Accoglimento
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/06/2025, n. 5321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5321 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 05321/2025REG.PROV.COLL.
N. 00903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2025, proposto da
LU RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UL AR Calvani, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 727 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Formez Pa;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Fabio Orefice e Isabella Fornelli.
Si dà atto che l'avvocato dello Stato Salvatore Adamo ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La signora LU RO ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021, la determinazione dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 e la determinazione dirigenziale n. 1146 del 21 novembre 2022 della Sezione Personale della Regione Puglia, oltre a ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, per quanto di ragione, tutti i verbali e, in particolare, il verbale n. 13 del 17 novembre 2022 della Commissione esaminatrice nominata per la selezione relativa al bando n. 2 per la figura professionale “Specialista Amministrativo”, ambito di “Gestione affari legali” e il bando di concorso n. 2 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all’art. 7.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha dichiarato irricevibile il ricorso con sentenza n. 727 del 2024, appellata dalla signora RO per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando e in procedendo ; violazione e falsa applicazione art. 8, comma 7, del bando di concorso; artt. 37 e 41, comma 2, c.p.a.; art. 32 l. n. 69 del 2009; artt. 22 ter, 40, 40 bis , 40 ter , 42, 43, 51, 53, 71 d.lgs. n. 82 del 2005; d.P.R. n. 445 del 2000; linee guida Agid sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle p.a..; d.P.C.M. 13 novembre 2014; l. n. 4 del 2004; d.P.R. n. 497 del 1994; art. 114 Costituzione; erronea determinazione dei presupposti; erroneità e apoditticità della motivazione in merito alla improcedibilità;
II) error in iudicando e in procedendo ; violazione artt. 3 e 97 della Costituzione; violazione e falsa applicazione art. 3 l. 241 del 1990; violazione e falsa applicazione d.M. n. 270 del 2004 e decreti Interministeriali 5 maggio 2004 e 9 luglio 2009; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà e illogicità manifeste; violazione del giusto procedimento; carenza di istruttoria; inesistenza dei presupposti; apoditticità; violazione del principio del legittimo affidamento.
Si sono costituiti per resistere all’appello la regione Puglia e Formez Pa.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dalla signora LU RO per la riforma della sentenza del Tar Puglia n. 727 del 2024, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso per l’annullamento delle determinazioni dirigenziali n. 1250 del 19 novembre 2021, n. 1371 del 15 dicembre 2021 e n. 1146 del 21 novembre 2022 della Sezione Personale della Regione Puglia, di tutti i verbali e, in particolare, del verbale n. 13 del 17 novembre 2022 della Commissione esaminatrice nominata per la selezione relativa al bando n. 2 per la figura professionale “Specialista Amministrativo”, ambito di “Gestione affari legali” e del bando di concorso n. 2 di cui alle determine dirigenziali nn. 1250/2021 e 1371/2021, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all’art. 7.
Deve premettersi che, con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 della sezione Personale, la regione Puglia ha indetto n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame, finalizzati all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di complessive n. 209 unità, categoria “D”, posizione economica “D1”, relativamente ad altrettanti profili professionali.
L’appellante ha partecipato al concorso per titoli ed esame, indetto dalla regione Puglia con il bando n. 2, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità, categoria “D” - posizione economica “D1” - area professionale “Amministrativa” - profilo professionale “Specialista Amministrativo” - ambito di ruolo “Gestione affari legali”.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando ha prescritto il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti.
L’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, ha previsto (comma 4, lettera “a”) l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue: 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso; 0,5 punti per master di I livello; 1,5 punti per master di II livello; 2 punti per diploma di specializzazione; 2,5 punti per dottorato di ricerca.
L’appellante, che ha partecipato al concorso in questione dichiarando il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01) e che si è classificata al posto n. 66 con punti 24,625 (di cui 22,125 per la prova scritta e 2,5 per titoli accademici e di studio), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale regionale n. 1146 del 21 novembre 2022, di approvazione della graduatoria definitiva e il bando di concorso n. 2, nella prospettiva in cui lo stesso non consenta il riconoscimento del maggior punteggio di cui all’art. 7, censurando, precisamente, l’omessa attribuzione, in relazione alla conseguita laurea magistrale in giurisprudenza (quadriennale a ciclo unico) dell’ulteriore punteggio di 1,5, come previsto dall’art. 7, comma 4, lettera a) del bando per titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al concorso.
La sentenza impugnata ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività della notificazione, accogliendo la relativa eccezione sollevata dalla Regione.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, atteso che l’art. 8, comma 7, del bando di concorso non prevedeva la pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale Regionale e, soprattutto, non recava in alcun modo la espressa (e obbligatoria, se ritenuta cogente) previsione, in forza della quale la pubblicazione avrebbe avuto valore di notificazione nei confronti degli interessati.
Per l’appellante, laddove la lex specialis ha inteso conferire alla diffusione sul sito istituzionale il valore di notificazione lo ha espressamente sancito. Per la graduatoria, ai sensi dell’art. 8, comma 7, la relativa determinazione di approvazione avrebbe dovuto essere pubblicata sul sito istituzionale regionale.
Per l’appellante, più specificamente, dovrebbe farsi riferimento alle linee guida elaborate dall'AGID, per verificare gli obblighi cui sono tenute le amministrazioni in materia di pubblicazione e pubblicità legale sui siti istituzionali.
Dal combinato disposto degli artt. 29 e 41, comma 2, c.p.a., della normativa in materia di amministrazione digitale, del paragrafo 7 delle Linee Guida Agid, dell'art. 15, comma 6 bis , del d.P.R. n. 487 del 1994 (vigente fino al 13 luglio 2023 e applicabile, ratione temporis , al concorso in questione), nonché dell'art. 8, comma 7, del bando di concorso, il ricorso avrebbe dovuto e potuto essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato entro il termine previsto dalla legge (60 giorni), decorrente, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, vale a dire – nella fattispecie concreta – entro e non oltre il 6 febbraio 2023.
Ed invero, in virtù del combinato disposto della normativa succitata, il termine di pubblicazione scadeva dopo 15 giorni dalla data di divulgazione sul sito (22 novembre 2022), unica forma di pubblicità ammessa e prevista dal bando per la graduatoria definitiva, e cioè il 7 dicembre; per tale ragione, i 60 giorni previsti dall'art. 29 c.p.a. per la notifica del ricorso scadevano il giorno 6 febbraio 2023 (il 5 febbraio era domenica, giorno festivo). Dal momento che l’appellante ha provveduto a notificare il gravame il giorno 3 febbraio, il ricorso sarebbe tempestivo.
L’appellante ripropone, dunque, i motivi del ricorso di primo grado che non sono stati esaminati dal Tar, deducendo che il provvedimento dell’amministrazione regionale, nella parte in cui ha omesso di attribuirle il giusto punteggio in considerazione del titolo di studio dalla stessa posseduto, dichiarato e documentato, superiore a quello minimo necessario per l‘ammissione ai concorsi, sarebbe palesemente illegittimo e andrebbe annullato.
L’appellante lamenta, in particolare, la omessa valutazione della propria laurea in giurisprudenza quadriennale, dichiarata per l’accesso al concorso, quale titolo di studio meritevole di punteggio ulteriore (1,5 punti) rispetto a quello inferiore della laurea triennale che era sufficiente per accedere al concorso.
L’appellante formula, altresì, istanza per la notifica mediante pubblici proclami ex artt. 41, comma 4 e 52, comma 2, c.p.a. e artt. 150 e 151 c.p.c., e istanza istruttoria rivolta a conoscere i titoli dichiarati dai candidati posizionati nella graduatoria finale nelle posizioni antecedenti la propria.
Per la Regione, il primo motivo di appello è irricevibile per tardività, atteso che, la mancata replica in primo grado all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Regione rivestirebbe effetto preclusivo.
In ogni caso, il motivo sarebbe infondato.
Ed invero, per l’amministrazione, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 9 unità di area professionale amministrativa, profilo professionale specialista amministrativo, ambito di ruolo gestione affari legali, all’art. 8, comma 7, specifica che: “ Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale pubblicata nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", si procederà all’approvazione della predetta graduatoria finale e alla nomina dei vincitori tra coloro che si collocheranno fino all’esaurimento dei posti messi a bando ”.
L’art. 32 della legge n. 69/2009, ai sensi del quale: “ A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati ”, confermerebbe la tesi della piena conoscenza del provvedimento da parte dell’appellante già a far data dal 22 novembre 2022, ovvero dalla data di pubblicazione della determinazione nel sito informatico dell’Ente dedicato al concorso, con decorrenza dalla medesima data del termine di 60 giorni per notificare il ricorso. Inoltre, il d.P.R. n. 487 del 1994, riportante il Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, all’art. 15 (nella versione ratione temporis applicabile) stabilisce che le graduatorie di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, sono approvate dall'autorità competente ed immediatamente efficaci. La citata norma, al comma 5, prevede, altresì, che le graduatorie dei vincitori dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione interessata, e al comma 6 stabilisce che di tale pubblicazione sia data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (in caso di amministrazioni centrali) e che dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
In adesione alle citate disposizioni legislative l’ente regionale ha, pertanto, pubblicato la determinazione di approvazione della graduatoria con contestuale nomina dei vincitori nell’albo telematico in data 21 novembre 2022, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 24 novembre 2022, dando notizia della relativa approvazione nel proprio sito informatico in data 22 novembre 2022. La notizia dell’approvazione pubblicata nella sezione dedicata ai Concorsi del sito regionale in data 22 novembre 2022 dovrebbe essere considerata il termine legale da cui far decorrere i 60 giorni per l’impugnativa del suddetto provvedimento, perché tale forma di pubblicazione è stata contemplata nel bando e non impugnata da controparte.
L’istante, ferma restando la pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria di cui alla determinazione n. 1146 del 21 novembre 2022: - sia nell’Albo telematico della Regione Puglia in data 21 novembre 2022 (come attestato pure dalla pec della relativa Sezione ex adverso depositata); - sia nella Sezione “Concorsi /Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali” in data 22 novembre 2022 (come evincibile anche dalla schermata web depositata in atti); - sia nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 128 in data 24 novembre 2022 (pure prodotto in atti), ha notificato il ricorso in data 3 febbraio 2023, ovvero dopo la scadenza del termine di legge di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza dell’atto oggetto di contestazione.
Pure il secondo motivo di gravame sarebbe infondato, ma ai fini dello scrutinio dello stesso sarebbe necessario preliminarmente effettuare l’integrazione del contraddittorio richiesta dall’appellante mediante l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, diretta ai candidati collocatisi in posizione antecedente a quella di controparte; tuttavia, ciò determinerebbe la rimessione al Tar ai sensi dell’art. 105 c.p.a. (cfr. AP n. 10/2018, punto 36: “ è … essenzialmente riconducibile all’ipotesi in cui doveva essere integrato il contraddittorio … ”).
La censura sarebbe, in ogni caso, anche inammissibile per genericità e infondata, atteso che la Commissione ha aderito al testo letterale del bando, non potendo contrastare la portata delle disposizioni concorsuali mediante l’inclusione, ai fini della valutazione, anche di titoli non dichiarati, in ossequio al granitico insegnamento della giurisprudenza, anche qui applicabile, secondo cui in tema di gare pubbliche le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati.
Quanto poi all’istanza di accesso rivolta a conoscere i titoli dichiarati dai candidati posizionati nella graduatoria finale nelle posizioni antecedenti la propria, l’istante non avrebbe adeguatamente motivato le finalità dell’accesso, che devono essere dedotte e rappresentate in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione, e suffragate con idonea documentazione, così da permettere all’Amministrazione detentrice del documento il vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta, sub specie di astratta pertinenza, con la situazione finale controversa.
In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di irricevibilità del primo motivo dedotto sollevata dalla Regione in ragione dell’assunta preclusione che si sarebbe verificata.
Ed invero, la mancata replica in primo grado da parte della ricorrente all’eccezione di tardività del ricorso sollevata dall’amministrazione non determina alcun effetto preclusivo in ordine alla possibilità di impugnare le statuizioni della sentenza emessa dal giudice di primo grado, a maggior ragione in ordine alla dichiarazione di irricevibilità del ricorso.
Tanto premesso, l’appello è fondato proprio per il primo motivo dedotto.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, è principio generale dei concorsi pubblici quello secondo cui: “ il termine di impugnazione decorre di regola dalla data di conoscenza del relativo esito, che si fa coincidere con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto solo da detto atto può scaturire la lesione attuale della posizione degli interessati e la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono all’interessato di percepirne la portata lesiva (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 27 dicembre 2006, n. 843; sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5407) ” (Cons. Stato, V, 6 febbraio 2029, n. 3829).
In ossequio al granitico insegnamento della giurisprudenza, anche qui applicabile, secondo cui in tema di procedure concorsuali le uniche fonti della procedura sono costituite dal bando e dalla lex specialis di gara, nel caso di specie, per il disposto dell’art. 8, comma 7, del bando di concorso: “ 7. Con determinazione del Dirigente della Sezione Personale pubblicata nel sito istituzionale della Regione Puglia alla Sezione "Concorsi/Aggiornamenti Bandi e Avvisi regionali", si procederà all’approvazione della predetta graduatoria finale e alla nomina dei vincitori tra coloro che si collocheranno fino all’esaurimento dei posti messi a bando ”.
L’art. 8, comma 7, del bando di concorso non prevedeva, quindi, la pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale Regionale, ma solo che la relativa determinazione di approvazione avrebbe dovuto essere pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
Secondo le linee guida elaborate dall’AGID: “ 7. Periodo di pubblicazione. Il periodo di pubblicazione è di quindici giorni interi e consecutivi, salvo termini diversi previsti da norme speciali. Il computo dei giorni inizia dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Se l’ultimo giorno coincide con un giorno festivo, il termine di pubblicazione è prorogato al primo giorno lavorativo utile... ” (cfr. Linee Guida AGID 2016, paragrafo 7).
Il ricorso avrebbe potuto, dunque, essere notificato alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato entro il termine previsto dalla legge (60 giorni), decorrente, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, come in questo caso, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, vale a dire – nella fattispecie concreta – entro e non oltre il 6 febbraio 2023.
Ed invero, il termine di pubblicazione scadeva dopo 15 giorni dalla data di divulgazione sul sito (22 novembre 2022), unica forma di pubblicità ammessa e prevista dal bando per la graduatoria definitiva, e cioè il 7 dicembre; per tale ragione, i 60 giorni previsti dall'art. 29 c.p.a. per la notifica del ricorso scadevano il giorno 6 febbraio 2023 (il 5 febbraio era domenica, giorno festivo).
L’appellante ha provveduto a notificare l’impugnazione il giorno 3 febbraio; il ricorso di primo grado era, dunque, perfettamente ricevibile.
Nel caso di specie, in considerazione della dichiarazione di irricevibilità del ricorso, il Tar ha omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocatisi in graduatoria in posizione anteriore alla ricorrente.
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.: “ Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio , oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, … ”.
Preso atto della mancata integrità del contraddittorio, è necessario disporre il rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto per il primo motivo, e, per l’effetto, preso atto della mancata integrità del contraddittorio, la sentenza appellata va annullata con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata con rinvio al primo giudice per mancata integrità del contraddittorio, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO