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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BARI
SECODA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 e domiciliati in Barletta presso lo studio dell'avv. Maria Parte_4
Stefania Dicorato che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello-------------------------------------------------------------------------------appellanti
e
avv. Giuseppe Maria, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. -------- CP_1
-----------------------------------------------------------------------------------------appellato
Oggetto: opposizione a d.i. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1284/2022 del 8/09/2022, il Tribunale di Trani ha rigettato l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e avverso il d.i. n. 1722/2019 col quale l'avv. Parte_3 Parte_4
aveva ingiunto loro il pagamento solidale della somma Controparte_2 di € 7.438,01 a titolo di competenze professionali maturate per la difesa giudiziale prestata in favore del loro dante causa , condannando gli opponenti in Parte_1 solido al pagamento delle spese di lite.
Con citazione notificata il 7/10/2022, i hanno interposto gravame Parte_5 avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituito l'avv. , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto;
vinte le spese del presente giudizio. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c, all'udienza del
21/03/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
pagina 1 di 3 Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 28/02/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 21/03/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181. L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 7/10/2022 da
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 nei confronti dell'avv. , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2 1284/2022 emessa dal Tribunale di Trani l'8/09/2022, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. -==========================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 2 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BARI
SECODA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Filippo Labellarte presidente Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 tra
Parte_1 Parte_2 Parte_3 e domiciliati in Barletta presso lo studio dell'avv. Maria Parte_4
Stefania Dicorato che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di appello-------------------------------------------------------------------------------appellanti
e
avv. Giuseppe Maria, difensore di se medesimo ex art. 86 c.p.c. -------- CP_1
-----------------------------------------------------------------------------------------appellato
Oggetto: opposizione a d.i. Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1284/2022 del 8/09/2022, il Tribunale di Trani ha rigettato l'opposizione proposta da , , Parte_1 Parte_2
e avverso il d.i. n. 1722/2019 col quale l'avv. Parte_3 Parte_4
aveva ingiunto loro il pagamento solidale della somma Controparte_2 di € 7.438,01 a titolo di competenze professionali maturate per la difesa giudiziale prestata in favore del loro dante causa , condannando gli opponenti in Parte_1 solido al pagamento delle spese di lite.
Con citazione notificata il 7/10/2022, i hanno interposto gravame Parte_5 avverso la prefata sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese del doppio grado. Si è costituito l'avv. , eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
348bis c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto;
vinte le spese del presente giudizio. Fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, le parti, avvertite della trattazione della causa in forma cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c, all'udienza del
21/03/2025, così fissata ai sensi dell'art. 309 c.p.c., non hanno depositato note scritte.
pagina 1 di 3 Motivi della decisione
Le parti, invitate a precisare le conclusioni ed avvertite che, in caso di mancato deposito di note scritte secondo il rito cartolare disciplinato dall'art. 127 ter c.p.c., la causa sarebbe stata rinviata ex art. 309 c.p.c., non hanno depositato note né all'udienza del 28/02/2025, nè a quella successiva, fissata ex art. 309 c.p.c., del 21/03/2025.
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c.
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza di legittimità, sotto il vigore della disciplina ratione temporis applicabile alla specie, anteriore al cd. correttivo Cartabia che ha novellato l'ultimo comma dell'art. 350 c.p.c., ha chiarito che l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza ex art. 307, ult. co. c.p.c. (vedasi in tal senso Cass. 2004/n. 19124 e Cass. 2007/n. 11434, secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al collegio e ha natura formale di sentenza, non essendo, detti provvedimenti, soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.). Con l'ulteriore conseguenza che, ove il provvedimento di estinzione sia stato erroneamente assunto con ordinanza collegiale, esso “…ha il contenuto decisorio di una sentenza” e “…pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza” (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 26914/2020; Cass. n. 31635/2021). Per l'affermazione del tal principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. pure Cass. 21586/181. L'estinzione del processo comporta che le spese di lite rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310, ult. co. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 7/10/2022 da
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 nei confronti dell'avv. , avverso la sentenza n.
[...] Controparte_2 1284/2022 emessa dal Tribunale di Trani l'8/09/2022, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 181-309 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate. -==========================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata
l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”. pagina 2 di 3