Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/04/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere relatore dott. Sergio Carnimeo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 8.9.2023 da
(CF ), rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Parte_1 C.F._1
Cattivello di Udine e presso il suo studio elettivamente domiciliato, giusta mandato allegato al ricorso
Ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Resistente
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Trieste
In punto: attuazione di provvedimento straniero.
Conclusioni delle parti:
CHIEDE All'Ill.ma Corte d'Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda, accertata l'esistenza dei requisiti, di dichiarare ai sensi dell'art. 67 L. 218 del 1995 l'efficacia, nella Repubblica Italiana, del provvedimento di divorzio emesso dal Tribunale del Bangladesh e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Udine di provvedere alla sua trascrizione.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
Ragioni della decisione
1. ha chiesto dichiararsi l'efficacia nella Repubblica Italiana del divorzio Parte_1
dalla moglie anch'essa cittadina del Bangladesh, dichiarato il Controparte_1
22.7.2016 a Kotwali Dhaka (Bangladesh).
Ha esposto:
- di aver contratto matrimonio in Bangladesh il 22.5.2003, che dall'unione era nata una figlia il 24.11.2008, che il matrimonio era stato trascritto il 24.11.2008 nei registri dello stato civile del Comune di Udine;
- che la moglie recatasi nel 2015 in Bagladesh con figlia Controparte_1
minore per far visita ai parenti, aveva iniziato una relazione con un altro uomo e non aveva più dato notizie di sé, sicchè nel 2016 egli aveva chiesto il divorzio secondo la legislazione del Bangladesh;
- di aver richiesto la trascrizione del divorzio nei registri dello stato civile del
Comune di Udine, sulla base del certificato di divorzio emesso dall'Ufficio del
Kazi di Kotwali – Dhaka – ma il Comune di Udine, pur dopo una richiesta di integrazione documentale, aveva ritenuto la documentazione da egli presentata non adeguata e sufficiente a consentire la verifica delle condizioni per il riconoscimento del provvedimento di divorzio. cui il ricorso è stato notificato in data 15.3.2024 in vista Controparte_1
dell'udienza del 25.6.2024, non si è costituita nel procedimento.
2. Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni che seguono.
Per quanto si evince dalla documentazione allegata al ricorso, lo scioglimento del vincolo matrimoniale è avvenuto a seguito di dichiarazione unilaterale resa a notaio pubblico in Dhaka, registrata in data 24.7.2016, con la quale il ricorrente ha ripudiato la moglie, secondo consentito dalla legge islamica (“ho divorziato da lei pronunciando
”: doc. 4 ric., in fine). Persona_1
Tale atto, in quanto fondato sull'iniziativa del marito, idonea a produrre i suoi effetti anche senza la partecipazione della moglie, si ritiene contrario all'ordine pubblico italiano, perché lesivo del principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi nel matrimonio, anche quando si tratti di assumere le decisioni ed iniziative finalizzate a porvi termine;
inoltre, e correlativamente, perché nel procedimento, per come in concreto risulta essersi svolto in base alla documentazione prodotta dal ricorrente, non risultano rispettati i principi fondamentali della difesa e del contraddittorio, non senza rilevare che nulla veniva previsto, nell'atto, a tutela della figlia delle parti, nata il
24.11.2008 e dunque all'epoca, come ancora oggi, minore d'età.
Non consente di superare quanto esposto, la dichiarazione di data 12.8.2023, a nome di prodotta dal ricorrente sub doc. 7, sia perché non vi è certezza Controparte_1
legale della sua autenticità e riconducibilità alla resistente, sia perché non varrebbe a sanare retroattivamente i suddetti profili di contrarietà all'ordine pubblico.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Trieste, 8.4.2025
Il Presidente
Dott. Daniele Venier L'estensore
Dott. Alberto Valle