CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA TR nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere AR SE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’esame- ai sensi dell’articolo 35-bis comma 4 Ord. pen. - del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 9 giugno 2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto oggetto di reclamo, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di TR TA, sottoposto alla detenzione domiciliare, di estendere l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa imprenditoriale, già autorizzata, oltre che nella provincia di Bari, come già concesso, anche per altre specifiche aziende, poste in luoghi diversi, rimaste escluse dal provvedimento autorizzativo per ragioni di collocazione geografica. 1.1. La difesa ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari deducendo che l’estensione dell’autorizzazione era stata richiesta alle medesime condizioni e che questa era stata respinta per le modalità di svolgimento, reputate non compatibili con le esigenze di controllo della misura in corso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 88 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2025 2 Sul punto, il condannato osserva che il controllo viene svolto recandosi, all’andata, presso la locale Stazione dei Carabinieri e indicando quotidianamente la sede di lavoro di destinazione, nonché, al rientro, esibendo la documentazione comprovante l'attività svolta, nel rispetto delle prescrizioni imposte, che potrebbero essere estese anche alle altre aziende indicate nell'istanza rigettata. Quanto al profilo della distanza, le sedi per raggiungere le quali si sollecita l'autorizzazione, sono addirittura più vicine rispetto a quelle site all'interno della provincia di Bari per le quali TA è già autorizzato. Inoltre, il condannato attualmente deve sospendere la propria attività lavorativa per rientrare in casa, per la pausa pranzo, mentre, ove autorizzato ad estendere la propria attività lavorativa anche presso le sedi aziendali indicate nell'istanza, potrebbe proseguire e completare la propria attività lavorativa senza osservare una pausa pranzo, con evidente vantaggio anche economico per la propria attività lavorativa. 1.2. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, al quale il reclamo del condannato era stato inoltrato, con provvedimento del 20 giugno 2025 ha trasmesso gli atti a questa Corte. 2. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, Senatore, ha concluso chiedendo la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’esame- ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, Ord. pen. - del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 9.6.2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va anzitutto ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il provvedimento, assunto ex art. 47-ter, comma 4, ord. pen., è immediatamente ricorribile per cassazione perché non è soggetto ad altra impugnazione o rimedio e incide su diritti soggettivi. Ciò, del resto, è conforme a quanto accade nel caso dei provvedimenti, di analogo contenuto, assunti con riguardo alle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. La giurisprudenza di legittimità ha, in tale contesto, chiarito da tempo che «i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di 3 secondo grado esteso anche nel merito» (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465). Nell'affermare il principio la Corte di legittimità ha, altresì, precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis. 2. Quanto al provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza ex art. 47-ter, comma 4, ord. pen., va ribadito il seguente principio di diritto: «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, ord. pen., è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884). L'orientamento giurisprudenziale trova riscontro nella consolidata produzione nomofilattica: Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002 - dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015, aveva già precisato che «è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare» (la Corte ha dichiarato inammissibile, perché fondato su esclusivi motivi di merito, il ricorso per cassazione dell'interessato inteso ad ottenere un riesame del provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato una sua richiesta di autorizzazione a frequentare un corso di studio, in costanza di detenzione domiciliare). In generale, si era già ribadito che «è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare» (Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012 - dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166). 2.1 Il chiaro riferimento, operato da tutta la giurisprudenza di legittimità, al ricorso ex art. 111 Cost., determina che l'unica censura consentita è quella della violazione di legge. 2.2. La materia è disciplinata dall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., a tenore del quale le prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza che ha concesso la misura «possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare». 4 Per l'impugnazione dei provvedimenti che riguardano le prescrizioni — come, appunto, quello che rigetta la richiesta di modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro esterno — non è però previsto lo strumento del reclamo, sicché, trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà personale — quale quello di spostamento anche in luoghi diversi da quello indicato nel provvedimento autorizzativo al lavoro esterno e senza il rientro in abitazione per la pausa pranzo — deve essere assicurata la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 111, settimo comma, Cost. 3. Per quanto sin qui esposto, questa Corte è, quindi, chiamata a scrutinare il provvedimento impugnato nei limiti del sindacato previsto dall'art. 111, sesto e settimo comma, Cost. La disposizione costituzionale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, cui fa da pendant l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., consente, però, unicamente la verifica della violazione di legge, anche processuale e, nel caso in esame, come correttamente denuncia il reclamante, il provvedimento è dotato di una motivazione del tutto apparente e, dunque, mancante perché fa riferimento a modalità di svolgimento dell’attività lavorativa prospettata che “non sono compatibili con le esigenze di controllo della misura in corso” senza alcuna specifica indicazione delle ragioni di tale ritenuta incompatibilità. Ciò, peraltro, trattandosi di soggetto già autorizzato al lavoro esterno e a raggiungere aziende site nella provincia di Bari, alcune delle quali poste, secondo la prospettazione del ricorrente, a distanza chilometrica maggiore rispetto alla sede di quelle indicate nell’istanza. Né viene affrontata, specificamente, nel provvedimento censurato, la questione relativa alla richiesta di mutare l’orario di lavoro e di trasformarlo in orario continuato, senza obbligatorio rientro nell’abitazione per la pausa pranzo. 4. Segue, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato perché il Magistrato di sorveglianza, libero ed autonomo nell’esito, rimedi alla rilevata mancanza assoluta di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari. Così deciso, il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR SE PP UC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Senatore, che ha chiesto la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’esame- ai sensi dell’articolo 35-bis comma 4 Ord. pen. - del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 9 giugno 2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto oggetto di reclamo, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta di TR TA, sottoposto alla detenzione domiciliare, di estendere l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa imprenditoriale, già autorizzata, oltre che nella provincia di Bari, come già concesso, anche per altre specifiche aziende, poste in luoghi diversi, rimaste escluse dal provvedimento autorizzativo per ragioni di collocazione geografica. 1.1. La difesa ha proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari deducendo che l’estensione dell’autorizzazione era stata richiesta alle medesime condizioni e che questa era stata respinta per le modalità di svolgimento, reputate non compatibili con le esigenze di controllo della misura in corso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 88 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 04/11/2025 2 Sul punto, il condannato osserva che il controllo viene svolto recandosi, all’andata, presso la locale Stazione dei Carabinieri e indicando quotidianamente la sede di lavoro di destinazione, nonché, al rientro, esibendo la documentazione comprovante l'attività svolta, nel rispetto delle prescrizioni imposte, che potrebbero essere estese anche alle altre aziende indicate nell'istanza rigettata. Quanto al profilo della distanza, le sedi per raggiungere le quali si sollecita l'autorizzazione, sono addirittura più vicine rispetto a quelle site all'interno della provincia di Bari per le quali TA è già autorizzato. Inoltre, il condannato attualmente deve sospendere la propria attività lavorativa per rientrare in casa, per la pausa pranzo, mentre, ove autorizzato ad estendere la propria attività lavorativa anche presso le sedi aziendali indicate nell'istanza, potrebbe proseguire e completare la propria attività lavorativa senza osservare una pausa pranzo, con evidente vantaggio anche economico per la propria attività lavorativa. 1.2. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, al quale il reclamo del condannato era stato inoltrato, con provvedimento del 20 giugno 2025 ha trasmesso gli atti a questa Corte. 2. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, Senatore, ha concluso chiedendo la restituzione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per l’esame- ai sensi dell’articolo 35-bis, comma 4, Ord. pen. - del reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Bari del 9.6.2025 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va anzitutto ribadito che, contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il provvedimento, assunto ex art. 47-ter, comma 4, ord. pen., è immediatamente ricorribile per cassazione perché non è soggetto ad altra impugnazione o rimedio e incide su diritti soggettivi. Ciò, del resto, è conforme a quanto accade nel caso dei provvedimenti, di analogo contenuto, assunti con riguardo alle persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. La giurisprudenza di legittimità ha, in tale contesto, chiarito da tempo che «i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale;
ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di 3 secondo grado esteso anche nel merito» (Sez. U, n. 24 del 03/12/1996, dep. 1997, Lombardi, Rv. 206465). Nell'affermare il principio la Corte di legittimità ha, altresì, precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis. 2. Quanto al provvedimento assunto dal Magistrato di sorveglianza ex art. 47-ter, comma 4, ord. pen., va ribadito il seguente principio di diritto: «avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, ord. pen., è esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884). L'orientamento giurisprudenziale trova riscontro nella consolidata produzione nomofilattica: Sez. 1, n. 15683 del 13/12/2002 - dep. 2003, Scarlata, Rv. 224015, aveva già precisato che «è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto suscettibile di incidere sul contenuto effettivo della misura, il decreto con cui il magistrato di sorveglianza, nell'ambito delle competenze assegnategli dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), provvede sulle modifiche, ove non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare» (la Corte ha dichiarato inammissibile, perché fondato su esclusivi motivi di merito, il ricorso per cassazione dell'interessato inteso ad ottenere un riesame del provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato una sua richiesta di autorizzazione a frequentare un corso di studio, in costanza di detenzione domiciliare). In generale, si era già ribadito che «è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto con cui il magistrato di sorveglianza provvede sulle modifiche, non occasionali e contingenti, relative alla detenzione domiciliare» (Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012 - dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166). 2.1 Il chiaro riferimento, operato da tutta la giurisprudenza di legittimità, al ricorso ex art. 111 Cost., determina che l'unica censura consentita è quella della violazione di legge. 2.2. La materia è disciplinata dall'art. 47-ter, comma 4, ord. pen., a tenore del quale le prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza che ha concesso la misura «possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare». 4 Per l'impugnazione dei provvedimenti che riguardano le prescrizioni — come, appunto, quello che rigetta la richiesta di modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro esterno — non è però previsto lo strumento del reclamo, sicché, trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà personale — quale quello di spostamento anche in luoghi diversi da quello indicato nel provvedimento autorizzativo al lavoro esterno e senza il rientro in abitazione per la pausa pranzo — deve essere assicurata la tutela giurisdizionale prevista dall'art. 111, settimo comma, Cost. 3. Per quanto sin qui esposto, questa Corte è, quindi, chiamata a scrutinare il provvedimento impugnato nei limiti del sindacato previsto dall'art. 111, sesto e settimo comma, Cost. La disposizione costituzionale sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, cui fa da pendant l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., consente, però, unicamente la verifica della violazione di legge, anche processuale e, nel caso in esame, come correttamente denuncia il reclamante, il provvedimento è dotato di una motivazione del tutto apparente e, dunque, mancante perché fa riferimento a modalità di svolgimento dell’attività lavorativa prospettata che “non sono compatibili con le esigenze di controllo della misura in corso” senza alcuna specifica indicazione delle ragioni di tale ritenuta incompatibilità. Ciò, peraltro, trattandosi di soggetto già autorizzato al lavoro esterno e a raggiungere aziende site nella provincia di Bari, alcune delle quali poste, secondo la prospettazione del ricorrente, a distanza chilometrica maggiore rispetto alla sede di quelle indicate nell’istanza. Né viene affrontata, specificamente, nel provvedimento censurato, la questione relativa alla richiesta di mutare l’orario di lavoro e di trasformarlo in orario continuato, senza obbligatorio rientro nell’abitazione per la pausa pranzo. 4. Segue, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato perché il Magistrato di sorveglianza, libero ed autonomo nell’esito, rimedi alla rilevata mancanza assoluta di motivazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari. Così deciso, il 4 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR SE PP UC