Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/03/2025, n. 2453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2453 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02453/2025REG.PROV.COLL.
N. 07489/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7489 del 2023, proposto da
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
EA AU in proprio e in qualità di titolare dell’omonima Impresa, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la prima, in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 00267/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA AU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 1340/2021 R.R. il Signor EA AU, in proprio e quale titolare dell’omonima Azienda, impugnava dinanzi al Tar per il Veneto la cartella di pagamento n. 077 2021 00089425 41 000, notificata il 28 settembre 2021, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 620.773,06 a titolo di prelievo latte relativo alle annate lattiere 1996/97, 1997/98, 1998/99 e 1999/00, oltre interessi e oneri di riscossione.
Il Tar, con sentenza n. 267 del 27 marzo 2023, accoglieva il ricorso rilevando:
che « è dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza 22 aprile 2022, n. 3074 emessa nei confronti di parte ricorrente e di Agea, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98 e 1998/99 effettuati a carico di parte ricorrente »;
che in ragione di ciò « in relazione alla predetta annata di campagna lattiera oggetto della cartella di pagamento contestata, relativa ad unico ruolo, gli atti impugnati devono ritenersi illegittimi ».
EA impugnava la sentenza con appello depositato il 15 settembre 2023 deducendo:
- « Nullità dell’impugnata sentenza» per avere il Tar «annullato l’intera cartella »;
- « Inammissibilità del proposto ricorso. In merito alle eccezioni formulate dal produttore nel ricorso di primo grado relative all’avvenuta prescrizione, di cui il TAR implicitamente ha ritenuto di tenere conto, si eccepisce, per mero tuziorismo, l’inammissibilità perché tardive »;
- « Inammissibilità del proposto ricorso, per non impugnabilità dell’atto presupposto di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, impugnabile unicamente per vizi propri ».
La parte appellata si costituiva in giudizio il 2 novembre 2023 eccependo l’inammissibilità e infondatezza (nei sensi di seguito esposti) delle avverse censure, riproponendo contestualmente i motivi di ricorso assorbiti dal Tar (nell’ordine i motivi IV, I, II, III, V e VI trattati congiuntamente, VII, VIII e IX).
All’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025 la causa veniva decisa.
Preliminarmente deve prendersi atto che, come rilevato dal Tar, nelle more del giudizio di primo grado questo Consiglio di Stato annullava gli atti relativi al prelievo supplementare relativo alle annualità 1997/98 e 1998/99.
Risulta pertanto superata, e non controversa, la questione relativa all’inesistenza di un debito riferito alle citate annualità residuando invece la connessa questione della legittimità o meno dell’annullamento dell’intera cartella in presenza di vizi accertati unicamente in relazione ad alcune delle poste debitorie dalla stessa portate, introdotta da EA con il primo capo d’impugnazione.
Con riferimento a detta censura deve preliminarmente riconoscersi il fondamento dei rilievi esposti dall’appellata circa l’inconferenza di alcune proposizioni che paiono avulse dal perimetro di cognizione del presente giudizio.
In particolare EA afferma (pag. 3 dell’appello) che il Tar avrebbe annullato l’intera cartella sul presupposto che la Corte di Giustizia, con sentenza n. 2437/2022 avrebbe « annullato la campagna lattiera 2001/2002 (imputazione contraddistinta riferibile alle dichiarazioni del primo acquirente Cooperativa Produttori Latte Serenissima Società Agricola » che invece l’appellata afferma non essere mai stato proprio acquirente; né il nominativo è indicato nella cartella essendo i prelievi intimati accertati e comunicati all’effettivo acquirente Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa.
Le suesposte deduzioni sono fuori contesto.
La sentenza impugnata infatti, come anticipato, fonda (con motivazione estremamente sintetica) il proprio accoglimento sull’intervenuto annullamento « dei provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98 e 1998/99, emessi a carico del ricorrente » senza affrontare i suesposti profili e senza alcuna considerazione in merito alla diversa questione del regime di invalidità dell’atto per contrarietà alla disciplina comunitaria (questione, come si esporrà, reintrodotta dall’appellata in sede di riproposizione dei motivi assorbiti). Né è affrontato l’ulteriore profilo relativo al conferimento a diverso acquirente.
Tuttavia deve rilevarsi che il profilo di erroneità fatto valere con il presente capo di impugnazione, al netto degli evidenziati inconferenti profili, è comunque percepibile dalle complessive narrative dell’appello essendo espressamente richiamato e censurato il pertinente capo di sentenza (« è dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza 7 luglio 2022, n. 5684 e sentenza 7 luglio 2022, n. 5685, emesse nei confronti di parte ricorrente e di Agea, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98, 1998/99, emessi a carico di parte ricorrente » ritrascritto a pag. 3).
È quindi pacifico che EA censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, preso atto dell’intervenuto annullamento degli atti impositivi relativi solo ad alcune campagne lattiere, ritiene che l’unicità del ruolo determini la caducazione dell’intera cartella ancorché riferita ad altre annualità rimaste indenni, in particolare le annualità 1996/97 e 1999/00.
Ciò è reso evidente dal richiamo (pag. 4 dell’appello) al principio giurisprudenziale per il quale « la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l'ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l'Ufficio ben può adeguare 'sua sponte' la richiesta di pagamento in conformità all'accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione » (Cass. civ., ord. 17 ottobre 2022, n. 30410).
Circoscritto in questi termini il motivo è fondato.
La Sezione ha già avuto modo di affrontare la specifica questione pervenendo alla conclusione che, come già affermato dalla giurisprudenza tributaria, enunciando un principio applicabile alla presente fattispecie, « il giudice, adito in una causa di impugnazione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare “in toto” la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Fattispecie avente ad oggetto anche riprese per tributi armonizzati) (Cass. civ., Sez. trib., 29 settembre 2021, n. 39660) » (Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2024, n. 523).
Ne deriva l’erroneità della posizione assunta dal Tar laddove omette di considerare che anche quando la cartella è riferita ad una pluralità di annualità, queste sono comunque compendiate ciascuna in una partita di ruolo diversa.
La Sezione ha altresì disatteso la tesi per la quale il potere di annullamento parziale della cartella sia esercitabile solo da parte del giudice tributario e non dal giudice amministrativo evidenziando che « per costante insegnamento interpretativo la possibilità per il giudice amministrativo di annullare parzialmente gli atti sottoposti al suo scrutinio è ammessa, alla luce della nuova natura del giudizio amministrativo come giudizio anche sul rapporto, e non più solamente sull’atto, con la conseguenza che il g.a. può modulare gli effetti dell'annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo, qualora ciò si renda necessario per una migliore tutela degli interessi fatti valere nel giudizio in confronto con quelli pubblici e privati coinvolti. Quindi, alla luce di tale costante orientamento interpretativo l’annullamento della cartella o intimazione deve essere parziale e limitata alla ripresa di credito delle annate, 2005/2006 e 2006/2007, rimanendo ferma la parte di cartella relativa a tutte le altre annate » (Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2505).
In simili ipotesi è quindi richiesto all’amministrazione di procedere al solo sgravio da operarsi nella misura corrispondente a quanto dovuto per le annualità i cui atti impositivi siano venuti meno.
Con il secondo capo d’impugnazione EA deduce « Inammissibilità del proposto ricorso. In merito alle eccezioni formulate dal produttore nel ricorso di primo grado relative all’avvenuta prescrizione, di cui il TAR implicitamente ha ritenuto di tenere conto, si eccepisce, per mero tuziorismo, l’inammissibilità perché tardive » sostenendo che il termine prescrizionale non sarebbe decorso anche relativamente agli interessi (termine da calcolarsi considerando le sospensioni dal 1° aprile al 15 luglio 2019 ex art. 8 quinques comma 10 L. 33/09 « per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione » e dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta dalla normativa connessa all'emergenza COVID-19, ex art. 68 D.L. 18/20 e successive modifiche) poiché:
- a seguito delle rituali comunicazioni di fine campagna l’Azienda ricorreva all’Autorità giudiziaria e pertanto i prelievi supplementari relativi « alle campagne 1999/2000 oggetto della cartella impugnata » (pag. 6 dell’appello), in quanto non sospesi, sarebbero esigibili (senza tuttavia specificare quali siano le iniziative processuali intraprese dalla parte né i relativi esiti);
- la cartella oggetto del contendere sarebbe stata preceduta dall’intimazione ex art. 8 quinquies , comma 1, della L. n. 33/2009 riferita al primo acquirente (indicato nella Cooperativa Produttori Latte Serenissima Società Agricola) cui non seguiva alcuna richiesta di rateizzazione;
- la prescrizione non decorrerebbe in ogni caso in pendenza di un giudizio « anche quando l’iniziativa sia stata assunta dal debitore » restando irrilevanti tanto l’eventuale rinunzia all’azione del debitore quanto « l’inattività processuale che conduce alla perenzione »;
- gli atti interruttivi opererebbero nei confronti di tutti i coobbligati (produttore e primo acquirente).
L’appellata eccepisce nuovamente l’inconferenza al caso di specie delle censure formulate da EA posto che, contrariamente a quanto dedotto, il Tar non avrebbe implicitamente accolto il profilo di doglianza relativo alla intervenuta prescrizione ma l’avrebbe assorbito.
La questione è oggetto di espressa riproposizione da parte dell’appellata e sarà di seguito scrutinata.
Con il terzo capo d’impugnazione EA eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado non essendo l’atto impugnato un autonomo atto impositivo ma un atto consequenziale prodromico all’esecuzione forzata e quindi censurabile solo per vizi propri.
Deduce ulteriormente che la contrarietà dell’atto amministrativo al diritto europeo costituisce « sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità » con la conseguenza che l’intervenuta inoppugnabilità dello stesso non consente di porne successivamente in discussione la legittimità.
Anche in questo caso il motivo di impugnazione ancorché, come eccepito dall’appellata, afferente a profilo non esaminato dal Tar, reitera le difese già formulate dall’amministrazione in primo grado in merito ad un motivo assorbito che, in quanto riproposto, verrà di seguito scrutinato.
Ritenuto, per quanto precede, il fondamento della dedotta erroneità della decisione del Tar nella parte in cui dispone l’annullamento dell’intera cartella senza disporre lo scarico parziale di quanto non più sorretto da valido titolo, trovano ingresso nel presente giudizio le censure già oggetto del ricorso di primo grado, assorbite dal Tar, che la parte appellata ripropone espressamente.
L’Azienda appellata deduce « IN VIA PRELIMINARE ED ASSORBENTE – SUL MOTIVO IV DEL RICORSO, RUBRICATO: “III. - Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995, degli artt. 2943 e segg., dell’art. 2946 e dell’art. 2948, n. 4, c.c., degli artt. 1308 e 1310 c.c. e degli artt. 1, 3 e 21-bis, L. n. 241/90 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione – INTERVENUTA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA DI EA” ».
L’Azienda, premesso che « con la cartella impugnata, ricevuta dal ricorrente il 28 settembre 2021, venivano richieste in pagamento le somme imputate a titolo di prelievo per i periodi dal 1996/97 al 2000/01, i cui atti di accertamento risultavano indicati in cartella comunicati all’acquirente del ricorrente nel corso degli anni 1999 (per il prelievo 1996/97 ) e 2000 ( per i prelievi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000) », afferma essere maturata la prescrizione quadriennale ex art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/1995; in via subordinata la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. e in via ulteriormente subordinata, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c..
Qualora permangano dubbi circa il termine cui riferirsi, la parte chiede che la questione venga sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE affinché il giudice europeo chiarisca se, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1290/2005, il prelievo sul latte versato dagli Stati membri sia da considerarsi come « un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario » determinando l’applicazione del Regolamento CE n. 2899/1995 in tema di « tutela degli interessi finanziari della Comunità », con le conseguenti ricadute in punto di prescrizione.
Preliminarmente il Collegio non può che affermare come nella presente materia, per pacifica giurisprudenza, trovi applicazione alla sorte capitale il termine decennale.
Come infatti la Sezione ha recentemente ribadito, non vi sono ragioni per discostarsi « dall’orientamento assolutamente maggioritario che ritiene applicabile in subiecta materia, almeno per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale”). In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. (cfr. Cons. St., sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050). Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. (Cons. Stato, sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali » (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316).
Circa il profilo in disamina deve inoltre disattendersi l’istanza di rimessione ex art. 267 del TFUE.
È pacifico che per esigenze di uniforme applicazione del diritto dell’Unione all’interno degli Stati membri, incomba sul giudice nazionale di ultima istanza l’obbligo di rimessone della questione di pregiudizialità comunitaria, con le sole eccezioni individuate dalla stessa Corte di Giustizia (fra le tante, sentenza Consorzio Italian Management/Catania Multiservizi del 6 ottobre 2021 in causa 561/19) da riconoscersi quando:
- la questione non sia rilevante;
- la portata della disposizione euro-unitaria sia già stata interpretata dalla Corte di Giustizia e non sussistano ulteriori elementi di dubbio circa la sua applicazione;
Rileva altresì ai presenti fini l’ordinanza della Corte di Giustizia del 15 dicembre 2022, causa 597/21 che, a seguito di rimessione di questo Consiglio di Stato, ha affermato come « l’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione e risolverla sotto la propria responsabilità laddove la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità deve essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea ».
Ciò premesso nel caso di specie deve ritenersi che la questione introdotta dall’appellata non sia rilevante posto che l’applicazione del termine di prescrizione ex art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2988/1995, posta a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a tacere del fatto che afferisce alla « prescrizione delle azioni giudiziarie » (e qui si verte in tema di prescrizione di un credito), può essere esclusa sul rilievo che la disciplina in tema di quote latte trova autonoma e specifica regolazione nel diritto europeo.
Ne deriva che la presente fattispecie si pone al fuori del perimetro di applicazione dell’invocata disposizione europea. come affermato dalla Sezione con la già richiamata pronunzia laddove afferma che « si ritiene di confermare l’orientamento di merito che ha evidenziato come il presupposto dell'applicazione del suddetto termine sia un'irregolarità idonea a incidere sul bilancio dell'Unione (come espressamente specificato dall'art. 1 par. 2 del Reg. CE 2988/95 secondo cui “Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”) nel mentre, nel caso delle quote latte, non vi è un simile rischio, in quanto la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati attraverso la reintegrazione del fondo (restando a carico delle autorità statali il recupero del prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale). In altri termini, il Regolamento 2988/1995 cit. detta una disciplina omogena delle attività di controllo e delle misure previste a tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (oggi Unione Europea) e, all’art. 3, disciplina i termini di prescrizione delle azioni giudiziarie conseguenti alle “irregolarità”, definite all’art. 1, par. 2, del Regolamento medesimo come “qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita”. Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61) » (Cons. Stato, n. 1316/2024, cit.).
Chiarita l’applicabilità del temine decennale per la parte capitale, deve tuttavia prendersi atto che è dedotto dall’appellata che la prescrizione sarebbe in ogni caso maturata avendo l’amministrazione provveduto all’invio della cartella censurata solo il 28 settembre 2021.
Sul punto, come anticipato, EA espone che relativamente alle campagne di interesse ai presenti fini le comunicazioni di fine campagna avrebbero costituito oggetto di impugnazione con conseguente effetto interruttivo del termine prescrizionale, senza peraltro specificare quali siano le iniziative processuali intraprese dalla parte né i relativi esiti.
