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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
P.u. n. 76-1//2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in Parte_1 P.IVA_1
STRADA STATALE SASSARI-FERTILI 1 SASSARI, contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da , nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierino Arru, e rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite pec ex art. 40 co 8 CCII;
pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
tutto ciò premesso, si osserva quanto segue:
la domanda appare fondata quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi poiché il debitore, rimasto contumace, non ha superato la presunzione di cui all'art 121 CCII e, per contro, dall'esame dei documenti in atti è emerso che la società debitrice ha i requisiti dimensionali dell'impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, sussistendo un'esposizione verso l'erario di circa 473.000 euro, oltre ad un'esposizione di circa 70.000 verso Inps.
Sussiste inoltre un debito verso il ricorrente portato da decreto ingiuntivo non opposto per circa 30.000 euro.
Si deve concludere che la società debitrice ha un'esposizione debitoria superiore alla soglia minima prevista dall'art 2 lett d CCII.
Quanto all'insolvenza si rileva che, all'esito dell'istruttoria, emergono elementi che portano ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento del credito del ricorrente, certo, portato da titolo esecutivo non contestato, sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
che risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di circa 473.000 euro ed un'esposizione verso INPS per circa 70.000 euro;
considerato, in ogni caso, che la sussistenza dello stato d'insolvenza è altresì corroborata dal mancato pagamento del credito vantato dal procedente, basato su titolo giudiziario,
P. Q. M.
pagina 2 di 4 IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in STRADA STATALE Parte_1
SASSARI-FERTILI 1 SASSARI, delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna
Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor Testimone_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 22.10.2025 ore 11.30;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 02/06/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
Sezione fallimentare riunito nella camera di consiglio e così composto:
Dott. Stefania Deiana Presidente
Dott. Giovanna Maria Mossa Giudice rel.
Dott. Francesca Fiorentini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in Parte_1 P.IVA_1
STRADA STATALE SASSARI-FERTILI 1 SASSARI, contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale contro la società suddetta presentato da , nato a [...] il [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pierino Arru, e rilevato che l'avviso di convocazione è stato ritualmente notificato tramite pec ex art. 40 co 8 CCII;
pagina 1 di 4
ritenuto che
sussistono sia la competenza del Tribunale adito, sia i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art 49 CCII;
rilevato che risulta dimostrato lo svolgimento d'attività imprenditoriale commerciale sita nel circondario del Tribunale di SASSARI e che il debitore può essere qualificato come imprenditore;
che la domanda è ammissibile poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000;
tutto ciò premesso, si osserva quanto segue:
la domanda appare fondata quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi poiché il debitore, rimasto contumace, non ha superato la presunzione di cui all'art 121 CCII e, per contro, dall'esame dei documenti in atti è emerso che la società debitrice ha i requisiti dimensionali dell'impresa assoggettabile a liquidazione giudiziale, sussistendo un'esposizione verso l'erario di circa 473.000 euro, oltre ad un'esposizione di circa 70.000 verso Inps.
Sussiste inoltre un debito verso il ricorrente portato da decreto ingiuntivo non opposto per circa 30.000 euro.
Si deve concludere che la società debitrice ha un'esposizione debitoria superiore alla soglia minima prevista dall'art 2 lett d CCII.
Quanto all'insolvenza si rileva che, all'esito dell'istruttoria, emergono elementi che portano ritenere la sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza trattandosi di società che non ha provveduto al pagamento del credito del ricorrente, certo, portato da titolo esecutivo non contestato, sulla scorta del quale è stata azionata anche una procedura esecutiva mobiliare, con esito incapiente;
che risulta un'esposizione debitoria verso l'Erario in misura di circa 473.000 euro ed un'esposizione verso INPS per circa 70.000 euro;
considerato, in ogni caso, che la sussistenza dello stato d'insolvenza è altresì corroborata dal mancato pagamento del credito vantato dal procedente, basato su titolo giudiziario,
P. Q. M.
pagina 2 di 4 IL TRIBUNALE
visti gli artt.1, 40 e 49 CCII
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con sede in STRADA STATALE Parte_1
SASSARI-FERTILI 1 SASSARI, delega alla procedura il giudice dott.ssa Giovanna
Maria Mossa;
nomina liquidatore il dottor Testimone_1
ordina al debitore di depositare in cancelleria - entro 3 giorni - i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta ai sensi dell'art 2215bis cc, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
fissa l'udienza del 22.10.2025 ore 11.30;
assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp att cc:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Dispone la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art 45 CCII.
Sassari, 02/06/2025
Il Presidente
Stefania Deiana
Il Giudice
Giovanna Maria Mossa
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