Ordinanza collegiale 4 luglio 2019
Sentenza 31 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 31 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/03/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01906/2025REG.PROV.COLL.
N. 05787/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5787 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Soc. Cooperativa Brenta Scrl, Az. Agr. INi HE, Az. Agr. Caron UN, Az. Agr. Didone' TO, Az. Agr. Donazzon LO, Az. Agr. LI RI, Az. Agr. BE TO e RI Ss, non costituiti in giudizio;
AR ES, RS NO, GO NT, TO BE EZ, SO AN, rappresentati e difesi dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 1893/2024, sez. V-ter, resa tra le parti, per l’annullamento:
1. della comunicazione GE di Prot. n. GE.AGA.2008.45560 e comunicazione n. CPR65-03343687-A, del 17 luglio 2008 denominata “Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008”, inviata al ricorrente acquirente latte “Cooperativa Brenta S.c.r.l.” con
raccomandata a.r. n. 135659219574 ricevuta il 2 agosto 2008, nonché dell’allegata comunicazione codice n. 76210240701 denominata “Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2007/2008” dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1° aprile
2007/31 marzo 2008 imputata ai ricorrenti produttori latte conferenti del citato acquirente, per una somma totale di Euro 344.743,84, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica di ciascuno dei ricorrenti;
2. nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione, compresi i provvedimenti GE dai quali risultano le operazioni di calcolo, di restituzione e di imputazione del prelievo supplementare a carico dei ricorrenti per il periodo 2007/2008, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ES AR, NO RS, NT GO, BE EZ TO e di AN SO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e udito per le parti appellate l’avvocato Ester Ermondi per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. GE ha appellato la sentenza in epigrafe, con la quale il T.A.R. per il Lazio (sez. V-ter) – sede di Roma ha accolto il ricorso della Cooperativa Brenta Scrl e delle aziende agricole appellate (HE IN, UN Caron, ES AR, TO DI, LO NA, RI LI, NO RS, Az. Agr. BE TO e RI s.s., NT GO, BE EZ TO, AN SO) e, per l’effetto, ha annullato la comunicazione GE prot. n. GE.AGA.2008.45560 e la comunicazione n. CPR65-03343687-A, del 17.7.2008 riguardante “ Regime quote latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008”, inviata all’acquirente latte “Cooperativa Brenta S.c.r.l .” con raccomandata a.r. n. 135659219574 e ricevuta il 2.8.2008, nonché l’allegata comunicazione codice n. 76210240701 denominata “ Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2007/2008 ” dalla quale risulta la quantificazione del prelievo supplementare per il periodo 1.4.2007/31.3.2008 imputata ai ricorrenti produttori latte conferenti del citato acquirente, per una somma totale di 344.743,84 €.
2. La sentenza impugnata ha accolto il motivo fondato sulla contrarietà al diritto unionale del meccanismo di imputazione del prelievo supplementare, con conseguente possibilità per il Giudice di disapplicare le norme interne e dichiarare, anche d’ufficio, la nullità degli atti fondati su tale meccanismo. Per il resto il TAR ha assorbito gli ulteriori motivi di ricorso.
3. GE ha proposto il ricorso in appello in epigrafe, con il quale ha, in sostanza, dedotto l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità spiegata in primo grado e quindi l’erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo e collettivo.
4. Si sono costituiti in resistenza cinque dei dodici originari ricorrenti, ES AR, NO RS, NT GO, BE EZ TO e AN SO. Essi hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità e per carenza di interesse in quanto in base alla legge n. 103/2023 l’Amministrazione sarebbe comunque tenuta al ricalcolo del prelievo.
5. Con l’ordinanza n. 2907/2024, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare articolata in via incidentale da parte appellante, osservando che era sorretta da adeguato fumus boni iuris il motivo di appello che censura la mancanza dei presupposti di ammissibilità del ricorso in sede collettiva e cumulativa e ha ritenuto che le esigenze della parte appellante fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.
6. In vista della trattazione della causa nel merito le parti appellate hanno depositato una memoria ex art. 73 cod. proc. amm., insistendo sul rigetto dell’appello.
7. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 la causa è stata introitata in decisione.
8. Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del gravame formulato da parte appellata. Essa è manifestamente infondata dovendo rigettare la censura di genericità dell’appello, in quanto GE ha criticato puntualmente l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sull’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo formulato in primo grado con la memoria del 22.9.2023. Ma quel che più rileva è che la carenza di interesse non deriva direttamente dalla richiamata legge n. 103/2023. Con il ricorso in primo grado veniva gravato il credito di GE nell’ an e nel quantum e quindi agivano per non versare alcun prelievo supplementare, mentre la norma implica che i produttori sono comunque tenuti a corrispondere il prelievo supplementare ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. n. 69/2023 (convertito dalla l. 103/2023), il cui comma 12, nei giudizi pendenti, fissa l’obbligo per il giudice di rideterminarlo applicando i criteri previsti dal comma 2 del medesimo art. 10-bis.
9. L’appello in esame risulta fondato alla luce della costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 maggio 2024, n. 4289; Id., 29 marzo 2023, n. 2971; Id., 28 febbraio 2024, n. 1934; Id., Sez. III, 7 aprile 2023, n. 3685), secondo la quale, quando è proposto un ricorso collettivo e cumulativo, le censure:
i) implicano ex art. 40 c.p.a. un onere di differenziazione e specificazione in funzione delle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2019, n. 3371);
ii) sono inammissibili quando riguardano, senza adeguate specificazioni, pretesi vizi della concreta determinazione dell'importo singolarmente dovuto da ogni azienda (Cons. Stato, Sez. III, 2019, n. 1889);
iii) sono inammissibili se non è dato comprendere quali siano, nello specifico, i fatti costitutivi della pretesa avanzata da ciascuna azienda, in relazione alla situazione di ciascuna di esse o se vi sia conflitto (anche solo potenziale) fra le ragioni di tali pretese, dal momento che il gravame si risolve in una (reiterazione della) critica di sistema alla disciplina dei provvedimenti in materia di quote latte (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2022, n. 3267);
iv) sono inammissibili se si sia lamentata genericamente l'illegittimità ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall'articolo 8-quinquies della legge 33 del 2009, ora degli errori nella determinazione dell'an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni (Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
10. Gli orientamenti esposti costituiscono, peraltro, declinazione specifica di quelle che sono, in generale, nel diritto processuale amministrativo, per orientamento inveterato, le condizioni di ammissibilità tanto del ricorso collettivo quanto di quello cumulativo; un ricorso collettivo è, infatti, eccezionalmente proponibile solo ove vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, sez. III, 8 marzo 2023, n. 2470); un ricorso cumulativo è, per altro verso, ammissibile solo ove i diversi provvedimenti impugnati siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e a condizione che con il gravame vengano dedotti vizi che colpiscano, nella medesima misura, i diversi atti impugnati, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento del ricorso interessi allo stesso modo il complesso dell'attività provvedimentale contestata dal ricorrente (Cons. Stato, Sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
11. Il Collegio rileva, inoltre, che questo Consiglio ha affermato il principio per il quale il ricorso introduttivo – se proposto collettivamente – deve contenere per i singoli rapporti giuridici, e con la necessaria chiarezza e precisione, tutte le indicazioni indispensabili affinché l’Amministrazione intimata possa adeguatamente difendersi innanzi al giudice, e affinché lo stesso giudice possa verificare come le sue eventuali statuizioni di accoglimento vadano ad incidere sulle posizioni individuali (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6336 del 2022 e n. 6336 del 2022). Al riguardo, la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che “ è ormai consolidato l'orientamento che ritiene che ai fini del ricorso cumulativo debba esservi identità sostanziale e processuale tra le situazioni giuridiche che fanno capo alle parti appellanti. In particolare, i singoli rapporti giuridici tra l'A.g.e.a. e gli allevatori rilevano in sé e nei rapporti inter partes, quali rapporti di credito-debito del tutto autonomi da quelli intercorrenti tra l'A.g.e.a. stessa e gli altri allevatori. Pur quando i provvedimenti (cartelle, intimazioni di pagamento o solleciti) siano emanati simultaneamente nei confronti di più allevatori e abbiano un contenuto identico per le singole posizioni, ogni rapporto intercorrente tra il singolo allevatore e l'A.g.e.a. ha una propria autonomia. Ogni rapporto giuridico intercorrente tra l'A.g.e.a. e il singolo allevatore per la sua autonomia resta di per sé insensibile alle vicende che riguardano gli altri rapporti giuridici intrattenuti dall'Amministrazione ed è suscettibile di avere evoluzioni in senso modificativo od estintivo, non rilevando le vicende modificative od estintive riguardanti altri allevatori (Consiglio di Stato, n. 6348 del 2022). La circostanza che l'amministrazione abbia emanato atti di contenuto identico non fa venire meno tale autonomia, specialmente laddove le singole posizioni giuridiche sorgono da titoli diversi e non collegati tra loro ” (Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9352).
