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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/07/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 394/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente Rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 394/2023;
promossa da:
2 c.f. e p.i.v.a. , con sede legale in Conegliano (TV), via V. Parte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria con sede Controparte_1 legale in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea 6/A-6/B, rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Morichelli (domicilio digitale e indirizzo p.e.c:
; Email_1 appellante
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giorgi, Controparte_2 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, viale Treviri n. 202 (p.e.c.
; Email_2
appellata
pagina 1 di 10 Oggetto: azione di condanna al pagamento di credito derivante da contratto di mutuo condizionato.
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
2 ha impugnato la sentenza n. 268/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Spoleto ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (nel procedimento R.G.C. n. 2633/202) in data
13.4.2023 e depositata in pari data, con la quale veniva accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615-bis c.p.c. (avverso pignoramento immobiliare) avanzata da che aveva poi introdotto la fase di merito del giudizio di cognizione. Controparte_2
L'appello è stato affidato a due motivi: col primo, rubricato: “La fondatezza della domanda preliminare di merito attinente alla titolarità della situazione giuridica controversa in capo alla , la società coinvolta nell'operazione di cartolarizzazione ha CP_3 contestato la pronuncia di primo grado con particolare riferimento alle statuizioni con cui è stato ritenuto insufficiente l'avviso di pubblicazione della cessione in G.U. ai sensi dell'art. 58, c. 2 TUB, per riconoscere la titolarità attiva della S.P.V. assuntasi cessionaria del credito di nei confronti di Controparte_4 Controparte_2
Col secondo motivo sul presupposto della “idoneità del mutuo condizionato a costituire valido titolo esecutivo”, ha criticato le statuizioni con cui è stato escluso che il mutuo fondiario e ipotecario al tempo stipulato da col rogito del notaio Controparte_2 dr. di , il 2.3.2011 per la somma di € 160.000,00, potesse assurgere Persona_1 CP_4
a valido titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., imponendo al mutuatario precisi obblighi di natura condizionata (condizione sospensiva risolutiva) a fronte della erogazione della somma infine mutuata dall'istituto di credito.
Con comparsa si è costituita deducendo che: per quanto disposto Controparte_2 dalla letteralità del contratto di mutuo in questione, ed in particolare con riferimento all'art. 2, la non aveva contestualmente erogato alla parte finanziata (rectius: CP_4
“terza datrice di ipoteca”) la somma richiesta ma, anzi, come comprovato dall'estratto conto depositato l'istituto di credito aveva erogato l'importo di € 158.800,00 soltanto il
23.3.2011, a oltre due settimane dalla stipula del mutuo, sicché l'atto, il cui pagina 2 di 10 perfezionamento era stato rimandato ad una data futura e incerta, aveva perso la sua natura di “contratto reale” (imperfetto per difetto di “traditio”) e, quindi, la valida natura di titolo esecutivo, non avendo avuto la potenziale mutuataria la disponibilità giuridica e materiale della somma richiesta all'istituto di credito;
la natura condizionata del titolo sarebbe stata finanche ammessa dall'istituto di credito (rectius: dalla Controparte_5 che, a seguito del fallimento della debitrice aveva chiesto al Controparte_6
Tribunale un d.i. attivabile nei confronti della garante e terzo datore di ipoteca CP_2
non sarebbe comunque possibile ricondurre il credito vantato dalla cessionaria
[...]
a quelli che sarebbero stati oggetto di cessione per un difetto probatorio riscontrabile nel grado che precede.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Si precisa, sin da ora, che la questione sul difetto di titolarità del credito in capo alla società che si assume cessionaria - questione per vero già sollevata dall'appellata in sede di opposizione all'esecuzione - è assorbente rispetto l'indagine sulla natura del titolo azionato.
In primo grado la società cessionaria aveva depositato documenti a supporto dell'intervenuta cessione del credito, giusta operazione di cartolarizzazione e cessioni di crediti da poi Controparte_4 Controparte_7
Va accolta anzitutto, per quanto di ragione, la sollevata e reiterata eccezione dell'appellata di inammissibilità dei “doc. nn. 4 e 5” di produzione avversaria, ovvero il contratto di cessione con allegato A, e la dichiarazione della Banca cedente. Invero, rispetto al primo grado di giudizio, la società che si assume cessionaria ha qui prodotto i documenti nomati “contratto di cessione crediti con allegato A firmato” e “dichiarazione di cessione , che non riproducono la riproposizione dei documenti Controparte_6 già inseriti nel fascicolo di primo grado, sicché tale documentazione, non già ritualmente depositata, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché non di formazione successiva al deposito della pronuncia di primo grado né derivata da fatti costitutivi sopravvenuti che possano giustificare la produzione.
Per vero, il sovrabbondante contratto di cessione di crediti allegato dall'appellante
(di nn. 232 pagine), comprensivo di allegato A include, pur in ridotta composizione,
pagina 3 di 10 l'originario contratto di cessione dei crediti da a Controparte_4 già rubricato al doc. n.1 (di nn. 39 pagine). CP_3
Va ora valutata la documentazione (ammissibile) che giustificherebbe la fondatezza dell'azione intrapresa dalla ovvero i Parte_2 doc. nn. 1 (contratto di cessione , n. 2 (Gazzetta Ufficiale del 16.6.2018, CP_8 foglio inserzioni n.69-1), n.
2-bis (avviso di cessione pubblicato in G.U. Estratto) e n. 3
(Allegato A alla cessione estratto ) già prodotti in primo grado. CP_6
Quanto al contratto di cessione dei crediti, posto che l'Allegato “A” risulta
“intenzionalmente lasciato in bianco”, si sostiene che il portafoglio dei crediti ceduti
(cessione a titolo oneroso e pro-soluto, more solito) da a Controparte_4 sarebbe esattamente individuabile “all'interno del documento di CP_3 identificazione dei crediti di cui all'Allegato A (documento di identificazione dei Crediti), redatto dalla Banca cedente e contenente l'elenco dei Crediti e, con riferimento a ciascuno di tali crediti:
a) l'indicazione del numero di pratica;
b) l'indicazione del numero di codice identificativo del cliente e, nel caso di Crediti derivanti da finanziamenti, la forma tecnica del finanziamento al Contr momento dell'erogazione; c) il totale di credito alla data di individuazione dei crediti […]”.
Ora, dalla lettura del documento in combinato disposto con il doc. n. 3 (l'allegato A in forma consultabile), emerge il numero di NDG (anagrafica interna della Banca), il rapporto ID (numero identificativo interno assegnato della Banca) e, per quel che interessa, la “forma tecnica”, cioè la modalità di concessione del finanziamento.
Tali emergenze documentali vanno lette unitamente alla G.U. (pag. nn. 10 e ss.) ed all'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. (doc. nn. 2 e 2-bis), dal quale si evince che la società aveva concluso in data 12.6.2018, due contratti di CP_3 cessione di crediti pecuniari ai sensi della legge sulla cartolarizzazione (rispettivamente il “contratto di cessione ” ed il “contratto di cessione Controparte_4 CP_7
”) acquisendo pro soluto dalle banche cedenti: “[…] tutti i crediti pecuniari
[...]
(derivanti, “tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari”) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione
e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza e derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 […]”.
pagina 4 di 10 Ora, posto che “è dovere del giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” dovendo ritenere che “la prova della legitimatio ad causam ben può essere colmata [anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione” (Cfr. Cass. ord. 5478/2024), le indicazioni complessivamente rinvenute, valutate alla stregua di argomenti di prova, stante la carenza della dimostrazione dell'intervenuta cessione (il rapporto di cessione è soltanto parzialmente allegato e consultabile per le ridette nn. 39 pagine, e difetta l'allegazione dell'altro contratto di cessione pur dirimente a far luce sul rapporto sottostante e soprattutto sulla continuità della cessione) e ferma l'inammissibilità dei ridetti documenti per allegazione tardiva
(appunto i doc. nn. 4 e 5 di parte appellante), non risulta lineare la riconduzione del rapporto principale e, quindi, del credito asseritamente ceduto alla e attivato nei CP_5 confronti di se non con apprezzabili margini di incertezza. Controparte_2
Invero, posto che l'avviso di pubblicazione della intervenuta cessione in G.U. esonera dalla notifica nei confronti del debitore richiesta dall'art. 1264 c.c., divenendo la pubblicazione dell'avviso in G.U. uno strumento idoneo a tale fine e non invece a dimostrare l'intervenuta cessione (ed il perfezionamento) del credito azionato, la sfortunata dicitura di cui al “parziale contratto di cessione”, che rimanda de relato alla individuazione dei crediti ceduti di cui all'allegato A (separatamente allegato pur essendo parte integrante del rapporto) non consente affatto di individuare quali sarebbero i singoli crediti ceduti. E la scarna e generica dicitura sopra richiamata: “tutti i crediti pecuniari derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza” non aiuta l'interprete ad addivenire a univoche conclusioni, anche considerato che non si conosce dai documenti allegati (né è stato spiegato dalla società appellante) quale sarebbe l'effettivo numero di pratica interna (comunque non opponibile né fidefacente) assegnato alla ritenuta parte finanziata/debitrice, il rapporto ID e la forma tecnica di erogazione del credito, tanto generica quanto non riconducibile alla natura del rapporto finanziato ed alla posizione sostanziale del debitore, di talché gli elementi così affiorati non consentono di poter individuare, comunque senza margini di incertezza i rapporti oggetto di cessione (cfr.
pagina 5 di 10 Cass. n. 31188/2017, nonché Cass. n. 4277/2023).
Per sue proprie deficienze il contratto di cessione (prova principe da sottoporre al vaglio in caso di contestazione della legittimazione o, meglio, della titolarità del diritto controverso in capo alla S.p.v. come nel caso che occupa) non raggiunge quell'apprezzabile chiarezza, idonea a suffragare la posizione sostanziale dell'appellante e, del pari, per suoi propri elementi deficitari, la G.U., ovvero l'estratto dell'avviso di cessione ex art. 58 Tub (Cass. n. 3405 del 6.2.2024) non consente di individuare il singolo rapporto ceduto né il soggetto cui sia precisamente riferibile, e ciò neppure ricorrendo all'esame dell'allegato A separatamente prodotto, posta la non coincidenza del credito di cui al mutuo ipotecario chirografario con quello che risulterebbe dall'allegato A alla cessione.
Ma vi è di più. Anzitutto deve darsi atto che l'avviso di cessione (v. doc. n. 2 – fascicolo appellante) è stato pubblicato su istanza della sola S.p.v. asseritamente cessionaria e non anche della cedente (e dunque tale elemento rimane inequivocamente soltanto un mero valore indiziario dell'operazione: cfr. Cass. n. 17944/2023), rilevando che i criteri identificativi del credito ceduto proprio indicati nella G.U. sono disallineati dalla fattispecie concreta, ove non risulta possibile esaminare la totalità delle intervenute cessioni asseritamente perfezionatesi in data 12.6.2018 (come indicato nell'avviso in
G.U.), non risulta consultabile l'allegato A pur parte integrante dello scarno di contratto di cessione prodotto (quello tra e e non può comunque farsi CP_10 CP_3 riferimento alla dichiarazione unilaterale della cedente, documento che, peraltro, è pur privo di paternità recando una sottoscrizione illeggibile di “un procuratore”. Non aiuta neppure il citato e delimitato perimetro temporale dei crediti asseritamente ceduti ovvero: “finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017”, “espressioni late” queste, che, a ben guardare, al di là dell'intrinseca genericità ed indeterminatezza, divengono proprio espressioni “prive di significato” (cfr. in termini Cass. ord. n. 16368 del 17.6.2025).
Del resto, il contratto di mutuo fondiario costituisce - si badi a intendimento generale e astratto - ex se titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (v. doc. n. 1 – fascicolo opposizione appellata) ed il rilievo per cui al punto n. 8 del ricorso monitorio
(doc. n. 4, pag. n. 4 – fascicolo appellata) la dava atto che la Banca non CP_3
pagina 6 di 10 aveva rinunciato al proprio credito, intendendo così precostituirsi un titolo valido ed efficace ricorrendo alla pretesa monitoria, è idoneo a sottolineare la natura precaria non soltanto del titolo esecutivo azionato ma, piuttosto, la sua inclusione nel rapporto di cessione al fine di eludere ogni eccezione del caso, ivi compreso il ritenuto difetto di titolarità sostanziale del diritto controverso.
Ciò evidenzia che l'opposizione all'esecuzione era ereditata dal pignoramento immobiliare notificato a nel corso del 2015, fondato però sul contratto Controparte_2 di mutuo fondiario ipotecario cui era stata apposta la formula esecutiva (v. doc. n. 2 del fascicolo di opposizione dell'appellata), mentre l'autonoma richiesta monitoria di
è del 7.2.2022 (v. doc. n. 4 del fascicolo dell'appellata). Anche da tale Parte_1 condotta processuale emerge l'incertezza del credito azionato e, ancor più, la titolarità effettiva del credito portato dal rapporto sottostante (il contratto di mutuo fondiario ipotecario), posto che inutile sarebbe stato precostituirsi altro titolo costituito dal d.i. se non vi fosse stato l'obiettivo di ottenere un ulteriore titolo esecutivo per il mutamento sostanziale, dalla parte attiva, ovvero del soggetto giuridico pretendente il credito, cioè la S.p.v., col fine ultimo di evitare eccezioni paralizzanti proprio la titolarità del soggetto che si assume(va) creditore.
E posto che oggetto di analisi al fine di valutare la sussistenza della legitimatio ad causam è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, rilevando la prospettazione della stessa, come la titolarità passiva dell'azione dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio (cfr. tra le tante Cass. 30207/2024), e che la prima mancherà nel caso in cui dalla prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o al convenuto (o all'interveniente), mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, ovvero alla fondatezza della domanda, qui rileva l'ultimo con conseguente necessità di un accertamento complessivo sugli elementi integranti la titolarità del credito (cfr. anche
Cass. Ord. n. 34373 del 7.12.2023, Cass. n. 34889/2023 e Cass. n. 15010/2024).
Ciò precisato, la pronuncia di prime cure va condivisa nella parte in cui evidenzia proprio il punto più debole dell'operazione di cartolarizzazione qui esaminata, ovvero pagina 7 di 10 l'inutilità dell'Allegato A che non consente di risalire né alla natura del preciso rapporto ceduto, né all'entità del credito ceduto, né, soprattutto, all'identità della presunta debitrice, avendo attivato involontariamente meccanismi d'uso unilaterale e di pura latenza da cui non può che insorgere maggiore incertezza, come, appunto il numero di
NDG, la forma tecnica di erogazione del credito, ed il rapporto ID.
Peraltro, va osservato - sempre tenendo presente che la pubblicazione in G.U. della cessione in blocco sostituisce solo la notifica dell'avvenuta cessione, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l'avvenuta notifica della cessione e non altro (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 22151/2019) - che il fatto di determinare il perimetro temporale dei generici rapporti di credito oggetto di cessione in blocco (nel caso di specie dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 2017) non giova all'appellante essendo stato affermato dalla Corte suprema che quando l'asserita cessione ha per oggetto crediti maturati in un lunghissimo arco temporale una siffatta indicazione non legittima l'affermazione che la presunzione, e la conseguente valutazione di merito, possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti perché la dicitura generica e la ricomprensione dei rapporti in un lungo arco temporale non sarebbero idonei a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni in ordine all'effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa (cfr. Cass. n. 10742 del 23.4.2025).
In conclusione, non è possibile accertare la titolarità del diritto sostanziale vantato dalla presunta cessionaria, giacché gli elementi complessivamente considerati non consentono di ricondurre, senza margini di incertezza, il rapporto finanziato di cui era garante e terza datrice di ipoteca al credito preteso dalla Controparte_2 CP_5
Tale dirimente e pregiudiziale questione è assorbente rispetto al secondo motivo di appello inerente alla annosa questione del c.d. mutuo condizionato.
Può soltanto affermarsi, incidenter tantum, che le SS. UU. della Corte di cassazione hanno risolto, la portata della esecutività del titolo ex art. 474 c.p.c. con riferimento al c.d. contratto di mutuo condizionato, stabilendo che: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura
pagina 8 di 10 privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. SS. UU. n. 5968 del 6.03.2025).
Nel caso di specie, a ben guardare, l'art. 2 del contratto di finanziamento
(“erogazione”) 2.3.2011 prevedeva l'erogazione della somma richiesta alla CP_4 sospensivamente condizionata (con risoluzione attivabile dalla in caso di mancata CP_4 evasione degli incombenti) ad una serie di adempimenti, concedendo alla parte mutuataria un termine di sessanta giorni per adempiere alle incombenze pattuite alle lettere a) – e). Si tratta di una datio sospensivamente condizionata ad una serie di incombenze in capo alla parte finanziata e non di un c.d. “deposito irregolare”, rapporto di cui la Corte di legittimità si è occupata nella richiamata pronuncia.
La portata del principio in questione è dunque estesa, ma non potrebbe ricomprendere (quantomeno per esigenza di certezza del diritto più che di prassi negoziale) ogni ipotesi di erogazione differita della somma mutuata, ciò che nel pensiero della Corte di legittimità costituisce “operazione contabile” (come nel caso del c.d.
“mutuo solutorio”), ciò che potrebbe stridere con la considerazione che il mutuo è negozio reale, non già ad effetti reali, con la conseguenza che, rimane più di una perplessità per il caso in cui l'erogazione della somma avvenga pur in tempi differiti alla stipula del negozio e venga sospensivamente condizionata ad oneri, sotto pena di risoluzione, assegnati dalla alla parte finanziata. CP_4
Il Collegio non ignora il dibattito sulla questione inerente la titolarità del credito in capo alla che si assume cessionaria, né i mutamenti di indirizzo atti a mettere luce CP_5 nella posizione contestata, anche oggetto di approfondite indagini da parte dei Giudici di legittimità, pur ripresi da recentissime pronunce di merito, tuttavia tali elementi non possono comportare la complessiva revisione delle spese di lite nel senso di disporre l'integrale compensazione delle stesse. E non consentono, come preteso dall'appellata nelle sue conclusioni, di poter aggravare la posizione dell'appellante disponendo la sua condanna per lite temeraria, peraltro genericamente avanzata ex art. 96 c.p.c.
L'appello va dunque rigettato.
Ciò precisato, le spese si liquidano per la soccombenza del grado come in pagina 9 di 10 dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, escludendo la fase istruttoria, non svolta, e prendendo atto che il difensore dell'appellata si è dichiarato antistatario per spese e compensi professionali.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da CP_3 condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di CP_3 lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida Controparte_2 in € 8.400,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 16.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente Rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 394/2023;
promossa da:
2 c.f. e p.i.v.a. , con sede legale in Conegliano (TV), via V. Parte_1 P.IVA_1
Alfieri n. 1 e, per essa, quale mandataria con sede Controparte_1 legale in San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea 6/A-6/B, rappresentata e difesa dall' Avv. Pietro Morichelli (domicilio digitale e indirizzo p.e.c:
; Email_1 appellante
contro
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Giorgi, Controparte_2 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, viale Treviri n. 202 (p.e.c.
; Email_2
appellata
pagina 1 di 10 Oggetto: azione di condanna al pagamento di credito derivante da contratto di mutuo condizionato.
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note per la trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
2 ha impugnato la sentenza n. 268/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Spoleto ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. (nel procedimento R.G.C. n. 2633/202) in data
13.4.2023 e depositata in pari data, con la quale veniva accolta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615-bis c.p.c. (avverso pignoramento immobiliare) avanzata da che aveva poi introdotto la fase di merito del giudizio di cognizione. Controparte_2
L'appello è stato affidato a due motivi: col primo, rubricato: “La fondatezza della domanda preliminare di merito attinente alla titolarità della situazione giuridica controversa in capo alla , la società coinvolta nell'operazione di cartolarizzazione ha CP_3 contestato la pronuncia di primo grado con particolare riferimento alle statuizioni con cui è stato ritenuto insufficiente l'avviso di pubblicazione della cessione in G.U. ai sensi dell'art. 58, c. 2 TUB, per riconoscere la titolarità attiva della S.P.V. assuntasi cessionaria del credito di nei confronti di Controparte_4 Controparte_2
Col secondo motivo sul presupposto della “idoneità del mutuo condizionato a costituire valido titolo esecutivo”, ha criticato le statuizioni con cui è stato escluso che il mutuo fondiario e ipotecario al tempo stipulato da col rogito del notaio Controparte_2 dr. di , il 2.3.2011 per la somma di € 160.000,00, potesse assurgere Persona_1 CP_4
a valido titolo esecutivo ex art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c., imponendo al mutuatario precisi obblighi di natura condizionata (condizione sospensiva risolutiva) a fronte della erogazione della somma infine mutuata dall'istituto di credito.
Con comparsa si è costituita deducendo che: per quanto disposto Controparte_2 dalla letteralità del contratto di mutuo in questione, ed in particolare con riferimento all'art. 2, la non aveva contestualmente erogato alla parte finanziata (rectius: CP_4
“terza datrice di ipoteca”) la somma richiesta ma, anzi, come comprovato dall'estratto conto depositato l'istituto di credito aveva erogato l'importo di € 158.800,00 soltanto il
23.3.2011, a oltre due settimane dalla stipula del mutuo, sicché l'atto, il cui pagina 2 di 10 perfezionamento era stato rimandato ad una data futura e incerta, aveva perso la sua natura di “contratto reale” (imperfetto per difetto di “traditio”) e, quindi, la valida natura di titolo esecutivo, non avendo avuto la potenziale mutuataria la disponibilità giuridica e materiale della somma richiesta all'istituto di credito;
la natura condizionata del titolo sarebbe stata finanche ammessa dall'istituto di credito (rectius: dalla Controparte_5 che, a seguito del fallimento della debitrice aveva chiesto al Controparte_6
Tribunale un d.i. attivabile nei confronti della garante e terzo datore di ipoteca CP_2
non sarebbe comunque possibile ricondurre il credito vantato dalla cessionaria
[...]
a quelli che sarebbero stati oggetto di cessione per un difetto probatorio riscontrabile nel grado che precede.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.5.2025.
Si precisa, sin da ora, che la questione sul difetto di titolarità del credito in capo alla società che si assume cessionaria - questione per vero già sollevata dall'appellata in sede di opposizione all'esecuzione - è assorbente rispetto l'indagine sulla natura del titolo azionato.
In primo grado la società cessionaria aveva depositato documenti a supporto dell'intervenuta cessione del credito, giusta operazione di cartolarizzazione e cessioni di crediti da poi Controparte_4 Controparte_7
Va accolta anzitutto, per quanto di ragione, la sollevata e reiterata eccezione dell'appellata di inammissibilità dei “doc. nn. 4 e 5” di produzione avversaria, ovvero il contratto di cessione con allegato A, e la dichiarazione della Banca cedente. Invero, rispetto al primo grado di giudizio, la società che si assume cessionaria ha qui prodotto i documenti nomati “contratto di cessione crediti con allegato A firmato” e “dichiarazione di cessione , che non riproducono la riproposizione dei documenti Controparte_6 già inseriti nel fascicolo di primo grado, sicché tale documentazione, non già ritualmente depositata, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. perché non di formazione successiva al deposito della pronuncia di primo grado né derivata da fatti costitutivi sopravvenuti che possano giustificare la produzione.
Per vero, il sovrabbondante contratto di cessione di crediti allegato dall'appellante
(di nn. 232 pagine), comprensivo di allegato A include, pur in ridotta composizione,
pagina 3 di 10 l'originario contratto di cessione dei crediti da a Controparte_4 già rubricato al doc. n.1 (di nn. 39 pagine). CP_3
Va ora valutata la documentazione (ammissibile) che giustificherebbe la fondatezza dell'azione intrapresa dalla ovvero i Parte_2 doc. nn. 1 (contratto di cessione , n. 2 (Gazzetta Ufficiale del 16.6.2018, CP_8 foglio inserzioni n.69-1), n.
2-bis (avviso di cessione pubblicato in G.U. Estratto) e n. 3
(Allegato A alla cessione estratto ) già prodotti in primo grado. CP_6
Quanto al contratto di cessione dei crediti, posto che l'Allegato “A” risulta
“intenzionalmente lasciato in bianco”, si sostiene che il portafoglio dei crediti ceduti
(cessione a titolo oneroso e pro-soluto, more solito) da a Controparte_4 sarebbe esattamente individuabile “all'interno del documento di CP_3 identificazione dei crediti di cui all'Allegato A (documento di identificazione dei Crediti), redatto dalla Banca cedente e contenente l'elenco dei Crediti e, con riferimento a ciascuno di tali crediti:
a) l'indicazione del numero di pratica;
b) l'indicazione del numero di codice identificativo del cliente e, nel caso di Crediti derivanti da finanziamenti, la forma tecnica del finanziamento al Contr momento dell'erogazione; c) il totale di credito alla data di individuazione dei crediti […]”.
Ora, dalla lettura del documento in combinato disposto con il doc. n. 3 (l'allegato A in forma consultabile), emerge il numero di NDG (anagrafica interna della Banca), il rapporto ID (numero identificativo interno assegnato della Banca) e, per quel che interessa, la “forma tecnica”, cioè la modalità di concessione del finanziamento.
Tali emergenze documentali vanno lette unitamente alla G.U. (pag. nn. 10 e ss.) ed all'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. (doc. nn. 2 e 2-bis), dal quale si evince che la società aveva concluso in data 12.6.2018, due contratti di CP_3 cessione di crediti pecuniari ai sensi della legge sulla cartolarizzazione (rispettivamente il “contratto di cessione ” ed il “contratto di cessione Controparte_4 CP_7
”) acquisendo pro soluto dalle banche cedenti: “[…] tutti i crediti pecuniari
[...]
(derivanti, “tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari”) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione
e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza e derivanti dalla seguente tipologia di rapporti: finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017 […]”.
pagina 4 di 10 Ora, posto che “è dovere del giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” dovendo ritenere che “la prova della legitimatio ad causam ben può essere colmata [anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione” (Cfr. Cass. ord. 5478/2024), le indicazioni complessivamente rinvenute, valutate alla stregua di argomenti di prova, stante la carenza della dimostrazione dell'intervenuta cessione (il rapporto di cessione è soltanto parzialmente allegato e consultabile per le ridette nn. 39 pagine, e difetta l'allegazione dell'altro contratto di cessione pur dirimente a far luce sul rapporto sottostante e soprattutto sulla continuità della cessione) e ferma l'inammissibilità dei ridetti documenti per allegazione tardiva
(appunto i doc. nn. 4 e 5 di parte appellante), non risulta lineare la riconduzione del rapporto principale e, quindi, del credito asseritamente ceduto alla e attivato nei CP_5 confronti di se non con apprezzabili margini di incertezza. Controparte_2
Invero, posto che l'avviso di pubblicazione della intervenuta cessione in G.U. esonera dalla notifica nei confronti del debitore richiesta dall'art. 1264 c.c., divenendo la pubblicazione dell'avviso in G.U. uno strumento idoneo a tale fine e non invece a dimostrare l'intervenuta cessione (ed il perfezionamento) del credito azionato, la sfortunata dicitura di cui al “parziale contratto di cessione”, che rimanda de relato alla individuazione dei crediti ceduti di cui all'allegato A (separatamente allegato pur essendo parte integrante del rapporto) non consente affatto di individuare quali sarebbero i singoli crediti ceduti. E la scarna e generica dicitura sopra richiamata: “tutti i crediti pecuniari derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza” non aiuta l'interprete ad addivenire a univoche conclusioni, anche considerato che non si conosce dai documenti allegati (né è stato spiegato dalla società appellante) quale sarebbe l'effettivo numero di pratica interna (comunque non opponibile né fidefacente) assegnato alla ritenuta parte finanziata/debitrice, il rapporto ID e la forma tecnica di erogazione del credito, tanto generica quanto non riconducibile alla natura del rapporto finanziato ed alla posizione sostanziale del debitore, di talché gli elementi così affiorati non consentono di poter individuare, comunque senza margini di incertezza i rapporti oggetto di cessione (cfr.
pagina 5 di 10 Cass. n. 31188/2017, nonché Cass. n. 4277/2023).
Per sue proprie deficienze il contratto di cessione (prova principe da sottoporre al vaglio in caso di contestazione della legittimazione o, meglio, della titolarità del diritto controverso in capo alla S.p.v. come nel caso che occupa) non raggiunge quell'apprezzabile chiarezza, idonea a suffragare la posizione sostanziale dell'appellante e, del pari, per suoi propri elementi deficitari, la G.U., ovvero l'estratto dell'avviso di cessione ex art. 58 Tub (Cass. n. 3405 del 6.2.2024) non consente di individuare il singolo rapporto ceduto né il soggetto cui sia precisamente riferibile, e ciò neppure ricorrendo all'esame dell'allegato A separatamente prodotto, posta la non coincidenza del credito di cui al mutuo ipotecario chirografario con quello che risulterebbe dall'allegato A alla cessione.
Ma vi è di più. Anzitutto deve darsi atto che l'avviso di cessione (v. doc. n. 2 – fascicolo appellante) è stato pubblicato su istanza della sola S.p.v. asseritamente cessionaria e non anche della cedente (e dunque tale elemento rimane inequivocamente soltanto un mero valore indiziario dell'operazione: cfr. Cass. n. 17944/2023), rilevando che i criteri identificativi del credito ceduto proprio indicati nella G.U. sono disallineati dalla fattispecie concreta, ove non risulta possibile esaminare la totalità delle intervenute cessioni asseritamente perfezionatesi in data 12.6.2018 (come indicato nell'avviso in
G.U.), non risulta consultabile l'allegato A pur parte integrante dello scarno di contratto di cessione prodotto (quello tra e e non può comunque farsi CP_10 CP_3 riferimento alla dichiarazione unilaterale della cedente, documento che, peraltro, è pur privo di paternità recando una sottoscrizione illeggibile di “un procuratore”. Non aiuta neppure il citato e delimitato perimetro temporale dei crediti asseritamente ceduti ovvero: “finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017”, “espressioni late” queste, che, a ben guardare, al di là dell'intrinseca genericità ed indeterminatezza, divengono proprio espressioni “prive di significato” (cfr. in termini Cass. ord. n. 16368 del 17.6.2025).
Del resto, il contratto di mutuo fondiario costituisce - si badi a intendimento generale e astratto - ex se titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (v. doc. n. 1 – fascicolo opposizione appellata) ed il rilievo per cui al punto n. 8 del ricorso monitorio
(doc. n. 4, pag. n. 4 – fascicolo appellata) la dava atto che la Banca non CP_3
pagina 6 di 10 aveva rinunciato al proprio credito, intendendo così precostituirsi un titolo valido ed efficace ricorrendo alla pretesa monitoria, è idoneo a sottolineare la natura precaria non soltanto del titolo esecutivo azionato ma, piuttosto, la sua inclusione nel rapporto di cessione al fine di eludere ogni eccezione del caso, ivi compreso il ritenuto difetto di titolarità sostanziale del diritto controverso.
Ciò evidenzia che l'opposizione all'esecuzione era ereditata dal pignoramento immobiliare notificato a nel corso del 2015, fondato però sul contratto Controparte_2 di mutuo fondiario ipotecario cui era stata apposta la formula esecutiva (v. doc. n. 2 del fascicolo di opposizione dell'appellata), mentre l'autonoma richiesta monitoria di
è del 7.2.2022 (v. doc. n. 4 del fascicolo dell'appellata). Anche da tale Parte_1 condotta processuale emerge l'incertezza del credito azionato e, ancor più, la titolarità effettiva del credito portato dal rapporto sottostante (il contratto di mutuo fondiario ipotecario), posto che inutile sarebbe stato precostituirsi altro titolo costituito dal d.i. se non vi fosse stato l'obiettivo di ottenere un ulteriore titolo esecutivo per il mutamento sostanziale, dalla parte attiva, ovvero del soggetto giuridico pretendente il credito, cioè la S.p.v., col fine ultimo di evitare eccezioni paralizzanti proprio la titolarità del soggetto che si assume(va) creditore.
E posto che oggetto di analisi al fine di valutare la sussistenza della legitimatio ad causam è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio, rilevando la prospettazione della stessa, come la titolarità passiva dell'azione dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio (cfr. tra le tante Cass. 30207/2024), e che la prima mancherà nel caso in cui dalla prospettazione della domanda o delle difese della parte convenuta emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore o al convenuto (o all'interveniente), mentre la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, ovvero alla fondatezza della domanda, qui rileva l'ultimo con conseguente necessità di un accertamento complessivo sugli elementi integranti la titolarità del credito (cfr. anche
Cass. Ord. n. 34373 del 7.12.2023, Cass. n. 34889/2023 e Cass. n. 15010/2024).
Ciò precisato, la pronuncia di prime cure va condivisa nella parte in cui evidenzia proprio il punto più debole dell'operazione di cartolarizzazione qui esaminata, ovvero pagina 7 di 10 l'inutilità dell'Allegato A che non consente di risalire né alla natura del preciso rapporto ceduto, né all'entità del credito ceduto, né, soprattutto, all'identità della presunta debitrice, avendo attivato involontariamente meccanismi d'uso unilaterale e di pura latenza da cui non può che insorgere maggiore incertezza, come, appunto il numero di
NDG, la forma tecnica di erogazione del credito, ed il rapporto ID.
Peraltro, va osservato - sempre tenendo presente che la pubblicazione in G.U. della cessione in blocco sostituisce solo la notifica dell'avvenuta cessione, sicché dimostrando di avere effettuato la pubblicazione si prova l'avvenuta notifica della cessione e non altro (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 22151/2019) - che il fatto di determinare il perimetro temporale dei generici rapporti di credito oggetto di cessione in blocco (nel caso di specie dal 1 gennaio 1970 al 31 dicembre 2017) non giova all'appellante essendo stato affermato dalla Corte suprema che quando l'asserita cessione ha per oggetto crediti maturati in un lunghissimo arco temporale una siffatta indicazione non legittima l'affermazione che la presunzione, e la conseguente valutazione di merito, possa fondarsi sui necessari indizi gravi, precisi e concordanti perché la dicitura generica e la ricomprensione dei rapporti in un lungo arco temporale non sarebbero idonei a fondare di per sé una raggiunta prova per presunzioni in ordine all'effettiva ricomprensione nella medesima anche del credito oggetto di causa (cfr. Cass. n. 10742 del 23.4.2025).
In conclusione, non è possibile accertare la titolarità del diritto sostanziale vantato dalla presunta cessionaria, giacché gli elementi complessivamente considerati non consentono di ricondurre, senza margini di incertezza, il rapporto finanziato di cui era garante e terza datrice di ipoteca al credito preteso dalla Controparte_2 CP_5
Tale dirimente e pregiudiziale questione è assorbente rispetto al secondo motivo di appello inerente alla annosa questione del c.d. mutuo condizionato.
Può soltanto affermarsi, incidenter tantum, che le SS. UU. della Corte di cassazione hanno risolto, la portata della esecutività del titolo ex art. 474 c.p.c. con riferimento al c.d. contratto di mutuo condizionato, stabilendo che: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura
pagina 8 di 10 privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cass. SS. UU. n. 5968 del 6.03.2025).
Nel caso di specie, a ben guardare, l'art. 2 del contratto di finanziamento
(“erogazione”) 2.3.2011 prevedeva l'erogazione della somma richiesta alla CP_4 sospensivamente condizionata (con risoluzione attivabile dalla in caso di mancata CP_4 evasione degli incombenti) ad una serie di adempimenti, concedendo alla parte mutuataria un termine di sessanta giorni per adempiere alle incombenze pattuite alle lettere a) – e). Si tratta di una datio sospensivamente condizionata ad una serie di incombenze in capo alla parte finanziata e non di un c.d. “deposito irregolare”, rapporto di cui la Corte di legittimità si è occupata nella richiamata pronuncia.
La portata del principio in questione è dunque estesa, ma non potrebbe ricomprendere (quantomeno per esigenza di certezza del diritto più che di prassi negoziale) ogni ipotesi di erogazione differita della somma mutuata, ciò che nel pensiero della Corte di legittimità costituisce “operazione contabile” (come nel caso del c.d.
“mutuo solutorio”), ciò che potrebbe stridere con la considerazione che il mutuo è negozio reale, non già ad effetti reali, con la conseguenza che, rimane più di una perplessità per il caso in cui l'erogazione della somma avvenga pur in tempi differiti alla stipula del negozio e venga sospensivamente condizionata ad oneri, sotto pena di risoluzione, assegnati dalla alla parte finanziata. CP_4
Il Collegio non ignora il dibattito sulla questione inerente la titolarità del credito in capo alla che si assume cessionaria, né i mutamenti di indirizzo atti a mettere luce CP_5 nella posizione contestata, anche oggetto di approfondite indagini da parte dei Giudici di legittimità, pur ripresi da recentissime pronunce di merito, tuttavia tali elementi non possono comportare la complessiva revisione delle spese di lite nel senso di disporre l'integrale compensazione delle stesse. E non consentono, come preteso dall'appellata nelle sue conclusioni, di poter aggravare la posizione dell'appellante disponendo la sua condanna per lite temeraria, peraltro genericamente avanzata ex art. 96 c.p.c.
L'appello va dunque rigettato.
Ciò precisato, le spese si liquidano per la soccombenza del grado come in pagina 9 di 10 dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio, escludendo la fase istruttoria, non svolta, e prendendo atto che il difensore dell'appellata si è dichiarato antistatario per spese e compensi professionali.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da CP_3 condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., alla refusione delle spese di CP_3 lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida Controparte_2 in € 8.400,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 16.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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