Siti Internet delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilita', nonche' di elevata usabilita' e reperibilita', anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di' consultazione, qualita', omogeneita' ed interoperabilita'. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , anche il catalogo dei dati e dei metadati ((...)) , nonche' delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le ((Linee guida)) sono definite le modalita' per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .