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21 settembre 2007
21 settembre 2007
Art. 27-bis. (( (Codici di condotta) )) (( 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori. ))
2. Il codice di condotta e' redatto in lingua italiana e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti.
5. Dell'esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori. ))
Commentari • 71
- 1. La legge sulle professioni senza albo non regolamentateMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 21 dicembre 2012 · 131.71889
[…] Alle associazioni professionali è lasciata la facoltà di promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilando sulla condotta professionale degli associati e stabilendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. […]
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Giurisprudenza • 378
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 22/07/2019, n. 9700Provvedimento: […] Secondo Telecom il comma 1 bis dell'art. 27 del codice del consumo - introdotto dal d.lgs. 21/2014 e a norma del quale “ Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, […] alla luce di quanto osservato nell'esame della censura di incompetenza, i presupposti per una nuova rimessione alla Corte di giustizia, contenendo la richiamata pronuncia del 2018 argomentazioni sufficienti a consentire la decisione della presente controversia, né per una rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 27 bis del codice del consumo, attesa l'assenza, alla luce di quanto sopra esposto, […]Leggi di più...
- art. 27 del Codice del Consumo·
- diniego degli impegni·
- blocco selettivo dei servizi premium·
- ne bis in idem·
- principio di ragionevolezza·
- pratiche commerciali scorrette·
- sospensione del giudizio per questione pregiudiziale·
- principio di specialità tra norme·
- regolamentazione delle comunicazioni elettroniche·
- fornitura non richiesta·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- art. 20, 22, 24, 25, 26 del Codice del Consumo·
- proporzionalità della sanzione·
- competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)·
- direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette