Rigetto
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/06/2025, n. 5373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5373 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 05373/2025REG.PROV.COLL.
N. 03531/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3531 del 2022, proposto dal Comitato Popolare “Lasciateci Respirare” Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , e dai signori AN OI, RA OI, ND SS, ES OI e EL SS, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Eva Vigato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Patrizia Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, il Comune di ZZ AT, l’Arpav, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Padova, non costituiti in giudizio;
Azienda Ulss n. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
EP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Andrea Manzi, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
nei confronti
della Società Agricola Fattorie EN di IM EN e C. S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione II, n. 1209 del 12 ottobre 2021, resa inter partes , che ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, promosso dagli appellanti concernente un giudizio favorevole di compatibilità ambientale con condizioni, relativo al progetto per l’ampliamento di un allevamento di galline ovaiole.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Padova, dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea, di Avepa e della Società Agricola Fattorie EN di IM EN e C. S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 maggio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Eva Vigato, Patrizia Carbone, Enrico Minnei, Antonella Cusin e Marco Segat in delega dell’avv. Vincenzo Pellegrini in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 132/2021, proposto da Comitato Popolare “Lasciateci Respirare Onlus” Monselice, AN OI, RA OI, ND SS, ES OI, EL SS, rappresentati e difesi dagli avvocati RA Maracino e Eva Vigato innanzi al T.a.r. per il Veneto, hanno chiesto l’annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo
a ) del provvedimento n. 275/VIA/2020 adottato dalla Provincia di Padova in data 25- 11-2020, a firma del dirigente dell'Area del Territorio – Servizio Ambiente, con cui veniva espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con condizioni, sul progetto presentato dalla Società Agricola Fattorie EN di IM EN e C.S.S., denominato “Fattorie EN Ampliamento allevamento galline ovaiole”, nel Comune di ZZ AT, e dei relativi allegati;
b ) nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti
c ) della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, espressa nella seduta dell’11-11-2020, di cui al verbale protocollo provinciale n. 65611 del 25-11-2020, conosciuta il 22-12-2020, (conoscenza intervenuta tramite accesso agli atti prot. 71418/2020 del 22-12-2020), in cui venivano acquisiti il “parere preventivo favorevole” con condizioni del Comune di ZZ AT prot. n. 8020 del 26-09-2019, acquisito agli atti con prot. n. 1321 del 10-01-2020 e con D.C.C. n. 18 del 22-07-2020 acquisita agli atti con prot. n. 48762 del 09-09-2020, il parere igienico sanitario preventivo favorevole con condizioni della ULSS 6 Euganea espresso in data 09-09-2019 prot. n. 1399-9-38-19, acquisito agli atti con prot. n. 1321 del 10-01-2020, confermato durante la prima seduta del 21-09-2020, l’approvazione del piano aziendale di EP, n. fasc. 2019-232, acquisito al prot. prov. n. 1333 del 10-01-2020, il parere positivo con prescrizione sull'invarianza idraulica del Consorzio Adige Euganeo prot. n. 7131 del 18-06-2019 acquisito con prot. prov. n. 1321 del 10-01-2020, il provvedimento di conformità positivo condizionato del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Padova prot n. 13361 del 23-08-2019 acquisito con prot. prov. n. 1321 del 10-01-2020, con cui veniva espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con condizioni (VIA) sul progetto presentato dalla Società Agricola Fattorie EN di IM EN e C. S.S., denominato “Fattorie EN Ampliamento allevamento galline ovaiole”, in Comune di ZZ AT, e con cui veniva rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al progetto menzionato, e in cui il Comune di ZZ AT si impegnava al rilascio del permesso di costruire entro il 31-11-2020, e con cui veniva rilasciato il Provvedimento Autorizzatorio Unico per il progetto menzionato;
d ) dei verbali e gli allegati delle altre sedute della Conferenza di Servizi decisoria menzionata; del Permesso di Costruire n. 96/16 rilasciato dal Comune di ZZ AT, alla menzionata Società Agricola Fattorie EN di IM EN e C. S del Comune per i giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-12-2020;
e ) del parere favorevole di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Tecnico VIA espresso nella seduta del 16-10-2020 prot. n. 58366 del 23-10-2020 (rettificato con prot. n. 64354 del 19/11/2020), e i relativi allegati;
f ) della relazione istruttoria del Comitato Tecnico VIA prot. n. 57192 del 19-10-2020, presentata alla riunione del 16-10-2020, e i relativi allegati;
g ) del menzionato parere preventivo favorevole del Comune di ZZ AT;
h ) del menzionato parere igienico sanitario della ULSS 6 Euganea;
i ) della menzionata approvazione del piano aziendale di EP; del menzionato parere positivo del Consorzio Adige Euganeo;
l ) del menzionato provvedimento di conformità positivo condizionato del Comando Provinciale di Padova dei Vigili del Fuoco;
m ) di tutti gli atti endoprocedimentali relativi al rilascio della VIA, dell'AIA e del PAU menzionati, anche non conosciuti;
n ) dell’AIA n. 445/IPPC/2020, allegata al PAU n. 278/PAU/2020 del 17-12-2020, conosciuta il 22-02-2021, e i relativi allegati;
o ) del Provvedimento Autorizzatorio Unico n. 278/PAU/2020 del 17-12-2020, conosciuto il 22-02-2021 (e, solo nei suoi estremi, il 12-02-2021), relativo al menzionato progetto, ricomprensivo della VIA n. 275/VIA/2020 del 25-11-2020, dell’AIA e di tutti gli atti supra menzionati, e i relativi allegati;
p ) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale.
2. A sostegno del ricorso il Comitato aveva dedotto quanto segue:
i) illegittimità della VIA per violazione della L. n. 241-1990, violazione dell’All. B della D.G.R.V. n. 568-2018 e della L.R. del Veneto n. 4-2016;
ii) illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 del TUA e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Incompletezza, non agevole leggibilità del SIA;
iii) illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione dell’art. 3- quater del TUA. Violazione dell’art. 5, Dir. n. 92-2011. Violazione del principio di precauzione. Carenza istruttoria. Travisamento. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Omessa analisi delle alternative ragionevoli e dell’alternativa zero;
iv) illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione Dir. n. 92-2011. Insufficienza istruttoria. Insufficienza e illogicità della motivazione. Omessa analisi cumulativa con altri progetti;
v) illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione del Codice dell’Ambiente. Violazione Dir. n. 92-2011. Insufficienza istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento. Insufficienza e illogicità della motivazione;
vi) illegittimità derivata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
vii) illegittimità dell’AIA per violazione degli obblighi di pubblicazione;
viii) illegittimità dell’AIA per omessa allegazione di documentazione obbligatoria;
ix) illegittimità dell’AIA per vizio istruttorio. Violazione dell’art. 29 bis del TUA. Violazione del D.lgs. n. 152-2006;
x) illegittimità derivata del Permesso di Costruire per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del D.lgs. n. 42-2004;
xi) illegittimità (propria) del Permesso di Costruire per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del D.lgs. n. 42-2004;
xii) illegittimità derivata del Permesso di Costruire ed illegittimità propria della D.G.R. n. 856- 2012, per violazione della Direttiva n. 75-2010 (IPPC-AIA) e per violazione del principio di precauzione.
xiii) illegittimità del Permesso di Costruire per violazione dell’art. 7.2.2. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di ZZ AT. Violazione dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 380-2001;
xiv) illegittimità del Permesso di Costruire per violazione dell’art. 10.7 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di ZZ AT;
xv) illegittimità del Permesso di Costruire per violazione della D.G.R. n. 856-2012 (distanza minima dai confini di proprietà);
xvi) illegittimità derivata del Provvedimento Autorizzatorio Unico, per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di Costruire;
xvii) illegittimità del Provvedimento Autorizzatorio Unico per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di Costruire;
xviii) illegittimità del Provvedimento Autorizzatorio Unico per violazione del giusto procedimento. Motivazione insufficiente. Omessa individuazione del criterio della posizione prevalente:
2.1. Con successivi motivi aggiunti è stato dedotto quanto segue:
A. – Illegittimità derivata dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020, per vizi della VIA;
B. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione degli obblighi di pubblicazione;
C. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per omessa allegazione di documentazione obbligatoria;
D. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione della Decisione di esecuzione della Commissione UE n. 302-2017. Violazione degli artt. 29 bis , 29 sexies e 272 bis del TUA. Violazione del principio di precauzione e di prevenzione. Carenza istruttoria. Eccesso di potere. Omessa fissazione di valori limite di emissione di odori;
E. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione della Decisione di esecuzione della Commissione UE n. 302-2017. Violazione del TUA. Omessa predisposizione di un protocollo per il monitoraggio degli odori, da parte del proponente, ed omessa sua adozione da parte dell’Autorità competente;
F. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione dell’art. 29 sexies e dell’Allegato X alla Parte Seconda del TUA. Carenza istruttoria. Omessa fissazione di valori limite di emissione di ammoniaca;
G. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione dell’art. 29 sexies e dell’Allegato X alla Parte Seconda del TUA. Carenza istruttoria. Omessa fissazione di valori limite di emissione di polveri sottili, in particolare di PM10;
H. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione dell’art. 29 sexies e dell’Allegato X alla Parte Seconda del TUA. Carenza istruttoria. Omessa valutazione delle emissioni di acido solfidrico;
I. – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione dell’art. 29 septies e 121 del TUA; violazione dell’art. 39 delle NTA del PTA della Regione Veneto. Omessa individuazione di prescrizioni relativamente alla gestione delle acque meteoriche;
L. – Illegittimità del Permesso di Costruire per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del D.lgs. n. 42-2004, nonché del D.P.R. n. 31-2017;
M. – Illegittimità derivata del Permesso di Costruire ed illegittimità propria della D.G.R. n. 856- 2012, per violazione della Direttiva n. 75-2010 (IPPC-AIA) e per violazione del principio di precauzione.
N. – Illegittimità del Permesso di Costruire per violazione dell’art. 10.7 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di ZZ AT;
O. – Illegittimità derivata del PAU n. 178/PAU/2020 del 17-12-2020, per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di costruire;
P. – Illegittimità del PAU n. 178/PAU/2020 del 17-12-2020, per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di costruire;
Q. – Illegittimità del PAU n. 178/PAU/2020 del 17-12-2020 per violazione del giusto procedimento. Motivazione insufficiente. Omessa individuazione del criterio della posizione prevalente;
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il T.a.r. Veneto, Sez. II, ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Nel processo amministrativo la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è ammessa soltanto allorchè i ricorrenti facciano valere identiche situazioni sostanziali e processuali, quando possa escludersi con certezza qualsiasi conflitto di interessi fra le parti. Tali requisiti non sono riscontrabili nel presente giudizio. Il Comitato, infatti, agisce a tutela dell’interesse diffuso e superindividuale alla tutela della qualità dell’aria, lamentando l’eccessivo impatto odorigeno che subirebbe la comunità locale per effetto dell’ampliamento dell’attività della controinteressata. I singoli ricorrenti, sig.ri OI AN e RA, SS ND OI ES e SO EL agiscono invece in qualità di titolari o soci di aziende agricole concorrenti e proprietari ed affittuari di terreni agricoli, facendo valere il loro interesse individuale a non subire il danno patrimoniale che l’ampliamento sub iudice arrecherebbe alle proprie coltivazioni ed al valore economico delle proprie aziende agricole o dei propri terreni (pag 8 ric). Le posizioni sostanziali fatte valere dai ricorrenti sono dunque disomogenee, considerato che il Comitato agisce per finalità di tutela dell’ambiente, mentre i privati cittadini e le aziende agricole concorrenti fanno essenzialmente valere un interesse di tipo patrimoniale (in particolare le aziende agricole concorrenti agiscono a tutela dell’interesse personale-patrimoniale a conservare la propria posizione sul mercato e a non subire ulteriore concorrenza da parte della controinteressata). La disomogeneità degli interessi fatti valere dai ricorrenti - che, a seconda dei casi, agiscono a tutela dell’ambiente, della proprietà o dell’impresa - si riflette anche sul versante processuale, imponendo al Collegio di svolgere accertamenti differenziati in ordine alla sussistenza delle condizioni dell’azione in capo ai singoli ricorrenti, con la possibilità di esiti diversificati della lite in relazione ai diversi istanti ”;
- “ Le posizioni soggettive azionate dai ricorrenti, oltre che disomogenee sotto il profilo sostanziale e processuale, presentano anche profili di contraddittorietà e potenziale confliggenza in quanto anche le aziende agricole ricorrenti, al pari della controinteressata, sono dedite all’allevamento e hanno concorso a generare sul territorio gli impatti odorigeni che il Comitato mira a contrastare, come accertato dall’Aulss resistente. Che le posizioni soggettive azionate presentino aspetti di contraddittorietà e potenziale confliggenza è circostanza desumibile dalle stesse difese svolte dai ricorrenti, i quali, a pag. 8 del ricorso, affermano che “nel Comune menzionato e nei paesi limitrofi sono già presenti decine di allevamenti intesivi di varie dimensioni che ospitano centinaia di migliaia di capi...” e che tale situazione va a ledere “gli interessi diffusi (in primis ambientali) della comunità locale...” dei quali si dichiara portatore il Comitato ricorrente; dall’altro lato gli stessi ricorrenti dichiarano espressamente (sempre a pag. 8 del ricorso) e documentano (cfr. docc. 12, 13, 14 e 17 ricorrenti) che alcuni di loro agiscono in qualità di titolari e soci della “Società agricola OI AN e RA” e della “Società agricola OI ES e SS ND”, ossia di allevamenti che annoverano “... migliaia di capi” (cfr. pag. 4 memoria conclusionale ricorrenti). Sussiste, dunque, contraddittorietà e potenziale conflitto tra l’interesse diffuso dichiarato e fatto valere dal Comitato ricorrente – volto a contrastare l’asserito danno ambientale provocato dagli allevamenti presenti nel territorio – e la posizione delle aziende agricole parimenti ricorrenti che – per loro stessa ammissione e come da loro stessi documentato in atti – hanno concorso a generare sul territorio gli impatti odorigeni che il Comitato mira oggi a contrastare ” .
- “ Dell’assenza dei requisiti che consentono il cumulo soggettivo sono in qualche modo consapevoli gli stessi ricorrenti, al punto che, nella camera di consiglio del 25.2.2021, il loro difensore, a fronte dell’eccezione d’inammissibilità del ricorso collettivo ex adverso proposta, dichiarava “la rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti in qualità di soci e/o legali rappresentanti delle aziende agricole, mentre permane la volontà di proseguire il ricorso come ricorrenti in proprio” (v. verbale di udienza). Ciò al fine di conservare il ricorso collettivo in capo al “Comitato popolare Lasciateci Respirare” e ai ricorrenti solamente in proprio e non già più nella loro qualità di soci e/o di legali rappresentanti delle aziende agricole concorrenti sul territorio. La (irrituale) rinunzia parziale al ricorso formulata dal patrocinio dei ricorrenti nella camera di consiglio del 25.2.2021 non è, tuttavia, idonea a sanare il vizio genetico qui riscontrato. Se infatti è pacifico che, anche per il ricorso collettivo, è ammessa la rinuncia all’impugnazione da parte di alcuni dei ricorrenti (TAR Veneto, III, 20.11.2020 n. 1101; Cons. Stato, IV, 28.1.2011 n. 678), occorre tuttavia precisare che l’esercizio di tale facoltà è possibile soltanto a condizione che il ricorso introduttivo risulti ab origine ammissibile, e non anche nel caso in cui – come nella fattispecie scrutinata – l’atto introduttivo del giudizio sia affetto dal vizio genetico consistente nella diversità delle posizioni sostanziali e processuali dei singoli ricorrenti, che non può essere in alcun modo sanato a posteriori attraverso la rinunzia al giudizio da parte di alcuni ricorrenti, come peraltro precisato dalla giurisprudenza (“il ricorso collettivo proposto da una pluralità di soggetti contro più atti amministrativi di esclusione è da ritenersi inammissibile se non rappresenta carattere di identità delle situazioni sostanziali e processuali in esso espresse, non potendosi ammettere sanatoria neanche con la rinuncia da parte di taluno di questi”; TAR Calabria, II, 21.2.2018 n. 512). Si evidenzia infine che l’assenza dei requisiti per la proposizione del presente ricorso collettivo non potrebbe nemmeno ritenersi sanata dal fatto che soltanto alcuni dei ricorrenti hanno presentato in seguito motivi aggiunti di ricorso contro (gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo ed altresì contro) il PAUR n. 278/PAU/2020 del 17.12.2020: tali motivi aggiunti, infatti, sono stati notificati alle amministrazioni intimate soltanto presso il loro procuratore costituito in giudizio (e non presso la loro rispettiva sede legale o il rispettivo domicilio digitale) e quindi non potrebbero comunque essere convertiti in un ricorso ordinario per mancato rispetto delle forme prescritte per la notifica del ricorso introduttivo (TAR Lazio, Latina, I, 14.1.2021 n. 1; Cons. Stato, III, 9.4.2019 n. 2312) ” .
5. Avverso tale pronuncia, il Comitato Popolare “Lasciateci Respirare” ONLUS e gli ulteriori ricorrenti in primo grado hanno interposto l’appello in trattazione, notificato il 01/04/2022 e depositato il 28/04/2022, con il quale hanno, in prima battuta, censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di omogeneità degli interessi posti alla base del ricorso stesso e, in subordine, hanno riproposto i motivi prospettati nel ricorso di prime cure e con i motivi aggiunti (pagine 54).
5.1. In particolare, con il primo motivo d’appello, deducono la “ Violazione dell’art. 35, primo comma, lett. b) CPA, e degli artt. 39 CPA e 103 cpc. Violazione degli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale. Violazione dell’art. 156, comma 3 cpc ”.
Ad avviso degli appellanti, la sentenza impugnata risulta viziata in quanto, in violazione dell’art. 35, primo comma, lett. b) CPA, nonché degli artt. 39 CPA e 103 CPC, ha dichiarato il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, inammissibile per difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo. In primis, evidenziano che i ricorrenti non hanno dedotto alcun interesse anticoncorrenziale delle proprie aziende agricole (nei confronti dell’azienda controinteressata): tale interesse è stato impropriamente ravvisato nella pronuncia gravata solo in quanto i ricorrenti hanno agito anche in qualità di titolari delle proprie aziende agricole; sennonché, agire per evitare impatti ambientali negativi (causati da un’altra azienda agricola) nei confronti di una propria azienda (agricola) è cosa ben diversa dal dolersi della presenza sul mercato dell’azienda concorrente (controinteressata). Aggiungono inoltre che – fermo restando la piena identità totale delle causae petendi - autorevole Dottrina ipotizza la sussistenza del requisito in questione anche in caso di identità parziale (oltre che in quello di identità totale) delle causae petendi (nel caso di specie, è incontestabilmente ipotizzabile quantomeno tale identità parziale). Affermano altresì che il requisito positivo dell’omogeneità delle situazioni soggettive è riscontrabile nel caso di specie, in cui, riguardo a tutti i ricorrenti, vi è piena coincidenza del potere esercitato (autorizzatorio ambientale) oltre che coincidenza della domanda di annullamento proposta, degli atti impugnati, e dei motivi di ricorso dedotti, con la conseguente identità degli interessi legittimi azionati. Laddove il Consiglio di Stato ravvisi la disomogeneità delle causae petendi vantate dai ricorrenti confermando per l’effetto la pronuncia di inammissibilità, in ragione dei requisiti della rilevanza e della non manifesta infondatezza, ex artt. 1 L. cost. n. 1-1948, e 23 L. n. 87-1953, si fa richiesta di rinvio alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 103, 111 e 113 Cost., poiché “ la pronuncia che, come nel caso de quo, ex art. 35 cit. (interpretato nel senso che la disomogeneità delle causae petendi, pur in presenza di connessione per oggetto, comporti l’inammissibilità del ricorso collettivo) chiuda il processo in rito con la più grave delle sanzioni processuali, si appalesa irragionevole (art. 3 Cost.), sproporzionata, in violazione del diritto inviolabile dell’uomo alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.; cfr., C. Cost. n. 98-1965, n. 18-1982), in particolare avverso gli atti della PA (artt. 103 e 113 Cost.), nonché violativa del principio del giusto processo (art. 111 Cost.): ciò, in quanto si addiviene per tal guisa ad interpretare la disposizione de qua in un modo che non tende a salvaguardare la possibilità di accesso al giudizio e alla sua definizione con decisione nel merito ”.
Proseguono gli appellanti deducendo che non vi sarebbe alcun conflitto di interessi dei ricorrenti, neanche potenziale: a differenza di quanto asserito dal primo Giudice, nel ricorso introduttivo i ricorrenti non hanno affatto dedotto che anche i propri allevamenti determinino un significativo impatto ambientale negativo, ma che tale impatto scaturisca solo dall’ampliamento dell’impianto intensivo della controinteressata (“ I menzionati impatti scaturenti … da tale ampliamento ”: p. 8 del ricorso introduttivo), un impianto, lo si deve ricordare, di ben 1.300.000 capi circa, abissalmente distante, per dimensioni, da quelli dei ricorrenti.
La sentenza gravata risulta infondata anche nella parte in cui, in ogni caso, non ritiene sanato, il (presunto) difetto dei requisiti di ammissibilità del ricorso collettivo, dalla proposizione dei motivi aggiunti da parte dei ricorrenti persone fisiche (solo) in proprio, in quanto notificati alle amministrazioni solo presso il procuratore costituito e non anche presso il loro domicilio reale, con conseguente non convertibilità in un ricorso ordinario. Tale ricostruzione viola l’art. 156, comma 3, c.p.c., che, sancendo il principio del raggiungimento dello scopo (e di conservazione degli atti giuridici), non può che essere inteso nel senso che, a fronte dell’effettuazione della notifica presso i procuratori costituiti (avendo costoro comunque un evidente collegamento con i destinatari della notificazione), a fronte della compiuta esposizione (nell’atto per motivi aggiunti) delle censure avverso tutti gli atti impugnati, nonché a fronte della presentazione di memorie difensive da parte delle amministrazioni intimate (e da parte della controinteressata) con cui esse si sono difese avverso il nuovo ricorso, esponendo le proprie difese e controdeduzioni, non può che conseguire la “conversione” dei motivi aggiunti in ricorso ordinario (cfr., ex plurimis , sul principio del raggiungimento dello scopo nel caso “simmetrico” di notifica dei motivi aggiunti presso la sede reale dell’amministrazione, invece che presso il procuratore costituito: T.a.r. Valle d’Aosta n. 35/2011, T.a.r. Campania n. 2500/2013, T.a.r. Marche n. 648/2012).
II) Nel prosieguo dell’atto di appello, vengono riproposti i motivi di ricorso di prime cure ed i motivi aggiunti, fatta eccezione per alcuni ai quali si rinuncia, e segnatamente:
a) – Illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione dell’art.3- quater del TUA. Violazione dell’art. 5, Dir. n. 92-2011. Violazione del principio di precauzione. Carenza istruttoria. Travisamento. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Omessa analisi delle alternative ragionevoli e dell’alternativa zero.
Il punto 2 dell’All. VII alla Parte Seconda del TUA, indica, fra i contenuti essenziali del SIA, la descrizione delle principali alternative ragionevoli al progetto presentato, essendo queste relative, a titolo esemplificativo, anche ai profili delle sue dimensioni e della sua ubicazione, essendovi compresa anche l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e con una descrizione, altresì, della comparazione di tali alternative con il progetto medesimo. Inoltre, l’art. 3- quater del TUA individua il principio dello sviluppo sostenibile (di matrice comunitaria) perimetrandone l’oggetto quale scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, tale per cui gli interessi alla tutela dell’ambiente devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Tali prescrizioni normative risultano chiaramente violate nel SIA, con conseguente vizio istruttorio del parere del comitato tecnico istruttorio, e con conseguente vizio motivatorio della VIA. Nel SIA, valutazione delle alternative di progetto, che ne costituisce il cuore pulsante, è esaurita nell’ambito di una sola pagina (p. 19), una pagina su 126.
b) – Illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione del Codice dell’Ambiente. Violazione Dir. n. 92-2011. Insufficienza istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento. Insufficienza e illogicità della motivazione.
La già censurata incompletezza ed illogicità del SIA, riscontrata sull’analisi delle alternative di progetto e sull’impatto cumulativo, viene qui riscontrata anche riguardo ad una pluralità di elementi tecnico valutativi, con i conseguenti vizi di insufficienza istruttoria, eccesso di potere, e difetto motivatorio della VIA, oltre che di diretta violazione della disciplina (comunitaria ed interna) in materia di SIA (sulla analisi dell’impatto ambientale del progetto sulla flora e la fauna, sulla popolazione e la salute umana, sull’aria, il suolo e l’acqua, sul paesaggio, ecc.). Si deduce: Omessa descrizione dello scenario emissivo attuale; Insufficiente, erronea ed abnorme istruttoria sull’impatto odorigeno. Violazione dell’art. 5, lettera l-ter, n. 1), e dell’art. 22, comma 5 lettera a), del TUA. Violazione del TUA; Abnorme valutazione dell’emissione di ammoniaca; Assenza di valutazione dell’impatto dell’ammoniaca sugli standard di qualità dell’aria; Abnorme valutazione delle emissioni di protossido di azoto; Omessa valutazione delle emissioni di acido solfidrico e dei composti dello zolfo; Omessa valutazione delle emissioni di particolato PM10 e PM2; Omessa valutazione delle emissioni di endotossine; Omessa descrizione del “Sistema Ambientale” e del “Sistema della Compatibilità”; Omessa valutazione dell’impatto sul turismo; Omissioni ed errori sulla valutazione della gestione delle acque; Omissioni ed abnormità della valutazione del traffico veicolare; Contraddittorietà, illogicità manifesta delle condizioni ambientali della VIA; Violazione del principio di precauzione. Violazione del punto 4, All. VII Parte Seconda del TUA. Eccesso di potere per difetto istruttorio. Omessa VIS; Violazione dell’All. VII Parte Seconda TUA e dell’art. 19 lettera c), delle NTA del PTCP. Violazione delle NTA del PRG del Comune di ZZ AT. Insufficienza istruttoria; Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del TUA. Carenza istruttoria. Insufficienza motivatoria della VIA. Omessa VINCA.
c) – Illegittimità derivata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
In ragione della connessione procedimentale (e del rapporto di presupposizione) fra VIA ed AIA ex art. 27- bis , comma 7, ultimo periodo, del TUA, risulta annullabile per invalidità derivata, l’Autorizzazione Integrata Ambientale avente ad oggetto l’impianto di allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame, così come ampliato, secondo il relativo progetto presentato dalla Società Agricola Fattorie EN di IM EN e C. S.S., in Comune di ZZ AT, rilasciata nella seduta della Conferenza di Servizi Decisoria dell’11-11-2020, di cui al verbale protocollo provinciale n. 65611 del 25-11-2020, conosciuta il 25-11-2020 (la precedente AIA era la n. 413/IPPC/2019 del 20-12-2019).
d) – Illegittimità dell’AIA per vizio istruttorio. Violazione dell’art. 29 bis del TUA. Violazione del D.lgs. n. 152-2006.
Nel documento “AIA-27-FattorieEN-ConfrontoBATC” (doc. n. 23), in cui si esegue il confronto con la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, la quale stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l’allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si rileva una pluralità di violazioni sull’utilizzo delle BAT, come tali idonee ad inficiare l’istruttoria sul rilascio dell’AIA, con la sua conseguente annullabilità: la BAT 5 a) Registrazione del consumo idrico non è adottata. Inoltre, l’azienda non adotta le BAT sull’emissioni delle acque reflue, né sono considerate le acque meteoriche. Infine, il proponente non adotta le BAT sulle emissioni di polveri.
e) – Illegittimità derivata del Permesso di Costruire ed illegittimità propria della D.G.R. n. 856-2012, per violazione della Direttiva n. 75-2010 (IPPC-AIA) e per violazione del principio di precauzione.
f) – Illegittimità derivata del Provvedimento Autorizzatorio Unico, per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di Costruire
g) – Illegittimità del Provvedimento Autorizzatorio Unico per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di Costruire.
Quanto ai motivi aggiunti:
h) – Illegittimità derivata dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020, per vizi della VIA. L’AIA formale adottata dalla Provincia di Padova, supra rubricata, è illegittima per derivazione in ragione di ciascuno dei vizi della presupposta VIA n. 275/VIA/2020 del 25-11-2020 (cui corrispondono gli specifici motivi relativi a tale atto dedotti nel ricorso introduttivo), di seguito riportati e da intendersi a tali fini per ivi integralmente richiamati.
i) – Illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione dell’art. 3-quater del TUA. Violazione dell’art. 5, Dir. n. 92-2011. Violazione del principio di precauzione. Carenza istruttoria. Travisamento. Insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Omessa analisi delle alternative ragionevoli e dell’alternativa zero.
Il punto 2 dell’All. VII alla Parte Seconda del TUA, indica, fra i contenuti essenziali del SIA, la descrizione delle principali alternative ragionevoli al progetto presentato, essendo queste relative, a titolo esemplificativo, anche ai profili delle sue dimensioni e della sua ubicazione, essendovi compresa anche l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e con una descrizione, altresì, della comparazione di tali alternative con il progetto medesimo. Inoltre, l’art. 3- quater del TUA individua il principio dello sviluppo sostenibile (di matrice comunitaria) perimetrandone l’oggetto quale scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, tale per cui gli interessi alla tutela dell’ambiente devono essere oggetto di prioritaria considerazione. Tali prescrizioni normative risultano chiaramente violate nel SIA, con conseguente vizio istruttorio del parere del comitato tecnico istruttorio, e con conseguente vizio motivatorio della VIA. Nel merito della valutazione, poi, risultano plurimi gravi elementi di effettuazione di una erronea ed illegittima ponderazione comparativa: tralasciando le alternative poco significative, qui si dibatte tra il progetto di ampliamento in loco (così come descritto nella narrativa in fatto), l’alternativa dell’ampliamento in un’area diversa e l’” alternativa 0 ” (il lasciare invariato l’impianto). Ebbene, la diversa ubicazione dell’ampliamento dell’impianto e l’alternativa zero sono giustificati in quanto (e solo in quanto) non risultano idonee ad “ effettuare le economie di scala che la formulazione proposta permette sicuramente di raggiungere ”, e tanto, precisamente perché “i costi connessi alla realizzazione del nuovo progetto [nel senso: dell’ampliamento con ubicazione diversa] risultano molto più elevati, basti pensare alla nuova viabilità, alla casa del custode, allacciamenti, e al personale che risulterebbe per entrambi i siti di produzione sottoccupato” (p. 19 del SIA).
l) – Illegittimità della VIA per violazione dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte Seconda del TUA. Violazione del Codice dell’Ambiente. Violazione Dir. n. 92-2011. Insufficienza istruttoria. Eccesso di potere. Travisamento. Insufficienza e illogicità della motivazione.
La già censurata incompletezza ed illogicità del SIA, riscontrata sull’analisi della alternative di progetto e sull’impatto cumulativo, viene qui riscontrata anche riguardo ad una pluralità di elementi tecnico valutativi, con i conseguenti vizi di insufficienza istruttoria, eccesso di potere, e difetto motivatorio della VIA, oltre che di diretta violazione della disciplina (comunitaria ed interna) in materia di SIA (sulla analisi dell’impatto ambientale del progetto sulla flora e la fauna, sulla popolazione e la salute umana, sull’aria, il suolo e l’acqua, sul paesaggio, ecc.). Si deduce: Omessa descrizione dello scenario emissivo attuale; Insufficiente, erronea ed abnorme istruttoria sull’impatto odorigeno. Violazione dell’art. 5, lettera l- ter , n. 1), e dell’art. 22, comma 5 lettera a), del TUA; Violazione del TUA; Abnorme valutazione dell’emissione di ammoniaca; Assenza di valutazione dell’impatto dell’ammoniaca sugli standard di qualità dell’aria; Abnorme valutazione delle emissioni di protossido di azoto; Omessa valutazione delle emissioni di acido solfidrico e dei composti dello zolfo; Omessa valutazione delle emissioni di particolato PM10 e PM2; Omessa valutazione delle emissioni di endotossine; Omessa descrizione del “Sistema Ambientale” e del “ Sistema della Compatibilità ”; Omessa valutazione dell’impatto sul turismo; Omissioni ed errori sulla valutazione della gestione delle acque; Omissioni ed abnormità della valutazione del traffico veicolare; Contraddittorietà, illogicità manifesta delle condizioni ambientali della VIA; Violazione del principio di precauzione. Violazione del punto 4, All. VII Parte Seconda del TUA. Eccesso di potere per difetto istruttorio. Omessa VIS.; Violazione dell’All. VII Parte Seconda TUA e dell’art. 19 lettera c), delle NTA del PTCP. Violazione delle NTA del PRG del Comune di ZZ AT. Insufficienza istruttoria.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 del TUA. Carenza istruttoria. Insufficienza motivatoria della VIA. Omessa VINCA.
m) Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione della Decisione di esecuzione della Commissione UE n. 302-2017. Violazione degli artt. 29 bis , 29 sexies e 272 bis del TUA. Violazione del principio di precauzione e di prevenzione. Carenza istruttoria. Eccesso di potere. Omessa fissazione di valori limite di emissione di odori: L’AIA n. 445/IPPC/2020 è illegittima per violazione della direttiva europea n. 75-2010, nonché della Decisione di esecuzione della Commissione UE n. 302-2017 che stabilisce le BAT in materia di allevamento intensivo di pollame, nonché della relativa normativa contenuta nel TUA (in 44 particolare, degli art. 29 bis , 29 sexies e 272 bis), nonché dei principi di precauzione e prevenzione, in quanto non fissa i valori limite di emissione di odori (specificamente, con riguardo alle emissioni diffuse) (cfr., Osservazione p. 1, doc. n. 33).
n) – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione della Decisione di esecuzione della Commissione UE n. 302-2017. Violazione del TUA. Omessa predisposizione di un protocollo per il monitoraggio degli odori, da parte del proponente, ed omessa sua adozione da parte dell’Autorità competente.
o) – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione dell’art. 29 sexies e dell’Allegato X alla Parte Seconda del TUA. Carenza istruttoria. Omessa fissazione di valori limite di emissione di ammoniaca: l’AIA risulta viziata, e pertanto annullabile, per violazione delle norme di cui alla rubrica del presente motivo di ricorso, in quanto non fissa dei valori limite di emissione di ammoniaca, la quale è prevista fra le sostanze inquinanti di cui all’All. X alla Parte II, punto 2, del TUA, nonostante la sua emissione complessiva annua sia di circa 10 tonnellate.
p) – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione dell’art. 29 sexies e dell’Allegato X alla Parte Seconda del TUA. Carenza istruttoria. Omessa fissazione di valori limite di emissione di polveri sottili, in particolare di PM10.
q) – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione della dir. n. 75-2010. Violazione dell’art. 29 sexies e dell’Allegato X alla Parte Seconda del TUA. Carenza istruttoria. Omessa valutazione delle emissioni di acido solfidrico.
r) – Illegittimità dell’AIA n. 445/IPPC/2020 del 17-12-2020 per violazione dell’art. 29 septies e 121 del TUA; violazione dell’art. 39 delle NTA del PTA della Regione Veneto. Omessa individuazione di prescrizioni relativamente alla gestione delle acque meteoriche
s) – Illegittimità derivata del Permesso di Costruire ed illegittimità propria della D.G.R. n. 856- 2012, per violazione della Direttiva n. 75-2010 (IPPC-AIA) e per violazione del principio di precauzione: La Delibera di Giunta Regionale (del Veneto) n. 856 (ed il suo allegato) del 2012, quale atto di indirizzo, ex art. 50, comma 1, lettera d, punto 5, L.R. n. 11-2004 (attuativo altresì della Dir. n. 1- 2008, sostituita dalla Dir. n. 75-2010, sull’AIA), individua le distanze minime reciproche relative agli allevamenti zootecnici intensivi in base alla dimensione dell’allevamento ed alla potenzialità inquinante di esso. Con specifico riguardo alle distanze minime, rispettivamente, dalle residenze civili sparse, e dai centri abitati, la D.G.R. citata individua (anche) per gli allevamenti avicoli, 3 classi dimensionali: n. 1, per gli allevamenti con peso vivo medio (PVM) da 0 a 30 tonnellate; n. 2, per gli allevamenti con PVM da 30 a 120 tonnellate; n. 3 dalle 120 tonnellate in su. Combinando i 3 scaglioni dimensionali con il punteggio correlato alla tipologia di allevamento ed al suo livello di tecnologia di tutela ambientale, si individuano le menzionate distanze minime, le quali, per il caso di specie, sono di 150 m dalle case sparse, e di 300 m dai centri abitati. Tale atto di indirizzo regionale è viziato da violazione della direttiva n. 75-2010 sull’AIA e dalla violazione del principio di precauzione, in quanto è prevista una sola classe dimensionale (e quindi, in sua corrispondenza, una sola distanza minima), laddove si configuri un peso vivo medio superiore a 120 tonnellate.
t) – Illegittimità derivata del PAU n. 178/PAU/2020 del 17-12-2020, per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di costruire: il PAU rubricato al presente motivo di ricorso risulta illegittimo (e pertanto annullabile) in via derivata, in ragione di ciascuno dei vizi della presupposta VIA n. 275/VIA/2020 del 25-11-2020 (cui corrispondono gli specifici motivi relativi a tale atto dedotti nel ricorso introduttivo), riportati nel motivo sub A dell’atto d’appello, e da intendersi a tali fini per ivi integralmente richiamati.
u) – Illegittimità del PAU n. 178/PAU/2020 del 17-12-2020, per vizi della VIA, dell’AIA e del Permesso di costruire.
6. Gli appellanti hanno concluso chiedendo in via principale, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati; in via incidentale chiedono dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 1, lett. b) CPA, per le ragioni di cui al motivo di appello AA.2 del presente atto.
7. In data 24/05/2022, 08/07/2022; 21/10/2022, 31/03/2025 si sono costituite in giudizio rispettivamente la SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIE EN DI IM EN E C. S.S., EP, l’AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA e la PROVINCIA DI PADOVA al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Tutte le parti appellate – anche con successive memorie del 03/04/25 (di EP) e del 04/04/25 (l’AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA e SOCIETÀ AGRICOLA FATTORIE EN DI IM EN E C. S.S.) – contestano l’ammissibilità dell’appello.
In estrema sintesi, si sostiene che, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, V, 31.07.2024, n. 6873, Consiglio di Stato, V, 01.09.2023 n. 8138, Consiglio di Stato, IV, 21.02.2023 n. 1775, Consiglio di Stato, II, 27.09.2022, n. 8338), i requisiti legittimanti la proposizione del ricorso collettivo sono di segno negativo e positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione -anche solo potenziale- di conflittualità di interessi fra i proponenti il ricorso, i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei medesimi. La proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione, quale precipitato tecnico della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, la cui funzione è fornire tutela ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa e non veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa, scisso da una concreta lesione arrecata a specifici interessi. Ne consegue che la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti è sottoposta al rispetto di stringenti requisiti, così come sopradescritti e che grava sui ricorrenti (in prospettiva restrittiva e rigorosa) la prova ( ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio liminare sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) della puntuale identità non solo di petitum , ma anche di causa petendi . Sulla base di tali considerazioni, si è, altresì, osservato che ‘in tale prospettiva, è arbitrario postulare una (possibile) scissione (a posteriori) del ricorso (distinguendo, in buona sostanza, tra motivi ammissibili e motivi inammissibili), essendo il ricorso giurisdizionale atto complessivamente unitario (e ponendosi, del resto, come la giurisprudenza non ha omesso di rimarcare, anche un problema di elusione, relativamente all’obbligo di versamento del contributo unificato). Differentemente da quanto evidenziato da parte appellante, nel giudizio amministrativo il ‘filtro processuale’ impone in primis una disamina della complessiva posizione giuridicamente qualificata di interesse legittimo fatta valere dal ricorrente che non può prescindere dal bene della vita a cui lo stesso tende e dalla situazione esistente, in quanto posizione sostanziale unitaria che lo differenzia e qualifica e che legittima la proposizione di un ricorso avanti il G.A.. In caso di ricorso collettivo, pertanto, per quanto sopraesposto, l’esame va svolto sull’esistenza della medesima causa petendi e petitum a tutela di interessi omogenei e sovrapponibili di soggetti titolari di identiche posizioni giuridiche sostanziali e processuali. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il ricorso introduttivo censura con diversi motivi la legittimità dell’attività svolta dalle amministrazioni coinvolte adducendo genericamente la lesione di interessi diversi e non sovrapponibili di natura ambientale, economica ed imprenditoriale (cfr pag. 8 ricorso introduttivo avanti il T.a.r. Veneto): ‘abbattimento della qualità della vita’, ‘abbattimento del valore economico degli immobili’, ‘interessi diffusi ambientali’, ‘diminuzione del valore economico delle aziende agricole, in ragione dell’impianto del proponente’. Quest’ultima precisazione, tra l’altro, non può che essere interpretata in termini anticoncorrenziali data la natura imprenditoriale delle aziende ricorrenti, attive nel medesimo settore dell’azienda EN ed essendo i soci persone fisiche già tra i proponenti il ricorso collettivo. La pluralità e disomogeneità di detti interessi richiede un differente accertamento della legittimazione ad agire e dell’interesse per ciascuno dei soggetti proponenti, attraverso il criterio della TA , che a sua volta si declina con specifiche peculiarità sia sul piano contenutistico che probatorio in funzione dell’ambito di interesse ambientale e commerciale perseguito, nonché della concreta utilità che si vuole ottenere con l’impugnazione, la quale non deve ridursi al mero ripristino della legalità che si presume violata. Come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado, l’accertamento di interessi disomogenei determinerebbe diversi pronunciamenti in relazione ai diversi proponenti il ricorso collettivo vanificando la ratio semplificatoria dello strumento utilizzato. Va condivisa la decisione del Tar Veneto anche nella parte in cui si ritiene non sanabile a posteriori il ricorso originario dichiarato inammissibile con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti proposto solo dalle persone fisiche e notificato presso i legali incaricati e non presso le Amministrazioni, in quanto la stessa è stata assunta in conformità al costante orientamento della giurisprudenza secondo cui il ricorso per motivi aggiunti può essere convertito in ricorso autonomo e sopravvivere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso originario allorquando presenti tutti i requisiti di quello ordinario tra cui il rilascio di una nuova procura speciale ai difensori, l’esposizione delle censure compiuta ed autonoma e la notificazione effettuata alla parte presso il proprio domicilio e non presso quello eletto dei procuratori costituiti (T.a.r. Lazio, Latina, I, 14.01.2021, n. 1, Consiglio di Stato, III, 09.04.2019, n. 2312).
Tanto premesso in rito, parti appellate chiedono la reiezione dell’appello anche perché infondato nel merito. Per quanto attiene ai motivi di impugnazione XII e M del presente ricorso, è stato evidenziato che la definizione delle distanze minime reciproche - di cui alle tabelle 3, 4 e 5 dell’Allegato A alla DGR n. 856/2012 deriva dall’applicazione, come illustrato nelle premesse, di un processo ponderato. Diversamente da quanto cerca di sostenere parte appellante nel XII motivo è possibile affermare che non è il solo dato quantitativo del “peso vivo medio” allevato a determinare le distanze da attribuire all’allevamento, ma un processo di valutazione complessiva dell’efficacia tecnologica e delle prestazioni ambientali dell’allevamento come sopra specificato. Infatti, l’allevamento di cui trattasi- da quanto emerge nel suddetto motivo del ricorso laddove viene specificato che deve rispettare le distanze di 150 m dalle case sparse e 300 m dai centri abitati pur rientrando in classe 3 (per gli avicoli >120 t), ricade nel primo intervallo di punteggi, con la possibilità di eventuale progressione in ulteriori due fasce di punteggi e distanze correlate.
È stato evidenziato che i ricorrenti sollevano tutta una serie di censure di ordine tecnico che mirano ad introdurre dubbi sulla completezza dell’analisi effettuata dal proponente e sui criteri tecnici scelti dal proponente e quindi sotto il profilo del sindacato estrinseco, in ragione – a loro dire – della violazione dei parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria (pagg. 15 e ss. del ricorso). Si segnala tuttavia che “ L'Amministrazione, nel formulare il giudizio sull'impatto ambientale, esercita un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l'atto sia privo di idonea motivazione ” (cfr. Cons. Stato, II, 07/09/2020, n. 5379). Si ritiene che tutte le censure tecniche mosse dai ricorrenti siano inammissibili e sfuggono al sindacato di legittimità in quanto attinenti al merito tecnico-discrezionale delle valutazioni effettuate nella procedura di VIA che sono coerenti, logiche e pertanto immuni da vizi di sorta che possano trovare ingresso nella presente sede di legittimità. Proseguono parti appellate muovendo obiezioni di natura squisitamente tecnica ai motivi d’appello formulati dai ricorrenti, che si traducono nel sostenere la piena legittimità dell’azione delle amministrazioni coinvolte e la completezza dell’istruttoria svolta.
8. In data 14/04/2025 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.
9. In data 16/04/2025 EP ha depositato a sua volta memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame evidenziando che
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 7 maggio 2025, è stata trattenuta in decisione. Nel corso della discussione orale della causa parte appellante ha ulteriormente argomentato nel senso dell’ammissibilità del ricorso collettivo anche formulando, in caso contrario, istanza di rinvio alla Corte costituzionale. Per quanto riguarda le altre parti: la Provincia insiste per il rigetto del gravame; l’Azienda sanitaria si riporta agli atti; la Regione Veneto a sua volta insta per il rigetto; l’Azienda agricola insiste per l’inammissibilità per difetto di posizione omogenea in capo agli appellanti mentre nel merito argomenta nel senso dell’infondatezza del gravame.
11. L’appello è da reputare infondato risultando meritevole di conferma la statuizione recata dalla pronuncia impugnata circa la rilevata inammissibilità del ricorso collettivo proposto in prime cure riflettendo posizioni di talune singole società ricorrenti non coincidenti con quella del Comitato Popolare.
Assume infatti rilievo significativo e dirimente quanto osservato dal giudice di prime cure, in senso preclusivo dell’indagine di merito, laddove rileva l’inammissibilità del gravame essendo stato proposto anche da imprese aventi un interesse economico concorrenziale con quello ascrivibile alla società appellata. In particolare, ha ritenuto il giudice di prime cure che non sussistono i presupposti per la “ deroga al principio generale secondo cui ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo con separata azione ” (cfr. p. 5).
Come evidenziato dalle parti appellate la mancata ricorrenza di tale indefettibile elemento a suffragio della ritualità del gravame trova esatto riscontro nello stesso ricorso di primo grado (pag.8), ove si attesta, da un lato, che il Comitato popolare “Lasciateci respirare” “ ha come fine statutario la tutela degli interessi ambientali, come pure che svolge da lungo tempo (in ben diciannove anni di vita) una intensa e concreta attività in tal senso ” e, dall’altro, che “ I menzionati impatti (in particolare, odorigeni, relativi ad emissioni di ammoniaca e polveri sottili, di abbattimento della qualità della vita, nonché di abbattimento del valore economico degli immobili posseduti) scaturenti da tale ampliamento, oltre che ledere gli interessi diffusi (in primis, ambientali) della comunità locale, ledono in egual modo gli interessi legittimi dei sigg. OI AN e OI RA, titolari di “Società Agricola OI AN e RA”, (doc. n. 12) nonché dei Signori SS ND, OI ES e SS EL, titolari di “Società Agricola OI ES e SS ND”, (doc. n. 13), anch’essi direttamente coinvolti dalle emissioni inquinanti, sia in quanto proprietari, sia in quanto affittuari di fondi di altri proprietari (vd. sub doc. n. 17), specie con riferimento alle coltivazioni ivi prodotte, configurandosi pertanto, dei conseguenti effetti pregiudizievoli in loro danno, anche sotto il profilo della [ulteriore] diminuzione del valore economico di tali aziende agricole, in ragione dell’ampliamento dell’impianto del proponente ”.
Tale circostanza obiettiva, evidenziata nello stesso ricorso, è in grado di adeguatamente suffragare la statuizione in rito avversata da parte appellante, come da preciso orientamento di questo Consiglio, secondo cui “ Il ricorso collettivo, proposto da una pluralità di soggetti, è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, e che deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27/09/2022, n. 8338). Nel medesimo senso questo Consiglio si è espresso ancor più di recente prendendo atto che “ la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “è ormai consolidato l'orientamento che ritiene che ai fini del ricorso cumulativo debba esservi identità sostanziale e processuale tra le situazioni giuridiche che fanno capo alle parti appellanti ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1906 del 7/3/2025).
Tale orientamento trova peraltro riscontro in recenti pronunce di primo grado, che così si esprimono:
- “ Nel processo amministrativo chi agisce in giudizio a tutela di un proprio diritto anche in un ricorso collettivo deve allegare tutti gli elementi, dati e documenti idonei a sostenere la sua pretesa; è inammissibile il ricorso collettivo che non consenta di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto ciò impedisce al Giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni e la concreta fondatezza della domanda. Nel caso di specie, parte ricorrente non ha soddisfatto siffatto onere ” (cfr. T.a.r. Lazio, Sez. stralcio, 06/09/2024, n. 16198);
- “ In tema di ricorsi collettivi, sono due i requisiti di ammissibilità: uno positivo, costituito dall'identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; l'altro negativo, costituito dall'assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti. Nel caso in cui il ricorso collettivo nulla alleghi in ordine alle specifiche condizioni di legittimazione e di interesse di ciascuno dei ricorrenti, è impedito al Giudice di controllare il concreto e personale interesse di ciascuno di loro, l'omogeneità delle loro posizioni, e la concreta fondatezza della domanda, con derivata inammissibilità del ricorso ” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 21/06/2024, n. 12619);
- “ Ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo va verificata la sussistenza del requisito positivo, costituito dalla identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive, ben oltre, quindi, la mera omogeneità delle pretese fatte valere in giudizio; nonché del requisito negativo, sostanziato dall'assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti che collettivamente ricorrono ” (cfr. T.a.r. Lazio, Sez. IV, 30/05/2023, n. 9219).
12. Non possono condurre a conclusioni di segno contrario le osservazioni di parte appellante a sostegno della ritualità del gravame, in quanto:
- la stessa decisione del Consiglio di Stato n. 2700/2017, valorizzata da parte appellante (p. 12 appello), ribadisce che “ Ciò che consente a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di “vocatio” – assumendo “collettivamente” la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente - è la identità di posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela ” (cfr. punto 6.2);
- nel medesimo senso depone la precisa statuizione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite valorizzata dall’Avvocatura regionale laddove recita testualmente: ““ La conseguenza è che processo amministrativo e diritto sostanziale risultano solo relativamente autonomi tra loro”: la sede processuale assume una posizione complementare rispetto a quella sostanziale, svolgendo una funzione di autentica individuazione degli interessi sostanziali meritevoli di tutela. Pertanto la legittimazione ad agire, unitamente all'interesse ad agire, rappresentano le due categorie attraverso le quali si perviene all'emersione dei concreti profili di qualificazione e differenziazione delle posizioni giuridiche. La legittimazione ad agire, invero, è da intendersi non come mera titolarità della posizione qualificata, ma piuttosto come effettiva titolarità della posizione azionata ” (cfr. sentenza n. 20820 del 02.08.2019).
La rilevata inammissibilità del gravame per le ragioni esposte impone di reputare assorbita ogni altra eccezione formulata dalle parti appellate, in particolare evidenziandosi la diversa collocazione dei luoghi di residenza di taluni appellanti rispetto al Comune ove si trova l’impianto in contestazione.
13. E’ poi da considerare non sanabile a posteriori il ricorso originario dichiarato inammissibile con la proposizione del ricorso per motivi aggiunti proposto solo dalle persone fisiche non sussistendo tutti i necessari requisiti previsti per il ricorso ordinario così come elencati nella pronuncia di questo Consiglio valorizzata da parte appellata (sentenza, Sez. III, n. 2312 del 09.04.2019, laddove in particolare afferma che: “ i motivi aggiunti - allorché siano rivolti contro provvedimenti diversi da quelli impugnati con il ricorso principale - possono essere ritenuti comunque ammissibili a condizione che possiedano tutti i requisiti formali e sostanziali di un autonomo ricorso e che, quindi, siano stati proposti sulla base di un nuovo mandato al difensore (cfr. TAR Bologna, sez. I, 13 ottobre 2014, n. 963; TAR Valle d'Aosta, sez. I, 10 luglio 2013, n. 46); presentino una compiuta esposizione delle censure, ovvero non si fondino su una reiterazione delle stesse mediante un generico richiamo al ricorso introduttivo (cfr. TAR Palermo, sez. I, 15 maggio 2014, n. 1244) e siano stati notificati al domicilio reale e non al domicilio eletto (TAR Catania, sez. III, 9 agosto 2016, 2124) ” (cfr. § 9).
14. Nemmeno ricorrono i presupposti per rimettere la questione processuale inerente all’ammissibilità del ricorso collettivo alla Corte costituzionale, come richiesto da parte ricorrente, in quanto a tal riguardo parte appellante valorizza la connessione per oggetto tra le posizioni delle parti quando invece, come si evince dal predetto consolidato orientamento giurisprudenziale, è la posizione soggettiva ascrivibile a ciascun ricorrente ad assumere autonomo rilievo in sintonia con la specificità del processo amministrativo. Non emerge quindi alcuna violazione dei principi costituzionali all’uopo richiamati, connessi al diritto di difesa ed al giusto processo, così da risultare la questione di costituzionalità manifestamente infondata.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
16. L’assoluta peculiarità della complessa vicenda di causa ed il carattere processuale della questione risultata dirimente, inducono a compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3531/2022), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO