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1 gennaio 2006
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27 febbraio 2011
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14 settembre 2016
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27 gennaio 2018
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22 aprile 2023
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Art. 43. ((Conservazione ed esibizione dei documenti)) (( 1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida. )) 1-bis. Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ((ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)) .
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ((ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione)) .
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle ((Linee guida)) .
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia' conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali ((ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione)) .
3. I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle ((Linee guida)) .
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
Commentari • 37
- 1. Oscuramento giornali online: la Cassazione vieta il sequestro preventivo della testataEnrica Maio · https://www.filodiritto.com/ · 24 luglio 2015 · 3.6627805
[…] Nella sentenza in commento, infatti, i documenti informatici vengono legati al supporto hardware che li contiene e definiti come “registrazioni magnetiche o ottiche di bytes”, incorporati a un “supporto fisico di memorizzazione”, addirittura effettuando un improprio richiamo agli articoli 1, 43 e 44 del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005) in tema di conservazione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 126
- 1. Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 21/07/2022, n. 255Provvedimento: […] Anche la normativa in materia di messaggi di posta elettronica certificata (PEC) impone l'obbligo di conservazione di 10 anni. L'art. 43 del Codice dell'amministrazione Digitale (CAD) dispone infatti che la conservazione degli stessi deve essere eseguita nella modalità digitale secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione” (v. nota cit., p. 2);Leggi di più...