Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03281/2026REG.PROV.COLL.
N. 09885/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9885 del 2025, proposto da EW FO soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0AD6A72D2, rappresentato e difeso dall’Avvocato Donato Lettieri, con domicilio eletto presso lo studio RI IE in Roma, via del Trullo n.6;
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Aavvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La TE Soc Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 08065/2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di La TE Soc. Coop. e di Comune di Santa Maria Capua Vetere;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il Cons. RA AR;
Preso atto della domanda di passaggio in decisione senza discussione presentata dagli Avvocati Donato Lettieri, Clemente Manzo e Alberto Pellegrino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1.EW FO, seconda classificata, con un punteggio di 83,750 in una gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ha impugnato l’aggiudicazione, comunicata in data 12 settembre 2024, a favore della prima classificata TE (punteggio 86,895), denunciando l’offerta di una miglioria irrealizzabile e, comunque, la non corrispondenza dell’offerta tecnica alla lex specialis. Più precisamente TE ha offerto un centro cottura di emergenza, per il quale le è stato attribuito un punteggio pari a 4 su 5, di cui non ha la piena disponibilità (quantomeno per tutta la durata dell’appalto), in quanto detenuto in virtù di concessione in altra gara di appalto, e non ha palesato tale circostanza.
Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite. Premesso che, ai sensi dell’art. 16 del disciplinare, l’offerta tecnica deve prevedere un centro di cottura principale ed un centro di cottura (o filiera di produzione) da usarsi in caso di indisponibilità di quello principale (quest’ultimo rilevante ai fini dell’assegnazione di un punteggio premiale), si sono ritenuti irrilevanti la disponibilità, da parte dell’aggiudicataria, del centro di cottura emergenziale in base ad un contratto collegato ad altro appalto pubblico e l’avvenuta restituzione dello stesso dopo l’avvio dell’esecuzione, trattandosi di un requisito di esecuzione e, cioè, di una condizione necessaria per la stipulazione del contratto, ma non per la partecipazione alla gara, la cui sussistenza, nel corso della procedura di evidenza pubblica, è rilevante ai soli fini dell’attribuzione del punteggio premiale ed è, peraltro, confermata per tutta la durata dell’appalto, anche in virtù dell’indicazione di centri di cottura alternativi in Vairano Patenora, San Prisco e Bellona.
2. Avverso tale sentenza l’originaria ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) l’error in iudicando consistente nella qualificazione del centro di cottura emergenziale quale requisito di esecuzione anziché quale elemento dell’offerta tecnica, necessario ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale di 4, che non avrebbe dovuto essere attribuito vista la cessata disponibilità del centro di cottura a giugno 2025; 2) l’erronea qualificazione del centro di cottura emergenziale quale requisito di esecuzione anziché quale miglioria tecnica determinante, che non può consistere in un mero impegno futuro (peraltro, irrealizzabile, vista la destinazione esclusiva del centro di cottura indicato al servizio delle scuole del Comune di AS, che illegittimamente ne ha autorizzato l’uso per altri appalti, modificando l’originaria legge di gara, e vista la sua inidoneità per le dimensioni e per il periodo di disponibilità), risultando illegittima l’autorizzata utilizzazione di altro centro di cottura emergenziale per il periodo residuo, con modificazione dell’originaria offerta); 3)la violazione della lex specialis, in virtù della quale il punteggio premiale è collegato ad un secondo centro cottura in grado di assicurare il pasto entro 30 minuti, mentre si è ritenuto legittimamente attribuito il punteggio aggiuntivo in considerazione degli altri centri genericamente indicati in offerta, ma non oggetto della medesima valutazione di prossimità; 4) e 5) l’omessa pronuncia sulla evidenziata falsa dichiarazione della TE, che ha omesso di segnalare la titolarità del Comune del centro di cottura emergenziale di AS e la limitata disponibilità temporale dello stesso, da parte sua, così inducendo in errore la commissione nell’attribuzione del punteggio aggiuntivo; 6) l’omessa considerazione, da parte del T.a.r., dell’opposizione alla sanatoria operata dalla stazione appaltante, che ha consentito di sostituire il centro di AS con altri siti (San Prisco o Vairano).
Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la controinteressata TE Soc. Cooperativa. Quest’ultima ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’appellante e di specificità delle censure di appello.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026, previo scambio di ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.
DI
3. L’appello, pur essendo ammissibile, non può essere accolto.
L’eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondata. Il ricorso in primo grado è stato proposto dalla sola EW FO, anche per conto delle altre partecipanti al raggruppamento temporaneo, che non hanno conferito alcun mandato difensivo. Inoltre, ogni parte del giudizio di primo grado è legittimata alla proposizione dell’appello, ponendosi al più un problema di coinvolgimento delle altre nel giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio.
Neppure si pone un problema di genericità dell’appello, in quanto i motivi formulati, pur essendo, in alcuni punti, ripetitivi e sovrapponibili, sono sufficientemente specifici.
3.1.Sono infondati i primi tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente, in quanto vertono tutti sulla asserita erroneità della qualificazione della disponibilità del centro di cottura emergenziale quale mero requisito di esecuzione e sulla asserita illegittimità dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, nonostante la invalida autorizzazione, da parte del Comune titolare, alla sua utilizzazione per altri appalti, la scadenza della disponibilità, da parte dell’aggiudicataria, nel corso dell’appalto, la inidoneità del centro per le sue dimensioni al servizio di tutti i Comuni indicati, l’assenza di un giudizio di equipollenza, da parte della commissione, dei centri alternativi indicati dall’aggiudicataria.
In primo luogo, la sentenza impugnata, pur avendo qualificato la disponibilità di un centro di cottura emergenziale quale requisito di esecuzione, ne ha anche evidenziato la rilevanza ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale ed ha superato le contestazioni formulate sul punto dalla ricorrente, odierna appellante. Tali conclusioni, pur dovendo integrarsi la motivazione della sentenza impugnata, risultano corrette ed in linea con l’orientamento di questo Consiglio, secondo cui i requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara, in quanto requisiti generali di moralità e requisiti speciali attinenti ai criteri di selezione, per cui essi sono, di regola, condizioni non per la partecipazione alla gara, ma per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso semplicemente necessari per l'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, 20 agosto 2025, n. 7090).
In particolare, deve rilevarsi che l’autorizzazione, concessa dal Comune di AS all’aggiudicataria, avente ad oggetto l’utilizzazione del centro di cottura de quo per altri appalti, non risulta oggetto di impugnazione e non presenta profili di nullità rilevabili di ufficio. Invero, nei confronti del Comune di AS (parte in primo grado, ma non in questo grado di appello) è stata formulata, da parte della ricorrente, odierna appellante, solo un’istanza di accesso, ma non anche un ricorso diretto all’annullamento dell’autorizzazione in esame. Tale autorizzazione rende effettiva ed attuale la disponibilità del centro di cottura indicato dall’aggiudicataria, richiesta ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale.
Per quanto concerne la durata della disponibilità del centro di cottura emergenziale, il periodo limitato, non coincidente con la durata dell’appalto, non risulta preclusivo dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, potendo, al più, determinarne una riduzione, proporzionata al periodo di indisponibilità, ma non un azzeramento (riduzione pari, dunque, al più al dimezzamento del punteggio da 4 a 2 e, quindi, ininfluente sull’esito finale della gara, vista la differenza di punteggio tra l’aggiudicataria e la ricorrente appellante, che ammonta a 3,145 punti). Peraltro, nell’attribuzione di tale punteggio, si è tenuto conto anche delle ulteriori filiere di produzione, offerte dall’aggiudicataria, nell’ipotesi di indisponibilità del centro emergenziale indicato (vedi p. 30 dell’offerta tecnica, in cui si legge “La TE, O.E. servente in maniera massiccia la zona, pratica lo stesso menù ASL previsto per il Comune di Santa Maria Capua Vetere, per altri appalti condotti; con garanzia di produzione dei pasti dunque in molti altri centri di produzione dei pasti. La garanzia di produzione dunque non risulterebbe mai interrotta e altresì la TE, anche in caso di emergenza sopravvenuta, riuscirebbe a garantire il rispetto del menù previsto per gli utenti di Santa Maria Capua Vetere, con possibilità di produzione dello stesso anche presso i laboratori di cucina siti all’interno delle strutture scolastiche servite. Precisamente ovviando in maniera estemporanea all’occorso evento, per porre in essere poi tutte le strategie di risoluzione quivi esposte”) – filiere di cui la stazione appaltante, prima della stipula del contratto, ha verificato la disponibilità alla luce dei chiarimenti dell’aggiudicataria (vedi lettera del 31 ottobre 2024).
Infine, le contestazioni relative alla dimensione del centro di cottura emergenziale indicato dall’aggiudicataria risultano vaghe ed inidonee a rendere irragionevole il giudizio formulato dalla commissione giudicatrice.
3.2. Il quarto ed il quinto motivo, con cui si è lamentata l’omessa pronuncia sulla evidenziata falsa dichiarazione della TE, che non ha segnalato la titolarità del Comune del centro di cottura emergenziale di AS e la limitata disponibilità temporale dello stesso, da parte sua, così inducendo in errore la commissione nell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, sono infondati.
Il titolo giuridico in base a cui l’offerente ha la disponibilità del centro di cottura emergenziale è del tutto indifferente, per cui non vi è alcun onere di segnalazione. Per quanto concerne la durata della disponibilità del centro d’emergenza indicato, da un lato, nell’offerta è stato, comunque, assunto l’impegno ad assicurare il centro emergenziale e, dall’altro lato, il comportamento in esame, oltre ad essere inidoneo, come già evidenziato, a causare un errore determinante ai fini dell’aggiudicazione, non è contemplato quale causa di esclusione dalla gara. Peraltro, l’aggiudicataria ha, comunque, adempiuto l’obbligazione assunta, mettendo a disposizione ulteriori centri sostitutivi indicati nei chiarimenti forniti alla stazione appaltante in data 2 ottobre 2024.
3.3. Il sesto motivo, con cui si è denunciata l’omessa considerazione, da parte del T.a.r., dell’opposizione alla sanatoria operata dalla stazione appaltante, che ha consentito di sostituire il centro di AS con altri siti (San Prisco o Vairano), è infondato, visto che non evidenzia alcuna ragione preclusiva dell’avvenuta e consentita sostituzione, del tutto legittima.
4.In conclusione, l’appello va rigettato.
Le spese devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
RA AR, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| RA AR | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO