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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.3830 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 3830 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 10:20 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. CESARE Controparte_1
CARDILE
L'avv. CARDILE si riporta alla memoria e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3830 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3830 /2023
( nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_1
MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 21.07.2015 rep. n. 80974/21569 per notaio di Roma;
Persona_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 07.12.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 29.12.2023) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
2 Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata l'08.11.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ed ha accertato che: “posso affermare che le affezioni del sig. Parte_1
come già riconosciuto in fase amministrativa non determinano, sia al momento della presentazione della domanda amministrativa che allo stato attuale, una incapacità alla deambulazione autonoma
e/o la necessità di assistenza continua per carenza all'espletamento degli atti quotidiani della vita
(L. 18/80 e 508/88).
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso Per_ di ritenere che: “Rispetto a quanto rilevato nella sua CTU dal dott. , all'atto della visita attuale, ho riscontrato sia nell'esame obbiettivo che nella documentazione sanitaria prodotta in tempi successivi alla visita per ATP, un quadro sostanzialmente sovrapponibile. Il ricorrente presenta una riduzione della capacità deambulatoria, ma è ancora in grado di cambiare posizione
e di deambulare in maniera autonoma, inoltre non ho rilevato una riduzione delle capacità prassiche tale da determinare una incapacità di attendere in maniera autonoma agli atti fondamentali della vita. Alla luce di quanto sopra, condividendo le considerazioni a suo tempo
Per_ espresse nella sua relazione dal dott. , giudico che il sig. per le infermità al Parte_1
momento riscontrate, sia da considerarsi invalido al 100%, ma che non sussistano i requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento”.
All'udienza del 21.01.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né del riconoscimento dello status di portatore di
3 handicap in condizioni di gravità, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 29.12.2023 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 10.11.2024 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 21/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2023 / 3830 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 gennaio 2025, alle ore 10:20 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per l'avv. MARCEDONE IVANO , oggi sostituito dall'avv. CESARE Controparte_1
CARDILE
L'avv. CARDILE si riporta alla memoria e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3830 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 21/01/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3830 /2023
( nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Pachino (SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI Salvatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CP_1
MARCEDONE Ivano per mandato generale alle liti del 21.07.2015 rep. n. 80974/21569 per notaio di Roma;
Persona_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n. 18/1980.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 07.12.2023 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 29.12.2023) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
2 Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2
depositata l'08.11.2023, non ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento ed ha accertato che: “posso affermare che le affezioni del sig. Parte_1
come già riconosciuto in fase amministrativa non determinano, sia al momento della presentazione della domanda amministrativa che allo stato attuale, una incapacità alla deambulazione autonoma
e/o la necessità di assistenza continua per carenza all'espletamento degli atti quotidiani della vita
(L. 18/80 e 508/88).
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1
contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie del ricorrente, incorrendo in un grave errore valutativo.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona del dott. il quale, all'esito dell'esame peritale, confermava Persona_3
sostanzialmente i risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso Per_ di ritenere che: “Rispetto a quanto rilevato nella sua CTU dal dott. , all'atto della visita attuale, ho riscontrato sia nell'esame obbiettivo che nella documentazione sanitaria prodotta in tempi successivi alla visita per ATP, un quadro sostanzialmente sovrapponibile. Il ricorrente presenta una riduzione della capacità deambulatoria, ma è ancora in grado di cambiare posizione
e di deambulare in maniera autonoma, inoltre non ho rilevato una riduzione delle capacità prassiche tale da determinare una incapacità di attendere in maniera autonoma agli atti fondamentali della vita. Alla luce di quanto sopra, condividendo le considerazioni a suo tempo
Per_ espresse nella sua relazione dal dott. , giudico che il sig. per le infermità al Parte_1
momento riscontrate, sia da considerarsi invalido al 100%, ma che non sussistano i requisiti per la concessione della indennità di accompagnamento”.
All'udienza del 21.01.2025, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi infondata.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto né del riconoscimento dello status di portatore di
3 handicap in condizioni di gravità, né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 29.12.2023 a seguito di ATP:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 10.11.2024 a firma del dott. ; Persona_3
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1
con separato decreto;
- compensa le spese del giudizio.
Siracusa, 21/01/2025
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