È altresì eccepito che cartella oggetto del contendere sarebbe stata preceduta dall’intimazione ex art. 8 quinquies , comma 1, della L. n. 33/2009 riferita al primo acquirente (indicato nella Cooperativa Produttori Latte Serenissima Società Agricola: che l’appellata nega sia proprio acquirente) cui non seguiva alcuna richiesta di rateizzazione. Tuttavia, anche in questo caso l’allegazione non è documentata.
Ciò non consente al Collegio di pronunziarsi in merito alla questione rendendosi necessaria una integrazione istruttoria nei sensi e nei termini che saranno di seguito esposti.
Circa tale specifico profilo, ascrivibile ad una omessa produzione dell’amministrazione, deve premettersi che è noto al Collegio il principio per il quale la circostanza comporta che trovi applicazione il principio per il quale « la parte ricorrente doveva comunque fornire in giudizio un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni, conformemente a quanto previsto per il processo civile dall'art. 2697 c.c. e dall'art. 115 c.p.c. » (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2020, n. 2906); tuttavia nel caso di specie si rende necessario acquisire ulteriori elementi poiché l’eventuale esistenza di giudicati intervenuti all’esito dell’impugnazione di atti presupposti, esporrebbe la presente decisione al rimedio della revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.a..
L’appellata deduce « SUL MOTIVO I DEL RICORSO, RUBRICATO: “I. – Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella qui impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU” ».
Con il presente capo d’impugnazione viene introdotta la nota questione del regime di invalidità (nullità o comunque illegittimità comunitaria derivata) della cartella impugnata per mancata disapplicazione della disciplina nazionale in materia di quote latte per contrasto con la normativa europea, ripetutamente accertato dalla Corte di Giustizia: profilo che porrebbe l’operato dell’amministrazione in contrasto anche con gli artt. 8 ter, 8 quater e 8 quinquies che impongono di procedere al recupero dei prelievi se accertati come dovuti ed esigibili.
Il motivo è infondato.
Sul punto è sufficiente richiamare l’orientamento pacifico della Sezione (Cons. Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609; nei medesimi sensi n. 1316/2024 cit.) che ha già avuto modi di affermare come:
- « in ordine al regime dei provvedimenti amministrativi nazionali assunti in violazione del diritto europeo, la giurisprudenza ampiamente prevalente ha evidenziato che il contrasto di un atto amministrativo con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità »;
- « fermo restando che il contrasto tra un provvedimento amministrativo nazionale e il diritto dell’Unione europea debba generare qualche forma d’invalidità dell’atto in questione, il Consiglio di Stato, almeno a far tempo dalla sentenza di questa Sezione 31 marzo 2011, n. 1983, ha affermato che l’atto amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge e non da nullità, atteso che l’art. 21 septies della l. 7.8.1990, n. 241, ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e tra queste ipotesi non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione europea »;
- « che la nullità è configurabile nella sola ipotesi in cui il provvedimento amministrativo nazionale sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile, la cui ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame »;
- « la violazione del diritto europeo, quindi, implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela »;
- « la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo, infatti, non viene meno se la disposizione attributiva di potere è poi dichiarata incostituzionale o si manifesta in contrasto con il diritto europeo (Cons. St., sez. III, 29 settembre 2022, n. 8380; Cons. St., sez. II, 7 aprile 2022, n. 2580; id. 25 marzo 2022, n. 2194; id. 16 marzo 2022, n. 1920), a maggior ragione quando, come nel caso di specie in materia di quote latte, il contrasto con il diritto europeo non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere (Cons. St., sez. III, 20 luglio 2022, n. 6333); più nel dettaglio, le due sentenze della Corte di giustizia sopra richiamate hanno accertato l’incompatibilità della normativa interna concernente (non già il prelievo supplementare a monte, ma) i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati ovvero i (criteri relativi ai) rimborsi delle eccedenze dei prelievi supplementari »;
- « la giurisprudenza europea, nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, ha posto ugualmente in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza NE & HE del 13 gennaio 2004) »;
- « la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (le stesse recenti sentenze della CGUE Randstad del 21 dicembre 2021 e NN-La CH del 7 luglio 2022, nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) ».
In sintesi, il contrasto dell’atto con il diritto europeo integra un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante.
Da tale premessa discende, sul piano processuale l’onere dell’impugnazione del provvedimento entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’efficacia dell’atto con obbligo per l’amministrazione di darvi applicazione, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
La posizione trova conferma nella più recente giurisprudenza della Sezione che sul punto ha avuto modo di precisare come « il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, costituisce diretto corollario del principio di certezza delle situazioni giuridiche e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo (cfr. Corte Giust. sentenza NE & HE del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr. le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e NN La CH del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come volativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori) » (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338).
L’appellata deduce « SUL MOTIVO II DI RICORSO, RUBRICATO: “II. Nullità della cartella e del ruolo per esposizione a debito di interessi in violazione e/o elusione del giudicato – violazione dell’art. 21-septies L. n. 241/90 » lamentando l’applicazione di interessi non dovuti ai sensi dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/2003 « come già ritenuto dal TAR del Veneto con la sentenza parziale di annullamento del Tar Veneto n-580/2015 » riferita ai prelievi 1997/98 e 1998/99, con statuizione che si afferma « non impugnata sul punto dall’amministrazione e quindi coperta da giudicato » (pag. 16 del ricorso di primo grado richiamato espressamente dall’appellata in questa sede nella rubrica del presente capo d’impugnazione).
Il motivo è infondato.
La sentenza parziale invocata, per la parte non favorevole ai ricorrenti, veniva impugnata con appello iscritto al n. 384/2016 R.R. e in detto giudizio, EA proponeva appello incidentale deducendo la «v iolazione dell’art. 10, co. 34 L 119/2003 » contestando che la norma avesse previsto, come invece ritenuto dal Tar, una sanatoria generalizzata.
Il giudizio veniva definito con sentenza n. 2971 del 29 marzo 2024 dichiarando, in riforma della sentenza impugnata, inammissibile il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado e improcedibile l’appello incidentale.
La sentenza del Tar in questione non può pertanto essere invocata a sostegno della tesi difensiva dell’Azienda.
L’appellante nulla deduce inoltre a comprova della sussistenza dei presupposti che legittimano l’accesso a detta agevolazione (autorizzata a livello comunitario integrando in caso contrario un illegittimo aiuto di stato).
L’appellata deduce ulteriormente « SUL MOTIVO III DI RICORSO, RUBRICATO: “II. - Comunque ed in ogni caso: decadenza ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602/73”» nella parte in cui dispone che «il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: ... c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio », applicabile anche ai recuperi di prelievi latte per espresso richiamo dell’art. 8 quinquies , comma 10, della L. n. 33/2009, lamentando la tardività della notifica della cartella effettuata oltre lo spirare del termine fissato dalla norma.
Il motivo è infondato.
A decorrere dal 1° aprile 2019, ai sensi dell’art. 8 quinquies , comma 10, del D.L. n. 5 del 2009, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte è effettuata ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 18, del D. Lgs. n. 46/1999, ovvero mediante ruolo, secondo la disciplina di cui al capo II, titolo I e II del d.P.R. n. 602/1973, che, peraltro, limita l’applicazione di talune norme (art. 25 sui termini di decadenza) al solo recupero delle imposte dirette sul reddito e all’IVA mentre (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere 10 maggio 2023, n. 698).
Come già precisato dalla Sezione, con posizione dalla quale non si ha motivo di discostarsi, « con specifico riferimento, alla denunciata violazione dell’art. 25 del d.P.R. 602/1973, si osserva che i termini di decadenza previsti dalla norma si applicano solo alle imposte dirette e all’IVA (imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo la sentenza della Corte Cost. del 7-15 luglio 2005, n. 280, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 in parte qua). In altri termini, è sufficiente rilevare in argomento che il credito per cui si procede non ha carattere tributario, anche se utilizza gli stessi strumenti di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie, per cui è sottoposto alla disciplina sostanziale dei crediti ordinari (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772). Il rinvio all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, contenuto nel previgente art. 8 quinquies comma 10-bis del d.l. 5/2009, non implica l’introduzione di decadenze sostanziali, o la rinuncia dello Stato a recuperare il prelievo supplementare dopo il termine indicato dall’art. 25 comma 1, del d.P.R. n. 602/1973 (due anni dall’accertamento del debito) » (Cons. Stato, n. 1316/2024, cit.)
L’appellata deduce altresì « SUI MOTIVI V E VI DI RICORSO, RUBRICATI:
“V. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della L. n. 33/2009, degli artt. 633 e segg. e degli artt. 474 e segg. del c.p.c., degli artt. 10 e segg. del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 67 del D.P.R. n. 600/73, degli artt. 1, 3 e 21-bis della L. n. 241/90, nonché degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DEL RUOLO – ILLEGITTIMA DUPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO – ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA DI RECUPERO” ».
«“VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 5-ter, Reg. (CE) n. 885/06, introdotto dall’art. 1, Reg. (CE) 1034/08, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03, e degli artt. 3 e 21-bis, L. n. 241/90, dell’art. 7 della L. n. 212/02 e degli art. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO ESIGIBILE PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME GIÀ RECUPERATE SUI PREMI PAC - CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA” ».
Con il motivo V viene dedotta l’illegittima duplicazione del ruolo unico previsto per i recuperi dei prelievi latte derivante dall’iscrizione nel Registro debitori ex art. 8 ter della L. n. 33/2009 mentre con il motivo VI viene dedotta l’illegittimità del recupero di somme non dovute sia per quanto riguarda l’ an che il quantum per mancata compensazione con i premi PAC liquidati all’Azienda.
Le suesposte censure sono infondate.
Quanto alle censure di cui al motivo VI, l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter , comma 1, della L. n. 33/2009, istituito presso EA, è equiparata all'iscrizione a ruolo delle somme dovute, ai sensi dell’art. 8 ter , comma 2, della medesima fonte normativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 5281 del 2021).
Quanto alle censure di cui al motivo VI, non può che rilevarsi come la contestazione per la quale la cartella esporrebbe a debito somme non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da Agea con i premi PAC liquidati all’azienda agricola, costituisce un assunto indimostrato.
L’appellata deduce ancora « SUL MOTIVO VII DI RICORSO, RUBRICATO: “VI. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e dell’art. 13, Reg. (CE) n. 595/03, nonché dell’art. 21-bis, L. n. 241/1990, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, del D.M. n. 321 del 03.09.1999 (art. 1, 2 e 6), e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 12 e segg., D.P.R. n. 602/73, degli artt. 1 e 7, L. n. 212/2000, ancora degli artt. 1 e 3, L. n. 241/90, e degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della L. n. 53/94, degli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n.82/05, dell’art. 16-ter della L. n. 221/12, dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/73 e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 - Eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - MANCATA NOTIFICA E/O NULLITÀ DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI - CONSEGUENTE INEFFICACIA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI – MANCANZA DI ESIGIBILITÀ DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO - VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO” ».
Sul rilievo che i provvedimenti impugnati siano da qualificarsi come atti recettizi in quanto limitativi della sfera giuridica dei destinatari, l’Azienda lamenta la mancata notifica degli atti di accertamento presupposti.
La questione, per le ragioni già esposte, formerà oggetto di integrazione istruttoria.
L’appellata deduce « SUL MOTIVO VIII DI RICORSO, RUBRICATO: “VIII. – Illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies – eccesso di potere per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. – ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO ».
Con il motivo sub VIII del ricorso introduttivo, veniva eccepita l’illegittimità dell’impugnata cartella per violazione delle procedure di recupero, ovvero per violazione e falsa applicazione degli artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , per non avere EA, prima di procedere al recupero forzoso dei prelievi 1997/1998 e 1998/1999, notificato una nuova intimazione di versamento, senza interessi, in ossequio alla già citata sentenza TAR Veneto n. 580/2015.
La censura è infondata per le ragioni già esposte (intervenuta riforma della invocata sentenza).
L’appellata deduce infine « SUL MOTIVO IX DI RICORSO, RUBRICATO: “IX. - Nullità e/o comunque illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 21-bis e 21-septies, L. n. 241/90, dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/09, dell’art. 1, L. n 5/98, degli art. 1, 3 e segg., L. n. 241/90, dell’art. 7, L. n. 212/00 nonché dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione della realtà, violazione di procedimento, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 24 e 97 della Cost. - NULLITÀ DELLA CARTELLA PER MANCANZA DEI REQUISITI ESSENZIALI (ART. 21-SEPTIES, L. N. 241/90) - CONTESTAZIONE DELLA PROCEDURA DI RECUPERO – CONTESTAZIONE DELL’AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA PER PRELIEVI LATTE ED INTERESSI – CONTESTAZIONE DELLA PRETESA DI INTERESSI DI MORA E ONERI DI RISCOSSIONE -” ».
L’Azienda lamenta la nullità degli atti impugnati ex art. 21 septies della L. n. 241/1990 per difetto dei requisiti essenziali e in ogni caso l’illegittimità degli stessi per difetto di motivazione non contenendo (in estrema sintesi) elementi sufficienti a valutare la sussistenza dell’ an e la correttezza del quantum della pretesa avanzata, anche relativamente agli interessi.
Gli interessi non sarebbero ulteriormente dovuti anche ai sensi degli artt. 8 ter , commi 3 e 4, 8 quater, comma 3 e 8 quinquies , comma 2, della L. n. 33/2009 che imporrebbe di iscrivere nel registro debitori solo le imputazioni di prelievo e non anche gli interessi.
Sono altresì contestati gli interessi di mora per « difetto di motivazione in ordine alla decorrenza e quindi al calcolo degli interessi, anche di mora, e all’importo capitale sul quale sono stati alcolati » in violazione dello Statuto del contribuente (L. n. 212/2000) e dell’art. 3 della L. n. 241/1990.
Le questioni introdotte con presente capo d’impugnazione non potranno che essere affrontate all’esito delle acquisizioni istruttorie che verranno disposte.
Per quanto precede, pronunciando parzialmente sull’appello proposto da EA e sui motivi riproposti dall’Azienda appellata, deve essere accolto il primo riformando la sentenza del Tar nella parte in cui annulla interamente la cartella di pagamento impugnata, mentre devono essere respinte le doglianze di cui ai secondi ad eccezione della questione relativa alla prescrizione e alle questioni introdotte con l’ultimo motivo riproposto in ordine alle quali deve procedersi ad integrazione istruttoria ordinando tanto all’amministrazione quanto all’appellata, di relazionare, relativamente alle campagne tuttora controverse, in merito:
- alla serie provvedimentale adottata depositando i relativi atti e la comprova della loro notifica;
- documentare l’eventuale avvenuta impugnazione di ciascuno di essi illustrando i relativi esiti processuali.
A quanto richiesto le parti dovranno provvedere nel termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Alla liquidazione delle spese di lite si provvederà all’esito dell’ulteriore segmento processuale.
Le questioni appena vagliate esauriscono l’ambito del contenzioso sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione;
respinge, allo stato, in parte i motivi riproposti dalla parte appellata;
dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione sui restanti motivi riproposti;
fissa per il prosieguo la pubblica udienza del 18 settembre 2025.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO