Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 26 GIUGNO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella Causa iscritta al N° 2554/2022 R.G.
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, n.q. di eredi di nata il [...] a [...] Parte_5 Persona_1
Sebastiano al Vesuvio (Na) e deceduta il 02.10.2023, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Mazza
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.05.2022 e ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma
C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato, in data 13.04.2022, le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 17.10.2019, oltre al pagamento dei ratei maturati, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi
***
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione”.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente
[...]
in quanto la stessa è coniuge di , figlio premorto della de cuius e, Parte_3 Controparte_3 dunque, esclusa dalla categoria degli eredi per rappresentazione. L'art. 467 c.c., infatti, inserisce i soli discendenti legittimi o naturali, nella categoria di soggetti che subentra al loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità, escludendo, dunque il coniuge.
Ciò posto, nel merito, occorre esaminare se le deduzioni formulate dalle parti ricorrenti rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Nel merito, il CTU, nominato nel corso del presente giudizio, sulla scorta della documentazione medica versata agli atti, ha accertato che la de CU era affetta da: “Vasculopatia cerebrale cronica tipo Demenza Alzheimer con decadimento cognitivo importante. Artrosi polidistrettuale. Ipertensione arteriosa sistemica. Dislipidemia. Esiti di meningite cerebrale contratta da bambina. Ca vescicale urotetiale ad alto grado”.
Le conclusioni del CTU appaiono del tutto corrette e adeguatamente motivate.
In particolare, il CTu ha evidenziato che la de CU, era affetta da un quadro morboso che è andato incontro ad un progressivo peggioramento in corso di iter giudiziario, come è anche emerso dalla consulenza geriatrica rilasciata dall' del 11.05.2022, dove lo specialista Dott. ssa Controparte_4 [...] ha evidenziato un quadro clinico neurologico estremamente deteriorato con “un significativo Per_2 decadimento cognitivo caratterizzato da disturbi mnesici interessanti sia la memoria a breve che a lungo termine, disorientamento temporo/spaziale ed importante rallentamento ideo motorio generalizzato”, il cui bisogno di assistenza continua è emersa dai risultati della somministrazione di scale ADL (2/6) e
IADL (0/8).
L'aggravarsi della situazione clinica e delle condizioni generali sancirono la totale mancanza di autonomia nello svolgere da sola i principali atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Conseguentemente, va dichiarato che la de CU presentava i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal primo maggio 2022, in correlazione alla visita specialistica geriatrica effettuata l'11 maggio 2022 che ne certificava il significativo peggioramento clinico, fino alla data del decesso avvenuto in data 02 ottobre 2023.
Conseguentemente, va dichiarato che la de CU presentava i requisiti sanitari propri dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01 maggio 2022 e fino al decesso.
Quanto alle spese, l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento a notevole distanza dalla presentazione della domanda amministrativa in virtù del disposto di cui all'art. 149 bis disp att. c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, liquidiate con separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di;
Parte_3
2) accoglie il ricorso e dichiara che la de cuius presentava le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 01 maggio 2022 fino al 02 ottobre 2023, data del decesso;
3) compensa le spese di entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone le spese di CTu, liquidate con separato decreto, a carico dell'
Nola, lì 26 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmen Maria Pigrini