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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/12/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ND AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5007/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. TOSANOTTI Parte_1 C.F._1
TT AN;
ATTORE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. RAPETTI LUCA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Parte convenuta pagina 2 di 5 FATTO E DIRITTO
1. Premesse e oggetto dell'opposizione
• riceve notifica di decreto ingiuntivo e atto di precetto per un credito professionale Parte_1 vantato dall'Avv. relativo ad attività svolta in un procedimento di ATP su un immobile a CP_1
Genova.
• Il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Genova per un importo di € 14.674,34.
2. Ricostruzione dei fatti secondo l'opponente
Parte
• sostiene che l'unico incontro diretto con l'Avv. sia avvenuto a fine 2019, su CP_1 presentazione dell'Avv. Rapetti.
• Da quel momento, ogni rapporto è stato gestito tramite l'Avv. Rapetti, che ha fatto da tramite per i pagamenti. Parte
• afferma di non aver mai sottoscritto procura o preventivo a favore dell'Avv. CP_1
3. Pagamenti effettuati pagina 3 di 5 Parte
• dichiara di aver consegnato, tramite l'Avv. Rapetti, numerose somme in contanti all'Avv. CP_1 tra settembre e dicembre 2020, per un totale di € 18.600.
• Tali pagamenti sarebbero documentati da estratti conto e da testimoni. Parte
• sostiene che quanto pagato supera quanto richiesto da e che, quindi, nulla sarebbe più CP_1 dovuto.
4. Critiche alle produzioni di controparte
• Viene contestata la validità e la datazione dei documenti prodotti da (procura, preventivo, CP_1 Parte ricorso ATP), ritenuti incongruenti e con firme non riconosciute da Parte
• afferma di non aver mai firmato tali documenti e si riserva di promuovere accertamento tecnico sulla grafia (art. 221 c.p.c.).
5. Eccezione di estinzione del credito e prescrizione
Parte
• sostiene che il credito è già stato estinto per avvenuto pagamento.
• In subordine, eccepisce la prescrizione del credito professionale, poiché l'attività dell'Avv. CP_1 sarebbe cessata nel 2021 e la richiesta di pagamento è stata avanzata solo nel 2025.
Si costituiva parte convenuta così argomentato in via preliminare:
La difesa del convenuto sostiene che il Tribunale di Genova sia incompetente a decidere sull'opposizione all'esecuzione promossa da Si richiama l'art. 615 e l'art. 480, terzo comma, c.p.c., secondo cui Parte_1 il giudice competente per l'opposizione all'esecuzione è quello indicato nel precetto, ovvero il Tribunale del luogo in cui l'esecuzione deve essere effettuata e dove risiede l'esecutato. Nel precetto notificato a Wax, è stato indicato come competente il Tribunale di Firenze, che corrisponde anche al luogo di notifica e alla residenza dell'esecutato (Wax). Non sussiste alcuna ragione per cui il Tribunale di Genova possa essere competente;
pertanto, si chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale e che il procedimento venga eventualmente trasferito al Tribunale di Firenze.
All'udienza del 17.12.25 le parti discutevano la causa insistendo nei rispettivi atti e conclusioni.
Deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale. Il giudice competente per l'opposizione all'esecuzione è quello indicato nel precetto, ovvero il Tribunale del luogo in cui l'esecuzione deve essere effettuata e dove risiede l'esecutato, ovvero Firenze.
La stessa parte opponente pare consapevole di ciò avendo instaurato analoga opposizione presso detto tribunale.
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
Il tribunale di Genova, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Firenze. pagina 4 di 5 Condanna parte opponente a rifondere le generali cpa ed IVA
Genova, il 18.12.25
spese a rifondere a parte convenuta spese che liquida in € 2.000,00 oltre spese il Giudice
ND AL
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
settima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ND AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5007/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. TOSANOTTI Parte_1 C.F._1
TT AN;
ATTORE
contro
:
(C.F. con il patrocinio degli avv. RAPETTI LUCA Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 Parte convenuta pagina 2 di 5 FATTO E DIRITTO
1. Premesse e oggetto dell'opposizione
• riceve notifica di decreto ingiuntivo e atto di precetto per un credito professionale Parte_1 vantato dall'Avv. relativo ad attività svolta in un procedimento di ATP su un immobile a CP_1
Genova.
• Il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Genova per un importo di € 14.674,34.
2. Ricostruzione dei fatti secondo l'opponente
Parte
• sostiene che l'unico incontro diretto con l'Avv. sia avvenuto a fine 2019, su CP_1 presentazione dell'Avv. Rapetti.
• Da quel momento, ogni rapporto è stato gestito tramite l'Avv. Rapetti, che ha fatto da tramite per i pagamenti. Parte
• afferma di non aver mai sottoscritto procura o preventivo a favore dell'Avv. CP_1
3. Pagamenti effettuati pagina 3 di 5 Parte
• dichiara di aver consegnato, tramite l'Avv. Rapetti, numerose somme in contanti all'Avv. CP_1 tra settembre e dicembre 2020, per un totale di € 18.600.
• Tali pagamenti sarebbero documentati da estratti conto e da testimoni. Parte
• sostiene che quanto pagato supera quanto richiesto da e che, quindi, nulla sarebbe più CP_1 dovuto.
4. Critiche alle produzioni di controparte
• Viene contestata la validità e la datazione dei documenti prodotti da (procura, preventivo, CP_1 Parte ricorso ATP), ritenuti incongruenti e con firme non riconosciute da Parte
• afferma di non aver mai firmato tali documenti e si riserva di promuovere accertamento tecnico sulla grafia (art. 221 c.p.c.).
5. Eccezione di estinzione del credito e prescrizione
Parte
• sostiene che il credito è già stato estinto per avvenuto pagamento.
• In subordine, eccepisce la prescrizione del credito professionale, poiché l'attività dell'Avv. CP_1 sarebbe cessata nel 2021 e la richiesta di pagamento è stata avanzata solo nel 2025.
Si costituiva parte convenuta così argomentato in via preliminare:
La difesa del convenuto sostiene che il Tribunale di Genova sia incompetente a decidere sull'opposizione all'esecuzione promossa da Si richiama l'art. 615 e l'art. 480, terzo comma, c.p.c., secondo cui Parte_1 il giudice competente per l'opposizione all'esecuzione è quello indicato nel precetto, ovvero il Tribunale del luogo in cui l'esecuzione deve essere effettuata e dove risiede l'esecutato. Nel precetto notificato a Wax, è stato indicato come competente il Tribunale di Firenze, che corrisponde anche al luogo di notifica e alla residenza dell'esecutato (Wax). Non sussiste alcuna ragione per cui il Tribunale di Genova possa essere competente;
pertanto, si chiede che venga dichiarata l'incompetenza territoriale e che il procedimento venga eventualmente trasferito al Tribunale di Firenze.
All'udienza del 17.12.25 le parti discutevano la causa insistendo nei rispettivi atti e conclusioni.
Deve essere accolta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale. Il giudice competente per l'opposizione all'esecuzione è quello indicato nel precetto, ovvero il Tribunale del luogo in cui l'esecuzione deve essere effettuata e dove risiede l'esecutato, ovvero Firenze.
La stessa parte opponente pare consapevole di ciò avendo instaurato analoga opposizione presso detto tribunale.
Spese al soccombente come per legge.
P.Q.M.
Il tribunale di Genova, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così decide
Dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del tribunale di Firenze. pagina 4 di 5 Condanna parte opponente a rifondere le generali cpa ed IVA
Genova, il 18.12.25
spese a rifondere a parte convenuta spese che liquida in € 2.000,00 oltre spese il Giudice
ND AL
pagina 5 di 5