Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5462/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5462/2024 R.G. V.G., avente ad oggetto:
“divorzio congiunto” e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Caporotundo, C.F._2 procuratore domiciliatario;
Ricorrenti
Conclusioni: Come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 04.03.2025
Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 30.12.2024 e Parte_1 Pt_2
esponevano: - di aver contratto matrimonio in data 18.08.1993 e che dalla loro
[...] unione nasceva (14.06.2004) - che, con decreto di omologa depositato in data Per_1
23.07.2018, il Tribunale di Lecce omologava la separazione personale alle condizioni dagli stessi predisposte;
- che non vi era alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione e di ricostituzione della comunione materiale e spirituale e di ripresa della convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1
All'udienza del 04.03.2025, svolta in modalità cartolare, le parti si riportavano al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice assumeva la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
**** **** ****
Oggetto del presente giudizio è la domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] l'[...]. Parte_2
La domanda è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt.
2 e 3, n.2 lett. b L. n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in Carmiano in data 18.08.1993, è intervenuta separazione personale con decreto di omologa del Tribunale di Lecce depositato in data 23.07.2018.
Dal giorno della comparizione delle parti dinanzi al Giudice della separazione sono trascorsi più di sei mesi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, dunque, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle ulteriori condizioni, il Tribunale ritiene di poterle accogliere in quanto rispondenti ai loro interessi e a quelli di , maggiorenne ma non Per_1 economicamente indipendente, con la specificazione che l'accordato contributo dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese.
Nulla sulle spese avendo le parti depositato ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto del 30.12.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Carmiano il
18.08.1993 da nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2
, nato a [...] l'[...] (Atto n. 39, Parte II, Serie A, Anno 1993), alle
[...] condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria perché comunichi la presente decisione alle parti e all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carmiano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000;
3) nulla sulle spese.
Lecce, 16.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
2 Dott.ssa Agnese DI BATTISTA
Dott.ssa Cinzia MONDATORE
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