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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 6657/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Santaniello e avv.to Parte_1
Francesco Colucci presso il cui studio domicilia in Nola alla via Circumvallazione
n. 75
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Gennaro Santoro presso il quale domicilia in Calvizzano alla via
Benedetto Croce n. 68
Opposto
E
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Pepe , CP_2
e domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 28.12.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9003249270 000 notificato a mezzo pec alla data del
03.03.2022 per il mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 371 2017
0012398742 000 ; l'avviso di addebito n. 371 2018 0012152372 000 e l'avviso di addebito n. 371 2020 0000474265 000 per il mancato pagamento di contributi previdenziali mai notificati. Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento per non essergli mai stati notificati gli avvisi di addebito oltre ad eccepire vizi formali dell'intimazione di pagamento , la decadenza e la prescrizione con vittoria di spese ed onorarti di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_3 articolata memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si Costituiva in giudizio l' il quale chiedeva nel merito, il rigetto della CP_2
domanda per essere gli avvisi di addebito regolarmente notificati oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante.
La domanda della parte ricorrente può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002). Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito, l' CP_2
regolarmente costituitosi in giudizio ha dedotto in merito alla riferita eccezione di nullità della notifica che l'avviso di addebito n. 371 2017 0012398742 000 era stato notificato a mezzo PEC;
che l'avviso di addebito n. 371 2018 0012152372 000 era stato notificato a mozzo posta e la sua notifica si era perfezionata per compiuta giacenza;
l'avviso di addebito n. 371 2010 0000474265 000 era stato notificato a mezzo il servizio postale. Ciò posto da una lettura dei documenti depositati dall' nel suo fascicolo telematico non è ravvisabile la prova dell'avvenuta CP_2
notifica degli avvisi di addebiti n. 371 2017 0012398742 000 e n. 371 2018
0012152372 000 poiché per il primo non vi allegata alcuna ricevuta di accettazione e di consegna della PEC inviate ed in merito al secondo avviso di addebito non vi è allegata alcuna ricevuta postale dell'avvenuta giacenza della raccomandata contenente l'avviso di addebito .b Risulta solo depositata una ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 371 2020 0000474265 000 regolarmente firmato e notificato il 10.03.2020. Oltre ad essere stati depositati tutta una serie di documenti che non hanno nulla a che vedere sulla eccepita eccezione di nullità della notifica degli avvisi di addebito.
Sul punto occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n.
542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ( nella specie l'avviso di addebito dell' ) Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082). CP_2
Ciò posto non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito. Pertanto, sulla scorta di ciò, l'atto di intimazione di pagamento è nullo per mancanza dell'atto presupposto.
Passando ad esaminare l'eccezione dell' in merito alla carenza di CP_4
legittimazione passiva occorre rilevare che le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata su quali fossero le
“giuste parti” del processo, con esiti tutt'altro che omogenei. Un primo orientamento è stato quello cristallizzato nella sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 delle Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. U, n. 16412/2007).
Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in cui il concessionario sia l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso incomberebbe l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo. In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento hanno ritenuto non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi precisare che la legge impone all'ente riscossore di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del
1999.Seguendo il dettato normativo, la giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente (Sez, 5, n. 13082/2011).Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n.
14991/2020).Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Pertanto, l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Sez. L, n.
5625/2019).
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intereo, a carico dell' , su cui ricadeva l'onere di CP_2
prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell' CP_4
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese CP_2
del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071
2022 9003249270 000
b – Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro CP_2
596,40 oltre IVA , Cpa e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola lì 20.03.2025 il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 20 marzo 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 6657/2022 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Maurizio Santaniello e avv.to Parte_1
Francesco Colucci presso il cui studio domicilia in Nola alla via Circumvallazione
n. 75
Opponente
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avvocato Gennaro Santoro presso il quale domicilia in Calvizzano alla via
Benedetto Croce n. 68
Opposto
E
in persona l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianfranco Pepe , CP_2
e domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente in Nola, alla via Variante 7/bis
Altro Opposto Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 28.12.2022 e regolarmente notificato alle parti resistenti la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2022 9003249270 000 notificato a mezzo pec alla data del
03.03.2022 per il mancato pagamento dell'avviso di addebito n. 371 2017
0012398742 000 ; l'avviso di addebito n. 371 2018 0012152372 000 e l'avviso di addebito n. 371 2020 0000474265 000 per il mancato pagamento di contributi previdenziali mai notificati. Per cui chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e nel merito dichiarare la nullità dell'atto di intimazione di pagamento per non essergli mai stati notificati gli avvisi di addebito oltre ad eccepire vizi formali dell'intimazione di pagamento , la decadenza e la prescrizione con vittoria di spese ed onorarti di causa .
Si costituiva in giudizio la società con Controparte_3 articolata memoria difensiva eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto della domanda.
Si Costituiva in giudizio l' il quale chiedeva nel merito, il rigetto della CP_2
domanda per essere gli avvisi di addebito regolarmente notificati oltre ad eccepire, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso.
Veniva acquisita la documentazione in atti e dopo una serie di rinvii il procedimento veniva assegnato a seguito di scardinamento del Magistrato assegnatario al sottoscritto Giudicante.
La domanda della parte ricorrente può essere accolta sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso,dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002). Va osservato, in via preliminare , che, in applicazione del principio , ormai pacificamente recepito in ambito giurisprudenziale , della c.d.” ragione più liquida” il Giudice , in sede decisoria , non è tenuto a rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare secondo quando disposto dall'art. 276 cpc , ove si ritenga più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che
– pur logicamente subordinata alle altre – sia più evidente e rapidamente risolvibile.
