Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/01/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02012/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09529/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9529 del 2024, proposto da
Consorzio Tiburtino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Valeri e Sergio Gostoli, con domicilio eletto presso il loro studio in OM, viale G. Mazzini n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
OM LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento
previa adozione di idonee misure cautelari, dell’obbligo di OM LE, in adempimento agli impegni assunti con la Convenzione Urbanistica del 20.11.2007 (rep. 41179) e successiva integrazione del 22.12.2011 (rep. 12369), di prendere possesso del parcheggio interrato ubicato in OM, Viale Cingoli, realizzato dalla ricorrente nell’ambito della c.d. “Fase 1” dell’edificazione dell’Area “A” Comparto “R” del Piano Particolareggiato denominato “Comprensorio Direzionale Orientale Tiburtino”, approvato con D.G.R. Lazio n. 4 del 11.01.2002, nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dal Consorzio, in ragione del ritardo ad oggi accumulato dall’Amministrazione Capitolina nella presa in consegna del citato parcheggio interrato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OM LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto una controversia attinente all’esecuzione della convenzione urbanistica, stipulata il 20 novembre 2007 e successivamente integrata il 22 dicembre 2011, tra il Consorzio Tiburtino e OM LE.
2. Secondo quanto esposto dalla parte ricorrente:
(i) tale convenzione aveva ad oggetto la realizzazione e la cessione di opere a destinazione pubblica in favore dell’Amministrazione, in cambio del riconoscimento al Consorzio dell'equivalente cubatura e delle relative aree di pertinenza in compensazione (doc. 4 e 7 allegati dal ricorrente);
(ii) l’esecuzione della convenzione, suddivisa in due fasi, vedeva tra le opere di urbanizzazione incluse nella c.d. prima fase – oltre a quelle afferenti alla rete stradale, all’impianto fognante ed alla sistemazione a verde – la realizzazione di un parcheggio interrato in viale Giorgio Cingoli, del quale in questa sede si discute;
(iii) il Consorzio, negli anni successivi, eseguiva le opere di urbanizzazione incluse nella prima fase e, pertanto, chiedeva all’Amministrazione di procedere all’approvazione del collaudo, ai fini della presa in carico delle opere;
(iv) in ragione della controversia sorta con l’Amministrazione comunale in relazione a tale richiesta, il Consorzio promuoveva un giudizio dinanzi al TAR Lazio, conclusosi con la sentenza n. 13694/2020, che, in accoglimento del ricorso, dichiarava l’obbligo per OM LE di procedere all’approvazione del collaudo delle opere entro un certo termine, restando nelle more a carico della parte ricorrente la custodia e la manutenzione delle opere stesse (tale statuizione veniva confermata dal Consiglio di Stato, adito in appello, con la sentenza n. 1048/2022);
(v) con determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2021, OM LE (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) approvava il certificato di collaudo, inclusivo del parcheggio interrato di via Giorgio Cingoli (doc. 10 allegato dal ricorrente);
(vi) nei mesi successivi, l’Amministrazione prendeva possesso delle opere di urbanizzazione, ad eccezione del suddetto parcheggio;
(vii) pertanto il Consorzio, il 16 maggio 2024, con atto di diffida e messa in mora notificato tramite ufficiale giudiziario “ai sensi degli artt. 1206, 1207, 1208, 1209 e 1216 c.c. e 18 della Convenzione Urbanistica del 22 dicembre 2011”, intimava a OM LE di prendere possesso, entro 30 giorni dalla notifica, del citato parcheggio (doc. 11 allegato dal ricorrente);
(viii) in riscontro a tale diffida, con nota del 12 giugno 2024 (doc. 12 allegato dal ricorrente), il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio di OM LE invitava i competenti Uffici ed il Municipio IV a voler procedere all’immissione in possesso del parcheggio, convocando a tal fine un incontro in loco con il Consorzio, per il giorno 27 giugno 2024, ai fini della sottoscrizione del relativo verbale;
(ix) il Municipio IV, con nota del 21 giugno 2024 (doc. 13 allegato dal ricorrente), replicava tuttavia di non essere “competente” alla presa in carico e alla gestione dell’opera in oggetto e che, in ogni caso, “a causa della grave carenza di personale .... oltre all’assenza di specifiche risorse economiche da destinare alla manutenzione dell’immobile non sarebbe comunque posto nelle condizioni di gestire e manutenere adeguatamente il bene e quindi assumerne la detenzione”;
(x) conseguentemente, il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio, con nota del 24 giugno 2024 (doc. 14 allegato dal ricorrente), annullava l’incontro previsto per il 27 giugno, chiedendo contestualmente alla Direzione Generale di OM LE di “individuare con la massima sollecitudine la corretta attribuzione, nell’ambito delle strutture di OM LE, della competenza della presa in consegna e gestione del parcheggio interrato e dei relativi ascensori”.
3. Tutto ciò premesso, il Consorzio Tiburtino ha introdotto il presente giudizio, chiedendo di condannare OM LE alla presa in consegna del parcheggio interrato ed al risarcimento dei danni patrimoniali da esso subiti per effetto del ritardo accumulato nella presa in consegna, riservandosi la loro quantificazione nel corso del giudizio.
4. OM LE, costituitasi in giudizio, con memoria depositata 20 dicembre 2024, dopo aver osservato che i problemi di ripartizione delle competenze all’interno dell’Amministrazione comunale erano stati risolti da una nota del direttore generale di OM LE del 30 settembre 2024 (doc. 15 allegato dalla resistente) – ha sostenuto che la presa in consegna del parcheggio sarebbe in realtà impedita dagli inadempimenti del Consorzio e, segnatamente, dalla “mancanza di estintori, nonché di un impianto di rivelazione fumi esteso a tutta l’attività e di un impianto di allarme e diffusione sonora” nonché “dal fatto che la SCIA antincendio risulta ormai scaduta”.
A sostegno della propria tesi, ha richiamato la nota del 6 luglio 2022, con cui il Dipartimento Lavori Pubblici evidenziava delle anomalie relativamente all’assenza degli estintori, la cui installazione era prescritta da una nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del 22 giugno 2022 (doc. F – all. 3 della produzione documentale della resistente), rappresentando di non poter “...prendere in consegna la manutenzione dell’impianto idrico antincendio, finché non verrà adeguato l’intero impianto con quanto segnalato dai VV.FF...”.
La resistente ha inoltre fatto riferimento agli esiti dell’ultimo sopralluogo, svoltosi il 2 dicembre 2024, nel corso del quale il rappresentante dell’Ufficio impianti antincendio formulava talune riserve, rilevando che non risultavano superate le criticità indicate nella richiamata nota del 6 luglio 2022 e che, con successiva nota del 14 ottobre 2024 del Dipartimento Lavori Pubblici (doc. F – all. 3 cit.) erano state segnalate ulteriori criticità “in ordine agli impianti di rilevazione fumi e allarme diffusione sonora, di cui non si aveva evidenza nel progetto esecutivo e che, in ogni caso, non erano stati installati, sebbene prescritti dal certificato di prevenzione incendi del 15.10.2018”.
Si tratterebbe, a dire della resistente, di “criticità indipendenti dall’attività di OM LE” “che, finché non verranno risolte dal Consorzio, continueranno ad essere ostative alla presa in consegna del parcheggio interrato”.
La resistente ha inoltre sostenuto l’insussistenza dei presupposti della domanda risarcitoria, “difettando ogni profilo di illiceità nella condotta dell’Amministrazione cui ricollegare un danno”, oltre che la genericità della domanda e la mancanza di qualsiasi prova al riguardo.
5. Il Consorzio, nella memoria depositata il 20 dicembre 2024, ha ulteriormente argomentato la propria domanda, sostenendo inoltre la pretestuosità delle argomentazioni spese dalla parte resistente.
Ha evidenziato, a tal fine, che: (i) OM LE aveva collaudato senza alcuna riserva le opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione, ivi incluso il parcheggio; (ii) quest’ultimo, prima dell’approvazione del collaudo aveva ottenuto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il certificato di prevenzione incendi con il quale veniva attestato, all’esito del sopralluogo e delle verifiche eseguite dal responsabile dell’istruttoria, “il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio” (doc. 26 allegato dal ricorrente); (iii) in occasione del sopralluogo svoltosi in data 15 luglio 2021 (doc. 3 allegato dalla resistente) era presente per l’Amministrazione anche un rappresentante del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - ed in particolare dell’Ufficio Gestione Impianti Antincendio - il quale eseguiva personalmente “... le prove sia sull’impianto idrico antincendio che sullo spegnimento automatico”, constatando “la regolarità degli impianti stessi ed il loro corretto funzionamento”; (iv) la SCIA (doc. 25 allegato dal ricorrente) era valida al momento del collaudo e la sua sopravvenuta scadenza era addebitabile al ritardo di OM LE; peraltro essa sarebbe necessaria per la messa in funzione del parcheggio, sicché il suo rinnovo sarebbe di competenza del gestore, che “potrà altresì dotare la struttura degli estintori previsti, in vista (si spera) di una sua prossima apertura”.
Il Consorzio ha infine quantificato in Euro 13.695,65 il danno subito, somma pari alle spese generali sostenute dal 2019 al settembre 2024 nelle more della presa in consegna del bene.
6. OM LE, nelle memorie di replica del 24 dicembre 2024, ha ribadito l’inammissibilità della domanda risarcitoria, oltre che per essere stata essa formulata inizialmente in modo generico, anche perché sarebbe coperta dal giudicato di cui alla richiamata sentenza TAR Lazio n. 13694/2020, in cui era stata esperita domanda di risarcimento del danno per il ritardo nell’approvazione del collaudo e che, pur accertando l’obbligo per OM LE di procedere a tale adempimento, aveva stabilito che la custodia e manutenzione delle opere, nelle more, doveva restare a carico del Consorzio.
Sotto il profilo del quantum , ha rilevato che in ogni caso le spese generali sarebbero addebitabili al Comune solo in seguito al collaudo avvenuto il 26 febbraio 2021 e che gli inadempimenti del Consorzio avrebbero dovuto essere considerati ai sensi dell’art. 1227, co. 2, c.c.
7. Infine, nelle memorie di replica depositate il 27 dicembre 2024, il Consorzio ha aggiunto, rispetto a quanto in precedenza argomentato, che la nota di OM LE del 6 luglio 2022 e quella del Comando dei Vigili del Fuoco del 22 giugno 2022 – entrambe allegate al verbale di sopralluogo del 2 dicembre 2024 (doc. F e ss. allegati dalla resistente) – non erano mai state comunicate al Consorzio, che non risultava nemmeno tra i destinatari delle stesse.
8. All’udienza camerale del 22 ottobre 2024, previa rinuncia alla domanda cautelare, è stata fissata la trattazione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 21 gennaio 2025. In tale occasione la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia solo parzialmente fondato.
10. Preliminarmente è opportuno qualificare l’azione in questa sede proposta dal Consorzio, il quale – come già accennato – ha chiesto la condanna di OM LE: (a) alla presa in consegna del parcheggio; (b) al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio Tiburtino per effetto del ritardo accumulato nella presa in consegna della suddetta opera.
In proposito va anzitutto ricordato che le convenzioni urbanistiche, rientrando nel genere degli accordi di cui all'art. 11 della l. n. 241/1990, sono soggette ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
A ben vedere, dunque, l’azione in questa sede esercitata è inquadrabile nell’ambito dell’istituto della c.d. mora DE , disciplinato dagli art. 1206 e ss. c.c., al quale consegue – oltre che l’imputazione a carico del creditore dell’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore – l’obbligo del creditore stesso di risarcire i danni derivanti dalla sua mora e di sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Ed invero, il Consorzio debitore è obbligato a consegnare l’opera pubblica – prevista nella convenzione urbanistica – a OM LE che, correlativamente, deve cooperare nell’attuazione del rapporto obbligatorio.
Un simile inquadramento è confermato dall’art. 18, co. 4, della Convenzione integrativa del 22 dicembre 2011 - rubricato “Trasferimento delle opere a “OM LE” e loro manutenzione” – il quale richiama espressamente la disciplina della mora DE , prevedendo che “[c]on l’approvazione espressa o tacita del collaudo definitivo, l’Amministrazione Capitolina ha l’obbligo della presa in consegna delle opere collaudate. La presa in consegna deve avvenire a mezzo di processo verbale redatto in contraddittorio con la parte privata al più tardi entro un mese dalla data di approvazione del collaudo; qualora l’Amministrazione non vi provveda, la parte privata ha facoltà di costituirlo in mora ai sensi e per gli effetti degli art. 1206, 1207, 1208, 1209 e 1216 del codice civile”.
Ulteriore riprova della qualificazione dell’azione nei termini anzidetti risiede poi nella diffida inviata dal ricorrente il 16 maggio 2024, che proprio alle norme da ultimo menzionate faceva riferimento.
11. Tanto premesso, si deve ricordare che, secondo l’art. 1206 c.c., “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”.
12. Un primo nodo da sciogliere, dunque, riguarda la sussistenza di un “motivo legittimo” di rifiuto del pagamento (consistente nel caso di specie nella consegna di un bene immobile), che OM LE ha ritenuto risiedere nei rilievi formulati in tema di impiantistica e strumentazione anti-incendio.
Ritiene il Collegio che la tesi della resistente non possa essere accolta.
Infatti, anche a voler ammettere l’esistenza dei vizi dedotti (in ogni caso marginali rispetto al complesso dell’opera eseguita dal Consorzio), è evidente che essi erano già irrimediabilmente coperti dall’avvenuta approvazione del collaudo.
Vanno richiamate, in proposito, le disposizioni in materia di appalti, riportate anche nella convenzione e nella successiva integrazione.
Segnatamente, l’art. 8 della Convenzione del 20 novembre 2007 prevedeva l’applicabilità della disciplina contenuta nell’art. 1667 c.c., secondo il quale “l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera”, ma la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità ed i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili.
D’altra parte, l’art. 141 del d.lgs. 163/2006, normativa vigente all’epoca delle convenzioni in questione ed ivi richiamata, al comma 10 prevede che “[s]alvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”.
Le norme citate escludono che, successivamente al collaudo ed all'accettazione senza riserve dell'opera, il committente possa far valere la garanzia per quei vizi che potevano (e dovevano) essere denunciati in sede di collaudo.
Dunque – premesso che nessuna rilevanza può assumere la scadenza della SCIA antincendio, pacificamente sopravvenuta rispetto al momento del collaudo – rileva il Collegio che gli ulteriori vizi dedotti da OM LE (attinenti alla mancanza di un numero sufficiente di estintori e di impianti di rilevazione fumi e diffusione sonora) dovevano certamente essere denunciati non più tardi dell’approvazione definitiva del collaudo e, tuttavia, in tale occasione la resistente nulla ebbe a rilevare in proposito.
13. Fermo tutto quanto sopra esposto, occorre altresì rilevare che, affinché l’ingiustificato difetto di collaborazione da parte di OM LE possa sortire gli effetti di una responsabilità per danni, occorre inoltre una messa in mora eseguita secondo le regole previste dall’art. 1216 c.c. – trattandosi nel caso di specie di un obbligo di consegna di una cosa immobile – con la conseguenza che solamente allora può essere al creditore addebitato il risarcimento del danno derivante dalla sua mora e possono essere poste a suo carico le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovutagli (cfr. due arresti giurisprudenziali della Suprema Corte che, seppure risalenti nel tempo, non risultano superati da decisioni successive di segno contrario: Cass. Sez. I, sentenza n. 8389 del 2000; Cass. Sez. I, sentenza n. 113 del 1985).
Ebbene, l’art. 1216 c.c. prevede che “[s]e deve essere consegnato un immobile, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di prenderne possesso”, che deve essere fatta con atto notificato nelle forme previste per gli atti di citazione.
14. Una simile formalità risulta essere stata eseguita dalla parte ricorrente con l’atto di diffida del 16 maggio 2024, debitamente notificato a OM LE tramite ufficiale giudiziario.
Ne consegue che solo a decorrere da quella data parte ricorrente può pretendere, a titolo risarcitorio, le spese sostenute per la gestione dell’immobile.
Invertendo dunque l’ordine di esame delle domande poste dalla ricorrente, può addivenirsi alla conclusione per cui la domanda risarcitoria – che certamente può ritenersi ammissibile anche se determinata nel quantum con la prima memoria ex art. 73 co. 1, c.p.a., avendo parte ricorrente già nell’atto introduttivo indicato i titoli fondanti la pretesa (cfr., per un’analoga problematica postasi con riguardo al processo civile, Cass. Sez. 3, sentenza 12567 del 2009) - va accolta per le spese sostenute successivamente alla formale messa in mora di OM LE, ammontanti, secondo il prospetto contenuto nella memoria suddetta, ad euro 241,40.
La domanda risarcitoria non può invece essere accolta per la fase antecedente al collaudo, perché, in relazione ad essa, le spese sono state poste a carico del Consorzio dalla richiamata sentenza del TAR Lazio n. 13694/2020, ormai coperta da giudicato.
15. Passando all’ulteriore domanda avanzata dalla parte ricorrente – ossia quella volta ad ottenere la condanna di OM LE alla presa in consegna del parcheggio – ritiene il Collegio che essa non possa essere accolta.
Ed invero, la posizione giuridica soggettiva del creditore insita nel suo dovere di collaborare per consentire l’adempimento non assume la consistenza di obbligazione (cfr. Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 809 del 1986; Cass., Sez. I, sentenza n. 522 del 1995).
Il rimedio esperibile in caso di mora del creditore, dunque, non consiste nell’esercizio della generale azione volta ad ottenere la condanna del creditore a ricevere la prestazione.
La tutela, in casi siffatti – ed in specie in quelli che hanno ad oggetto la consegna di un bene immobile – è invece quella, funzionale alla liberazione dal rapporto obbligatorio, prevista dall’art. 1216, co. 2, c.c., secondo cui “[i]l debitore, dopo l'intimazione al creditore, può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario” (con le modalità indicate dall’art. 79 disp. att. c.c.) e, in questo caso, “egli è liberato dal momento in cui ha consegnato al sequestratario la cosa dovuta”.
Per le ragioni esposte la domanda avanzata da parte ricorrente al fine di ottenere la condanna di OM LE a prendere in consegna il parcheggio deve essere respinta.
16. Le peculiarità della fattispecie ed il parziale accoglimento del ricorso giustificano la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, in ragione della metà, liquidandosi il residuo come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta la richiesta di condannare l’Amministrazione resistente alla presa in consegna del parcheggio;
- condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore della parte ricorrente per i danni subiti successivamente al 16 maggio 2024, per l’importo di euro 241,40;
- dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della metà, con liquidazione del residuo, pari a € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO