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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Medi ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3297/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ANGELO NICITO del Foro di Foggia, elettivamente domiciliata in VIALE DEGLI AVIATORI N. 112 71122 FOGGIA (FG) presso il difensore avv.
ANGELO NICITO (C.F. C.F._1
OPPONENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'AVV. ANDREA Controparte_1 P.IVA_2
MINGOZZI, elettivamente domiciliata in VIA BARATTI N. 3 47121 FORLI' presso lo studio dell'avv. ANDREA MINGOZZI (C.F.: ) C.F._2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
per parte opponente:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza eccezione, deduzione e difesa, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto ingiuntivo n°996/2023 del
6/10/2023 del Tribunale di Forlì e notificato in data 26/10/2023, perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. per parte opposta: pag. 1 ““Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, “contrariis reiectis”:
in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare improcedibile e/o comunque inammissibile l'opposizione ad ingiunzione presentata dalla siccome Parte_2 tardivamente proposta, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, condannare la a corrispondere per i titoli Parte_2 indicati a la somma di Euro 42.014,70, oltre ad interessi legali ex artt. Controparte_1
4 e 5 del Decreto Legislativo 09/10/2002, n. 231, dal dovuto al saldo;
in via subordinata, nel merito, respingere l'opposizione ad ingiunzione presentata dalla siccome proposta sulla base di motivi inammissibili ed Parte_2 infondati in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, e, comunque, condannare la a corrispondere per i titoli Parte_2 indicati a la somma di Euro 42.014,70, ovvero quella diversa somma Controparte_1 ritenuta equa e di giustizia, oltre ad interessi legali ex artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo
09/10/2002, n. 231, dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A., spese generali come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 996/2023
[...] emesso dall'intestato Tribunale in data 5/10/2023 nei suoi confronti nonché dei soci in proprio e e depositato il 6/10/2023 per un credito di Parte_3 Parte_4
complessivi €. 42.014,70 oltre agli interessi ex d. lgs n° 231/2002 dalla domanda monitoria fino all'effettivo soddisfo, alle spese legali del procedimento liquidate in €. 286,00 per esborsi ed €. 1.350,00 per onorari e agli accessori di legge.
L'opponente ha rappresentato che sarebbe incorsa nella Controparte_1
decadenza prevista dall'art. 1901 comma 3° c.c. secondo cui “nelle ipotesi previste dai due commi precedenti – mancato pagamento del premio - il contratto è risoluto di diritto se
l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione”, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto/i di assicurazione stipulati.
Ha inoltre dedotto che infatti, avrebbe dovuto iniziare nei confronti Controparte_1 della l'azione di recupero del premio anticipato entro sei Parte_2
pag. 2 mesi dalla sottoscrizione del socio assicurato o, al più tardi, dalla comunicazione che era tenuta a fare in base a quanto previsto nel certificato assicurativo.
Ha infine concluso che, essendo, invece, spirato il termine di sei mesi per agire per il recupero del credito, deve ritenersi decaduta dall'azione per il recupero Controparte_1 del premio non corrisposto dall'odierna opponente.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese di parte Controparte_1
opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ed eccependo l'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., comma 1°.
La convenuta ha sostenuto l'irrilevanza dell'avversario richiamo all'art. 1901, comma 3°,
c.c. sia perché non è certamente il soggetto assicuratore, bensì il Controparte_1
soggetto che ha contratto le polizze assicurative cumulative cui l'opponente ha in seguito liberamente aderito conseguendo le relative coperture, sia perché nella fattispecie in esame tali polizze sono sempre state valide ed efficaci, proprio in quanto i relativi premi sono stati regolarmente pagati, essendo stati anticipati da Controparte_1
Con ordinanza del 4.07.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Sulla base della documentazione agli atti la domanda di parte opponente non può trovare accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità per la tardiva opposizione a decreto ingiuntivo sollevata dalla parte opposta la quale sostiene che
“l'opposizione ad ingiunzione è stata proposta solamente dalla Parte_2
a mezzo pec, in data 04/12/2023 (All. C), ossia dopo cinquantatre giorni dalla
[...]
notificazione del decreto ingiuntivo” “essendole stato notificato il decreto ingiuntivo in data
12/10/2023 (All. A)”.
Come è noto l'art. 641 c.p.c., comma 1°, così recita: “Se esistono le condizioni previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'articolo 639 nel termine di
pag. 3 quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Nel caso in esame il decreto ingiuntivo n. 996/2023 è stato emesso nei confronti della e dei soci in proprio Parte_1
e in data 5/10/2023 e depositato il 6/10/2023, con avviso Parte_3 Parte_4
che gli stessi avrebbero potuto proporre opposizione entro il termine di giorni 40 dalla notifica del decreto medesimo”. Orbene dalla documentazione prodotta in giudizio dalla odierna opposta si evince con assoluta chiarezza che il citato decreto ingiuntivo è stato notificato alla Società opponente a mezzo pec il 12/10/2023, mentre ai soci Parte_3
e a mezzo del servizio postale rispettivamente in data 26/10/2023 e Parte_4
6/11/2023 (cfr. all.ti A e B di parte opposta).
Pertanto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla
[...]
, per essere considerata tempestiva, avrebbe Parte_1
dovuto essere promossa entro e non oltre il termine perentorio disposto dall'art. 641 c.p.c, ovvero entro il giorno 21/11/2023 (vale a dire nei 40 giorni successivi alla notifica del D.I. avvenuta il 12/10/2023), mentre l'atto di opposizione è stato notificato a CP_1
solo il 4/12/2023, dopo ben 53 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. all.
[...]
C di parte opposta).
E' principio consolidato che “in presenza di un decreto ingiuntivo reso nei confronti di più debitori in solido fra loro, la tardività dell'opposizione promossa da uno di loro dovrà essere accertata con riguardo alla data di notificazione nei confronti dell'opponente, senza che possa aver rilievo, quale dies a quo per il computo del termine perentorio ex art. 641
c.p.c., la diversa data di perfezionamento della notificazione nei confronti di altro ingiunto”
(cfr. sentenza del Tribunale di Roma n. 9962 del 16/05/2018), e ancora che “quando
l'intimazione di pagamento (sebbene contenuta in un unico atto) sia diretta ad una pluralità di condebitori solidali, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, si dovrà necessariamente avere riguardo alla data di notifica del decreto ingiuntivo nei confronti di ciascuno, con la conseguenza che il condebitore nei confronti del quale il termine per
l'opposizione sia scaduto non potrà avvalersi del termine, eventualmente più lungo per
pag. 4 effetto di una notifica più tardiva, relativo alla posizione di altro condebitore solidale” (cfr.
Corte d'Appello di Ancona 16/02/2021).
Del medesimo tenore anche la pronuncia della Suprema Corte 26/07/2016 n. 15376 che ha affermato come “per la verifica della tempestività dell'opposizione (avverso un decreto ingiuntivo emesso a carico sia della società che dei singoli soci) va assunta come "dies a quo" la data della notifica del provvedimento monitorio al socio opponente, a nulla rilevando, ai fini del computo del termine perentorio, la solidarietà passiva con la società e con gli altri soci” (conforme Cassazione civile sez. II, 13/05/2008 n.11867).
Non corrisponde poi al vero quanto affermato dalla società opponente, ossia che “il suddetto decreto ingiuntivo veniva notificato alla Parte_5
in data 26/10/2023”, atteso che tale data si riferisce unicamente alla notifica al
[...]
socio di cui la predetta Società, secondo l'orientamento sopra indicato, non Parte_3
può certo avvalersi per il computo del termine di cui all'art. 641 c.p.c..
Sulla base delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta deve considerarsi tardiva, e come tale inammissibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'ingiunta . Parte_1
La decisione del merito della causa mediante l'accoglimento dell'eccezione preliminare svolta dall'opposta rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni oggetto di causa.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022 facendo applicazione dei valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria in quanto non celebrata, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone
- dichiara inammissibile la presente opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 996/2023;
- condanna la al pagamento delle spese Parte_1
di lite, che liquida in €. 2.906,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso, in Forlì, 30 marzo 2025.
pag. 5 pag. 6
Il Giudice dott.ssa Alessandra Medi