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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 17/12/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 1121/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile tra
, (c.f. ),; , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
,; , (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
), quali tutti figli e eredi legittimi del SI. , (c.f.
[...] Persona_1 [...]
), nato a [...] il [...], e deceduto a LA (Nu) C.F._4
il 15.08.2025, già attore nel presente procedimento, nonché nell'interesse della SI.ra , già attrice costituita in proprio e qui anche nella CP_2
qualità di coniuge ed erede legittimo del SI. con gli Avv. Persona_1
CE SU e;
Persona_1
ATTORI
e
, C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e si rivolgevano al Tribunale di Nuoro, Persona_1 CP_2
convenendo in giudizio l' , al fine di sentir Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così pronunciarsi:
1. In via preliminare: accertare il diritto degli attori ad accedere al proprio terreno dalla pubblica via (S.P. 3);
2. In via principale:
1) accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2043
c.c. per aver la stessa intercluso illegittimamente l'accesso al fondo di proprietà dei SI.ri e a seguito della Persona_1 CP_2
realizzazione, a cura della società appaltante in conformità al CP_5
progetto predisposto dalla convenuta, della pista ciclabile di cui alle premesse e, per l'effetto, 2) condannare l Controparte_3
al risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica ex art. 2058 c.c. in favore degli attori e, segnatamente, disfare – parzialmente – l'opera realizzata e ripristinare l'accesso al fondo di proprietà degli attori dalla pubblica via (S.P. 3), 3) provvedendo altresì a fissare un termine per l'adempimento, 4) nonché ex art. 614bis c.p.c. una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. 5) Condannare
l' al risarcimento del danno non Controparte_3
patrimoniale in favore degli odierni attori derivante dall'impossibilità di godere pienamente del loro bene, a far data dalla realizzazione dell'opera sino al ripristino dello status quo antea, in quella somma ritenuta congrua in giustizia.
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere non percorribile la via del risarcimento in forma specifica, condannare l Controparte_3
Pag. 2 di 7 al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per CP_3
equivalente nella misura ritenuta in giustizia, previo espletamento di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio idonea a quantificare il concreto pregiudizio sofferto;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatar”
, sebbene regolarmente citata, non si Controparte_6
costituiva in giudizio, restando contumace;
a seguito della morte di
, si costituivano in giudizio gli eredi , Persona_1 Parte_1
e , che si riportavano alle domande Controparte_1 Parte_2
già svolte dal proprio dante causa.
All'udienza dell'8 luglio 2025 il giudice dichiarava la contumacia del concenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie formulate dagli attori e rinviava la causa per la decisione.
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento, rinviava la causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la decisione al 2 dicembre 2025
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, deve essere ribadita la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli attori, dovendo essere applicata la giurisprudenza secondo la quale “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della
P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi
Pag. 3 di 7 dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica)” (Sez.U., ord. n.
6100 del 01/03/2023 (Rv. 667191); nel caso in esame, la lesione lamentata dagli attori non deriva dalla scelta amministrativa di costruire la pista ciclabile, ma dalle modalità operative che hanno determinato una lesione del diritto di proprietà, evitabile se nelle predette modalità si fossero osservati i canoni di diligenza e perizia
Venendo al merito della questione, la documentazione prodotta dagli attori ha dimostrato sia la sussistenza del diritto di proprietà degli attori sul terreno di cui si discorre, sia l'esistenza ab origine del varco di accesso dalla pubblica;
dalle fotografie prodotte dagli attori, si evince inoltre che nella costruzione della pista ciclabile conduceva al terreno di proprietà degli odierni attori, nessun varco veniva predisposto e, anzi, nel progetto redatto dalla convenuta l'accesso veniva integralmente intercluso, per cui gli attori venivano privati della possibilità di godere del proprio bene e veniva altresì preclusa agli stessi la possibilità di potervi accedere dalla pubblica via, ossia dalla S.P. 3, sin dal mese di aprile 2023, limitando così di fatto il pieno godimento del proprio bene.
Pag. 4 di 7 Non vi è dubbio, pertanto, che la convenuta debba essere condannata alla rimozione del tratto di barriera che impedisce l'accesso agli attori sul fondo di loro proprietà, stante l'intervenuta occlusione della via d'accesso all' area degli stessi perpetrata per il tramite di un manufatto che ne impedisce il passaggio esclusivo degli stessi, comporta la necessità del ripristino del diritto, attraverso l'eliminazione della barriera metallica spartitraffico tra la
Strada Provinciale n. 3 e la pista ciclabile per una lunghezza di circa 6 metri (vd. foto n. 3, doc. 15), così come realizzata negli altri accessi (vd. foto n. 1 e 2, doc. 15);
L''Unione dei Comuni del , nella sua qualità di committente dei CP_3
lavori per la realizzazione della menzionata pista ciclabile, ha infatti approvato un progetto esecutivo senza che nello stesso fosse previsto un accesso al fondo di proprietà degli odierni attori determinandone, a lavori appaltati ed eseguiti, l'interclusione rispetto all'originario accesso dalla pubblica via;
tale chiusura del varco d'accesso ha privato gli odierni attori del pieno godimento del proprio diritto di proprietà; pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rimozione della parte di barriera che impedisce agli attori l'accesso al proprio fondo, con la realizzazione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale così come realizzata negli altri accessi;
quale termine per l'adempimento, i lavori dovranno essere eseguiti prima della prossima stagione estiva in modo da poter consentire agli attori di fruire dell'accesso alla spiaggia, quindi quale termine per l'adempimento viene fissato il 28 febbraio 2026.
Passando alle ulteiori domande proposte, si deve premettere che l'art. 614- bis c.p.c. prevede che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che
Pag. 5 di 7 ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”; il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e deve valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue (vedi, sul punto, Sez.3, ord. n. 7927 del
23/03/2024, Rv. 670596 – 02), tenendo però anche conto che il provvedimento non”sia manifestamente iniquo”, e quindi dovendo pervenire ad un contemperamento delle esigenze delle parti.
Ora, tenendo conto che l'accesso al terreno serve agli attori non per raggiungere una abitazione, ma per poter parcheggiare l'autovettura ed avere quindi un più comodo accesso alla spiaggia, si ritiene equo fissare in
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa non può essere accolta, non avendo gli attori dimostrato, e neppure dedotto, l'impossibilità di accedere in altro modo alla spiaggia;
in altri termini, la mancanza di un accesso diretto non ha inciso in alcun modo sull'esercizio di un diritto (quale quello di accedere liberamente alla spiaggia), rendendolo soltanto più difficoltoso, per cui non sussistono i presupposti per la sussistenza di un danno risarcibile.
Pag. 6 di 7 La domanda degli attori deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione;
stante l'accoglimento parziale della domanda, la convenuta deve essere condannata al pagamento di due terzi delle spese di lite, con compensazione del rimanente terzo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente le domande attrici e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
in forma specifica ex art. 2058 c.c. in favore degli attori e, segnatamente, a disfare parzialmente l'opera realizzata e ripristinare l'accesso al fondo di proprietà degli attori dalla pubblica via (S.P. 3), fissando quale termine per l'adempimento il 28.2.2026 e ex art. 614-- c.p.c. la somma di denaro di €
50,00 dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
respinge la domande degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidati i suddeti due terzi in € 1.080,00 per la fase di studio, € 764,00 per la fase di studio, € 1.844,00 per la fase decisionale, oltre IVA e C.P.A., da distrarre in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensato il rimanente terzo.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE MONOCRATICA
N. R.G. 1121/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile tra
, (c.f. ),; , (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1
,; , (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_2 C.F._3
), quali tutti figli e eredi legittimi del SI. , (c.f.
[...] Persona_1 [...]
), nato a [...] il [...], e deceduto a LA (Nu) C.F._4
il 15.08.2025, già attore nel presente procedimento, nonché nell'interesse della SI.ra , già attrice costituita in proprio e qui anche nella CP_2
qualità di coniuge ed erede legittimo del SI. con gli Avv. Persona_1
CE SU e;
Persona_1
ATTORI
e
, C.F. , Controparte_3 P.IVA_1
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e si rivolgevano al Tribunale di Nuoro, Persona_1 CP_2
convenendo in giudizio l' , al fine di sentir Controparte_4
accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, così pronunciarsi:
1. In via preliminare: accertare il diritto degli attori ad accedere al proprio terreno dalla pubblica via (S.P. 3);
2. In via principale:
1) accertare la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2043
c.c. per aver la stessa intercluso illegittimamente l'accesso al fondo di proprietà dei SI.ri e a seguito della Persona_1 CP_2
realizzazione, a cura della società appaltante in conformità al CP_5
progetto predisposto dalla convenuta, della pista ciclabile di cui alle premesse e, per l'effetto, 2) condannare l Controparte_3
al risarcimento del danno patrimoniale in forma specifica ex art. 2058 c.c. in favore degli attori e, segnatamente, disfare – parzialmente – l'opera realizzata e ripristinare l'accesso al fondo di proprietà degli attori dalla pubblica via (S.P. 3), 3) provvedendo altresì a fissare un termine per l'adempimento, 4) nonché ex art. 614bis c.p.c. una somma di denaro dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento. 5) Condannare
l' al risarcimento del danno non Controparte_3
patrimoniale in favore degli odierni attori derivante dall'impossibilità di godere pienamente del loro bene, a far data dalla realizzazione dell'opera sino al ripristino dello status quo antea, in quella somma ritenuta congrua in giustizia.
3. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere non percorribile la via del risarcimento in forma specifica, condannare l Controparte_3
Pag. 2 di 7 al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per CP_3
equivalente nella misura ritenuta in giustizia, previo espletamento di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio idonea a quantificare il concreto pregiudizio sofferto;
4. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatar”
, sebbene regolarmente citata, non si Controparte_6
costituiva in giudizio, restando contumace;
a seguito della morte di
, si costituivano in giudizio gli eredi , Persona_1 Parte_1
e , che si riportavano alle domande Controparte_1 Parte_2
già svolte dal proprio dante causa.
All'udienza dell'8 luglio 2025 il giudice dichiarava la contumacia del concenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava le istanze istruttorie formulate dagli attori e rinviava la causa per la decisione.
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento, rinviava la causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la decisione al 2 dicembre 2025
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, deve essere ribadita la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli attori, dovendo essere applicata la giurisprudenza secondo la quale “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda risarcitoria, proposta dal privato nei confronti della
P.A., per i danni derivati alla proprietà privata in conseguenza di comportamenti colposi determinatisi nella fase di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, trovando essa fondamento nell'inosservanza di regole tecniche o di canoni di diligenza e prudenza nell'esecuzione dei lavori, senza investire scelte ed atti autoritativi
Pag. 3 di 7 dell'amministrazione medesima. (In applicazione del suddetto principio, la
S.C. - in relazione a vicenda in cui una società aveva agito per il conseguimento del risarcimento del danno prodotto da dedotte illegittime modalità esecutive di un'opera pubblica per effetto delle quali era ostacolato il transito dei mezzi nella sua proprietà - ha evidenziato che, nella fattispecie, era stata lamentata non già l'inesistenza o illegittimità di un provvedimento di approvazione del progetto in variante dell'opera pubblica, quanto l'esecuzione di quest'ultima con modalità tali da risultare lesive dei diritti che competevano alla predetta società quale proprietaria frontista, titolare del diritto di accesso alla via pubblica)” (Sez.U., ord. n.
6100 del 01/03/2023 (Rv. 667191); nel caso in esame, la lesione lamentata dagli attori non deriva dalla scelta amministrativa di costruire la pista ciclabile, ma dalle modalità operative che hanno determinato una lesione del diritto di proprietà, evitabile se nelle predette modalità si fossero osservati i canoni di diligenza e perizia
Venendo al merito della questione, la documentazione prodotta dagli attori ha dimostrato sia la sussistenza del diritto di proprietà degli attori sul terreno di cui si discorre, sia l'esistenza ab origine del varco di accesso dalla pubblica;
dalle fotografie prodotte dagli attori, si evince inoltre che nella costruzione della pista ciclabile conduceva al terreno di proprietà degli odierni attori, nessun varco veniva predisposto e, anzi, nel progetto redatto dalla convenuta l'accesso veniva integralmente intercluso, per cui gli attori venivano privati della possibilità di godere del proprio bene e veniva altresì preclusa agli stessi la possibilità di potervi accedere dalla pubblica via, ossia dalla S.P. 3, sin dal mese di aprile 2023, limitando così di fatto il pieno godimento del proprio bene.
Pag. 4 di 7 Non vi è dubbio, pertanto, che la convenuta debba essere condannata alla rimozione del tratto di barriera che impedisce l'accesso agli attori sul fondo di loro proprietà, stante l'intervenuta occlusione della via d'accesso all' area degli stessi perpetrata per il tramite di un manufatto che ne impedisce il passaggio esclusivo degli stessi, comporta la necessità del ripristino del diritto, attraverso l'eliminazione della barriera metallica spartitraffico tra la
Strada Provinciale n. 3 e la pista ciclabile per una lunghezza di circa 6 metri (vd. foto n. 3, doc. 15), così come realizzata negli altri accessi (vd. foto n. 1 e 2, doc. 15);
L''Unione dei Comuni del , nella sua qualità di committente dei CP_3
lavori per la realizzazione della menzionata pista ciclabile, ha infatti approvato un progetto esecutivo senza che nello stesso fosse previsto un accesso al fondo di proprietà degli odierni attori determinandone, a lavori appaltati ed eseguiti, l'interclusione rispetto all'originario accesso dalla pubblica via;
tale chiusura del varco d'accesso ha privato gli odierni attori del pieno godimento del proprio diritto di proprietà; pertanto, la convenuta deve essere condannata alla rimozione della parte di barriera che impedisce agli attori l'accesso al proprio fondo, con la realizzazione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale così come realizzata negli altri accessi;
quale termine per l'adempimento, i lavori dovranno essere eseguiti prima della prossima stagione estiva in modo da poter consentire agli attori di fruire dell'accesso alla spiaggia, quindi quale termine per l'adempimento viene fissato il 28 febbraio 2026.
Passando alle ulteiori domande proposte, si deve premettere che l'art. 614- bis c.p.c. prevede che “Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che
Pag. 5 di 7 ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”; il giudice, nella concreta determinazione della misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c., ha un potere discrezionale circoscritto dai parametri indicati dalla citata norma e deve valutare la proporzionalità della violazione dei diritti patrimoniali del debitore alla luce dello scopo legittimo che il creditore persegue (vedi, sul punto, Sez.3, ord. n. 7927 del
23/03/2024, Rv. 670596 – 02), tenendo però anche conto che il provvedimento non”sia manifestamente iniquo”, e quindi dovendo pervenire ad un contemperamento delle esigenze delle parti.
Ora, tenendo conto che l'accesso al terreno serve agli attori non per raggiungere una abitazione, ma per poter parcheggiare l'autovettura ed avere quindi un più comodo accesso alla spiaggia, si ritiene equo fissare in
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Quanto, infine, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa non può essere accolta, non avendo gli attori dimostrato, e neppure dedotto, l'impossibilità di accedere in altro modo alla spiaggia;
in altri termini, la mancanza di un accesso diretto non ha inciso in alcun modo sull'esercizio di un diritto (quale quello di accedere liberamente alla spiaggia), rendendolo soltanto più difficoltoso, per cui non sussistono i presupposti per la sussistenza di un danno risarcibile.
Pag. 6 di 7 La domanda degli attori deve essere quindi accolta nei limiti di cui in motivazione;
stante l'accoglimento parziale della domanda, la convenuta deve essere condannata al pagamento di due terzi delle spese di lite, con compensazione del rimanente terzo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente le domande attrici e, per l'effetto, condanna l' al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_3
in forma specifica ex art. 2058 c.c. in favore degli attori e, segnatamente, a disfare parzialmente l'opera realizzata e ripristinare l'accesso al fondo di proprietà degli attori dalla pubblica via (S.P. 3), fissando quale termine per l'adempimento il 28.2.2026 e ex art. 614-- c.p.c. la somma di denaro di €
50,00 dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;
respinge la domande degli attori di risarcimento del danno non patrimoniale;
condanna la convenuta al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidati i suddeti due terzi in € 1.080,00 per la fase di studio, € 764,00 per la fase di studio, € 1.844,00 per la fase decisionale, oltre IVA e C.P.A., da distrarre in favore del procuratore antistatario, dichiarando compensato il rimanente terzo.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 7 di 7