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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/07/2024 al n. 1512/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVERDI 13
MARMIROLO presso lo studio dell'avv. ANTONELLI ANDREA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuta/contumace
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per “Nel merito: Parte_1
- dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale
sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo
non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
- Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo, 1, 1 dicembre 1970 n. 898
- Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la
separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Federico Amadei n. 20 c.f. e nata il C.F._1 CP_1
22.04.1964 a Verona c.f. residente in [...] C.F._2
Scala I interno 4 in Verona in data 06.09.2003 e trascritto nel registro del
Comune di Mantova al n. 57 P. 1 anno 2003 ordinando al competente Ufficiale
di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
- Con vittoria di spese e competenze legali di causa”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio la parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Mantova in data 06/09/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Predetto Comune al n. 57 parte I, anno 2003) formulava le conclusioni indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda formulata va accolta.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio non si è costituita e ne è
stata dichiarata la contumacia.
Dagli atti emerge come le parti siano economicamente indipendenti e se così
pagina 2 di 4 non fosse la convenuta avrebbe dovuto costituirsi per chiedere il riconoscimento di un assegno di mantenimento cosa che invece ha scelto di non fare evidentemente perché non ne abbisognava.
La coppia non ha avuto figli e quindi si tratta solo di prendere atto della cessazione dell'affectio coniugalis.
Le conclusioni rassegnate non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Considerato che dall'unione non sono nati figli e che non vi sono domande di corresponsione di un assegno di mantenimento, il presente procedimento avrebbe potuto essere evitato e quindi la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite, nei valori minimi, anche se vanno compensate per la metà vista la speditezza del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 1512/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 57 parte
I, anno 2003) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
4) Condanna (C.F. ) a rifondere CP_1 C.F._2
a (C.F. ) le spese di lite della Parte_1 C.F._1
presente fase del procedimento che si liquidano in euro 162,30 per esborsi, in euro 3.808,00 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 06/07/2024 al n. 1512/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONELLI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVERDI 13
MARMIROLO presso lo studio dell'avv. ANTONELLI ANDREA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._2
convenuta/contumace
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
25/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per “Nel merito: Parte_1
- dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale
sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo
non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
- Dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi,
sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 comma terzo, 1, 1 dicembre 1970 n. 898
- Una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la
separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Federico Amadei n. 20 c.f. e nata il C.F._1 CP_1
22.04.1964 a Verona c.f. residente in [...] C.F._2
Scala I interno 4 in Verona in data 06.09.2003 e trascritto nel registro del
Comune di Mantova al n. 57 P. 1 anno 2003 ordinando al competente Ufficiale
di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
- Con vittoria di spese e competenze legali di causa”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio la parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in
Mantova in data 06/09/2003 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile
del Predetto Comune al n. 57 parte I, anno 2003) formulava le conclusioni indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda formulata va accolta.
La convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio non si è costituita e ne è
stata dichiarata la contumacia.
Dagli atti emerge come le parti siano economicamente indipendenti e se così
pagina 2 di 4 non fosse la convenuta avrebbe dovuto costituirsi per chiedere il riconoscimento di un assegno di mantenimento cosa che invece ha scelto di non fare evidentemente perché non ne abbisognava.
La coppia non ha avuto figli e quindi si tratta solo di prendere atto della cessazione dell'affectio coniugalis.
Le conclusioni rassegnate non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Considerato che dall'unione non sono nati figli e che non vi sono domande di corresponsione di un assegno di mantenimento, il presente procedimento avrebbe potuto essere evitato e quindi la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite, nei valori minimi, anche se vanno compensate per la metà vista la speditezza del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 1512/2024 R.G., così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mantova (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 57 parte
I, anno 2003) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
4) Condanna (C.F. ) a rifondere CP_1 C.F._2
a (C.F. ) le spese di lite della Parte_1 C.F._1
presente fase del procedimento che si liquidano in euro 162,30 per esborsi, in euro 3.808,00 per compenso oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 27/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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