Art. 1.
In deroga ai limiti fissati negli articoli 9 , 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580 , la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.
In deroga ai limiti fissati negli articoli 9 , 29 e 31 della legge 4 luglio 1967, n. 580 , la semola di grano duro, la pasta di semola di grano duro e la pasta con l'impiego di uova possono contenere una percentuale massima di ceneri dello 0,90 per cento per la semola e la pasta di grano duro e dell'1,10 per cento per la pasta con l'impiego di uova.