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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice monocratico Dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2021 promossa da:
n p.l.r.p.t. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Visone Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro in p.l.r.p.t. ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Callea
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- RAPPORTO DI AGENZIA TRA Pt_2
CONCLUSIONI: come da note ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto n. 521/2021 con cui il Tribunale di Parte_1
Cosenza le ha ingiunto di pagare in favore di la somma di € 24.446,59, oltre Controparte_1
interessi e spese, per provvigioni maturate giusto contratto di agenzia in relazione alle stagioni
Autunno/Inverno 2019, Primavera/Estate 2020 e Autunno/Inverno 2020, indicate nella fattura n. 4 del
21.1.2021, contestando, preliminarmente, la competenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Nola, e, nel merito, la fondatezza del merito, atteso: che il rapporto di agenzia era stato intrattenuto con l'opposta a partire da Gennaio/Febbraio 2020 ed esclusivamente per la stagione
Autunno/Inverno 2020/2021, con consegna del campionario tra il 28 gennaio 2020 e il 12 febbraio pagina 1 di 6 2020, giuste fatture n. 47, 68 e 113 del 2020 e allegati d.d.t., non ancora saldate;
che per le precedenti due stagioni essa aveva stipulato contratto di agenzia esclusivamente con la ditta Individuale Number
One La Perna Rappresentanze di , a cui erano stati consegnati i campionari tra il 29 Controparte_2 aprile e il 9 maggio 2019 e poi tra il 22 luglio e il 31 luglio 2019, periodi nei quali l' opposta era ancora inattiva;
che il contratto successivamente stipulato con l'opposta conteneva clausola di “buon fine dell'affare” per la liquidazione delle provvigioni e, al contempo, quella di benestare, implicante la previa valutazione dell'attendibilità economica e reputazione commerciale del cliente per l'accettazione degli ordini inoltrati, pattuendo altresì che il mandato non conferiva alcun potere di rappresentanza ed escludendo la facoltà della procacciatrice di concedere sconti e/o impegnare la preponente verso clienti e/o terzi;
che le fatture rimesse dall'opposta in data 23.10.2020, in parte emesse dalla ditta individuale, per complessivi € 44.096,00 erano state contestate a motivo della mancata accettazione, dell'annullamento o della mancata ricezione degli ordini.
Ha, quindi, chiesto “a) Preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza adito, in favore del Tribunale di Nola con la conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, gradatamente: b) revocare, dichiarare nullo ed, in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della di cui al decreto ingiuntivo opposto, con tutte le Parte_3
conseguenze di legge;
c) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la al pagamento della somma di € 5.861,42 per l'acquisto del campionario Parte_3
indicato nelle fatture n. 47 del 28.1.2020, n. 68 del 3.2.2020 e 113 del 12.2.2020, oltre interessi ed accessori dovuti, compensando con qualsivoglia credito che dovesse per avventura risultare per la convenuta, ferma sempre la condanna della stessa per il residuo, emanando all'uopo ogni provvedimento conseguenziale e di legge;
d) condannare la in persona Parte_3 del socio accomandatario e legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Ha resistito alla domanda contestando la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1
incompetenza e deducendo nel merito: che nel giugno 2018 aveva conferito ad Parte_1 CP_2
incarico stagionale di rappresentante di commercio per i propri gruppi, pur avendo egli, sin da
[...] subito, fatto presente di non riuscire a proseguire l'attività individuale e che, di lì a brevissimo avrebbe creato una più adeguata struttura;
che era stato quindi convenuto di stipulare un più idoneo contratto, mai però trasposto in forma scritta per reciproci impegni;
che dopo un breve periodo di rappresentanza pagina 2 di 6 della ditta individuale, il rapporto era proseguito tra le società in causa;
che in una confusionaria gestione delle spedizioni l'opponente aveva inviato merce e addebitato fatture alla ditta individuale anziché ad essa società, giocando sull'equivoco; che le clausole richiamate dall'opponente non erano mai state pattuite ed in ogni caso erano stati conclusi numerosi contratti, di seguito elencati, con versamento dei titoli di pagamento e buon fine degli affari;
che a seguito della richiesta di pagamento delle provvigioni maturate sia dalla ditta individuale che dalla società per oltre € 44.000,00, Pt_1 aveva contestato di dover alcunché per l'attività individuale e comunicato di non aver incassato i
[...]
pagamenti degli affari procacciati da essa società, negando le provvigioni;
che, successivamente, essa aveva emess fattura per le sole sue prestazioni scomputando, altresì, la somma dovuta per il campionario.
Ha, quindi chiesto, previa conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ed in subordine l'accertamento del proprio credito anche a seguito di CTU, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita a mezzo della produzione documentale offerta dalle parti, interpello e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione in data 06.12.2024, a seguito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 codice di rito.
*****************************************************************
L'eccezione di incompetenza territoriale va disattesa.
La società opponente ha contestato la competenza del Tribunale adito in sede monitoria ex art. 19 c.p.c. ed indicato come competente il Tribunale di Nola per avere essa sede legale in San Giuseppe
Vesuviano.
L'eccezione, in quanto incompleta, non può essere utilmente esaminata.
Osserva in diritto il Tribunale che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata, come nella specie, con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass.n. 31121/2024, ex multis).
pagina 3 di 6 Ad ogni buon conto va rilevata l'infondatezza dell'ulteriore contestazione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sull'assunta natura querable dell'obbligazione di pagamento delle provvigioni ex art. 1182 c.c., in quanto illiquida, non essendo evincibile il criterio di determinazione.
Sul punto va infatti osservato che la disposizione dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità di agenzia, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi (cfr. Cass.nn. 2843/1986, 69/1982; nello stesso senso Cass. 26790/2009 in materia di provvigioni del mediatore, ex plurimis).
Nel merito deve in primo luogo rigettarsi la domanda di pagamento delle provvigioni relative alle stagioni Autunno/Inverno 2019 e Primavera/Estate 2020 non avendo l'opposta provato la contestata titolarità del credito.
Costituisce infatti dato pacifico che nell'anno 2018 la ha stipulato contratto di Parte_1
agenzia con quale titolare della ditta individuale Number One La Perna Controparte_2
Rappresentanze.
L'opposta ha però dedotto che dopo un breve periodo (non meglio circoscritto) il rapporto è proseguito con la neocostituita società e che l'addebito di fatture e l'invio di merce ciò Controparte_1
nonostante effettuati in confronto della ditta individuale erano frutto di una confusionaria gestione degli affari.
Tale assunto non è stato adeguatamente riscontrato.
Premesso che la fattura non costituisce di per sé documento dotato di efficacia probatoria piena e che nella specie, peraltro, detto documento ha formato oggetto di storno contabile in corso di causa, va osservato che ai sensi dell'art. 1742, II co., c.c., il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e ciascuna parte ha il diritto irrinunciabile di ottenere dall'altra un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale produzione documentale difetta nel presente giudizio e a detta lacuna non ha potuto ovviare l'espletata prova testimoniale, di contro convergendo più elementi nel senso della titolarità del rapporto, nel periodo di interesse, al in proprio. CP_1 pagina 4 di 6 Può intanto osservarsi che lo stesso nel rendere l'interrogatorio formale deferitogli Controparte_2
quale legale rappresentante della società opposta ha espressamente affermato che il rapporto è nato con lui quale ditta individuale, ed ha poi riferito che detto rapporto è proseguito “con la società controparte”, con ciò rendendo una dichiarazione confusa sotto il profilo della identificazione dell'agente e, comunque, del tutto priva di indicazioni temporali circa il dichiarato mutamento soggettivo. Pur non avendo valore confessorio la dichiarazione ha un tenore tale da revocare in dubbio l'attendibilità dell'assunto di parte opposta.
Depone anche in senso contrario alla tesi dell'opposta la visura della Camera di Commercio di Cosenza prodotta dall'opponente, dalla quale si evince che l'inizio delle attività della società attrice,
[...]
risale al 26.8.2019, successiva a quella riportata in diversi ordini di acquisto agli Parte_3 atti dell'opposta ed alla data di consegna dei campionari della merce relativa alle stagioni,
Autunno/Inverno 2019 e Primavera/Estate 2020 di cui le fatture (n. 730 del 31.7.2019, n. 734 del
31.7.2019 n. 736 del 31.7.2019, n. 633 del 29.4.2019, 656 del 9.5.2019 n. 655 del 9.5.2019) e gli allegati d.d.t. prodotti dall'opponente riscontrano l'effettuazione in confronto della Ditta Individuale.
Inoltre, nessuno degli ordini di acquisto allegati dall'opposta reca la espressa indicazione del rappresentante e i testi addotti dalla parte, per un verso, hanno confermato che inizialmente la
[...]
incaricava il personalmente di fare il rappresentante di commercio per i propri Parte_1 CP_1
gruppi e, per il resto (essendo in tali termini formulato il capitolo), hanno confermato che, pur avendo il prospettato la prossima creazione di una più adeguata struttura e pur essendo stata prevista la CP_1 stipula di un più adeguato contratto, tale contratto mai era stato stipulato e che il rapporto “era proseguito verbalmente” senza però specifica indicazione dei soggetti interessati da detta prosecuzione e dei termini del rapporto, che pure si evidenziava dover essere distintamente regolato rispetto al precedente.
Né può in senso contrario valorizzarsi la conferma testimoniale della sottoscrizione di ordini di acquisto con la mediazione della società opposta per tutte le stagioni oggetto di causa, atteso che tale circostanza non vale di per sé a riscontrare la sussistenza tra le parti in causa di un accordo di agenzia in termini, vale a dire conferente specifico incarico alla società opposta e non anche alla ditta individuale già gestita dal legale rappresentante;
peraltro l'assoluta somiglianza delle denominazioni di ditta e società e la conicidenza tra titolare dell'una e rappresentante legale dell'altra, conducono a pagina 5 di 6 ritenere non puntuale ed univoca l'indicazione, nell'opposta, dell'agente in concreto svolgente l'incarico.
Ne discende la reiezione della pretesa in parte qua e la revoca del monitorio, emesso per somma comprensiva delle provvigioni di tutte le stagioni.
Il giudizio deve però proseguire per l'ulteriore istruzione della domanda limitatamente alle provvigioni pretese per la stagione autunno/inverno 2020/2021, in ordine alla quale è pacifico il conferimento dell'incarico alla società opposta, e della domanda riconvenzionale di pagamento dei campionari.
La regolamentazione delle spese di lite resta riservata al definitivo.
p.q.m.
rigetta l'eccezione di incompetenza;
in accoglimento dei motivi di opposizione di cui in motivazione revoca il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza, in capo alla società opposta, di credito per provvigioni di agenzia relative alle stagioni di vendita autunno/inverno 2019 e primavera/estate 2020; dispone per il prosieguo del giudizio in ordine alla residua pretesa creditoria ed alla domanda riconvenzionale con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
nella persona del Giudice monocratico Dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2021 promossa da:
n p.l.r.p.t. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Visone Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro in p.l.r.p.t. ( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Controparte_1 P.IVA_2
Francesco Callea
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- RAPPORTO DI AGENZIA TRA Pt_2
CONCLUSIONI: come da note ex art 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso il decreto n. 521/2021 con cui il Tribunale di Parte_1
Cosenza le ha ingiunto di pagare in favore di la somma di € 24.446,59, oltre Controparte_1
interessi e spese, per provvigioni maturate giusto contratto di agenzia in relazione alle stagioni
Autunno/Inverno 2019, Primavera/Estate 2020 e Autunno/Inverno 2020, indicate nella fattura n. 4 del
21.1.2021, contestando, preliminarmente, la competenza per territorio dell'adito Tribunale in favore di quello di Nola, e, nel merito, la fondatezza del merito, atteso: che il rapporto di agenzia era stato intrattenuto con l'opposta a partire da Gennaio/Febbraio 2020 ed esclusivamente per la stagione
Autunno/Inverno 2020/2021, con consegna del campionario tra il 28 gennaio 2020 e il 12 febbraio pagina 1 di 6 2020, giuste fatture n. 47, 68 e 113 del 2020 e allegati d.d.t., non ancora saldate;
che per le precedenti due stagioni essa aveva stipulato contratto di agenzia esclusivamente con la ditta Individuale Number
One La Perna Rappresentanze di , a cui erano stati consegnati i campionari tra il 29 Controparte_2 aprile e il 9 maggio 2019 e poi tra il 22 luglio e il 31 luglio 2019, periodi nei quali l' opposta era ancora inattiva;
che il contratto successivamente stipulato con l'opposta conteneva clausola di “buon fine dell'affare” per la liquidazione delle provvigioni e, al contempo, quella di benestare, implicante la previa valutazione dell'attendibilità economica e reputazione commerciale del cliente per l'accettazione degli ordini inoltrati, pattuendo altresì che il mandato non conferiva alcun potere di rappresentanza ed escludendo la facoltà della procacciatrice di concedere sconti e/o impegnare la preponente verso clienti e/o terzi;
che le fatture rimesse dall'opposta in data 23.10.2020, in parte emesse dalla ditta individuale, per complessivi € 44.096,00 erano state contestate a motivo della mancata accettazione, dell'annullamento o della mancata ricezione degli ordini.
Ha, quindi, chiesto “a) Preliminarmente dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Cosenza adito, in favore del Tribunale di Nola con la conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, gradatamente: b) revocare, dichiarare nullo ed, in ogni caso, annullare l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, altresì, l'assoluta infondatezza della domanda della di cui al decreto ingiuntivo opposto, con tutte le Parte_3
conseguenze di legge;
c) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la al pagamento della somma di € 5.861,42 per l'acquisto del campionario Parte_3
indicato nelle fatture n. 47 del 28.1.2020, n. 68 del 3.2.2020 e 113 del 12.2.2020, oltre interessi ed accessori dovuti, compensando con qualsivoglia credito che dovesse per avventura risultare per la convenuta, ferma sempre la condanna della stessa per il residuo, emanando all'uopo ogni provvedimento conseguenziale e di legge;
d) condannare la in persona Parte_3 del socio accomandatario e legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Ha resistito alla domanda contestando la fondatezza dell'eccezione di Controparte_1
incompetenza e deducendo nel merito: che nel giugno 2018 aveva conferito ad Parte_1 CP_2
incarico stagionale di rappresentante di commercio per i propri gruppi, pur avendo egli, sin da
[...] subito, fatto presente di non riuscire a proseguire l'attività individuale e che, di lì a brevissimo avrebbe creato una più adeguata struttura;
che era stato quindi convenuto di stipulare un più idoneo contratto, mai però trasposto in forma scritta per reciproci impegni;
che dopo un breve periodo di rappresentanza pagina 2 di 6 della ditta individuale, il rapporto era proseguito tra le società in causa;
che in una confusionaria gestione delle spedizioni l'opponente aveva inviato merce e addebitato fatture alla ditta individuale anziché ad essa società, giocando sull'equivoco; che le clausole richiamate dall'opponente non erano mai state pattuite ed in ogni caso erano stati conclusi numerosi contratti, di seguito elencati, con versamento dei titoli di pagamento e buon fine degli affari;
che a seguito della richiesta di pagamento delle provvigioni maturate sia dalla ditta individuale che dalla società per oltre € 44.000,00, Pt_1 aveva contestato di dover alcunché per l'attività individuale e comunicato di non aver incassato i
[...]
pagamenti degli affari procacciati da essa società, negando le provvigioni;
che, successivamente, essa aveva emess fattura per le sole sue prestazioni scomputando, altresì, la somma dovuta per il campionario.
Ha, quindi chiesto, previa conferma del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ed in subordine l'accertamento del proprio credito anche a seguito di CTU, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita a mezzo della produzione documentale offerta dalle parti, interpello e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione in data 06.12.2024, a seguito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 codice di rito.
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L'eccezione di incompetenza territoriale va disattesa.
La società opponente ha contestato la competenza del Tribunale adito in sede monitoria ex art. 19 c.p.c. ed indicato come competente il Tribunale di Nola per avere essa sede legale in San Giuseppe
Vesuviano.
L'eccezione, in quanto incompleta, non può essere utilmente esaminata.
Osserva in diritto il Tribunale che in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata, come nella specie, con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass.n. 31121/2024, ex multis).
pagina 3 di 6 Ad ogni buon conto va rilevata l'infondatezza dell'ulteriore contestazione formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., sull'assunta natura querable dell'obbligazione di pagamento delle provvigioni ex art. 1182 c.c., in quanto illiquida, non essendo evincibile il criterio di determinazione.
Sul punto va infatti osservato che la disposizione dell'art. 1182, comma terzo, cod. civ. - secondo la quale l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore e, correlativamente, in tale luogo si determina la competenza territoriale nei giudizi ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. - si applica anche nel caso in cui oggetto dell'obbligazione sia il pagamento di provvigioni o di indennità di agenzia, poiché i relativi crediti devono considerarsi liquidi ed esigibili, essendo sempre quantitativamente determinabili con un mero calcolo aritmetico in base a quanto stabiliscono i contratti, gli accordi e gli usi (cfr. Cass.nn. 2843/1986, 69/1982; nello stesso senso Cass. 26790/2009 in materia di provvigioni del mediatore, ex plurimis).
Nel merito deve in primo luogo rigettarsi la domanda di pagamento delle provvigioni relative alle stagioni Autunno/Inverno 2019 e Primavera/Estate 2020 non avendo l'opposta provato la contestata titolarità del credito.
Costituisce infatti dato pacifico che nell'anno 2018 la ha stipulato contratto di Parte_1
agenzia con quale titolare della ditta individuale Number One La Perna Controparte_2
Rappresentanze.
L'opposta ha però dedotto che dopo un breve periodo (non meglio circoscritto) il rapporto è proseguito con la neocostituita società e che l'addebito di fatture e l'invio di merce ciò Controparte_1
nonostante effettuati in confronto della ditta individuale erano frutto di una confusionaria gestione degli affari.
Tale assunto non è stato adeguatamente riscontrato.
Premesso che la fattura non costituisce di per sé documento dotato di efficacia probatoria piena e che nella specie, peraltro, detto documento ha formato oggetto di storno contabile in corso di causa, va osservato che ai sensi dell'art. 1742, II co., c.c., il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e ciascuna parte ha il diritto irrinunciabile di ottenere dall'altra un documento che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive.
Tale produzione documentale difetta nel presente giudizio e a detta lacuna non ha potuto ovviare l'espletata prova testimoniale, di contro convergendo più elementi nel senso della titolarità del rapporto, nel periodo di interesse, al in proprio. CP_1 pagina 4 di 6 Può intanto osservarsi che lo stesso nel rendere l'interrogatorio formale deferitogli Controparte_2
quale legale rappresentante della società opposta ha espressamente affermato che il rapporto è nato con lui quale ditta individuale, ed ha poi riferito che detto rapporto è proseguito “con la società controparte”, con ciò rendendo una dichiarazione confusa sotto il profilo della identificazione dell'agente e, comunque, del tutto priva di indicazioni temporali circa il dichiarato mutamento soggettivo. Pur non avendo valore confessorio la dichiarazione ha un tenore tale da revocare in dubbio l'attendibilità dell'assunto di parte opposta.
Depone anche in senso contrario alla tesi dell'opposta la visura della Camera di Commercio di Cosenza prodotta dall'opponente, dalla quale si evince che l'inizio delle attività della società attrice,
[...]
risale al 26.8.2019, successiva a quella riportata in diversi ordini di acquisto agli Parte_3 atti dell'opposta ed alla data di consegna dei campionari della merce relativa alle stagioni,
Autunno/Inverno 2019 e Primavera/Estate 2020 di cui le fatture (n. 730 del 31.7.2019, n. 734 del
31.7.2019 n. 736 del 31.7.2019, n. 633 del 29.4.2019, 656 del 9.5.2019 n. 655 del 9.5.2019) e gli allegati d.d.t. prodotti dall'opponente riscontrano l'effettuazione in confronto della Ditta Individuale.
Inoltre, nessuno degli ordini di acquisto allegati dall'opposta reca la espressa indicazione del rappresentante e i testi addotti dalla parte, per un verso, hanno confermato che inizialmente la
[...]
incaricava il personalmente di fare il rappresentante di commercio per i propri Parte_1 CP_1
gruppi e, per il resto (essendo in tali termini formulato il capitolo), hanno confermato che, pur avendo il prospettato la prossima creazione di una più adeguata struttura e pur essendo stata prevista la CP_1 stipula di un più adeguato contratto, tale contratto mai era stato stipulato e che il rapporto “era proseguito verbalmente” senza però specifica indicazione dei soggetti interessati da detta prosecuzione e dei termini del rapporto, che pure si evidenziava dover essere distintamente regolato rispetto al precedente.
Né può in senso contrario valorizzarsi la conferma testimoniale della sottoscrizione di ordini di acquisto con la mediazione della società opposta per tutte le stagioni oggetto di causa, atteso che tale circostanza non vale di per sé a riscontrare la sussistenza tra le parti in causa di un accordo di agenzia in termini, vale a dire conferente specifico incarico alla società opposta e non anche alla ditta individuale già gestita dal legale rappresentante;
peraltro l'assoluta somiglianza delle denominazioni di ditta e società e la conicidenza tra titolare dell'una e rappresentante legale dell'altra, conducono a pagina 5 di 6 ritenere non puntuale ed univoca l'indicazione, nell'opposta, dell'agente in concreto svolgente l'incarico.
Ne discende la reiezione della pretesa in parte qua e la revoca del monitorio, emesso per somma comprensiva delle provvigioni di tutte le stagioni.
Il giudizio deve però proseguire per l'ulteriore istruzione della domanda limitatamente alle provvigioni pretese per la stagione autunno/inverno 2020/2021, in ordine alla quale è pacifico il conferimento dell'incarico alla società opposta, e della domanda riconvenzionale di pagamento dei campionari.
La regolamentazione delle spese di lite resta riservata al definitivo.
p.q.m.
rigetta l'eccezione di incompetenza;
in accoglimento dei motivi di opposizione di cui in motivazione revoca il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza, in capo alla società opposta, di credito per provvigioni di agenzia relative alle stagioni di vendita autunno/inverno 2019 e primavera/estate 2020; dispone per il prosieguo del giudizio in ordine alla residua pretesa creditoria ed alla domanda riconvenzionale con separata ordinanza;
spese al definitivo.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6