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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1237/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
05/03/2024 da:
Parte_1
con l'avv. LA PLACA PAOLO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. LA PLACA PAOLO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in data 27.1.25, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/09/1994 da Pt_1
e , trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1994 del registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di ROANA;
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, avendo entrambi già fissato la propria residenza altrove.
2. Il signor ha già provveduto a lasciare la casa coniugale e a prelevare i propri effetti personali;
Pt_2
i coniugi dichiarano a tal fine di non avere più alcun bene mobile da dividere ad esclusione del conto corrente cointestato ai ricorrenti acceso presso il Credit Agricole, agenzia di Castelfranco Veneto che verrà chiuso appena possibile.
2 3. Le figlie, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, manterranno la propria residenza presso la abitazione sita in Loria. Il mantenimento delle stesse, fino al raggiungimento della indipendenza economica, sarà a carico esclusivo ed integrale della signora . Le stesse, Parte_1
data la età, provvederanno a regolamentare autonomamente i propri rapporti con il padre. Null'altro andrà disposto in ordine alle stesse data la maggiore età.
4. La casa coniugale viene assegnata alla moglie, che vi risiederà con le figlie.
5. I coniugi dichiarano entrambi di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa a titolo di contributo al proprio mantenimento.
6. L'assegno unico è richiesto dalla signora ed il signor dichiara di acconsentire a tale Pt_1 Pt_2
richiesta nulla pretendendo a riguardo. Le eventuali detrazioni fiscali riguardanti le figlie spetteranno esclusivamente alla signora Pt_1
7. Tutte le spese, anche relative alle figlie, qualora necessarie, saranno sopportate in via esclusiva dalla signora . Parte_1
8. A fronte della rinuncia ad ogni pretesa economica ed in esecuzione degli accordi di separazione, il signor ha ceduto, come da nota di trascrizione che si allega, alla signora Parte_2 Parte_1
che ha accettato, il 50% (pari a ½) dell'immobile sito in Loria (TV), Via Volon n. 44/a int. 1;
9. Le parti dichiarano che il mutuo fondiario originariamente concesso da , con atto Controparte_1
di Mutuo redatto da Notaio rep. n. 175027 e raccolta n. 35424 di data 22.11.2004 Persona_1
(doc.
6 - contratto di mutuo fondiario) sull'immobile oggetto di cessione è stato estinto in data
30.11.2024.
10. I coniugi prestano sin d'ora consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 6/02/2025.
3 Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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