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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Esito scambio note ex art. 127 ter c.p.c.
Giudice Istruttore dott.ssa EL Mercurio
causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 8091 2023
*****
Il Giudice,
letto il proprio provvedimento con il quale la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni;
letto il proprio decreto emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in data
11.11.2025 con il quale disponeva la sostituzione dell'udienza attraverso il deposito di note scritte, ritualmente notificato alle parti costituite;
letti gli articoli 281 quinques c.p.c. e 281 sexies c.p.c.;
lette le note depositate tempestivamente dalle parti, con le quali esse hanno ottemperato alla disposizione del Giudice e rassegnato le rispettive conclusioni;
ritenuta pertanto, come avvenuta la discussione figurata delle parti, mediante il deposito di note scritte ai sensi di quanto dispone l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. così come di seguito
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. EL Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 8091 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023;
TRA
in persona del l.r.p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Serena Aldo e presso questi elettivamente domiciliata, giusta documentazione in atti;
- OPPONENTE -
E
in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Pelle e presso questi elettivamente domiciliata, giusta documentazione in atti;
-OPPOSTA–
NONCHE'
in persona del sindaco p.t., Controparte_2
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via preliminare, giova precisare che la parte opponente, società
SPA ha impugnato la cartella di pagamento Parte_2
n. 028 2020 00024235 51 000, notificata a mezzo pec in data 25.02.2020 nell'interesse della portante un credito di Controparte_1
euro 28.377,05 per canoni di locazione risalenti all'anno 2010 vantati dal
Comune di Quali motivi di opposizione, la parte istante ha dedotto: a) CP_2
la propria carenza di legittimazione passiva;
b) la inesistenza di un valido titolo esecutivo prodromico alla cartella di pagamento;
c) la prescrizione del credito;
d) la parziale non debenza della somma ivi indicata, in virtù di una presunta compensazione con taluni crediti maturati dall'opponente nei confronti del
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Controparte_2
parte opposta , la quale ha richiesto il rigetto Controparte_1
della domanda, deducendo che la cartella opposta risulta allo stato sospesa.
Non si è, invece, costituito il del quale, verificata la Controparte_2
regolarità della notifica, deve essere dichiarata la contumacia. Delibata in prima udienza la istanza cautelare, non sono emersi nuovi elementi di fatto o
di diritto, e la causa, dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, è stata rinviata ad oggi per la decisione.
3. Quanto alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che le censure spiegate integrano una opposizione alla esecuzione preventiva ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., essendo contestato il diritto a procedere alla esecuzione forzata.
3.1 Ebbene, venendo alla delibazione dei motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Con un primo motivo l'opponente società lamenta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla pretesa creditoria portata dalla cartella esattoriale impugnata.
Tale censura risulta destituita di fondamento, per quanto di ragione.
Ed invero, come emerge dalla documentazione depositata da entrambe le parti, l'art. 6 del contratto di locazione da cui origina il detto credito rinvia all'art. 36 della legge n. 392/1978 che, come noto, attribuisce al conduttore la facoltà di sublocare o cedere il contratto di locazione, anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore. Nel caso che ci occupa, dalla lettura dell'allegato n.
4 della produzione documentale della parte attrice, emerge che, in data
Cont 28.06.2007 la società opponente ha inoltrato al Comune di Parte_2
Capua la richiesta di subentro alla originaria conduttrice Associazione Biliardo
Sportivo Tic Tac 2 nel contratto di locazione insistente tra le dette parti, richiesta regolarmente ricevuta dall'Ente comunale e contrassegnata dal prot.
n.1845 del 02.07.07.
3.2. Con riferimento al secondo motivo, la parte opponente deduce che l'atto prodromico alla cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di canoni di locazione vantati dall'Ente comunale, ed ovvero la diffida prot. 14430 del 13/08/2018, sostanziandosi in una comunicazione stragiudiziale privatistica, non sia un titolo avente efficacia esecutiva.
Orbene, tale doglianza appare fondata.
In particolare, la censura investe la pretesa inidoneità ex art. 21 D.Lgs.
n. 46 del 1999 del titolo sostanziale per la iscrizione a ruolo delle somme pretese che, come noto, è subordinata al combinato disposto degli artt. 17, comma 2 e 21 del D.Lgs. n. 46 del 1999 in base al quale, salvo che sia diversamente previsto da particolari disposizioni di legge, le entrate dei
Comuni aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
Giova qui richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale l'iscrizione a ruolo di un'entrata privatistica, conseguita secondo le ordinarie regole civilistiche, deve essere preceduta da un idoneo titolo esecutivo.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, in una controversia riguardante la impugnazione di una cartella di pagamento per mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ha chiarito che la natura pubblicistica del rapporto di concessione non determina la medesima natura per le posizioni soggettive coinvolte (come ad esempio quelle riferite ai relativi canoni), con la conseguenza che il diritto di riscuotere coattivamente il a mezzo ruolo è subordinato alla presenza di un titolo CP_4
esecutivo, stante la natura di prestazione patrimoniale riconducibile ad una
prestazione privatistica. Nella predetta sentenza si legge invero che < dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, è subordinato
– dall'art. 21 del citato D.Lgs., e ai fini dell'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo>>.
(Cass. Civ., Sez. 3, n.7188 del 14/03/2022; conformi Cass. sentenza n.
31331/2019, sentenza n. 582/2017, ordinanza n. 17628/2011).
Nel caso in esame, giova osservare che, la pretesa creditoria portata dalla cartella impugnata si basa su un ruolo formato dal Controparte_2
per somme relative ad entrate patrimoniali a titolo di mancato pagamento di canoni di locazione ad uso non abitativo per l'anno 2010, sulla scorta di un contratto di locazione stipulato tra l'Ente comunale e la opponente società in data 01.06.2004. Acclarata pacificamente la natura privatistica del contratto di locazione, deve rilevarsi che, nel caso di specie - anche in applicazione del portato giurisprudenziale - risulta assente un valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 21 d.lgs. n.
46 del 1999, non potendo considerarsi tale la diffida prot. 14430 del
13/08/2018 sottesa alla detta cartella.
Da ultimo è appena il caso di precisare che, come emerge dall'estratto di ruolo depositato dall'opposto la cartella Controparte_5
02820200002423551000 impugnata nella corrente sede risulta, allo stato, sospesa.
La fondatezza del detto motivo e, dunque, la declaratoria della insussistenza di un valido titolo esecutivo, rende superflua la delibazione degli ulteriori motivi, che devono ritenersi assorbiti (riguardanti il merito della presente impugnazione, ed ovvero la questione se sia maturata la prescrizione e la eccezione di compensazione).
Per tutto quanto fin qui motivato deve ritenersi fondata la domanda con riguardo al secondo motivo di opposizione (e tanto si dice anche ai fini della soccombenza) .
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma, c.p.c.. Sul punto, si segnala la sentenza della Corte di cassazione, a mente della quale << La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91
c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento >> ( in questi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'opposizione con riferimento al secondo motivo di opposizione e per l'effetto dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 028
2020 00024235 51 opposta in questa sede.
2. Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa EL Mercurio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
2 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
3 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
4 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
5 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
6 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
7 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio
8 R. G. A. C. 8091 2023 Il Giudice Monocratico
Dott. EL Mercurio