Cass. civ., sez. II, sentenza 08/11/1974, n. 3442
CASS
Sentenza 8 novembre 1974

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La procura speciale ad litem per il giudizio di Cassazione, quando sia stata dalla parte conferita a due difensori affinche esplichino la loro funzione difensiva congiuntamente,non puo spiegare i suoi effetti se uno dei difensori manca del requisito indispensabile richiesto dagli artt 82 e 365 del codice di rito per assumere la difesa della parte dinanzi alla Corte suprema, cioe l'iscrizione nell'apposito albo.*

Perche si possa agire a difesa del possesso con l'Azione di reintegrazione, e necessario che vi sia stata privazione totale o parziale, in maniera violenta od occulta, del possesso della cosa (elemento obbiettivo) e che colui che ha operato tale privazione abbia agito contro la volonta manifesta o presunta del possessore (elemento soggettivo). Peraltro, una volta che sia stato accertato che la privazione del possesso e stata effettuata con violenza o clandestinita, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi che e in re ipsa, perche la violenza e la clandestinita implicano la consapevolezza di agire contro la volonta, manifesta o presunta, del possessore o del detentore della cosa. ( Conf 1281'73, mass n 363872; 3007'72, mass n 360767).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/11/1974, n. 3442
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3442
    Data del deposito : 8 novembre 1974

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