Si tratta , infatti, di un principio pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio , ormai anche sancito dalla Costituzione ex art. 111 Cost. , il quale persegue un modello di attività giurisdizionale intesa non più come sovranità statale,. Ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività per la realizzazione del diritto della parte ad ottenere una decisione nel merito in tempi ragionevoli ( cfr: in questo senso Cass civ sez un. Del 09.10.2008 n.
24883) . In tal senso, dunque, recentemente la Suprema Corte di Cassazione nel riconoscere che il principio della “ ragione più liquida” impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica ha statuito che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole - anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre. ( cifr. In proposito Cass. Civ. sez VI del 28.05.2014 n. 12002).
Venendo al merito dell'opposizione , ed alla denunciata inesistenza/nullità/illegittimità della notifica degli avvisi di addebito, l' CP_2
regolarmente costituitosi in giudizio ha dedotto in merito alla riferita eccezione di nullità della notifica che l'avviso di addebito n. 371 2017 0012398742 000 era stato notificato a mezzo PEC;
che l'avviso di addebito n. 371 2018 0012152372 000 era stato notificato a mozzo posta e la sua notifica si era perfezionata per compiuta giacenza;
l'avviso di addebito n. 371 2010 0000474265 000 era stato notificato a mezzo il servizio postale. Ciò posto da una lettura dei documenti depositati dall' nel suo fascicolo telematico non è ravvisabile la prova dell'avvenuta CP_2
notifica degli avvisi di addebiti n. 371 2017 0012398742 000 e n. 371 2018
0012152372 000 poiché per il primo non vi allegata alcuna ricevuta di accettazione e di consegna della PEC inviate ed in merito al secondo avviso di addebito non vi è allegata alcuna ricevuta postale dell'avvenuta giacenza della raccomandata contenente l'avviso di addebito .b Risulta solo depositata una ricevuta di avvenuta consegna dell'avviso di addebito n. 371 2020 0000474265 000 regolarmente firmato e notificato il 10.03.2020. Oltre ad essere stati depositati tutta una serie di documenti che non hanno nulla a che vedere sulla eccepita eccezione di nullità della notifica degli avvisi di addebito.
Sul punto occorre rilevare che la Giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione ha più volte ribadito che “ la mancata o invalida notifica della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale, dettata dalla legge, degli atti attraverso i quali si articola il procedimento di formazione della pretesa tributaria. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente . ai sensi del Dlgs n.
542 del 1992 art. 19 comma 3 anche impugnando il solo atto conseguenziale notificatogli( nel caso di specie l'intimazione di pagamento) facendo rilevare il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto ( nella specie l'avviso di addebito dell' ) Cass. Sez. V° sent. 15.06.2011 n. 13082). CP_2
Ciò posto non vi è prova della notifica degli avvisi di addebito. Pertanto, sulla scorta di ciò, l'atto di intimazione di pagamento è nullo per mancanza dell'atto presupposto.
Passando ad esaminare l'eccezione dell' in merito alla carenza di CP_4
legittimazione passiva occorre rilevare che le Sezioni Unite Civili della Suprema
Corte, con la sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022 hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione si è interrogata su quali fossero le
“giuste parti” del processo, con esiti tutt'altro che omogenei. Un primo orientamento è stato quello cristallizzato nella sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007 delle Sezioni Unite, che ha affermato il principio secondo cui, in caso di opposizione volta a far valere la nullità della notifica di una cartella esattoriale o l'infondatezza della pretesa con la stessa azionata, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito e non già al concessionario, escludendo altresì la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Sez. U, n. 16412/2007).
Oltre a ciò, però, le Sezioni Unite hanno rilevato che nel caso in cui il concessionario sia l'unico soggetto destinatario dell'impugnazione, allora sullo stesso incomberebbe l'onere di chiamare in giudizio l'ente creditore onde evitare di subire le conseguenze del processo. In sostanza la Sezioni Unite con questo primo orientamento hanno ritenuto non configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario salvo poi precisare che la legge impone all'ente riscossore di chiamare in causa l'ente impositore nel caso in cui la lite non riguardi esclusivamente la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi, ex art. 39 del d.lgs. n. 112 del
1999.Seguendo il dettato normativo, la giurisprudenza ha affermato che se il contribuente impugna la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente (Sez, 5, n. 13082/2011).Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n.
14991/2020).Alla luce di quanto sopra riportato si è consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una iscrizione a ruolo per motivi che attengano alla mancata notificazione della cartella esattoriale ovvero per l'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione. Pertanto, l'agente per la riscossione non è litisconsorte necessario nella controversia avente ad oggetto esclusivamente il diritto di credito contributivo
(nella specie, decadenza per tardiva iscrizione a ruolo, sussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento), perché l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Sez. L, n.
5625/2019).
Quanto al regime delle spese di giudizio, l' accoglimento dell'opposizione ne giustifica la condanna per intereo, a carico dell' , su cui ricadeva l'onere di CP_2
prova in merito alla ritualità e tempestività della procedura esecutiva, nulla è dovuto da parte dell' CP_4
Ciò posto la domanda deve essere accolta e le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc con condanna dell' al rimborso in favore del ricorrente delle spese CP_2
del giudizio , le quali vengono liquidate in dispositivo , in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al DM n. 55/2014 applicando lo scaglione compreso tra euro 1.101,00 a euro 5.200,00 applicando i minimi tabellari con esclusione della fase istruttoria essendo la causa prevalentemente documentale e senza particolare questioni di diritto e con ulteriore riduzione ex art. 4 comma 4
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a - Accoglie la domanda e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 071
2022 9003249270 000
b – Condanna l' al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro CP_2
596,40 oltre IVA , Cpa e spese generale con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola lì 20.03.2025 il GOT Lavoro dott. Aristide Perrino