12. Declinando i principi esposti al caso di specie, il ricorso cumulativo e collettivo deve ritenersi inammissibile in quanto è stato impugnata la comunicazione unica al primo acquirente del latte (la Soc. Coop. Brenta), che però si fonda sui singoli accertamenti dei rispettivi prelievi, facendo confluire in un unico giudizio plurimi rapporti giuridici, alla base dei quali vi erano state differenti e autonome attività istruttorie da parte dell’Amministrazione. L’eterogeneità delle posizioni involte non è superabile facendo riferimento all’impugnazione – tra gli atti presupposti – di un atto a valenza generale, considerato che tale impugnazione non oblitera la domanda di annullamento dei singoli accertamenti presupposti e che fondare l’ammissibilità del ricorso cumulativo e collettivo su tale circostanza si tradurrebbe nella negazione del principio, sopra richiamato, che esclude la possibilità di articolare generiche doglianze sulle previsioni nazionali relative al recupero supplementare senza dedurre effetti specifici e diretti correlati ai vizi dedotti (Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684). Non appare al Collegio sufficiente una connessione soggettiva tra le parti (non presente nel caso di specie, considerato che trattasi di un ricorso cumulativo e collettivo), ma è necessaria la sussistenza di elementi oggettivi quali la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto o la riconducibilità delle pretese azionate nell’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale. Nel caso che ci occupa risulta che l’atto riguardi posizioni debitorie distinte, differenti quote di prelievo e diverse operazioni di compensazione, a valle di autonome istruttorie svolte dall’Amministrazione. Le vicende inerenti le pretese creditorie di GE e che hanno preceduto il prelievo impugnato non sono uguali e non consentono quindi di ritenere comuni, e quindi ammissibili, anche parzialmente, le censure trasversali articolate nel ricorso di primo grado. L’onere di provare l’omogeneità delle posizioni spettava ai singoli ricorrenti e in assenza di tale prova non può desumersi in concreto la specifica situazione legittimante di ciascun ricorrente. La mancanza di posizioni omogenee è ulteriormente dubitabile in quanto l’atto non è solo stato gravato dai produttori del latte, ma anche dal primo acquirente e risulta chiaro che diversa è la posizione (sostanziale e processuale) di acquirente della Cooperativa Brenta scrl rispetto a quella dei produttori che hanno conferito il latte a quest’ultima, difettando quindi gli elementi di omogeneità e sovrapponibilità. Il fatto che nel presente giudizio solo alcuni dei ricorrenti originari abbiano poi deciso di costituirsi ribadendo di avere ancora interesse alla decisione, per ragioni solo agli stessi riferibili, conferma che le posizioni sostanziali dedotte in giudizio da ciascun ricorrente originario sono distinte e proprie di ciascuno, dovendosi per l’effetto escludere, alla stregua della giurisprudenza citata, la possibilità di un ricorso collettivo e cumulativo (in termini Cons. Stato, sez. VI, n. 908/2025).
13. Considerato che il ricorso in appello di GE risulta fondato per le ragioni sin qui esposte che consentono, in riforma della sentenza di primo grado, di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio.
14. Ritenuto di compensare le spese di lite del doppio grado del giudizio in epigrafe, in considerazione della natura esclusivamente processuale delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio e compensa le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO