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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 67/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo
2024 da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MATASSONI
[...] P.IVA_1
PAOLA giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 cpc, in atti e domiciliato agli effetti del presente atto presso l'Ufficio Legale di
[...]
in Trento, via Guardini n. 22 Pt_1
appellante
contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MALFER CLAUDIO presso il cui studio, in Riva del
Garda (TN), Viale Damiano Chiesa n. 5 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza n.
89/2024 emessa nel procedimento sub R.G. 906/2023 dal Tribunale di
Rovereto in data 28 febbraio 2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 4 marzo 2024
1. in via principale: per le ragioni esposte in narrativa rigettare l'opposizione all'esecuzione in quanto inammissibile e/o comunque infondata proposta dalla signora Notaro riconoscendo il CP_1
diritto di a procedere esecutivamente per il rilascio Parte_1
dell'immobile;
2. in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, in accoglimento del motivo di appello n. 3, riformare la sentenza n. 89/2024 impugnata con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali per la fase istruttoria e/o trattazione;
3. in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori per entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto in quanto infondato con l'integrale conferma della sentenza impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, da corrispondere in favore dello Stato essendo stata la signora ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”. CP_1 CP_1
pag. 2/19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione a precetto per rilascio di Controparte_1
immobile del 22.09.2021, notificato in data 26.10.2021 in forza di convalida dello sfratto per finita locazione del Tribunale di Rovereto del
21.04.2021, in relazione al contratto di locazione del 21.12.2016 avente ad oggetto l'appartamento sito in Arco (TN), via Stazione, n. 3, int. 10 intervenuto tra le parti, originariamente della durata di 3 anni e poi prorogato sino al 31.12.2020.
Invocava l'applicazione dell'art. 6 bis, primo comma, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, che prevede che “I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base … di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge … hanno titolo di permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi: … b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne”. Deduceva che la disposizione si applicava a tutti i contratti di locazione previsti dalla citata legge provinciale, ivi compreso quello temporaneo a canone sostenibile previsti dall'art. 5, comma quarto relativo all'immobile detenuto dalla ricorrente. Aggiungeva che non erano ostative né l'avvenuta convalida dello sfratto, atteso che il requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età era maturato successivamente alla convalida e comunque entro il termine fissato per il rilascio, né la circostanza che, a seguito alla notifica del primo precetto, ella si fosse avvalsa del rinvio dell'esecuzione per la durata di 18 mesi ex art. 6, comma quarto, legge n. 431/98 e art. 1, comma sesto, legge n. 9/07, atteso che tale sospensione tutelava il diritto di permanenza nell'alloggio già in precedenza maturato. Negava che potesse essere invocata la novella pag. 3/19 all'art 6 bis introdotta dalla L.P. 8 agosto 2023 n. 9, che era entrata in vigore il 9 agosto 2023 e quindi in un momento in cui aveva già maturato i requisiti (compimento del sessantacinquesimo anno) per usufruire del diritto a permanere nell'alloggio. In subordine, chiedeva la proroga del proprio contratto fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 32, comma quarto, della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9.
Si costitutiva l eccependo Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto in quanto non era stato dedotto un fatto sopravvenuto al titolo giudiziale. Nel merito, contestava l'applicabilità della norma invocata adducendo la diversità fra contratto temporaneo per motivi d'urgenza e necessità, di cui al cit. art. 5, comma 4, concluso dalle parti, e contratto stipulato sulla base delle graduatorie ordinarie, in quanto solo quest'ultimo può risolversi a seguito di provvedimento di revoca emesso dall'Ente locale nei casi previsti dall'art. 9, comma 3 l.p. n. 15/2005, mentre i contratti temporanei si risolvono di diritto alla scadenza naturale del contratto;
dal momento che la tutela accordata dall' art.
6-bis fa espressamente riferimento al provvedimento di revoca, si doveva concludere che non fosse applicabile ai contratti temporanei, per difetto del presupposto del provvedimento di revoca.
Eccepiva che alla data del 31.12.2020, in cui il contratto si era risolto di diritto per effetto della naturale scadenza, l'opponente aveva ancora 64 anni e, pertanto, non rientrava tra i soggetti deboli tutelabili;
contestava qualsiasi assimilazione tra provvedimento di revoca e ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione.
Con sentenza n. 89/2024 il Tribunale di Rovereto accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'insussistenza del diritto dell'opposta a pag. 4/19 procedere ad esecuzione forzata contro la Notaro;
condannava a Parte_1
rifondere allo Stato le spese del grado , essendo la ricorrente stata ammessa al Patrocino.
In via preliminare respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ravvisando che fosse fondata su una circostanza sopravvenuta al titolo giudiziale, essendo pacifico che l'ordinanza di convalida di sfratto era intervenuta il 21.04.2021, mentre l'opponente aveva a compiuto i 65 anni di età solo il 02.07.2021.
Sempre in via preliminare affermava che, in base al principio di irretroattività della legge, non potesse essere invocata la novella introdotta nel 2023 con l'aggiunta del comma 1-bis del cit. art.
6-bis, che specifica che per i contratti temporanei il requisito anagrafico deve essere apprezzato
“nel periodo di durata del contratto”; ma dovesse essere applicata invece la disciplina vigente al 02.07.2021, data di compimento del sessantacinquesimo anno, che invece prevedeva che “il requisito anagrafico può essere maturato sino allo scadere dell'anno solare per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca”.
Nel merito, affermava che l'art.
6-bis cit. individuava come ambito della tutela accordata i “ contratti stipulati ai sensi di questa legge” e, pertanto, anche quelli temporanei per motivi di necessità ed urgenza di cui al precedente art. 5; richiamava sul punto anche un precedente del Tribunale di Rovereto, confermato poi in appello, con cui era stato affermato che gli artt. 5 e 6-bis tutelano esigenze diverse, con la conseguente necessità che il conduttore, se rientra tra i soggetti deboli, ha diritto a permanere nell'alloggio in deroga alle graduatorie ordinarie, a nulla rilevando che il contratto originariamente concluso come temporaneo possa modificarsi in pag. 5/19 permanente, perché la tutela prioritaria dei soggetti deboli risponde ad una esplicita scelta del legislatore desumibile dal tenore testuale, considerato che la norma era volta a tutelare un diritto inviolabile della persona, quale quello dell'abitazione (art. 14 Cost.) di soggetti ritenuti meritevoli di particolari protezione in ragione di motivi di vulnerabilità.
Osservava inoltre che i motivi di revoca erano costituiti da inadempimenti particolarmente gravi, spesso trasfusi, sul piano contrattuale, in clausole di risoluzione espresse, che certo possono legittimare la revoca anche dei contratti temporanei, ben prima della scadenza del termine. Rilevava che la stessa difesa dell'opposta aveva concordato su tali considerazioni pur precisando che la revoca può intervenire solo durante il periodo di efficacia del contratto e non dopo la scadenza. Escludeva tuttavia che tale distinzione potesse giustificare una diversa applicazione dell'art.
6-bis perché, una volta ammesso che la revoca può essere applicata anche ai contratti temporanei, veniva meno il presupposto logico fondamentale della tesi proposta da in ordine alla non applicabilità dell'art.
6-bis ai Pt_1
contratti temporanei. Negava infine fondatezza alla tesi secondo cui le diverse tipologie di contratti previste dalla normativa locale, quello ordinario e quello a termine, differiscono per la diversità della loro risoluzione, da individuarsi nella revoca per il primo e nella scadenza per il secondo, trattandosi di istituti diversi che regolano fattispecie differenti;
concludeva che essendo la revoca pienamente applicabile anche ai contratti a termine, reputava irragionevole l'interpretazione che ammettesse la protezione dei soggetti deboli di cui all'art.
6-bis cit. solo in caso di revoca e non in caso di scadenza del termine, perché nel primo caso, caratterizzato da un inadempimento del conduttore, questi sarebbe meno pag. 6/19 meritevole di protezione rispetto al secondo, in cui non vi è inadempimento, fatta salva la piena discrezionalità del legislatore nell'individuare il termine in relazione al quale individuare i requisiti costitutivi della protezione per i soggetti deboli. Aggiungeva che l'argomento storico rappresentato dall'aggiunta, nel 2023, del comma 1-bis all'art.
6-bis, attestava inequivocabilmente che il legislatore provinciale riteneva che l'art.
6-bis trovasse piena applicazione anche ai contratti temporanei, dal momento che non aveva accordato ai conduttori in forza di un contratto temporaneo una tutela prima inesistente, ma al contrario, l' aveva limitata con la precisazione che il requisito anagrafico deve essere apprezzato “nel periodo di durata del contratto”.
Conclusivamente , affermato che al contratto a termine di cui all'art. 5 trovava piena applicazione l'art.
6-bis , nel testo vigente ratione temporis secondo cui il “requisito anagrafico può essere maturato sino allo scadere dell'anno solare per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca”, riteneva che il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione dd. 21.04.2021 era venuto meno per effetto del successivo fatto estintivo rappresentato dal compimento del 65° anno di età della conduttrice e del maturare del diritto di permanere nell'alloggio a seguito di stipula di un nuovo contratto.
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2024 proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di Pt_1
inammissibilità e comunque il rigetto della opposizione proposta dalla
Notaro; in subordine chiedeva la riforma del capo sulle spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto sulle spese con Controparte_1
conferma della sentenza impugnata pag. 7/19 Con provvedimento in data 26.2.2025 , sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva riservata al Collegio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare , deve evidenziarsi come l'appello sia stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso come previsto dall'art. 433
c.p.c dal momento che dal verbale di udienza in data 28 febbraio 2024 si evince che il Tribunale ha pronunciato “sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione, a norma degli artt. 429, comma 1 e 618- bis c.p.c”, essendo principio consolidato (Cass.3326/2024) che, per individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza o meno, messa in dubbio dall'appellante.
Non di meno, a fronte della tempestività del deposito dell'atto introduttivo all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 434, comma secondo, di cui ha espressamente dato atto la difesa della appellata, il mancato mutamento del rito ha determinato una mera irregolarità processuale, che non ha arrecato alla controparte alcun pregiudizio ai diritti di difesa. (Cass 12013/ 2002).
Passando al merito, l'appellante censura la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c, 615 e 618 bis c.p.c. nonché dell'art 6 bis della L.P. 15/2005 in quanto la sentenza ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, avendo ritenuto che il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della Notaro fosse intervenuto dopo l'emissione della convalida di sfratto che quindi poteva essere fatto valere in sede esecutiva. Ribadisce che il predetto elemento avrebbe pag. 8/19 dovuto essere fatto più propriamente valere nell'ambito del giudizio di convalida di sfratto, mentre era stato invocato solamente con la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 32, co. 4, L.P. 9/2023. Ribadisce che tale circostanza non poteva essere riproposta in sede di opposizione in quanto assorbita dal giudicato della convalida. Deduce inoltre che sussistono profili di contraddittorietà nella motivazione sul punto.
Con ulteriori motivi la difesa dell'appellante censura sotto molteplici aspetti l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 bis L.P. 15/2005 sulla base della quale il Tribunale ha accolto l' opposizione.
In primo luogo, obietta che il precedente richiamato in motivazione è relativo ad una fattispecie differente, posto che la questione giuridica era stata proposta nell'ambito di un giudizio di opposizione a convalida di sfratto, in cui l'intimato aveva contestato la mancata concessione dell'ulteriore proroga invocando di averne diritto in quanto soggetto ultrasessantacinquenne. Di contro, nello specifico il contratto era scaduto nell'anno precedente a quello in cui la Notaro avrebbe compiuto 65 anni;
pertanto la norma introdotta dalla normativa provinciale, invocata da controparte poteva applicarsi esclusivamente sino al 31.12.2020, poichè solamente entro tale data doveva verificarsi il presupposto, vale a dire il compimento dei 65 anni, per ottenere la permanenza ai sensi dell'art. 6 bis
L.P. 15/2005.
Inoltre impugna il passo relativo alla disamina dei diversi istituti della revoca e della scadenza, ribadendo che il provvedimento di revoca costituisce l'unico presupposto della cessazione di diritto del contratto
“ordinario”; mentre nei contratti temporanei, ferma l'ipotesi di revoca per inadempimento, l'unico presupposto con il quale si verifica la cessazione pag. 9/19 di diritto del contratto è la scadenza prevista ab origine nel provvedimento autorizzativo alla locazione e/o nel provvedimento autorizzativo alla proroga di locazione;
inoltre nel contratto temporaneo come ulteriore ipotesi di cessazione è previsto il provvedimento di revoca in caso di inadempimento ex art. 9 L.P. 15/2005, che può essere emesso entro la scadenza del termine della locazione. Ciò premesso, censura che il
Tribunale non solo ha affermato erroneamente che «si tratta di istituti diversi che regolano fattispecie diverse» posto che regolano di fatto entrambi la cessazione di diritto del contratto;
ma ha inoltre frainteso le proprie argomentazioni difensive, poiché non si discuteva sull'applicabilità o meno dell'art. 6 bis ai soli casi di revoca, ma era in contestazione l'applicazione della protezione data da tale norma a soggetti che non avevano i requisiti prescritti dalla Legge alla data di scadenza contrattuale, dal momento che aveva sostenuto che la norma Pt_1
non potesse applicarsi alla Notaro per l'intervenuta scadenza del contratto di locazione nell'anno antecedente a quello in cui la stessa aveva compiuto il 65° anno di età. Ribadisce che il chiaro tenore della norma osta alla interpretazione adottata dal Giudice di prime cure.
Al contempo, censura la sentenza nella parte in cui ha equiparato il provvedimento di revoca all'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione per verificare la sussistenza del presupposto del compimento del sessantacinquesimo anno;
in quanto il primo deve prevedere un termine per il rilascio (come indicato anche nell'art. 6bis), mentre l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione si limita ad accertare una situazione già cristallizzata (ovvero la perdita di efficacia del contratto di locazione per scadenza del termine convenuto). Evidenzia che pag. 10/19 nello specifico il contratto di locazione era irrimediabilmente cessato alla scadenza convenuta, ovvero al 31.12.2020, come dichiarato nel procedimento di sfratto per finita locazione , pertanto per la verifica dei requisiti di cui all'art. 6 bis doveva farsi riferimento alla data di scadenza dello stesso (31.12.2020).
Con l'ulteriore motivo censura che il Tribunale ha operato una errata applicazione dell'art 1362 c.c. dal momento che non ha tenuto conto della volontà delle parti, dal momento che non è mai stato messo in dubbio che era stato concluso un contratto di locazione temporanea, come espressamente indicato dapprima nella istanza presentata dalla CP_1
adducendo motivi di necessità ed urgenza e poi ribadito nel provvedimento autorizzativo .
Infine censura anche il passo con cui il Tribunale ha affermato “«Anzitutto le due alternative modalità di attuazione del diritto di permanere nell'alloggio, ossia la stipula di nuovo contratto o rinnovo del precedente, sembra proprio alludere alla possibilità che il contratto temporaneo possa essere prorogato ancora a termine, se il motivo di applicabilità dell'art.
6bis si configura come temporaneo, mentre se appare un motivo permanente si può dar luogo alla stipula di un nuovo contratto senza termine prefissato”, obiettando che l'art 6bis non prevede alcuna ipotesi di temporaneità o definitività della sua applicazione.
La fondatezza della motivi di appello è stata contestata dalla difesa della che ricorda che il compimento del sessantacinquesino anno di età CP_1
era avvenuto il 2 luglio 2021, successivamente alla pronuncia della convalida di sfratto, e quindi si presentava come evento futuro ed incerto per cui non poteva essere dedotto nel corso di tale procedimento. Al
pag. 11/19 contempo sottolinea che il richiamo al precedente del Tribunale di
Rovereto doveva essere valorizzato con particolare riferimento all'affermazione, contestata da controparte, secondo cui “dal dato dell'art.
5 comma 4 non si evincono limitazioni all'applicazione dell'art. 6bis a tutela dei soggetti deboli anche alle locazioni temporanee”, trattandosi di principio rilevante anche al caso in esame. Evidenzia di avere maturato il requisito anagrafico successivamente alla scadenza dell'ultima proroga, ma comunque in costanza di una detenzione legittima riconducibile a tale contratto, ancorché venuto a scadenza, essendo stata legittimata a permanere dalla stessa ordinanza di convalida, che, stabilendo il termine per il rilascio, non solo risponde all'interesse del locatore di avere una data certa per la restituzione dell'immobile, ma costituisce anche il titolo che consente al conduttore di rimanere fino a tale termine nell'immobile.
Afferma che prima della modifica dell'art 6 bis L.P. 15/2005 introdotta dalla L.P. 9/2023, il requisito anagrafico poteva verificarsi durante tutta la durata dell'occupazione (detenzione) dell'immobile, purché giustificata da un titolo, non necessariamente contrattuale, ma che trovi comunque nel contratto la sua fonte di regolamentazione. Contesta la fondatezza delle censure mosse alle statuizioni in punto di distinzione fra revoca e cessazione degli effetti, obiettando che anche il provvedimento di revoca determina “la risoluzione di diritto del contratto di locazione” in essere, come disposto dall'art. 5, comma quinto ter della L.P. 15/2005, ma, analogamente a quanto stabilito dall'art. 56 L. 392/1978 per l'ordinanza di convalida, anche nel provvedimento di revoca viene fissato il termine per rilascio. In relazione alle obiezioni mosse alla dedotta volontà delle parti che avevano concluso un contratto temporaneo, oltre a ricordare che la pag. 12/19 vigenza del contratto si era protratta per oltre dieci anni, creando evidentemente delle aspettative di durata nel contraente debole, evidenzia che nello specifico era stato chiesto l'accertamento di un diritto a permanere nell'immobile riconosciuto dalla legge che quindi prevale sulla volontà delle parti originariamente espressa.
Appare opportuna la trattazione congiunta dei motivi, in quanto relativi a profili strettamente connessi.
Osserva la Corte che è documentato, e non contestato, che a seguito di autorizzazione data con determinazione n. 1199/2013 della OM
[...]
, aveva sottoscritto contratto temporaneo di Parte_2 Parte_1
locazione a canone sostenibile con per la durata di Controparte_1
3 anni con scadenza 30.11.2016; avendo con determinazione n. 1282 del
14.12.2016 autorizzato la proroga dell'assegnazione Parte_3
temporanea per la durata di ulteriori 3 anni, aveva concluso il Pt_1
21.12.2016 nuovo contratto con scadenza al 31.12.2019, che era poi stato prorogato di ulteriori 12 mesi sino al 31.12.2020.
In ragione del mancato rilascio dell'immobile, nonostante i vari solleciti,
aveva notificato intimazione di sfratto per finita locazione , che Pt_1
era stato convalidato con ordinanza del 21.4.2021 con termine per il rilascio al 20.9.2021.
A seguito di notifica di precetto per il rilascio dell'immobile, Notaro aveva formulato istanza di rinvio dell'esecuzione ex art. 6 co. 4 L. 431/1998 e art. 1, co. 6 L. 9/2007 (doc. 14), accolta con provvedimento che aveva sospeso lo sfratto per la durata di 18 mesi . Allo scadere del termine, aveva Pt_1
notificato il precetto per il rilascio, oggetto della presente opposizione ex art 615 c.p.c pag. 13/19 Ciò premesso in fatto, è pertanto controversa l'interpretazione della L.P.
15/2005, recante le “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)” ed in particolare dell' art. 6 bis, rubricato “Tutela dei soggetti deboli”.
Va sottolineato che con una statuizione che deve ritenersi pienamente condivisibile, e che non è stata oggetto di specifico gravame, non avendo la difesa dell'appellante prospettato in alcun modo la natura interpretativa, il Tribunale ha escluso che sia applicabile alla fattispecie in oggetto la norma introdotta con la novellazione sopravvenuta nel 2023 che ha aggiunto il comma 1-bis del cit. art.
6-bis secondo cui “ Il comma 1 si applica alla locazione temporanea a canone sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga.
Pertanto la disciplina è data dall'art 6 bis nel testo previgente, che al comma 1 dispone: “1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi: presenza nel nucleo familiare di un
pag. 14/19 componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne;
il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca”.
Si rileva che l'ampia discettazione sulla distinzione fra revoca del contratto ed altre forme di cessazione del rapporto, su cui si è soffermato il Tribunale su sollecitazione di , come pure le articolate censure Pt_1
svolte nei motivi di gravame sembrerebbero funzionali a determinare se l'art 6 bis , nel testo vigente ratione temporis sia applicabile anche ai contratti stipulati a tempo determinato ai sensi dell'art 5 della L15/2005 o meno , atteso potrebbe ritenersi elemento dissonante il riferimento al termine “revoca” in quanto il provvedimento di revoca costituisce il presupposto per la cessazione di diritto del contratto “ordinario”.
Ma su tale questione va richiamata , in quanto pienamente condivisibile, la interpretazione formulata da un recente procedente di questa Corte, che ha affermato come il riferimento presente nell'art 6 bis “ai contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge” vada inteso come comprensivo dei rapporti instaurati secondo il meccanismo del comma 4 dell'art 5 L.P. 15/2005, a cui ha avuto accesso la Notaro.
Nei motivi la difesa di si è soffermata sul richiamo alla revoca Pt_1
sotto altro profilo , suggerendo che nel caso in cui il rapporto cessi per effetto di revoca, “il requisito anagrafico deve essere raggiunto entro l'anno in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio come assegnato dal pag. 15/19 provvedimento di revoca”; mentre quando alla cessazione del rapporto
“si pervenga, al contrario, per intervenuta naturale scadenza del contratto” “in tale ipotesi non essendovi un provvedimento di revoca, il requisito dell'età dovrà essere raggiunto entro la fine dell'anno in cui scade il contratto, che coincide con il termine entro cui andrà anche rilasciato l'alloggio”; e di conseguenza afferma che la tutela riconosciuta dall'art 6bis non si applica alla per l'intervenuta CP_1
scadenza del contratto di locazione nell'anno antecedente a quello in cui la stessa aveva compiuto il 65° anno di età.
L'interpretazione suggerita si scontra tuttavia con la lettera della norma , nel testo vigente ratione temporis , che alla lettera b dà rilievo al raggiungimento del requisito anagrafico nell'anno solare “in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca” senza fornire elementi testuali che possano avvalorare la distinzione nei termini suggeriti da . Pt_1
Anzi deve rilevarsi che l'inciso secondo cui i soggetti che si trovino nelle condizioni previste “ hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione” suggerisce che la tutela spetti anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non sia più pendente.
E' inoltre di palese evidenza che la esegesi dell'appellante comporterebbe che anche alla presente fattispecie si applicherebbe una disciplina analoga a quella introdotta con la novella del 2023, ma ciò si pone in contrasto con il principio di irretroattività dell'art 1bis che espressamente richiede che per i contratti di cui all'art 5 co IV il requisito temporale si debba verificare nella vigenza del contratto.
pag. 16/19 E' infine infondata la doglianza con cui lamenta che il Tribunale Pt_1
non avrebbe correttamente interpretato il contratto dal momento che le parti avevano voluto instaurare un rapporto a termine;
infatti le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado non si fondano in alcun modo sull'accertamento della volontà dei contraenti, ma sulla interpretazione dell'art 6bis e quindi della normativa a tutela dei soggetti ivi indicati.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni , risulta infondato il primo motivo di appello, con cui si deduce che la circostanza sollevata in sede di opposizione all'esecuzione, vale a dire il compimento del 65 anni, sarebbe coperto dal giudicato formatosi sulla convalida di sfratto, dal momento che esso non si era ancora avverato né alla data di instaurazione del procedimento di convalida di sfratto e neppure a quella della pronuncia del relativo provvedimento intervenuto nell'aprile 2021 ma è sopravvenuto in data successiva.
In relazione agli ulteriori motivi, va sottolineato che la appellata ha compiuto 65 anni il 2 luglio 2021 , e quindi nell'anno solare in cui era stato fissato , con il provvedimento di convalida , il relativo rilascio per il mese di settembre 2021; per cui, anche prescindendo dal successivi provvedimenti di sospensione della efficacia , la appellata si trovava nelle condizioni richieste dall'art 6 bis L 15 2005 nel testo applicabile , con conseguente insussistenza dei presupposti in presenza dei quali Pt_1
possa mettere in esecuzione il titolo.
Con ulteriore motivo, l'appellante impugna la statuizione sulle spese lamentando che è stata liquidata anche la fase “istruttoria/ trattazione”
pag. 17/19 nonostante non si fosse svolta;
chiede quindi una nuova liquidazione con espunzione dei relativi compensi.
Il motivo non è fondato
Dalla lettura dei verbali di primo grado emerge che alla udienza del 31 gennaio 2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti ed al tentativo di conciliazione;
inoltre il procuratore di parte opponente ha chiesto la sospensione del titolo, a cui si è opposto il procuratore di controparte;
entrambi i legali hanno chiesto la fissazione della udienza di discussione . Il Giudice respinta la richiesta di sospensione , sul rilievo che il giudizio si sarebbe concluso prima del termine del 9.4.2024 fissato per il rilascio, ha rinviato per la discussione .
Le plurime attività svolte dai procuratori delle parti sono riconducibili alla fase trattazione come delineata dall'art 4 DM 44/2014, invocato dalla difesa dell'appellante, avendo essi assistito all'interrogatorio libero della opponente, formulato rispettivamente richiesta di sospensione del titolo ed opposizione, domandato infine la fissazione della udienza per la discussione. Il riconoscimento dei compensi per tale fase è quindi corretto. L'appellante ha inoltre dato atto che essi sono stati liquidati nella misura minima, poi dimidiata, essendo la controparte stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
All'infondatezza dei motivi segue il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. , va condannata a rifondere all'Erario, Pt_1
essendo la appellata stata ammessa anche per il presente grado al
Patrocinio a spese dello Stato, i compensi del grado che, applicando lo scaglione indeterminabile complessità bassa, nei valori prossimi ai medi si liquidano in euro 1701,00 per la fase studio, euro 1204,00 per la fase pag. 18/19 introduttiva, euro 1500,00 (come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023), euro 2905,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente euro 7310,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.
Come chiarito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 33924/2022, la dimidiazione prevista dall'art 130 DPR 115 /2002 non si applica in sede di liquidazione dei compensi nel rapporto fra le parti processuali .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n.
89/2024 ;
Condanna a rifondere allo Stato le spese del grado liquidate in Pt_1
euro 7310,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, .
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 1/4/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 67/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo
2024 da
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MATASSONI
[...] P.IVA_1
PAOLA giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 cpc, in atti e domiciliato agli effetti del presente atto presso l'Ufficio Legale di
[...]
in Trento, via Guardini n. 22 Pt_1
appellante
contro
(C.F. ), assistito e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MALFER CLAUDIO presso il cui studio, in Riva del
Garda (TN), Viale Damiano Chiesa n. 5 è elettivamente domiciliata, come da procura in atti appellato
CONCLUSIONI:
Per parte appellante
Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, in riforma della sentenza n.
89/2024 emessa nel procedimento sub R.G. 906/2023 dal Tribunale di
Rovereto in data 28 febbraio 2024, pubblicata in pari data e notificata dalla controparte in data 4 marzo 2024
1. in via principale: per le ragioni esposte in narrativa rigettare l'opposizione all'esecuzione in quanto inammissibile e/o comunque infondata proposta dalla signora Notaro riconoscendo il CP_1
diritto di a procedere esecutivamente per il rilascio Parte_1
dell'immobile;
2. in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, in accoglimento del motivo di appello n. 3, riformare la sentenza n. 89/2024 impugnata con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali per la fase istruttoria e/o trattazione;
3. in ogni caso: condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite, oltre spese e oneri accessori per entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata:
“Voglia la Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- respingere l'appello proposto in quanto infondato con l'integrale conferma della sentenza impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, da corrispondere in favore dello Stato essendo stata la signora ammessa al Patrocinio a spese dello Stato”. CP_1 CP_1
pag. 2/19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione a precetto per rilascio di Controparte_1
immobile del 22.09.2021, notificato in data 26.10.2021 in forza di convalida dello sfratto per finita locazione del Tribunale di Rovereto del
21.04.2021, in relazione al contratto di locazione del 21.12.2016 avente ad oggetto l'appartamento sito in Arco (TN), via Stazione, n. 3, int. 10 intervenuto tra le parti, originariamente della durata di 3 anni e poi prorogato sino al 31.12.2020.
Invocava l'applicazione dell'art. 6 bis, primo comma, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, che prevede che “I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base … di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge … hanno titolo di permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi: … b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne”. Deduceva che la disposizione si applicava a tutti i contratti di locazione previsti dalla citata legge provinciale, ivi compreso quello temporaneo a canone sostenibile previsti dall'art. 5, comma quarto relativo all'immobile detenuto dalla ricorrente. Aggiungeva che non erano ostative né l'avvenuta convalida dello sfratto, atteso che il requisito del compimento del sessantacinquesimo anno di età era maturato successivamente alla convalida e comunque entro il termine fissato per il rilascio, né la circostanza che, a seguito alla notifica del primo precetto, ella si fosse avvalsa del rinvio dell'esecuzione per la durata di 18 mesi ex art. 6, comma quarto, legge n. 431/98 e art. 1, comma sesto, legge n. 9/07, atteso che tale sospensione tutelava il diritto di permanenza nell'alloggio già in precedenza maturato. Negava che potesse essere invocata la novella pag. 3/19 all'art 6 bis introdotta dalla L.P. 8 agosto 2023 n. 9, che era entrata in vigore il 9 agosto 2023 e quindi in un momento in cui aveva già maturato i requisiti (compimento del sessantacinquesimo anno) per usufruire del diritto a permanere nell'alloggio. In subordine, chiedeva la proroga del proprio contratto fino al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 32, comma quarto, della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9.
Si costitutiva l eccependo Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione a precetto in quanto non era stato dedotto un fatto sopravvenuto al titolo giudiziale. Nel merito, contestava l'applicabilità della norma invocata adducendo la diversità fra contratto temporaneo per motivi d'urgenza e necessità, di cui al cit. art. 5, comma 4, concluso dalle parti, e contratto stipulato sulla base delle graduatorie ordinarie, in quanto solo quest'ultimo può risolversi a seguito di provvedimento di revoca emesso dall'Ente locale nei casi previsti dall'art. 9, comma 3 l.p. n. 15/2005, mentre i contratti temporanei si risolvono di diritto alla scadenza naturale del contratto;
dal momento che la tutela accordata dall' art.
6-bis fa espressamente riferimento al provvedimento di revoca, si doveva concludere che non fosse applicabile ai contratti temporanei, per difetto del presupposto del provvedimento di revoca.
Eccepiva che alla data del 31.12.2020, in cui il contratto si era risolto di diritto per effetto della naturale scadenza, l'opponente aveva ancora 64 anni e, pertanto, non rientrava tra i soggetti deboli tutelabili;
contestava qualsiasi assimilazione tra provvedimento di revoca e ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione.
Con sentenza n. 89/2024 il Tribunale di Rovereto accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava l'insussistenza del diritto dell'opposta a pag. 4/19 procedere ad esecuzione forzata contro la Notaro;
condannava a Parte_1
rifondere allo Stato le spese del grado , essendo la ricorrente stata ammessa al Patrocino.
In via preliminare respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ravvisando che fosse fondata su una circostanza sopravvenuta al titolo giudiziale, essendo pacifico che l'ordinanza di convalida di sfratto era intervenuta il 21.04.2021, mentre l'opponente aveva a compiuto i 65 anni di età solo il 02.07.2021.
Sempre in via preliminare affermava che, in base al principio di irretroattività della legge, non potesse essere invocata la novella introdotta nel 2023 con l'aggiunta del comma 1-bis del cit. art.
6-bis, che specifica che per i contratti temporanei il requisito anagrafico deve essere apprezzato
“nel periodo di durata del contratto”; ma dovesse essere applicata invece la disciplina vigente al 02.07.2021, data di compimento del sessantacinquesimo anno, che invece prevedeva che “il requisito anagrafico può essere maturato sino allo scadere dell'anno solare per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca”.
Nel merito, affermava che l'art.
6-bis cit. individuava come ambito della tutela accordata i “ contratti stipulati ai sensi di questa legge” e, pertanto, anche quelli temporanei per motivi di necessità ed urgenza di cui al precedente art. 5; richiamava sul punto anche un precedente del Tribunale di Rovereto, confermato poi in appello, con cui era stato affermato che gli artt. 5 e 6-bis tutelano esigenze diverse, con la conseguente necessità che il conduttore, se rientra tra i soggetti deboli, ha diritto a permanere nell'alloggio in deroga alle graduatorie ordinarie, a nulla rilevando che il contratto originariamente concluso come temporaneo possa modificarsi in pag. 5/19 permanente, perché la tutela prioritaria dei soggetti deboli risponde ad una esplicita scelta del legislatore desumibile dal tenore testuale, considerato che la norma era volta a tutelare un diritto inviolabile della persona, quale quello dell'abitazione (art. 14 Cost.) di soggetti ritenuti meritevoli di particolari protezione in ragione di motivi di vulnerabilità.
Osservava inoltre che i motivi di revoca erano costituiti da inadempimenti particolarmente gravi, spesso trasfusi, sul piano contrattuale, in clausole di risoluzione espresse, che certo possono legittimare la revoca anche dei contratti temporanei, ben prima della scadenza del termine. Rilevava che la stessa difesa dell'opposta aveva concordato su tali considerazioni pur precisando che la revoca può intervenire solo durante il periodo di efficacia del contratto e non dopo la scadenza. Escludeva tuttavia che tale distinzione potesse giustificare una diversa applicazione dell'art.
6-bis perché, una volta ammesso che la revoca può essere applicata anche ai contratti temporanei, veniva meno il presupposto logico fondamentale della tesi proposta da in ordine alla non applicabilità dell'art.
6-bis ai Pt_1
contratti temporanei. Negava infine fondatezza alla tesi secondo cui le diverse tipologie di contratti previste dalla normativa locale, quello ordinario e quello a termine, differiscono per la diversità della loro risoluzione, da individuarsi nella revoca per il primo e nella scadenza per il secondo, trattandosi di istituti diversi che regolano fattispecie differenti;
concludeva che essendo la revoca pienamente applicabile anche ai contratti a termine, reputava irragionevole l'interpretazione che ammettesse la protezione dei soggetti deboli di cui all'art.
6-bis cit. solo in caso di revoca e non in caso di scadenza del termine, perché nel primo caso, caratterizzato da un inadempimento del conduttore, questi sarebbe meno pag. 6/19 meritevole di protezione rispetto al secondo, in cui non vi è inadempimento, fatta salva la piena discrezionalità del legislatore nell'individuare il termine in relazione al quale individuare i requisiti costitutivi della protezione per i soggetti deboli. Aggiungeva che l'argomento storico rappresentato dall'aggiunta, nel 2023, del comma 1-bis all'art.
6-bis, attestava inequivocabilmente che il legislatore provinciale riteneva che l'art.
6-bis trovasse piena applicazione anche ai contratti temporanei, dal momento che non aveva accordato ai conduttori in forza di un contratto temporaneo una tutela prima inesistente, ma al contrario, l' aveva limitata con la precisazione che il requisito anagrafico deve essere apprezzato “nel periodo di durata del contratto”.
Conclusivamente , affermato che al contratto a termine di cui all'art. 5 trovava piena applicazione l'art.
6-bis , nel testo vigente ratione temporis secondo cui il “requisito anagrafico può essere maturato sino allo scadere dell'anno solare per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca”, riteneva che il titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione dd. 21.04.2021 era venuto meno per effetto del successivo fatto estintivo rappresentato dal compimento del 65° anno di età della conduttrice e del maturare del diritto di permanere nell'alloggio a seguito di stipula di un nuovo contratto.
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2024 proponeva appello chiedendo, in riforma della impugnata sentenza, la declaratoria di Pt_1
inammissibilità e comunque il rigetto della opposizione proposta dalla
Notaro; in subordine chiedeva la riforma del capo sulle spese.
Si costituiva chiedendo il rigetto sulle spese con Controparte_1
conferma della sentenza impugnata pag. 7/19 Con provvedimento in data 26.2.2025 , sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva riservata al Collegio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare , deve evidenziarsi come l'appello sia stato introdotto con atto di citazione anziché con ricorso come previsto dall'art. 433
c.p.c dal momento che dal verbale di udienza in data 28 febbraio 2024 si evince che il Tribunale ha pronunciato “sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione, a norma degli artt. 429, comma 1 e 618- bis c.p.c”, essendo principio consolidato (Cass.3326/2024) che, per individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza o meno, messa in dubbio dall'appellante.
Non di meno, a fronte della tempestività del deposito dell'atto introduttivo all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa, entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 434, comma secondo, di cui ha espressamente dato atto la difesa della appellata, il mancato mutamento del rito ha determinato una mera irregolarità processuale, che non ha arrecato alla controparte alcun pregiudizio ai diritti di difesa. (Cass 12013/ 2002).
Passando al merito, l'appellante censura la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c, 615 e 618 bis c.p.c. nonché dell'art 6 bis della L.P. 15/2005 in quanto la sentenza ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, avendo ritenuto che il compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte della Notaro fosse intervenuto dopo l'emissione della convalida di sfratto che quindi poteva essere fatto valere in sede esecutiva. Ribadisce che il predetto elemento avrebbe pag. 8/19 dovuto essere fatto più propriamente valere nell'ambito del giudizio di convalida di sfratto, mentre era stato invocato solamente con la richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 32, co. 4, L.P. 9/2023. Ribadisce che tale circostanza non poteva essere riproposta in sede di opposizione in quanto assorbita dal giudicato della convalida. Deduce inoltre che sussistono profili di contraddittorietà nella motivazione sul punto.
Con ulteriori motivi la difesa dell'appellante censura sotto molteplici aspetti l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 6 bis L.P. 15/2005 sulla base della quale il Tribunale ha accolto l' opposizione.
In primo luogo, obietta che il precedente richiamato in motivazione è relativo ad una fattispecie differente, posto che la questione giuridica era stata proposta nell'ambito di un giudizio di opposizione a convalida di sfratto, in cui l'intimato aveva contestato la mancata concessione dell'ulteriore proroga invocando di averne diritto in quanto soggetto ultrasessantacinquenne. Di contro, nello specifico il contratto era scaduto nell'anno precedente a quello in cui la Notaro avrebbe compiuto 65 anni;
pertanto la norma introdotta dalla normativa provinciale, invocata da controparte poteva applicarsi esclusivamente sino al 31.12.2020, poichè solamente entro tale data doveva verificarsi il presupposto, vale a dire il compimento dei 65 anni, per ottenere la permanenza ai sensi dell'art. 6 bis
L.P. 15/2005.
Inoltre impugna il passo relativo alla disamina dei diversi istituti della revoca e della scadenza, ribadendo che il provvedimento di revoca costituisce l'unico presupposto della cessazione di diritto del contratto
“ordinario”; mentre nei contratti temporanei, ferma l'ipotesi di revoca per inadempimento, l'unico presupposto con il quale si verifica la cessazione pag. 9/19 di diritto del contratto è la scadenza prevista ab origine nel provvedimento autorizzativo alla locazione e/o nel provvedimento autorizzativo alla proroga di locazione;
inoltre nel contratto temporaneo come ulteriore ipotesi di cessazione è previsto il provvedimento di revoca in caso di inadempimento ex art. 9 L.P. 15/2005, che può essere emesso entro la scadenza del termine della locazione. Ciò premesso, censura che il
Tribunale non solo ha affermato erroneamente che «si tratta di istituti diversi che regolano fattispecie diverse» posto che regolano di fatto entrambi la cessazione di diritto del contratto;
ma ha inoltre frainteso le proprie argomentazioni difensive, poiché non si discuteva sull'applicabilità o meno dell'art. 6 bis ai soli casi di revoca, ma era in contestazione l'applicazione della protezione data da tale norma a soggetti che non avevano i requisiti prescritti dalla Legge alla data di scadenza contrattuale, dal momento che aveva sostenuto che la norma Pt_1
non potesse applicarsi alla Notaro per l'intervenuta scadenza del contratto di locazione nell'anno antecedente a quello in cui la stessa aveva compiuto il 65° anno di età. Ribadisce che il chiaro tenore della norma osta alla interpretazione adottata dal Giudice di prime cure.
Al contempo, censura la sentenza nella parte in cui ha equiparato il provvedimento di revoca all'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione per verificare la sussistenza del presupposto del compimento del sessantacinquesimo anno;
in quanto il primo deve prevedere un termine per il rilascio (come indicato anche nell'art. 6bis), mentre l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione si limita ad accertare una situazione già cristallizzata (ovvero la perdita di efficacia del contratto di locazione per scadenza del termine convenuto). Evidenzia che pag. 10/19 nello specifico il contratto di locazione era irrimediabilmente cessato alla scadenza convenuta, ovvero al 31.12.2020, come dichiarato nel procedimento di sfratto per finita locazione , pertanto per la verifica dei requisiti di cui all'art. 6 bis doveva farsi riferimento alla data di scadenza dello stesso (31.12.2020).
Con l'ulteriore motivo censura che il Tribunale ha operato una errata applicazione dell'art 1362 c.c. dal momento che non ha tenuto conto della volontà delle parti, dal momento che non è mai stato messo in dubbio che era stato concluso un contratto di locazione temporanea, come espressamente indicato dapprima nella istanza presentata dalla CP_1
adducendo motivi di necessità ed urgenza e poi ribadito nel provvedimento autorizzativo .
Infine censura anche il passo con cui il Tribunale ha affermato “«Anzitutto le due alternative modalità di attuazione del diritto di permanere nell'alloggio, ossia la stipula di nuovo contratto o rinnovo del precedente, sembra proprio alludere alla possibilità che il contratto temporaneo possa essere prorogato ancora a termine, se il motivo di applicabilità dell'art.
6bis si configura come temporaneo, mentre se appare un motivo permanente si può dar luogo alla stipula di un nuovo contratto senza termine prefissato”, obiettando che l'art 6bis non prevede alcuna ipotesi di temporaneità o definitività della sua applicazione.
La fondatezza della motivi di appello è stata contestata dalla difesa della che ricorda che il compimento del sessantacinquesino anno di età CP_1
era avvenuto il 2 luglio 2021, successivamente alla pronuncia della convalida di sfratto, e quindi si presentava come evento futuro ed incerto per cui non poteva essere dedotto nel corso di tale procedimento. Al
pag. 11/19 contempo sottolinea che il richiamo al precedente del Tribunale di
Rovereto doveva essere valorizzato con particolare riferimento all'affermazione, contestata da controparte, secondo cui “dal dato dell'art.
5 comma 4 non si evincono limitazioni all'applicazione dell'art. 6bis a tutela dei soggetti deboli anche alle locazioni temporanee”, trattandosi di principio rilevante anche al caso in esame. Evidenzia di avere maturato il requisito anagrafico successivamente alla scadenza dell'ultima proroga, ma comunque in costanza di una detenzione legittima riconducibile a tale contratto, ancorché venuto a scadenza, essendo stata legittimata a permanere dalla stessa ordinanza di convalida, che, stabilendo il termine per il rilascio, non solo risponde all'interesse del locatore di avere una data certa per la restituzione dell'immobile, ma costituisce anche il titolo che consente al conduttore di rimanere fino a tale termine nell'immobile.
Afferma che prima della modifica dell'art 6 bis L.P. 15/2005 introdotta dalla L.P. 9/2023, il requisito anagrafico poteva verificarsi durante tutta la durata dell'occupazione (detenzione) dell'immobile, purché giustificata da un titolo, non necessariamente contrattuale, ma che trovi comunque nel contratto la sua fonte di regolamentazione. Contesta la fondatezza delle censure mosse alle statuizioni in punto di distinzione fra revoca e cessazione degli effetti, obiettando che anche il provvedimento di revoca determina “la risoluzione di diritto del contratto di locazione” in essere, come disposto dall'art. 5, comma quinto ter della L.P. 15/2005, ma, analogamente a quanto stabilito dall'art. 56 L. 392/1978 per l'ordinanza di convalida, anche nel provvedimento di revoca viene fissato il termine per rilascio. In relazione alle obiezioni mosse alla dedotta volontà delle parti che avevano concluso un contratto temporaneo, oltre a ricordare che la pag. 12/19 vigenza del contratto si era protratta per oltre dieci anni, creando evidentemente delle aspettative di durata nel contraente debole, evidenzia che nello specifico era stato chiesto l'accertamento di un diritto a permanere nell'immobile riconosciuto dalla legge che quindi prevale sulla volontà delle parti originariamente espressa.
Appare opportuna la trattazione congiunta dei motivi, in quanto relativi a profili strettamente connessi.
Osserva la Corte che è documentato, e non contestato, che a seguito di autorizzazione data con determinazione n. 1199/2013 della OM
[...]
, aveva sottoscritto contratto temporaneo di Parte_2 Parte_1
locazione a canone sostenibile con per la durata di Controparte_1
3 anni con scadenza 30.11.2016; avendo con determinazione n. 1282 del
14.12.2016 autorizzato la proroga dell'assegnazione Parte_3
temporanea per la durata di ulteriori 3 anni, aveva concluso il Pt_1
21.12.2016 nuovo contratto con scadenza al 31.12.2019, che era poi stato prorogato di ulteriori 12 mesi sino al 31.12.2020.
In ragione del mancato rilascio dell'immobile, nonostante i vari solleciti,
aveva notificato intimazione di sfratto per finita locazione , che Pt_1
era stato convalidato con ordinanza del 21.4.2021 con termine per il rilascio al 20.9.2021.
A seguito di notifica di precetto per il rilascio dell'immobile, Notaro aveva formulato istanza di rinvio dell'esecuzione ex art. 6 co. 4 L. 431/1998 e art. 1, co. 6 L. 9/2007 (doc. 14), accolta con provvedimento che aveva sospeso lo sfratto per la durata di 18 mesi . Allo scadere del termine, aveva Pt_1
notificato il precetto per il rilascio, oggetto della presente opposizione ex art 615 c.p.c pag. 13/19 Ciò premesso in fatto, è pertanto controversa l'interpretazione della L.P.
15/2005, recante le “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)” ed in particolare dell' art. 6 bis, rubricato “Tutela dei soggetti deboli”.
Va sottolineato che con una statuizione che deve ritenersi pienamente condivisibile, e che non è stata oggetto di specifico gravame, non avendo la difesa dell'appellante prospettato in alcun modo la natura interpretativa, il Tribunale ha escluso che sia applicabile alla fattispecie in oggetto la norma introdotta con la novellazione sopravvenuta nel 2023 che ha aggiunto il comma 1-bis del cit. art.
6-bis secondo cui “ Il comma 1 si applica alla locazione temporanea a canone sostenibile prevista dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga.
Pertanto la disciplina è data dall'art 6 bis nel testo previgente, che al comma 1 dispone: “1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre
1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi: presenza nel nucleo familiare di un
pag. 14/19 componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età; b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne;
il requisito anagrafico può essere maturato fino allo scadere dell'anno solare in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca”.
Si rileva che l'ampia discettazione sulla distinzione fra revoca del contratto ed altre forme di cessazione del rapporto, su cui si è soffermato il Tribunale su sollecitazione di , come pure le articolate censure Pt_1
svolte nei motivi di gravame sembrerebbero funzionali a determinare se l'art 6 bis , nel testo vigente ratione temporis sia applicabile anche ai contratti stipulati a tempo determinato ai sensi dell'art 5 della L15/2005 o meno , atteso potrebbe ritenersi elemento dissonante il riferimento al termine “revoca” in quanto il provvedimento di revoca costituisce il presupposto per la cessazione di diritto del contratto “ordinario”.
Ma su tale questione va richiamata , in quanto pienamente condivisibile, la interpretazione formulata da un recente procedente di questa Corte, che ha affermato come il riferimento presente nell'art 6 bis “ai contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge” vada inteso come comprensivo dei rapporti instaurati secondo il meccanismo del comma 4 dell'art 5 L.P. 15/2005, a cui ha avuto accesso la Notaro.
Nei motivi la difesa di si è soffermata sul richiamo alla revoca Pt_1
sotto altro profilo , suggerendo che nel caso in cui il rapporto cessi per effetto di revoca, “il requisito anagrafico deve essere raggiunto entro l'anno in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio come assegnato dal pag. 15/19 provvedimento di revoca”; mentre quando alla cessazione del rapporto
“si pervenga, al contrario, per intervenuta naturale scadenza del contratto” “in tale ipotesi non essendovi un provvedimento di revoca, il requisito dell'età dovrà essere raggiunto entro la fine dell'anno in cui scade il contratto, che coincide con il termine entro cui andrà anche rilasciato l'alloggio”; e di conseguenza afferma che la tutela riconosciuta dall'art 6bis non si applica alla per l'intervenuta CP_1
scadenza del contratto di locazione nell'anno antecedente a quello in cui la stessa aveva compiuto il 65° anno di età.
L'interpretazione suggerita si scontra tuttavia con la lettera della norma , nel testo vigente ratione temporis , che alla lettera b dà rilievo al raggiungimento del requisito anagrafico nell'anno solare “in cui scade il termine per il rilascio dell'alloggio assegnato dal provvedimento di revoca” senza fornire elementi testuali che possano avvalorare la distinzione nei termini suggeriti da . Pt_1
Anzi deve rilevarsi che l'inciso secondo cui i soggetti che si trovino nelle condizioni previste “ hanno titolo alla permanenza nell'alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione” suggerisce che la tutela spetti anche nel caso in cui il rapporto contrattuale non sia più pendente.
E' inoltre di palese evidenza che la esegesi dell'appellante comporterebbe che anche alla presente fattispecie si applicherebbe una disciplina analoga a quella introdotta con la novella del 2023, ma ciò si pone in contrasto con il principio di irretroattività dell'art 1bis che espressamente richiede che per i contratti di cui all'art 5 co IV il requisito temporale si debba verificare nella vigenza del contratto.
pag. 16/19 E' infine infondata la doglianza con cui lamenta che il Tribunale Pt_1
non avrebbe correttamente interpretato il contratto dal momento che le parti avevano voluto instaurare un rapporto a termine;
infatti le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di primo grado non si fondano in alcun modo sull'accertamento della volontà dei contraenti, ma sulla interpretazione dell'art 6bis e quindi della normativa a tutela dei soggetti ivi indicati.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni , risulta infondato il primo motivo di appello, con cui si deduce che la circostanza sollevata in sede di opposizione all'esecuzione, vale a dire il compimento del 65 anni, sarebbe coperto dal giudicato formatosi sulla convalida di sfratto, dal momento che esso non si era ancora avverato né alla data di instaurazione del procedimento di convalida di sfratto e neppure a quella della pronuncia del relativo provvedimento intervenuto nell'aprile 2021 ma è sopravvenuto in data successiva.
In relazione agli ulteriori motivi, va sottolineato che la appellata ha compiuto 65 anni il 2 luglio 2021 , e quindi nell'anno solare in cui era stato fissato , con il provvedimento di convalida , il relativo rilascio per il mese di settembre 2021; per cui, anche prescindendo dal successivi provvedimenti di sospensione della efficacia , la appellata si trovava nelle condizioni richieste dall'art 6 bis L 15 2005 nel testo applicabile , con conseguente insussistenza dei presupposti in presenza dei quali Pt_1
possa mettere in esecuzione il titolo.
Con ulteriore motivo, l'appellante impugna la statuizione sulle spese lamentando che è stata liquidata anche la fase “istruttoria/ trattazione”
pag. 17/19 nonostante non si fosse svolta;
chiede quindi una nuova liquidazione con espunzione dei relativi compensi.
Il motivo non è fondato
Dalla lettura dei verbali di primo grado emerge che alla udienza del 31 gennaio 2024 il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero delle parti ed al tentativo di conciliazione;
inoltre il procuratore di parte opponente ha chiesto la sospensione del titolo, a cui si è opposto il procuratore di controparte;
entrambi i legali hanno chiesto la fissazione della udienza di discussione . Il Giudice respinta la richiesta di sospensione , sul rilievo che il giudizio si sarebbe concluso prima del termine del 9.4.2024 fissato per il rilascio, ha rinviato per la discussione .
Le plurime attività svolte dai procuratori delle parti sono riconducibili alla fase trattazione come delineata dall'art 4 DM 44/2014, invocato dalla difesa dell'appellante, avendo essi assistito all'interrogatorio libero della opponente, formulato rispettivamente richiesta di sospensione del titolo ed opposizione, domandato infine la fissazione della udienza per la discussione. Il riconoscimento dei compensi per tale fase è quindi corretto. L'appellante ha inoltre dato atto che essi sono stati liquidati nella misura minima, poi dimidiata, essendo la controparte stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
All'infondatezza dei motivi segue il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art 91 c.p.c. , va condannata a rifondere all'Erario, Pt_1
essendo la appellata stata ammessa anche per il presente grado al
Patrocinio a spese dello Stato, i compensi del grado che, applicando lo scaglione indeterminabile complessità bassa, nei valori prossimi ai medi si liquidano in euro 1701,00 per la fase studio, euro 1204,00 per la fase pag. 18/19 introduttiva, euro 1500,00 (come ribadito da Cass 8561/2023 e Cass.
28627/2023), euro 2905,00 per la fase decisoria e quindi complessivamente euro 7310,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.
Come chiarito dalla Suprema Corte, con la sentenza n. 33924/2022, la dimidiazione prevista dall'art 130 DPR 115 /2002 non si applica in sede di liquidazione dei compensi nel rapporto fra le parti processuali .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto n.
89/2024 ;
Condanna a rifondere allo Stato le spese del grado liquidate in Pt_1
euro 7310,00, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, .
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 1/4/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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