Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 216/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce;
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 ottobre 2024 ex art
127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 15 D. LGS. N.150/2011
RILEVATO CHE
- con ricorso depositato il 06 marzo 2024, il dott. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso da codesta Corte -
Sezione Unica Penale (nella persona del Presidente relatore dott.ssa Adele Ferraro), depositato in data 06.02.2024, con cui gli è stata liquidata la somma di €. 37.750,66, oltre accessori e rimborso spese, per l'attività professionale svolta quale perito nominato nel procedimento penale n. R.G. 14/20 M.P.;
- in particolare, il ricorrente contesta la quantificazione degli onorari liquidati, ritenendo che il Giudice di prima cure abbia applicato i minimi tariffari a prescindere dalla valutazione dell'attività svolta e dal pregio, dalla completezza e della complessità della perizia;
adduce, inoltre, che vi sia stata una penalizzazione immotivata e illegittima laddove il compenso minimo è stato calcolato solo con riguardo all'operazione di maggior valore del quesito di riferimento, sul presupposto che si sia trattato di operazioni ripetitive e sempre uguali;
ulteriormente assume che - anche a voler considerare le operazioni ripetitive e quindi unitarie - la giurisprudenza di legittimità impone che lo scaglione di riferimento per il calcolo del compenso non vada determinato sulla sola operazione di maggior valore, (come ritenuto dal primo Giudice) bensì sul valore cumulativo delle operazioni analizzate per ciascun quesito;
elenca, a sostegno della domanda, le diverse attività, di fatto svolte, in relazione al singolo quesito postogli per assolvere nel complesso l'incarico conferitogli;
chiede, pertanto, la riforma integrale o parziale del suddetto decreto e, previo riconoscimento dei valori medi della Tariffa e dei valori massimi per i quesiti/operazioni il cui valore sia superiore al limite massimo dell'ultimo scaglione di cui agli artt. 2 e 4 della Tariffa, la liquidazione (sommando indicativamente i compensi dei singoli quesiti), di un
Con vittoria di spese di lite, comprensive di iva, c.p.a. e spese forfetarie.”
, in persona del p.t, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale di Stato della provincia di Lecce, costituitosi in giudizio in data 10.10.2024, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto delle richieste avanzate dall'opponente; quanto alla pretesa di liquidazione di una pluralità di onorari per quanti gruppi di operazioni sono state esaminate dal perito nell'ambito di ciascun quesito, assume che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare come l'attività svolta avesse comportato la necessità di distinti accertamenti, tutti non ripetitivi, benché nell'ambito di un singolo quesito afferente all'unico incarico;
che, comunque, l'incarico resta unitario e di conseguenza non può legittimare lo spezzettamento di ogni singola operazione di verifica e di accertamento svolto nell'ambito di ciascun quesito, pena l'espansione a dismisura dei conteggi relativi al preteso compenso;
la pluralità degli accertamenti richiesti può eventualmente rilevare quale elemento di apprezzamento della complessità
e del pregio dell'attività svolta dal professionista;
concludeva con la richiesta di rigetto della domanda o, in subordine, per il riconoscimento del compenso nei limiti ed in applicazione dei criteri rinvenienti dalla Tariffa e dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione, riducendo nei limiti del giusto e del congruo le avverse pretese. Vinte o compensate in tutto ovvero in parte le spese di lite.
OSSERVA
La domanda risulta priva di fondamento e pertanto va rigettata, con integrale conferma del decreto opposto.
Innanzitutto, per quanto concerne la censura, genericamente mossa da parte ricorrente, in merito alla circostanza che il Giudice di prima cure abbia applicato i minimi tariffari pag. 2/6 (in luogo dei medi richiesti) va richiamato il consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui “in tema di compensi spettanti a periti e consulenti tecnici a norma degli artt. 50 e segg. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la determinazione dei relativi onorari costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, e pertanto, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica e non è soggetta al sindacato di legittimità, se non quando
l'interessato deduca la violazione di una disposizione normativa oppure un vizio logico di motivazione, specificando le ragioni tecnico giuridiche secondo le quali debba ritenersi non dovuto un certo compenso oppure eccessiva la liquidazione” (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 27126 del 19/12/2014).
Di talché, la natura prettamente discrezionale del potere del Giudice di decidere entro i parametri minimo e massimo, esclude la necessità di una specifica motivazione e di un particolare apparato argomentativo, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con conseguente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità; sul punto, giova evidenziare che il valore delle operazioni di alcune indagini relative a specifici quesiti, anche se due o tre volte superiore allo scaglione massimo, non sostanzia tout court la richiesta di riconoscimento dell'onorario massimo.
Tanto premesso, il Giudice di prima cure, a fronte della richiesta di liquidazione dell'odierno opponente, strutturata su una netta suddivisione dell'attività svolta in relazione ai diversi punti dell'ordinanza istruttoria della Corte, ha adeguatamente operato una valutazione e verifica di tali attività, in termini di autonomia o accessorietà delle stesse per le risposte ai quesiti posti (Cass. n. 16768/2023; Cass. n. 28417/2018).
Ne è derivata una liquidazione congruamente calibrata sulla tipologia degli accertamenti richiesti al Consulente, così da consentirne la cumulabilità anche nei casi regolati da
Tabelle di riferimento differenti. Il principio, in ragione del quale “Ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorché in base ad incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Cass. n.7186/2007), è stato correttamente mutuato dal primo Giudice, in aderenza al costante orientamento pag. 3/6 giurisprudenziale secondo cui “la valutazione sulla unicità o pluralità dei quesiti autonomi posti dal giudice prescinde dalla pluralità delle domande poste, delle attività svolte e delle risposte date, in quanto dipende dal collegamento funzionale tra gli accertamenti e le indagini tecnico peritali eseguite, potendo definirsi unitari o plurimi soltanto in ragione della loro autonomia ed autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota l'unitarietà dell'incarico (Cass., Sez. 2,
7/11/2018, n. 28417)( cfr. Cass. n. 214/2024).
Orbene, entrando nel merito delle specifiche doglianze mosse dal ricorrente, inerente ai singoli quesiti istruttori posti allo stesso nell'ambito dell'incarico peritale conferitogli e richiamati nel decreto opposto, questo Giudice condivide la decisione impugnata.
In particolare, è stata legittimamente operata una distinzione fra i due gruppi di operazioni che si sono rese necessarie per soddisfare il quesito di cui al punto 3 dell'Ordinanza Istruttoria, e conseguentemente riconosciuto un compenso parametrato sul valore massimo tra le operazioni economiche poste in essere dal quale il CP_3
conferimento del 75% del capitale sociale, nonché sul massimo valore di cessione del
55% delle quote sociali, per le operazioni di compravendita di , e Parte_2 Pt_3
tanto sul legittimo presupposto che a) per la determinazione del compenso in Pt_4 relazione all'accertamento posto in essere dal Perito circa le “[…]disponibilità economiche di in relazione alla costituzione della e nelle CP_4 Parte_5 successive cessioni ad acquisto della medesima società[…]” le operazioni non possono considerarsi singolarmente e gli importi non possono essere frazionati operazione per operazione, b) per quanto concerne “[…]la concreta disponibilità dei successivi acquisti da parte dei soggetti che ebbero d acquistare e poi a cedere le quote sociali[…]” il riferimento al valore massimo va effettuato una sola volta, trattandosi di un gruppo di operazioni finalizzate all'obiettivo unico di verifica dell'effettiva consistenza e mutamento dell'assetto della società.
In relazione al quesito di cui al punto n. 4 dell'Ordinanza Istruttoria, giova ribadire che
è lo stesso perito ad avere specificato che tale verifica ha portato all'accertamento dei ricavi lordi gestori, attraverso un'analisi del cd agio gestori calcolati in euro
1.102.889,44; valore di riferimento utilizzato dal primo Giudice come base di calcolo pag. 4/6 del compenso, alla quale applicare il parametro di cui all'art. 3 del richiamato DM, in quanto trattasi di operazione riguardante l'acquisto di beni mobili.
Con riferimento al punto 5 dell'Ordinanza istruttoria, attinente alla verifica della redditività delle macchine cedute da MSlot a con analisi comparativa di Parte_5
tale operazione a quella intervenuta tra e Funny slot, questa Corte concorda Parte_5
nel ritenere non sovrapponibile la risposta a tale quesito a quella di cui al punto 4 dell'ordinanza, considerato che la redditività ha imposto la verifica dei costi delle macchine da sottrarre ai ricavi complessivi, sicché il totale riconosciuto nel minimo,
(euro 4.707,38) è stato opportunamente calcolato secondo i parametri dell'art. 2 D.M.
30 maggio 2002.
Quanto al punto n. 8 dell'Ordinanza, relativo alle operazioni effettuate tramite ATM, al fine di accertare il riscontro contabile di tali versamenti, va confermata la liquidazione dell'importo liquidato in curo 5.116,33, calcolato ai sensi dell'art. 2 DM citato, sulla base del valore complessivo delle operazioni per euro 655.940,00. Tanto in ragione del fatto che, (sebbene nel totale richiesto dal perito vengono considerate le singole operazioni di prelievo), trattasi di un quesito unitario il cui compenso deve essere calcolato valutando l'importo complessivo delle diverse operazioni, che in quanto omogenee, non possono che essere considerate complessivamente.
Si ritengono ininfluenti, ai fini dell'odierna richiesta, le contestazioni avanzate da parte opponente sulla verifica della disponibilità economica in capo agli acquirenti delle quote di ( di cui al punto 10 dell' ordinanza istruttoria); sebbene parte Parte_5
ricorrente sostenga che le indagini siano state effettuate su tre fronti (finanziario, patrimoniale reddituale), per tredici soggetti diversi, per un complessivo di trentanove indagini, in buona sostanza trattasi di un'indagine unica, adeguatamente liquidata nel minimo in relazione alla sommatoria complessiva delle disponibilità economiche dei soggetti che ebbero ad acquistare le quote sociali di applicando le singole Parte_5
aliquote in forma progressiva sui vari scaglioni.
Per quanto concerne le contestazioni mosse circa l'applicazione dei parametri minimi nella liquidazione dell'onorario, per l'attività svolta ai fini del quesito cui ai punti nn. 3-
5-6-7-8-10 ( in via subordinata per il n.9) dell'Ordinanza istruttoria, (piuttosto che dei parametri medi) unitamente alla richiesta di riconoscimento di un compenso secondo i pag. 5/6 parametri massimi, relativamente ai quesiti di cui ai punti nn. 4, ,9 (in via subordinata i nn. 3 e 8) valga quanto anzidetto con richiamo della giurisprudenza indicata in merito al potere discrezionale del Giudice sulla determinazione dei compensi, con il solo limite di non derogare ai minimi tariffari.
Alle ragioni sopra indicate consegue il rigetto della proposta opposizione.
Spese compensate attesa la particolare natura del procedimento.
Stante il rigetto integrale del gravame, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012
(legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'opponente di pagare il doppio unificato.
P.Q.M.
1) Rigetta l'opposizione di cui in premessa.
2) Spese compensate.
3) Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Si comunichi.
Lecce, 18/2/2025. Il Cons. Delegato
Dott. Carlo Errico
pag. 6/6