a titolo di prelievo supplementare e interessi per la campagna 2006.
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. ha accolto il ricorso – ritenendo fondato il settimo motivo riguardante la prescrizione decennale del debito – e, per l’effetto, ha annullato l’atto impugnato ( con un obiter relativo all’applicabilità della prescrizione decennale per interessi travolta però dalla dichiarata prescrizione della sorte capitale ).
3. In particolare, il primo giudice ha precisato che:
- AGEA, pur essendosi costituita nel giudizio, non ha fornito alcuna prova riguardo alla sussistenza di atti interruttivi della prescrizione del suo credito intervenuti fra il momento di nascita del medesimo e quello di notifica dell’atto impugnato;
- si è limitata ad allegare la notifica di una intimazione avvenuta il 19.6.2009, a cui avrebbe fatto seguito un atto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente, nonché la sussistenza di un giudizio proposto dalla stessa dinanzi al T.A.R. Lazio avente ad oggetto il credito di cui è causa e respinto con sentenza n. 3868 del 9.3.2015, elementi però non provati da alcun documento dimostrativo;
- inoltre l’intimazione del 19.6.2009 e l’atto di accoglimento dell’istanza di rateizzazione del 3.5.2010 non hanno alcuna rilevanza nel giudizio in quanto la cartella di pagamento gravata era stata notificata il 21.9.2021 (tra i due atti è intercorso un periodo superiore a 10 anni, mentre il giudizio dinnanzi al T.A.R. del Lazio non aveva determinato alcun effetto interruttivo posto in quanto AGEA non era costituito;
- per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 il credito si era già estinto per prescrizione prima dell’entrata in vigore della suindicata norma, come non rilevava – per lo stesso motivo – la sospensione del termine nel periodo dall’1 aprile 2019 al 15 luglio 2019 ai sensi dell’art. 4, comma 10-ter, lett. a), del d.l. n. 27 del 2019, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge n. 44 del 2019.
4. Con ricorso notificato il 29 febbraio 2024 e depositato il 13 marzo 2024 A.G.E.A. e A.D.E.R. hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.
5. Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1) erroneità in diritto della sentenza di prime cure per avere il TAR ritenuto che la prescrizione relativo al credito da interessi sia quiquennale, laddove essa è decennale/ordinaria;
2) erroneità in diritto della sentenza di prime cure per avere il TAR ritenuto che la prescrizione relativa a diritto di credito oggetto di giudizio amministrativo di impugnazione di provvedimento che tale credito veicola sia interrotta e sospesa soltanto se l’amministrazione creditrice è costituita in giudizio.
6. Con atto depositato il 26 marzo 2024 la Società Agricola Ranghetti s.s. si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello.
7. In data 17 febbraio 2025 parte appellante ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. riproponendo i motivi di primo grado assorbiti dal TAR.
8. In data 18 febbraio 2025 le parti appellanti hanno depositato una memoria con la quale eccepiscono che i soci dell’Azienda Ranghetti sono stati destinatari della sentenza del Consiglio di Stato n. 3159/2024 del 5.4.2024 (passata in giudicato il 5.11.2024) con la quale la Sezione aveva dichiarato non prescritto il diritto di credito di AGEA con riferimento alla sorte capitale. Su tale produzione la parte appellata non ha accettato il contraddittorio per mancato rispetto dei termini i cui all’art. 73 cpa.
9. La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 20 marzo 2025.
10. Con il primo mezzo di gravame AGEA ed ADER censurano la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto espressamente – con statuizione che tuttavia è un obiter dictum non avendo accolto il ricorso per questo motivo – che il termine di prescrizione degli interessi fosse quinquennale. Secondo le agenzie appellanti invece il termine sarebbe decennale, come per gli importi a titolo di prelievo supplementare. Questo emergerebbe dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato.
11. Il motivo, al di là della sua inammissibilità perché rivolto avverso un obiter dictum avendo la sentenza dichiarato la prescrizione decennale della sorte e quindi non dovendosi dare luogo al pagamento degli accessori se non conseguentemente all’accoglimento del secondo motivo di appello - non coglie nel segno. Il Collegio aderisce all’orientamento, ribadito anche recentemente, che per essi il termine di prescrizione sia di cinque anni (Cons. Stato, sez. VI, n. 7505/2024) di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. In proposito la giurisprudenza civile, sia pure in materia tributaria, ha evidenziato che il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cass. S.U. n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1.). La norma relativa alla prescrizione degli interessi, quindi, è norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi, anche perché non viene operata una distinzione di regolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi.
12. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha statuito in quanto AGEA nel giudizio dinanzi al TAR Lazio non era costituita il processo non aveva determinato alcun effetto interruttivo. Secondo le appellanti tale tesi non sarebbe condivisibile, rilevando che la prescrizione sarebbe interrotta e sospesa permanentemente dalla pendenza di ogni processo amministrativo avente ad oggetto il credito in contestazione, a prescindere dall’esito del giudizio e a prescindere dalla condotta processuale dell’intimata p.a. creditrice. Il requisito che il TAR pretendeva perché scatti l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione (la costituzione della P.A. e la difesa attivamente) non sarebbe richiesto da alcuna norma e sarebbe in contrasto con la giurisprudenza amministrativa maggioritaria.
13. Il motivo è fondato, dovendosi accogliere preliminarmente e contestualmente l’istanza di ammissione di prove nuove per quanto riguarda il giudicato prodotto (sentenza del Consiglio di Stato n. 3159/2024) e dovendosi superare l’eccezione di mancata accettazione del contraddittorio formulata ai sensi dell’art. 73 cpa dalla parte appellata perché avente ad oggetto la produzione di una sentenza passata in giudicato fra le stesse parti sulla pretesa oggetto della presente controversia, che non può essere ignorata se non a pena di commettere un errore revocatorio; in particolare va rilevato che l’Avvocatura dello Stato rispettando il termine previsto per il deposito della memoria finale ha formulato un’eccezione di cosa giudicata ( formulabile fino allo scadere del termine per il deposito della memoria ) comprovandola depositando un provvedimento giudiziario della Sezione, comunque acquisibile da questo giudice. Come già chiarito dalla Sezione, “ Stante il carattere comunque discrezionale del potere conferito al Collegio dall’art. 104, comma 2, deroghe alla conclusione innanzi rassegnata possono essere ipotizzate alla luce della peculiarità di ciascun singolo caso, tenuto anche conto che la tipologia di contenzioso in esame spesso si caratterizza per l’impugnazione di una pluralità di atti di accertamento, ciascuno proposto avverso una differente annata casearia e che possono anche essere stati proposti da soggetti diversi dai ricorrenti, stante l’eventualità che sia il produttore che l’acquirente impugnino i relativi atti, non rendendo immediata la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato il credito. Volendo tentare una esemplificazione, il contemperamento tra i principi innanzi delineati e la necessità di uniformare la realtà processuale a quella storica può portare a ritenere indispensabile e, quindi, ammissibile la produzione di uno specifico documento del quale la parte spieghi in modo preciso la sua incidenza sulla statuizione impugnata e la sua immediata attitudine a sovvertirla, senza la necessità di un’ulteriore attività di trattazione (indagini fattuali e ricostruzioni ermeneutiche) che, nel rispetto del diritto di difesa e del doppio grado di giudizio, avrebbe dovuto essere svolta nel primo grado di giudizio. In tale prospettiva, possono ritenersi ammissibili quei provvedimenti giurisdizionali che consistano in una sentenza intervenuta tra le parti che accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del debito, in quanto tale statuizione giurisdizionale sia idonea, immediatamente e con efficacia di giudicato, ed escludere l’estinzione del debito, invece accertata con la sentenza impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. L’ammissibilità di un limitato numero di documenti può inoltre ritenersi possibile dove la parte abbia comunque svolto le proprie difese in primo grado producendo le relative prove a supporto (se del caso anche a seguito di un ordine istruttorio), ove la successiva produzione in appello non possa qualificarsi totalmente nuova, risolvendosi invece in una limitata attività di integrazione documentale, rispetto ad un costrutto probatorio sul quale si era già svolto il contraddittorio in primo grado (cfr. Cons. St. 5509/2014) e nel caso in cui la parte produca tardivamente i documenti tuttavia esponendo le ragioni specifiche non imputabili a sè che non hanno consentito la produzione della documentazione in primo grado, nonostante l’ordine istruttorio del giudice tali da persuadere il giudice di appello a esercitare i poteri officiosi ritenendoli giustificati ed al fine di evitare una palese ingiustizia dell’esito del processo .” (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025).
14. Nel caso oggetto del giudizio è stato dato parziale risposta all’istruttoria e di primo grado e gli appellanti invocano una sentenza che integra un giudicato di merito – prodotto insieme alla memoria finale – che conferma il credito portato dal provvedimento impugnato, in quanto suscettibile di escludere immediatamente con efficacia di giudicato l’intervenuta estinzione del debito. Quindi, nel caso di specie ricorrono le circostanze indicate da tale chiarimento della Sezione come legittimanti, in quanto si tratta di un provvedimento giurisdizionale (dovendosi conclusivamente anche rigettare l’eccezione di inammissibilità della produzione nuova per tardività, essendo la memoria conclusionale di AGEA del 18.2.2023 tempestiva ed essendo il giudicato ivi menzionato una pronuncia intervenuta tra la parte privata e la P.A., entrambi costituite, oltre a non essere un “documento” vero e proprio, ma un giudicato). Non è quindi possibile confermare la prescrizione del credito in quanto confliggerebbe col precedente giudicato che aveva già accertato che non vi era alcuna prescrizione. Infatti, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3159/2024 (riguardante l’annualità oggetto del contendere dell’impresa Ranghetti) è stato accolto il ricorso di AGEA ed ADER ed è stato dichiarato non prescritto il diritto di credito di AGEA con riferimento alla sorte capitale.
15. Passando, quindi, alla disamina dei motivi riproposti da parte appellata, si osserva come, con il primo motivo, la parte abbia dedotto il difetto di istruttoria per quanto riguarda i pagamenti effettuati a mezzo di compensazione PAC.
15.1 Il motivo è infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, l'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti di cui all'art. 8-ter, comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte (Consiglio di Stato, sez. III, 12.07.2021, n. 5281). In sostanza, si tratta di una duplice operazione contabile che non si traduce, tuttavia, in una duplicazione della procedura di esazione coattiva. Inoltre, per quanto riguarda la compensazione PAC, la censura non è supportata da alcuna idonea evidenza che consenta di ritenere già recuperate le somme dovute mediante la compensazione.
16. Quanto agli interessi (secondo motivo riproposto che torna di attualità per quanto prima osservato), e ritenuto che deve applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e anche tale termine non è decorso considerato che, ai sensi dell’art. 68, comma 4-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i termini di prescrizione sono stati sospesi e, successivamente, il 21 settembre 2021 è intervenuta la notifica delle intimazioni di pagamento valevole quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione. Alla luce che solo nel 2024 è intervenuta la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3159/2024 in merito all’atto a monte, neppure gli interessi della cartella sono prescritti.
17. Con il terzo motivo parte appellata deduce la mancante indicazione degli atti di accertamento presupposti e la loro notifica. Il motivo è inammissibile. Il provvedimento oggetto del presente giudizio di impugnazione – la cartella di pagamento n. 068 2021 00768984 13 000 – ha come atto prodromico l’imputazione di prelievo che è ormai provvedimento inoppugnabile (si rimanda sul punto alle decisioni di rigetto, dichiarazione di perenzione o inammissibilità dei ricorsi proposti dal produttore avverso i provvedimenti di imputazione di prelievo con riferimento alle singole annate di cui al par. 14 della sentenza gravata). Pertanto gli eventuali vizi asseritamente inficianti il primo provvedimento (imputazione di prelievo divenuto inoppugnabile), incluso il vizio di violazione diritto UE, non sono più deducibili nei giudizi di impugnazione degli atti a valle (cartella di pagamento o intimazione); argomentare diversamente vorrebbe dire qualificarli, in modo implicito ma univoco, vizi di nullità, e non di mera annullabilità e ciò in contrasto con quanto affermato per respingere anche il terzo motivo di appello. Qualsivoglia vizio relativo alla cartella del 2015 doveva esser fatto valere gravando tale cartella; ma il giudice amministrativo ha confermato il provvedimento a monte, e non ha accolto le censure mosse contro quell’atto dal privato, e certo tali censure oggi non possono essere qui riproposte, né è possibile aggiungerne altre.
18. Con il quarto dei motivi ex art. 101 comma 2 c.p.a. rubricato “violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 40 del Trattati CEE - Violazione dell’art. 2 par. 1 e dell’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 Violazione Legge 234/2012” si ripropone il motivo del ricorso di primo grado (sotto vari profili) circa la presunta nullità da illegittimità comunitaria degli atti prodromici.
Il Collegio ritiene che prima ancora che essere destituito di fondatezza si rivela inammissibile. Il condiviso assetto, in termini di annullabilità (e non di nullità), della anticomunitarietà dell’atto (cfr. ex aliis , Cons. Stato, sez. VI, n. 1316 del 2024, qui richiamata ex art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a. e alla quale per esigenze di sinteticità si rinvia), rende tale prospettazione qui anche del tutto priva di interesse, involgendo essa un vizio proprio dell’atto di prelievo, peraltro in precedenza impugnato con esito negativo, ragione per cui nella specie non può ammettersi disapplicazione alcuna, per il principio di autonomia procedurale dello Stato membro e per l’esistenza di un giudicato di merito sfavorevole alla parte.
Con tale motivo si deduce la nullità o comunque l’illegittimità comunitaria derivata della cartella impugnata per mancata disapplicazione della normativa interna in materia (in forza della sentenza di inadempimento della Corte di Giustizia UE del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15 e della sentenza interpretativa della stessa Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18) ovvero delle norme attributive del potere per iscrizioni a ruolo di prelievi conteggiati dall’amministrazione italiana in violazione dei regolamenti comunitari in materia:
- sia per l’effettuazione di compensazioni/restituzioni eseguite sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario con conseguente nullità degli atti impugnati, rilevabile in ogni stato e grado ex art. 31, comma 4, c.p.a., o comunque illegittimità dei medesimi, sia per violazione di legge che per eccesso di potere;
- sia perché presupporrebbero illegittimamente l’esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile per prelievo latte, nonostante lo Stato italiano non sia mai stato in grado di verificare l’effettivo superamento della quota nazionale (v. Sentenza Tribunale dell’Unione Europa del 02.12.14 in causa T-661/11 – Repubblica italiana / Commissione, doc. 4 TAR) e, addirittura, che in sede penale sia stato accertato che la produzione italiana è sempre stata inferiore alla quota attribuita in sede UE. Si deduce, poi, anche la violazione del diritto interno (art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, l. n. 33/2009) che impone all’amministrazione di procedere al recupero dei debiti per prelievo latte “accertati come dovuti”, mentre sarebbe evidente che i debiti per prelievo latte di cui AGEA pretende il pagamento, non possono essere ritenuti “accertati come dovuti” e non sono nemmeno esigibili, siccome quantificati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio, sia dalla stessa amministrazione che dai Giudici interni e sulla base di dati di produzione ritenuti “falsi” in sede penale.
18.1. La doglianza in parola è priva di giuridico pregio.
18.2. Vale in primo luogo osservare che oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, una cartella di pagamento emessa a valle di un’imputazione di prelievo la quale, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale (documentazione che si è statuito al precedente punto 5. essere ammissibile), è stata infruttuosamente impugnata dall’azienda appellata con formazione di un giudicato sfavorevole ( CdS n. 3159 del 2024 ).
Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente l’imputazione di prelievo a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo. Trova, infatti, applicazione il consolidato orientamento di questa Sezione in materia (ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto. In proposito è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non verrebbe comunque in rilievo la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, di una norma attributiva del potere (con conseguente ipotetica nullità del relativo provvedimento) ma, al più, la disapplicazione di una norma che ne ha determinato le sole modalità di esercizio ( id est le modalità di imputazione del prelievo) e che inoltre nella specie ogni questione è coperta dal giudicato che come si dirà è di norma intangibile anche per il diritto unionale (salvo casi in cui lo Stato membro abbia violato competenze assegnate dal diritto europeo ad un organo dell’Unione cfr. Corte Ue caso Lucchini che ha ritenuto superabile il giudicato non spettando ad alcun organo nemmeno giurisdizionale di uno Stato membro valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno) .
18.3. Quanto poi all’inattendibilità dei calcoli, comunque anche essi coperti da giudicato, deve aderirsi al condivisibile insegnamento di questo Consiglio (da ultimo espresso con la sentenza n. 5858 del 23 agosto 2019) secondo cui “ le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202 )”. Ciò appare a fortiori condivisibile nel caso in esame atteso che le affermazioni di parte appellata non paiono accompagnate neppure da un principio di prova in ordine al concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle quote e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto, nello specifico, dalla singola azienda.
18.4. Le considerazioni di cui al punto precedente consentono, altresì, di ritenere insussistenti i presupposti per la richiesta disapplicazione del diritto interno e del giudicato né occorre rimettere alcuna questione alla Corte di Giustizia ( rimessione nemmeno richiesta nella memoria finale avendo la parte insistito per la disapplicazione sul presupposto però che non fosse intervenuto un giudicato e tacendo sul punto, richiamando piuttosto i principi in materia di autotutela doverosa che tuttavia non toccano materie come quella delle quote latte dove non si fa questione di sanzioni – come nella sentenza Corte Ue Ciola e si deve garantire il riequilibrio del mercato agricolo mediante i prelievi supplementari in caso di sforamento delle quote individuali).
18.5. Sul punto, e principiando dall’eventualità di un rinvio pregiudiziale può confermarsi l’orientamento già espresso dalla Sezione in relazione ad omologo quesito formulato da altro produttore. La Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505), ha, infatti, osservato che: i) la finalità dell’obbligo del rinvio pregiudiziale è quella di assicurare l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione, la quale sarebbe pregiudicata laddove all’interno dei vari ordinamenti nazionali si consolidassero orientamenti ermeneutici difformi; di talché, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato a sollevare la questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza c.d. Cilfit del 6 ottobre 1982, causa 283/81, e, più recentemente, nella sentenza c.d. Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi 6 ottobre 2021, causa 561/19; ii) la sentenza del 2021 costituisce una lieve evoluzione rispetto a quella del 1982, atteso che le eccezioni all’obbligo di rinvio risultano modificate e precisate ma con conferma sostanziale dei presupposti per la rimessione; iii) tali deroghe consistono nella non pertinenza (secondo la dizione utilizzata nel caso Cilfit) o non rilevanza (secondo la dizione utilizzata nel caso Catania Multiservizi) della questione, nella sussistenza di un interpretazione della disposizione da parte della Corte di Giustizia, e nella non sussistenza di ragionevoli dubbi interpretativi; iv) la Corte di Giustizia, nei paragrafi da 40 a 46 della sentenza Catania Multiservizi, con riferimento alla terza eccezione, ha altresì indicato i criteri interpretativi ai quali il Giudice nazionale di ultima istanza deve far riferimento per concludere sull’assenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole; v) da ultimo, la Corte di Giustizia, Sesta Sezione, con l’ordinanza del 15 dicembre 2022, causa 597/21, a seguito di un ulteriore rinvio pregiudiziale di questo Consiglio di Stato in ordine alla terza ipotesi derogatoria, ha così statuito: “ l’articolo 267 T.F.U.E. deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea. Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte ”.
18.6. Operata questa generale premessa la Sezione [ nel precedente citato ] ha osservato: i) nel caso di specie, l’eccezione prevista dal Giudice europeo all’obbligo di rinvio sussiste sia con riferimento alla irrilevanza ed alla non pertinenza della questione sollevata, sia con riferimento alla presenza del c.d. atto chiaro, che non necessita di ulteriori interpretazioni; ii) la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione discende dalla rilevanza solo in termini di annullabilità dei vizi di anticomunitarietà degli atti amministrativi nonché dall’inconferenza del richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3, par 1, del Regolamento n. 2988/1995, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative” la cui mancata impugnativa è legata ad un regime di preclusioni … verificatesi a danno del privato [ nel caso in cui non abbia impugnato l’atto impositivo ] ; iii) il presupposto dell'applicazione del suddetto termine è un’irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1, par. 2, del Regolamento, secondo cui “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”), nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle Autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale) [il diritto unionale impone il prelievo supplementare a ben vedere per garantire il riequilibrio del mercato amministrato]; iii) nei casi di prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, essendo previsto dal diritto unionale l’obbligo di recupero ai fini del riequilibrio del sistema, obbligo che viene azionato in modalità autoritative che determinano preclusioni in caso di omessa impugnativa di atti presupposti, mentre l’obbligo di ricalcolo riguarda delle compensazioni scatta solo in presenza di un giudicato favorevole alla parte privata – nella specie insussistente – per il principio di autonomia procedurale dello Stato membro.
Va rilevato che il quesito proposto [ in quella controversia citata ] trova la sua chiara risposta negativa nel principio di autonomia procedurale dello Stato membro – quale richiamato con ampi riferimenti di precedenti della Corte UE dalla sentenza Peterboeck 14 dicembre 1995 in causa C-312/93 - che consente ed impone di differenziare le posizioni giuridiche secondo gli eventi della lite e non impone allo Stato di paralizzare in via generale nei confronti di tutti i produttori ( anche di quelli rimasti inerti o attinti da provvedimenti giudiziari sfavorevoli ) le pretese di riscossione dopo alcuni giudicati della Corte Ue favorevoli alle imprese legati solo alle modalità di calcolo della compensazione.
Spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro infatti designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi effetto diretto. Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, Racc. pag. 1989, punto 5, e causa 45/76, Comet, Racc, pag. 2043, punti 12-16; 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 25; 9 novembre 1983, causa 199/82, San Giorgio, Racc. pag. 3595, punto 14; 25 febbraio 1988, cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Bianco e Girard, Racc. pag. 1099, punto 12; 24 marzo 1988, causa 104/86, Commissione/Italia, Racc. pag. 1799, punto 7; 14 luglio 1988, cause riunite 123/87 e 330/87, Jeunehomme e EGI, Racc, pag. 4517, punto 17; 9 giugno 1992, causa C-96/91, Commissione/Spagna Racc, pag. I-3789, punto 12, e 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Fran covich e a., Racc. pag. I-5357, punto 43).
I giudicati della Corte Ue obbligano gli Stati solo ove siano stati azionati tempestivamente i rimedi giudiziari e non determinano un obbligo generalizzato paralizzare le pretese di riscossione in attesa di provvedimenti legislativi.
Ciò è confermato dalla giurisprudenza unionale.
Con la sentenza dell'11 settembre 2019, C-46/18, la Corte di Giustizia, proprio in materia di quote latte , sempre su domanda pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato, ha rilevato l'incompatibilità della normativa nazionale rispetto all'art. 2 del Regolamento n. 3590 del 1992, nella parte in cui prevede che il rimborso dell'eccedenza del prelievo supplementare debba favorire, in via prioritaria, i produttori che, in applicazione di una disposizione di diritto nazionale incompatibile con il diritto U.E, abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile.
La Corte ha, comunque, chiarito che l'accertamento dell'incompatibilità della normativa nazionale con l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 non implica che i produttori soggetti a detta normativa non siano più debitori di tale prelievo e che il principio della tutela del legittimo affidamento non osta a che, nel caso di specie, sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo, previsto dalla suddetta normativa nazionale, di versare su base mensile tale prelievo.
Sulla base di questa statuizione nel diritto interno è stata adottata la disposizione di cui all’art. 10 bis del d.l. n. 69 del 2023 (c.d. d.l. salva infrazioni).
Si riporta il testo dell’art. 10 bis del d.l. n 69 del 2023 per le parti di interesse, essa al comma 1 prevede:
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo ( e tale non è la situazione dell’impresa appellata ).
In funzione del principio di uguaglianza e di perequazione la normativa altresì prevede:
“ 6. Possono altresì accedere al ricalcolo degli importi con le modalità disciplinate ai commi 2 e 3 i produttori che, al più tardi entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, hanno promosso ricorso esclusivamente contro i provvedimenti di imputazione di prelievo, ad eccezione di coloro i quali hanno promosso ulteriori ricorsi avverso i successivi provvedimenti amministrativi e di riscossione, deducendo motivi inerenti alla corretta interpretazione dei metodi di calcolo per l'applicazione del prelievo latte, alla stregua di quanto statuito dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al comma 1, a condizione che aderiscano alla possibilità di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alle condizioni e secondo la disciplina di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del medesimo decreto-legge.
7. Ai fini di cui al comma 6, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i produttori interessati presentano all'AGEA istanza di ricalcolo del prelievo. Nell'istanza il produttore deve espressamente indicare l'autorità giudiziaria avanti a cui pende il ricorso e il numero di ruolo dello stesso e deve dichiarare che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 e che si impegna a corrispondere la somma ricalcolata secondo le modalità rateali disciplinate ai sensi del comma 6.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di ricalcolo, il produttore può comunicare all'AGEA che non intende accettarlo e che intende proseguire il contenzioso pendente. Qualora entro tale termine il produttore non invii la comunicazione, il ricalcolo si intende accettato, il produttore è ammesso alla rateizzazione e il procedimento giurisdizionale pendente è dichiarato estinto a spese compensate con decreto del presidente del collegio giudicante, ovvero del giudice monocratico investito della controversia. A questo fine, l'AGEA comunica a ciascun organo giudicante investito della controversia pendente l'avvenuta accettazione del ricalcolo e l'ammissione del produttore alla rateizzazione. Entro venti giorni dalla comunicazione del decreto di estinzione, ciascuna parte può chiedere con istanza depositata presso l'organo giudicante che sia fissata udienza per la prosecuzione della controversia perché non sussistevano i presupposti per l'estinzione disciplinati dal presente articolo. Il giudice, fissata l'udienza, qualora ritenga che l'istanza sia infondata, conferma con sentenza la dichiarazione di estinzione.
Qualora ritenga l'istanza fondata, dispone per la prosecuzione del giudizio.
9. Qualora l'AGEA respinga l'istanza di ricalcolo e di rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, il produttore interessato può contestare tale decisione presentando motivi aggiunti esclusivamente nell'ambito del procedimento già pendente ai sensi del comma 6.
10. Il produttore che nell'istanza di ricalcolo e rateizzazione dichiari falsamente che il contenuto e i motivi del ricorso sono conformi a quanto previsto dal comma 6 è punito ai sensi degli articoli 483, primo comma, e 640-bis del codice penale.
11. Il produttore ammesso alla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7 che ometta il versamento nei termini della prima rata decade dalla rateizzazione e si applica a suo carico l'imputazione di prelievo oggetto del ricorso estinto. Al produttore che non versi nei termini le rate successive alla prima, si applicano con riferimento alle rate non versate le vigenti disposizioni in materia di riscossione coattiva del prelievo supplementare, con una maggiorazione di tre punti percentuali degli interessi previsti dal comma 3.
12. Nei contenziosi pendenti che non siano per qualsiasi motivo definiti ai sensi del presente articolo, ovvero negli eventuali giudizi di ottemperanza conseguenti a sentenze passate in giudicato, il giudice competente, nell'eventuale rideterminazione del prelievo dovuto, applica i criteri previsti dal comma 2. ”
Risulta – per la pronuncia citata della Sezione – una disciplina perfettamente aderente al principio di autonomia procedurale e giova osservare che, nella specie, la parte privata: 1) non ha presentato alcuna istanza di ricalcolo e 2) insiste nella disapplicazione in presenza di preclusioni da mancata impugnativa di atti presupposti pur in presenza di giudicato sfavorevole fatto valere in appello e quindi complessivamente chiede procedersi in contrasto con il principio – di valenza unionale – di autonomia procedurale dello Stato membro invocando il ricalcolo come un obbligo incondizionato dello Stato membro ma ciò in contrasto altresì con i principi unionali di certezza del diritto e di intangibilità della cosa giudicata ( derogabile con le limitate eccezioni prima ricordate) .
Non rileva la giurisprudenza citata sul superamento della cosa giudicata per contrasto con il diritto eurounionale.
In linea di massima ( per tutti la recente sentenza AN 21 /12/2021 c-497/20 ) la Corte riconosce l’intangibilità del giudicato nazionale per ragioni di certezza del diritto e stabilità del diritto UE e del diritto nazionale.
Il diritto UE non impone ai giudici nazionali di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono valore di cosa giudicata alle decisioni giurisdizionali per porre rimedio ad una situazione nazionale contrastante con tale diritto.
Né si esige che il diritto nazionale debba imporre il riesame di tale decisione avente valore di cosa giudicata ( con ciò non impone di prevedere un caso di revocazione ad hoc ).
Non si pone nemmeno la previsione di ulteriori mezzi di gravame come il ricorso per IO ( proprio la questione sollevata nel caso AN ).
Le fondamenta di questo assetto che impone il rigetto del motivo riproposto in esame sono sempre nel principio di autonomia procedurale dello Stato membro e nei correlati principi di certezza del diritto e di intangibilità della cosa giudicata.
Nel caso OS poi ( su cui la parte insiste molto ) non vi era alcun giudicato interno da superare e la Corte Ue ha ritenuto astrattamente superabile la mancata impugnazione di un atto amministrativo di rifiuto di reiscrizione, ma il tutto a fronte di una sentenza della stessa Corte UE che aveva ritenuto che il diritto ungherese, dichiarando estinti ex lege i diritti di usufrutto non intestati a soggetti aventi rapporti di parentela con residenti in Ungheria, integrasse una violazione manifesta e grave sia del principio della libera circolazione dei capitali sia del diritto di proprietà, garantito dalla Carta, e potrebbe avere ripercussioni economiche nefaste su vasta scala. Così, nel contesto del perseguimento del suddetto equilibrio, la legittimità alla luce del diritto dell’Unione riveste, nel caso di specie, una particolare importanza ed impone di censurare rifiuti di iscrizione non conformi al diritto UE. Non sembra che la questione del ricalcolo delle compensazioni a favore dei soggetti che non hanno impugnato gli atti impositivi o siano anche stati destinatari di giudicati sfavorevoli sia connotata da analoga gravità, trattandosi di non conformità al diritto unionale di un criterio di preferenza nella redistribuzione dei prelievi eccedenti dovuto al semplice fatto che lo Stato italiano aveva ritenuto di preferire i produttori adempienti per stimolare il rispetto del diritto unionale. In ogni caso la questione diverrebbe rilevante solo in contenziosi relativi all’esecuzione del ricalcolo previa istanza amministrativa o di ottemperanza al giudicato ( qui sfavorevole alla parte ).
19. Con l’ultimo dei motivi riproposti viene eccepita l’assenza di controlli e gli esiti dell’attività giurisdizionale penale, ed in particolare il contenuto dell’Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione 21 del 05 giugno 2019, n. 96592 /20196 RGNR n. 101551/2016 RG GIP, Giudice dr.ssa Paola Di Nicola.
19.1 Il motivo è infondato. Questo Consiglio di Stato, con decisione della Sez III, del 21.12.2021 n. 8488 ha già affrontato la relativa problematica affermando i principi di seguito esposti, dai quali il Collegio non vede ragione di discostarsi: "Questo Consiglio di Stato, con la recente sentenza della Sez. II n. 5858 del 23 agosto 2019, ha rilevato quanto segue: "Con riferimento alle generiche contestazioni attinenti alle irregolarità asseritamente compiute nelle verifiche effettuate dalle autorità nazionali competenti e alla presunta erronea quantificazione della produzione nazionale, la giurisprudenza - che questo Collegio condivide - ha sempre ritenuto che, in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul patrimonio bovino per farli "quadrare" con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, n. 3474/2014, e, da ultimo, C.d.S., sent. n. 870/2016, cit.). Come questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare, infatti, le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati (cfr. al riguardo ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202). Ciò a maggior ragione laddove, come anche nel caso di specie, le richiamate affermazioni non si traducano nemmeno in un principio di prova del concreto impatto delle ridette indagini sulla attribuzione delle QRI e sulla conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto dalla singola azienda, la cui contestata entità, oltre tutto, è estranea al petitum dell'odierna controversia” (cfr. Cons. St., sez. III, n. 7481 del 2.11.2019). Pertanto, mancando inoltre qualsiasi prova sul nesso delle invocate indagini penali con la specifica posizione della parte appellante, la quale si limita a sostenere che “la cartella esattoriale impugnata si fonda su dati falsi e su calcoli frutto di errori tutt’ora al vaglio dell’autorità giudiziaria penale”, la doglianza va respinta in quanto destituita di qualsiasi fondamento.
20. Per tutte le ragioni dianzi esposte l’appello va accolto.
21. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 2146 del 2024), e, in riforma della sentenza impugnata, per l’effetto rigetta il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 e del 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO